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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/05/2025, n. 1455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1455 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 13782/2023 RG fissata all'udienza del 20/05/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' Parte_1 avv. LITTI TONINO e avv. PEDONE GIUSEPPE
Ricorrente
C O N T R O
Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. PAPALATO M. ROSARIA
[...]
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale chiedendo il riconoscimento della tecnopatia denunciata (“spondilodiscopatie del tratto lombare - ernia discale lombare”) e dichiararne la perdita della capacità lavorativa nella “misura complessiva del 18% o in quella diversa che sarà accertata in corso di causa”.
Con lettera del 26.05.21 l' di Lecce ha comunicato che “la documentazione di rischio CP_2 più volte richiesta al datore di lavoro … non è pervenuta e pertanto non è possibile esprimere il parere sul nesso causale”.
A seguito di opposizione l' , con nota del 6.09.22 ha respinto nuovamente la CP_1
l'istanza affermando che “gli accertamenti effettuati per il riconoscimento della malattia professionale
1 hanno evidenziato che il rischio lavorativo cui è stato/è esposto non è idoneo a provocare la malattia denunciata”.
Dato l'esito non soddisfacente della procedura amministrativa, parte ricorrente proponeva ricorso per il riconoscimento della predetta tecnopatia denunciata nonché per la relativa quantificazione percentuale di danno biologico.
L' si è costituito ribadendo la correttezza del proprio operato e precisando che nel CP_2 caso di specie la genesi della patologia è dovuta a fattori di natura eredo-costituzionale e pertanto deve escludersi qualsivoglia nesso eziologico tra l'attività lavorativa dell'assicurato e la medesima patologia.
Nel corso del giudizio si è ritenuto di dover disporre consulenza tecnica al fine di valutare il nesso di causalità tra tecnopatia denunciata e mansioni svolte e quantificare l'eventuale percentuale di danno indennizzabile.
Nel merito, il ricorso è fondato.
In primo luogo, va precisato che – secondo quanto affermato, tra l'altro, da Cass.
6105/2015 – “nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è regolato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, a determinare l'evento, sicché solo qualora possa ritenersi con certezza che l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa sia stato di per sé sufficiente a produrre la infermità deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge”.
Inoltre (cfr. Cass. 20510/2015), va ribadito che “nel sistema dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in presenza di malattie tabellate (quali le neoplasie da esposizione ai fenoli ed omologhi ed al cloruro di vinile e derivati), opera la presunzione di eziologia professionale che può essere superata dall'allegazione e dalla dimostrazione, da parte dell' , dell'inesistenza del nesso eziologico, che può consistere solo nella dimostrazione che CP_2 la malattia sia stata causata da un diverso fattore patogeno, oppure che per la sua rapida evolutività, o per
2 altra ragione, non sia ricollegabile all'esposizione a rischio, in relazione ai tempi di esposizione e di manifestazione della malattia”.
Nel merito, il CTU con analisi esauriente ed esaustiva, anche tramite ampi riferimenti alla letteratura scientifica in merito, ha riconosciuto la patologia discopatica del rachide lombare tenuto conto, anche, dell'età del soggetto.
Con riferimento alla quantificazione di detto danno biologico egli ha stabilito la percentuale del 12% (tenuto conto che l'ernia discale con disturbi trofici persistenti è valutata al massimo il 12%). In tal caso trattandosi di due ernie discali (L3-L4 ed L4-L5), tenuto conto della sintomatologia clinica e della obiettività rilevata, il ctu ha quantificato il danno biologico nel valore massimo indicato per l'ernia discale (cfr. pag 10-11 dell'elaborato peritale).
Ha concluso dunque che:
- il ricorrente presenta le seguenti condizioni cliniche: “lombosciatalgia da protrusione discale l1-
l2 sostenuta da lieve anterolistesi di l2 con protrusione discale da l2-l3 a l5-s1 e con ernie discali l3-l4 ed l4-l5;
- si tratta di patologie che possono riconoscere la loro origine, quanto meno concausale determinante, con
l'attività svolta di bracciante agricolo;
- il danno biologico secondo tabelle inail puo' essere indicato nella misura del 12 %;
Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico- fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame (cfr. Cass. 12703/2015).
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere accolto nei termini sopra esposti.
Le spese seguono la soccombenza.
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P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 13782/2023, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna al pagamento della prestazione dovuta CP_2 in base al grado di invalidità riconosciuta (12%), oltre accessori come per legge;
condanna al pagamento delle spese processuali e le liquida in euro 2000,00, oltre CP_2 spese forfettarie (15%), iva e cpa, con distrazione alla difesa di parte ricorrente;
pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu. CP_2
Lecce, 21/05/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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