Decreto cautelare 4 giugno 2024
Ordinanza cautelare 8 luglio 2024
Ordinanza collegiale 14 gennaio 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 03/06/2025, n. 10751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10751 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 10751/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06094/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6094 del 2024, proposto da
NI EL, rappresentato e difeso dall'avvocato Corrado Di Maso, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. 0198678.U, datato 9 maggio 2024, del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del Personale Ufficio II – Corpo di polizia penitenziaria, a firma del Direttore Dott. Romolo Pani, avente ad oggetto la dichiarazione di inammissibilità della richiesta di aspettativa speciale avanzata dal Dott. EL NI;
- del provvedimento prot. n. 0207602.U, datato 14 maggio 2024, con il quale il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell''Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del Personale Ufficio II – Corpo di polizia penitenziaria, ha comunicato il rigetto della richiesta di aspettativa speciale avanzata dal Dott. EL NI;
di ogni altro atto premesso, connesso e consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 il dott. Francesco Baiocco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che il presente giudizio ha ad oggetto l’impugnazione del diniego che il Ministero della Giustizia ha opposto al ricorrente, quale Dirigente della Polizia Penitenziaria, in ordine all’istanza da quest’ultimo prodotta al fine di essere collocato in aspettativa non retribuita per l’espletamento del periodo di prova a seguito della vittoria di concorso presso l’INAIL;
Considerato che, con dichiarazione resa in udienza, il difensore di parte ricorrente ha dichiarato soddisfatto l’interesse del proprio assistito sotteso al giudizio per cui è causa, avendo quest’ultimo rassegnato le proprie dimissioni all’INAIL ed essendo stato conseguentemente reintegrato nei ruoli del Corpo di Polizia Penitenziaria a far data dal 19 aprile 2025;
Ritenuto che alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere osti la circostanza per la quale la collocazione del ricorrente in aspettativa non retribuita sia stata disposta dal Ministero della Giustizia in esclusiva esecuzione di un’ordinanza cautelare di questo Tribunale, dovendosi invece desumere dalla reintegrazione dello stesso nei ruoli della Polizia Penitenziaria, a seguito delle rassegnate dimissioni del nuovo impiego, la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso;
Ritenuto, conseguentemente, di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse di parte ricorrente alla coltivazione del medesimo;
Ritenuto, infine, di compensare tra le parti le spese di lite anche in ragione della definizione del presente gravame con pronuncia in rito;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Virginia Arata, Referendario
Francesco Baiocco, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Baiocco | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO