Ordinanza collegiale 4 ottobre 2024
Sentenza 16 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 16/01/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00164/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02140/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2140 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
- FR TO IC RC, rappresentato e difeso dall’Avv. Emanuele Boscolo ed elettivamente domiciliato in Milano, Via Spartaco n. 23, presso lo studio dell’Avv. Anna Arduino;
contro
- il Comune di Travedona Monate, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco De Marini ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Milano, Via Emilio Visconti Venosta n. 7;
- la Provincia di Varese, in persona del Presidente pro-tempore, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
- della deliberazione del Consiglio comunale di Travedona Monate n. 38 del 30 novembre 2019, pubblicata sul B.U.R.L., Serie Avvisi e Concorsi, n. 37 del 9 settembre 2020, con la quale è stata definitivamente approvata la Variante generale al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) adottata con deliberazione di consiliare n. 7 del 6 aprile 2019, nella parte in cui non ha accolto l’osservazione proposta dal ricorrente e ha inciso negativamente sul regime dei fondi del medesimo ricorrente, classificandoli in zona agricola inedificabile;
- nonché di ogni ulteriore atto prodromico (parere, ecc.), collegato, connesso, dipendente, presupposto, ivi compresa la deliberazione di adozione della Variante urbanistica e gli atti del procedimento di V.A.S.;
quanto al ricorso per motivi aggiunti:
- dell’Allegato M alla deliberazione del Consiglio comunale di Travedona Monate n. 38 del 30 novembre 2019, denominato “ Parere motivato di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla variante generale al piano di governo del territorio del Comune di Travedona Monate ”;
- dell’Allegato O alla deliberazione del Consiglio comunale di Travedona Monate n. 38 del 30 novembre 2019 - “ Individuazione sintetica delle richieste pervenute e proposta di controdeduzione ”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Travedona Monate;
Vista l’ordinanza n. 2559/2024 con cui è stata imposta al Comune di Travedona Monate la produzione in giudizio delle controdeduzioni comunali all’osservazione presentata dal ricorrente in data 11 luglio 2019;
Visto il deposito in giudizio, in data 8 ottobre 2024, della richiesta documentazione da parte del difensore del Comune di Travedona Monate;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il consigliere TO De Vita;
Udito, all’udienza smaltimento del 21 novembre 2024, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., il difensore della parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso introduttivo notificato in data 6 novembre 2020 e depositato il 27 novembre successivo, il ricorrente ha impugnato la deliberazione del Consiglio comunale di Travedona Monate n. 38 del 30 novembre 2019, pubblicata sul B.U.R.L., Serie Avvisi e Concorsi, n. 37 del 9 settembre 2020, con la quale è stata definitivamente approvata la Variante generale al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) adottata con deliberazione di consiliare n. 7 del 6 aprile 2019, nella parte in cui non ha accolto la sua osservazione e ha inciso negativamente sul regime dei fondi del medesimo ricorrente, classificandoli in zona agricola inedificabile.
Il ricorrente è proprietario di un’area sita nel Comune di Travedona Monate (VA) – foglio 3, mappali 1112 (di 2.370 mq), 1355 (di 3.940 mq) e 4664 (di 4.000 mq) – che in sede di adozione della Variante al P.G.T. è stata confermata quale zona agricola, in linea di continuità con i previgenti strumenti urbanistici; sulla scorta di tale previsione, il ricorrente ha formulato un’osservazione attraverso la quale ha chiesto l’inserimento dell’area di proprietà “ in una zona edificata residenziale, oppure, in alternativa, [il riconoscimento di] una possibilità edificatoria da sfruttare una tantum concentrata in una porzione di lotto non interessata da particolari aspetti paesaggistici. Il tutto al fine di realizzare un edificio abitativo da destinare alla residenza di un suo famigliare ”. In sede di approvazione definitiva della Variante generale, l’Amministrazione non ha accolto la richiesta formulata dal ricorrente e ha confermato la destinazione agricola del compendio di proprietà dello stesso.
