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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 11/03/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7171/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cinzia Gamberini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7171/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FINA MARCO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIALE MASINI 4 BOLOGNA presso il difensore avv. FINA MARCO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
TARDUCCI ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in Via G. Pico della Mirandola 9, 50132 Firenze presso il difensore avv. TARDUCCI ALESSANDRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRONI Controparte_2 P.IVA_2
FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA DURINI 25 20122 MILANO presso il difensore avv.
FERRONI FRANCESCO
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue
Per (come da atto di citazione): Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Bologna, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
IN VIA PRINCIPALE: previa ogni opportuna declaratoria, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del , in persona del Sindaco pro-tempore in alternativa o in solido, Controparte_2 con la , in persona del Sindaco pro-tempore, per i fatti di cui in Controparte_3 narrativa, e per l'effetto condannare, alternativamente o solidalmente il , in persona Controparte_2 del Sindaco pro-tempore e la , in persona del Sindaco pro-tempore a Controparte_3 risarcire tutti i danni, nessuno escluso subiti dal sig. a titolo di risarcimento del danno Parte_1 biologico da invalidità permanente ed invalidità temporanea pari ad euro 15.999,00, oltre alla refusione delle spese mediche sostenute dall'attore pari ad euro 300,00, così complessivamente euro 16.299,00 od a quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta e provata a seguito
pagina 1 di 11 della espletanda istruttoria, in ogni caso detti importi dovranno essere maggiorati della rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dal fatto al soddisfo;
condannare, altresì, il in Controparte_2 persona del Sindaco pro-tempore ovvero la , in persona del Sindaco Controparte_3 protempore, alternativamente o solidalmente, al risarcimento dei danni materiali subiti dall'attore nella somma di € 7.611,00 , ovvero gli importi maggiori o minori che dovessero risultare in corso di causa, come euro 2.500,00 per esborsi di sostituzione entro la somma omnicomprensiva di 25.999,00.
Con vittoria delle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Per (come da comparsa conclusionale) Controparte_1
“l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, voglia: in Via pregiudiziale accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della
[...]
nel presente giudizio per i motivi esposti in narrativa, con immediata Controparte_3 estromissione della dal presente giudizio. Controparte_3
Nel merito, in via principale, respingere la domanda attrice in quanto infondata in fatto e diritto per le assorbenti ragioni esposte in narrativa.
In ipotesi accertare e dichiarare quanto meno il maggioritario concorso di colpa di parte attrice per le ragioni esposte in narrativa.
In denegata ipotesi, qualora la fosse condannata a corrispondere Controparte_3 qualsiasi somma al Sig. condannare, per le ragioni di cui in narrativa e visto il nulla Parte_1 osta in atti, il a risarcire direttamente l'attore quanto eventualmente Controparte_2 ritenuto dovuto, a qualsiasi titolo.
In ulteriore ipotesi gradata, condannare il , per i motivi esposti in Controparte_2 narrativa, a tenere sollevata e indenne la da tutti i danni che Controparte_3 risulteranno dovuti da quest'ultima all'attore. In ogni caso con condanna di parte attrice alle spese, competenze e onorari del presente giudizio, oltre
IVA e CNAP come per legge.”
Per (comparsa di costituzione e risposta): Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
-in via preliminare: accertare e dichiarare il defetto di legittimazione passiva del Controparte_2 ;
[...]
-in via principale: respingere integralmente le domande avversarie nei confronti del
[...]
perché infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi”. Controparte_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, il signor conveniva avanti all'intestato Parte_1
Tribunale la ed il per sentirli Controparte_3 Controparte_2 condannare al risarcimento dei danni asseritamente patiti a causa di una caduta in bicicletta avvenuta in data 28.08.2021 alle ore 9:10 circa, presso gli Stradelli Guelfi (SP31) n. 29 – Località Ponte Rizzoli.
A sostegno della domanda l'attore assumeva che:
i) in data 28.08.2021 alle ore 9:10 circa, stava percorrendo a bordo della propria bicicletta gli
Stradelli Guelfi (SP31) n.29 – Località Ponte Rizzoli – quando, in prossimità dell'attraversamento pedonale, a causa di una profonda buca presente sul manto stradale, la pagina 2 di 11 ruota anteriore della sua bicicletta rimaneva bloccata, facendolo balzare avanti con contestuale grave e rovinosa caduta;
ii) la buca, in alcun modo segnalata, non era né visibile né prevedibile (doc. 4 fasc. attore);
iii) a causa della caduta, il riportava gravi lesioni oltre che danni al velocipede ed ai propri Pt_1 oggetti personali;
iv) all'incidente era presente il signor il quale allertava prontamente i soccorsi e Persona_1 rilasciava una dichiarazione alla Polizia Locale in merito a quanto accaduto;
v) veniva trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale S. Orsola - Malpighi di Parte_1 dove gli veniva diagnosticato un “politrauma/trauma cranio-facciale con FLC del CP_3 mento, contusioni multiple ed escoriazioni agli arti superiori” e veniva dimesso con una prognosi di cinque giorni (doc. 6 fasc. attore), prognosi prorogata, a causa del persistere della sintomatologia dolorosa, di ulteriori venti giorni (doc. 7 fasc. attore); vi) la Polizia Locale interveniva sul luogo dell'incidente redigendo una relazione che evidenziava e confermava che la caduta del era avvenuta a causa del manto stradale in cattive Pt_1 condizioni (doc. 8 fascicolo attoreo); vii) a tutela dei propri diritti, il procedeva a denunciare il sinistro sia al Pt_1 Controparte_2 CP_
sia alla in quanto l'incidente era avvenuto su strada
[...] Controparte_3 provinciale;
viii) entrambi gli enti locali procedevano all'apertura del sinistro presso le rispettive compagnie assicurative, avviando un'istruttoria. Tuttavia, da un lato, la Compagnia UnipolSai Assicurazioni – assicurazione del – comunicava che la competenza per Controparte_2 l'area in cui era avvenuto il sinistro era della;
dall'altro, la Controparte_3
per conto della concludeva per Parte_2 Controparte_3 l'impossibilità del risarcimento in quanto l'incidente era avvenuto durante un intervento di ripristino del manto stradale effettuato dal Comune di quindi ritenuto di Controparte_2 competenza di quest'ultimo; ix) nel frattempo, il danneggiato, a causa della persistenza dei sintomi dolorosi al ginocchio sinistro, si sottoponeva ad una risonanza magnetica che rilevava un quadro edematoso infiammatorio al margine della rotula e segni di borsite prepatellare. Inoltre, l'incidente aveva causato all'attore, titolare di una palestra di fitness e atleta di Triathlon, gravi difficoltà lavorative e personali con conseguente esborso economico, oltre alle cicatrici e al disagio psicologico conseguente all'incidente.
Constatata, pertanto, l'impossibilità di pervenire ad una soluzione bonaria della controversia, veniva instaurato l'odierno procedimento.
Si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, la propria Controparte_3 carenza di legittimazione passiva in quanto il sinistro de quo si sarebbe verificato in data 28.08.2021 e, pertanto, nel periodo in cui quel tratto di strada era sotto la vigilanza del Controparte_2 in forza di nulla osta concesso per l'installazione di impianto semaforico.
Nel merito, parte convenuta assumeva l'infondatezza della domanda essendo la buca ben visibile e quindi evitabile, e dovendosi, pertanto, configurare l'esclusiva responsabilità del o Pt_1 quantomeno la responsabilità concorrente dello stesso ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c.
