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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/09/2025, n. 4020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4020 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12818/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n. r.g. 12818/2024 promossa da: nata a Tucumán in [...] in data [...], Parte_1 nata a Tucumán in [...] in data [...], Parte_2 nato a Tucumán in [...] in data [...], Parte_3 nato a Tucumán in ARGENTINA in [...] Parte_4
08/06/1968, e nato a Tucumán in ARGENTINA in [...] Parte_5
27/05/2006, tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti ZARELLI ANNAMARIA e
SANVITALE SIMONA
Ricorrenti
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
Resistente nonché nel contraddittorio con il
Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
1 Conclusioni di parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento del presente ricorso:
- riconoscere e dichiarare la cittadinanza italiana iure sanguinis dei ricorrenti;
- per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Controparte_1 Civile competente, di adottare tutti i necessari e conseguenti provvedimenti, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti indicati, provvedendo alle comunicazioni all'Autorità consolare competente.
- Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge”
Motivi in fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 16/07/2024, ritualmente notificato, i predetti ricorrenti hanno evocato in giudizio il chiedendo il Controparte_1 riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendenti di cittadino italiano che non aveva mai perso la cittadinanza.
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno allegato:
- Di essere cittadini argentini;
- Di essere discendenti diretti dell'avo nato a [...] in Persona_1 Per_2 data 02/01/1901, il quale, dopo essere emigrato in territorio argentino, contraeva matrimonio con la sig.ra il giorno 18/01/1930 e dalla loro unione Persona_3 nasceva in Argentina, il 03/06/1935, la figlia L'avo Persona_4 Per_1 decedeva a San Miguel de Tucumán, in Argentina, il 24/10/1984 (cfr. docc.
[...]
1-5);
- Che dall'unione coniugale tra e Persona_4 Persona_5 dell'08/02/1957, nasceva a Tucumán, in Argentina, in data 08/06/1968, il ricorrente che, a sua volta, dopo aver sposato Parte_4 Pt_6 il 30/05/1998, aveva poi quattro figli, anch'essi ricorrenti nel presente
[...] giudizio: nata a Tucumán, in Argentina, in [...] Parte_1
19/06/1999; nata a Tucumán, in Argentina, in [...] Parte_2
18/01/2002; nato a Tucumán, in Argentina, in [...] Parte_3
23/03/2005 e, infine, nato a Tucumán, in Argentina, in [...] Parte_5
27/05/2006 (cfr. docc. 6-12).
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del regolarmente citato e Controparte_2 non comparso.
Il Pubblico Ministero interveniva in giudizio non opponendosi alla domanda.
2 Con provvedimento reso dal G.D. in data 11/09/2025 – all'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di comparizione, ai sensi degli artt. 127-ter c.p.c. e 35
d.lgs. n. 149/2022 – la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 281 sexies c. 3 c.p.c..
*** *** ***
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni che seguono.
1. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il
Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L.
206/2021, nonchè la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c., essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione.
La competenza territoriale è fissata, ai sensi dell'art. 4 co. 5 L. 46/2017 (come modificato dall'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26/11/2021) in base al luogo in cui l'attore ha la dimora, oppure, quando l'attore risiede all'estero, avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani, con conseguente corretta instaurazione del giudizio dinanzi a questo Giudice, trattandosi di discendenti di soggetto nato a [...].
2. Va evidenziato che i ricorrenti instano per la concessione della cittadinanza, alla quale avrebbero diritto iure sanguinis, per essere discendenti di un cittadino italiano per nascita ex art. 1, lett a), legge n. 91/92.
Tenendo conto della ricostruzione dell'albero genealogico dei ricorrenti, il signor
[...]
insieme ai suoi quattro figli Parte_4 Parte_1 Parte_2
e fanno valere il loro diritto alla cittadinanza Parte_3 Parte_5 italiana per trasmissione dall'avo nato SI (AL) il 02/01/1901 (si vedano Per_1 allegati al ricorso introduttivo) e che la cittadinanza è dunque stata trasmessa attraverso
[...]
(figlia di e ), madre del ricorrente Persona_4 Per_1 Persona_3 Parte_4
[...]
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata.
Dall'esame di tale documentazione emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale.
