Trib. Isernia, sentenza 22/12/2025, n. 462
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Eccezione di prescrizione

    Il giudice ha ritenuto che le diffide inviate nel 2010 e nel 2015 abbiano interrotto la prescrizione. La contestazione della conformità delle copie delle lettere all'originale è stata ritenuta tardiva. La natura unitaria dell'obbligazione contrattuale implica un unico termine di prescrizione decennale, il cui decorso è stato interrotto dalla prima richiesta di pagamento.

  • Rigettato
    Difetto di legittimazione attiva sostanziale e processuale

    Il giudice ha ritenuto che la questione della titolarità del diritto in capo all'attrice attenga al merito della controversia e non possa essere rilevata d'ufficio. L'eccezione è stata sollevata tardivamente, oltre i termini previsti per le difese nel merito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Isernia, sentenza 22/12/2025, n. 462
    Giurisdizione : Trib. Isernia
    Numero : 462
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

    Testo completo