Art. 1. Art. 135 (gia' 107). - Agli insegnamenti complementari comuni a tutte le Sezioni e' aggiunto quello di:
21) "Ingegneria sanitaria".
Dopo l'attuale art. 212, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione del corso di specializzazione in ingegneria sanitaria annesso alla Facolta' di ingegneria, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Corso di specializzazione in ingegneria sanitaria
Art. 213. - E' istituito presso la Facolta' di ingegneria un corso di specializzazione in ingegneria sanitaria.
Il corso ha la durata di un anno scolastico e comprende i seguenti insegnamenti:
1) Principi di biologia, microbiologia, parassitologia ed epidomiologia;
2) Complementi di idraulica ed idrologia;
3) Complementi di geologia e di geotecnica;
4) Chimica e biochimica delle acque, dei liquami e dei trattamenti;
5) Progetti di acquedotti e fognature;
6) Trattamenti delle acque potabili e delle acque di rifiuto domestiche e industriali, con progetti;
7) Igiene industriale e del lavoro;
8) Igiene dell'abitato e dell'edilizia;
9) Riscaldamento e condizionamento degli ambienti.
Altri insegnamenti monografici eventuali.
Art. 214. - Al corso possono essere ammessi laureati in ingegneria della sezione civile, sottosezione idraulica. Possono essere anche ammessi, previo esame preliminare, coloro che siano muniti di laurea in ingegneria di altra sezione. Il numero degli iscritti viene stabilito per ogni anno scolastico dal direttore del corso.
Della accettazione delle domande di iscrizione giudica il direttore del corso.
Art. 215. - Il corso si svolge presso l'Istituto di costruzioni idrauliche. Il direttore del corso e' il direttore del predetto istituto.
Art. 216. - Sono ammessi a sostenere l'esame finale gli allievi, che hanno regolarmente frequentato il corso.
L'esame consiste in una prova orale sulle materie d'insegnamento, e nella discussione di una tesi scritta o di un progetto elaborato dal candidato durante il corso. Puo' essere sostenuto nelle sessioni estiva ed autunnale.
La Commissione di esami e' nominata dal preside della Facolta', udito il direttore del corso, che ne e' il presidente. Essa e' costituita da un numero di membri che va da cinque a sette.
Art. 217. - A coloro che hanno frequentato il corso e superati gli esami, e' rilasciato un diploma di specializzazione.
Art. 218. - Le tasse d'iscrizione e le sopratasse vengono fissate dal Consiglio di amministrazione dell'Universita', su proposta del Consiglio della Facolta'.
21) "Ingegneria sanitaria".
Dopo l'attuale art. 212, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione del corso di specializzazione in ingegneria sanitaria annesso alla Facolta' di ingegneria, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Corso di specializzazione in ingegneria sanitaria
Art. 213. - E' istituito presso la Facolta' di ingegneria un corso di specializzazione in ingegneria sanitaria.
Il corso ha la durata di un anno scolastico e comprende i seguenti insegnamenti:
1) Principi di biologia, microbiologia, parassitologia ed epidomiologia;
2) Complementi di idraulica ed idrologia;
3) Complementi di geologia e di geotecnica;
4) Chimica e biochimica delle acque, dei liquami e dei trattamenti;
5) Progetti di acquedotti e fognature;
6) Trattamenti delle acque potabili e delle acque di rifiuto domestiche e industriali, con progetti;
7) Igiene industriale e del lavoro;
8) Igiene dell'abitato e dell'edilizia;
9) Riscaldamento e condizionamento degli ambienti.
Altri insegnamenti monografici eventuali.
Art. 214. - Al corso possono essere ammessi laureati in ingegneria della sezione civile, sottosezione idraulica. Possono essere anche ammessi, previo esame preliminare, coloro che siano muniti di laurea in ingegneria di altra sezione. Il numero degli iscritti viene stabilito per ogni anno scolastico dal direttore del corso.
Della accettazione delle domande di iscrizione giudica il direttore del corso.
Art. 215. - Il corso si svolge presso l'Istituto di costruzioni idrauliche. Il direttore del corso e' il direttore del predetto istituto.
Art. 216. - Sono ammessi a sostenere l'esame finale gli allievi, che hanno regolarmente frequentato il corso.
L'esame consiste in una prova orale sulle materie d'insegnamento, e nella discussione di una tesi scritta o di un progetto elaborato dal candidato durante il corso. Puo' essere sostenuto nelle sessioni estiva ed autunnale.
La Commissione di esami e' nominata dal preside della Facolta', udito il direttore del corso, che ne e' il presidente. Essa e' costituita da un numero di membri che va da cinque a sette.
Art. 217. - A coloro che hanno frequentato il corso e superati gli esami, e' rilasciato un diploma di specializzazione.
Art. 218. - Le tasse d'iscrizione e le sopratasse vengono fissate dal Consiglio di amministrazione dell'Universita', su proposta del Consiglio della Facolta'.