Si costituiva, altresì, il eccependo, a sua volta, la propria carenza di Controparte_2 legittimazione passiva essendo il fatto avvenuto in Via Stradelli Guelfi, ossia su strada provinciale pagina 3 di 11 (SP31) e, come tale, rientrante nella competenza della e contestando nel Controparte_3 merito l'infondatezza della pretesa avversaria.
Previa concessione dei termini per le memorie istruttorie, la causa è stata istruita mediante produzione documentale, l'espletamento della prova per testi e di CTU medico – legale affidata al Dott. Per_2
[...]
Infine, all'udienza in data 28 novembre 2024, sulla precisazione delle conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Per quanto non riportato nella superiore sintesi dello svolgimento del processo e delle conclusioni rassegnate, si fa rinvio agli atti di parte e d'ufficio, da intendersi qui espressamente richiamati.
Sulla legittimazione passiva
In via preliminare, va affrontata la questione relativa alla legittimazione passiva delle odierne convenute, la cui carenza è stata eccepita da entrambe.
La legge prevede che nell'ipotesi di danno provocato dalla presenza di un'insidia e/o trabocchetto stradale, il soggetto responsabile è quello gravato dall'obbligo di custodia del tratto stradale interessato dal sinistro ai sensi dell'art. 2051 c.c. Il custode della strada è, pertanto, l'ente chiamato a vigilare e controllare il tratto stesso. Il custode si identifica, nella maggior parte dei casi, nell'ente proprietario del tratto di strada, poiché è quest'ultimo che ha l'obbligo e il potere di intervenire.
Come noto, il continuo monitoraggio e manutenzione della strada hanno come obiettivo primo quello di tutelare l'integrità fisica dei conducenti dei veicoli nonché dei pedoni.
Gli obblighi di manutenzione a carico dell'ente proprietario sono contemplati dall'art. 14 del Codice della Strada ai sensi del quale:
“Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono:
a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica”
Nel caso che occupa, il sinistro si è verificato in via Stradelli Guelfi, ossia su strada provinciale (SP31) che, come tale, rientra nella competenza della . Controparte_3
Tuttavia, la convenuta ha eccepito l'assenza del vincolo di custodia sul tratto di strada in cui si è verificato il sinistro in forza di nulla osta dalla stessa concesso al per lavori da Controparte_2 eseguirsi su impianto semaforico nell'anno 2017 (cfr. doc. 1 fascicolo Controparte_3
In forza di suddetto nulla osta, in particolare, la concedeva al Controparte_3 [...] di eseguire su Via Stradelli Guelfi l'“attraversamento sotterraneo” Controparte_2 dell'impiantistica per l'impianto semaforico pedonale a chiamata installato all'altezza delle strisce pedonali.
Da tale concessione, quindi, sorgevano in capo al i seguenti obblighi: Controparte_2
-lo smantellamento della parte asfaltata per permettere di fare i lavori, consistenti nell'attraversamento sotterraneo dell'impiantistica per l'impianto semaforico pedonale a chiamata installato all'altezza delle pagina 4 di 11 strisce pedonali, ed una volta conclusi gli stessi, riportare le pertinenze stradali in “pristino stato”; (v. doc. 2, pag. 6, punto 32)
-la costante sorveglianza, dopo la fine dei lavori, “delle opere eseguite provvedendo a sua cura e spese, in caso si verificassero deformazioni, abbassamenti e/o cedimenti, a ripristinare le pertinenze stradali”.
Sul punto, la ha dedotto di non aver mai dato l'autorizzazione alla fine Controparte_3 dei lavori mancando il ripristino completo del manto stradale con la conseguenza che il
[...]
sarebbe rimasto l'unico custode dell'area in cui si è verificato il sinistro in esame. Controparte_2
L'assunto appare infondato.
Infatti, l'eccepita mancata autorizzazione all'ultimazione dei lavori non esonera da responsabilità la
. Controparte_3
E' utile richiamare, in merito, l'insegnamento della Suprema Corte che, anche assai recentemente, ha spiegato che :“Nel caso in cui i danni siano stati causati a terzi dalla cosa oggetto di appalto, viene in rilievo la regola di responsabilità posta dall'art. 2051 c.c. e dei danni cagionati ai terzi risponde di regola anche il committente ai sensi dell'art. 2051 c.c. (in quanto l'appalto e l'autonomia dell'appaltatore non escludono la permanenza della qualità di custode della cosa da parte del committente), fatta salva l'ipotesi in cui il committente dimostri che il danno si è verificato per causa esclusiva del fatto dell'appaltatore, quale fatto del terzo che egli non poteva prevedere e/o impedire
(ipotesi questa nella quale il committente è esonerato da responsabilità e, in caso di condanna, ha comunque il diritto di agire eventualmente in manleva contro l'appaltatore). Pertanto, il proprietario o possessore, committente i lavori “per esonerarsi dalla propria responsabilità di custodia della cosa ai sensi dell'art. 2051 c.c., deve provare di aver scelto un appaltatore adeguato, di avergli fornito direttive adeguate al fine di consentirgli di svolgere i lavori edili appaltati in piena autonomia e di aver esercitato i suoi poteri di controllo e vigilanza sullo stesso con la necessaria diligenza, di modo che il danno possa ritenersi causato da una condotta dell'appaltatore non prevedibile e/o evitabile, riconducibile pertanto a un'ipotesi di caso fortuito costituito dalla condotta di quest'ultimo.” (Cassazione Civile, Sez. 3, 07 maggio 2024, n. 12456)
Nel caso in esame, il nulla osta concesso dalla al Controparte_3 Controparte_2 per l'esecuzione dei lavori altro non esplica che il suo potere autoritativo sulla cosa, alla stregua del proprietario di un bene privato, non essendo idoneo ad escludere la responsabilità del proprietario del bene. Cosicché, il dovere di custodia da parte dell'ente pubblico sul bene demaniale non viene meno, atteso che, in quanto proprietario, deve continuare ad esercitare sull'opera l'opportuna vigilanza ed i necessari controlli (Corte di Appello di Roma, sentenza n. 7879 del 5.12.2022).
Inoltre, il mancato rilascio da parte della dell'autorizzazione Controparte_3 all'emissione del certificato di riconsegna dei lavori, se da un lato è inidoneo ad escludere i relativi doveri di sorveglianza e vigilanza, dall'altro pone in evidenza la negligenza della stessa convenuta nel perseguimento dell'interesse pubblico di tutela degli utenti della strada.
Infatti, dalla data di ultimazione dei lavori, avvenuta, come da certificato, il 20.12.2017, al giorno del sinistro, verificatosi il 28.08.2021, sono decorsi ben 4 anni.
In tale lasso di tempo, la non ha mosso contestazioni di alcun tipo in Controparte_3 relazione ad eventuali inadempienze del , né si è attivata per porvi rimedio. Tali Controparte_2 omissioni costituiscono un'evidente violazione del dovere di buona fede, il cui nucleo precettivo è costituito dai doveri di correttezza e lealtà, ad oggi innalzato a clausola generale dell'ordinamento giuridico che permea anche il diritto amministrativo non soltanto quando l'Amministrazione opera jure
pagina 5 di 11 privatorum, ma anche quando pone in essere l'attività tipicamente autoritativa (v. sentenza Consiglio di Stato, terza sezione, n. 6753 del 1° agosto 2022).
Al contrario, il ha provato di aver regolarmente eseguito i lavori e ripristinato Controparte_2 correttamente il manto stradale.
In particolare, dalla disamina degli elementi probatori acquisiti agli atti si evince che:
In data 20.12.2017, il geom. in qualità di Direttore dei Lavori, ne constatava Parte_3 l'avvenuta ultimazione, salvo la riasfaltatura del passaggio pedonale ed il ripristino della segnaletica orizzontale, come da certificato di ultimazione dei lavori (doc. 3 fascicolo ). Controparte_2
Tali operazioni venivano completate nel corso delle settimane successive, come rilevato dal geom. nel corso di ulteriore sopralluogo avvenuto in data 22.02.2018, a seguito del quale lo stesso Pt_3 constatava l'avvenuta riasfaltatura del passaggio pedonale ed il ripristino della segnaletica orizzontale emettendo certificato di regolare esecuzione (doc. 4 fascicolo ). Controparte_2
Quanto sopra, oltre che essere comprovato dai rispettivi certificati, è stato direttamente confermato dallo stesso geom. escusso in qualità di teste all'udienza del 12.09.2023. Pt_3
Il completo ripristino del manto stradale ad opera del è altresì documentato Controparte_2 dall'immagine satellitare relativa al tratto di strada interessato, da cui è possibile desumere l'assenza della disconnessione del manto stradale che avrebbe causato il sinistro.
Inoltre, a seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione, come correttamente rilevato dal
, l'obbligo di sorveglianza è rimasto in capo allo stesso per 24 mesi, decorsi i quali Controparte_2 la è ritornata unica custode della strada. Controparte_3
È infatti lo stesso art. 26 del nulla osta ai lavori rilasciato dalla a prevedere che Controparte_3
“per la durata di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di ultimazione lavori, di seguito specificata, il Titolare dovrà effettuare una costante sorveglianza delle opere eseguite provvedendo a sua cura e spese, in caso si verificassero deformazioni, abbassamenti e/o cedimenti, a ripristinare le pertinenze stradali”.
Ad ogni modo, anche qualora vi fossero state eventuali inadempienze, la avrebbe Controparte_3 dovuto contestarle, e in ogni caso, intervenire per il ripristino addebitando le relative spese al
[...]
, come previsto dall'art. 30 del nulla osta, secondo cui “in caso di inadempienza, il Servizio CP_2
Manutenzione Progettazione Costruzioni Strade provvederà ad effettuare i ripristini e i ricarichi necessari addebitando tutte le spese, nessuna esclusa al Titolare”.
Pertanto, decorso il termine di 24 mesi dalla ultimazione dei lavori e in assenza di contestazioni da parte della , il ha correttamente ritenuto, in ragione di quanto Controparte_3 Controparte_2 sancito nel provvedimento di nulla osta, nonchè alla luce del principio di legittimo affidamento, di non avere ulteriori obblighi di sorveglianza e vigilanza.
In conclusione, e per tutte le ragioni di cui sopra, la all'epoca del Controparte_3 sinistro era l'unica custode del tratto di strada in cui lo stesso si è verificato e, pertanto, va affermata la legittimazione passiva della convenuta.
Viceversa, per quanto considerato, non sussiste la legittimazione passiva del Controparte_2
.
[...]
Sull'an debeatur
La domanda attorea è fondata per le ragioni di seguito esplicate.
Come noto, i presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia. pagina 6 di 11 Il primo presupposto risulta integrato quando il danno è cagionato dalla cosa: “il danno, in altre parole, deve essere esplicazione della concreta potenzialità dannosa della cosa, sia che ciò dipenda dalla sua connaturale forza dinamica sia che derivi dall'effetto di concause umane o naturali” (Cass. sentenza n. 11027 del 2023).
Il secondo presupposto risulta integrato quando, a prescindere dalla situazione giuridica soggettiva facente capo al custode “sussiste una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa (Cass. n.2480 del 2018).” (Cass. sentenza n. 11027 del 2023).
Entrambi tali presupposti, devono essere provati dal danneggiato.
Parte attrice ha fornito adeguata prova sia della sussistenza del potere di custodia che, per le ragioni sopra chiarite, nel caso concreto, risulta in capo alla , sia del fatto e del Controparte_3 nesso causale tra l'insidia (buca su manto stradale) e la caduta occorsa.
Sono state allegate le foto del luogo del sinistro (doc. 4 fascicolo attoreo), che evidenziano la presenza e pericolosità della buca in questione e il dissesto del manto stradale in concomitanza delle strisce pedonali.
Sono state altresì prodotte le dichiarazioni del teste che ha assistito alla caduta ed ha Persona_1 affermato quanto segue: “Giunti in località Ponte Rizzoli in prossimità dell'edicola "Ponte Rizzoli di
Rimondini" a causa di una profonda buca non segnata e non visibile per la pioggia Parte_1 che mi precedeva, veniva catapultato sull'asfalto in mezzo alla carreggiata per diversi metri.” (doc. 5 fascicolo attoreo). Tali circostanze sono state confermate dallo stesso in sede di escussione Per_1 testimoniale all'udienza celebrata in data 12.09.2023.
A ciò, si aggiunga che la relazione della Polizia Stradale descrive la dinamica del sinistro nei seguenti termini: “il velocipede circolava sulla Via Stradelli Guelfi (SP31) con direzione di marcia Imola-
giunto in corrispondenza di attraversamento pedonale con manto stradale dissestato cadeva CP_3 al suolo.” (doc. 8 fascicolo attoreo).
E', pertanto, ampiamente documentato che la caduta sia avvenuta a causa della buca che non era né delimitata né accompagnata da alcuna segnaletica, costituendo perciò un evidente pericolo per gli utenti della strada.
La via Stradelli Guelfi è una strada provinciale di proprietà della . Controparte_3
Dall'esame degli elementi acquisiti agli atti, si evince che l'ente pubblico era certamente consapevole delle condizioni del tratto stradale tanto è vero che, nei propri scritti difensivi, assume di non aver dato l'autorizzazione alla ultimazione dei lavori proprio a causa delle condizioni di dissesto della strada. Ciò costituisce immediato riscontro della concreta potenzialità dannosa della buca che ha determinato la caduta dell'attore.
Per quanto concerne, invece, l'onere della prova in capo al custode, ai fini della sua esimente, è necessario che esso dia prova del caso fortuito, per il quale si intende “un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe l'efficienza causale del danno, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res” (Cass. Civ. Sez. III, Sent. n. 11027/2023).
Dunque, al fine di integrare il caso fortuito e quindi per l'esclusione della responsabilità del custode è necessario un duplice accertamento:
- che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
- che quella condotta non fosse prevedibile. CP_ Ebbene, alla luce della documentazione in atti e di quanto allegato dall' convenuto in giudizio, non può ritenersi raggiunta la prova in relazione a tali profili. pagina 7 di 11 Non colgono nel segno, infatti, i rilievi sollevati dalla difesa della . Controparte_3
La convenuta, in particolare, ha dedotto che la buca, per le sue dimensioni, sarebbe stata
“assolutamente visibile con la normale diligenza e quindi evitabile” e che la circostanza che il manto stradale fosse coperto di acqua piovana avrebbe imposto “una maggiore cautela rispetto a quella richiesta in condizioni ordinarie”.
Entrambi gli assunti devono essere disattesi.
In primo luogo pare potersi affermare che le dimensioni della buca non costituiscano circostanza idonea ad escludere la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., posto che l'attore non stava procedendo a piedi bensì alla guida di una bicicletta, sicchè appare del tutto normale e ragionevole che l'attenzione del conducente fosse concentrata ad evitare collisioni con altri veicoli piuttosto che ad aggirare eventuali insidie del manto stradale che, peraltro, in disparte della buca di cui si discute, risultava perfettamente integro. Del resto, non si può ignorare che l'utente della strada nutra un'ovvia aspettativa in ordine alla regolarità di un manto stradale non indicato come dissestato da un apposito segnale di pericolo.
