Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 25/02/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 108/2016
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
R.G. n. 108/2016
ESITI DELL'UDIENZA DEL GIORNO 25 FEBBRAIO 2025
SOSTITUITA DAL DEPOSITO DI NOTE SCRITTE
EX ART. 127 TER C.P.C.
Il Giudice, dr.ssa Valeria Villani, letto l'art. 127 ter c.p.c.; verificata con esito positivo l'avvenuta rituale comunicazione, a cura della Cancelleria, del provvedimento con cui l'odierna udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte;
dato atto che le parti hanno provveduto al deposito delle predette note, riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate;
P.Q.M.
alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, questo Giudice decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica ed in persona del Giudice, dr.ssa Valeria Villani, al termine dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del giorno 25 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunziato, mediante contestuale deposito del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 108 del R.G.A.C. dell'anno 2016, avente ad oggetto: nullità della procura a vendere, pendente
TRA
(C.F. ), nato il [...] ad Parte_1 CodiceFiscale_1
RI NO (AV) e residente in [...], alla C.da Toppolo n. 42, rappresentato e difeso, giusta procura posta in calce all'atto di citazione, dall'Avv.
Pasqualino Pavone (C.F. ) e dall'Avv. Maria Teresa CodiceFiscale_2
Ciccarelli (C.F. ), presso il cui studio è elettivamente CodiceFiscale_3 domiciliato in RI NO (AV), alla via Castello n. 2;
RICORRENTE/ATTORE
E
(C.F. ), nata il [...] a [...] CP_1 CodiceFiscale_4
(AV) ed ivi residente alla c.da Filici 13/A, in proprio, rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Teodoro
Prizio (C.F. ), con il quale è elettivamente domiciliata in CodiceFiscale_5
Castelfranci (AV), alla via Capogiardino n. 68, presso lo studio dell'Avv. Walter
Petrillo;
CONVENUTA
NONCHÉ R.G. n. 108/2016
in persona del Curatore pro tempore; RO
(C.F. ), nata il [...] a [...] CP_1 CodiceFiscale_4
(AV) ed ivi residente alla c.da Filici 13/A,
(C.F. ), nato il [...] a P_ CodiceFiscale_6
RO (AV) ed ivi residente alla c.da Fillici 13/A,
(C.F. ), nato il [...] Controparte_4 CodiceFiscale_7 ad RI NO (AV) e residente in [...], alla C.da Toppolo n. 44, evocati nella qualità di ex soci della convenuta (P.IVA RO
), cancellata dal Registro delle Imprese;
P.IVA_1
CONVENUTI NON COSTITUITI
E
(C.F. ), nato il [...] a P_ CodiceFiscale_6
RO (AV) ed ivi residente alla c.da Fillici 13/A, in proprio, rappresentato e difeso, giusta procura posta in calce alla “memoria di costituzione” del nuovo difensore depositata in data 19 ottobre 2022, dall'Avv. Nadia Raffa (C.F.
[...]
), presso il cui studio è elettivamente domiciliato in RI NO C.F._8
(AV), alla c.da Masciano n. 16/A;
INTERVENTORE VOLONTARIO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 08 gennaio 2016, Parte_1
ha introdotto il giudizio innanzi al Tribunale di Avellino e nei confronti
[...]
e al fine sentir “in via principale, accertare e CP_1 RO dichiarare che la procura del 19 gennaio 2008 autenticata dal Notaio dr. è Per_1 priva dei requisiti essenziali e conseguentemente dichiararne la nullità, con ogni conseguente statuizione;
accertare e dichiarare che il contratto di cessione di diritti inter partes per NO dr. di Montemiletto del 20 maggio 2010 rep. Per_2
43408 è privo della causa, conseguentemente pronunciare la nullità di detto negozio, con ogni conseguente statuizione ivi inclusa l'ordine di restituzione in favore del ricorrente dei seguenti beni: immobili siti nel Comune di Sturno alla
C.da Chiascio, riportati in Catasto al foglio 5, p.lla 736, sub.ni 1,2,3,4,5,6,7,8, come meglio indicati in premessa, con ordine al competente Conservatore di trascrivere la emananda sentenza, esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo;
subordinatamente, annullare il contratto di cessione per NO dr.
di Montemiletto del 20 maggio 2010 rep. 43408 perché concluso dal Per_2 R.G. n. 108/2016
rappresentante in conflitto di interessi, ovvero ancora caducarlo per qualsiasi diversa causale ravvisabile nell'esposizione dei fatti;
caducato il vincolo contrattuale per effetto dell'accoglimento di una delle domande di cui ai precedenti punti, accertare e dichiarare che il sig. è legittimo proprietario Parte_1 della quota del 50% del terreno sito in Sturno, loc. Chiascio, con ogni relativa accessione e per l'effetto condannare parte convenuta alla restituzione del bene;
accertare e dichiarare il grave inadempimento degli obblighi nascenti dal rapporto di mandato tra le parti e per l'effetto condannare parte convenuta al risarcimento dei danni in favore del sig. nella misura di € 4.500.000,00 Parte_1 ovvero in quella minore o maggiore che sarà determinata a seguito di apposita
CTU; le somme all'uopo liquidate dal Tribunale andranno naturalmente maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria, vertendosi chiaramente in tema di obbligazione di valore”, il tutto con favore di spese, con rimborso forfettario, Iva e
C.P.A..
2. A sostegno delle domande proposte, il ricorrente ha dedotto:
a) che, negli anni 1995-1996, insieme a al quale l'attore era legato da Parte_2 un vincolo amicale di lungo corso, ha acquistato in regime di comunione pro indiviso al 50%, con atto per TA del 25.1.1997 n. 54474, un fondo Per_1 rustico in Sturno alla c.da Chiascio, riportato in CT a fl. 5, p.lle 518,512 e 516, al fine di realizzare un'azienda agrituristica;
b) che il ricorrente si è prodigato per ottenere i finanziamenti necessari alla realizzazione dell'azienda agrituristica con la presentazione di un progetto nell'ambito del patto territoriale detto “Patto Baronia”;
c) che il buon esito di tale finanziamento ha incentivato il ricorrente ad ampliare l'iniziale progetto con la previsione di un hotel/ristorante;
d) che , che non disponeva di sufficienti risorse economiche, ha deciso Parte_2 di ritirarsi, vendendo la propria quota a , coniuge di , Parte_3 P_ zio del ricorrente;
Parte_1
e) che, divenuta proprietaria, , al fine di realizzare il progetto di CP_1 costruzione dell'hotel-ristorante, ha convinto il ricorrente a costituire una società di capitali, la “ , nella cui compagine è stato coinvolto RO P_
, poi divenuto amministratore di tale società e la S.E.A.S. s.p.a. (società
[...] riconducibile a ed accreditata nel settore della ristorazione); P_ R.G. n. 108/2016
f) che, nell'atto costituivo di tale società del 2.10.1998 per TA , le quote Persona_3 sociali sono state ripartite tra tutti i soci ed, in particolare, al ricorrente è stato assegnato il 39,75%, a il 39,75%, a lo 0,50% ed, CP_1 P_ infine, a S.E.A.S. s.p.a. il 20%;
g) che , di concerto col marito , ha suggerito al ricorrente CP_1 P_ di costituire un diritto superficiario sul terreno comune in favore di CP_2 onde consentire la costruzione del futuro hotel;
[...]
h) che tale proposta è stata favorevolmente accolta dal ricorrente , Parte_1 per cui, in data 19.4.1999, con atto avente rep. 5372 per TA è stata Persona_3 concesso a il diritto di fare e mantenere la costruzione al di RO sopra del terreno sito in agro in Sturno alla c.da Chiascio per tredici anni;
i) che, chieste e ottenute le opportune concessioni, ha avviato le RO opere di costruzione dell'hotel, finanziate con i fondi del patto territoriale, con apporti personali dei soci, con la sottoscrizione di mutui ipotecari, per la cui garanzia è stata iscritta ipoteca sia su beni in comproprietà sia beni personali dell'attore;
j) che, conclusi i lavori, ha iniziato la sua attività e sin da subito RO sono emersi dissapori tra i soci, in quanto i coniugi e CP_1 P_ si sono imposti escludendo dalle decisioni l'attore, dal quale i coniugi pretendevano il consenso rispetto ad ogni loro iniziativa;
k) che, a fronte delle tensioni insorte per effetto dell'atteggiamento prevaricatorio dei coniugi, ha suggerito a di cedere il 5% di P_ Parte_1 partecipazione sociale a così da evitare discussioni sulle decisioni CP_1 da prendere, con conseguente esclusiva gestione della società in capo ai coniugi;
