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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 13/02/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4118/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Franceschelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4118/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PAGLIARO GIANGIACOMO, elettivamente domiciliato in Via L. Antinori 13 66100 Chieti presso il difensore avv. PAGLIARO GIANGIACOMO
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. CAFARELLI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in PIAZZA TROILO 11 PESCARA presso il difensore avv. CAFARELLI GIUSEPPE
OPPOSTA
pagina 1 di 4 OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1218/2022, emesso dal Tribunale di Pescara in data
05-09-2022.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1) Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 28-10-2022, Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1218/2022 emesso dal Tribunale di
[...]
Pescara in data 05-09-2022, con il quale le si ingiungeva il pagamento, in favore della impresa Con individuale , della somma di € 24.853,51 a titolo di saldo del Controparte_1 corrispettivo per lavori edili di ristrutturazione eseguiti presso un immobile di proprietà della opponente, detratto l'importo di € 17.000,00 da questa già corrisposto.
A sostegno dell'opposizione deduceva di non essere tenuta a corrispondere le somme richieste in decreto, essendo state conteggiate a corpo e non a misura, come invece previsto nel contratto di appalto stipulato tra le parti ed essendo le stesse notevolmente superiori a quelle dovute. Rassegnava quindi le seguenti conclusioni: “voglia l'adito Tribunale di Pescara, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere la domanda in ogni sua parte e per l'effetto annullare e/o riformare il decreto ingiuntivo opposto per le motivazioni di cui all'atto introduttivo ed alle deduzioni e istruttorie eseguite;
con vittoria di spese ed onorari del presente procedimento”.
2) Si costituiva in giudizio l' impresa individuale , deducendo che la Controparte_1 committente (per il tramite del direttore dei lavori) aveva ordinato nuovi interventi, e, precisamente, quelli elencati nel computo metrico posto a fondamento del procedimento monitorio, resisi necessari in corso d'opera, ritenendo congrui i prezzi a lei proposti dalla ditta appaltatrice;
chiedeva dunque l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) in via principale: rigettare integralmente l'opposizione, promossa da , avverso il decreto ingiuntivo n°1218/2022 (R.G. n°3215/2022) Parte_1 emesso dal Giudice Unico presso il Tribunale di Pescara, in data 03.09.2022, perché infondata in fatto ed in diritto, con conseguente conferma del provvedimento opposto;
B) in via preliminare: non risultando l'opposizione fondata su prova scritta né apparendo di facile e pronta soluzione, concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c.; il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite”.
3) Espletata l'istruttoria a mezzo di produzione documentale e prova orale, disposta Consulenza Tecnica d'Ufficio, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
4) L'opposizione è parzialmente fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
La parte opponente non ha contestato l'esecuzione dei lavori di cui è stato richiesto il pagamento, limitandosi a eccepire la non congruità dei prezzi applicati, calcolati a corpo e non a misura, e lamentando l'esistenza di vizi unicamente in merito alla lavorazione di cui al punto 24 del computo metrico dell'11-5-2022 prodotto da parte opposta (all. 2) e cioè alla posa in opera del rivestimento del lavabo interno al wc.
pagina 2 di 4 È bene premettere che il contratto di appalto stipulato in data 26-8-2021 tra le odierne parti (doc. 4 fascicolo opponente e all. 1 fascicolo opposto) prevedeva, al punto 2, che “il prezzo totale dei lavori appaltati a misura è di € 10.101,00, al netto dell'iva, e verrà, comunque, rideterminato, al compimento dell'opera, applicando i prezzi concordati nel computo metrico allegato alle quantità dei lavori effettivamente eseguiti e alle eventuali nuove lavorazioni da computare”. Deve pertanto ritenersi che i prezzi delle lavorazioni “extra capitolato” o “extra computo metrico estimativo” andassero calcolati a misura secondo quanto previsto nel computo metrico allegato al contratto. Non rileva invece quanto previsto al punto 5 del medesimo contratto, relativamente al compenso per variazioni aggiunti ve che non eccedano il sesto del valore dell'opera, per le quali il compenso avrebbe dovuto essere calcolato secondo i prezzi di mercato, atteso che non risulta che la committente abbia richiesto varianti al progetto originario in corso d'opera e che la relativa eccezione è stata dalla parte opposta tardivamente sollevata solo in comparsa conclusionale;
né la parte opposta, in sede di giuramento del CTU, ha richiesto che il prezzo delle opere fosse calcolato anche secondo i prezzi di mercato.
