Sentenza 28 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/02/2025, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Stefania Basso Consigliere rel. dott. Anna Rita Motti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del
21/02/2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2768 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2023
TRA
elettivamente domiciliato in Qualiano (NA), Via Colonnello D. Parte_1
Morgera n. 30, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Giocondo dal quale è rappresentato e difeso
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Paola Brugnoli e dall'avv. Maria Golia ed elettivamente domiciliato presso quest'ultima in Napoli Via Nuova Poggioreale
APPELLATO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 13.11.2023, ha Parte_1
impugnato sentenza del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, n.
3473/2023 pubblicata in data 23.05.2023, con la quale veniva rigettata la sua domanda di accertamento della percentuale di invalidità del 4% a seguito dell'infortunio subito in data 22.08.2017. L'appellante lamenta “violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. – violazione e falsa applicazione dell'art. 13
d.lgs. 23.2.2000 n. 38 – omessa e/o contraddittoria pronuncia – omessa e/o
Tribunale ritenuto di aderire alle conclusioni del C.T.U. che aveva affermato la sussistenza di un danno biologico nella misura del 4% - non aveva, poi, il giudice accolto la domanda di accertamento. Ha concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata con accoglimento della propria domanda.
Si è ritualmente costituito l'appellato che – rimarcata l'infondatezza dell'appello – ne ha chiesto il rigetto con vittoria di spese di lite.
All'odierna udienza, su richiesta delle parti, la Corte ha deciso la controversia come da separato dispositivo in atti.
L'appello è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
Deve preliminarmente evidenziarsi che l' , con il ricorso di primo grado, Pt_1
aveva chiesto: “Accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa del predetto infortunio, ha diritto all'intera indennità temporanea assoluta certificata e comunicata all' compresa l'ITA non riconosciuta dall' nel CP_1 CP_1
provvedimento del 16/11/2017 degli ulteriori 49 gg;
Accertare e dichiarare che a seguito dell'infortunio lavorativo del 22/08/2017 il ricorrente ha riportato postumi permanenti con un grado di inabilità pari al 4% almeno (come da relazione ctp del Dott. o una percentuale che risulterà più Persona_1
esatta a seguito di CTU. Di cui si chiede sin da ora l'ammissione e pertanto, ha diritto ad ottenere il riconoscimento del danno biologico patito e conseguente indennità”.
Il Tribunale ha rigettato sia la prima che la seconda domanda. Parte appellante – con riferimento alla prima – non ha proposto alcuna censura, pertanto, sul punto è caduto il giudicato.
Con riferimento all'unica censura proposta, essa è destituita di fondamento alla luce di un consolidato principio espresso dalla Suprema Corte secondo cui “In ipotesi di malattia professionale in atto non indennizzabile a causa della mancanza di una infermità inabilitante nella misura richiesta dalla legge, la sola prospettazione del rischio di aggravamento dell'infermità, suscettibile di una eventuale futura valorizzazione, non giustifica di per sé la richiesta di emissione di una sentenza di mero accertamento. Infatti, nel caso di malattia professionale in atto non indennizzabile per l'inesistenza di una infermità inabilitante nella misura richiesta, non è possibile una pronuncia di mero accertamento, con efficacia di giudicato, dell'infermità stessa in vista di eventuali futuri aggravamenti, per non essere al riguardo configurabile una questione pregiudiziale, della quale ai sensi dell'art. 34 cod. proc. civ. possa chiedersi l'accertamento, con efficacia di giudicato, indipendentemente dall'esito della domanda principale, trattandosi di uno degli elementi costitutivi del diritto alla rendita, oggetto della cognizione del giudice solo come fondamento della relativa pretesa fatta valere in giudizio, non di per sé e per gli effetti futuri eventualmente ricavabili da tale accertamento” (Cassazione civile sez. lav.,
19/11/2021, n.35671)
E tale principio è stato da ultimo ribadito: “in tema di infortuni e malattie professionali è inammissibile, per difetto di interesse ad agire, l'azione diretta ad accertare il nesso di causalità tra infortunio e prestazione di lavoro, senza che sia residuata un'inabilità permanente indennizzabile, atteso che il processo può essere utilizzato solo a tutela di diritti sostanziali e deve concludersi (salvo casi eccezionali) con il raggiungimento dell'effetto giuridico tipico, cioè con
l'affermazione o la negazione del diritto dedotto in giudizio, onde i fatti possono essere accertati dai giudice solo come fondamento dei diritto fatto valere in giudizio e non di per sé e per gli effetti possibili e futuri che da tale accertamento si vorrebbero ricavare, dovendosi rilevare che la natura lavorativa dell'infortunio, o l'eziologia professionale della malattia, non costituisce una questione pregiudiziale alla prestazione economica, come tale suscettibile, a norma dell'art. 34 c.p.c., di accertamento incidentale con efficacia di giudicato separatamente dall'esame della domanda principale, essendo invece uno degli elementi costitutivi del diritto medesimo” (Cassazione civile sez. lav.,
n.29577/2022).
Alla luce del suesposto principio, l'appello non può che essere rigettato.
Nulla per le spese del grado ex art. 152 disp. Att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Dichiara parte appellante non tenuta al pagamento delle spese del grado. Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma
17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n. 115/2002, ove dovuto. Così deciso in Napoli il 21.02.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Stefania Basso Dott. Piero Francesco De Pietro