Art. 7.
L' articolo 11 della legge 26 gennaio 1980, n. 16 , e' sostituito dal seguente:
"Alla regolamentazione interna delle commissioni, alla nomina dei componenti effettivi e supplenti, alle sostituzioni degli stessi e alla nomina di esperti previsti dalle norme istitutive delle singole commissioni, stabilendo anche le scadenze degli incarichi, provvede il Ministro del tesoro, al quale compete altresi' stabilire i compensi da erogarsi ai componenti delle commissioni ed agli esperti nonche' curare ogni altro adempimento occorrente per l'applicazione della presente legge".
L' articolo 11 della legge 26 gennaio 1980, n. 16 , e' sostituito dal seguente:
"Alla regolamentazione interna delle commissioni, alla nomina dei componenti effettivi e supplenti, alle sostituzioni degli stessi e alla nomina di esperti previsti dalle norme istitutive delle singole commissioni, stabilendo anche le scadenze degli incarichi, provvede il Ministro del tesoro, al quale compete altresi' stabilire i compensi da erogarsi ai componenti delle commissioni ed agli esperti nonche' curare ogni altro adempimento occorrente per l'applicazione della presente legge".