l) che ha accolto la richiesta dello zio, sottoscrivendo l'atto del Parte_1
3.7.2004 rep. 69284 racc. 16527 autenticato nelle sottoscrizioni dal Notaio
di Avellino;
Per_1
m) che, successivamente, ha preteso di essere nominato procuratore P_ affinchè “venda a chi meglio crederà ed anche a sé medesimo parte delle proprie quote corrispondente al 5 % ciascuno”;
n) che i soprusi subiti e le continue tensioni dovute anche all'aumento di capitale deliberato in data 29.9.2005 da hanno causato al ricorrente una RO sindrome depressiva che lo ha indotto a cedere le proprie quote sociali al fratello
; Controparte_4 R.G. n. 108/2016
o) che, a seguito della sostanziale estromissione del ricorrente , i Parte_1 coniugi hanno proposto di mettere in vendita il terreno e di sciogliere ogni vincolo sussistente tra di loro;
p) che ha iniziato a pretendere dal ricorrente la sottoscrizione di una P_ procura a vendere in favore di;
CP_1
q) che e hanno offerto a garanzia per l'ipotesi di un loro Parte_4 CP_1 inadempimento la consegna di tre assegni bancari a firma apparente di CP_1
; assegni che, nel caso di mancato versamento del prezzo di vendita
[...] dell'immobile, sarebbero stati riempiti con l'indicazione dell'importo stabilito in €
350.000,00 per i primi due e in € 300.000,00 il terzo;
r) che, pertanto, il ricorrente si è determinato a conferire a procura CP_1 speciale ed irrevocabile affinchè “venda a sé medesima, alla società Casa Reale… per il prezzo già stabilito, a ciò autorizzandola ai sensi dell'art. 1395 c.c. o a chi meglio crederà per il prezzo più conveniente, la quota di nuda comproprietà pari alla metà del solo terreno sito in Sturno alla località Chiascio esteso are cinquantotto e centiare settanta”;
s) che, in data 20.05.2010, con atto per NO di CP_1 Per_2
Montemiletto rep. 43408, ha ceduto in proprio favore i diritti di comproprietà pari al 50 % della quota di al prezzo di € 10.000,00; Pt_1
t) che , a seguito della stipula, non ha informato il ricorrente neanche CP_1 dell'avvenuta stipula del contratto, abusando dei propri poteri rappresentativi e non corrispondendogli il relativo prezzo;
u) che, dopo esser venuto a conoscenza dell'avvenuta stipula, ha Parte_1 richiesto a il conto della gestione ed, a seguito di rifiuto, ha CP_1 presentato all'incasso uno degli assegni bancari ricevuti in garanzia;
v) che, a quel punto, , per sottrarsi al pagamento, ha denunciato lo CP_1 smarrimento del carnet di assegni;
w) che, pertanto, i comportamenti tenuti dai coniugi sono stati ispirati Parte_5 da un intento criminoso ai danni del nipote . Parte_1
Dunque, il ricorrente ha fatto rilevare la nullità della procura a Parte_1 vendere del 19.1.2008, in quanto mancante dei requisiti minimi essenziali, la nullità del contratto di cessione di diritti del 20.5.2010 per difetto di causa ex artt.
1418 e 1470 c.c. poiché la vendita della proprietà all'irrisorio prezzo di €
10.000,00 ha celato una vendita nummo uno, l'annullabilità del contratto del R.G. n. 108/2016
20.5.2010 per conflitto di interessi ex art. 1395 c.c. per mancanza del requisito essenziale del prezzo, la nullità del contratto del 20.5.2010 per violazione degli obblighi del mandatario ex art. 1710 c.c., con conseguente risarcimento del danno.
3. Si sono costituite, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25 maggio 2016, e , chiedendo “in via preliminare, RO CP_1 accertata la carenza di legittimazione attiva del ricorrente [di] dichiarare
l'inammissibilità, l'improcedibilità e l'improponibilità dell'azione; accertata
l'infondatezza in fatto ed in diritto del ricorso per tutto quanto nel presente atto esposto ed osservato, [di] dichiarare l'inammissibilità, improcedibilità quanto meno il rigetto del ricorso;
accertata l'impossibilità di procedere ad un'istruzione sommaria della causa, [di] disporre la conversione del rito e la prosecuzione del giudizio nelle forme della cognizione ordinaria, con fissazione dell'udienza ex art.
183 c.p.c.; con vittorie di spese, diritti ed onorari di causa con distrazione ex art.
93 c.p.c.”.