Assumendo l’illegittimità dello strumento pianificatorio adottato in via definitiva dal Comune, il ricorrente ne ha chiesto l’annullamento in parte qua per eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità e travisamento dei fatti, per violazione del principio di proporzionalità e per disparità di trattamento rispetto ad aree consimili e per violazione di legge per difetto di motivazione.
Inoltre, sono stati dedotti la violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 per carenza di motivazione e l’eccesso di potere per erronea ponderazione e per difetto di istruttoria.
È stato, infine, richiesto l’espletamento di una verificazione o di una consulenza tesa a verificare lo stato dei luoghi e a rivalutare la correttezza e la logicità dell’azzonamento dell’area di proprietà del ricorrente.
Si è costituito in giudizio il Comune di Travedona Monate, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con l’ordinanza n. 2559/2024 è stata imposta al Comune di Travedona Monate la produzione in giudizio delle controdeduzioni comunali all’osservazione presentata dal ricorrente in data 11 luglio 2019; in data 8 ottobre 2024, il difensore del Comune di Travedona Monate ha depositato in giudizio la richiesta documentazione.
2. Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 21 ottobre 2024 e depositato in pari data, il ricorrente ha altresì impugnato (i) l’Allegato M alla deliberazione del Consiglio comunale di Travedona Monate n. 38 del 30 novembre 2019, denominato “ Parere motivato di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla variante generale al piano di governo del territorio del Comune di Travedona Monate ”, e (ii) l’Allegato O alla deliberazione del Consiglio comunale di Travedona Monate n. 38 del 30 novembre 2019 - “ Individuazione sintetica delle richieste pervenute e proposta di controdeduzione ”.
Il ricorrente – premessa la richiesta di stralcio dei documenti prodotti dal Comune in esecuzione dell’ordinanza n. 2559/2024, in quanto entrati impropriamente nel processo e indebitamente finalizzati a supplire all’inerzia defensionale comunale – ha rilevato che la documentazione depositata confermerebbe l’illegittimità della scelta pianificatoria assunta dall’Amministrazione comunale e pertanto ha dedotto, in aggiunta alle censure già proposte in sede di ricorso introduttivo, che gli atti impugnati sarebbero altresì affetti da vizi di eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità e travisamento dei fatti e di violazione di legge per difetto di motivazione.
All’udienza di smaltimento del 21 novembre 2024, svoltasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, il Collegio, udito il difensore della parte ricorrente, ha trattenuto in decisione la controversia.
DIRITTO
1. In via preliminare, va esaminata la richiesta, formulata dalla difesa della parte attrice, di espletamento di una verificazione (o di una consulenza tecnica d’ufficio) finalizzata all’accertamento dello stato dei luoghi e a rivalutare la correttezza e la logicità dell’azzonamento dell’area di proprietà del privato ricorrente.
1.1. La richiesta non può essere accolta.
La verificazione e/o la consulenza tecnica d’ufficio non possono sopperire alle carenze probatorie riferibili alle parti del processo, ma hanno l’esclusiva finalità di chiarire eventuali dubbi discendenti da elementi ritualmente introdotti in giudizio e non del tutto incontroversi nella loro portata (cfr. Consiglio di Stato, VI, 21 luglio 2020, n. 4664; III, 25 luglio 2019, n. 5267; T.A.R. Marche, I, 7 febbraio 2024, n. 132; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 11 aprile 2022, n. 819). Del resto, anche la verificazione come la consulenza tecnica d’ufficio “ non configura un autonomo mezzo di prova (Cons. Stato, IV, 20 febbraio 2014, n. 786), bensì uno strumento di valutazione di prove già ritualmente acquisite agli atti del giudizio, sicché non può essere utilizzata per costruire prove che la parte attrice non ha introdotto nel processo nemmeno come principio (Cons. Stato, V, 14 febbraio 2012, n. 724). Essa, infatti, costituisce non già un mezzo di prova, ma al più di ricerca della prova (…), avente la funzione di fornire al giudice i necessari elementi di valutazione quando la complessità sul piano tecnico-specialistico dei fatti di causa impedisca una compiuta comprensione (…), ma non già la funzione di esonerare la parte dagli oneri probatori sulla stessa gravanti (Cons. Stato, V, 11 maggio 2017, n. 2181) ” (Consiglio di Stato, VI, 21 luglio 2020, n. 4664; III, 25 luglio 2019, n. 5267; T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, I, 26 gennaio 2023, n. 50).
