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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 28/10/2025, n. 1292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1292 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1326/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, nella persona della dott.ssa Enrica Nasti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1326/2021 R.G. avente ad oggetto: resposnabilità ex artt. 2049 – 2051 – 2052 cc e vertente tra :
elettivamente domiciliata in Paternopoli alla via C. Modestino n. 154 presso lo Parte_1 studio dell'avv. Isaia Rosato, dal quale è rapp.to e difeso giusta procura in atti
-attore-
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso giusto dall'avv. Giuseppe Controparte_1
Vitiello, domiciliatario in Taurasi alla via Italia n. 18
- CONVENUTO-
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato come in atti, l'attore citava in giudizio il per Controparte_1
sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito di una caduta verificatasi in data 29.12.18 lungo via Serra in Paternopoli, in prossimità del campo sportivo.
Deduceva, in particolare, che la caduta era causata dalla presenza di una fessura a ridosso del travertino esterno di sostegno al marciapiede;
precisava di aver subito lesioni per le quali veniva trasportato tramite 118 all'ospedale Moscati di Avellino.
Costituitosi in giudizio, il contestava la fondatezza della domanda deducendo piuttosto la CP_1
responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro e l'insussistenza dei presupposti per l'invocata responsabilità dell'ente; chiedeva pertanto il rigetto della domanda.
pagina 1 di 5 Ciò premesso, la domanda è infondata e va rigettata.
Il referente normativo per l'inquadramento della invocata responsabilità è l'art. 2051 c.c.., atteso che i fatti dedotti si riferiscono ad un difetto custodiale.
E' noto che la giurisprudenza ha inizialmente applicato alle ipotesi quale quella in esame i principi di cui all'art. 2043 c.c. a mente del quale l'amministrazione era tenuta a far sì che il bene demaniale non fosse fonte generatrice di un danno a terzi, a cagione della colposa violazione di specifici doveri di comportamento stabiliti da norme di legge o di regolamento, in modo tale da evitare che potesse scaturirne danno per gli utenti che sullo stato di praticabilità delle strade riponevano ragionevole affidamento.
In tale contesto, la giurisprudenza ha elaborato la figura dell'insidia o trabocchetto, quale situazione per l'utente di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile, e quindi non evitabile con l'ordinaria diligenza.
Successivamente, la giurisprudenza ha invece iniziato a ritenere concettualmente ed astrattamente configurabile, nei confronti della P.A. e degli enti pubblici in generale, la responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c. relativamente ai danneggiamenti subìti a seguito dell'utilizzo di strade pubbliche.
Sulla scia di sempre più stringenti critiche dottrinali, si è infatti preso atto che il ritenere non applicabile alla P.A., per tali beni, la responsabilità da custodia, ma solo quella ex art. 2043 c.c., rappresentava un ingiustificato privilegio, e, di riflesso, un ingiustificato deteriore trattamento per gli utenti danneggiati;
viceversa, l'applicazione dell'art. 2051 c.c. si prestava ad una migliore salvaguardia e ad un miglior bilanciamento degli interessi in gioco in conformità ai principi dell'ordinamento giuridico e al sentire sociale.
Tuttavia, in una prima fase, l'operatività del principio è stata sminuita dalla considerazione che la norma in parola doveva ritenersi applicabile solo con riferimento a beni demaniali che consentivano in concreto un controllo ed una vigilanza idonei ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo, e quindi non anche ai beni di notevole estensione e suscettibili di generalizzata utilizzazione;
pertanto, con specifico riguardo alle strade, l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. è stata inizialmente esclusa con riferimento a quelle statali (cfr. Cass. n. 179 del 2001) ed alle autostrade (cfr. Cass. n. 16356 del 2002,
Cass. n. 16179 del 2001, Cass. n. 1505 del 2001), mentre è stata viceversa ammessa relativamente alle strade di proprietà del (cfr. Cass. n. 11446 del 2003) o della Provincia (cfr. Cass. n. 2020 del CP_1
1970), nonché alle pertinenze della sede stradale (cfr. Cass. n. 13087 del 2004) ed anche autostradale
(cfr. Cass. n. 488 del 2003, Cass. n. 298 del 2003), alle scarpate (cfr. Cass. n. 10759 del 1998) ed alle pagina 2 di 5 zone limitrofe alla sede stradale di proprietà della P.A. (cfr. Cass. n. 17907 del 2003, Cass. n. 11366 del
2002).