In punto di fatto, le convenute hanno dedotto:
a) che l'idea di acquistare il fondo rustico sito in Sturno (AV) e riportato in CT al foglio 5, p.lle 518, 512 e 516 è da ricondursi a , legato da un vincolo P_ amicale con;
Parte_2
b) che, sin dall'inizio, il ricorrente è stato un mero prestanome di Parte_1
, il quale ha proceduto materialmente all'acquisto dell'agro de quo, P_ avendo trattato e pagato personalmente , procuratrice di Persona_4 Persona_5 proprietario del terreno;
c) che non ha contribuito né a seguire l'iter burocratico in merito Parte_1 alla pratica di finanziamento né tanto meno ha contribuito economicamente, essendo all'epoca dei fatti poco più che maggiorenne e non avendo disponibilità economiche;
d) che ha riferito di aver prestato garanzie personali per ottenere Parte_1 tali finanziamenti ed ha depositato un contratto di mutuo con garanzia ipotecaria del 29.8.2003 per un importo di € 500.000,00 stipulato tra la Banca Apulia s.p.a. da una parte (mutuante) e dall'altra (parte datrice d'ipoteca), RO
(fideiussore) e (fideiussore) e, tuttavia, il Parte_1 CP_1 R.G. n. 108/2016
ricorrente ha omesso di riferire che, dopo pochi mesi, è stato stipulato un nuovo contratto in sostituzione del precedente, con garanzie prestate solo da CP_1
e) che, in data 20.09.2005, la ha deliberato un aumento di capitale RO resosi necessario per ottenere le agevolazioni di cui alla legge 488/92 che richiedeva una solvibilità della società pari al 30% oltre Iva rispetto all'erogando contributo statale;
f) che, al fine di ottenere il contributo per soltanto RO CP_1 ha proceduto all'aumento del capitale sociale da € 10.200,00 ad € 610.000,00 e non anche l'altro socio Controparte_4
g) che il ricorrente ha fornito una versione dei fatti non veritiera ed a sostegno di tanto milita la pendenza innanzi al Tribunale Penale di Benevento del procedimento avente R.G.N.R. 1841/2011 a carico di , imputato Parte_1 per i reati di cui agli artt. 81, 485 e 491 c.p. in relazione ai presunti assegni che ha firmato a garanzia del trasferimento del ricavato della vendita CP_1 del terreno.
Tanto premesso, le convenute hanno eccepito il difetto di “legittimazione attiva” del ricorrente per essere lo stesso un mero prestanome-intestatario del terreno de quo, in ragione del carattere simulatorio relativo della compravendita, di cui è in realtà parte sostanziale , il quale ha versato il prezzo nelle mani di P_
. Persona_4
Inoltre, le convenute hanno contestato la fondatezza del ricorso in quanto, ad essere invalido nel caso di contratto con se stesso, non è la procura ma il contratto a valle, che, peraltro, è annullabile e non già nullo.
Quanto, invece, alla richiesta di annullamento del contratto per conflitto di interessi ai sensi dell'art. 1395 c.c. i convenuti hanno eccepito l'intervenuta prescrizione, essendo il contratto di vendita stato stipulato per NO in Per_2 data 20.05.2010, senza che nelle more sia stato proposto alcun atto interruttivo del termine prescrizionale quinquennale.
Quanto all'irrisorietà del prezzo pattuito, le convenute hanno evidenziato che, in realtà, i coniugi hanno pagato due volte il corrispettivo per lo stesso P_ terreno sito in Sturno (AV) riportato in CT al foglio 5 p.lle 518,512 e 516, atteso che , in data 25.01.1997, ha corrisposto il prezzo della P_ compravendita nelle mani di ed, a distanza di 13 anni, tale importo è stato Per_4 R.G. n. 108/2016
nuovamente versato da in favore del nipote oltre al fatto CP_1 Pt_1 che i coniugi hanno versato in favore di l'importo di € Parte_1
83.500,00; inoltre, hanno sottolineato che ha proceduto ad un CP_1 ingente aumento di capitale (da 10.200,00 a € 610.000,00) al fine di ottenere i finanziamenti ex lege 488/92.
Quanto alla domanda di risarcimento, le convenute ne hanno chiesto il rigetto, non essendo provato l'an né tanto meno il quantum debeatur.
4. Ciò posto, all'udienza di prima comparizione e trattazione celebrata in data 06 giugno 2016, previo mutamento del rito da sommario di cognizione ex artt. 702 bis e ss. c.p.c. ad ordinario, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, co. VI, cod. proc. civ..
5. Con comparsa depositata in data 10 gennaio 2017, ha spiegato intervento volontario, , prestando adesione alle conclusioni cosi come formulate P_ dalle convenute e in sede di comparsa di CP_1 RO costituzione e risposta.
6. Istruita la causa con produzioni documentali, il processo è stato interrotto in data
31 maggio 2022 a fronte dell'intervenuto fallimento della convenuta CP_2
dichiarato con sentenza n. 44/2020 del Tribunale di Benevento.
[...]
Il giudizio è stato, poi, riassunto da e, previa rinnovazione della Parte_1 notifica del ricorso in riassunzione nei confronti degli ex soci di RO
( , e ), è stato, in ultimo, rinviato P_ Controparte_4 CP_1 per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del giorno 25 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ove viene deciso all'esito del deposito delle predette note, che tengono luogo della discussione orale della causa.