Dall'istruttoria orale espletata non è emerso che i prezzi per le lavorazioni extra siano stati concordati in maniera diversa da quanto previsto al citato punto 2) del contratto di appalto per le eventuali nuove lavorazioni, fatta eccezione per la lavorazione di cui al punto 24 sopra citato, e cioè la posa in opera del rivestimento del lavabo interno al WC, in relazione alla quale il teste muratore alle Tes_1 dipendenze della impresa dell'opposto fino al 12-8-2023, e quindi da ritenersi attendibile in quanto non legato attualmente ad essa da alcun rapporto, ha dichiarato che, richiedendo detta opera una lavorazione particolare (trattandosi di un lavandino in legno rivestito con mattonelle), le odierne parti pattuirono in sua presenza la somma di € 850,00.
5) Alla Consulente Tecnica d'Ufficio è stato dunque affidato l'incarico di rispondere ai seguenti quesiti: “Valuti il CTU, esaminati gli atti, previo ogni opportuno accertamento, la congruità del prezzo richiesto dall'impresa convenuta, in assenza di preventivo o di accordo sui lavori extra rispetto al contratto di appalto originario sottoscritto dalle parti, facendo riferimento ove possibile ai prezzi stabiliti nel contratto di appalto per lavori uguali o simili o in mancanza al prezziario regionale, anche in considerazione eventualmente della particolarità di alcune lavorazioni;
accerti inoltre il CTU, rispetto al numero 24 del computo metrico dell'11.05.2022 di parte opposta (doc. 2 fascicolo parte attrice-opponente e all.2 fascicolo parte convenuta-opposta), per un importo calcolato a corpo pari ad
€ 850,00, oltre IVA, se la lavorazione sia stata effettuata a regola d'arte o se presenti dei vizi”.
pagina 3 di 4 Nella relazione peritale, comprensiva anche della risposta alle osservazioni delle parti, da ritenersi pienamente condivisibile in quanto analitica e congrua nel motivare, tale da meritare integrale recepimento, la Consulente, all'esito del sopralluogo sui luoghi di causa e dell'analisi della documentazione in atti, ha verificato la congruità dei prezzi per le lavorazioni extra contratto effettuate dall'impresa, basandosi sulle quantità indicate nei computi metrici in atti, cioè quello a firma dell'impresa (all. 2 fascicolo opposta) e quello dell'ing. (doc. 7 fascicolo opponente), Tes_2 compilando nuovo apposito computo metrico estimativo, allegato alla relazione peritale. Ha quindi quantificato in € 29.138,66 il prezzo dovuto per le lavorazioni extra capitolato, mentre rispetto all'opera di cui al punto 24 del computo metrico dell'11-05-2022 di parte opposta (doc. 2 fascicolo parte attrice-opponente e all.2 fascicolo parte convenuta-opposta), per un importo calcolato a corpo pari ad € 850,00, oltre IVA, ha accertato che la posa in opera del rivestimento del lavabo non è stata realizzata a perfetta regola d'arte e presenta dei vizi di realizzazione. Pertanto, il relativo costo, correttamente, non è stato inserito nel computo metrico allegato alla CTU. Dall'importo di € 29.138,66 deve tuttavia essere detratta la somma di € 575,79 di cui al punto 25 del computo metrico della CTU, per il montaggio avvolgibili, eseguito dalla che ha fornito e posto in opera gli infissi come CP_2 da fattura in atti nel fascicolo di parte opponente, mentre non può effettuarsi la detrazione delle somme calcolate per la rimozione degli infissi, e di cui ai punti 3 e 23 del computo del CTU, poiché non vi è prova che si tratti di lavorazioni eseguite dalla non essendo le relative voci contemplate CP_2 nella fattura della stessa. Deve inoltre essere detratta la somma già corrisposta dalla , pari ad Parte_1
€ 17.000,00, ottenendosi l'importo finale di € 11.562,87, oltre IVA al 10%, e così complessivamente € 12.719,15.
6) L'opposto decreto ingiuntivo deve pertanto essere revocato e l'opponente deve essere condannata a corrispondere all'opposta la somma di € 12.719,15, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale fino al soddisfo.
Le spese di lite, in considerazione del parziale accoglimento dell'opposizione, possono essere parzialmente compensate tra le parti nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 4118/2022, per le causali di cui in motivazione, ogni diversa domanda ed eccezione disattese, così provvede: revoca il decreto ingiuntivo n. 1218/2022, emesso dal Tribunale di Pescara in data 05-09-2022; condanna al pagamento, in favore di , quale Parte_1 Controparte_1 titolare della omonima impresa individuale, dell'importo residuo di € 12.719,15, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale fino al soddisfo;
condanna la parte opponente alla rifusione, in favore della parte opposta, della metà delle spese di lite, che si liquidano, per l'intero, in complessivi € 4.000,00, dovuti per compensi, oltre rimborso forfettario 15% (art.3/2 D.M. 10-3-2014 n. 55), IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte opposta che si è dichiarato antistatario.
Pone le spese di CTU a carico di entrambe le parti, nella misura della metà ciascuna.