Ancora più recentemente, la Suprema Corte ha ulteriormente avanzato la linea di tutela dell'utilizzatore delle strade pubbliche, escludendo l'automatismo interpretativo secondo cui la ricorrenza delle caratteristiche della demanialità o patrimonialità del bene, dell'uso diretto della cosa e dell'estensione della medesima, rendano non applicabile l'art. 2051 c.c., atteso che l'esclusione di tale responsabilità è da ricondurre solo all'oggettiva impossibilità dell'esecuzione del potere di controllo da parte dell'amministrazione, attraverso un'indagine effettuata dal giudice, seppur l'onere della prova ricada in capo alla stessa P.A. (cfr. Cass. n. 488 del 2003, Cass. n. 1144 del 2003).
È stato allora condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte che, ai fini del giudizio sulla possibilità di custodia, «le peculiarità vanno individuate non solo e non tanto nell'estensione territoriale del bene e nelle concrete possibilità di vigilanza su di esso e sul comportamento degli utenti, quanto piuttosto nella natura e nella tipologia delle cause che abbiano provocato il danno: secondo che esse siano intrinseche alla struttura del bene, sì da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode (quali, in materia di strade, l'usura o il dissesto del fondo stradale, la presenza di buche, la segnaletica contraddittoria o ingannevole, ecc.), o che si tratti invece di situazioni di pericolo estemporaneamente create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione (perdita d'olio ad opera del veicolo di passaggio;
abbandono di vetri rotti, ferri arrugginiti, rifiuti tossici od altri agenti offensivi). Nel primo caso è agevole individuare la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., essendo il custode sicuramente obbligato a controllare lo stato della cosa e a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza. Nel secondo caso l'emergere dell'agente dannoso può considerarsi fortuito, quantomeno finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo». Così facendo, al custode vengono addossati «solo i rischi di cui egli possa essere chiamato a rispondere...sulla base dei doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, con riferimento a criteri di corretta e diligente gestione.
Riconosciuta l'applicabilità del paradigma normativo di cui all'art. 2051 cc alla p.a., va precisato che l'istituto della responsabilità presunta per le cose in custodia disciplinato dall'art. 2051 c.c. prescinde dalla valutazione della colpa del custode, salva la prova del caso fortuito.
Come ampiamente esposto è da ritenersi principio oramai consolidato sia nella giurisprudenza di legittimità che in quella di merito, che i proprietari o i custodi sono responsabili ai sensi dell'art. 2051
c.c. per i danni cagionati dalle cose in custodia poiché si trovano nelle condizioni di svolgere pagina 3 di 5 un'adeguata attività di vigilanza e controllo in relazione allo spazio circoscritto e comunque delimitato della proprietà o della custodia.
Ne consegue che i predetti sono tenuti a risarcire il danno, ai sensi dell'art. 2051 c.c., a meno che il proprietario o custode non dimostrino il caso fortuito.
La norma di cui all'art. 2051 c.c. non richiede, invero, altri e diversi presupposti applicativi, ulteriori rispetto alla prova da parte del danneggiato della sussistenza dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa.
Assodato, dunque, che la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è esclusa solamente dal caso fortuito, in relazione a talune fattispecie può essere necessario stabilire se l'evento derivi in tutto o in parte dal comportamento dello stesso danneggiato.
Ne consegue che corollario della regola sancita dall'art. 2051 cod. civ.. è quella dettata dall'art. 1227 cod. civ., comma 1.
Peraltro, il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo a produrre l'evento deve in ogni caso essere adeguato alla natura ed alla pericolosità della cosa, sicchè tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa, tanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, a partire dall'uso improprio della cosa, fino all'eventuale interruzione del nesso eziologico tra la stessa e il danno e alla esclusione di ogni responsabilità del custode.
