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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 22/12/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ISERNIA
Verbale di udienza
All'udienza del 22/12/2025 davanti a AN MO, Giudice onorario, è stata chiamata la causa iscritta al RG n. 238/2021
Sono presenti per parte attrice opponente l'avv. Guglielmi in sostituzione dell'avv. DI NARDO GIOVANNI, per parte convenuta opposta l'avv. Di
Lucente in sostituzione dell'avv. BAIRATI CHIARA e Controparte_1
L'avv. Florindo Di Lucente in sostituzione degli avvocati Bairati ed il CP_1 quale si riporta integralmente alle conclusioni già rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta, ribadite nelle memorie depositate telematicamente
L'avv. Guglielmi precisa le conclusioni riportandosi alle difese in atti e discute la causa.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
-===
Alle ore 15:27, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Isernia, Sezione unica - civile, in composizione monocratica nella persona di AN MO, giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, rubricata al numero di ruolo 238/2021 promossa da
) nato il [...] a Parte_1 C.F._1
BENEVENTO (BN), rappresentato e difeso dall'avv. DI NARDO GIOVANNI, contro
), in persona del legale rappresentante pro CP_2 CP_3 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dagli avv. BAIRATI CHIARA e CP_1
[...]
-======
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo".
Inoltre, la causa verrà decisa sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio a Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 15/04/2011, n.
8767 (rv. 617976: “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non
è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”)
-======
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione per l'udienza del 7 luglio 2021, ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 28/2021 emesso dal tribunale di Isernia nella procedura RG n. 12/2021, con il quale era stato ingiunto il pagamento della somma di € 5.310,87, oltre accessori.
L'opponente contesta l'infondatezza dell'ingiunzione eccependo la prescrizione sia quinquennale che decennale del credito azionato e degli interessi applicati.
Costituitasi in giudizio, l'opposta ha evidenziato che in un contratto di finanziamento con pagamento rateale il pagamento della rata o di parte del debito costituisce l'adempimento parziale di un'unica obbligazione principale. Il creditore può esigere la prestazione soltanto con la scadenza dell'obbligazione, cioè con la scadenza del termine stabilito a favore del debitore.
L'opposta ha quindi richiamato gli atti interruttivi della prescrizione, ovvero una diffida spedita il 18 novembre 2010 e non ritirata dall'attore opponente, la comunicazione della cessione del credito datata 5 marzo 2013 e una diffida ricevuta il 17 dicembre 2015
Rilevano in particolare la lettera del 18 novembre 2010 e quella del 17 dicembre 2015, in relazione alle quali è documentato l'invio mediante lettera raccomandata.
2 Quanto alla lettera del 17 dicembre 2015, occorre evidenziare costituendosi in sede di opposizione, parte convenuta ha depositato (doc. 2 in allegato alla comparsa di costituzione) la copia di tale lettera corredata dell'avviso di ricevimento (che non risulta allegato al fascicolo dell'ingiunzione). In relazione a detto documento, parte opponente nulla ha rilevato né in occasione della prima udienza né in occasione delle memorie ex art. 183, co. 6°, c.p.c. La contestazione intervenuta in occasione del deposito di memorie difensive il 28 maggio 2024, è, dunque, tardiva.
Si tratta di una copia della lettera. L'art. 2719 c.c. stabilisce che le copie fotostatiche hanno la stessa efficacia delle copie autentiche se la conformità non è espressamente disconosciuta. Nel merito l'opponente non ha tempestivamente contestato la conformità delle copie all'originale; ne discende che, per effetto della mancata contestazione, la copia della lettera prodotta all'allegato 2 della comparsa di costituzione del convenuto ha la stessa efficacia del documento autentico.
A nulla vale anche il tardivo disconoscimento della sottoscrizione per avvenuto ricevimento: al di là della dichiarazione resa dal pubblico ufficiale addetto alla consegna, anche in questo caso il rilievo è tardivo.
Del resto, nel merito è opportuno precisare che l'atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine dell'interruzione della prescrizione, inviato al debitore con raccomandata a mezzo del servizio postale, si presume giunto a destinazione sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale pur in mancanza dell'avviso di ricevimento (Cassazione civile sez. VI, 19/03/2018, n.6725).