Nel caso di specie, esaminando gli atti processuali, non si ritiene necessaria alcuna ulteriore attività istruttoria, stante la piena esaustività, oltre che intellegibilità da parte del Collegio, della documentazione versata in giudizio dalle parti, fatta salva l’integrazione documentale richiesta con l’ordinanza n. 2559/2024 e debitamente riscontrata dal Comune resistente.
1.2. Ciò determina il rigetto della domanda formulata dalla difesa del ricorrente.
2. Sempre in via preliminare, deve essere altresì respinta la richiesta, formulata in via principale dalla difesa del ricorrente attraverso il ricorso per motivi aggiunti, di stralciare la documentazione depositata dalla difesa comunale in esecuzione dell’ordinanza n. 2559/2024, sul presupposto che la stessa sarebbe stata irritualmente prodotta e si porrebbe come lesiva delle prerogative difensive della medesima parte ricorrente.
In realtà, la predetta produzione documentale è stata effettuata in esecuzione di un ordine giudiziale finalizzato a dirimere l’incertezza in ordine a un profilo fattuale della controversia (non puntualmente chiarito da nessuna delle parti del giudizio), ovvero se effettivamente il Comune, in sede di procedimento di approvazione della Variante Generale al P.G.T., abbia provveduto alla redazione delle controdeduzioni alle osservazioni formulate dai cittadini (e quindi anche del ricorrente): a giudizio della difesa del ricorrente ciò non sarebbe avvenuto (pagg. 5-6 del ricorso introduttivo e pagg. 11-12 della memoria attorea del 2 settembre 2024), mentre la difesa comunale ne ha confermato la predisposizione (pag. 4 memoria comunale del 12 settembre 2024).
Del resto, incombe sul giudice l’onere di istruire adeguatamente il processo, ponendo a fondamento della decisione una veritiera e oggettiva ricostruzione fattuale della vicenda, non risultando legittima una decisione che pretermetta le effettive risultanze su cui si innesta la controversia, ove ciò emerga anche in via indiretta nel corso del giudizio, visto che, “ pur non potendo dubitarsi che anche il processo amministrativo sia regolato dal principio dispositivo, in esso non vengono in rilievo esclusivamente interessi privati, ma trovano composizione e soddisfazione anche gli interessi pubblici che vi sono coinvolti ” (Consiglio di Stato, VI, 23 agosto 2024, n. 7218). Tale conclusione trova conferma nella circostanza che nel processo amministrativo di tipo impugnatorio il sistema probatorio è retto dal principio dispositivo con metodo acquisitivo degli elementi di prova da parte del giudice, come si ricava dagli artt. 63, 64 e 65 cod. proc. amm., e ciò non determina affatto una compressione delle prerogative processuali delle parti, ove le stesse siano poi messe in condizioni di articolare le proprie difese anche con riguardo agli elementi oggetto di acquisizione iussu iudicis (Consiglio di Stato, V, 13 giugno 2023, n. 5786). Nella specie, la parte ricorrente ha contestato attraverso il ricorso per motivi aggiunti la documentazione prodotta all’esito dell’acquisizione istruttoria, esercitando pienamente il proprio diritto di difesa.
3. Passando all’esame del merito dei ricorsi, che verranno trattati contestualmente in ragione della loro sostanziale sovrapponibilità, gli stessi sono infondati.
4. Con i due motivi del ricorso introduttivo, da esaminare congiuntamente stante la loro stretta connessione, si assume l’illegittimità della destinazione agricola impressa al fondo di proprietà del ricorrente, trattandosi di un’area recintata e contornata da preesistenze edilizie e da una strada comunale, dotata di adeguati servizi, che non presenterebbe alcuna valenza agricola, nemmeno potenziale, né avrebbe rilevanza ambientale; difatti non sarebbe stata condotta una puntuale verifica della effettiva condizione delle aree, in violazione del dovere in tal senso gravante sull’Amministrazione procedente, e ciò ridonderebbe in un grave difetto di motivazione; inoltre sarebbe stato imposto al privato un eccessivo sacrificio rispetto all’obiettivo perseguito dal Comune e sarebbe stata posta in essere una evidente disparità di trattamento con aree consimili, le quali avrebbero invece mantenuto la loro edificabilità.
4.1. Le doglianze sono infondate.
Deve premettersi che l’area di proprietà del ricorrente è integralmente ricompresa nella fascia di rispetto di 300 metri dalle sponde del Lago di Monate ed è soggetta a vincolo paesaggistico, imposto con Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del 21 gennaio 1975 (all. 4 e 5 del Comune); il predetto compendio, già classificato come agricolo dal P.G.T. del 2014 (all. 4 del Comune), è posizionato in un cd. “ Cono Visuale ” e ricade altresì in area di rilevanza ambientale in classe di sensibilità “ Alta ” (all. 13 del Comune), poiché è caratterizzato “ dalla presenza di elementi tipici del paesaggio agricolo (canali irrigui, siepi, filari e arbusteti, strade vicinali e di campagna), fino ad arrivare al limite della città edificata, ed anche al suo interno, in particolare nella zona compresa tra il tracciato della SS629 e il limite del tessuto urbano consolidato, definendo un ruolo legato all’attività agricola per queste aree di frangia. In alcuni casi, le previsioni di piano sono finalizzate a riconfigurare i caratteri del territorio esistente, perseguendo un’idea di paesaggio unitario a partire dagli elementi ordinatori (tracciati, spazi aperti, impianto urbano), coinvolgendo aree agricole di frangia sottoposte a processi di trasformazione e riconfigurazione del paesaggio. Comprende le sponde lacuali, aree comprese tra il limite del lago e le infrastrutture viarie di livello sovralocale (SS629 e SP36) che si affacciano sul Lago di Monate; comprende anche le aree attualmente utilizzate per attività sportive, ricreative e per il tempo libero di livello sovralocale (golf, maneggio, crossodromo e pesca sportiva), nonché le aree utilizzate per le attività di escavazione, nella parte sud-est del territorio comunale ” (Relazione illustrativa del Documento di Piano, pag. 168: all. 14 del Comune).
Tra le priorità poste alla base dello strumento pianificatorio vi sono il contenimento del consumo del suolo, la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e la rigenerazione urbana (Relazione illustrativa del Documento di Piano, pag. 157).
Difatti, come rilevato dalla difesa comunale, la Variante di Piano approvata persegue gli obiettivi e le strategie individuate nell’elaborato grafico del Documento di Piano DP 01.13, Progetto strategico, anche al fine di garantire la riduzione del consumo di nuovo suolo, in particolare, attraverso (i) la restituzione all’uso agricolo dei terreni inedificati compresi in ambiti di trasformazione che non hanno avuto attuazione, (ii) la contestuale incentivazione e facilitazione degli interventi di recupero e rigenerazione urbana, (iii) la massima possibilità di recupero e ampliamento del patrimonio edilizio esistente, (iv) la massima opportunità di sfruttamento degli ambiti di completamento nel tessuto urbano consolidato e (v) la semplificazione delle procedure per l’attuazione degli interventi di recupero nel centro storico (cfr. Relazione illustrativa del Documento di Piano, pag. 142).
