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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 14/10/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De GE Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 697/2025 V.G. promossa con ricorso depositato in data 27/06/2025 da
, C.F. , nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1 del Tronto e C.F. nata il [...] a Parte_2 C.F._2
San Benedetto del Tronto (AP), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Gianluca Ruggieri
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 18/07/2025 ha dichiarato “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/06/2025 i ricorrenti sulla premessa che:
- in data 22/05/1993 avevano contratto matrimonio in San Benedetto del Tronto (AP), scegliendo il regime patrimoniale della comunione legale dei beni;
l'atto veniva trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1993 al n. 18 parte 2 Serie A deleg. 2;
- dall'unione coniugale nascevano due figli: , nato a [...] Per_1
il 01/05/1997 e , nata a [...] il [...]; Per_2
- il domicilio coniugale veniva fissato in Monteprandone, via Benedetto Croce n. 2, nell'immobile donato dal sig. padre di , ai nipoti Persona_3 Parte_1 Per_1
e con atto registrato a San Benedetto del Tronto in data 11.08.2015 n. 2375/1T Per_2
e trascritto ad Ascoli Piceno il 12.08.2015 al R.g. 5747, R.P 4151.
- Il rapporto tra i due coniugi, dapprima sereno e stabile, con il passare del tempo si incrinava a causa dell'incompatibilità caratteriale, tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Pertanto, i ricorrenti proponevano domanda di separazione consensuale, omologata da questo Tribunale con decreto n. 13086 del 27 novembre 2017 alle condizioni concordate dai coniugi;
- la separazione si era protratta ininterrottamente dal giorno dell'udienza presidenziale, senza che vi fosse stata mai nessuna riconciliazione, essendo cessata definitivamente la comunione materiale e spirituale di essi coniugi;
- sussistevano i presupposti di cui alla legge 01.12.1970 n. 898 e succ. modif. per chiedere la cessazione degli effetti civile del matrimonio, per la quale i ricorrenti deducevano di avere raggiunto totale accordo;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano, previa nomina del Giudice relatore e fissazione di udienza per la comparizione dei coniugi dinanzi allo stesso, che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da essi ricorrenti alle seguenti CONDIZIONI
1. I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. i coniugi hanno provveduto prima d'oggi a regolare tutti i rapporti patrimoniali, a ripartirsi i risparmi e a trasferirli in conti separati, per cui reciprocamente dichiarano di non aver nulla pretendere l'uno dall'altra e viceversa, esonerandosi vicendevolmente da ogni produzione documentale dei rispettivi redditi.
Il Presidente del Tribunale nominava, quale Giudice relatore, il magistrato dott.ssa Rita
De GE e fissava per il giorno 18/09/2025 l'udienza di comparizione delle parti dinanzi ad essa, disponendo sostituirsi detta udienza con il deposito di note scritte.
Acquisite dette note, nonché il parere del P.M. in sede, a detta udienza la causa veniva rimessa in decisione dinanzi al Collegio sulla domanda di divorzio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita, pertanto, accoglimento. I coniugi hanno confermato che la loro separazione è stata ininterrotta dal tempo della separazione e sono decorsi i termini, oggi disciplinati dalla
L. 55 dell'11.5.2015, di talché è evidente che tra gli stessi è venuta meno ogni comunione materiale e spirituale.
Le condizioni del divorzio stabilite tra le parti nei termini sopra riportati appaiono adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle parti stesse, non essendovi interessi di figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti della coppia da tutelare.
