Articolo 7 della Legge 5 aprile 1985, n. 135
Articolo 6Articolo 8
Versione
4 maggio 1985
Art. 7.
L' articolo 11 della legge 26 gennaio 1980, n. 16 , e' sostituito dal seguente:
"Alla regolamentazione interna delle commissioni, alla nomina dei componenti effettivi e supplenti, alle sostituzioni degli stessi e alla nomina di esperti previsti dalle norme istitutive delle singole commissioni, stabilendo anche le scadenze degli incarichi, provvede il Ministro del tesoro, al quale compete altresi' stabilire i compensi da erogarsi ai componenti delle commissioni ed agli esperti nonche' curare ogni altro adempimento occorrente per l'applicazione della presente legge".
Entrata in vigore il 4 maggio 1985