La citata sentenza sul seguito delle motivazioni articola l'esposizione sugli effetti della contestazione. Ma nella fattispecie, la contestazione è tardiva, dunque tamquam non esset.
È poi doveroso aggiungere che Anche se non è necessaria una particolare formula solenne, affinché un atto possa acquisire efficacia interruttiva della prescrizione deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione
o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del
3 soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo) (Cassazione civile sez. II, 20/05/2025, n.13430).
Entrambe le lettere contengono la richiesta rivolta all'opponente, Parte_1
, di provvedere al pagamento delle somme dovute, le stesse oggetto
[...] del decreto ingiuntivo opposto.
Infine, alla luce del fatto che il pagamento delle singole rate configura il pagamento parziale di un'obbligazione unica (Cass. n. 17798/2011), ne discende che, essendo unica l'obbligazione contrattualmente assunta dal debitore, sulla durata della prescrizione, la norma a cui fare riferimento l'art. 2946, c.c., che disciplina la prescrizione ordinaria.
L'unitarietà dell'obbligazione contrattuale rileva anche in punto di individuazione del dies a quo della prescrizione: "il frazionamento del debito non muta la natura unitaria del contratto di mutuo, cosicché non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata" (Cass. n.
4232/2023).
Alla luce dei principi sopra richiamati, dai quali non vi è ragione di discostarsi, in mancanza di altri elementi utili, il dies a quo deve essere individuato nella prima richiesta di pagamento indirizzata al sig. , la lettera del 18 Pt_1 novembre 2010.
Agli atti risulta la prova della diffida inviata all'opponente il 17 dicembre 2015, il decreto ingiuntivo risulta notificato nel febbraio 2021.
Ne deriva il rigetto dell'eccezione di prescrizione, avendo la diffida interrotto il decorso del termine.
Resta da aggiungere che nella memoria depositata il 28 maggio 2024 viene per la prima volta rilevato anche “Difetto di legittimazione attiva sostanziale e processuale della Gest. In.”.
È utile il richiamo ai principi di diritto affermati in sede nomofilattica dalle
Sezioni Unite civili della Suprema Corte nella sentenza 2951/2016. Una delle massime ufficiali della citata sentenza (rv. 638371) afferma che “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta
4 all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto”.
In altri termini la legittimazione attiva o passiva consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio secondo la prospettazione della parte, con conseguente rilevabilità officiosa in ogni stato e grado del procedimento. Cosa ben diversa è l'effettiva titolarità del rapporto controverso che, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite.
Nella fattispecie è, dunque, contestata la titolarità del diritto in capo all'attrice, non la sua legittimazione attiva.
Ne consegue che il difetto della titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito ed essendo connesso all'allegazione della parte, non può essere rilevato d'ufficio dal giudice ma dev'essere sollevato nei tempi e modi previsti
(Cass. 12/08/2016, n. 17092). Inoltre, lo svolgimento di difese nel merito, comportando il riconoscimento della titolarità della posizione, determina un'attività incompatibile con l'eccezione.
Si tratta di eccezione di merito che deve essere svolta tempestivamente;
nella fattispecie, il rilievo è stato tardivamente proposto solo il 28 maggio 2024.
Ne deriva il rigetto dell'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate in dispositivo in misura prossima ai minimi della fascia tariffaria in considerazione del valore della controversia (circa € 5.300,00) e della ridottissima attività difensiva svolta, vengono poste a carico dell'opponente.
PQM
Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, in persona di AN
MO, giudice onorario, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro . iscritta al RG Parte_1 CP_2 CP_3
238/2021, rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 28/2021 emesso dal tribunale di Isernia nella procedura RG n. 12/2021, dichiara l'efficacia esecutiva ex art. 653 cpc del decreto ingiuntivo n. 28/2021 emesso dal tribunale di Isernia nella procedura RG n. 12/2021, condanna lla rifusione delle spese di lite che liquida in Parte_1
5 € 2.700,00 per compensi oltre alle spese generali nella misura del 15%, ed accessori.