La superficie urbanizzabile è stata ridotta di circa il 50% rispetto al previgente strumento urbanistico – ossia si è passati da 78.423 mq a 40.877 mq – pur non modificando nella sostanza l’estensione della superficie agricola o naturale passata da 7.308.011 mq a 7.346.177 mq (Relazione illustrativa del Documento di Piano, pag. 176).
Nella specie, l’Amministrazione comunale ha posto al centro delle proprie scelte pianificatorie la riduzione del consumo di suolo e la rigenerazione urbana, quali obiettivi particolarmente importanti in un contesto caratterizzato dalla presenza di un lago e dalla peculiare conformazione del territorio (sottolinea le finalità di tutela ambientale e paesistica correlate allo specifico contesto, anche T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 29 ottobre 2024, n. 2949).
Del resto, in materia di pianificazione urbanistica deve essere riconosciuta al Comune un’ampia discrezionalità, con la conseguenza che la posizione dei privati risulta recessiva rispetto alle determinazioni dell’Amministrazione, in quanto scelte di merito non sindacabili dal giudice amministrativo, salvo che non siano inficiate da arbitrarietà o irragionevolezza manifeste, ovvero da travisamento dei fatti in ordine alle esigenze che si intendono nel concreto soddisfare, potendosi derogare a tale regola solo in presenza di situazioni di affidamento qualificato dei privati a una specifica destinazione del suolo, nel caso non sussistenti (Consiglio di Stato, IV, 25 settembre 2024, n. 7790; VII, 2 settembre 2024, n. 7331; IV, 15 marzo 2024, n. 2534; IV, 14 novembre 2023, n. 9758; IV, 21 agosto 2023, n. 7881; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 3 maggio 2024, n. 1346; IV, 22 febbraio 2024, n. 492; IV, 11 luglio 2022, n. 1662; II, 25 gennaio 2022, n. 165; 12 marzo 2021, n. 653; 21 settembre 2018, n. 2121; 28 dicembre 2020, n. 2613; 19 luglio 2018, n. 1768; 27 febbraio 2017, n. 451).
Ciò è confermato dalla consolidata giurisprudenza, secondo la quale, « con riferimento all’esercizio dei poteri pianificatori urbanistici, la tutela dell’affidamento è riservata ai seguenti casi eccezionali: I) superamento degli standard minimi di cui al d.m. 2 aprile 1968, con l’avvertenza che la motivazione ulteriore va riferita esclusivamente alle previsioni urbanistiche complessive di sovradimensionamento, indipendentemente dal riferimento alla destinazione di zona; II) pregresse convenzioni edificatorie già stipulate; III) giudicati (di annullamento di dinieghi edilizi o di silenzio rifiuto su domande di rilascio di titoli edilizi), recanti il riconoscimento del diritto di edificare; IV) modificazione in zona agricola della destinazione di un’area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo » (Consiglio di Stato, IV, 2 gennaio 2023, n. 21; anche, IV, 24 gennaio 2023, n. 765; II, 8 settembre 2021, n. 6234; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 5 giugno 2024, n. 1699; IV, 3 maggio 2024, n. 1346; IV, 5 dicembre 2023, n. 2951; altresì, Corte costituzionale, sentenza n. 179 del 2019). Nella specie, non sussiste alcun affidamento tutelato in capo al ricorrente, in quanto, come segnalato in precedenza, vi è stata la conferma della precedente destinazione (agricola) impressa all’area di sua proprietà e non una modifica in senso peggiorativo della stessa; peraltro, in coerenza con quanto rilevato, nemmeno sussiste un divieto di reformatio in peius della precedente zonizzazione urbanistica, in quanto l’Amministrazione gode di un’ampia discrezionalità nell’effettuazione delle proprie scelte, che relega l’interesse dei privati alla conferma (o al miglioramento) della previgente disciplina a interesse di mero fatto, non tutelabile in sede giurisdizionale (Consiglio di Stato, IV, 5 giugno 2023, n. 5464; IV, 20 aprile 2023, n. 4015; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 5 giugno 2024, n. 1699; IV, 22 febbraio 2024, n. 492; II, 14 dicembre 2020, n. 2492; II, 7 luglio 2020, n. 1291; II, 14 febbraio 2020, n. 309; II, 17 aprile 2019, n. 868; II, 27 febbraio 2018, n. 566; II, 15 dicembre 2017, n. 2393). Si deve poi sottolineare come la finalità connessa alla limitazione del consumo di suolo libero appare certamente idonea a supportare le scrutinate scelte comunali (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, II, 25 gennaio 2022, n. 165).
