TRIB
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 27/11/2025, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Antonella Soro ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 269 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2025 e vertente
TRA
domiciliata elettivamente in Roma, via Valdinievole n. 11, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. FERRARI MORANDI ESTER che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E
domiciliato Controparte_1 elettivamente presso l'Ufficio Legale Distrettuale in Controparte_2
Roma, via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dall'Avv. BELLAROBA ANGELO in virtù di procura generale alle liti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6 c.p.c., depositato in data 7.02.2025,
contestava l'esito dell'accertamento tecnico preventivo precedentemente Parte_1 esperito che si era concluso senza il riconoscimento della condizione di disabilità ex art. 3 comma 3
L. 104/92; conveniva pertanto in giudizio l' chiedendo al giudice del lavoro l'accertamento CP_1 delle relative condizioni sanitarie.
Si è costituito l' eccependo in primo luogo l'improponibilità e/o l'inammissibilità del CP_1 ricorso per il tardivo/omesso deposito dell'atto di dissenso in sede di accertamento tecnico TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
preventivo e la genericità delle contestazioni mosse, chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Disposta una nuova consulenza medico legale, per la quale veniva incaricato il medesimo Ctu nominato in sede di accertamento tecnico preventivo al fine di riesaminare la situazione sanitaria alla luce della ulteriore e successiva documentazione medica depositata, lette le note scritte ex art. 127 ter cpc, il giudice ha deciso depositando telematicamente contestuale motivazione.
Va innanzitutto evidenziato che, dal fascicolo telematico dell'ATPO acquisito, la dichiarazione di dissenso alle risultanze della CTU, ex art. 445 bis comma 4 cpc, risulta ritualmente depositata in data 10.01.2025, e dunque nel rispetto del termine fissato con ordinanza del 25.09.2024, come pure la presente opposizione regolarmente proposta nei 30 giorni successivi.
Passando all'esame del merito della domanda attorea, si osserva che, ai sensi dell'art. 3 della
Legge 104/1992, è in condizione di disabilità il soggetto che presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, e che pertanto necessita di sostegno o di sostegno intensivo anche in relazione alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie. Il sostegno è da ritenersi intensivo qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
Ebbene, all'esito della CTU eseguita nel presente giudizio, previa nuova visita medico-legale ed esame della documentazione sanitaria in atti, specie quella sopravvenuta, il consulente d'ufficio, modificando la valutazione precedentemente espressa, ha accertato la sussistenza della condizione di disabilità ex art. 3, comma 3, L. 104/92 ( a causa di “remota neoplasia mammaria sinistra operata, artrosi polidistrettuale, disturbo d'ansia generalizzato, sindrome ansioso depressiva endoreattiva grave, necessità di psicoterapia settimanale, ipertensione arteriosa, pregressa pericardite, ipotiroidismo in terapia, ipoacusia neurosensoriale bilaterale, deficit ventilatorio restrittivo”, si veda la relazione del Dott. depositata il 01.10.2025) a Per_1 far data dal luglio 2025.
Il consulente, in particolare, dopo aver richiesto accertamenti specialistici ritenuti necessari per una valutazione medico legale più rigorosa, ha accertato “un aggravamento della patologia ortopedica e principalmente di quella psichiatrica con necessità di colloqui psicologici da effettuarsi a cadenza settimanale”, come
2 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
emerso nel certificato della , U.O.C. Neurologia e U.O.S.D. di Neurofisiopatologia, Parte_2 del 3.09.2025.
Per quanto attiene alla data di decorrenza della condizione di disabilità ex art. 3, comma 3 Legge
104/1992, il consulente, sulla base delle certificazioni mediche in atti, ha ritenuto di indicare il mese di luglio 2025 quale “periodo di presumibile aggravamento delle patologie come da certificazione richiesta”.
Tali esiti dell'indagine medico legale, ai quali il CTU è pervenuto con ragionamento logico e coerente, analizzando attentamente e dettagliatamente le patologie che affliggono la ricorrente, devono essere integralmente recepite, anche considerando che non sono state oggetto di specifiche contestazioni delle parti.
Deve pertanto essere dichiarata la sussistenza in capo a della condizione Parte_1 di disabilità ex art. 3, comma 3 Legge 104/1992 a decorrere dal 01.07.2025.
La circostanza che la sussistenza dei requisiti sanitari previsti per il riconoscimento della condizione di disabilità ex art. 3, comma 3 Legge 104/1992, siano stati accertati con decorrenza di gran lunga successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa, successiva al momento della visita peritale disposta nella prima fase di giudizio e persino posteriore al deposito del presente ricorso, costituisce giustificato motivo per la compensazione tra le parti delle spese di lite.
Vanno definitivamente poste a carico dell' la spese della consulenza tecnica liquidate con CP_1 separato decreto in applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese della consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono pertanto essere poste a carico di entrambe le parti in solido da ripartirsi nei rapporti interni nella misura del 50% a carico di parte ricorrente e del 50% a carico di CP_1
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da Pt_1
, contrariis reiectis:
[...]
a) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che la ricorrente possiede il requisito sanitario per il riconoscimento della condizione di disabilità ex art. 3, comma 3, l. n. 104/1992 a decorrere dal
01.07.2025;
b) compensa integralmente le spese di lite;
c) pone a carico delle parti, in solido tra loro, le spese di ctu, liquidate con separato decreto, per il
50% a carico di parte ricorrente e per il 50% a carico di CP_1
3 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Civitavecchia, 27/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Soro
4 di 4
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Antonella Soro ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 269 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2025 e vertente
TRA
domiciliata elettivamente in Roma, via Valdinievole n. 11, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. FERRARI MORANDI ESTER che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E
domiciliato Controparte_1 elettivamente presso l'Ufficio Legale Distrettuale in Controparte_2
Roma, via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dall'Avv. BELLAROBA ANGELO in virtù di procura generale alle liti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6 c.p.c., depositato in data 7.02.2025,
contestava l'esito dell'accertamento tecnico preventivo precedentemente Parte_1 esperito che si era concluso senza il riconoscimento della condizione di disabilità ex art. 3 comma 3
L. 104/92; conveniva pertanto in giudizio l' chiedendo al giudice del lavoro l'accertamento CP_1 delle relative condizioni sanitarie.