Così deciso in Isernia, il 22 dicembre 2025
AN MO
giudice onorario
6
Verbale di udienza
All'udienza del 22/12/2025 davanti a AN MO, Giudice onorario, è stata chiamata la causa iscritta al RG n. 238/2021
Sono presenti per parte attrice opponente l'avv. Guglielmi in sostituzione dell'avv. DI NARDO GIOVANNI, per parte convenuta opposta l'avv. Di
Lucente in sostituzione dell'avv. BAIRATI CHIARA e Controparte_1
L'avv. Florindo Di Lucente in sostituzione degli avvocati Bairati ed il CP_1 quale si riporta integralmente alle conclusioni già rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta, ribadite nelle memorie depositate telematicamente
L'avv. Guglielmi precisa le conclusioni riportandosi alle difese in atti e discute la causa.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
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Alle ore 15:27, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Isernia, Sezione unica - civile, in composizione monocratica nella persona di AN MO, giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, rubricata al numero di ruolo 238/2021 promossa da
) nato il [...] a Parte_1 C.F._1
BENEVENTO (BN), rappresentato e difeso dall'avv. DI NARDO GIOVANNI, contro
), in persona del legale rappresentante pro CP_2 CP_3 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dagli avv. BAIRATI CHIARA e CP_1
[...]
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Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo".
Inoltre, la causa verrà decisa sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio a Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 15/04/2011, n.
8767 (rv. 617976: “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non
è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”)
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FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione per l'udienza del 7 luglio 2021, ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 28/2021 emesso dal tribunale di Isernia nella procedura RG n. 12/2021, con il quale era stato ingiunto il pagamento della somma di € 5.310,87, oltre accessori.
L'opponente contesta l'infondatezza dell'ingiunzione eccependo la prescrizione sia quinquennale che decennale del credito azionato e degli interessi applicati.
Costituitasi in giudizio, l'opposta ha evidenziato che in un contratto di finanziamento con pagamento rateale il pagamento della rata o di parte del debito costituisce l'adempimento parziale di un'unica obbligazione principale. Il creditore può esigere la prestazione soltanto con la scadenza dell'obbligazione, cioè con la scadenza del termine stabilito a favore del debitore.
L'opposta ha quindi richiamato gli atti interruttivi della prescrizione, ovvero una diffida spedita il 18 novembre 2010 e non ritirata dall'attore opponente, la comunicazione della cessione del credito datata 5 marzo 2013 e una diffida ricevuta il 17 dicembre 2015
Rilevano in particolare la lettera del 18 novembre 2010 e quella del 17 dicembre 2015, in relazione alle quali è documentato l'invio mediante lettera raccomandata.
2 Quanto alla lettera del 17 dicembre 2015, occorre evidenziare costituendosi in sede di opposizione, parte convenuta ha depositato (doc. 2 in allegato alla comparsa di costituzione) la copia di tale lettera corredata dell'avviso di ricevimento (che non risulta allegato al fascicolo dell'ingiunzione). In relazione a detto documento, parte opponente nulla ha rilevato né in occasione della prima udienza né in occasione delle memorie ex art. 183, co. 6°, c.p.c. La contestazione intervenuta in occasione del deposito di memorie difensive il 28 maggio 2024, è, dunque, tardiva.
Si tratta di una copia della lettera. L'art. 2719 c.c. stabilisce che le copie fotostatiche hanno la stessa efficacia delle copie autentiche se la conformità non è espressamente disconosciuta. Nel merito l'opponente non ha tempestivamente contestato la conformità delle copie all'originale; ne discende che, per effetto della mancata contestazione, la copia della lettera prodotta all'allegato 2 della comparsa di costituzione del convenuto ha la stessa efficacia del documento autentico.
A nulla vale anche il tardivo disconoscimento della sottoscrizione per avvenuto ricevimento: al di là della dichiarazione resa dal pubblico ufficiale addetto alla consegna, anche in questo caso il rilievo è tardivo.
Del resto, nel merito è opportuno precisare che l'atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine dell'interruzione della prescrizione, inviato al debitore con raccomandata a mezzo del servizio postale, si presume giunto a destinazione sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale pur in mancanza dell'avviso di ricevimento (Cassazione civile sez. VI, 19/03/2018, n.6725).
La citata sentenza sul seguito delle motivazioni articola l'esposizione sugli effetti della contestazione. Ma nella fattispecie, la contestazione è tardiva, dunque tamquam non esset.
È poi doveroso aggiungere che Anche se non è necessaria una particolare formula solenne, affinché un atto possa acquisire efficacia interruttiva della prescrizione deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione
o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del
3 soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo) (Cassazione civile sez. II, 20/05/2025, n.13430).
Entrambe le lettere contengono la richiesta rivolta all'opponente, Parte_1
, di provvedere al pagamento delle somme dovute, le stesse oggetto
[...] del decreto ingiuntivo opposto.
Infine, alla luce del fatto che il pagamento delle singole rate configura il pagamento parziale di un'obbligazione unica (Cass. n. 17798/2011), ne discende che, essendo unica l'obbligazione contrattualmente assunta dal debitore, sulla durata della prescrizione, la norma a cui fare riferimento l'art. 2946, c.c., che disciplina la prescrizione ordinaria.
L'unitarietà dell'obbligazione contrattuale rileva anche in punto di individuazione del dies a quo della prescrizione: "il frazionamento del debito non muta la natura unitaria del contratto di mutuo, cosicché non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata" (Cass. n.
4232/2023).
Alla luce dei principi sopra richiamati, dai quali non vi è ragione di discostarsi, in mancanza di altri elementi utili, il dies a quo deve essere individuato nella prima richiesta di pagamento indirizzata al sig. , la lettera del 18 Pt_1 novembre 2010.
Agli atti risulta la prova della diffida inviata all'opponente il 17 dicembre 2015, il decreto ingiuntivo risulta notificato nel febbraio 2021.
Ne deriva il rigetto dell'eccezione di prescrizione, avendo la diffida interrotto il decorso del termine.
Resta da aggiungere che nella memoria depositata il 28 maggio 2024 viene per la prima volta rilevato anche “Difetto di legittimazione attiva sostanziale e processuale della Gest. In.”.
È utile il richiamo ai principi di diritto affermati in sede nomofilattica dalle
Sezioni Unite civili della Suprema Corte nella sentenza 2951/2016. Una delle massime ufficiali della citata sentenza (rv. 638371) afferma che “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta
4 all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto”.
In altri termini la legittimazione attiva o passiva consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio secondo la prospettazione della parte, con conseguente rilevabilità officiosa in ogni stato e grado del procedimento. Cosa ben diversa è l'effettiva titolarità del rapporto controverso che, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite.
Nella fattispecie è, dunque, contestata la titolarità del diritto in capo all'attrice, non la sua legittimazione attiva.
Ne consegue che il difetto della titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito ed essendo connesso all'allegazione della parte, non può essere rilevato d'ufficio dal giudice ma dev'essere sollevato nei tempi e modi previsti
(Cass. 12/08/2016, n. 17092). Inoltre, lo svolgimento di difese nel merito, comportando il riconoscimento della titolarità della posizione, determina un'attività incompatibile con l'eccezione.
Si tratta di eccezione di merito che deve essere svolta tempestivamente;
nella fattispecie, il rilievo è stato tardivamente proposto solo il 28 maggio 2024.
Ne deriva il rigetto dell'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate in dispositivo in misura prossima ai minimi della fascia tariffaria in considerazione del valore della controversia (circa € 5.300,00) e della ridottissima attività difensiva svolta, vengono poste a carico dell'opponente.
PQM
Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, in persona di AN
MO, giudice onorario, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro . iscritta al RG Parte_1 CP_2 CP_3
238/2021, rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 28/2021 emesso dal tribunale di Isernia nella procedura RG n. 12/2021, dichiara l'efficacia esecutiva ex art. 653 cpc del decreto ingiuntivo n. 28/2021 emesso dal tribunale di Isernia nella procedura RG n. 12/2021, condanna lla rifusione delle spese di lite che liquida in Parte_1
5 € 2.700,00 per compensi oltre alle spese generali nella misura del 15%, ed accessori.
Così deciso in Isernia, il 22 dicembre 2025
AN MO
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