7. In via preliminare, si dà atto che lo scrivente magistrato è subentrato al precedente magistrato titolare del ruolo a far data dal 18 novembre 2020, giusta decreto reso in pari data dal Presidente del Tribunale di Avellino.
8. Sempre in via preliminare, va dichiarata la contumacia del RO nonchè di , e di , evocati nella
[...] CP_1 P_ Controparte_4 qualità di ex soci della convenuta in quanto tali soggetti, RO ancorchè ritualmente evocati in giudizio, non si sono costituiti.
Ed, invero, dall'esame degli atti del giudizio e dal contenuto letterale della procura alle liti allegata alla memoria difensiva depositata da nel sub Controparte_4 R.G. n. 108/2016
procedimento cautelare per sequestro giudiziario, tale memoria difensiva non può considerarsi quale costituzione di anche nel presente giudizio di Controparte_4 merito.
9. Ancora in via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della convenuta e conseguentemente degli ex soci di tale società, RO
, e in quanto dalla stessa Controparte_4 P_ CP_1 prospettazione delle domande proposte da non emerge alcun Parte_1 diritto vantato in giudizio dall'attore nei confronti di (cfr. Cass. RO sez. un., 16/02/2016, n.2951).
Tale declaratoria di carenza di legittimazione passiva in capo a RO riveste carattere assorbente rispetto al difetto di legittimazione processuale della
Curatela rilevato da questo Tribunale con ordinanza emessa in data ai fini della 1° marzo 2023 (ai – diversi - fini della verifica della rituale instaurazione del contraddittorio), per essersi il fallimento della società chiuso con RO decreto del 15 giugno 2021, per totale mancanza di attivo, con conseguente perdita della legittimazione processuale in capo alla Curatela.
Alcun rilievo assume ai fini della sussistenza della legittimazione passiva in capo a la domanda formulata da al punto D delle RO Parte_1 conclusioni del ricorso introduttivo e finalizzata ad ottenere la restituzione della quota del 50% del terreno sito in Sturno (AV) “con ogni relativa accessione” atteso che la stessa risulta del tutto generica nella sua formulazione, non potendosi ritenere che, con l'espressione “ogni relativa accessione”, il ricorrente abbia inteso ottenere la declaratoria di accertamento della proprietà del complesso immobiliare realizzato sul fondo, per effetto dell'avvenuta estinzione del diritto di superficie riconosciuto sul fondo a per la durata di anni tredici (art. 953 RO
c.c.).
10. Ancora in via preliminare, deve esser esaminata l'eccezione di “carenza di legittimazione attiva” del ricorrente (rectius titolarità attiva del Parte_1 rapporto dedotto in giudizio), formulata dalla parte convenuta in ragione della eccepita sussistenza di una simulazione relativa soggettiva del contratto di compravendita stipulato da in data 25.1.1997 ed avente ad Parte_1 oggetto i diritti di comproprietà pari alla metà del terreno sito in Sturno alla c.da
Chiascio e riportato in CT a fl. 5, p.lle 518,512 e 516. R.G. n. 108/2016
Premesso che non risulta versato in atti l'atto di compravendita per TA Per_1 del 25.1.1997 n. 54474, ancorchè esso risulti richiamato nel ricorso introduttivo, quale doc. 1 (cfr. pag. 2 del ricorso introduttivo) ed indicato nel foliario allegato al ricorso al n. 10, comunque alcuna simulazione può esser accertata in assenza di domanda riconvenzionale.
Neppure l'eccezione di “difetto di legittimazione attiva” del ricorrente (rectius titolarità attiva) risulta meritevole di accoglimento, in quanto la stessa è stata formulata dalle convenute per esser acquirente in senso sostanziale (e, dunque, effettivo proprietario del fondo), non già l'attore , ma Parte_1 P_
, avendo quest'ultimo versato il corrispettivo nelle mani di ,
[...] Persona_4 procuratrice di , proprietario del fondo. Persona_6
Tuttavia, alcuna prova è stata fornita in ordine al carattere simulatorio di tale atto di compravendita (né avrebbe potuto esser fornita, quanto meno da se P_ non mediante la produzione della controdichiarazione), non potendo la prova dell'avvenuto pagamento del corrispettivo da parte di esser fornita a P_ mezzo testimoni, ostandovi il disposto di cui all'art. 2726 c.c.