Ciò premesso in punto di diritto, nella specie non può ritenersi assolto l'onere probatorio posto a carico del danneggiato.
Alcun elemento idoeno a provare il nesso causale è emerso in sede di testimonianza, atteso che tutti i testi escussi hanno dichiarato di non aver assistito al sinistro, essendo intervenuti in un momento successivo, quando l'attore era già a terra.
Il teste , nel descrivere lo stato dei luoghi, ha dichiarato che gran parte di quella Testimone_1
strada è sconnessa e tra la pietra di marmo e il marciapiede è cresciuta l'erba.
Nulla si evince con riferimento alla sussitenza di una insidia dal materiale fotografico in atti (cfr. foto allegate al fascicolo di parte attrice) che ritrae la strada in cui si è verificato il sinistro, né può seriamente ritenersi che il travertino di marmo possa sic et simpliciter rappresentare una insidia.
Pertanto, alcun elemento è emerso dall'istruttoria da cui evincere non solo la sussistenza di un nesso causale tra la cosa e l'evento, ma anche dell'intrinseca pericolosità del bene.
pagina 4 di 5 Né, diversamente ragionando, può ritenersi che il cattivo stato manutentivo del manto stradale sia suscettibile di rendere intrinsecamente pericoloso il bene, atteso che tale circostanza non solo non esclude la diligenza della parte nell'utilizzo della cosa, ma anzi ne comporta un uso più attento.
E' stato sul punto precisato che il grado di diligenza che è preteso dall'utente della strada è direttamente proporzionale all'evidenza ed all'entità delle sconnessioni o dei dissesti percepibili: "In tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della Pubblica Amministrazione per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso
(Cassazione civile sez. VI, 30/03/2015 n. 6425).
Alla luce di quanto innanzi esposto, la domanda va dunque rigettata, assorbito ogni ulteriore profilo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna l'attore al pagamento delle spese di lite che liquida, in favore di parte convenuta, in complessivi euro 2.500,00, oltre il 15% per spese generali, iva e cpa come per legge.
Benevento, 23 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Enrica Nasti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, nella persona della dott.ssa Enrica Nasti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1326/2021 R.G. avente ad oggetto: resposnabilità ex artt. 2049 – 2051 – 2052 cc e vertente tra :
elettivamente domiciliata in Paternopoli alla via C. Modestino n. 154 presso lo Parte_1 studio dell'avv. Isaia Rosato, dal quale è rapp.to e difeso giusta procura in atti
-attore-
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso giusto dall'avv. Giuseppe Controparte_1
Vitiello, domiciliatario in Taurasi alla via Italia n. 18
- CONVENUTO-
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato come in atti, l'attore citava in giudizio il per Controparte_1
sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito di una caduta verificatasi in data 29.12.18 lungo via Serra in Paternopoli, in prossimità del campo sportivo.
Deduceva, in particolare, che la caduta era causata dalla presenza di una fessura a ridosso del travertino esterno di sostegno al marciapiede;
precisava di aver subito lesioni per le quali veniva trasportato tramite 118 all'ospedale Moscati di Avellino.
Costituitosi in giudizio, il contestava la fondatezza della domanda deducendo piuttosto la CP_1
responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro e l'insussistenza dei presupposti per l'invocata responsabilità dell'ente; chiedeva pertanto il rigetto della domanda.
pagina 1 di 5 Ciò premesso, la domanda è infondata e va rigettata.
Il referente normativo per l'inquadramento della invocata responsabilità è l'art. 2051 c.c.., atteso che i fatti dedotti si riferiscono ad un difetto custodiale.
E' noto che la giurisprudenza ha inizialmente applicato alle ipotesi quale quella in esame i principi di cui all'art. 2043 c.c. a mente del quale l'amministrazione era tenuta a far sì che il bene demaniale non fosse fonte generatrice di un danno a terzi, a cagione della colposa violazione di specifici doveri di comportamento stabiliti da norme di legge o di regolamento, in modo tale da evitare che potesse scaturirne danno per gli utenti che sullo stato di praticabilità delle strade riponevano ragionevole affidamento.
In tale contesto, la giurisprudenza ha elaborato la figura dell'insidia o trabocchetto, quale situazione per l'utente di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile, e quindi non evitabile con l'ordinaria diligenza.
Successivamente, la giurisprudenza ha invece iniziato a ritenere concettualmente ed astrattamente configurabile, nei confronti della P.A. e degli enti pubblici in generale, la responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c. relativamente ai danneggiamenti subìti a seguito dell'utilizzo di strade pubbliche.
Sulla scia di sempre più stringenti critiche dottrinali, si è infatti preso atto che il ritenere non applicabile alla P.A., per tali beni, la responsabilità da custodia, ma solo quella ex art. 2043 c.c., rappresentava un ingiustificato privilegio, e, di riflesso, un ingiustificato deteriore trattamento per gli utenti danneggiati;
viceversa, l'applicazione dell'art. 2051 c.c. si prestava ad una migliore salvaguardia e ad un miglior bilanciamento degli interessi in gioco in conformità ai principi dell'ordinamento giuridico e al sentire sociale.
Tuttavia, in una prima fase, l'operatività del principio è stata sminuita dalla considerazione che la norma in parola doveva ritenersi applicabile solo con riferimento a beni demaniali che consentivano in concreto un controllo ed una vigilanza idonei ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo, e quindi non anche ai beni di notevole estensione e suscettibili di generalizzata utilizzazione;
pertanto, con specifico riguardo alle strade, l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. è stata inizialmente esclusa con riferimento a quelle statali (cfr. Cass. n. 179 del 2001) ed alle autostrade (cfr. Cass. n. 16356 del 2002,
Cass. n. 16179 del 2001, Cass. n. 1505 del 2001), mentre è stata viceversa ammessa relativamente alle strade di proprietà del (cfr. Cass. n. 11446 del 2003) o della Provincia (cfr. Cass. n. 2020 del CP_1
1970), nonché alle pertinenze della sede stradale (cfr. Cass. n. 13087 del 2004) ed anche autostradale
(cfr. Cass. n. 488 del 2003, Cass. n. 298 del 2003), alle scarpate (cfr. Cass. n. 10759 del 1998) ed alle pagina 2 di 5 zone limitrofe alla sede stradale di proprietà della P.A. (cfr. Cass. n. 17907 del 2003, Cass. n. 11366 del
2002).
Ancora più recentemente, la Suprema Corte ha ulteriormente avanzato la linea di tutela dell'utilizzatore delle strade pubbliche, escludendo l'automatismo interpretativo secondo cui la ricorrenza delle caratteristiche della demanialità o patrimonialità del bene, dell'uso diretto della cosa e dell'estensione della medesima, rendano non applicabile l'art. 2051 c.c., atteso che l'esclusione di tale responsabilità è da ricondurre solo all'oggettiva impossibilità dell'esecuzione del potere di controllo da parte dell'amministrazione, attraverso un'indagine effettuata dal giudice, seppur l'onere della prova ricada in capo alla stessa P.A. (cfr. Cass. n. 488 del 2003, Cass. n. 1144 del 2003).
È stato allora condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte che, ai fini del giudizio sulla possibilità di custodia, «le peculiarità vanno individuate non solo e non tanto nell'estensione territoriale del bene e nelle concrete possibilità di vigilanza su di esso e sul comportamento degli utenti, quanto piuttosto nella natura e nella tipologia delle cause che abbiano provocato il danno: secondo che esse siano intrinseche alla struttura del bene, sì da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode (quali, in materia di strade, l'usura o il dissesto del fondo stradale, la presenza di buche, la segnaletica contraddittoria o ingannevole, ecc.), o che si tratti invece di situazioni di pericolo estemporaneamente create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione (perdita d'olio ad opera del veicolo di passaggio;
abbandono di vetri rotti, ferri arrugginiti, rifiuti tossici od altri agenti offensivi). Nel primo caso è agevole individuare la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., essendo il custode sicuramente obbligato a controllare lo stato della cosa e a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza. Nel secondo caso l'emergere dell'agente dannoso può considerarsi fortuito, quantomeno finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo». Così facendo, al custode vengono addossati «solo i rischi di cui egli possa essere chiamato a rispondere...sulla base dei doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, con riferimento a criteri di corretta e diligente gestione.