Pescara, 12 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Patrizia Franceschelli pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Franceschelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4118/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PAGLIARO GIANGIACOMO, elettivamente domiciliato in Via L. Antinori 13 66100 Chieti presso il difensore avv. PAGLIARO GIANGIACOMO
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. CAFARELLI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in PIAZZA TROILO 11 PESCARA presso il difensore avv. CAFARELLI GIUSEPPE
OPPOSTA
pagina 1 di 4 OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1218/2022, emesso dal Tribunale di Pescara in data
05-09-2022.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1) Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 28-10-2022, Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1218/2022 emesso dal Tribunale di
[...]
Pescara in data 05-09-2022, con il quale le si ingiungeva il pagamento, in favore della impresa Con individuale , della somma di € 24.853,51 a titolo di saldo del Controparte_1 corrispettivo per lavori edili di ristrutturazione eseguiti presso un immobile di proprietà della opponente, detratto l'importo di € 17.000,00 da questa già corrisposto.
A sostegno dell'opposizione deduceva di non essere tenuta a corrispondere le somme richieste in decreto, essendo state conteggiate a corpo e non a misura, come invece previsto nel contratto di appalto stipulato tra le parti ed essendo le stesse notevolmente superiori a quelle dovute. Rassegnava quindi le seguenti conclusioni: “voglia l'adito Tribunale di Pescara, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere la domanda in ogni sua parte e per l'effetto annullare e/o riformare il decreto ingiuntivo opposto per le motivazioni di cui all'atto introduttivo ed alle deduzioni e istruttorie eseguite;
con vittoria di spese ed onorari del presente procedimento”.
2) Si costituiva in giudizio l' impresa individuale , deducendo che la Controparte_1 committente (per il tramite del direttore dei lavori) aveva ordinato nuovi interventi, e, precisamente, quelli elencati nel computo metrico posto a fondamento del procedimento monitorio, resisi necessari in corso d'opera, ritenendo congrui i prezzi a lei proposti dalla ditta appaltatrice;
chiedeva dunque l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) in via principale: rigettare integralmente l'opposizione, promossa da , avverso il decreto ingiuntivo n°1218/2022 (R.G. n°3215/2022) Parte_1 emesso dal Giudice Unico presso il Tribunale di Pescara, in data 03.09.2022, perché infondata in fatto ed in diritto, con conseguente conferma del provvedimento opposto;
B) in via preliminare: non risultando l'opposizione fondata su prova scritta né apparendo di facile e pronta soluzione, concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c.; il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite”.
3) Espletata l'istruttoria a mezzo di produzione documentale e prova orale, disposta Consulenza Tecnica d'Ufficio, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
4) L'opposizione è parzialmente fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
La parte opponente non ha contestato l'esecuzione dei lavori di cui è stato richiesto il pagamento, limitandosi a eccepire la non congruità dei prezzi applicati, calcolati a corpo e non a misura, e lamentando l'esistenza di vizi unicamente in merito alla lavorazione di cui al punto 24 del computo metrico dell'11-5-2022 prodotto da parte opposta (all. 2) e cioè alla posa in opera del rivestimento del lavabo interno al wc.
pagina 2 di 4 È bene premettere che il contratto di appalto stipulato in data 26-8-2021 tra le odierne parti (doc. 4 fascicolo opponente e all. 1 fascicolo opposto) prevedeva, al punto 2, che “il prezzo totale dei lavori appaltati a misura è di € 10.101,00, al netto dell'iva, e verrà, comunque, rideterminato, al compimento dell'opera, applicando i prezzi concordati nel computo metrico allegato alle quantità dei lavori effettivamente eseguiti e alle eventuali nuove lavorazioni da computare”. Deve pertanto ritenersi che i prezzi delle lavorazioni “extra capitolato” o “extra computo metrico estimativo” andassero calcolati a misura secondo quanto previsto nel computo metrico allegato al contratto. Non rileva invece quanto previsto al punto 5 del medesimo contratto, relativamente al compenso per variazioni aggiunti ve che non eccedano il sesto del valore dell'opera, per le quali il compenso avrebbe dovuto essere calcolato secondo i prezzi di mercato, atteso che non risulta che la committente abbia richiesto varianti al progetto originario in corso d'opera e che la relativa eccezione è stata dalla parte opposta tardivamente sollevata solo in comparsa conclusionale;
né la parte opposta, in sede di giuramento del CTU, ha richiesto che il prezzo delle opere fosse calcolato anche secondo i prezzi di mercato.
