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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 29/05/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Sentenza
Tribunale Ordinario di Oristano SEZIONE ORDINARI/SPECIALI CIVILE
Giudice: Nicolò Sesta
Indicazione delle parti
(c.f. ), resi- Parte_1 C.F._1 dente in VIA EFISIO NONNIS, 13 09077 SOLARUSSA ITALIA Difeso dall'avv. CAU GIOVANNI (c.f. ) con C.F._2 studio in VIA BENEDETTO CROCE, 9 ORISTANO
– Parte principale –
(c.f. ), residente in [...]Parte_2 P.IVA_1
STRAULLU, 35 08100 NUORO ITALIA Difeso dall'avv. MACCIOTTA GIUSEPPE (c.f.
), con studio in VIALE ARMANDO DIAZ 29 C.F._3
CAGLIARI
– Controparte –
Ruolo: n. 53/2025 r.g.c.c.
Conclusioni delle parti
Le parti hanno così concluso:
IA ASSUNTA RUGGERI:
1) accertare e dichiarare che la signora Parte_1 nulla deve ad n relazione alle causali di cui al presente Parte_2
— 1 — atto, in quanto le somme di cui alle fatture n. 24133586/1 del
06.10.2024; n. 24133586/2 del 06.10.2014; n. 436682/1 del 11.04.2019; n. 436682/2 del 11.04.2019 e n. 436682/3 non sono dovute e/o comun- que sono prescritte;
2) in denegata ipotesi ed in estremo subordine, dichiarare illegit- time le fatture di cui sopra siccome calcolate sulla base del tariffario previsto per utenze domestiche non residenti ed ordinare al gestore del servizio idrico la rettifica ed il ricalcolo in applicazione delle tariffe per residenti di cui alle tabelle vigenti ratione temporis;
3) con vittoria di spese e competenze professionali
Parte_2
- rigettare tutte le avverse domande, mandando assolta Pt_2 da ogni avversa pretesa;
- accertare e dichiarare che creditrice nei con- Parte_2 fronti della signora dell'importo di euro 5.398,23 in forza Parte_3 della fattura n. 20240131041200 del 31 luglio 2024 e per l'effetto con- dannarla al relativo pagamento in favore della società resistente;
- con vittoria di spese ed onorari.
Ragioni della decisione
1. I fatti di causa.
La causa ha a oggetto un contratto di somministrazione idrica re- lativo a un'utenza intestata a per la sua abita- Parte_1 zione a Solarussa in via Dante 15 angolo via IS 16; più precisa- mente, i corrispettivi dovuti per i consumi dal 2009 al 2019. La sig.ra
IS ha convenuto al solo scopo di far accertare l'esatta Pt_2 consistenza del credito.
Costituitasi in giudizio, ha rilevato di aver già notificato Pt_2 ingiunzione fiscale per 13.335,05 €, chiedendo comunque la pronuncia della condanna all'adempimento per la minor somma di 5.398,23 € (ve- rosimilmente frutto di un errore materiale, in quanto corretto in sede di prima memoria istruttoria a 13.334,05 €).
— 2 —
2. La prescrizione.
La prima questione riguarda la prescrizione del credito. In diritto, la sig.ra sostiene che si applichi la prescrizione biennale;
Ab- Pt_1 banoa sostiene che la prescrizione biennale si applichi solo alle fatture emesse dopo gennaio 2020 e, in fatto, sostiene di averla interrotta tem- pestivamente con intimazioni del 2019, 2020 e 2022 e con ingiunzione fiscale notificata nel 2024. Il motivo è parzialmente fondato.
In diritto, la prescrizione biennale in materia di somministrazioni
è stata introdotta dall'art. 1 commi 4 ss. legge di bilancio 2018, con decorso, per le utenze idriche, dalle fatture a scadenza successiva al 1° gennaio 2020 (comma 10). Le annualità in questione rimangono quindi sottoposte alla prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 n. 3 c.c.
Il primo sollecito inviato, al quale attribuisce l'efficacia Pt_2 di una costituzione in mora, risale al 21 novembre 2019. La sig.ra Pt_4 ha contestato di averla ricevuta, ma tale contestazione non ha alcun
[...] pregio: sulla cartolina agli atti c'è la sua sottoscrizione, che non è stata contestata. Devono quindi essere dichiarati prescritti senza alcun dub- bio tutti i crediti maturati fino al 21 novembre 2014. Per i successivi, sostiene la prescrizione è stata interrotta da altri solleciti e, Pt_2 infine, dall'ingiunzione fiscale ritirata il 24 maggio 2024.
Il rilievo di Abbanoa è corretto, in ciò non avendo alcun rilievo il fatto che le fatture oggetto di sollecito sono state annullate e poi rie- messe per importi diversi, perché la fonte del credito è sempre la stessa, ossia il contratto di fornitura. La notificazione dell'ingiunzione fiscale, in particolare, ha efficacia dirimente nel caso di specie, avendo essa ef- fetti del tutto analoghi a quelli di un decreto ingiuntivo e quindi di un'in- terruzione della prescrizione di natura giudiziale.
3. La tariffa applicata.
La seconda questione riguarda la tariffa applicata. La sig.ra Pt_4
infatti, sostiene che abbia applicato la più onerosa tariffa
[...] Pt_2 non residenti. invece, ha rilevato di aver annullato tutte le Pt_2 precedenti fatture emesse sulla base della tariffa non residenti e di averne emessa una nuova nel 2019 con l'applicazione della tariffa resi- denti.
Il motivo è infondato.
— 3 — È divenuto pacifico, per mancanza di contestazione, che con la nuova fattura è stata applicata la tariffa corretta, e di nessun pregio è la contestazione, sollevata in udienza, che la fattura in questione non è mai stata ricevuta dalla sig.ra Quand'anche fosse così, l'ingiun- Pt_1 zione fiscale del 2024 è a questa fattura che fa riferimento, quindi ella aveva tutti gli elementi, prima di iniziare la causa, per appurare che, in ultima analisi, è stata applicata la tariffa corretta.
4. Conclusioni sulle somme dovute.
In mancanza di ulteriori contestazioni, si deve concludere che ri- sultano ancora dovuti tutti i corrispettivi per i consumi effettuati dal 21 novembre 2014, secondo la tariffa residenti da ultimo applicata.
Prendendo a riferimento la fattura 00000201900436682 del 2019 agli atti, risultano quindi dovuti:
— 85 € di quota fissa;
— 1.326,92 € di acquedotto;
— 253,47 € di fognatura;
— 627,95 € di depurazione;
— 8,96 € di perequazione acquedotto;
— 7,97 € di perequazione fognatura;
— 7,97 € di perequazione depurazione;
— 167,14 € per altre voci;
— 2.485,38 € di totale. Al totale deve essere applicata l'imposta sul valore aggiunto al
22%, con conseguente aumento a 3.032,16 €.
5. Le spese del processo.
Le spese devono essere compensate in ragione della soccombenza reciproca.
Dispositivo
Il Tribunale:
1. condanna a pagare ad Parte_1 Parte_2
— 4 — 3.032,16 €, oltre interessi dal dovuto al saldo 2. compensa le spese
Si comunichi.
28 maggio 2025
Il giudice
Nicolò Sesta
— 5 —