3 Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo poteva opporsi – neppure ratione temporis – alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile e, quindi, a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
Infatti, con riferimento all'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano
(maschio), senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo
1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
3. Fatte queste premesse, pertanto, il primo problema che si pone è se vi sia una pregiudiziale amministrativa, ovvero se la parte debba prima adire la via amministrava ex art. 17 ter
L.91/92, o se comunque la parte ricorrente abbia interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
Tuttavia, dagli allegati al ricorso introduttivo (cfr. docc. 13 e 14) - in relazione alle richieste di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguins, ai sensi della Legge n. 91 del 5.02.1992, quali discendenti in linea diretta di cittadino italiano – si evince che il
Consolato Generale d'Italia a Cordoba a partire dall'anno 2021 ha previsto una nuova modalità di prenotazione degli appuntamenti, tramite il servizio online “Prenota@Mi”, la quale tuttavia non permette di accedere al servizio non essendovi date disponibili, come si evince dalla dicitura “Siamo spiacenti, tutti gli appuntamenti per questo servizio sono attualmente prenotati. Si prega di ricontrollare domani per eventuali cancellazioni o nuovi appuntamenti.”, visibile nello screenshot depositato da parte ricorrente. Non vengono più pubblicate sul sito le liste di attesa dei richiedenti presso i singoli Consolati/Ambasciate; tuttavia, è notoria la dimensione del fenomeno nel Sud America e la condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti in ragione della mole delle domande presentate.
Ne deriva un'assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta presentata dai ricorrenti.
4 Ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. In applicazione dei principi sopra enunciati l'art 3 DPR n. 362/1994 prevede che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni.
Quando tale termine sia superato o sarebbe verosimilmente superato in caso di accesso alla via amministrativa il soggetto può adire direttamente l'autorità giudiziaria competente.
Il decorso di tale termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, inoltre, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere, infatti, che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
4. Passando al merito del ricorso, nel caso di specie, i ricorrenti fanno discendere il proprio diritto alla cittadinanza italiana dal combinato disposto di due elementi, ovvero la circostanza per cui l'avo era cittadino italiano, in quanto nato in [...] nell'anno 1901, Per_1 successivamente trasferitosi e coniugatosi in territorio argentino, e dalla circostanza che la figlia di tale antenato era nata nel 1935 e sposatasi in Argentina in Persona_4 seguito all'entrata in vigore della Costituzione italiana, ovvero nel 1957.
Non emerge dagli atti che o alcuno dei suoi discendenti abbiano mai rinunciato Per_1 alla cittadinanza italiana, ma, al contrario, dai vari allegati al ricorso introduttivo si evince che il trisavolo dei ricorrenti non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come evince dalla copia depositata riguardante Registro Nazionale degli Elettori argentini (cfr. doc. 2).
Pertanto, ai sensi dell'art. 4 del Codice civile vigente in epoca unitaria, egli poteva trasmettere la cittadinanza italiana alla figlia nata a Tucumán, in [...], il Persona_4 giorno 03/06/1935.
Quindi se non vi sono dubbi che l'avo era cittadino italiano, in quanto nato in Per_1
Italia da cittadini italiani dopo l'unità d'Italia del 1861 (n. 02/01/1901), i suoi discendenti sono diventati cittadini argentini in forza della disciplina dello ius soli vigente in Argentina.
La figlia nasceva, infatti, il 03/06/1935, a Tucumán, in territorio Persona_4 argentino.
5 Tuttavia, ciò non ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile in quanto la legge 555 del 1912 espressamente disciplinava tale ipotesi all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine.
La figlia di poteva, quindi, trasmettere la cittadinanza Per_1 Persona_4 italiana al figlio, ricorrente, Parte_4
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del Controparte_1 dei provvedimenti conseguenti.