Quanto alla legittimità dell’azzonamento di un’area a verde agricolo, deve ritenersi ormai condiviso in giurisprudenza l’orientamento secondo il quale « “… l’urbanistica, ed il correlativo esercizio del potere di pianificazione, non possono essere intesi, sul piano giuridico, solo come un coordinamento delle potenzialità edificatorie connesse al diritto di proprietà, così offrendone una visione affatto minimale, ma devono essere ricostruiti come intervento degli enti esponenziali sul proprio territorio, in funzione dello sviluppo complessivo ed armonico del medesimo. Uno sviluppo che tenga conto sia delle potenzialità edificatorie dei suoli - non in astratto, bensì in relazione alle effettive esigenze di abitazione della comunità ed alle concrete vocazioni dei luoghi -, sia di valori ambientali e paesaggistici, sia di esigenze di tutela della salute e quindi della vita salubre degli abitanti, sia delle esigenze economico - sociali della comunità radicata sul territorio, sia, in definitiva, del modello di sviluppo che si intende imprimere ai luoghi stessi, in considerazione della loro storia, tradizione, ubicazione e di una riflessione “de futuro” sulla propria stessa essenza, svolta - per autorappresentazione ed autodeterminazione - dalla comunità medesima, attraverso le decisioni dei propri organi elettivi e, prima ancora, attraverso la partecipazione dei cittadini al procedimento pianificatorio” (così, Cons. Stato, sez. IV, 10 maggio 2012, n. 2710, §. 6.). Sino al punto di ritenere legittima la scelta pianificatoria della c.d. “opzione zero” a seguito della quale lo strumento urbanistico non consente più, de futuro, l’ulteriore consumo di suolo » (Consiglio di Stato, IV, 24 gennaio 2023, n. 765; anche, IV, 30 ottobre 2024, n. 8670; IV, 14 settembre 2023, n. 8325; IV, 19 luglio 2023, n. 7070; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 28 dicembre 2020, n. 2613; II, 17 aprile 2019, n. 868).
Peraltro, può accadere che la destinazione di un’area a verde agricolo con divieto di edificazione non implichi necessariamente che si debbano soddisfare in modo diretto e immediato interessi agricoli, ma piuttosto può essere finalizzata al perseguimento di esigenze di ordinato governo del territorio, legate alla necessità di impedire ulteriori edificazioni, ovvero di garantire l’equilibrio delle condizioni di vivibilità, assicurando la quota di valori naturalistici e ambientali necessaria a preservare tale equilibrio, come accade nella fattispecie de qua (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, IV, 30 ottobre 2024, n. 8670; II, 31 luglio 2023, n. 7407; VI, 2 novembre 2021, n. 7308; IV, 12 febbraio 2013, n. 830; 16 novembre 2011, n. 6049; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 22 febbraio 2024, n. 492; IV, 19 febbraio 2024, n. 423; IV, 5 dicembre 2023, n. 2951).