Si è costituito l' eccependo in primo luogo l'improponibilità e/o l'inammissibilità del CP_1 ricorso per il tardivo/omesso deposito dell'atto di dissenso in sede di accertamento tecnico TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
preventivo e la genericità delle contestazioni mosse, chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Disposta una nuova consulenza medico legale, per la quale veniva incaricato il medesimo Ctu nominato in sede di accertamento tecnico preventivo al fine di riesaminare la situazione sanitaria alla luce della ulteriore e successiva documentazione medica depositata, lette le note scritte ex art. 127 ter cpc, il giudice ha deciso depositando telematicamente contestuale motivazione.
Va innanzitutto evidenziato che, dal fascicolo telematico dell'ATPO acquisito, la dichiarazione di dissenso alle risultanze della CTU, ex art. 445 bis comma 4 cpc, risulta ritualmente depositata in data 10.01.2025, e dunque nel rispetto del termine fissato con ordinanza del 25.09.2024, come pure la presente opposizione regolarmente proposta nei 30 giorni successivi.
Passando all'esame del merito della domanda attorea, si osserva che, ai sensi dell'art. 3 della
Legge 104/1992, è in condizione di disabilità il soggetto che presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, e che pertanto necessita di sostegno o di sostegno intensivo anche in relazione alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie. Il sostegno è da ritenersi intensivo qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
Ebbene, all'esito della CTU eseguita nel presente giudizio, previa nuova visita medico-legale ed esame della documentazione sanitaria in atti, specie quella sopravvenuta, il consulente d'ufficio, modificando la valutazione precedentemente espressa, ha accertato la sussistenza della condizione di disabilità ex art. 3, comma 3, L. 104/92 ( a causa di “remota neoplasia mammaria sinistra operata, artrosi polidistrettuale, disturbo d'ansia generalizzato, sindrome ansioso depressiva endoreattiva grave, necessità di psicoterapia settimanale, ipertensione arteriosa, pregressa pericardite, ipotiroidismo in terapia, ipoacusia neurosensoriale bilaterale, deficit ventilatorio restrittivo”, si veda la relazione del Dott. depositata il 01.10.2025) a Per_1 far data dal luglio 2025.
Il consulente, in particolare, dopo aver richiesto accertamenti specialistici ritenuti necessari per una valutazione medico legale più rigorosa, ha accertato “un aggravamento della patologia ortopedica e principalmente di quella psichiatrica con necessità di colloqui psicologici da effettuarsi a cadenza settimanale”, come
2 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
emerso nel certificato della , U.O.C. Neurologia e U.O.S.D. di Neurofisiopatologia, Parte_2 del 3.09.2025.
Per quanto attiene alla data di decorrenza della condizione di disabilità ex art. 3, comma 3 Legge
104/1992, il consulente, sulla base delle certificazioni mediche in atti, ha ritenuto di indicare il mese di luglio 2025 quale “periodo di presumibile aggravamento delle patologie come da certificazione richiesta”.
Tali esiti dell'indagine medico legale, ai quali il CTU è pervenuto con ragionamento logico e coerente, analizzando attentamente e dettagliatamente le patologie che affliggono la ricorrente, devono essere integralmente recepite, anche considerando che non sono state oggetto di specifiche contestazioni delle parti.
Deve pertanto essere dichiarata la sussistenza in capo a della condizione Parte_1 di disabilità ex art. 3, comma 3 Legge 104/1992 a decorrere dal 01.07.2025.
La circostanza che la sussistenza dei requisiti sanitari previsti per il riconoscimento della condizione di disabilità ex art. 3, comma 3 Legge 104/1992, siano stati accertati con decorrenza di gran lunga successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa, successiva al momento della visita peritale disposta nella prima fase di giudizio e persino posteriore al deposito del presente ricorso, costituisce giustificato motivo per la compensazione tra le parti delle spese di lite.
Vanno definitivamente poste a carico dell' la spese della consulenza tecnica liquidate con CP_1 separato decreto in applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese della consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono pertanto essere poste a carico di entrambe le parti in solido da ripartirsi nei rapporti interni nella misura del 50% a carico di parte ricorrente e del 50% a carico di CP_1
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da Pt_1
, contrariis reiectis:
[...]
a) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che la ricorrente possiede il requisito sanitario per il riconoscimento della condizione di disabilità ex art. 3, comma 3, l. n. 104/1992 a decorrere dal
01.07.2025;
b) compensa integralmente le spese di lite;
c) pone a carico delle parti, in solido tra loro, le spese di ctu, liquidate con separato decreto, per il
50% a carico di parte ricorrente e per il 50% a carico di CP_1
3 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Civitavecchia, 27/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Soro
4 di 4