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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 05/06/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott.ssa Federica Abiuso Presidente dott. Nicola Del Vecchio Giudice relatore ed estensore dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n.° 1330/2025 del ruolo generale, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
C.F. , parte nata a MONTAGNANA (PD) in [...] Parte_1 C.F._1
31/03/1970
E
, C.F. , parte nata a PADOVA (PD) in [...] Parte_2 C.F._2
22/04/1971 entrambi rappresentati e difesi, come da procure in atti, dall'avv. SINIGAGLIA CRISTIAN
RICORRENTI con l'intervento del P.M.
Per i ricorrenti: “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dagli stessi in data 26 ottobre 1991 a Casale di Scodosia PD, atto trascritto presso il registro degli atti di matrimonio del Comune di Casale di Scodosia PD al n. 16 Parte II, Serie A, anno 1991, alle seguenti CONDIZIONI 1) I ricorrenti dichiarano di essersi trasferiti in abitazioni autonome, con il consenso reciproco, dopo la separazione. 2) Il sig. verserà alla signora Parte_1 Pt_2
, tenuto conto delle attuali reciproche condizioni sociali ed economiche, la somma mensile
[...] di € 500,00= (cinquecento) a titolo di assegno divorzile, entro il giorno 10 di ogni mese, somma rivalutabile automaticamente ogni anno secondo gli indici Istat. Tale somma verrà versata sino a quando la signora non avrà raggiunto l'età pensionabile, con effettiva erogazione Parte_2 della pensione a suo favore. La quantificazione dell'assegno divorzile è stata concordata dalle parti
1 tenendo conto che il signora , sin d'ora, dichiara di rinunciare, come in effetti Parte_2
rinuncia, ad ogni ulteriore pretesa economica, anche minima, derivante, in particolare, dalla liquidazione del TFR al sig. ed, in generale, per ogni altra ragione dedotta e deducibile Parte_1
legata al rapporto matrimoniale intercorso.3) Nulla sarà versato ai figli, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti. 4) i ricorrenti dichiarano che non vi è alcun patrimonio mobiliare ed immobiliare da dividere e di null'altro avere a pretendere dal puto di vista patrimoniale nei reciproci confronti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 4.4.2025, i coniugi ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto, alle concordate condizioni, assumendo la ricorrenza delle condizioni ex lege previste per la chiesta pronuncia.
In primo luogo, i ricorrenti hanno evidenziato che dal matrimonio sono nati e Per_1 Per_2
rispettivamente in data 11.2.1992 e in data 8.3.1998.
I coniugi inoltre hanno precisato che con decreto dell'8.5.2019 il tribunale di Rovigo ha pronunciato la separazione personale dei coniugi omologando le condizioni rassegnate dagli stessi in forma congiunta all'udienza del 10.4.2019.
Essendo trascorso dalla data dell'udienza presidenziale al deposito del ricorso il termine di sei mesi previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898 del 1970 e non essendosi ricostruita né la comunione materiale né quella spirituale tra i coniugi, le parti congiuntamente hanno chiesto che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, di cui hanno domandato che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 473-bis.51, quarto comma, c.p.c.; contestualmente hanno chiesto la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, dichiarando di non volersi riconciliare.
Con decreto del 16.4.2025 il presidente ha designato il giudice relatore, assegnando alle parti termine sino all'udienza del 9.5.2025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza e ha disposto la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
Decorso il termine sopra indicato, il giudice relatore ha assegnato la causa al collegio in decisione.
Tanto esposto, si osserva e rileva quanto segue.
2. La domanda congiunta concernente la cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
2 Difatti, tenuto conto delle loro concordi dichiarazioni, può dirsi che è del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data del 10.4.2019 dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione, definito con decreto di omologa dell'8.5.2019 di questo Tribunale.
Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70.
I ricorrenti, dalla cui unione sono nati due figli, allo stato entrambi economicamente autosufficienti, hanno affermato di avere già definito tutti i rapporti economici e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra.
Per gli esposti motivi, il Tribunale deve pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni concordate dalle parti, in quanto non contrarie a norme imperative.
3. Considerato che le parti sono assistite dal medesimo difensore, nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CASALE DI SCODOSIA in data 26.10.1991 tra , trascritto nei Registri degli Parte_1 Parte_2
atti di Matrimonio del Comune di CASALE DI SCODOSIA nell'anno 1991, al numero 16 Parte II,
Serie A;
RECEPISCE integralmente le ulteriori condizioni di divorzio congiuntamente formulate dai ricorrenti, riportate in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritte;
NULLA sulle spese;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 27.5.2025
Il Presidente
dott. Federica Abiuso
Il Giudice estensore dott. Nicola Del Vecchio
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