Il fatto, poi, che il manto stradale fosse coperto di acqua piovana avvalora la circostanza che la buca presente sul fondo stradale per difetto di manutenzione non potesse essere visibile dall'infortunato, nonostante l'ordinaria diligenza (cfr. sul punto, Cass. civ., Ordinanza n. 11430 del 24 maggio 2011;
Tribunale di Trani, Sentenza n. 1636/2021).
Non si ravvisa, dunque, alcuna negligenza nella condotta dell'infortunato, né tale condotta può ritenersi imprevedibile.
Viceversa la buca presente sul fondo stradale può senz'altro essere qualificata come insidia in quanto, al momento del sinistro, non visibile a causa della pioggia come risulta dalle dichiarazioni testimoniali assunte non contrastate da alcun elemento di prova contraria.
Va, quindi, affermata la totale responsabilità della per cattiva Controparte_3 manutenzione, mentre non pare ravvisabile alcun concorso colposo dell'attore.
Circa la quantificazione dei danni occorre fare riferimento alla CTU depositata in atti, affidata al Dott.
dalle cui conclusioni, neppure contestate, non vi è motivo di discostarsi, essendo la Persona_2 perizia metodologicamente corretta, esaustiva e saldamente motivata.
Il CTU ha concluso che “il trauma descritto (caduta da bicicletta) è da ritenersi assolutamente compatibile con le lesioni riportate, essenzialmente dei fatti contusivi;
pure soddisfatto il nesso causale tra le citate lesioni ed i postumi, che sono rappresentati esclusivamente da un pregiudizio estetico, al volto ed alla spalla. Tale quadro, essendo visibile, deve essere considerato strumentalmente accertato.
Non si sono realizzati postumi permanenti alla spalla destra, essendo l'arto ampiamente mobile su tutti i piani e neppure al ginocchio sinistro, come lamentato dal Paziente all'atto della visita, non essendo emerse mai lesioni a carico di detto distretto, né in sede di Pronto Soccorso, né nell'unico certificato redatto dal Medico curante.
Il quadro conseguente al sinistro oggi appare stabilizzato ed è caratterizzato da pregiudizio estetico visibile sul mento e da un'area discromica sulla spalla destra.
Sulla scorta dell'analisi documentale, applicando la criteriologia medico-legale, per quanto attiene alla stima della durata della malattia traumatica, l'inabilità temporanea biologica al 75% deve essere stimata pari a giorni 5 (cinque), in relazione alla prognosi concessa in Pronto Soccorso. Ancora l'inabilità temporanea parziale al 50% deve essere stimata pari a giorni 20 (venti), ovvero fino alla ripresa dell'attività lavorativa.
pagina 8 di 11 Si precisa che non emergono in concreto circostanze particolari idonee ad incidere sulla valutazione della sofferenza soggettiva in relazione al danno biologico temporaneo.
Per quanto attiene l'inabilità temporanea lavorativa, il soggetto svolge la mansione di preparatore atletico e gestisce una palestra. In relazione ad un'attività lavorativa che richiede la piena efficienza fisica, ritendo debba stimarsi l'inabilità temporanea lavorativa in 5 (cinque) giorni a totale, seguiti da giorni 20 (venti) in inabilità temporanea lavorativa al 50%. Infatti, in questi giorni la parte di attività di gestione risultava in gran parte eseguibile, mentre poco realizzabili i corsi e la preparazione atletica.
In virtù di quanto obiettivato all'atto delle operazioni di consulenza, si ritiene che i postumi del sinistro del 28.08.2021 debbano allo stato ritenersi stabilizzati e caratterizzati da un pregiudizio estetico visibile sul mento e da un'area discromica sulla spalla destra. In relazione ai postumi descritti il quadro esitale è stimabile in termini di danno biologico permanente, alla luce dei valori riportati nei principali baremes di riferimento1,2,3,4,5, nella misura del 3-4% (tre-quattro per cento).
Dalla documentazione in atti non emerge una sofferenza soggettiva superiore a quella media presente nei danni permanenti di analoga entità.
In merito alla capacità lavorativa specifica, trattasi di quadro esitale modesto e non funzionale, per cui non si ritiene che il quadro esitale possa influire sulla capacità di produrre reddito del soggetto, neppure in termini di maggiore usura.
Per quanto attiene le spese mediche, in atti è documentato solo l'esborso per la consulenza medico- legale di € 300.00 (fattura n. 291 Dott. da ritenersi congruo e pertinente. Persona_3
Il quadro appare stabilizzato, non rilevandosi la necessità di spese future a carattere sanitario, né spese di assistenza”.
Ebbene, tenuto conto che il danneggiato aveva 39 anni al momento del sinistro, e considerata pure la sussistenza del danno morale, in ragione del disagio fisico e lavorativo sopportato, il danno biologico, in base alle Tabelle di Milano aggiornate, va liquidato come segue:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 39 anni
Percentuale di invalidità permanente 4%
Punto danno biologico € 1.654,52 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) € 413,63
Punto danno non patrimoniale € 2.068,15
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 5
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno biologico risarcibile € 5.361,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 6.701,00
pagina 9 di 11 Invalidità temporanea parziale al 75% € 431,25
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.150,00
Totale danno biologico temporaneo € 1.581,25
Spese mediche € 300,00
Totale generale: € 8.582,25
Sulle somme come sopra liquidate compete anche il danno provocato dal ritardato pagamento del risarcimento, nell'applicazione degli interessi compensativi al tasso legale sulla somma devalutata al momento del fatto e rivalutata anno per anno (S.U. 1712/1995), così per un importo, all'attualità, di € 9.336,78.
Si ritiene che non competa all'attore alcuna personalizzazione del danno da liquidarsi in relazione alle circostanze da costui rappresentate a supporto di una “peculiare” sofferenza soggettiva e limitazione nelle attività realizzatrici della personalità che sarebbero derivate dal sinistro, atteso che i postumi riportati consistono in un minimo danno estetico.
Compete, invece, all'attore il risarcimento dei danni materiali subiti dal proprio veicolo e dai propri effetti personali, non specificamente contestati da parte convenuta, pari a € 6.592,00 secondo il preventivo ottenuto per effettuare le riparazioni necessarie (doc. 3 fascicolo attoreo).
Compete, ancora, all'attore il rimborso delle spese per la sostituzione sul luogo di lavoro per 25 giorni
(attività di gestione e preparazione atletica) in misura corrispondente agli emolumenti richiesti dalla sostituta, sig.ra pari a €2.500,00 (doc. 21), somma da ritenersi congrua in Controparte_5 relazione alla natura e alla durata della prestazione.
La deve quindi essere condannata al pagamento in favore dell'attore Controparte_3 della somma complessiva di € 18.428,78 oltre interessi dalla sentenza al saldo.
Le spese del presente procedimento, liquidate in base al decisum, in applicazione del D.M. 55/2014 e successivi aggiornamenti, e tenuto conto della nota spese, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della convenuta, come liquidate in dispositivo.
Le spese di CTU e le spese di CTP, debitamente documentate, vanno definitivamente poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) Dichiara la carenza di legittimazione passiva in capo al Controparte_2
2) Condanna la in persona del legale rappresentante, al Controparte_3 pagamento, in favore di per i titoli di cui in motivazione, della complessiva Parte_1 somma di € 18.428,78 oltre interessi dalla sentenza al saldo.
3) Condanna , in persona del legale rappresentante, al pagamento, Controparte_3 in favore di delle spese del presente procedimento, liquidate in €7.617,00 per Parte_1 compenso di avvocato, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
pagina 10 di 11 4) Condanna , in persona del legale rappresentante, al pagamento, Controparte_3 in favore di in persona del legale rappresentante, delle spese del Controparte_2 presente procedimento, liquidate in €5.077,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.