Dall'istruttoria orale espletata non è emerso che i prezzi per le lavorazioni extra siano stati concordati in maniera diversa da quanto previsto al citato punto 2) del contratto di appalto per le eventuali nuove lavorazioni, fatta eccezione per la lavorazione di cui al punto 24 sopra citato, e cioè la posa in opera del rivestimento del lavabo interno al WC, in relazione alla quale il teste muratore alle Tes_1 dipendenze della impresa dell'opposto fino al 12-8-2023, e quindi da ritenersi attendibile in quanto non legato attualmente ad essa da alcun rapporto, ha dichiarato che, richiedendo detta opera una lavorazione particolare (trattandosi di un lavandino in legno rivestito con mattonelle), le odierne parti pattuirono in sua presenza la somma di € 850,00.
5) Alla Consulente Tecnica d'Ufficio è stato dunque affidato l'incarico di rispondere ai seguenti quesiti: “Valuti il CTU, esaminati gli atti, previo ogni opportuno accertamento, la congruità del prezzo richiesto dall'impresa convenuta, in assenza di preventivo o di accordo sui lavori extra rispetto al contratto di appalto originario sottoscritto dalle parti, facendo riferimento ove possibile ai prezzi stabiliti nel contratto di appalto per lavori uguali o simili o in mancanza al prezziario regionale, anche in considerazione eventualmente della particolarità di alcune lavorazioni;
accerti inoltre il CTU, rispetto al numero 24 del computo metrico dell'11.05.2022 di parte opposta (doc. 2 fascicolo parte attrice-opponente e all.2 fascicolo parte convenuta-opposta), per un importo calcolato a corpo pari ad
€ 850,00, oltre IVA, se la lavorazione sia stata effettuata a regola d'arte o se presenti dei vizi”.
pagina 3 di 4 Nella relazione peritale, comprensiva anche della risposta alle osservazioni delle parti, da ritenersi pienamente condivisibile in quanto analitica e congrua nel motivare, tale da meritare integrale recepimento, la Consulente, all'esito del sopralluogo sui luoghi di causa e dell'analisi della documentazione in atti, ha verificato la congruità dei prezzi per le lavorazioni extra contratto effettuate dall'impresa, basandosi sulle quantità indicate nei computi metrici in atti, cioè quello a firma dell'impresa (all. 2 fascicolo opposta) e quello dell'ing. (doc. 7 fascicolo opponente), Tes_2 compilando nuovo apposito computo metrico estimativo, allegato alla relazione peritale. Ha quindi quantificato in € 29.138,66 il prezzo dovuto per le lavorazioni extra capitolato, mentre rispetto all'opera di cui al punto 24 del computo metrico dell'11-05-2022 di parte opposta (doc. 2 fascicolo parte attrice-opponente e all.2 fascicolo parte convenuta-opposta), per un importo calcolato a corpo pari ad € 850,00, oltre IVA, ha accertato che la posa in opera del rivestimento del lavabo non è stata realizzata a perfetta regola d'arte e presenta dei vizi di realizzazione. Pertanto, il relativo costo, correttamente, non è stato inserito nel computo metrico allegato alla CTU. Dall'importo di € 29.138,66 deve tuttavia essere detratta la somma di € 575,79 di cui al punto 25 del computo metrico della CTU, per il montaggio avvolgibili, eseguito dalla che ha fornito e posto in opera gli infissi come CP_2 da fattura in atti nel fascicolo di parte opponente, mentre non può effettuarsi la detrazione delle somme calcolate per la rimozione degli infissi, e di cui ai punti 3 e 23 del computo del CTU, poiché non vi è prova che si tratti di lavorazioni eseguite dalla non essendo le relative voci contemplate CP_2 nella fattura della stessa. Deve inoltre essere detratta la somma già corrisposta dalla , pari ad Parte_1
€ 17.000,00, ottenendosi l'importo finale di € 11.562,87, oltre IVA al 10%, e così complessivamente € 12.719,15.
6) L'opposto decreto ingiuntivo deve pertanto essere revocato e l'opponente deve essere condannata a corrispondere all'opposta la somma di € 12.719,15, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale fino al soddisfo.
Le spese di lite, in considerazione del parziale accoglimento dell'opposizione, possono essere parzialmente compensate tra le parti nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 4118/2022, per le causali di cui in motivazione, ogni diversa domanda ed eccezione disattese, così provvede: revoca il decreto ingiuntivo n. 1218/2022, emesso dal Tribunale di Pescara in data 05-09-2022; condanna al pagamento, in favore di , quale Parte_1 Controparte_1 titolare della omonima impresa individuale, dell'importo residuo di € 12.719,15, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale fino al soddisfo;
condanna la parte opponente alla rifusione, in favore della parte opposta, della metà delle spese di lite, che si liquidano, per l'intero, in complessivi € 4.000,00, dovuti per compensi, oltre rimborso forfettario 15% (art.3/2 D.M. 10-3-2014 n. 55), IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte opposta che si è dichiarato antistatario.
Pone le spese di CTU a carico di entrambe le parti, nella misura della metà ciascuna.
Pescara, 12 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Patrizia Franceschelli pagina 4 di 4