Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Toscana, sentenza 26/11/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Toscana |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
| Sentenza n. 131/2025 |
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA TOSCANA
Il Giudice unico delle Pensioni primo ref. AU NI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio in materia pensionistica, iscritto al n. 63229 del registro di Segreteria, introdotto con ricorso proposto da
-, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Giuseppe Brunetti e Francesco DE TE, presso lo studio dei quali, sito in Manduria (FG), Piazza Vittorio Emanuele II, n. 20 C, è elettivamente domiciliato, PEC: brunetti.giuseppe@oravta.legalmail.it e f.delprete@pec.it,
ricorrente
contro
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (80078750587) con sede in Roma, Via Ciro il Grande, n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale depositata presso la segreteria della Sezione, dagli avvocati Ilario Maio e Antonella Francesca Paola Micheli, PEC: avv.ilario.maio@postacert.inps.gov.it;
PEC: avv.antonellafrancescapaola.micheli@postacert.inps.gov.it,
resistente
Ministero della Difesa - PREVIMIL, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, non costituito;
resistente
Esaminato il ricorso introduttivo;
Esaminati gli atti e i documenti di causa;
Uditi nella pubblica udienza del 30 settembre 2025 l’avv. Francesco del TE per il ricorrente e l’avv. Antonella Francesca Paola Micheli, per l’INPS;
Ritenuto in
FATTO
1. Con ricorso depositato l’8 aprile 2025, il sig. DE TE, arruolato nell’Esercito nel 1992 e transitato nei ruoli civili per inidoneità al s.m.i. per l’insorgenza di una patologia, titolare di pensione privilegiata ordinaria di ottava categoria, ha chiesto l’accertamento del proprio diritto alla riliquidazione di tale trattamento pensionistico, con riconoscimento degli arretrati, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall’insorgenza del diritto, deducendo il mancato riconoscimento dell’indennità integrativa speciale in misura intera, dei benefici combattentistici di cui di cui alla l. n. 336/1970, delle maggiorazioni di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 (c.d. sei scatti) – ciò previo accertamento del quantum debeatur tramite disposizione di apposita CTU –, dell’applicazione alla base pensionabile dei coefficienti previsti dagli artt. 54 e 67, co. 3, del d.P.R. n. 1092/1973, nonché dei benefici di cui all’art. 1801 del d.lgs. n. 66/2010.
2. L’Istituto resistente, costituitosi con memoria depositata il 17 settembre 2025, ha preso posizione in merito a ciascuna delle pretese fatte valere dal ricorrente. In merito alle richieste concernenti la liquidazione dell’indennità integrativa speciale, dedotta l’inammissibilità della domanda per difetto di prova e prospettazione e in ragione della conseguente natura meramente esplorativa della stessa, ha comunque concluso per l’infondatezza della pretesa, sostenendo la correttezza del computo della pensione di privilegio, determinata ai sensi dell’art. 67, co 4, del d.P.R. n. 1092/1973, cui si è aggiunta la quota pensionabile dell’indennità di aeronavigazione e di volo; né la pensione di privilegio, né l’indennità integrativa speciale, pertanto, sarebbero state liquidate nella misura del 30%, bensì in quella spettante.
Con riferimento al richiesto riconoscimento dei c.d. “benefici combattentistici” di cui alla l. n. 336/1970, l’Amministrazione ha dedotto l’inammissibilità del motivo di ricorso, in assenza di specifica richiesta dei medesimi nella domanda di pensione, e, comunque, l’infondatezza della pretesa, stante il difetto di allegazione circa l’appartenenza del ricorrente ad una delle categorie cui il beneficio viene riconosciuto; la spettanza del beneficio, inoltre, richiederebbe la certificazione dall’Amministrazione di appartenenza, nella fattispecie mancante.
L’INPS nega, inoltre, la fondatezza della pretesa concernente la maggiorazione di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, di cui viene illustrata la corretta determinazione, derivante dalla moltiplicazione della base dell’importo della maggiorazione della base pensionabile per l’aliquota di rendimento maturata al 31.12.1995.
Con riferimento alla maggiorazione di cui agli artt. 54 e 67 del d.P.R. n. 1092/1973, l’Amministrazione previdenziale ha evidenziato che l’ottenimento di tale beneficio esclude l’aver maturato l’anzianità necessaria per il conseguimento della pensione normale, come avvenuto per il ricorrente che, con un’anzianità di 30 anni, 5 mesi e 1 giorno di servizio utile e 25 anni, 5 mesi e 1 giorno di servizio effettivo, avrebbe maturato i relativi requisiti.
In merito, infine, al beneficio di cui all’art. 1081 del d.lgs. n. 66/2010, l’Amministrazione previdenziale ha osservato che lo stesso risulta già in godimento del ricorrente quale beneficio stipendiale, poi regolarmente computato dal CNA Esercito nel calcolo della retribuzione fissa e continuativa alla cessazione dal servizio (c.d. ultimo miglio), certificata in sede di liquidazione della pensione.
3. All’udienza pubblica odierna l’Avv. DE TE ha insistito per l’accoglimento del ricorso, come da verbale in atti, segnalando che le Amministrazioni convenute nulla avrebbero dedotto in merito alle richieste concernenti l’indennità speciale annua; l’avv. Micheli, per l’INPS, ribadite le difese in atti, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Considerato in
DIRITTO
1. In via preliminare, va dichiarata la contumacia del Ministero della difesa che, nonostante la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione d’udienza, non si è costituito in giudizio.
2. Oggetto del presente giudizio è la richiesta di rideterminazione del trattamento pensionistico di privilegio di cui gode il ricorrente, lamentando quest’ultimo la non corretta misura dell’indennità integrativa speciale attribuita e il mancato o erroneo riconoscimenti dei benefici e delle maggiorazioni previsti dalla l. n. 336/1970, dall’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, dagli artt. 54 e 67, co. 3, del d.P.R. n. 1092/1973 e dall’art. 1801 c.o.m.. Occorre precisare che tra le domande processuali contenute nel ricorso non compare, al contrario, alcuna pretesa concernente l’indennità speciale annua, meramente richiamata nelle conclusive richieste istruttorie e menzionata dalla difesa del ricorrente in sede di discussione per rilevare l’assenza di argomentazioni avversarie.
2.1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la non corretta determinazione dell’indennità integrativa speciale, che sarebbe attribuita solo in misura percentuale, stimata nel 30% di quanto riconosciuto nello stipendio, anziché per intero, come dovuto.
In merito si ricorda che, come di recente ribadito anche dalla giurisprudenza d’appello, l’indennità integrativa speciale «già disciplinata dall’art. 2 L. n. 324/1959, costituiva originariamente un assegno accessorio, corrisposto dunque separatamente rispetto alla pensione (salvi i limiti di cumulo fissati dallo stesso T.U. pensionistico e da leggi successive), sia diretta che di riversibilità e indiretta. In particolare, le pensioni dirette si calcolavano mediante il c.d. “sistema retributivo”, ovvero prendendo a base di calcolo l’ultima retribuzione, esclusi tutti gli assegni accessori ed indennità non espressamente qualificati “pensionabili”, senza computare quindi l’indennità integrativa speciale (per cui veniva corrisposto un assegno separato). Successivamente, il legislatore, con l’art. 15, comma 3, della legge n. 724/1994, ha previsto che “per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, la pensione spettante viene determinata sulla base degli elementi retributivi assoggettati a contribuzione, ivi compresa l'indennità integrativa speciale …..”. Il successivo comma 5 (poi abrogato) del medesimo art. 15 della legge n. 724/1994 ha previsto che le disposizioni sul computo separato della I.I.S., di cui all’art. 2 della legge n. 324 del 1959, si applicassero “limitatamente alle pensioni dirette liquidate fino al 31 dicembre 1994 ed alle pensioni di riversibilità ad esse riferite”. Ne consegue che, come affermato dalle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale di questa Corte (in senso conforme, Sez. I App. sent. n. 205/2024), soltanto per i titolari di pensione liquidata prima del 1° gennaio 1995 è consentito “conservare l’indennità integrativa speciale nella misura intera, senza le riduzioni conseguenti ad un suo inserimento nella base pensionabile” (SS.RR., sent. nn. 1/2009 e 2/2006)» (Sez. I App., sent. n. 112/2025), salve alcune specifiche e tassative eccezioni previste dall’art. 2, co. 20, della l. n. 335/1995, tra le quali non rientra la fattispecie oggetto dell’odierno giudizio (in senso conforme, tra le più recenti, Sez. I App., n. 130/2025).
Ne consegue che la doglianza non può trovare accoglimento.
2.2. Il ricorrente ritiene, poi, spettanti e non riconosciuti i c.d. benefici combattentistici di cui alla l. n. 336/70, con conseguente aumento della base pensionabile.
La domanda appare generica e, pertanto, inammissibile, non avendo il ricorrente illustrato le ragioni per le quali ritiene essere titolare del relativo diritto. In particolare, egli non ha indicato a quale delle categorie cui la normativa riferisce l’attribuzione del beneficio (ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerra o per causa di guerra, profughi per l’applicazione del trattato di pace e categorie equiparate) egli ritenga di appartenere.
2.3. Con ulteriore motivo, si censura, poi, il mancato riconoscimento per intero della maggiorazione prevista dall’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997.
Il ricorrente rappresenta in merito che nella determina di concessione della pensione adottata dall’INPS, per l’aumento in commento viene prima indicata l’importo di € 5.749,92, ma successivamente riconosciuta una maggiorazione pari ad € 488,74; ne contesta, pertanto, la quantificazione.
Dall’esame del provvedimento di liquidazione emerge, invero, che € 5.749,92 costituisca la maggiorazione della base pensionabile, spettante ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997; trattandosi di aumento stipendiale da aggiungere alla base pensionabile, tale importo è stato, quindi, moltiplicato per il coefficiente di rendimento maturato al 31.12.1995, già utilizzato per la base stipendiale (pari nella fattispecie a 0,085) con conseguente corretta determinazione in € 488,74 del beneficio pensionistico riconosciuto.
L’operato dell’Ente previdenziale appare, pertanto, corretto e la domanda va, pertanto, sul punto respinta.
2.4. Si lamenta, inoltre, la violazione degli artt. 54 e 67, co. 3, del d.P.R. n. 1092/1973. Tale ultima disposizione prevede che “Le pensioni di settima e ottava categoria sono aumentate rispettivamente dello 0,20 per cento e dello 0,70 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile nei riguardi dei militari che, senza aver maturato l’anzianità necessaria per il conseguimento della pensione normale, abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo. La pensione così aumentata non può eccedere la misura prevista dal primo comma dell’art. 54”.
La maggiorazione prevista richiede, pertanto, il rispetto di due condizioni: la prima, positiva, è l’aver il militare richiedente compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo; la seconda, negativa, consistente nel non avere, il medesimo, maturato l’anzianità necessaria per il conseguimento della pensione normale.
Nella fattispecie è tale secondo requisito a difettare.
Il ricorrente, infatti, come dimostrato in atti, risulta aver maturato i requisiti, previsti dall’art. 52 del d.P.R. n. 1092/1973, per il conseguimento della pensione normale e rappresentati dal raggiungimento di un’anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo. DE TE, infatti, all’atto della cessazione dal servizio militare, risulta aver maturato un’anzianità di 30 anni, 5 mesi e 1 giorno di servizio utile e 25 anni, 5 mesi e 1 giorno di servizio effettivo.
Ne consegue, pertanto, l’infondatezza della pretesa in parte qua.
2.5. Deve, infine, dichiararsi inammissibile per difetto d’interesse la richiesta d’applicazione dei benefici di cui all’art. 1801 del d.lgs. n. 66/2010.
Risulta, invero, dalla documentazione depositata dall’INPS – in particolare dalla determina stipendiale all. 4 – che tale emolumento sia stato riconosciuto al ricorrente già ai sensi degli artt. 117-120 del r.d. 3458/1928 – il cui contenuto è stato recepito nel citato art. 1801 c.o.m. – con decorrenza 03.07.2002.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara inammissibile il ricorso con riferimento alle domande volte ad ottenere i benefici di cui alla l. n. 336/1970 e di cui all’art. 1801 del d.lgs. n. 66/2010; respinge nel resto.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’INPS, liquidate nell’importo di 1.500,00 euro, oltre accessori come per legge.
Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.
Così deciso in Firenze, 30 settembre 2025.
IL GIUDICE UNICO
AU NI
F.to digitalmente Depositata in Segreteria il 26/11/2025 Il Funzionario
NI CE
F.to digitalmente