Bologna 10.03.2025 Il Giudice
dott. Cinzia Gamberini
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cinzia Gamberini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7171/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FINA MARCO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIALE MASINI 4 BOLOGNA presso il difensore avv. FINA MARCO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
TARDUCCI ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in Via G. Pico della Mirandola 9, 50132 Firenze presso il difensore avv. TARDUCCI ALESSANDRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRONI Controparte_2 P.IVA_2
FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA DURINI 25 20122 MILANO presso il difensore avv.
FERRONI FRANCESCO
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue
Per (come da atto di citazione): Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Bologna, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
IN VIA PRINCIPALE: previa ogni opportuna declaratoria, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del , in persona del Sindaco pro-tempore in alternativa o in solido, Controparte_2 con la , in persona del Sindaco pro-tempore, per i fatti di cui in Controparte_3 narrativa, e per l'effetto condannare, alternativamente o solidalmente il , in persona Controparte_2 del Sindaco pro-tempore e la , in persona del Sindaco pro-tempore a Controparte_3 risarcire tutti i danni, nessuno escluso subiti dal sig. a titolo di risarcimento del danno Parte_1 biologico da invalidità permanente ed invalidità temporanea pari ad euro 15.999,00, oltre alla refusione delle spese mediche sostenute dall'attore pari ad euro 300,00, così complessivamente euro 16.299,00 od a quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta e provata a seguito
pagina 1 di 11 della espletanda istruttoria, in ogni caso detti importi dovranno essere maggiorati della rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dal fatto al soddisfo;
condannare, altresì, il in Controparte_2 persona del Sindaco pro-tempore ovvero la , in persona del Sindaco Controparte_3 protempore, alternativamente o solidalmente, al risarcimento dei danni materiali subiti dall'attore nella somma di € 7.611,00 , ovvero gli importi maggiori o minori che dovessero risultare in corso di causa, come euro 2.500,00 per esborsi di sostituzione entro la somma omnicomprensiva di 25.999,00.
Con vittoria delle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Per (come da comparsa conclusionale) Controparte_1
“l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, voglia: in Via pregiudiziale accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della
[...]
nel presente giudizio per i motivi esposti in narrativa, con immediata Controparte_3 estromissione della dal presente giudizio. Controparte_3
Nel merito, in via principale, respingere la domanda attrice in quanto infondata in fatto e diritto per le assorbenti ragioni esposte in narrativa.
In ipotesi accertare e dichiarare quanto meno il maggioritario concorso di colpa di parte attrice per le ragioni esposte in narrativa.
In denegata ipotesi, qualora la fosse condannata a corrispondere Controparte_3 qualsiasi somma al Sig. condannare, per le ragioni di cui in narrativa e visto il nulla Parte_1 osta in atti, il a risarcire direttamente l'attore quanto eventualmente Controparte_2 ritenuto dovuto, a qualsiasi titolo.
In ulteriore ipotesi gradata, condannare il , per i motivi esposti in Controparte_2 narrativa, a tenere sollevata e indenne la da tutti i danni che Controparte_3 risulteranno dovuti da quest'ultima all'attore. In ogni caso con condanna di parte attrice alle spese, competenze e onorari del presente giudizio, oltre
IVA e CNAP come per legge.”
Per (comparsa di costituzione e risposta): Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
-in via preliminare: accertare e dichiarare il defetto di legittimazione passiva del Controparte_2 ;
[...]
-in via principale: respingere integralmente le domande avversarie nei confronti del
[...]
perché infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi”. Controparte_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, il signor conveniva avanti all'intestato Parte_1
Tribunale la ed il per sentirli Controparte_3 Controparte_2 condannare al risarcimento dei danni asseritamente patiti a causa di una caduta in bicicletta avvenuta in data 28.08.2021 alle ore 9:10 circa, presso gli Stradelli Guelfi (SP31) n. 29 – Località Ponte Rizzoli.
A sostegno della domanda l'attore assumeva che:
i) in data 28.08.2021 alle ore 9:10 circa, stava percorrendo a bordo della propria bicicletta gli
Stradelli Guelfi (SP31) n.29 – Località Ponte Rizzoli – quando, in prossimità dell'attraversamento pedonale, a causa di una profonda buca presente sul manto stradale, la pagina 2 di 11 ruota anteriore della sua bicicletta rimaneva bloccata, facendolo balzare avanti con contestuale grave e rovinosa caduta;
ii) la buca, in alcun modo segnalata, non era né visibile né prevedibile (doc. 4 fasc. attore);
iii) a causa della caduta, il riportava gravi lesioni oltre che danni al velocipede ed ai propri Pt_1 oggetti personali;
iv) all'incidente era presente il signor il quale allertava prontamente i soccorsi e Persona_1 rilasciava una dichiarazione alla Polizia Locale in merito a quanto accaduto;
v) veniva trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale S. Orsola - Malpighi di Parte_1 dove gli veniva diagnosticato un “politrauma/trauma cranio-facciale con FLC del CP_3 mento, contusioni multiple ed escoriazioni agli arti superiori” e veniva dimesso con una prognosi di cinque giorni (doc. 6 fasc. attore), prognosi prorogata, a causa del persistere della sintomatologia dolorosa, di ulteriori venti giorni (doc. 7 fasc. attore); vi) la Polizia Locale interveniva sul luogo dell'incidente redigendo una relazione che evidenziava e confermava che la caduta del era avvenuta a causa del manto stradale in cattive Pt_1 condizioni (doc. 8 fascicolo attoreo); vii) a tutela dei propri diritti, il procedeva a denunciare il sinistro sia al Pt_1 Controparte_2 CP_
sia alla in quanto l'incidente era avvenuto su strada
[...] Controparte_3 provinciale;
viii) entrambi gli enti locali procedevano all'apertura del sinistro presso le rispettive compagnie assicurative, avviando un'istruttoria. Tuttavia, da un lato, la Compagnia UnipolSai Assicurazioni – assicurazione del – comunicava che la competenza per Controparte_2 l'area in cui era avvenuto il sinistro era della;
dall'altro, la Controparte_3
per conto della concludeva per Parte_2 Controparte_3 l'impossibilità del risarcimento in quanto l'incidente era avvenuto durante un intervento di ripristino del manto stradale effettuato dal Comune di quindi ritenuto di Controparte_2 competenza di quest'ultimo; ix) nel frattempo, il danneggiato, a causa della persistenza dei sintomi dolorosi al ginocchio sinistro, si sottoponeva ad una risonanza magnetica che rilevava un quadro edematoso infiammatorio al margine della rotula e segni di borsite prepatellare. Inoltre, l'incidente aveva causato all'attore, titolare di una palestra di fitness e atleta di Triathlon, gravi difficoltà lavorative e personali con conseguente esborso economico, oltre alle cicatrici e al disagio psicologico conseguente all'incidente.
Constatata, pertanto, l'impossibilità di pervenire ad una soluzione bonaria della controversia, veniva instaurato l'odierno procedimento.
Si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, la propria Controparte_3 carenza di legittimazione passiva in quanto il sinistro de quo si sarebbe verificato in data 28.08.2021 e, pertanto, nel periodo in cui quel tratto di strada era sotto la vigilanza del Controparte_2 in forza di nulla osta concesso per l'installazione di impianto semaforico.
Nel merito, parte convenuta assumeva l'infondatezza della domanda essendo la buca ben visibile e quindi evitabile, e dovendosi, pertanto, configurare l'esclusiva responsabilità del o Pt_1 quantomeno la responsabilità concorrente dello stesso ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c.
Si costituiva, altresì, il eccependo, a sua volta, la propria carenza di Controparte_2 legittimazione passiva essendo il fatto avvenuto in Via Stradelli Guelfi, ossia su strada provinciale pagina 3 di 11 (SP31) e, come tale, rientrante nella competenza della e contestando nel Controparte_3 merito l'infondatezza della pretesa avversaria.