11. Sempre in via preliminare, va ribadita la già dichiarata (giusta ordinanza emessa nel sub-procedimento cautelare R.G. n. 108-1/2016 in data 24 febbraio 2025) la parziale inammissibilità della documentazione prodotta da in uno Parte_1 al ricorso cautelare per sequestro giudiziario in corso di causa e, segnatamente, dei documenti nn. 01 (Atto di compravendita), 04 (Verbale di inizio Lavori), 05
(Esperienze- competitiva pdf.), 11 (Procura speciale a 2003), 12 P_
(Ministero Attività… Produttive - finanziamento 488.pdf), 13 (Comunicazioni Casa
Reale-1 pdf) , 14 (Verbale di assemblea straordinaria Casa Reale- 2 pdf), 15
(Contratto di Mutuo banca di Novara 2006 pdf), 17 (Visura Silvius Service s.r.l. pdf), 19 (Lettera a studio pdf), 20 (Ispezione Ipotecaria Casa Reale pdf), Per_7
21 (Visura fg. 5 part. 736 fabbricati in Sturno pdf), 22 (Visura fg. part. 736 Terrei in Sturno- 1 pdf), 27 (Cessione ramo 2013 a Silvus), 28 (Visura storica 736
16.10.2024), 29 (Accertamento 2005 pdf.), 31 Persona_8
(Ipoteca integrativa 2015 su 736), 33 (Bilancio 2013 pdf), 34 (Bilancio 2014 pdf),
45 (Cessazione Iva Casa Reale pdf), 46 ( Visura 783 pdf), 47 (Procura a vendere terreno 783), 48 (Portale Servizi Telematici 690-2016 pdf), 49 (Portale Servizi
Telematici 26110- 2015 pdf).
Trattasi di documentazione inammissibile in quanto depositata ben oltre il termine R.G. n. 108/2016
di cui all'art. 183, co. VI, n. 2, cod. proc. civ., spirato, nella specie, in data 08 settembre 2016.
Va, del, pari ribadita l'irrilevanza anche ai fini della presente decisione dei documenti nn. 18 (Denuncia Querela 2024 pdf), 25 (Ricorso riapertura CP_2
pdf), 30 (Decreto Chiusura fallimento 2021), 31 (Comunicazione avv.
[...]
Blasi 28.07.2021), 32 ( 2019), 35 ( Pasquetta 2024), 36 Controparte_5
( Agosto 2024), 37 (Festa dei nonni ottobre 2024), 38 Controparte_6
(articolo de Luca 2017), 39 (Anpals novembre 2023 pdf), 40 (delibera giunta n.
74), 41 (delibera giunta n. 64), 42 (delibera giunta n. 75), 43 (delibera giunta n.
71) 44 (bilancio 30.09.2023 MI Gestioni pdf), 50 ( Parte_6
30.10.2024 pdf), 51 (video facebook pdf), 52 (Storie di resistenza- Parte_7
, l'imprenditore con l' ), anch'essi allegati al ricorso cautelare in
[...] CP_7 corso di causa, in quanto tale documentazione, ancorchè ammissibile in quanto di formazione successiva rispetto alla scadenza del termine di cui all'art. 183, co. VI,
n. 2, c.p.c., nella specie spirato in data 08 settembre 2016, è del tutto irrilevante ai fini della risoluzione della controversia.
12. Ciò posto, ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere, in via Parte_1 principale, la declaratoria di nullità della procura a vendere del 19 gennaio 2008 per mancanza degli elementi essenziali ed, in particolare, per mancata determinazione del prezzo di vendita nonché la declaratoria di nullità del contratto di cessione dei diritti stipulato in data 20 maggio 2010 per difetto di causa ed il risarcimento del danno per violazione degli obblighi del mandatario ed, in via subordinata, l'annullamento del contratto di cessione dei diritti del 20 maggio
2010 per conflitto di interessi ai sensi dell'art. 1395 c.c..
13. Quanto alla domanda principale di nullità della procura a vendere del 19 gennaio
2008 per indeterminatezza del prezzo della vendita e dei parametri atti a determinarlo, tale domanda deve trovare accoglimento, sulla scorta delle motivazioni che seguono.
Con procura speciale irrevocabile del 19 gennaio 2008, autenticata nella firma dal notaio , ha nominato sua speciale procuratrice Persona_9 Parte_1
affinchè “la medesima in suo nome e vece venda a se medesima, Parte_3 alla società […] per il prezzo già stabilito, a ciò autorizzandola ai RO sensi dell'art. 1395 c.c., o a chi meglio crederà per il prezzo più conveniente, la R.G. n. 108/2016
quota di nuda comproprietà pari alla metà del solo terreno sito in Sturno alla località Chiascio esteso l'intero aree cinquatotto e centiare settanta”.