4.2. Neppure risulta ostativa a tale conclusione la circostanza che l’area abbia carattere interstiziale, ovvero risulti recintata e contornata da preesistenze edilizie e da una strada comunale, oltre a essere servita dalle reti dei servizi, poiché in tema di pianificazione urbanistica la nozione di lotto intercluso (e situazioni similari, che tuttavia non sembrano sussistere nella specie, come emerge dalla stessa Perizia urbanistica prodotta dal ricorrente: all. 11 al ricorso; cfr., sul punto, anche T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 29 ottobre 2024, n. 2949) – a differenza di quanto avviene con riguardo agli aspetti di natura edilizia – può assumere rilievo soltanto allorquando non si rinviene spazio giuridico per un’ulteriore pianificazione, mentre non è applicabile nei casi di zone solo parzialmente urbanizzate, esposte al rischio di compromissione di valori urbanistici, nelle quali la pianificazione può ancora conseguire l’effetto di prevenire o compensare il disordine edificativo sia potenziale che in atto (cfr. Consiglio di Stato, III, 7 maggio 2024, n. 4085; IV, 20 luglio 2016, n. 3293; IV, 21 dicembre 2012, n. 6656; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 4 novembre 2024, n. 3010; II, 4 aprile 2019, n. 751); difatti, in siffatti frangenti, l’obiettivo di riduzione del consumo di suolo (con correlata salvaguardia della superfice drenante e riduzione della pressione antropica) impedisce il “ completamento ” di un lotto già parzialmente edificato e ne preserva l’assetto, evitando in tal modo la saturazione del territorio e prevenendo possibili danni a ciò collegati.
Alla stregua di quanto sottolineato, risulta evidente che le contestazioni formulate dalla parte ricorrente – peraltro nemmeno supportate da evidenze probatorie in grado di dimostrare in maniera oggettiva e incontroversa l’irrazionalità e l’abnormità della censurata attività pianificatoria comunale – afferiscono al merito delle scelte dell’Amministrazione, palesando un differente punto di vista rispetto a quest’ultima, assolutamente soggettivo, che non può trovare ingresso in questa sede (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 3 maggio 2024, n. 1346; IV, 22 febbraio 2024, n. 492; IV, 13 dicembre 2023, n. 3029; IV, 11 luglio 2022, n. 1662; II, 12 marzo 2021, n. 653; II, 28 dicembre 2020, n. 2613; II, 7 luglio 2020, n. 1291; II, 10 dicembre 2019, n. 2636; II, 20 agosto 2019, n. 1896; anche, Consiglio di Stato, IV, 12 settembre 2023, n. 8275).
4.3. Infine, neppure sussiste l’eccepita disparità di trattamento con aree consimili, le quali avrebbero invece mantenuto la loro edificabilità, poiché la peculiare collocazione e classificazione (agricola) della proprietà del ricorrente rispetto alle altre aree oggetto di differente disciplina, anche laddove sussiste un rapporto di prossimità tra le stesse, giustifica certamente una loro dissimile classificazione urbanistica, anche in conseguenza della disomogeneità degli interventi da effettuarsi nei vari comparti e in ragione della loro consistenza. Del resto, avuto riguardo alla natura necessariamente parcellizzata delle previsioni pianificatorie, non è possibile invocare pretese finalizzate a ottenere una parità di trattamento, tanto meno in relazione all’assetto urbanistico del territorio, sul quale l’Amministrazione dispone della più ampia discrezionalità, non rilevando affatto l’ampiezza dei lotti interessati dalle differenti previsioni. Le scelte di pianificazione territoriale, in quanto espressione di tale ampia discrezionalità, sono sindacabili dal giudice amministrativo entro limiti alquanto ristretti: a tale riguardo le scelte urbanistiche compiute dalle autorità preposte alla pianificazione territoriale costituiscono scelte di merito, che non possono essere sindacate dal giudice amministrativo salvo che non siano inficiate da arbitrarietà o irragionevolezza manifeste ovvero da travisamento dei fatti in ordine alle esigenze che si intendono nel concreto soddisfare, con la conseguenza che non è configurabile il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento basato sulla comparazione con la destinazione impressa agli immobili adiacenti oppure ad aree collocate in differenti contesti (cfr. Consiglio di Stato, III, 25 marzo 2024, n. 2816; II, 21 settembre 2023, n. 8443; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 11 luglio 2022, n. 1662; II, 12 marzo 2021, n. 653).