Riconosciuta l'applicabilità del paradigma normativo di cui all'art. 2051 cc alla p.a., va precisato che l'istituto della responsabilità presunta per le cose in custodia disciplinato dall'art. 2051 c.c. prescinde dalla valutazione della colpa del custode, salva la prova del caso fortuito.
Come ampiamente esposto è da ritenersi principio oramai consolidato sia nella giurisprudenza di legittimità che in quella di merito, che i proprietari o i custodi sono responsabili ai sensi dell'art. 2051
c.c. per i danni cagionati dalle cose in custodia poiché si trovano nelle condizioni di svolgere pagina 3 di 5 un'adeguata attività di vigilanza e controllo in relazione allo spazio circoscritto e comunque delimitato della proprietà o della custodia.
Ne consegue che i predetti sono tenuti a risarcire il danno, ai sensi dell'art. 2051 c.c., a meno che il proprietario o custode non dimostrino il caso fortuito.
La norma di cui all'art. 2051 c.c. non richiede, invero, altri e diversi presupposti applicativi, ulteriori rispetto alla prova da parte del danneggiato della sussistenza dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa.
Assodato, dunque, che la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è esclusa solamente dal caso fortuito, in relazione a talune fattispecie può essere necessario stabilire se l'evento derivi in tutto o in parte dal comportamento dello stesso danneggiato.
Ne consegue che corollario della regola sancita dall'art. 2051 cod. civ.. è quella dettata dall'art. 1227 cod. civ., comma 1.
Peraltro, il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo a produrre l'evento deve in ogni caso essere adeguato alla natura ed alla pericolosità della cosa, sicchè tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa, tanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, a partire dall'uso improprio della cosa, fino all'eventuale interruzione del nesso eziologico tra la stessa e il danno e alla esclusione di ogni responsabilità del custode.
Ciò premesso in punto di diritto, nella specie non può ritenersi assolto l'onere probatorio posto a carico del danneggiato.
Alcun elemento idoeno a provare il nesso causale è emerso in sede di testimonianza, atteso che tutti i testi escussi hanno dichiarato di non aver assistito al sinistro, essendo intervenuti in un momento successivo, quando l'attore era già a terra.
Il teste , nel descrivere lo stato dei luoghi, ha dichiarato che gran parte di quella Testimone_1
strada è sconnessa e tra la pietra di marmo e il marciapiede è cresciuta l'erba.
Nulla si evince con riferimento alla sussitenza di una insidia dal materiale fotografico in atti (cfr. foto allegate al fascicolo di parte attrice) che ritrae la strada in cui si è verificato il sinistro, né può seriamente ritenersi che il travertino di marmo possa sic et simpliciter rappresentare una insidia.
Pertanto, alcun elemento è emerso dall'istruttoria da cui evincere non solo la sussistenza di un nesso causale tra la cosa e l'evento, ma anche dell'intrinseca pericolosità del bene.
pagina 4 di 5 Né, diversamente ragionando, può ritenersi che il cattivo stato manutentivo del manto stradale sia suscettibile di rendere intrinsecamente pericoloso il bene, atteso che tale circostanza non solo non esclude la diligenza della parte nell'utilizzo della cosa, ma anzi ne comporta un uso più attento.
E' stato sul punto precisato che il grado di diligenza che è preteso dall'utente della strada è direttamente proporzionale all'evidenza ed all'entità delle sconnessioni o dei dissesti percepibili: "In tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della Pubblica Amministrazione per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso
(Cassazione civile sez. VI, 30/03/2015 n. 6425).
Alla luce di quanto innanzi esposto, la domanda va dunque rigettata, assorbito ogni ulteriore profilo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna l'attore al pagamento delle spese di lite che liquida, in favore di parte convenuta, in complessivi euro 2.500,00, oltre il 15% per spese generali, iva e cpa come per legge.
Benevento, 23 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Enrica Nasti
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