Trattasi della quota del 50% del terreno sito in Sturno (AV), alla località Chiasco ed identificato al CT al fl. 5, p.lle 512,516 e 518.
Orbene, come è noto, la procura rappresenta lo strumento giuridico con cui un soggetto investe un altro del potere di compiere un'attività negoziale, con effetti diretti nel patrimonio del rappresentato.
Ai sensi dell'art. 1324 c.c., agli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale (quale è quello in esame) trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme sui contratti e, dunque, anche l'art. 1325 c.c. che individua, tra gli elementi essenziali, l'oggetto.
Nel caso di specie, la procura rilasciata da a Parte_1 CP_1 contiene una duplice previsione di prezzo ed, in particolare, in caso di vendita a se medesima o alla società con la procura si autorizza la CP_1 RO vendita “per il prezzo già stabilito” ed, in caso di vendita a terzi, con essa si autorizza la vendita “al prezzo più conveniente”.
Nel caso di specie, si è realizzata la prima ipotesi prevista nella procura, avendo venduto a sé stessa i diritti di comproprietà pari ad ½ del fondo e, CP_1 non essendo stata fornita alcuna prova su quale fosse il “prezzo già stabilito” della compravendita, deve ritenersi che la procura a vendere del 19 gennaio 2008 sia affetta da nullità per indeterminatezza ed indeterminabilità del suo oggetto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1325 e 1418 c.c..
14.Da tale nullità deriva la caducazione degli effetti del contratto di cessione dei diritti del 20 maggio 2010, in ragione della carenza di potere in capo al rappresentante dell'alienante, . CP_1
Invero, con tale atto di cessione del 20 maggio 2010 per TA Persona_10
(rep. n. 43.408; racc. n. 14.587), , nella qualità di procuratrice CP_1 speciale di , in forza della procura speciale del 19 gennaio 2008 Parte_1 autenticata nella firma dal notaio , ha ceduto a se stessa “i diritti di Per_11 comproprietà per l'area pari alla metà vantati sul suolo sito in Sturno (AV), alla località Chiasco, esteso are cinquatotto e centiare settanta”, identificato al C.F. al fl. 5, p.lla 736, dietro previsione di un corrispettivo pari ad € 10.000,00, versato in contanti. R.G. n. 108/2016
Orbene, quanto a tale atto di cessione, l'assorbente nullità della procura anteposta e funzionale alla compravendita rende irrilevante la valutazione della questione, pur ampiamente prospettata dal ricorrente, della nullità dell'atto per difetto di causa, in ragione della previsione di un prezzo simbolico (€ 10.000,00), a fronte di un valore effettivo del bene pari a circa 4.500.000,00, tenuto conto dell'immobile a destinazione alberghiera costruito sul fondo oggetto di cessione.
Ne consegue che l'atto di cessione dei diritti del 20 maggio 2010 per TA
(rep. n. 43.408; racc. n. 14.587) deve ritenersi nullo - per Persona_10 invalidità derivata - non essendo legittimata a disporre del diritto CP_1 oggetto di siffatta cessione, per non aver previamente acquisito il relativo potere da attraverso una valida procura. Parte_1
A tanto aggiungasi che, a fronte della proposizione della domanda attorea di nullità dell'atto di cessione per difetto di causa, le convenute hanno eccepito, da un lato, che il corrispettivo della compravendita de qua è già stato versato due volte dai coniugi ed, in particolare, da in data Parte_5 P_
25.01.1997 in favore di , quale procuratrice di Persona_4 Persona_5 proprietario del fondo compravenduto e, poi, da in favore di CP_1
e che i coniugi (i quali avevano già concordato con Pt_1 P_ Parte_1
il prezzo complessivo dell'operazione) hanno in realtà versato a
[...] Parte_1
, nel periodo di tempo intercorso tra il conferimento della procura speciale
[...]
(19.01.2008) ed il contratto di vendita del terreno (20.05.2010), l'importo di €
83.500,00.
Orbene, tali eccezioni, che prendono le mosse dal carattere simulatorio dell'atto di compravendita del fondo del 25 gennaio 1997, per il quale – giova ribadirlo – alcuna domanda riconvenzionale è stata proposta, comunque non hanno trovato adeguato supporto probatorio, non potendosi trarre la prova dell'eccepito versamento di € 83.500,00 da parte dei coniugi e dal documento P_ CP_1 depositato dalle convenute in allegato alla memoria n. 2 di cui all'art. 183, co. VI,
c.p.c., per l'assorbente ragione che tale documento manoscritto (peraltro, scarsamente leggibile) ha costituito oggetto di tempestivo disconoscimento da parte del in sede di memoria n. 3 ex art. 183, co. VI, c.p.c. ed alcuna Pt_1 istanza di verificazione è stata formulata dalla parte convenuta, con la conseguente inutilizzabilità di tale documento. R.G. n. 108/2016
Le infondate eccezioni formulate dalla parte convenuta corroborano, tuttavia, il convincimento circa il carattere simbolico del corrispettivo pattuito pari ad €
10.000,00 a fronte della cessione della proprietà di un valore di gran lunga più elevato.