4.4. Avuto riguardo alle suesposte considerazioni, le scrutinate censure devono essere respinte.
5. Con l’unica censura del ricorso per motivi aggiunti, che ha integrato sul punto il primo motivo del ricorso introduttivo, si assume il mancato effettivo esame, in sede di controdeduzioni, delle osservazioni presentate dal ricorrente.
5.1. La doglianza è infondata.
In prima battuta deve rilevarsi come l’osservazione presentata dal ricorrente è stata espressamente esaminata e puntualmente controdedotta da parte dell’Amministrazione comunale (all. 24 e 25 del Comune). In particolare, la richiesta del ricorrente di ricomprendere i suoi terreni « in zona residenziale, oppure, in alternativa che venga riconosciuta una capacità edificatoria da sfruttare una tantum » non è stata accolta in quanto « il terreno ha caratteristiche che lo identificano quale suolo utile per le attività agricole, quasi completamente con valori di qualità “media”, attribuiti ai sensi delle disposizioni del PPTR » (osservazione P.G. 7591: all. 25 del Comune, pag. 23).
Da quanto rilevato emerge con evidenza che, in sede di approvazione del P.G.T., l’osservazione presentata dal ricorrente è stata specificatamente riscontrata.
Ciò basta a soddisfare l’onere motivazionale imposto al pianificatore, considerato che « le osservazioni presentate in occasione dell’adozione di un nuovo strumento di pianificazione del territorio costituiscono un mero apporto dei privati nel procedimento di formazione dello strumento medesimo, con conseguente assenza in capo all’Amministrazione a ciò competente di un obbligo puntuale di motivazione oltre a quella evincibile dai criteri desunti dalla relazione illustrativa del piano stesso in ordine alle proprie scelte discrezionali assunte per la destinazione delle singole aree; pertanto, seppure l’Amministrazione è tenuta ad esaminare le osservazioni pervenute, non può però essere obbligata ad una analitica confutazione di ciascuna di esse, essendo sufficiente per la loro reiezione il mero contrasto con i principi ispiratori del piano » (T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 20 novembre 2024, n. 3263; anche, Consiglio di Stato, IV, 12 settembre 2023, n. 8275; IV, 5 giugno 2023, n. 5464; IV, 2 gennaio 2023, n. 21; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 22 febbraio 2024, n. 492; IV, 19 febbraio 2024, n. 423).
Peraltro, l’assenza di un dovere di confutazione analitica e puntuale delle singole osservazioni avrebbe persino consentito all’Amministrazione comunale di procedere, discrezionalmente, al loro accorpamento per gruppi omogenei (non tuttavia in un unico blocco: cfr. sul punto T.A.R. Lombardia, Milano, II, 18 settembre 2007, n. 5813), in modo da agevolare il lavoro degli Uffici e di razionalizzare l’iter di approvazione dello strumento pianificatorio, anche al fine di evitare disparità di trattamento tra situazioni omogenee (T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 19 febbraio 2024, n. 428; IV, 13 dicembre 2023, n. 3029; anche, Consiglio di Stato, IV, 22 marzo 2021, n. 2417; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 25 gennaio 2022, n. 165; II, 23 luglio 2021, n. 1816; II, 20 agosto 2019, n. 1897).
5.2. Alla stregua delle suesposte considerazioni, la scrutinata censura deve essere respinta.
6. All’infondatezza delle doglianze contenute negli esaminati gravami, segue il rigetto sia del ricorso introduttivo che del ricorso per motivi aggiunti.
7. Avuto riguardo alla risalenza della controversia e alle sue peculiarità, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, respinge sia il ricorso introduttivo che il ricorso per motivi aggiunti indicati in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 21 novembre 2024, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., con l’intervento dei magistrati:
Gabriele Nunziata, Presidente
Stefano Celeste Cozzi, Consigliere
TO De Vita, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO De Vita | Gabriele Nunziata |
IL SEGRETARIO