Previa concessione dei termini per le memorie istruttorie, la causa è stata istruita mediante produzione documentale, l'espletamento della prova per testi e di CTU medico – legale affidata al Dott. Per_2
[...]
Infine, all'udienza in data 28 novembre 2024, sulla precisazione delle conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Per quanto non riportato nella superiore sintesi dello svolgimento del processo e delle conclusioni rassegnate, si fa rinvio agli atti di parte e d'ufficio, da intendersi qui espressamente richiamati.
Sulla legittimazione passiva
In via preliminare, va affrontata la questione relativa alla legittimazione passiva delle odierne convenute, la cui carenza è stata eccepita da entrambe.
La legge prevede che nell'ipotesi di danno provocato dalla presenza di un'insidia e/o trabocchetto stradale, il soggetto responsabile è quello gravato dall'obbligo di custodia del tratto stradale interessato dal sinistro ai sensi dell'art. 2051 c.c. Il custode della strada è, pertanto, l'ente chiamato a vigilare e controllare il tratto stesso. Il custode si identifica, nella maggior parte dei casi, nell'ente proprietario del tratto di strada, poiché è quest'ultimo che ha l'obbligo e il potere di intervenire.
Come noto, il continuo monitoraggio e manutenzione della strada hanno come obiettivo primo quello di tutelare l'integrità fisica dei conducenti dei veicoli nonché dei pedoni.
Gli obblighi di manutenzione a carico dell'ente proprietario sono contemplati dall'art. 14 del Codice della Strada ai sensi del quale:
“Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono:
a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica”
Nel caso che occupa, il sinistro si è verificato in via Stradelli Guelfi, ossia su strada provinciale (SP31) che, come tale, rientra nella competenza della . Controparte_3
Tuttavia, la convenuta ha eccepito l'assenza del vincolo di custodia sul tratto di strada in cui si è verificato il sinistro in forza di nulla osta dalla stessa concesso al per lavori da Controparte_2 eseguirsi su impianto semaforico nell'anno 2017 (cfr. doc. 1 fascicolo Controparte_3
In forza di suddetto nulla osta, in particolare, la concedeva al Controparte_3 [...] di eseguire su Via Stradelli Guelfi l'“attraversamento sotterraneo” Controparte_2 dell'impiantistica per l'impianto semaforico pedonale a chiamata installato all'altezza delle strisce pedonali.
Da tale concessione, quindi, sorgevano in capo al i seguenti obblighi: Controparte_2
-lo smantellamento della parte asfaltata per permettere di fare i lavori, consistenti nell'attraversamento sotterraneo dell'impiantistica per l'impianto semaforico pedonale a chiamata installato all'altezza delle pagina 4 di 11 strisce pedonali, ed una volta conclusi gli stessi, riportare le pertinenze stradali in “pristino stato”; (v. doc. 2, pag. 6, punto 32)
-la costante sorveglianza, dopo la fine dei lavori, “delle opere eseguite provvedendo a sua cura e spese, in caso si verificassero deformazioni, abbassamenti e/o cedimenti, a ripristinare le pertinenze stradali”.
Sul punto, la ha dedotto di non aver mai dato l'autorizzazione alla fine Controparte_3 dei lavori mancando il ripristino completo del manto stradale con la conseguenza che il
[...]
sarebbe rimasto l'unico custode dell'area in cui si è verificato il sinistro in esame. Controparte_2
L'assunto appare infondato.
Infatti, l'eccepita mancata autorizzazione all'ultimazione dei lavori non esonera da responsabilità la
. Controparte_3
E' utile richiamare, in merito, l'insegnamento della Suprema Corte che, anche assai recentemente, ha spiegato che :“Nel caso in cui i danni siano stati causati a terzi dalla cosa oggetto di appalto, viene in rilievo la regola di responsabilità posta dall'art. 2051 c.c. e dei danni cagionati ai terzi risponde di regola anche il committente ai sensi dell'art. 2051 c.c. (in quanto l'appalto e l'autonomia dell'appaltatore non escludono la permanenza della qualità di custode della cosa da parte del committente), fatta salva l'ipotesi in cui il committente dimostri che il danno si è verificato per causa esclusiva del fatto dell'appaltatore, quale fatto del terzo che egli non poteva prevedere e/o impedire
(ipotesi questa nella quale il committente è esonerato da responsabilità e, in caso di condanna, ha comunque il diritto di agire eventualmente in manleva contro l'appaltatore). Pertanto, il proprietario o possessore, committente i lavori “per esonerarsi dalla propria responsabilità di custodia della cosa ai sensi dell'art. 2051 c.c., deve provare di aver scelto un appaltatore adeguato, di avergli fornito direttive adeguate al fine di consentirgli di svolgere i lavori edili appaltati in piena autonomia e di aver esercitato i suoi poteri di controllo e vigilanza sullo stesso con la necessaria diligenza, di modo che il danno possa ritenersi causato da una condotta dell'appaltatore non prevedibile e/o evitabile, riconducibile pertanto a un'ipotesi di caso fortuito costituito dalla condotta di quest'ultimo.” (Cassazione Civile, Sez. 3, 07 maggio 2024, n. 12456)
Nel caso in esame, il nulla osta concesso dalla al Controparte_3 Controparte_2 per l'esecuzione dei lavori altro non esplica che il suo potere autoritativo sulla cosa, alla stregua del proprietario di un bene privato, non essendo idoneo ad escludere la responsabilità del proprietario del bene. Cosicché, il dovere di custodia da parte dell'ente pubblico sul bene demaniale non viene meno, atteso che, in quanto proprietario, deve continuare ad esercitare sull'opera l'opportuna vigilanza ed i necessari controlli (Corte di Appello di Roma, sentenza n. 7879 del 5.12.2022).
Inoltre, il mancato rilascio da parte della dell'autorizzazione Controparte_3 all'emissione del certificato di riconsegna dei lavori, se da un lato è inidoneo ad escludere i relativi doveri di sorveglianza e vigilanza, dall'altro pone in evidenza la negligenza della stessa convenuta nel perseguimento dell'interesse pubblico di tutela degli utenti della strada.
Infatti, dalla data di ultimazione dei lavori, avvenuta, come da certificato, il 20.12.2017, al giorno del sinistro, verificatosi il 28.08.2021, sono decorsi ben 4 anni.
In tale lasso di tempo, la non ha mosso contestazioni di alcun tipo in Controparte_3 relazione ad eventuali inadempienze del , né si è attivata per porvi rimedio. Tali Controparte_2 omissioni costituiscono un'evidente violazione del dovere di buona fede, il cui nucleo precettivo è costituito dai doveri di correttezza e lealtà, ad oggi innalzato a clausola generale dell'ordinamento giuridico che permea anche il diritto amministrativo non soltanto quando l'Amministrazione opera jure
pagina 5 di 11 privatorum, ma anche quando pone in essere l'attività tipicamente autoritativa (v. sentenza Consiglio di Stato, terza sezione, n. 6753 del 1° agosto 2022).
Al contrario, il ha provato di aver regolarmente eseguito i lavori e ripristinato Controparte_2 correttamente il manto stradale.
