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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 151/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 3, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TI AN, Presidente CERCONE LUCIO, Relatore COSTANZO ANTONIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 363/2024 depositato il 21/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB01CL01635/2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB01CL01635/2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB01CL01635/2023 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: l'accoglimento del ricorso e per l'effetto l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato;
in via istruttoria, laddove ritenuto necessario l'ammissione di prova testimoniale;
la condanna dell'ufficio alle spese di giudizio;
Resistente/Appellato: il rigetto del ricorso con conferma dell'avviso di accertamento impugnato;
la condanna della parte ricorrente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'avviso di accertamento n. THB02CL01020/2023 l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale Società_1di Bologna contestava alla S.N.C. l'indebita deduzione ai fini IRAP di costi per € 26.500,00 e la correlata detrazione IVA concernenti a fatture emesse nell'anno d'imposta 2018 dalla società Società_2 Società_1 s.r.l.s. nei confronti della S.N.C., ritenute relative a operazioni oggettivamente inesistenti. Trattandosi di S.N.C., conseguentemente, venivano notificati ai soci, sigg.ri Ricorrente_1 Nominativo_2 e , i relativi avvisi di accertamento (n. THB01CL01635/2023 per il socio Ricorrente_1 e n. THB01CL01627/2023 per il socio Nominativo_2) per la rideterminazione del reddito di partecipazione ai fini IRPEF.
La pretesa impositiva traeva origine dalle risultanze di un'indagine penale (proc. pen. R.G.N.R. n. Società_3 Società_211701/2022) a carico delle società s.r.l.s. e s.r.l.s., qualificate dall'organo inquirente come mere “cartiere”, ovvero soggetti giuridici privi di reale struttura operativa e creati al solo fine di emettere fatture per operazioni fittizie. L'Ufficio, sulla base di tali elementi, Società_1riteneva che la S.N.C. avesse utilizzato dette fatture per abbattere indebitamente il proprio reddito imponibile e detrarre l'IVA relativa.
Avverso tali atti, la società e i soci proponevano distinti ricorsi deducendo plurimi motivi di illegittimità, tra cui, in via preliminare, la violazione dell'obbligo di motivazione e, nel merito, l'infondatezza della pretesa per carenza assoluta di prova circa l'inesistenza delle operazioni di manutenzione fatturate, producendo documentazione a sostegno dell'effettività delle prestazioni ricevute.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, la quale, riportandosi integralmente al contenuto degli atti impugnati e al processo verbale di constatazione presupposto, insisteva per il rigetto dei ricorsi.
All'udienza del 15/01/2025, questa Corte, rilevata la pendenza del procedimento penale a carico dell'odierno ricorrente il sig. Ricorrente_1 per i medesimi fatti e ritenuta la pregiudizialità del suo esito ai fini della decisione, disponeva la sospensione del processo tributario.
A seguito della definizione del giudizio penale con sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p. la parte ricorrente presentava istanza di riassunzione del giudizio, depositando memorie illustrative con cui si evidenziava come l'esito del procedimento penale confermasse la totale carenza probatoria posta a fondamento della pretesa erariale. In particolare, si sottolineava come il giudice penale avesse rilevato una lacuna nell'attività di indagine, limitatasi ad asserire genericamente la fittizietà delle società emittenti senza indagare sull'effettività delle singole operazioni contestate e sulla sussistenza dell'elemento soggettivo in capo all'utilizzatore. La difesa del ricorrente richiamava, inoltre, precedenti pronunce di questa stessa Corte (sentenze n. 27/2025 e n. 184/2025) su casi correlati, che avevano annullato gli accertamenti per insufficienza probatoria.
All'udienza del 19/01/2026, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
L'intera costruzione accusatoria dell'Amministrazione Finanziaria si fonda su un unico presupposto: la qualifica della società fornitrice, Società_2 s.r.l.s., come “cartiera”, emersa nell'ambito di un'indagine penale. Da tale qualifica, l'Ufficio fa discendere automaticamente e apoditticamente la natura oggettivamente inesistente di tutte le operazioni fatturate a Società_1 S.N.C.
Tale approccio probatorio non può essere condiviso, in quanto si pone in contrasto con i principi che regolano l'onere della prova nel processo tributario, come sanciti dall'art. 2697 c.c. e, più specificamente, dal novellato art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 546/1992. Tale ultima disposizione, introdotta dalla Legge n. 130/2022, ha cristallizzato un principio già immanente nel sistema, ponendo in capo all'Amministrazione un onere probatorio rafforzato. L'Ufficio deve, infatti, provare “in modo circostanziato e puntuale” le ragioni oggettive della pretesa, e il giudice è tenuto ad annullare l'atto impositivo “se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente”.
Nel caso di specie, l'Ufficio si è limitato a trasporre nel procedimento tributario le risultanze di un'indagine penale a carico di terzi, senza fornire alcun elemento di riscontro specifico che dimostrasse la mancata esecuzione delle prestazioni di manutenzione oggetto delle fatture contestate alla Società_1 S.N.C..
La carenza dell'impianto probatorio dell'Agenzia è stata resa ancor più manifesta dall'esito del parallelo procedimento penale che vedeva coinvolto il legale rappresentante della Società_1, sig. Ricorrente_1. La sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p. ha evidenziato proprio la debolezza del quadro indiziario, sottolineando come “l'attività di P.G. si è limitata a dare conto della fittizietà delle società emittenti le fatture […] ma null'altro”. Il giudice penale ha dunque accertato l'assenza di elementi sufficienti a sostenere l'accusa in giudizio, rilevando altresì la mancanza di prova circa l'elemento soggettivo del reato.
Tali elementi sono stati ritenuti insufficienti in sede penale, e lo sono, a maggior ragione, anche in sede tributaria, laddove analogamente sussiste l'onere probatorio posto a carico dell'Amministrazione. L'Ufficio non ha fornito alcuna prova atta a superare le allegazioni difensive della Società_1 S.N.C., la quale ha prodotto contratti, fotografie dei macchinari necessitanti manutenzione e documentazione attestante la continuità del servizio con un nuovo fornitore dopo la cessazione del rapporto con Società_2, elementi che, nel loro complesso, rendono verosimile l'effettiva esecuzione delle prestazioni.
Come già statuito da questa stessa Corte in un caso correlato, “Nella fattispecie in contestazione non può sicuramente bastare all'amministrazione finanziaria sostenere che poiché le merci sono state acquistate da soggetti che hanno commesso illeciti tributari anche la Società_1 S.N.C. li ha per forza di cose commessi” (Corte di giustizia tributaria di 1° grado di Bologna n. 184/2025 ma analogamente Corte di giustizia tributaria di 1° grado di Bologna n. 27/2025). L'automatismo presuntivo applicato dall'Ufficio è privo di fondamento logico e giuridico.
In definitiva, a fronte di una pretesa fondata su elementi indiziari generici e non circostanziati, contraddetti dall'esito del giudizio penale e non supportati da alcun riscontro oggettivo sulla specifica posizione della contribuente, questo Collegio ritiene che l'Amministrazione Finanziaria non abbia assolto all'onere probatorio su di essa gravante. La prova della fondatezza della pretesa impositiva risulta insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, l'inesistenza delle operazioni contestate.
Per tali motivi, l'avviso di accertamento impugnato n. THB01CL01635/2023 deve essere annullato.
Per quanto concerne le spese di giudizio, il Collegio ritiene sussistano gravi ed eccezionali ragioni per disporne l'integrale compensazione tra le parti. Sebbene l'operato dell'Ufficio si sia rivelato infondato, la pretesa impositiva traeva origine da elementi emersi in sede di indagine penale che, al momento dell'emissione degli atti, potevano apparire astrattamente idonei a giustificare l'azione accertatrice. La successiva evoluzione del quadro probatorio, con la definizione del procedimento penale in senso favorevole al contribuente, costituisce un sopravvenuto elemento che giustifica la deroga al principio della soccombenza.
P.Q.M.
accoglie il ricorso;
compensa integralmente le spese tra le parti.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 3, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TI AN, Presidente CERCONE LUCIO, Relatore COSTANZO ANTONIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 363/2024 depositato il 21/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB01CL01635/2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB01CL01635/2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB01CL01635/2023 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: l'accoglimento del ricorso e per l'effetto l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato;
in via istruttoria, laddove ritenuto necessario l'ammissione di prova testimoniale;
la condanna dell'ufficio alle spese di giudizio;
Resistente/Appellato: il rigetto del ricorso con conferma dell'avviso di accertamento impugnato;
la condanna della parte ricorrente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'avviso di accertamento n. THB02CL01020/2023 l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale Società_1di Bologna contestava alla S.N.C. l'indebita deduzione ai fini IRAP di costi per € 26.500,00 e la correlata detrazione IVA concernenti a fatture emesse nell'anno d'imposta 2018 dalla società Società_2 Società_1 s.r.l.s. nei confronti della S.N.C., ritenute relative a operazioni oggettivamente inesistenti. Trattandosi di S.N.C., conseguentemente, venivano notificati ai soci, sigg.ri Ricorrente_1 Nominativo_2 e , i relativi avvisi di accertamento (n. THB01CL01635/2023 per il socio Ricorrente_1 e n. THB01CL01627/2023 per il socio Nominativo_2) per la rideterminazione del reddito di partecipazione ai fini IRPEF.
La pretesa impositiva traeva origine dalle risultanze di un'indagine penale (proc. pen. R.G.N.R. n. Società_3 Società_211701/2022) a carico delle società s.r.l.s. e s.r.l.s., qualificate dall'organo inquirente come mere “cartiere”, ovvero soggetti giuridici privi di reale struttura operativa e creati al solo fine di emettere fatture per operazioni fittizie. L'Ufficio, sulla base di tali elementi, Società_1riteneva che la S.N.C. avesse utilizzato dette fatture per abbattere indebitamente il proprio reddito imponibile e detrarre l'IVA relativa.
Avverso tali atti, la società e i soci proponevano distinti ricorsi deducendo plurimi motivi di illegittimità, tra cui, in via preliminare, la violazione dell'obbligo di motivazione e, nel merito, l'infondatezza della pretesa per carenza assoluta di prova circa l'inesistenza delle operazioni di manutenzione fatturate, producendo documentazione a sostegno dell'effettività delle prestazioni ricevute.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, la quale, riportandosi integralmente al contenuto degli atti impugnati e al processo verbale di constatazione presupposto, insisteva per il rigetto dei ricorsi.
All'udienza del 15/01/2025, questa Corte, rilevata la pendenza del procedimento penale a carico dell'odierno ricorrente il sig. Ricorrente_1 per i medesimi fatti e ritenuta la pregiudizialità del suo esito ai fini della decisione, disponeva la sospensione del processo tributario.
A seguito della definizione del giudizio penale con sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p. la parte ricorrente presentava istanza di riassunzione del giudizio, depositando memorie illustrative con cui si evidenziava come l'esito del procedimento penale confermasse la totale carenza probatoria posta a fondamento della pretesa erariale. In particolare, si sottolineava come il giudice penale avesse rilevato una lacuna nell'attività di indagine, limitatasi ad asserire genericamente la fittizietà delle società emittenti senza indagare sull'effettività delle singole operazioni contestate e sulla sussistenza dell'elemento soggettivo in capo all'utilizzatore. La difesa del ricorrente richiamava, inoltre, precedenti pronunce di questa stessa Corte (sentenze n. 27/2025 e n. 184/2025) su casi correlati, che avevano annullato gli accertamenti per insufficienza probatoria.
All'udienza del 19/01/2026, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
L'intera costruzione accusatoria dell'Amministrazione Finanziaria si fonda su un unico presupposto: la qualifica della società fornitrice, Società_2 s.r.l.s., come “cartiera”, emersa nell'ambito di un'indagine penale. Da tale qualifica, l'Ufficio fa discendere automaticamente e apoditticamente la natura oggettivamente inesistente di tutte le operazioni fatturate a Società_1 S.N.C.
Tale approccio probatorio non può essere condiviso, in quanto si pone in contrasto con i principi che regolano l'onere della prova nel processo tributario, come sanciti dall'art. 2697 c.c. e, più specificamente, dal novellato art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 546/1992. Tale ultima disposizione, introdotta dalla Legge n. 130/2022, ha cristallizzato un principio già immanente nel sistema, ponendo in capo all'Amministrazione un onere probatorio rafforzato. L'Ufficio deve, infatti, provare “in modo circostanziato e puntuale” le ragioni oggettive della pretesa, e il giudice è tenuto ad annullare l'atto impositivo “se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente”.
Nel caso di specie, l'Ufficio si è limitato a trasporre nel procedimento tributario le risultanze di un'indagine penale a carico di terzi, senza fornire alcun elemento di riscontro specifico che dimostrasse la mancata esecuzione delle prestazioni di manutenzione oggetto delle fatture contestate alla Società_1 S.N.C..
La carenza dell'impianto probatorio dell'Agenzia è stata resa ancor più manifesta dall'esito del parallelo procedimento penale che vedeva coinvolto il legale rappresentante della Società_1, sig. Ricorrente_1. La sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p. ha evidenziato proprio la debolezza del quadro indiziario, sottolineando come “l'attività di P.G. si è limitata a dare conto della fittizietà delle società emittenti le fatture […] ma null'altro”. Il giudice penale ha dunque accertato l'assenza di elementi sufficienti a sostenere l'accusa in giudizio, rilevando altresì la mancanza di prova circa l'elemento soggettivo del reato.
Tali elementi sono stati ritenuti insufficienti in sede penale, e lo sono, a maggior ragione, anche in sede tributaria, laddove analogamente sussiste l'onere probatorio posto a carico dell'Amministrazione. L'Ufficio non ha fornito alcuna prova atta a superare le allegazioni difensive della Società_1 S.N.C., la quale ha prodotto contratti, fotografie dei macchinari necessitanti manutenzione e documentazione attestante la continuità del servizio con un nuovo fornitore dopo la cessazione del rapporto con Società_2, elementi che, nel loro complesso, rendono verosimile l'effettiva esecuzione delle prestazioni.
Come già statuito da questa stessa Corte in un caso correlato, “Nella fattispecie in contestazione non può sicuramente bastare all'amministrazione finanziaria sostenere che poiché le merci sono state acquistate da soggetti che hanno commesso illeciti tributari anche la Società_1 S.N.C. li ha per forza di cose commessi” (Corte di giustizia tributaria di 1° grado di Bologna n. 184/2025 ma analogamente Corte di giustizia tributaria di 1° grado di Bologna n. 27/2025). L'automatismo presuntivo applicato dall'Ufficio è privo di fondamento logico e giuridico.
In definitiva, a fronte di una pretesa fondata su elementi indiziari generici e non circostanziati, contraddetti dall'esito del giudizio penale e non supportati da alcun riscontro oggettivo sulla specifica posizione della contribuente, questo Collegio ritiene che l'Amministrazione Finanziaria non abbia assolto all'onere probatorio su di essa gravante. La prova della fondatezza della pretesa impositiva risulta insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, l'inesistenza delle operazioni contestate.
Per tali motivi, l'avviso di accertamento impugnato n. THB01CL01635/2023 deve essere annullato.
Per quanto concerne le spese di giudizio, il Collegio ritiene sussistano gravi ed eccezionali ragioni per disporne l'integrale compensazione tra le parti. Sebbene l'operato dell'Ufficio si sia rivelato infondato, la pretesa impositiva traeva origine da elementi emersi in sede di indagine penale che, al momento dell'emissione degli atti, potevano apparire astrattamente idonei a giustificare l'azione accertatrice. La successiva evoluzione del quadro probatorio, con la definizione del procedimento penale in senso favorevole al contribuente, costituisce un sopravvenuto elemento che giustifica la deroga al principio della soccombenza.
P.Q.M.
accoglie il ricorso;
compensa integralmente le spese tra le parti.