5. Sussistono i presupposti per compensare le spese di lite stante la peculiarità della controversia, il mancato ricorso alla via amministrativa e la mancata costituzione della controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
− accoglie il ricorso e riconosce in capo ai ricorrenti Parte_1 nata a Tucumán in [...] in data [...];
[...] nata a Tucumán in ARGENTINA in [...] Parte_2
18/01/2002; nato a Tucumán in [...] in Parte_3 data 23/03/2005; nato a [...] in Parte_4
ARGENTINA in data 08/06/1968 e nato a Parte_5
Tucumán in ARGENTINA in data 27/05/2006, il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana;
− ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile Controparte_1 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
− compensa le spese di causa.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Torino, il 12 settembre 2025
Il Giudice
Fabrizio Alessandria
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n. r.g. 12818/2024 promossa da: nata a Tucumán in [...] in data [...], Parte_1 nata a Tucumán in [...] in data [...], Parte_2 nato a Tucumán in [...] in data [...], Parte_3 nato a Tucumán in ARGENTINA in [...] Parte_4
08/06/1968, e nato a Tucumán in ARGENTINA in [...] Parte_5
27/05/2006, tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti ZARELLI ANNAMARIA e
SANVITALE SIMONA
Ricorrenti
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
Resistente nonché nel contraddittorio con il
Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
1 Conclusioni di parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento del presente ricorso:
- riconoscere e dichiarare la cittadinanza italiana iure sanguinis dei ricorrenti;
- per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Controparte_1 Civile competente, di adottare tutti i necessari e conseguenti provvedimenti, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti indicati, provvedendo alle comunicazioni all'Autorità consolare competente.
- Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge”
Motivi in fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 16/07/2024, ritualmente notificato, i predetti ricorrenti hanno evocato in giudizio il chiedendo il Controparte_1 riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendenti di cittadino italiano che non aveva mai perso la cittadinanza.
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno allegato:
- Di essere cittadini argentini;
- Di essere discendenti diretti dell'avo nato a [...] in Persona_1 Per_2 data 02/01/1901, il quale, dopo essere emigrato in territorio argentino, contraeva matrimonio con la sig.ra il giorno 18/01/1930 e dalla loro unione Persona_3 nasceva in Argentina, il 03/06/1935, la figlia L'avo Persona_4 Per_1 decedeva a San Miguel de Tucumán, in Argentina, il 24/10/1984 (cfr. docc.
[...]
1-5);
- Che dall'unione coniugale tra e Persona_4 Persona_5 dell'08/02/1957, nasceva a Tucumán, in Argentina, in data 08/06/1968, il ricorrente che, a sua volta, dopo aver sposato Parte_4 Pt_6 il 30/05/1998, aveva poi quattro figli, anch'essi ricorrenti nel presente
[...] giudizio: nata a Tucumán, in Argentina, in [...] Parte_1
19/06/1999; nata a Tucumán, in Argentina, in [...] Parte_2
18/01/2002; nato a Tucumán, in Argentina, in [...] Parte_3
23/03/2005 e, infine, nato a Tucumán, in Argentina, in [...] Parte_5
27/05/2006 (cfr. docc. 6-12).
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del regolarmente citato e Controparte_2 non comparso.
Il Pubblico Ministero interveniva in giudizio non opponendosi alla domanda.
2 Con provvedimento reso dal G.D. in data 11/09/2025 – all'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di comparizione, ai sensi degli artt. 127-ter c.p.c. e 35
d.lgs. n. 149/2022 – la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 281 sexies c. 3 c.p.c..
*** *** ***
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni che seguono.
1. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il
Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L.
206/2021, nonchè la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c., essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione.
La competenza territoriale è fissata, ai sensi dell'art. 4 co. 5 L. 46/2017 (come modificato dall'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26/11/2021) in base al luogo in cui l'attore ha la dimora, oppure, quando l'attore risiede all'estero, avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani, con conseguente corretta instaurazione del giudizio dinanzi a questo Giudice, trattandosi di discendenti di soggetto nato a [...].
2. Va evidenziato che i ricorrenti instano per la concessione della cittadinanza, alla quale avrebbero diritto iure sanguinis, per essere discendenti di un cittadino italiano per nascita ex art. 1, lett a), legge n. 91/92.
Tenendo conto della ricostruzione dell'albero genealogico dei ricorrenti, il signor
[...]
insieme ai suoi quattro figli Parte_4 Parte_1 Parte_2
e fanno valere il loro diritto alla cittadinanza Parte_3 Parte_5 italiana per trasmissione dall'avo nato SI (AL) il 02/01/1901 (si vedano Per_1 allegati al ricorso introduttivo) e che la cittadinanza è dunque stata trasmessa attraverso
[...]
(figlia di e ), madre del ricorrente Persona_4 Per_1 Persona_3 Parte_4
[...]
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata.
Dall'esame di tale documentazione emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale.
3 Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo poteva opporsi – neppure ratione temporis – alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile e, quindi, a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
Infatti, con riferimento all'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano
(maschio), senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo
1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
3. Fatte queste premesse, pertanto, il primo problema che si pone è se vi sia una pregiudiziale amministrativa, ovvero se la parte debba prima adire la via amministrava ex art. 17 ter
L.91/92, o se comunque la parte ricorrente abbia interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
Tuttavia, dagli allegati al ricorso introduttivo (cfr. docc. 13 e 14) - in relazione alle richieste di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguins, ai sensi della Legge n. 91 del 5.02.1992, quali discendenti in linea diretta di cittadino italiano – si evince che il
Consolato Generale d'Italia a Cordoba a partire dall'anno 2021 ha previsto una nuova modalità di prenotazione degli appuntamenti, tramite il servizio online “Prenota@Mi”, la quale tuttavia non permette di accedere al servizio non essendovi date disponibili, come si evince dalla dicitura “Siamo spiacenti, tutti gli appuntamenti per questo servizio sono attualmente prenotati. Si prega di ricontrollare domani per eventuali cancellazioni o nuovi appuntamenti.”, visibile nello screenshot depositato da parte ricorrente. Non vengono più pubblicate sul sito le liste di attesa dei richiedenti presso i singoli Consolati/Ambasciate; tuttavia, è notoria la dimensione del fenomeno nel Sud America e la condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti in ragione della mole delle domande presentate.
Ne deriva un'assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta presentata dai ricorrenti.
4 Ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. In applicazione dei principi sopra enunciati l'art 3 DPR n. 362/1994 prevede che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni.
Quando tale termine sia superato o sarebbe verosimilmente superato in caso di accesso alla via amministrativa il soggetto può adire direttamente l'autorità giudiziaria competente.
Il decorso di tale termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, inoltre, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere, infatti, che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
4. Passando al merito del ricorso, nel caso di specie, i ricorrenti fanno discendere il proprio diritto alla cittadinanza italiana dal combinato disposto di due elementi, ovvero la circostanza per cui l'avo era cittadino italiano, in quanto nato in [...] nell'anno 1901, Per_1 successivamente trasferitosi e coniugatosi in territorio argentino, e dalla circostanza che la figlia di tale antenato era nata nel 1935 e sposatasi in Argentina in Persona_4 seguito all'entrata in vigore della Costituzione italiana, ovvero nel 1957.
Non emerge dagli atti che o alcuno dei suoi discendenti abbiano mai rinunciato Per_1 alla cittadinanza italiana, ma, al contrario, dai vari allegati al ricorso introduttivo si evince che il trisavolo dei ricorrenti non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come evince dalla copia depositata riguardante Registro Nazionale degli Elettori argentini (cfr. doc. 2).
Pertanto, ai sensi dell'art. 4 del Codice civile vigente in epoca unitaria, egli poteva trasmettere la cittadinanza italiana alla figlia nata a Tucumán, in [...], il Persona_4 giorno 03/06/1935.
Quindi se non vi sono dubbi che l'avo era cittadino italiano, in quanto nato in Per_1
Italia da cittadini italiani dopo l'unità d'Italia del 1861 (n. 02/01/1901), i suoi discendenti sono diventati cittadini argentini in forza della disciplina dello ius soli vigente in Argentina.
La figlia nasceva, infatti, il 03/06/1935, a Tucumán, in territorio Persona_4 argentino.
5 Tuttavia, ciò non ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile in quanto la legge 555 del 1912 espressamente disciplinava tale ipotesi all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine.
La figlia di poteva, quindi, trasmettere la cittadinanza Per_1 Persona_4 italiana al figlio, ricorrente, Parte_4
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del Controparte_1 dei provvedimenti conseguenti.
5. Sussistono i presupposti per compensare le spese di lite stante la peculiarità della controversia, il mancato ricorso alla via amministrativa e la mancata costituzione della controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
− accoglie il ricorso e riconosce in capo ai ricorrenti Parte_1 nata a Tucumán in [...] in data [...];
[...] nata a Tucumán in ARGENTINA in [...] Parte_2
18/01/2002; nato a Tucumán in [...] in Parte_3 data 23/03/2005; nato a [...] in Parte_4
ARGENTINA in data 08/06/1968 e nato a Parte_5
Tucumán in ARGENTINA in data 27/05/2006, il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana;
− ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile Controparte_1 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
− compensa le spese di causa.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Torino, il 12 settembre 2025
Il Giudice
Fabrizio Alessandria
6