15. Deve, dunque, esser dichiarata la nullità – per invalidità derivata - dell'atto di cessione dei diritti del 20 maggio 2010 per TA (rep. n. Persona_10
43.408; racc. n. 14.587) e, per l'effetto, la convenuta va CP_1 condannata alla restituzione in favore dell'attore della proprietà Parte_1 della quota del 50% del fondo sito in Sturno (AV), alla c.da Chiascio, identificato in
CT al fl. 5, p.lle 518,512 e 516 in capo a . Parte_1
16. L'accoglimento della domanda di nullità dell'atto di cessione comporta l'assorbimento della domanda proposta da in via subordinata ed Parte_1 avente ad oggetto l'annullamento del contratto per conflitto di interessi ex art. 1395 c.c..
17. Quanto, invece, alla domanda di risarcimento del danno per violazione degli obblighi del mandatario ex art 1710 c.c., la stessa deve esser rigettata per l'assorbente ragione che è stata formulata in modo generico, non essendo stato allegato né tanto meno provato il pregiudizio patito dal rappresentato per effetto della violazione degli obblighi de quibus (anche in considerazione dell'avvenuto accoglimento della declaratoria di nullità dell'atto di cessione).
18. Va del pari rigettata ogni ulteriore domanda, ivi inclusa quella di restituzione degli immobili insistenti sul fondo oggetto del presente giudizio, in quanto genericamente formulata e del tutto carente in termini di allegazione nonché sprovvista di prova.
19. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, ivi incluse quelle del sub- procedimento cautelare di sequestro giudiziario, nei rapporti tra il ricorrente e la convenuta nonchè l'interventore Parte_1 CP_1 P_
, le spese de quibus vanno integralmente compensate, avuto riguardo al solo
[...] parziale accoglimento delle domande proposte da ed alla Parte_1 declaratoria di inammissibilità del ricorso cautelare per sequestro giudiziario proposto in corso di causa da . Parte_1
Nei rapporti tra il ricorrente , il Parte_1 RO nonché , e , quali ex soci di CP_1 P_ Parte_1 [...]
nulla deve esser disposto, stante la contumacia degli stessi. CP_2 R.G. n. 108/2016
Quanto alle spese del subprocedimento cautelare nei rapporti tra Parte_1
e , la prestata adesione di alla richiesta Controparte_4 Controparte_4 cautelare (poi rigettata) di sequestro giudiziario formulata dal ricorrente Parte_1
integra le “altre gravi ed eccezionali ragioni” per disporne la
[...] compensazione, alla luce della disciplina dettata dall'art. 92 c.p.c. così come riletto all'esito della sentenza della Corte Costituzionale del 2018 n. 77.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dr.ssa Valeria Villani, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la contumacia del nonchè di , RO CP_1
e , evocati quali ex soci di P_ Controparte_4 RO
2. dichiara il difetto di legittimazione passiva di e, dunque, di RO
, e , nella qualità di ex soci di CP_1 P_ Controparte_4 [...]
CP_2
3. in parziale accoglimento delle domande attoree, dichiara la nullità della procura a vendere del 19 gennaio 2008 autenticata nella firma per TA e del Per_1 successivo atto di cessione dei diritti stipulato in data 20.5.2010 e, per l'effetto, condanna la convenuta alla restituzione in favore dell'attore CP_1
della quota del 50% del fondo sito in Sturno (AV), alla c.da Parte_1
Chiascio, identificato in CT al fl. 5, p.lle 518,512 e 516;
4. rigetta ogni altra domanda proposta dal ricorrente;
Parte_1
5. compensa le spese di lite del presente giudizio (ivi incluse quelle del sub- procedimento cautelare) tra il ricorrente , la convenuta Parte_1 CP_1
ed il terzo interventore;
[...] P_
6. nulla per le spese di lite nei confronti del e di RO CP_4
, e , quali ex soci di
[...] CP_1 P_ RO
7. compensa le spese di lite del subprocedimento cautelare tra il ricorrente Parte_1
ed il resistente .
[...] Controparte_4
Così deciso all'udienza del 25 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice dr.ssa Valeria Villani