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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/11/2025, n. 1072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1072 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
RE BBLICA ALINA PU
R.G. n. 2250/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro
- Presidente -
- Giudice rel./est. - Dott.ssa Cristiana Satta
- Giudice - Dott. Fulvio Mastro
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2250/2025 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza del 9-10-2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto e vertente
TRA
"elettivamente domiciliata in Afragola Parte 1 c.f.:
, C.F. 1
al Corso Garibaldi 131, presso lo studio dell'avv. Roberta D'Antò, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
E
, residente e detenuto presso la CP 1 c.f.: C.F. 2
casa circondariale di Lanciano (CH) alla Contrada Villa Stanazzo, 212/A, elettivamente domiciliato in Casoria (Na) alla Via Arpino n°127 presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Palladino, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 9-10-2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 4-6-2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Napoli (NA) il 13-10-2014, dal quale non sono nati figli, chiedevano pronunziarsi la separazione e, contestualmente, la cessazione del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 9-10-2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive: OMOLOGARE CON SENTENZA
La separazione consensuale dei coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
PIANO GENITORIALE PER I GL EN
1. I figli CI e AR restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni;
2. I figli CI e AR restano collocati prevalentemente presso la dimora materna;
3. Il padre, concluso il periodo di detenzione, potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
- a settimane alterne, dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica mattina prima dell'orario di pranzo, quando li riporterà presso la dimora materna;
4. Durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza;
5. Durante le vacanze estive, i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 15
maggio di ogni anno;
6. Concluso il periodo di detenzione, il Sig. RO verserà alla Sig.ra HI tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso a Euro 300,00, ossia Euro 150,00 per ciascun figlio;
tale assegno sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al
100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
7. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli, le spese mediche e scolastiche, non coperte dal S.S.N. sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%;
8. Per quanto qui non espressamente convenuto, valgono le norme del codice civile e la normativa tutta che regola la materia;
9. Le parti danno in tal modo atto di aver definito i rapporti patrimoniali tra loro intercorrenti e di non aver pertanto null'altro a pretendere l'uno dall'altro. Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative, possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Considerato che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede il combinato disposto degli artt. 473-bis.49 e 51 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito
P.Q.M.
separazione personale a) Pronuncia la di Parte 1 c.f.:
C.F. 1 ai sensi c.f.: C.F. 2 CP 1 e
,
,
dell'art. 151 c.p.c., con omologa delle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) Manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli (Atto n.70, Parte I, Reg.
Atti di Matrimonio dell'anno 2014) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74;
d) spese al definitivo;
e) dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 29.10.25
Il giudice estensore Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
R.G. n. 2250/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro
- Presidente -
- Giudice rel./est. - Dott.ssa Cristiana Satta
- Giudice - Dott. Fulvio Mastro
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2250/2025 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza del 9-10-2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto e vertente
TRA
"elettivamente domiciliata in Afragola Parte 1 c.f.:
, C.F. 1
al Corso Garibaldi 131, presso lo studio dell'avv. Roberta D'Antò, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
E
, residente e detenuto presso la CP 1 c.f.: C.F. 2
casa circondariale di Lanciano (CH) alla Contrada Villa Stanazzo, 212/A, elettivamente domiciliato in Casoria (Na) alla Via Arpino n°127 presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Palladino, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 9-10-2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 4-6-2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Napoli (NA) il 13-10-2014, dal quale non sono nati figli, chiedevano pronunziarsi la separazione e, contestualmente, la cessazione del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 9-10-2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive: OMOLOGARE CON SENTENZA
La separazione consensuale dei coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
PIANO GENITORIALE PER I GL EN
1. I figli CI e AR restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni;
2. I figli CI e AR restano collocati prevalentemente presso la dimora materna;
3. Il padre, concluso il periodo di detenzione, potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
- a settimane alterne, dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica mattina prima dell'orario di pranzo, quando li riporterà presso la dimora materna;
4. Durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza;
5. Durante le vacanze estive, i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 15
maggio di ogni anno;
6. Concluso il periodo di detenzione, il Sig. RO verserà alla Sig.ra HI tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso a Euro 300,00, ossia Euro 150,00 per ciascun figlio;
tale assegno sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al
100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
7. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli, le spese mediche e scolastiche, non coperte dal S.S.N. sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%;
8. Per quanto qui non espressamente convenuto, valgono le norme del codice civile e la normativa tutta che regola la materia;
9. Le parti danno in tal modo atto di aver definito i rapporti patrimoniali tra loro intercorrenti e di non aver pertanto null'altro a pretendere l'uno dall'altro. Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative, possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Considerato che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede il combinato disposto degli artt. 473-bis.49 e 51 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito
P.Q.M.
separazione personale a) Pronuncia la di Parte 1 c.f.:
C.F. 1 ai sensi c.f.: C.F. 2 CP 1 e
,
,
dell'art. 151 c.p.c., con omologa delle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) Manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli (Atto n.70, Parte I, Reg.
Atti di Matrimonio dell'anno 2014) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74;
d) spese al definitivo;
e) dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 29.10.25
Il giudice estensore Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro