CA
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 01/12/2025, n. 798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 798 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
RG nr. 311/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Barbara Bortot Presidente dott. Paolo Talamo Giudice Relatore dott.ssa Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 05/05/2021 da (C.F.: Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dagli avv.ti Giancarlo Moro e Marta Capuzzo elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Venezia, Via Pacinotti 4, Parte appellante contro (C.F.: ) CP_1 P.IVA_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Tomasello elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vicenza, Via Verdi 76, Parte appellata
*
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 292/2020 del Tribunale di Vicenza, pubblicata in data 6- 11-2020 non notificata
In punto: Prestazione: pensione - assegno di invalidita - Inpdai - Enpals, etc. CP_1
*
CONCLUSIONI
Conclusioni per parte appellante: in integrale riforma della sentenza di primo grado del Giudice del lavoro di Vicenza impugnata, voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita accogliere integralmente le domande proposte dall'odierno appellante nel giudizio di primo grado, che per comodità vengono trascritte:
1. per le ragioni espresse nella precedente parte espositiva, accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente di percepire la prestazione di richiesta in data 2 .
7.2019 e negata dall' ;
2. conseguentemente CP_2 CP_3 CP_ condannarsi l' a pagare al ricorrente la prestazione di cui al punto 1, maggiorati degli accessori di legge dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa. Con rifusione di spese, rimborso forfetario spese generali e compensi professionali come per legge e con distrazione a favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
1 Conclusioni per parte appellata: Rigettare il ricorso proposto da e confermare la Parte_1 sentenza appellata. Spese di lite rifuse o come per legge.
*
Motivi della decisione
1. Con l'impugnata sentenza il Tribunale di Vicenza ha rigettato il ricorso con cui l'odierno appellante, che ha prestato lavoro alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria nei mesi di maggio e giugno 2019 [fino al 30/6/2019], ha chiesto la condanna dell' al pagamento dell'indennità CP_1 per la quale aveva presentato domanda amministrativa (respinta) il CP_2
2/7/2019.
1.2. Il giudice di prime cure, in particolare, ha ritenuto incontestato il fatto che il lavoratore avesse prestato lavoro all'interno del carcere nel periodo indicato e ha circoscritto la questione di causa alla possibilità o meno di equiparare la cessazione dell'attività lavorativa intervenuta tra le parti alla stregua della perdita involontaria dell'occupazione richiesta quale presupposto ex art. 3 d.lgs. 22/2015 per l'erogazione della attese le peculiarità della CP_2 fattispecie del lavoro carcerario.
Ha quindi concluso per l'impossibilità di operare una fattuale equiparazione tra il lavoro libero e il lavoro dei detenuti, in particolar modo in ragione della particolarità dell'organizzazione e dell'articolazione del lavoro carcerario che prevede la turnazione dei detenuti da cui promanano periodi di inattività che, tuttavia, non possono essere qualificati come perdita involontaria dell'occupazione ai fini della liquidazione della richiesta indennità.
Ha richiamato in tal senso decisione della C.A. di Torino 897/2019 del 17/01/20201 e quindi rigettato il ricorso compensando integralmente le spese di lite.
2 2. Avverso la sentenza in epigrafe ha proposto appello con Parte_1 un unico ed articolato motivo di impugnazione.
2.1. Premessa una ricostruzione sistematica delle fonti che disciplinano il lavoro in carcere, la parte appellante rileva anzitutto che l'art. 20 della L. 354/1975 pone una serie di vincoli e di limitazioni a garanzia del lavoratore che sarebbero orientati all'affermazione del principio di non discriminazione tra il lavoro in carcere ed il lavoro libero. In particolare, la disposizione citata prevede che:
➢ il lavoro in carcere è remunerato (co. 2);
➢ l'organizzazione e i metodi del lavoro in carcere devono riflettere quelli del lavoro libero (co. 3);
➢ per il lavoro in carcere siano previsti le tutele assicurative e previdenziali riconosciute per il lavoro libero (co. 13).
2.2. Evidenzia poi le novità normative introdotte, in particolar modo, dall'art. 47, DPR 230/2000, che avrebbe dettagliato le diverse possibilità di lavoro in carcere e le varie modalità organizzative del medesimo, ed in particolare:
➢ In base a quanto previsto dall'art. 47 co. 3 l'amministrazione penitenziaria può affidare a cooperative sociali di svolgere all'interno delle strutture carcerarie servizi ed attività che, altrimenti, sarebbero erogati dall'amministrazione medesima. Secondo l'appellante, ciò avrebbe uno specifico riflesso in ordine al trattamento in caso di disoccupazione in quanto, a parità di attività svolte (porta l'esempio della distribuzione dei pasti) il lavoratore assunto dall'amministrazione carceraria, in caso di cessazione del rapporto, non avrebbe diritto alla mentre questa CP_2 spetterebbe al detenuto-lavoratore dipendente della cooperativa cui viene demandata la medesima attività intramoenia.
➢ Il comma 10 disciplina le modalità di attribuzione dei posti di lavoro, in particolare mediante la predisposizione di una specifica tabella in cui sono distinte lavorazioni interne, lavorazioni esterne e servizi di istituto, con indicazione dei posti disponibili e dei requisiti prescritti per accedere a ciascuna delle attività indicate.
lavoratore in stato di disoccupazione (per effetto della perdita del posto di 'lavoro libero') che inizia un periodo di detenzione, e quindi non è ravvisabile alcun collegamento con la problematica del lavoro carcerario. Un'ultima notazione che, secondo il collegio, esclude, in tema di indennità di disoccupazione, il raccordo fra il lavoro carcerario ed il 'lavoro libero', riguarda la considerazione del mercato del lavoro di riferimento, nel senso che in tanto si giustifica l'attribuzione dell'indennità di disoccupazione nell'ambito del lavoro carcerario in quanto per il medesimo l'acquisizione e la perdita del rapporto di lavoro risponda alle stesse 'logiche di mercato' del 'lavoro libero'. Anche sotto tale profilo l'equiparabilità è da escludere, posto che l'assegnazione del lavoro ai detenuti deriva da logiche interne agli istituti di detenzione e da meccanismi di collocamento interno (art.20, comma 8 L.354/75) del tutto differenti da quelli ordinari.”
3 2.3. Evidenzia inoltre che il , richiamando le norme Controparte_4 dell'ordinamento penitenziario evidenzia che il lavoro in carcere è considerato una forma di organizzazione necessaria alla vita della comunità carceraria e che ai lavoratori detenuti è riconosciuto un compenso parametrato alle ore di lavoro prestate e non inferiore ai 2/3 del trattamento economico previsto dai CCNL, con ulteriore riconoscimento delle medesime garanzie assicurative, contributive e previdenziali previste per il lavoro subordinato.
2.4. Rileva che, con specifico riferimento all'indennità da disoccupazione, fino al 2019 l' non avrebbe fatto alcuna distinzione tra lavoratori detenuti e CP_1 che il cambio di orientamento sarebbe intervenuto solamente nel marzo 2019 a seguito di emissione del messaggio n. 909/2019 con cui l' , CP_3 modificando la propria prassi, avrebbe sostenuto che la non CP_2 spetterebbe ai lavoratori-detenuti assunti dall'amministrazione carceraria ma solamente ai lavoratori-detenuti dipendenti di soggetti esterni.
La nuova interpretazione dell' prenderebbe le mosse da una risalente CP_1 pronuncia della Cassazione, Sez. I Penale (18505/2006), che avrebbe escluso l'equiparabilità tra il lavoro svolto all'interno degli istituti penitenziari e quello svolto all'esterno in ragione della peculiarità del lavoro carcerario (previsione di una graduatoria e di turni di rotazione e avvicendamento che non possono essere assimilati a periodi di licenziamento).
Tuttavia, secondo l'appellante, tale decisione sarebbe priva di attualità in quanto, poco dopo la pubblicazione della sentenza, la Corte Costituzionale (Sent. 341/2006) ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 69, co. 6 lett. A. Ord. Pen., che attribuiva la competenza per le vicende inerenti al lavoro carcerario al Magistrato di sorveglianza anziché al giudice del lavoro.
2.5. La Consulta, peraltro, avrebbe ribadito in più di un'occasione che il lavoro dei detenuti all'interno del carcere deve essere equiparato a quello dei liberi cittadini e che, in ogni caso, le norme dell'ordinamento penitenziario non ammettono distinzioni tra diverse categorie di lavoratori-detenuti (ossia tra detenuti assunti dall'amministrazione penitenziaria e detenuti assunti da terzi). Se così non fosse, rileva l'appellante, si addiverrebbe ad una inammissibile disparità di trattamento violativa degli artt. 3, 36 e 38 Cost.
2.6. Ulteriormente, il lavoratore rileva che vi sarebbero altre norme dell'ordinamento che, implicitamente, riconoscono il diritto alla percezione della e segnatamente: CP_2
4 ➢ L'art. 19 L. 56/1987 che prevederebbe che la conferma dello stato di disoccupazione sia una facoltà e non un obbligo durante lo stato di detenzione;
➢ L'art- 25-ter d.lgs. 124/2018 a norma del quale: “l'amministrazione penitenziaria è tenuta a rendere disponibile a favore dei detenuti e degli internati, anche attraverso apposite convenzioni non onerose con gli enti pubblici e privati, un servizio di assistenza all'espletamento delle pratiche per il conseguimento delle prestazioni assistenziali e previdenziali e l'erogazione di servizi e misure di politica attiva del lavoro”.
2.7. Rileva poi l'appellante che, oltre alle disposizioni richiamate, devono considerarsi anche le varie pronunce della Corte Costituzionale dalle quali dovrebbe evincersi la piena equiparazione del lavoro carcerario al lavoro libero (e la conseguente necessità di riconoscere la liquidazione della nche ai CP_2 lavoratori-detenuti), ed in particolare:
➢ Sent. 1087/1988 per cui: “dubitare che il rapporto che ivi si instaura è disciplinato dal diritto comune negli elementi essenziali tra cui la retribuzione…per quanto non possa ritenersi che tale genere di lavoro sia del tutto identico (a quello svolto in libertà), specie per la sua origine, per le condizioni in cui si svolge, per le finalità cui è diretto e che deve raggiungere, non può assolutamente affermarsi che esso non debba essere protetto specie alla stregua dei precetti costituzionali (art. 35 e 36 Cost)”
➢ Sent. 158/2001 con cui la Consulta si è espressa in ordine al diritto alle ferie retribuite per i detenuti, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 20 Ord. Pen. ove non riconosceva il diritto al riposo annuale retribuito in favore del detenuto assunto dall'amministrazione penitenziaria.
Pertanto, secondo il lavoratore, negare il beneficio della ai detenuti CP_2 che prestano lavoro in favore dell'amministrazione penitenziaria costituirebbe una illegittima violazione del principio di uguaglianza.
2.8. Infine, richiama due pronunce di merito che andrebbero considerate ai fini della decisione della causa qui di interesse, ossia:
➢ Trib. Venezia 494/2020 che ha accolto ricorso analogo di lavoratore che aveva chiesto la liquidazione della CP_2
➢ Trib. Ivrea 313/2018 che ha accertato il diritto alla sservando che CP_2 il rapporto di lavoro in favore dell'amministrazi itenziaria deve essere qualificato come lavoro a termine con conseguente diritto al riconoscimento dell'indennità di disoccupazione.
5 Insiste pertanto per l'accoglimento dell'appello e l'integrale riforma della sentenza di prime cure.
3. Con memoria dell'8/7/2022 si è costituito l' chiedendo il rigetto CP_1 dell'appello e l'integrale conferma della pronuncia gravata.
3.1. Preliminarmente eccepisce l'inammissibilità dell'appello per mancata specificazione dei motivi di impugnazione.
Ritiene in particolare che l'appellante non abbia confutato specificamente il convincimento del giudice limitandosi, per contro, a riproporre le argomentazioni difensive del primo grado di giudizio.
3.2. Nel merito rileva anzitutto che non è possibile parlare di cessazione del rapporto di lavoro stante l'insussistenza della comunicazione obbligatoria di cessazione del rapporto di lavoro, della insussistenza dell'iscrizione nelle liste di collocamento e della mancata dichiarazione di immediata disponibilità a nuova occupazione.
3.3. Sottolinea che il lavoro intramurario dei detenuti è una tipologia a sé stante connotata da specificità proprie in quanto la prestazione è soggetta a variabili quali: posti disponibili;
attività disponibili;
assegnazione sulla base di criteri di preferenza e avvicendamento;
remunerazione al di sotto dei minimi previsti dal CCNL di riferimento.
Il lavoro dei detenuti intramurari, inoltre, nei periodi di inattività non cesserebbe ma rimarrebbe meramente sospeso ex lege tra le parti, tanto è vero che non viene formalizzata alcuna cessazione del rapporto.
3.4. Rileva che la diversa condizione dei detenuti che lavorano all'interno del carcere e di quelli che lavorano all'esterno dello stesso sia tale da giustificare la diversità di trattamento anche sotto il profilo delle tutele assistenziali e previdenziali, senza che si possano porre questioni di violazione del principio di uguaglianza.
3.5. Evidenzia che le disposizioni citate dall'appellante traggono senz'altro ispirazione dall'ordinamento lavoristico ma senza che da ciò consegua una identità di disciplina tra il lavoro carcerario intramurario e il lavoro libero, che rimangono pertanto distinti ed autonomi. L'avvicinamento del lavoro carcerario al lavoro libero, pertanto, non comporta alcuna uguaglianza tra gli stessi, senza che ciò determini una violazione degli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione come invece prospettato dal lavoratore.
6 3.6. Conclusivamente rileva che, in ogni caso, nel caso di specie non possa dirsi sussistente in capo al ricorrente il requisito della perdita involontaria del posto di lavoro richiesta ai sensi dell'art. 3, co. 1, DLgs. 22/2015, anche considerando che la necessaria Dichiarazione di Immediata Disponibilità correlata all'iscrizione alle liste di collocamento e necessaria per accedere alla incompatibile con lo stato di detenzione in carcere. CP_2
Insiste pertanto per il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza del Tribunale di Vicenza.
4. La causa, la cui prima udienza è stata fissata al 21/7/2022 (decreto dell'11/5/2021), poi rinviata per ragioni organizzative con provvedimenti del 12/7/2022 e del 2/5/2023, è stata trattata all'udienza del 18/4/2024 e quindi alla successiva udienza del 12/12/2024 all'esito della quale è stato disposto rinvio in attesa che la Corte di cassazione si pronunciasse su questioni analoghe.
All'udienza di rinvio, in data 3/7/2025, le parti hanno richiesto che la causa venisse discussa in successiva udienza così da VERIFICARE Il consolidamento dell'orientamento espresso dal Supremo Collegio ed eventualmente consentire alle parti di addivenire a soluzione concordata della vertenza.
Infine, all'udienza del 13/11/2025, la causa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, è stata decisa come da dispositivo.
*
5. L'appello è infondato e, come tale, deve essere respinto.
6. Occorre premettere, in fatto, come l'odierno appellante, detenuto presso Istituto di pena di Vicenza, abbia lavorato all'interno del carcere nel periodo dallo stesso indicato – quindi nel corso dei mesi di maggio e di giugno 2019 – e, dopo un periodo di inattività di cui non sono state chiarite le cause, abbia ripreso la propria attività lavorativa sempre all'interno del medesimo Istituto di pena. Non risultando, infatti, né la scarcerazione del né il suo Pt_1 trasferimento presso altra struttura carceraria con conseguente perdita del posto di lavoro. È d'altronde lo stesso appellante – ed il dato in ogni caso emerge dalla documentazione dimessa dall' – ad affermare di avere CP_1 ripreso l'attività lavorativa, seppur dopo quasi un anno (10 mesi, circa) dalla cessazione del rapporto di lavoro in relazione alla quale lo stesso domanda la
7 corresponsione della ancora all'interno della struttura carceraria (pag. CP_2
20 dell'atto di appello).
Non risultano inoltre, giova ribadirlo, in quanto non allegato dall'appellante – ciò ad ogni modo impedendo qualsiasi indagine presso l'Amministrazione penitenziaria che, pertanto, risulterebbe del tutto esplorativa – né che il sia uscito dalla struttura carceraria Vicentina né le ragioni Pt_1 specifiche della fattuale cessazione della prestazione che, pertanto, può dirsi solo sospesa seppur per un non limitato lasso temporale (come sopra detto, per 10 mesi).
7. Occorre poi evidenziare, in diritto, come sia onere del richiedente la prestazione previdenziale di fornire gli elementi – innanzitutto mediante allegazione e, poi, offrendone la prova – atti a verificare la sussistenza dei presupposti di erogazione della Tenuto conto anche del fatto che CP_2 nella presente materia il principio di non contestazione è destinato ad operare in via limitata atteso che certamente non è in grado di conoscere, non CP_1 avendone esperienza diretta, le vicende che hanno interessato il rapporto tra il lavoratore/detenuto e la struttura carceraria (il Ministero di riferimento) datrice di lavoro. Deve infatti su tale specifico aspetto essere ricordato come l'onere di contestazione riguardi circostanze sfavorevoli consistenti in fatti propri afferenti alla parte contro la quale è fatta valere la non contestazione, fatti comuni alle parti e, in ultima analisi, a fatti accaduti sotto la percezione della parte (cfr. cass. civ. 12064/2023, 18074/2020, 87/20192).
7.1. Pertanto, ben può dirsi che il lavoratore/detenuto che domanda di accedere al trattamento di disoccupazione deve fare istanza di accesso e dar prova – certamente in sede giudiziale ove l' abbia rifiutato la prestazione CP_1
- della ricorrenza delle condizioni per beneficiarne.
Il lavoratore/detenuto deve, in ultima analisi, visto il disposto dell'art. 3, DLgs. 22/20153, allegare e fornire la prova di trovarsi in uno stato di disoccupazione.
8 8. Ora, la particolare situazione del lavoratore detenuto in struttura carceraria consente di affermare – come di recente puntualizzato dalla Suprema Corte di cassazione – che sussiste tale condizione (perdita involontaria del rapporto di lavoro) in ipotesi di trasferimento del carcerato ad una differente struttura carceraria, in caso di scarcerazione ovvero in ipotesi di cessazione del lavoro (di fatto a termine) nell'ambito della realizzazione di uno specifico progetto. Non può dirsi di contro verificata una involontaria perdita di lavoro in caso di mera sospensione dell'attività lavorativa ove questa si sia prodotta nell'ambito delle programmate turnazioni (tra detenuti) nel lavoro.
8.1. Ed infatti il Supremo Collegio (cass. civ. 13721/2025), ferma restando l'affermata piena equiparabilità <del lavoro in carcere con il del libero mercato>>, ha avuto modo di chiarire come[ n.d.r.] è quella di fornire una tutela di sostegno al reddito di lavoratori con CP_2 rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, tale intendendosi la condizione in cui la perdita del lavoro si colleghi alla sfera di iniziativa o di influenza del datore, o alle sue prerogative imprenditoriali;
[…] L'involontarietà ricorre anche nel caso di scadenza della pena e conseguente liberazione del condannato con estinzione del rapporto intramurario, trattandosi di evento non determinato dalla volontà del lavoratore né da questi prevedibile a seguito di provvedimenti di modifica/revoca cautelare o di espiazione anticipata in sede esecutiva che, ancorché adottati su istanza di parte, salvo i casi di estinzione ex lege, sono concessi previa valutazione giudiziale dei presupposti di legge.
8.1- Di recente (ord. 4741/2025) è stato affrontato anche il caso di assegnazione del detenuto ad uno specifico progetto di assunzione a tempo determinato, per il quale […] non assume rilievo la scelta deterministica del detenuto né in fase genetica del rapporto (su tipologia e condizioni contrattuali, su modalità e durata delle prestazioni) né in fase conclusiva (si tratta di una scadenza già prevista in contratto); l'involontarietà della perdita di occupazione, dipesa dalla prerogativa datoriale, ha in tal caso integrato il presupposto giustificativo del trattamento ricorrendo il requisito dell'art. 3 co.1 lett. a) CP_2
L.22/2015.
riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012>>. Dovendosi in ogni caso precisare come, ai sensi dell'art. 1, co. 2, DLgs. n. 181/2020 per «stato di disoccupazione» deve intendersi <la funzione del trattamento
>.
9 9. Le due vicende innanzi esaminate riguardano ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro estranea alla sfera di disponibilità del lavoratore, sì da averne involontariamente cagionato la perdita, per estinzione dello status detentivo o per scadenza del progetto a termine;
nel primo il lavoratore, transitando nel regime di libertà, e non potendosene opporre, perde la relazione lavorativa con l'ente penitenziario che ne aveva gestito il rapporto inframurario, nel secondo il detenuto non è più lavoratore essendo cessate le esigenze insite nel progetto datoriale ma non può aderire a proposte lavorative dall'esterno. L'involontarietà della disoccupazione ex art. 1 d.lgs. 22/2015 è dunque compatibile con lo stato di detenzione se la causa di cessazione del rapporto di lavoro intramurario sia estranea alla sfera di disponibilità del lavoratore.
[…] Occorre ora verificare se la temporanea inattività lavorativa susseguente al meccanismo di rotazione avviato fra i detenuti all'interno del sistema carcerario costituisca un'ipotesi di cessazione ed integri uno stato di disoccupazione involontaria.
L'art. 20 L. 354/75, al comma 4 prevede l'istituzione, presso ogni istituto penitenziario, di una commissione che provvede a formare due elenchi, uno generico e l'altro per qualifica, per l'assegnazione al lavoro dei detenuti e degli internati, ad individuare le attività lavorative o i posti di lavoro, a stabilire i criteri per l'avvicendamento nei posti di lavoro alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria nel rispetto delle direttive emanate dal dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;
e, nella formazione degli elenchi, come innanzi appena rammentato, la commissione tiene conto “esclusivamente della anzianità di disoccupazione maturata durante lo stato di detenzione e di internamento, dei carichi familiari e delle abilità lavorative possedute, e privilegiando, a parità di condizioni, i condannati”. Se da un lato viene meno l'obbligatorietà, nel senso di afflittività, della prestazione lavorativa all'interno dell'istituto carcerario, dall'altro si valorizzano condizioni personali, familiari e capacità dei detenuti inseriti in elenco, individuando posti di lavoro e criteri di avvicendamento, sì da combinare interessi e abilità specifiche dei detenuti con esigenze e risorse disponibili dell'istituto, mantenendo fermo l'obiettivo di valorizzare un percorso di rieducazione. L'art. 25-bis, poi, prevede che i posti di lavoro a disposizione della popolazione penitenziaria sono quantitativamente e qualitativamente dimensionati alle effettive esigenze di ogni singolo istituto, e sono fissati in una tabella predisposta dalla direzione dell'istituto distinguendo i posti relativi a lavorazioni interne industriali, agricole e di servizio;
annualmente la direzione dell'istituto elabora ed indica il piano di lavoro in relazione al numero dei detenuti, all'organico del personale civile e di polizia penitenziaria disponibile e alle strutture produttive;
la tabelle ed il piano di lavoro sono infine approvati dal provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria, sentita la commissione regionale per il lavoro penitenziario.
10 11. Il lavoro carcerario è dunque programmato, pianificato, ponderato, ed il punto di incontro dell'interesse di entrambe le parti del rapporto di lavoro (amministrazione penitenziaria e popolazione carceraria) è la finalità rieducativa del detenuto, in vista del suo reinserimento sociale. L'avvicendamento, quale modalità organizzativa del lavoro dei detenuti, mira non solo ad un'equiparazione di opportunità nel pur limitato ambito di risorse disponibili offerte dall'amministrazione penitenziaria, ma anche ad un soddisfacimento di bisogni rieducativi, economici, e di sviluppo della personalità del detenuto a cui ognuno è interessato, in vista del dignitoso recupero rieducativo e di agevolazione al proprio reinserimento sociale. La rotazione, in tal modo, favorisce un equilibrato coinvolgimento dei detenuti, a parità di condizioni, come è previsto nella adozione dei criteri formativi degli elenchi di coloro che sono assegnati al lavoro;
la rotazione, allora, non va guardata nell'ottica di una limitata opportunità lavorativa del singolo, ma come metodo di equa ripartizione dell'offerta lavorativa in unico contesto, organizzato nel peculiare ambito restrittivo della libertà personale. In tal senso, l'avvicendamento con rotazione dei lavoratori detenuti sottende ad un necessario coinvolgimento di risorse disponibili -umane, strutturali, produttive-, che, con le limitazioni proprie degli istituti carcerari, non può essere esaminato nella vicenda singola del lavoratore ma trova la sua causale giustificativa, sotto il profilo oggettivo e temporale, nel complesso rapporto tra amministrazione datrice e platea di fruitori (ai quali per legge è “assicurato il lavoro”, ex art. 15, co.2, L.354/75).
12. Altro aspetto rilevante è l'obbligatorietà del lavoro: perduta ogni connotazione di afflittività e di componente della sanzione penale, l'espletamento di un'attività lavorativa inframuraria è dunque il mezzo per raggiungere il fine rieducativo;
[…].
13. Questa Corte, con sentenza n.17484/24, ha evidenziato che in tale contesto lavorativo permane una duplice componente di doverosità del lavoro carcerario, per la struttura penitenziaria che deve assicurare il lavoro compatibilmente con le condizioni dell'istituto e del rapporto numero/lavoro dei detenuti, configurando in capo a ciascuno di essi un'aspettativa ad un lavoro adeguato alle proprie attitudini, e per il singolo detenuto un dovere di dimostrare, anche attraverso un costante impegno nel lavoro, una regolare condotta di partecipazione al programma trattamentale e l'adeguamento all'organizzazione istituzionale;
“l'obbligatorietà resta nel sistema”, considerato che all'art. 15 il lavoro è assicurato al detenuto salvo casi di impossibilità, e tenuto conto che “il volontario inadempimento di obblighi lavorativi continua a costituire infrazione disciplinare”. In tale contesto di privazione della libertà personale, prosegue la citata pronuncia, rileva il 'metus' datoriale al quale è soggetto il detenuto nei periodi in cui non risulta svolta attività lavorativa, in ragione dei posti di lavoro messi a disposizione, dell'organizzazione delle lavorazioni in base a provvedimenti regionali, della impossibilità di prevedere se sia possibile,
11 in concreto, svolgere attività lavorativa e se sia ipotizzabile l'assegnazione a mansioni diverse. Ed è stato ritenuto, quindi, in una controversia relativa alla pretesa di adeguamento retributivo corrisposto al detenuto per l'attività lavorativa svolta, che il termine di prescrizione del credito retributivo non decorra in costanza di rapporto di lavoro tra il detenuto lavoratore e l'amministrazione carceraria, ma soltanto dalla cessazione del rapporto di lavoro stesso;
e poiché i lavoratori carcerari si trovano in una situazione di attesa della chiamata al lavoro, rispetto alla quale non hanno alcun potere di controllo o di scelta, lo stato di soggezione in cui versano riverbera i suoi effetti sul percorso di rieducazione sul quale il proficuo svolgimento di attività lavorativa ha certamente una significativa valenza. “In questo quadro, non rilevano, ai fini della prescrizione le cessazioni intermedie che, a ben guardare, neppure sono realmente tali configurandosi piuttosto come sospensioni del rapporto di lavoro, se si considera che vi sono una chiamata ed un prefissato periodo di lavoro secondo turni e per un tempo limitato, cui conseguono altre chiamate in un unico contesto di detenzione”. Orbene, mentre con la fine dello stato di detenzione v'è cessazione del rapporto di lavoro che non dipende dalla volontà del recluso, nel caso di rapporto di lavoro concluso prima della fine dello stato di detenzione, la decorrenza della prescrizione “va collegata al momento del venir meno del rapporto di lavoro (da ritenersi unico, non essendo configurabili cessazioni intermedie)”.
[…]
13.2 - In questo quadro, come ribadito in ord. n.5510 del 2025, non rilevano le cessazioni intermedie, configurabili piuttosto come sospensioni del rapporto di lavoro, considerato che ad una chiamata ed un prefissato periodo di lavoro secondo turni e per un tempo limitato, seguono altre chiamate in un unico contesto di detenzione. “Certamente, una cessazione del rapporto di lavoro vi è con la fine dello stato di detenzione che non dipende dalla volontà del recluso o internato il quale non può rifiutarla, al fine di mantenere il rapporto di lavoro”. Peraltro, prima di questo momento, le peculiari caratteristiche dell'attività lavorativa e la sua funzione rieducativa e di reinserimento sociale che, per tali motivi, prevede la predisposizione di meri elenchi per l'ammissione al lavoro ed è soggetta a turni di rotazione ed avvicendamento, escludono la configurabilità di periodi di lavoro, come quelli dei contratti a termine, volontariamente concordati in un sistema legislativamente disciplinato quanto a causali, oggetto e durata.
14. Orbene, la natura e le caratteristiche di tale rapporto di lavoro, segnato da modalità legislativamente regolamentate sulla predisposizione di forme organizzative compositive dei diversificati interessi ed esigenze e sulla limitata partecipazione della componente rappresentativa della forza lavoro (oltre al direttore penitenziario, ai responsabili dell'area sicurezza e giuridico-pedagogica, al dirigente sanitario della struttura penitenziaria, al
12 funzionario dell'ufficio per l'esecuzione penale sterna, al direttore del centro per l'impiego, partecipano alla commissione di cui all'art. 20 co.4 anche un rappresentante sindacale e, senza potere deliberativo, un rappresentante dei detenuti, come previsto dal successivo co.6), consentono di affermare sia l'unitarietà del rapporto il cui principale connotato oggettivo e temporale è l'avvicendamento nelle lavorazioni programmate, sia l'aspettativa del detenuto ad essere chiamato al lavoro. Va quindi condiviso l'argomento svolto nelle citate pronunce di questa sezione rese in tema di decorrenza del termine di prescrizione del credito retributivo, circa l'affermata unitarietà del rapporto di lavoro inframurario connotato da tali modalità di avvicendamento dei detenuti, in rotazione ed in attesa di chiamata secondo il programma dell'istituto penitenziario;
il termine inizia a decorrere non già dalla cessazione dello stato detentivo, bensì dalla fine del rapporto di lavoro, “il quale va considerato un unico rapporto, non essendo configurabili interruzioni intermedie, volontariamente concordate, nei periodi in cui la persona privata della libertà è in attesa della chiamata al lavoro, rispetto alla quale il detenuto non ha alcun potere di controllo o di scelta e versa in una condizione di soggezione e di metus”.
[…]
16. All'esito della compiuta disamina delle questioni sollevate dalle parti, consegue, traendo spunto dalle argomentazioni fin qui espresse, che l'unicità del rapporto di lavoro perdura anche durante le fasi di sospensione nelle quali l'Amministrazione garantisce la rotazione fra detenuti, non qualificabili come cessazione del rapporto, il cui frazionamento, invece, richiederebbe una rinnovata programmazione di esigenze lavorative, di riformulazione di elenchi, di rivalutazione degli aspetti logistici, di sicurezza, di comparazione fra numero di lavoratori e prestazioni richieste. Si può allora affermare che, finché permane la struttura organizzata del lavoro sotto forma di rotazione, il rapporto di lavoro continua, non v'è cessazione tra una chiamata e l'altra nell'ambito di un unico programma. Per contro, la conclusione del rapporto di lavoro potrebbe discendere da altre cause, fra le quali, oltre alla cessazione della detenzione, potrebbero rilevare circostanze di carattere soggettivo (età, stato di salute, idoneità al lavoro), ma anche di carattere oggettivo (trasferimento della sede di detenzione, mutamento delle lavorazioni richieste dall'Amministrazione, termine finale delle rotazioni)>>.
9. Ora, alla luce delle superiori considerazioni che questa Corte intende fare proprie non avendo ragione alcuna per discostarsene, rileva il Collegio come, nel caso di specie, non sia ravvisabile alcuna delle condizioni – elencate dalla Corte di cassazione - per cui si possa affermare che il si sia trovato, Pt_1 nel giugno 2019, in una condizione di disoccupazione involontaria apparendo, di contro, avere l'appellante operato all'interno del surriferito meccanismo di
13 rotazione nell'ambito delle evidentemente limitate risorse (posti di lavoro) disponibili all'interno del carcere vicentino.
9.1. Difetta infatti, come in premessa detto, una qualunque allegazione del fatto costitutivo – come sopra delineato - del diritto fatto valere così come difetta una coerente offerta di prova dovendosi rilevare, quanto al primo tema appena menzionato, come impossibile sia oggi autorizzare le parti – che nulla in tal senso hanno peraltro domandato - ad integrare le proprie allegazioni (cfr. mutatis mutandis, cass. civ. 11882/2025) e, in ordine al secondo aspetto sopra evidenziato, come tardiva, in quanto formulata solo in sede di finale discussione della lite, oltre che esplorativa per le ragioni già sopra evidenziate, sia la richiesta formulata dall'appellante di acquisizione di documentazione e di informazioni presso la struttura carceraria;
dovendosi in ogni caso rilevare come la richiesta avanzata in primo grado – comunque non ribadita in grado di appello – attenesse a documentazione certamente non rilevante in quanto non funzionale a dar dimostrazione dell'inserimento del BOAKYE negli elenchi di rotazione di cui si è detto e, in ogni caso, non sorretta da una corrispondente ed anticipata allegazione.
10. Concludendo, non sussistendo la prova dello stato di disoccupazione, la pretesa del deve essere rigettata e, con questa, l'appello. Pt_1
11. Quanto, infine, alle spese di lite, le stesse non possono che essere integralmente compensate con riferimento al doppio grado di giudizio stante l'evidente incertezza del quadro giurisprudenziale sul quale solo negli ultimi mesi la Corte di legittimità risulta avere fatto definitivamente chiarezza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
- integralmente compensa tra le parti le spese di lite.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 13 novembre 2025.
Il giudice relatore La Presidente dott. Paolo Talamo dott.ssa Barbara Bortot
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così la richiamata sentenza: “Esaminando tale normativa, anche alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza costituzionale (Sent. 1087/88 e 158/01), e traendo spunto dalla disposizione 'di principio' (art.20, comma 5), secondo cui
“l'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera”, si deve ritenere che l'equiparazione fra il lavoro carcerario e quello 'libero' non sia ancora completa. Ne sono testimoni da un lato le differenze strutturali fra le due tipologie di lavoro (i detenuti non sottoscrivono un contratto, ma vengono assegnati al lavoro, non ricevono una retribuzione, ma una mercede inferiore ai limiti della contrattazione collettiva, ecc..) e dall'altro e soprattutto la circostanza che il lavoro penitenziario, venuta meno la dimensione afflittiva del precedente Ordinamento, assume un'importante ed essenziale funzione rieducativa e riabilitativa. La non piena equiparazione delle due dimensioni lavorative comporta quindi, con riferimento allo specifico tema di causa, la ricerca di una disposizione specifica che assegni il trattamento di disoccupazione anche nel caso di 'perdita' del lavoro carcerario. Gli esiti di tale indagine sono negativi. Non è utile a sostenere la posizione dell'appellato il disposto dell'art. 20, comma 17, ove è previsto che, con riferimento alle prestazioni lavorative, è garantita “la tutela assicurativa e previdenziale”, in considerazione dell'estrema genericità della previsione che pare piuttosto riferirsi alla copertura contributiva nel caso di specie pacificamente assicurata (cfr. cedolini, doc.1 G.). Quanto all'art.19 della L.56/87, a differenza di quanto ritenuto dal primo giudice, non rileva nella fattispecie in esame, posto che ove prevede che “Lo stato di detenzione o di internamento non costituisce causa di decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria o speciale” si riferisce al trattamento fruito dal 2 <l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, anche quelli ad essa ignoti. (nella specie, s.c. ha cassato sentenza merito che, in un giudizio impugnativa licenziamento crisi aziendale, aveva ritenuto contestati ignoti al lavoratore, quali riorganizzazione aziendale con soppressione della sua posizione lavoro ridistribuzione delle mansioni altro personale)>>. 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Barbara Bortot Presidente dott. Paolo Talamo Giudice Relatore dott.ssa Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 05/05/2021 da (C.F.: Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dagli avv.ti Giancarlo Moro e Marta Capuzzo elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Venezia, Via Pacinotti 4, Parte appellante contro (C.F.: ) CP_1 P.IVA_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Tomasello elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vicenza, Via Verdi 76, Parte appellata
*
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 292/2020 del Tribunale di Vicenza, pubblicata in data 6- 11-2020 non notificata
In punto: Prestazione: pensione - assegno di invalidita - Inpdai - Enpals, etc. CP_1
*
CONCLUSIONI
Conclusioni per parte appellante: in integrale riforma della sentenza di primo grado del Giudice del lavoro di Vicenza impugnata, voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita accogliere integralmente le domande proposte dall'odierno appellante nel giudizio di primo grado, che per comodità vengono trascritte:
1. per le ragioni espresse nella precedente parte espositiva, accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente di percepire la prestazione di richiesta in data 2 .
7.2019 e negata dall' ;
2. conseguentemente CP_2 CP_3 CP_ condannarsi l' a pagare al ricorrente la prestazione di cui al punto 1, maggiorati degli accessori di legge dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa. Con rifusione di spese, rimborso forfetario spese generali e compensi professionali come per legge e con distrazione a favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
1 Conclusioni per parte appellata: Rigettare il ricorso proposto da e confermare la Parte_1 sentenza appellata. Spese di lite rifuse o come per legge.
*
Motivi della decisione
1. Con l'impugnata sentenza il Tribunale di Vicenza ha rigettato il ricorso con cui l'odierno appellante, che ha prestato lavoro alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria nei mesi di maggio e giugno 2019 [fino al 30/6/2019], ha chiesto la condanna dell' al pagamento dell'indennità CP_1 per la quale aveva presentato domanda amministrativa (respinta) il CP_2
2/7/2019.
1.2. Il giudice di prime cure, in particolare, ha ritenuto incontestato il fatto che il lavoratore avesse prestato lavoro all'interno del carcere nel periodo indicato e ha circoscritto la questione di causa alla possibilità o meno di equiparare la cessazione dell'attività lavorativa intervenuta tra le parti alla stregua della perdita involontaria dell'occupazione richiesta quale presupposto ex art. 3 d.lgs. 22/2015 per l'erogazione della attese le peculiarità della CP_2 fattispecie del lavoro carcerario.
Ha quindi concluso per l'impossibilità di operare una fattuale equiparazione tra il lavoro libero e il lavoro dei detenuti, in particolar modo in ragione della particolarità dell'organizzazione e dell'articolazione del lavoro carcerario che prevede la turnazione dei detenuti da cui promanano periodi di inattività che, tuttavia, non possono essere qualificati come perdita involontaria dell'occupazione ai fini della liquidazione della richiesta indennità.
Ha richiamato in tal senso decisione della C.A. di Torino 897/2019 del 17/01/20201 e quindi rigettato il ricorso compensando integralmente le spese di lite.
2 2. Avverso la sentenza in epigrafe ha proposto appello con Parte_1 un unico ed articolato motivo di impugnazione.
2.1. Premessa una ricostruzione sistematica delle fonti che disciplinano il lavoro in carcere, la parte appellante rileva anzitutto che l'art. 20 della L. 354/1975 pone una serie di vincoli e di limitazioni a garanzia del lavoratore che sarebbero orientati all'affermazione del principio di non discriminazione tra il lavoro in carcere ed il lavoro libero. In particolare, la disposizione citata prevede che:
➢ il lavoro in carcere è remunerato (co. 2);
➢ l'organizzazione e i metodi del lavoro in carcere devono riflettere quelli del lavoro libero (co. 3);
➢ per il lavoro in carcere siano previsti le tutele assicurative e previdenziali riconosciute per il lavoro libero (co. 13).
2.2. Evidenzia poi le novità normative introdotte, in particolar modo, dall'art. 47, DPR 230/2000, che avrebbe dettagliato le diverse possibilità di lavoro in carcere e le varie modalità organizzative del medesimo, ed in particolare:
➢ In base a quanto previsto dall'art. 47 co. 3 l'amministrazione penitenziaria può affidare a cooperative sociali di svolgere all'interno delle strutture carcerarie servizi ed attività che, altrimenti, sarebbero erogati dall'amministrazione medesima. Secondo l'appellante, ciò avrebbe uno specifico riflesso in ordine al trattamento in caso di disoccupazione in quanto, a parità di attività svolte (porta l'esempio della distribuzione dei pasti) il lavoratore assunto dall'amministrazione carceraria, in caso di cessazione del rapporto, non avrebbe diritto alla mentre questa CP_2 spetterebbe al detenuto-lavoratore dipendente della cooperativa cui viene demandata la medesima attività intramoenia.
➢ Il comma 10 disciplina le modalità di attribuzione dei posti di lavoro, in particolare mediante la predisposizione di una specifica tabella in cui sono distinte lavorazioni interne, lavorazioni esterne e servizi di istituto, con indicazione dei posti disponibili e dei requisiti prescritti per accedere a ciascuna delle attività indicate.
lavoratore in stato di disoccupazione (per effetto della perdita del posto di 'lavoro libero') che inizia un periodo di detenzione, e quindi non è ravvisabile alcun collegamento con la problematica del lavoro carcerario. Un'ultima notazione che, secondo il collegio, esclude, in tema di indennità di disoccupazione, il raccordo fra il lavoro carcerario ed il 'lavoro libero', riguarda la considerazione del mercato del lavoro di riferimento, nel senso che in tanto si giustifica l'attribuzione dell'indennità di disoccupazione nell'ambito del lavoro carcerario in quanto per il medesimo l'acquisizione e la perdita del rapporto di lavoro risponda alle stesse 'logiche di mercato' del 'lavoro libero'. Anche sotto tale profilo l'equiparabilità è da escludere, posto che l'assegnazione del lavoro ai detenuti deriva da logiche interne agli istituti di detenzione e da meccanismi di collocamento interno (art.20, comma 8 L.354/75) del tutto differenti da quelli ordinari.”
3 2.3. Evidenzia inoltre che il , richiamando le norme Controparte_4 dell'ordinamento penitenziario evidenzia che il lavoro in carcere è considerato una forma di organizzazione necessaria alla vita della comunità carceraria e che ai lavoratori detenuti è riconosciuto un compenso parametrato alle ore di lavoro prestate e non inferiore ai 2/3 del trattamento economico previsto dai CCNL, con ulteriore riconoscimento delle medesime garanzie assicurative, contributive e previdenziali previste per il lavoro subordinato.
2.4. Rileva che, con specifico riferimento all'indennità da disoccupazione, fino al 2019 l' non avrebbe fatto alcuna distinzione tra lavoratori detenuti e CP_1 che il cambio di orientamento sarebbe intervenuto solamente nel marzo 2019 a seguito di emissione del messaggio n. 909/2019 con cui l' , CP_3 modificando la propria prassi, avrebbe sostenuto che la non CP_2 spetterebbe ai lavoratori-detenuti assunti dall'amministrazione carceraria ma solamente ai lavoratori-detenuti dipendenti di soggetti esterni.
La nuova interpretazione dell' prenderebbe le mosse da una risalente CP_1 pronuncia della Cassazione, Sez. I Penale (18505/2006), che avrebbe escluso l'equiparabilità tra il lavoro svolto all'interno degli istituti penitenziari e quello svolto all'esterno in ragione della peculiarità del lavoro carcerario (previsione di una graduatoria e di turni di rotazione e avvicendamento che non possono essere assimilati a periodi di licenziamento).
Tuttavia, secondo l'appellante, tale decisione sarebbe priva di attualità in quanto, poco dopo la pubblicazione della sentenza, la Corte Costituzionale (Sent. 341/2006) ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 69, co. 6 lett. A. Ord. Pen., che attribuiva la competenza per le vicende inerenti al lavoro carcerario al Magistrato di sorveglianza anziché al giudice del lavoro.
2.5. La Consulta, peraltro, avrebbe ribadito in più di un'occasione che il lavoro dei detenuti all'interno del carcere deve essere equiparato a quello dei liberi cittadini e che, in ogni caso, le norme dell'ordinamento penitenziario non ammettono distinzioni tra diverse categorie di lavoratori-detenuti (ossia tra detenuti assunti dall'amministrazione penitenziaria e detenuti assunti da terzi). Se così non fosse, rileva l'appellante, si addiverrebbe ad una inammissibile disparità di trattamento violativa degli artt. 3, 36 e 38 Cost.
2.6. Ulteriormente, il lavoratore rileva che vi sarebbero altre norme dell'ordinamento che, implicitamente, riconoscono il diritto alla percezione della e segnatamente: CP_2
4 ➢ L'art. 19 L. 56/1987 che prevederebbe che la conferma dello stato di disoccupazione sia una facoltà e non un obbligo durante lo stato di detenzione;
➢ L'art- 25-ter d.lgs. 124/2018 a norma del quale: “l'amministrazione penitenziaria è tenuta a rendere disponibile a favore dei detenuti e degli internati, anche attraverso apposite convenzioni non onerose con gli enti pubblici e privati, un servizio di assistenza all'espletamento delle pratiche per il conseguimento delle prestazioni assistenziali e previdenziali e l'erogazione di servizi e misure di politica attiva del lavoro”.
2.7. Rileva poi l'appellante che, oltre alle disposizioni richiamate, devono considerarsi anche le varie pronunce della Corte Costituzionale dalle quali dovrebbe evincersi la piena equiparazione del lavoro carcerario al lavoro libero (e la conseguente necessità di riconoscere la liquidazione della nche ai CP_2 lavoratori-detenuti), ed in particolare:
➢ Sent. 1087/1988 per cui: “dubitare che il rapporto che ivi si instaura è disciplinato dal diritto comune negli elementi essenziali tra cui la retribuzione…per quanto non possa ritenersi che tale genere di lavoro sia del tutto identico (a quello svolto in libertà), specie per la sua origine, per le condizioni in cui si svolge, per le finalità cui è diretto e che deve raggiungere, non può assolutamente affermarsi che esso non debba essere protetto specie alla stregua dei precetti costituzionali (art. 35 e 36 Cost)”
➢ Sent. 158/2001 con cui la Consulta si è espressa in ordine al diritto alle ferie retribuite per i detenuti, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 20 Ord. Pen. ove non riconosceva il diritto al riposo annuale retribuito in favore del detenuto assunto dall'amministrazione penitenziaria.
Pertanto, secondo il lavoratore, negare il beneficio della ai detenuti CP_2 che prestano lavoro in favore dell'amministrazione penitenziaria costituirebbe una illegittima violazione del principio di uguaglianza.
2.8. Infine, richiama due pronunce di merito che andrebbero considerate ai fini della decisione della causa qui di interesse, ossia:
➢ Trib. Venezia 494/2020 che ha accolto ricorso analogo di lavoratore che aveva chiesto la liquidazione della CP_2
➢ Trib. Ivrea 313/2018 che ha accertato il diritto alla sservando che CP_2 il rapporto di lavoro in favore dell'amministrazi itenziaria deve essere qualificato come lavoro a termine con conseguente diritto al riconoscimento dell'indennità di disoccupazione.
5 Insiste pertanto per l'accoglimento dell'appello e l'integrale riforma della sentenza di prime cure.
3. Con memoria dell'8/7/2022 si è costituito l' chiedendo il rigetto CP_1 dell'appello e l'integrale conferma della pronuncia gravata.
3.1. Preliminarmente eccepisce l'inammissibilità dell'appello per mancata specificazione dei motivi di impugnazione.
Ritiene in particolare che l'appellante non abbia confutato specificamente il convincimento del giudice limitandosi, per contro, a riproporre le argomentazioni difensive del primo grado di giudizio.
3.2. Nel merito rileva anzitutto che non è possibile parlare di cessazione del rapporto di lavoro stante l'insussistenza della comunicazione obbligatoria di cessazione del rapporto di lavoro, della insussistenza dell'iscrizione nelle liste di collocamento e della mancata dichiarazione di immediata disponibilità a nuova occupazione.
3.3. Sottolinea che il lavoro intramurario dei detenuti è una tipologia a sé stante connotata da specificità proprie in quanto la prestazione è soggetta a variabili quali: posti disponibili;
attività disponibili;
assegnazione sulla base di criteri di preferenza e avvicendamento;
remunerazione al di sotto dei minimi previsti dal CCNL di riferimento.
Il lavoro dei detenuti intramurari, inoltre, nei periodi di inattività non cesserebbe ma rimarrebbe meramente sospeso ex lege tra le parti, tanto è vero che non viene formalizzata alcuna cessazione del rapporto.
3.4. Rileva che la diversa condizione dei detenuti che lavorano all'interno del carcere e di quelli che lavorano all'esterno dello stesso sia tale da giustificare la diversità di trattamento anche sotto il profilo delle tutele assistenziali e previdenziali, senza che si possano porre questioni di violazione del principio di uguaglianza.
3.5. Evidenzia che le disposizioni citate dall'appellante traggono senz'altro ispirazione dall'ordinamento lavoristico ma senza che da ciò consegua una identità di disciplina tra il lavoro carcerario intramurario e il lavoro libero, che rimangono pertanto distinti ed autonomi. L'avvicinamento del lavoro carcerario al lavoro libero, pertanto, non comporta alcuna uguaglianza tra gli stessi, senza che ciò determini una violazione degli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione come invece prospettato dal lavoratore.
6 3.6. Conclusivamente rileva che, in ogni caso, nel caso di specie non possa dirsi sussistente in capo al ricorrente il requisito della perdita involontaria del posto di lavoro richiesta ai sensi dell'art. 3, co. 1, DLgs. 22/2015, anche considerando che la necessaria Dichiarazione di Immediata Disponibilità correlata all'iscrizione alle liste di collocamento e necessaria per accedere alla incompatibile con lo stato di detenzione in carcere. CP_2
Insiste pertanto per il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza del Tribunale di Vicenza.
4. La causa, la cui prima udienza è stata fissata al 21/7/2022 (decreto dell'11/5/2021), poi rinviata per ragioni organizzative con provvedimenti del 12/7/2022 e del 2/5/2023, è stata trattata all'udienza del 18/4/2024 e quindi alla successiva udienza del 12/12/2024 all'esito della quale è stato disposto rinvio in attesa che la Corte di cassazione si pronunciasse su questioni analoghe.
All'udienza di rinvio, in data 3/7/2025, le parti hanno richiesto che la causa venisse discussa in successiva udienza così da VERIFICARE Il consolidamento dell'orientamento espresso dal Supremo Collegio ed eventualmente consentire alle parti di addivenire a soluzione concordata della vertenza.
Infine, all'udienza del 13/11/2025, la causa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, è stata decisa come da dispositivo.
*
5. L'appello è infondato e, come tale, deve essere respinto.
6. Occorre premettere, in fatto, come l'odierno appellante, detenuto presso Istituto di pena di Vicenza, abbia lavorato all'interno del carcere nel periodo dallo stesso indicato – quindi nel corso dei mesi di maggio e di giugno 2019 – e, dopo un periodo di inattività di cui non sono state chiarite le cause, abbia ripreso la propria attività lavorativa sempre all'interno del medesimo Istituto di pena. Non risultando, infatti, né la scarcerazione del né il suo Pt_1 trasferimento presso altra struttura carceraria con conseguente perdita del posto di lavoro. È d'altronde lo stesso appellante – ed il dato in ogni caso emerge dalla documentazione dimessa dall' – ad affermare di avere CP_1 ripreso l'attività lavorativa, seppur dopo quasi un anno (10 mesi, circa) dalla cessazione del rapporto di lavoro in relazione alla quale lo stesso domanda la
7 corresponsione della ancora all'interno della struttura carceraria (pag. CP_2
20 dell'atto di appello).
Non risultano inoltre, giova ribadirlo, in quanto non allegato dall'appellante – ciò ad ogni modo impedendo qualsiasi indagine presso l'Amministrazione penitenziaria che, pertanto, risulterebbe del tutto esplorativa – né che il sia uscito dalla struttura carceraria Vicentina né le ragioni Pt_1 specifiche della fattuale cessazione della prestazione che, pertanto, può dirsi solo sospesa seppur per un non limitato lasso temporale (come sopra detto, per 10 mesi).
7. Occorre poi evidenziare, in diritto, come sia onere del richiedente la prestazione previdenziale di fornire gli elementi – innanzitutto mediante allegazione e, poi, offrendone la prova – atti a verificare la sussistenza dei presupposti di erogazione della Tenuto conto anche del fatto che CP_2 nella presente materia il principio di non contestazione è destinato ad operare in via limitata atteso che certamente non è in grado di conoscere, non CP_1 avendone esperienza diretta, le vicende che hanno interessato il rapporto tra il lavoratore/detenuto e la struttura carceraria (il Ministero di riferimento) datrice di lavoro. Deve infatti su tale specifico aspetto essere ricordato come l'onere di contestazione riguardi circostanze sfavorevoli consistenti in fatti propri afferenti alla parte contro la quale è fatta valere la non contestazione, fatti comuni alle parti e, in ultima analisi, a fatti accaduti sotto la percezione della parte (cfr. cass. civ. 12064/2023, 18074/2020, 87/20192).
7.1. Pertanto, ben può dirsi che il lavoratore/detenuto che domanda di accedere al trattamento di disoccupazione deve fare istanza di accesso e dar prova – certamente in sede giudiziale ove l' abbia rifiutato la prestazione CP_1
- della ricorrenza delle condizioni per beneficiarne.
Il lavoratore/detenuto deve, in ultima analisi, visto il disposto dell'art. 3, DLgs. 22/20153, allegare e fornire la prova di trovarsi in uno stato di disoccupazione.
8 8. Ora, la particolare situazione del lavoratore detenuto in struttura carceraria consente di affermare – come di recente puntualizzato dalla Suprema Corte di cassazione – che sussiste tale condizione (perdita involontaria del rapporto di lavoro) in ipotesi di trasferimento del carcerato ad una differente struttura carceraria, in caso di scarcerazione ovvero in ipotesi di cessazione del lavoro (di fatto a termine) nell'ambito della realizzazione di uno specifico progetto. Non può dirsi di contro verificata una involontaria perdita di lavoro in caso di mera sospensione dell'attività lavorativa ove questa si sia prodotta nell'ambito delle programmate turnazioni (tra detenuti) nel lavoro.
8.1. Ed infatti il Supremo Collegio (cass. civ. 13721/2025), ferma restando l'affermata piena equiparabilità <del lavoro in carcere con il del libero mercato>>, ha avuto modo di chiarire come
[…] L'involontarietà ricorre anche nel caso di scadenza della pena e conseguente liberazione del condannato con estinzione del rapporto intramurario, trattandosi di evento non determinato dalla volontà del lavoratore né da questi prevedibile a seguito di provvedimenti di modifica/revoca cautelare o di espiazione anticipata in sede esecutiva che, ancorché adottati su istanza di parte, salvo i casi di estinzione ex lege, sono concessi previa valutazione giudiziale dei presupposti di legge.
8.1- Di recente (ord. 4741/2025) è stato affrontato anche il caso di assegnazione del detenuto ad uno specifico progetto di assunzione a tempo determinato, per il quale […] non assume rilievo la scelta deterministica del detenuto né in fase genetica del rapporto (su tipologia e condizioni contrattuali, su modalità e durata delle prestazioni) né in fase conclusiva (si tratta di una scadenza già prevista in contratto); l'involontarietà della perdita di occupazione, dipesa dalla prerogativa datoriale, ha in tal caso integrato il presupposto giustificativo del trattamento ricorrendo il requisito dell'art. 3 co.1 lett. a) CP_2
L.22/2015.
riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012>>. Dovendosi in ogni caso precisare come, ai sensi dell'art. 1, co. 2, DLgs. n. 181/2020 per «stato di disoccupazione» deve intendersi <la funzione del trattamento
>.
9 9. Le due vicende innanzi esaminate riguardano ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro estranea alla sfera di disponibilità del lavoratore, sì da averne involontariamente cagionato la perdita, per estinzione dello status detentivo o per scadenza del progetto a termine;
nel primo il lavoratore, transitando nel regime di libertà, e non potendosene opporre, perde la relazione lavorativa con l'ente penitenziario che ne aveva gestito il rapporto inframurario, nel secondo il detenuto non è più lavoratore essendo cessate le esigenze insite nel progetto datoriale ma non può aderire a proposte lavorative dall'esterno. L'involontarietà della disoccupazione ex art. 1 d.lgs. 22/2015 è dunque compatibile con lo stato di detenzione se la causa di cessazione del rapporto di lavoro intramurario sia estranea alla sfera di disponibilità del lavoratore.
[…] Occorre ora verificare se la temporanea inattività lavorativa susseguente al meccanismo di rotazione avviato fra i detenuti all'interno del sistema carcerario costituisca un'ipotesi di cessazione ed integri uno stato di disoccupazione involontaria.
L'art. 20 L. 354/75, al comma 4 prevede l'istituzione, presso ogni istituto penitenziario, di una commissione che provvede a formare due elenchi, uno generico e l'altro per qualifica, per l'assegnazione al lavoro dei detenuti e degli internati, ad individuare le attività lavorative o i posti di lavoro, a stabilire i criteri per l'avvicendamento nei posti di lavoro alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria nel rispetto delle direttive emanate dal dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;
e, nella formazione degli elenchi, come innanzi appena rammentato, la commissione tiene conto “esclusivamente della anzianità di disoccupazione maturata durante lo stato di detenzione e di internamento, dei carichi familiari e delle abilità lavorative possedute, e privilegiando, a parità di condizioni, i condannati”. Se da un lato viene meno l'obbligatorietà, nel senso di afflittività, della prestazione lavorativa all'interno dell'istituto carcerario, dall'altro si valorizzano condizioni personali, familiari e capacità dei detenuti inseriti in elenco, individuando posti di lavoro e criteri di avvicendamento, sì da combinare interessi e abilità specifiche dei detenuti con esigenze e risorse disponibili dell'istituto, mantenendo fermo l'obiettivo di valorizzare un percorso di rieducazione. L'art. 25-bis, poi, prevede che i posti di lavoro a disposizione della popolazione penitenziaria sono quantitativamente e qualitativamente dimensionati alle effettive esigenze di ogni singolo istituto, e sono fissati in una tabella predisposta dalla direzione dell'istituto distinguendo i posti relativi a lavorazioni interne industriali, agricole e di servizio;
annualmente la direzione dell'istituto elabora ed indica il piano di lavoro in relazione al numero dei detenuti, all'organico del personale civile e di polizia penitenziaria disponibile e alle strutture produttive;
la tabelle ed il piano di lavoro sono infine approvati dal provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria, sentita la commissione regionale per il lavoro penitenziario.
10 11. Il lavoro carcerario è dunque programmato, pianificato, ponderato, ed il punto di incontro dell'interesse di entrambe le parti del rapporto di lavoro (amministrazione penitenziaria e popolazione carceraria) è la finalità rieducativa del detenuto, in vista del suo reinserimento sociale. L'avvicendamento, quale modalità organizzativa del lavoro dei detenuti, mira non solo ad un'equiparazione di opportunità nel pur limitato ambito di risorse disponibili offerte dall'amministrazione penitenziaria, ma anche ad un soddisfacimento di bisogni rieducativi, economici, e di sviluppo della personalità del detenuto a cui ognuno è interessato, in vista del dignitoso recupero rieducativo e di agevolazione al proprio reinserimento sociale. La rotazione, in tal modo, favorisce un equilibrato coinvolgimento dei detenuti, a parità di condizioni, come è previsto nella adozione dei criteri formativi degli elenchi di coloro che sono assegnati al lavoro;
la rotazione, allora, non va guardata nell'ottica di una limitata opportunità lavorativa del singolo, ma come metodo di equa ripartizione dell'offerta lavorativa in unico contesto, organizzato nel peculiare ambito restrittivo della libertà personale. In tal senso, l'avvicendamento con rotazione dei lavoratori detenuti sottende ad un necessario coinvolgimento di risorse disponibili -umane, strutturali, produttive-, che, con le limitazioni proprie degli istituti carcerari, non può essere esaminato nella vicenda singola del lavoratore ma trova la sua causale giustificativa, sotto il profilo oggettivo e temporale, nel complesso rapporto tra amministrazione datrice e platea di fruitori (ai quali per legge è “assicurato il lavoro”, ex art. 15, co.2, L.354/75).
12. Altro aspetto rilevante è l'obbligatorietà del lavoro: perduta ogni connotazione di afflittività e di componente della sanzione penale, l'espletamento di un'attività lavorativa inframuraria è dunque il mezzo per raggiungere il fine rieducativo;
[…].
13. Questa Corte, con sentenza n.17484/24, ha evidenziato che in tale contesto lavorativo permane una duplice componente di doverosità del lavoro carcerario, per la struttura penitenziaria che deve assicurare il lavoro compatibilmente con le condizioni dell'istituto e del rapporto numero/lavoro dei detenuti, configurando in capo a ciascuno di essi un'aspettativa ad un lavoro adeguato alle proprie attitudini, e per il singolo detenuto un dovere di dimostrare, anche attraverso un costante impegno nel lavoro, una regolare condotta di partecipazione al programma trattamentale e l'adeguamento all'organizzazione istituzionale;
“l'obbligatorietà resta nel sistema”, considerato che all'art. 15 il lavoro è assicurato al detenuto salvo casi di impossibilità, e tenuto conto che “il volontario inadempimento di obblighi lavorativi continua a costituire infrazione disciplinare”. In tale contesto di privazione della libertà personale, prosegue la citata pronuncia, rileva il 'metus' datoriale al quale è soggetto il detenuto nei periodi in cui non risulta svolta attività lavorativa, in ragione dei posti di lavoro messi a disposizione, dell'organizzazione delle lavorazioni in base a provvedimenti regionali, della impossibilità di prevedere se sia possibile,
11 in concreto, svolgere attività lavorativa e se sia ipotizzabile l'assegnazione a mansioni diverse. Ed è stato ritenuto, quindi, in una controversia relativa alla pretesa di adeguamento retributivo corrisposto al detenuto per l'attività lavorativa svolta, che il termine di prescrizione del credito retributivo non decorra in costanza di rapporto di lavoro tra il detenuto lavoratore e l'amministrazione carceraria, ma soltanto dalla cessazione del rapporto di lavoro stesso;
e poiché i lavoratori carcerari si trovano in una situazione di attesa della chiamata al lavoro, rispetto alla quale non hanno alcun potere di controllo o di scelta, lo stato di soggezione in cui versano riverbera i suoi effetti sul percorso di rieducazione sul quale il proficuo svolgimento di attività lavorativa ha certamente una significativa valenza. “In questo quadro, non rilevano, ai fini della prescrizione le cessazioni intermedie che, a ben guardare, neppure sono realmente tali configurandosi piuttosto come sospensioni del rapporto di lavoro, se si considera che vi sono una chiamata ed un prefissato periodo di lavoro secondo turni e per un tempo limitato, cui conseguono altre chiamate in un unico contesto di detenzione”. Orbene, mentre con la fine dello stato di detenzione v'è cessazione del rapporto di lavoro che non dipende dalla volontà del recluso, nel caso di rapporto di lavoro concluso prima della fine dello stato di detenzione, la decorrenza della prescrizione “va collegata al momento del venir meno del rapporto di lavoro (da ritenersi unico, non essendo configurabili cessazioni intermedie)”.
[…]
13.2 - In questo quadro, come ribadito in ord. n.5510 del 2025, non rilevano le cessazioni intermedie, configurabili piuttosto come sospensioni del rapporto di lavoro, considerato che ad una chiamata ed un prefissato periodo di lavoro secondo turni e per un tempo limitato, seguono altre chiamate in un unico contesto di detenzione. “Certamente, una cessazione del rapporto di lavoro vi è con la fine dello stato di detenzione che non dipende dalla volontà del recluso o internato il quale non può rifiutarla, al fine di mantenere il rapporto di lavoro”. Peraltro, prima di questo momento, le peculiari caratteristiche dell'attività lavorativa e la sua funzione rieducativa e di reinserimento sociale che, per tali motivi, prevede la predisposizione di meri elenchi per l'ammissione al lavoro ed è soggetta a turni di rotazione ed avvicendamento, escludono la configurabilità di periodi di lavoro, come quelli dei contratti a termine, volontariamente concordati in un sistema legislativamente disciplinato quanto a causali, oggetto e durata.
14. Orbene, la natura e le caratteristiche di tale rapporto di lavoro, segnato da modalità legislativamente regolamentate sulla predisposizione di forme organizzative compositive dei diversificati interessi ed esigenze e sulla limitata partecipazione della componente rappresentativa della forza lavoro (oltre al direttore penitenziario, ai responsabili dell'area sicurezza e giuridico-pedagogica, al dirigente sanitario della struttura penitenziaria, al
12 funzionario dell'ufficio per l'esecuzione penale sterna, al direttore del centro per l'impiego, partecipano alla commissione di cui all'art. 20 co.4 anche un rappresentante sindacale e, senza potere deliberativo, un rappresentante dei detenuti, come previsto dal successivo co.6), consentono di affermare sia l'unitarietà del rapporto il cui principale connotato oggettivo e temporale è l'avvicendamento nelle lavorazioni programmate, sia l'aspettativa del detenuto ad essere chiamato al lavoro. Va quindi condiviso l'argomento svolto nelle citate pronunce di questa sezione rese in tema di decorrenza del termine di prescrizione del credito retributivo, circa l'affermata unitarietà del rapporto di lavoro inframurario connotato da tali modalità di avvicendamento dei detenuti, in rotazione ed in attesa di chiamata secondo il programma dell'istituto penitenziario;
il termine inizia a decorrere non già dalla cessazione dello stato detentivo, bensì dalla fine del rapporto di lavoro, “il quale va considerato un unico rapporto, non essendo configurabili interruzioni intermedie, volontariamente concordate, nei periodi in cui la persona privata della libertà è in attesa della chiamata al lavoro, rispetto alla quale il detenuto non ha alcun potere di controllo o di scelta e versa in una condizione di soggezione e di metus”.
[…]
16. All'esito della compiuta disamina delle questioni sollevate dalle parti, consegue, traendo spunto dalle argomentazioni fin qui espresse, che l'unicità del rapporto di lavoro perdura anche durante le fasi di sospensione nelle quali l'Amministrazione garantisce la rotazione fra detenuti, non qualificabili come cessazione del rapporto, il cui frazionamento, invece, richiederebbe una rinnovata programmazione di esigenze lavorative, di riformulazione di elenchi, di rivalutazione degli aspetti logistici, di sicurezza, di comparazione fra numero di lavoratori e prestazioni richieste. Si può allora affermare che, finché permane la struttura organizzata del lavoro sotto forma di rotazione, il rapporto di lavoro continua, non v'è cessazione tra una chiamata e l'altra nell'ambito di un unico programma. Per contro, la conclusione del rapporto di lavoro potrebbe discendere da altre cause, fra le quali, oltre alla cessazione della detenzione, potrebbero rilevare circostanze di carattere soggettivo (età, stato di salute, idoneità al lavoro), ma anche di carattere oggettivo (trasferimento della sede di detenzione, mutamento delle lavorazioni richieste dall'Amministrazione, termine finale delle rotazioni)>>.
9. Ora, alla luce delle superiori considerazioni che questa Corte intende fare proprie non avendo ragione alcuna per discostarsene, rileva il Collegio come, nel caso di specie, non sia ravvisabile alcuna delle condizioni – elencate dalla Corte di cassazione - per cui si possa affermare che il si sia trovato, Pt_1 nel giugno 2019, in una condizione di disoccupazione involontaria apparendo, di contro, avere l'appellante operato all'interno del surriferito meccanismo di
13 rotazione nell'ambito delle evidentemente limitate risorse (posti di lavoro) disponibili all'interno del carcere vicentino.
9.1. Difetta infatti, come in premessa detto, una qualunque allegazione del fatto costitutivo – come sopra delineato - del diritto fatto valere così come difetta una coerente offerta di prova dovendosi rilevare, quanto al primo tema appena menzionato, come impossibile sia oggi autorizzare le parti – che nulla in tal senso hanno peraltro domandato - ad integrare le proprie allegazioni (cfr. mutatis mutandis, cass. civ. 11882/2025) e, in ordine al secondo aspetto sopra evidenziato, come tardiva, in quanto formulata solo in sede di finale discussione della lite, oltre che esplorativa per le ragioni già sopra evidenziate, sia la richiesta formulata dall'appellante di acquisizione di documentazione e di informazioni presso la struttura carceraria;
dovendosi in ogni caso rilevare come la richiesta avanzata in primo grado – comunque non ribadita in grado di appello – attenesse a documentazione certamente non rilevante in quanto non funzionale a dar dimostrazione dell'inserimento del BOAKYE negli elenchi di rotazione di cui si è detto e, in ogni caso, non sorretta da una corrispondente ed anticipata allegazione.
10. Concludendo, non sussistendo la prova dello stato di disoccupazione, la pretesa del deve essere rigettata e, con questa, l'appello. Pt_1
11. Quanto, infine, alle spese di lite, le stesse non possono che essere integralmente compensate con riferimento al doppio grado di giudizio stante l'evidente incertezza del quadro giurisprudenziale sul quale solo negli ultimi mesi la Corte di legittimità risulta avere fatto definitivamente chiarezza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
- integralmente compensa tra le parti le spese di lite.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 13 novembre 2025.
Il giudice relatore La Presidente dott. Paolo Talamo dott.ssa Barbara Bortot
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così la richiamata sentenza: “Esaminando tale normativa, anche alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza costituzionale (Sent. 1087/88 e 158/01), e traendo spunto dalla disposizione 'di principio' (art.20, comma 5), secondo cui
“l'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera”, si deve ritenere che l'equiparazione fra il lavoro carcerario e quello 'libero' non sia ancora completa. Ne sono testimoni da un lato le differenze strutturali fra le due tipologie di lavoro (i detenuti non sottoscrivono un contratto, ma vengono assegnati al lavoro, non ricevono una retribuzione, ma una mercede inferiore ai limiti della contrattazione collettiva, ecc..) e dall'altro e soprattutto la circostanza che il lavoro penitenziario, venuta meno la dimensione afflittiva del precedente Ordinamento, assume un'importante ed essenziale funzione rieducativa e riabilitativa. La non piena equiparazione delle due dimensioni lavorative comporta quindi, con riferimento allo specifico tema di causa, la ricerca di una disposizione specifica che assegni il trattamento di disoccupazione anche nel caso di 'perdita' del lavoro carcerario. Gli esiti di tale indagine sono negativi. Non è utile a sostenere la posizione dell'appellato il disposto dell'art. 20, comma 17, ove è previsto che, con riferimento alle prestazioni lavorative, è garantita “la tutela assicurativa e previdenziale”, in considerazione dell'estrema genericità della previsione che pare piuttosto riferirsi alla copertura contributiva nel caso di specie pacificamente assicurata (cfr. cedolini, doc.1 G.). Quanto all'art.19 della L.56/87, a differenza di quanto ritenuto dal primo giudice, non rileva nella fattispecie in esame, posto che ove prevede che “Lo stato di detenzione o di internamento non costituisce causa di decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria o speciale” si riferisce al trattamento fruito dal 2 <l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, anche quelli ad essa ignoti. (nella specie, s.c. ha cassato sentenza merito che, in un giudizio impugnativa licenziamento crisi aziendale, aveva ritenuto contestati ignoti al lavoratore, quali riorganizzazione aziendale con soppressione della sua posizione lavoro ridistribuzione delle mansioni altro personale)>>. 3