In particolare, dalla disamina degli elementi probatori acquisiti agli atti si evince che:
In data 20.12.2017, il geom. in qualità di Direttore dei Lavori, ne constatava Parte_3 l'avvenuta ultimazione, salvo la riasfaltatura del passaggio pedonale ed il ripristino della segnaletica orizzontale, come da certificato di ultimazione dei lavori (doc. 3 fascicolo ). Controparte_2
Tali operazioni venivano completate nel corso delle settimane successive, come rilevato dal geom. nel corso di ulteriore sopralluogo avvenuto in data 22.02.2018, a seguito del quale lo stesso Pt_3 constatava l'avvenuta riasfaltatura del passaggio pedonale ed il ripristino della segnaletica orizzontale emettendo certificato di regolare esecuzione (doc. 4 fascicolo ). Controparte_2
Quanto sopra, oltre che essere comprovato dai rispettivi certificati, è stato direttamente confermato dallo stesso geom. escusso in qualità di teste all'udienza del 12.09.2023. Pt_3
Il completo ripristino del manto stradale ad opera del è altresì documentato Controparte_2 dall'immagine satellitare relativa al tratto di strada interessato, da cui è possibile desumere l'assenza della disconnessione del manto stradale che avrebbe causato il sinistro.
Inoltre, a seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione, come correttamente rilevato dal
, l'obbligo di sorveglianza è rimasto in capo allo stesso per 24 mesi, decorsi i quali Controparte_2 la è ritornata unica custode della strada. Controparte_3
È infatti lo stesso art. 26 del nulla osta ai lavori rilasciato dalla a prevedere che Controparte_3
“per la durata di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di ultimazione lavori, di seguito specificata, il Titolare dovrà effettuare una costante sorveglianza delle opere eseguite provvedendo a sua cura e spese, in caso si verificassero deformazioni, abbassamenti e/o cedimenti, a ripristinare le pertinenze stradali”.
Ad ogni modo, anche qualora vi fossero state eventuali inadempienze, la avrebbe Controparte_3 dovuto contestarle, e in ogni caso, intervenire per il ripristino addebitando le relative spese al
[...]
, come previsto dall'art. 30 del nulla osta, secondo cui “in caso di inadempienza, il Servizio CP_2
Manutenzione Progettazione Costruzioni Strade provvederà ad effettuare i ripristini e i ricarichi necessari addebitando tutte le spese, nessuna esclusa al Titolare”.
Pertanto, decorso il termine di 24 mesi dalla ultimazione dei lavori e in assenza di contestazioni da parte della , il ha correttamente ritenuto, in ragione di quanto Controparte_3 Controparte_2 sancito nel provvedimento di nulla osta, nonchè alla luce del principio di legittimo affidamento, di non avere ulteriori obblighi di sorveglianza e vigilanza.
In conclusione, e per tutte le ragioni di cui sopra, la all'epoca del Controparte_3 sinistro era l'unica custode del tratto di strada in cui lo stesso si è verificato e, pertanto, va affermata la legittimazione passiva della convenuta.
Viceversa, per quanto considerato, non sussiste la legittimazione passiva del Controparte_2
.
[...]
Sull'an debeatur
La domanda attorea è fondata per le ragioni di seguito esplicate.
Come noto, i presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia. pagina 6 di 11 Il primo presupposto risulta integrato quando il danno è cagionato dalla cosa: “il danno, in altre parole, deve essere esplicazione della concreta potenzialità dannosa della cosa, sia che ciò dipenda dalla sua connaturale forza dinamica sia che derivi dall'effetto di concause umane o naturali” (Cass. sentenza n. 11027 del 2023).
Il secondo presupposto risulta integrato quando, a prescindere dalla situazione giuridica soggettiva facente capo al custode “sussiste una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa (Cass. n.2480 del 2018).” (Cass. sentenza n. 11027 del 2023).
Entrambi tali presupposti, devono essere provati dal danneggiato.
Parte attrice ha fornito adeguata prova sia della sussistenza del potere di custodia che, per le ragioni sopra chiarite, nel caso concreto, risulta in capo alla , sia del fatto e del Controparte_3 nesso causale tra l'insidia (buca su manto stradale) e la caduta occorsa.
Sono state allegate le foto del luogo del sinistro (doc. 4 fascicolo attoreo), che evidenziano la presenza e pericolosità della buca in questione e il dissesto del manto stradale in concomitanza delle strisce pedonali.
Sono state altresì prodotte le dichiarazioni del teste che ha assistito alla caduta ed ha Persona_1 affermato quanto segue: “Giunti in località Ponte Rizzoli in prossimità dell'edicola "Ponte Rizzoli di
Rimondini" a causa di una profonda buca non segnata e non visibile per la pioggia Parte_1 che mi precedeva, veniva catapultato sull'asfalto in mezzo alla carreggiata per diversi metri.” (doc. 5 fascicolo attoreo). Tali circostanze sono state confermate dallo stesso in sede di escussione Per_1 testimoniale all'udienza celebrata in data 12.09.2023.
A ciò, si aggiunga che la relazione della Polizia Stradale descrive la dinamica del sinistro nei seguenti termini: “il velocipede circolava sulla Via Stradelli Guelfi (SP31) con direzione di marcia Imola-
giunto in corrispondenza di attraversamento pedonale con manto stradale dissestato cadeva CP_3 al suolo.” (doc. 8 fascicolo attoreo).
E', pertanto, ampiamente documentato che la caduta sia avvenuta a causa della buca che non era né delimitata né accompagnata da alcuna segnaletica, costituendo perciò un evidente pericolo per gli utenti della strada.
La via Stradelli Guelfi è una strada provinciale di proprietà della . Controparte_3
Dall'esame degli elementi acquisiti agli atti, si evince che l'ente pubblico era certamente consapevole delle condizioni del tratto stradale tanto è vero che, nei propri scritti difensivi, assume di non aver dato l'autorizzazione alla ultimazione dei lavori proprio a causa delle condizioni di dissesto della strada. Ciò costituisce immediato riscontro della concreta potenzialità dannosa della buca che ha determinato la caduta dell'attore.
Per quanto concerne, invece, l'onere della prova in capo al custode, ai fini della sua esimente, è necessario che esso dia prova del caso fortuito, per il quale si intende “un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe l'efficienza causale del danno, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res” (Cass. Civ. Sez. III, Sent. n. 11027/2023).
Dunque, al fine di integrare il caso fortuito e quindi per l'esclusione della responsabilità del custode è necessario un duplice accertamento:
- che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
- che quella condotta non fosse prevedibile. CP_ Ebbene, alla luce della documentazione in atti e di quanto allegato dall' convenuto in giudizio, non può ritenersi raggiunta la prova in relazione a tali profili. pagina 7 di 11 Non colgono nel segno, infatti, i rilievi sollevati dalla difesa della . Controparte_3
La convenuta, in particolare, ha dedotto che la buca, per le sue dimensioni, sarebbe stata
“assolutamente visibile con la normale diligenza e quindi evitabile” e che la circostanza che il manto stradale fosse coperto di acqua piovana avrebbe imposto “una maggiore cautela rispetto a quella richiesta in condizioni ordinarie”.
Entrambi gli assunti devono essere disattesi.
In primo luogo pare potersi affermare che le dimensioni della buca non costituiscano circostanza idonea ad escludere la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., posto che l'attore non stava procedendo a piedi bensì alla guida di una bicicletta, sicchè appare del tutto normale e ragionevole che l'attenzione del conducente fosse concentrata ad evitare collisioni con altri veicoli piuttosto che ad aggirare eventuali insidie del manto stradale che, peraltro, in disparte della buca di cui si discute, risultava perfettamente integro. Del resto, non si può ignorare che l'utente della strada nutra un'ovvia aspettativa in ordine alla regolarità di un manto stradale non indicato come dissestato da un apposito segnale di pericolo.