Le spese di lite, considerata la natura necessitata della controversia, sono integralmente da compensare tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti in data 22/05/1993 a San Benedetto del Tronto (AP), iscritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1993 al n. 18 Parte 2 Seria A deleg. 2, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come sopra riportate e trascritte ad eccezione della condizione n. 1 perché trattasi di scioglimento del matrimonio e non di separazione;
2) manda la Cancelleria del Tribunale di Ascoli Piceno di trasmettere copia della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di San Benedetto del Tronto (AP) per le annotazioni e le altre incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
3) compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del giorno 13/10/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De GE Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De GE Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 697/2025 V.G. promossa con ricorso depositato in data 27/06/2025 da
, C.F. , nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1 del Tronto e C.F. nata il [...] a Parte_2 C.F._2
San Benedetto del Tronto (AP), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Gianluca Ruggieri
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 18/07/2025 ha dichiarato “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/06/2025 i ricorrenti sulla premessa che:
- in data 22/05/1993 avevano contratto matrimonio in San Benedetto del Tronto (AP), scegliendo il regime patrimoniale della comunione legale dei beni;
l'atto veniva trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1993 al n. 18 parte 2 Serie A deleg. 2;
- dall'unione coniugale nascevano due figli: , nato a [...] Per_1
il 01/05/1997 e , nata a [...] il [...]; Per_2
- il domicilio coniugale veniva fissato in Monteprandone, via Benedetto Croce n. 2, nell'immobile donato dal sig. padre di , ai nipoti Persona_3 Parte_1 Per_1
e con atto registrato a San Benedetto del Tronto in data 11.08.2015 n. 2375/1T Per_2
e trascritto ad Ascoli Piceno il 12.08.2015 al R.g. 5747, R.P 4151.
- Il rapporto tra i due coniugi, dapprima sereno e stabile, con il passare del tempo si incrinava a causa dell'incompatibilità caratteriale, tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Pertanto, i ricorrenti proponevano domanda di separazione consensuale, omologata da questo Tribunale con decreto n. 13086 del 27 novembre 2017 alle condizioni concordate dai coniugi;
- la separazione si era protratta ininterrottamente dal giorno dell'udienza presidenziale, senza che vi fosse stata mai nessuna riconciliazione, essendo cessata definitivamente la comunione materiale e spirituale di essi coniugi;
- sussistevano i presupposti di cui alla legge 01.12.1970 n. 898 e succ. modif. per chiedere la cessazione degli effetti civile del matrimonio, per la quale i ricorrenti deducevano di avere raggiunto totale accordo;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano, previa nomina del Giudice relatore e fissazione di udienza per la comparizione dei coniugi dinanzi allo stesso, che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da essi ricorrenti alle seguenti CONDIZIONI
1. I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. i coniugi hanno provveduto prima d'oggi a regolare tutti i rapporti patrimoniali, a ripartirsi i risparmi e a trasferirli in conti separati, per cui reciprocamente dichiarano di non aver nulla pretendere l'uno dall'altra e viceversa, esonerandosi vicendevolmente da ogni produzione documentale dei rispettivi redditi.
Il Presidente del Tribunale nominava, quale Giudice relatore, il magistrato dott.ssa Rita
De GE e fissava per il giorno 18/09/2025 l'udienza di comparizione delle parti dinanzi ad essa, disponendo sostituirsi detta udienza con il deposito di note scritte.
Acquisite dette note, nonché il parere del P.M. in sede, a detta udienza la causa veniva rimessa in decisione dinanzi al Collegio sulla domanda di divorzio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita, pertanto, accoglimento. I coniugi hanno confermato che la loro separazione è stata ininterrotta dal tempo della separazione e sono decorsi i termini, oggi disciplinati dalla
L. 55 dell'11.5.2015, di talché è evidente che tra gli stessi è venuta meno ogni comunione materiale e spirituale.
Le condizioni del divorzio stabilite tra le parti nei termini sopra riportati appaiono adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle parti stesse, non essendovi interessi di figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti della coppia da tutelare.
Le spese di lite, considerata la natura necessitata della controversia, sono integralmente da compensare tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti in data 22/05/1993 a San Benedetto del Tronto (AP), iscritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1993 al n. 18 Parte 2 Seria A deleg. 2, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come sopra riportate e trascritte ad eccezione della condizione n. 1 perché trattasi di scioglimento del matrimonio e non di separazione;
2) manda la Cancelleria del Tribunale di Ascoli Piceno di trasmettere copia della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di San Benedetto del Tronto (AP) per le annotazioni e le altre incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
3) compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del giorno 13/10/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De GE Dott.ssa Alessandra Panichi