Il fatto, poi, che il manto stradale fosse coperto di acqua piovana avvalora la circostanza che la buca presente sul fondo stradale per difetto di manutenzione non potesse essere visibile dall'infortunato, nonostante l'ordinaria diligenza (cfr. sul punto, Cass. civ., Ordinanza n. 11430 del 24 maggio 2011;
Tribunale di Trani, Sentenza n. 1636/2021).
Non si ravvisa, dunque, alcuna negligenza nella condotta dell'infortunato, né tale condotta può ritenersi imprevedibile.
Viceversa la buca presente sul fondo stradale può senz'altro essere qualificata come insidia in quanto, al momento del sinistro, non visibile a causa della pioggia come risulta dalle dichiarazioni testimoniali assunte non contrastate da alcun elemento di prova contraria.
Va, quindi, affermata la totale responsabilità della per cattiva Controparte_3 manutenzione, mentre non pare ravvisabile alcun concorso colposo dell'attore.
Circa la quantificazione dei danni occorre fare riferimento alla CTU depositata in atti, affidata al Dott.
dalle cui conclusioni, neppure contestate, non vi è motivo di discostarsi, essendo la Persona_2 perizia metodologicamente corretta, esaustiva e saldamente motivata.
Il CTU ha concluso che “il trauma descritto (caduta da bicicletta) è da ritenersi assolutamente compatibile con le lesioni riportate, essenzialmente dei fatti contusivi;
pure soddisfatto il nesso causale tra le citate lesioni ed i postumi, che sono rappresentati esclusivamente da un pregiudizio estetico, al volto ed alla spalla. Tale quadro, essendo visibile, deve essere considerato strumentalmente accertato.
Non si sono realizzati postumi permanenti alla spalla destra, essendo l'arto ampiamente mobile su tutti i piani e neppure al ginocchio sinistro, come lamentato dal Paziente all'atto della visita, non essendo emerse mai lesioni a carico di detto distretto, né in sede di Pronto Soccorso, né nell'unico certificato redatto dal Medico curante.
Il quadro conseguente al sinistro oggi appare stabilizzato ed è caratterizzato da pregiudizio estetico visibile sul mento e da un'area discromica sulla spalla destra.
Sulla scorta dell'analisi documentale, applicando la criteriologia medico-legale, per quanto attiene alla stima della durata della malattia traumatica, l'inabilità temporanea biologica al 75% deve essere stimata pari a giorni 5 (cinque), in relazione alla prognosi concessa in Pronto Soccorso. Ancora l'inabilità temporanea parziale al 50% deve essere stimata pari a giorni 20 (venti), ovvero fino alla ripresa dell'attività lavorativa.
pagina 8 di 11 Si precisa che non emergono in concreto circostanze particolari idonee ad incidere sulla valutazione della sofferenza soggettiva in relazione al danno biologico temporaneo.
Per quanto attiene l'inabilità temporanea lavorativa, il soggetto svolge la mansione di preparatore atletico e gestisce una palestra. In relazione ad un'attività lavorativa che richiede la piena efficienza fisica, ritendo debba stimarsi l'inabilità temporanea lavorativa in 5 (cinque) giorni a totale, seguiti da giorni 20 (venti) in inabilità temporanea lavorativa al 50%. Infatti, in questi giorni la parte di attività di gestione risultava in gran parte eseguibile, mentre poco realizzabili i corsi e la preparazione atletica.
In virtù di quanto obiettivato all'atto delle operazioni di consulenza, si ritiene che i postumi del sinistro del 28.08.2021 debbano allo stato ritenersi stabilizzati e caratterizzati da un pregiudizio estetico visibile sul mento e da un'area discromica sulla spalla destra. In relazione ai postumi descritti il quadro esitale è stimabile in termini di danno biologico permanente, alla luce dei valori riportati nei principali baremes di riferimento1,2,3,4,5, nella misura del 3-4% (tre-quattro per cento).
Dalla documentazione in atti non emerge una sofferenza soggettiva superiore a quella media presente nei danni permanenti di analoga entità.
In merito alla capacità lavorativa specifica, trattasi di quadro esitale modesto e non funzionale, per cui non si ritiene che il quadro esitale possa influire sulla capacità di produrre reddito del soggetto, neppure in termini di maggiore usura.
Per quanto attiene le spese mediche, in atti è documentato solo l'esborso per la consulenza medico- legale di € 300.00 (fattura n. 291 Dott. da ritenersi congruo e pertinente. Persona_3
Il quadro appare stabilizzato, non rilevandosi la necessità di spese future a carattere sanitario, né spese di assistenza”.
Ebbene, tenuto conto che il danneggiato aveva 39 anni al momento del sinistro, e considerata pure la sussistenza del danno morale, in ragione del disagio fisico e lavorativo sopportato, il danno biologico, in base alle Tabelle di Milano aggiornate, va liquidato come segue:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 39 anni
Percentuale di invalidità permanente 4%
Punto danno biologico € 1.654,52 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) € 413,63
Punto danno non patrimoniale € 2.068,15
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 5
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno biologico risarcibile € 5.361,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 6.701,00
pagina 9 di 11 Invalidità temporanea parziale al 75% € 431,25
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.150,00
Totale danno biologico temporaneo € 1.581,25
Spese mediche € 300,00
Totale generale: € 8.582,25
Sulle somme come sopra liquidate compete anche il danno provocato dal ritardato pagamento del risarcimento, nell'applicazione degli interessi compensativi al tasso legale sulla somma devalutata al momento del fatto e rivalutata anno per anno (S.U. 1712/1995), così per un importo, all'attualità, di € 9.336,78.
Si ritiene che non competa all'attore alcuna personalizzazione del danno da liquidarsi in relazione alle circostanze da costui rappresentate a supporto di una “peculiare” sofferenza soggettiva e limitazione nelle attività realizzatrici della personalità che sarebbero derivate dal sinistro, atteso che i postumi riportati consistono in un minimo danno estetico.
Compete, invece, all'attore il risarcimento dei danni materiali subiti dal proprio veicolo e dai propri effetti personali, non specificamente contestati da parte convenuta, pari a € 6.592,00 secondo il preventivo ottenuto per effettuare le riparazioni necessarie (doc. 3 fascicolo attoreo).
Compete, ancora, all'attore il rimborso delle spese per la sostituzione sul luogo di lavoro per 25 giorni
(attività di gestione e preparazione atletica) in misura corrispondente agli emolumenti richiesti dalla sostituta, sig.ra pari a €2.500,00 (doc. 21), somma da ritenersi congrua in Controparte_5 relazione alla natura e alla durata della prestazione.
La deve quindi essere condannata al pagamento in favore dell'attore Controparte_3 della somma complessiva di € 18.428,78 oltre interessi dalla sentenza al saldo.
Le spese del presente procedimento, liquidate in base al decisum, in applicazione del D.M. 55/2014 e successivi aggiornamenti, e tenuto conto della nota spese, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della convenuta, come liquidate in dispositivo.
Le spese di CTU e le spese di CTP, debitamente documentate, vanno definitivamente poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) Dichiara la carenza di legittimazione passiva in capo al Controparte_2
2) Condanna la in persona del legale rappresentante, al Controparte_3 pagamento, in favore di per i titoli di cui in motivazione, della complessiva Parte_1 somma di € 18.428,78 oltre interessi dalla sentenza al saldo.
3) Condanna , in persona del legale rappresentante, al pagamento, Controparte_3 in favore di delle spese del presente procedimento, liquidate in €7.617,00 per Parte_1 compenso di avvocato, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
pagina 10 di 11 4) Condanna , in persona del legale rappresentante, al pagamento, Controparte_3 in favore di in persona del legale rappresentante, delle spese del Controparte_2 presente procedimento, liquidate in €5.077,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.
Bologna 10.03.2025 Il Giudice
dott. Cinzia Gamberini
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