Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 05/02/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello
n. 507/2020
C O R T E D'A P P E L L O
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
dott.ssa Patrizia Morabito presidente dott. Natalino Sapone consigliere relatore dott.ssa Federica Rende consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 507/2020 Ruolo Generale Affari Contenziosi vertente tra
, c.f. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
26/12/1962, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Piscioneri, elettivamente domiciliata in Placanica, via Tasso n. 25
nei confronti di
c.f. , con sede in Roma, Piazza Colonna 366, in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Polverari, elettivamente domiciliata in Roma, via Girolamo
Savonarola n. 6
, c.f. con sede in Roma, Controparte_2 P.IVA_2
Via Bertoloni n. 26, in persona del liquidatore legale rappresentante pro tempore e c.f. , rappresentati e difesi CP_3 C.F._2
1
dall'avv. Alfredo Del Vecchio, elettivamente domiciliati in Palmi, Via P. Nizi n.
80.
c.f. , nato a [...] il [...], Controparte_4 C.F._3
rappresentato e difeso dagli avv.ti Valentina Ramella e Carlotta Nannini, elettivamente domiciliato in Milano, corso di Porta Vittoria n. 28
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti e scritti difensivi.
***
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Procedimento di primo grado
Parte appellante impugna la sentenza n. 340/2020, pubblicata il 12/6/2020, pronunciata dal Tribunale di Locri nell'ambito del procedimento n.
1576/2017R.G, con la quale è stata rigettata la domanda di risarcimento avanzata dalla , magistrato in servizio presso il Tribunale di Locri, in Pt_1
ragione dei danni causati dalla pubblicazione di due articoli di giornale ritenuti lesivi della sua reputazione.
L'oggetto degli articoli è stato il procedimento penale, pendente dinnanzi al
Tribunale di Locri, a carico dell'ex Ministro , nel quale Controparte_5 procedimento era stata richiesta l'archiviazione. Il giornalista de CP_1
, nel primo articolo del 28/2/2014, ha concluso affermando:
[...] CP_3
«Di certo c'è che il capo dell'ufficio del gip del tribunale di Locri si chiama , Parte_1
e il marito lavora presso la farmacia della a Monasterace, assunto quando il CP_5 neoministro era sindaco. E a Locri i gip sono due».
2 Corte d'Appello
Successivamente, in data 7/3/2014, con un altro articolo riferito alla medesima vicenda, il giornalista afferma: «La procura ha chiesto l'archiviazione. A decidere se accogliere o meno la richiesta del pm sarà il gip di Locri. Il capo dell'ufficio del gip di quel tribunale è e il marito lavora presso la farmacia della a Parte_1 CP_5
Monasterace».
- Domande di parte appellante
impugna la sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente Parte_1 il difetto della titolarità passiva dei convenuti “ e Controparte_1 CP_4
. Deduce, in proposito, che il non aveva mai sollevato
[...] CP_4
l'eccezione anzidetta e che era stato correttamente evocato in giudizio nella qualità di direttore del quotidiano.
In relazione alla posizione della società “ , contesta le Controparte_1 conclusioni del giudice di prime cure deducendo che l'esclusione di responsabilità, alla luce del contratto di cessione del ramo d'azienda del
6/9/2016, opera con riferimento alle obbligazioni sorte antecedentemente alla cessione e non per quelle, configurabili nel caso di specie, successive al detto trasferimento.
Con il secondo motivo, l'appellante lamenta una motivazione per relationem della sentenza con riferimento alla richiesta di archiviazione ed al successivo decreto di archiviazione del procedimento penale incardinato nei confronti del
Sostiene, altresì, che gli articoli hanno una finalità esclusivamente CP_3
diffamatoria giacché alludono ad una condotta illegittima pur in assenza di fatti da cui desumerla. Inoltre, deduce che è stato omesso di riferire che quel procedimento penale era stato assegnato alla la quale, proprio a causa Pt_1
del rapporto di lavoro del proprio coniuge con la , si è CP_5
immediatamente astenuta dalla trattazione.
Con il terzo motivo, la contesta la liquidazione delle spese processuali. Pt_1
Deduce, in proposito, che e “ CP_4 CP_3 Controparte_2
” nel primo grado di giudizio erano tutti difesi dall'avvocato Del
[...]
Vecchio. In considerazione dell'identica posizione processuale e sostanziale, il giudice avrebbe dovuto liquidare un unico onorario, eventualmente aumentato in considerazione della pluralità di parti difese.
3 Corte d'Appello
L'appellante contesta altresì la liquidazione della fase di trattazione, benché il difensore non abbia mai depositato memorie ex art. 183 c.p.c. Infine, sostiene che il giudice non ha tenuto conto del rigetto dell'eccezione di improcedibilità della domanda e della mancata partecipazione del e del al CP_3 CP_4
procedimento di mediazione obbligatoria.
- de “ CP_6 Controparte_1
contesta l'appello chiedendone il rigetto per infondatezza. Controparte_1
In particolare, rispetto al primo motivo, deduce la propria estraneità rispetto ai fatti di causa in quanto l'obbligazione risarcitoria risale ad epoca anteriore al termine iniziale di efficacia della cessione del ramo d'azienda, stipulata in data
6 settembre 2016.
In relazione al secondo motivo d'appello, il quotidiano ritiene che il giornalista si sia limitato a riportare alcuni notori fatti di cronaca e che la fattispecie in esame rientri nel diritto di critica, che costituisce l'espressione di una valutazione su fatti e circostanze realmente accaduti. In ragione di ciò, non è rinvenibile una lesività dalla lettura degli articoli in oggetto.
Spiega, infine, appello incidentale condizionato all'accoglimento della domanda risarcitoria, proponendo domanda di manleva nei confronti de
“ ”. Controparte_2
- Difese del “Q ” e OC CA Controparte_2
Gli appellati sostengono l'inesistenza di elementi diffamatori negli articoli contestati dall'appellante, poiché il giornalista ha riportato esclusivamente fatti veri, nel pieno diritto di cronaca e critica giornalistica, rendendo informazioni dovute alla collettività.
Ritengono, altresì, che i danni lamentati dalla sono riferiti Pt_1
genericamente, di talché non risulta provata alcuna offesa derivante dagli articoli oggetto dell'odierno procedimento.
Circa il motivo sulle spese processuali, gli appellati ritengono che la liquidazione sia congrua in riferimento al valore della causa determinato dalla richiesta posta alla base della domanda.
- Difese di Controparte_4
4 Corte d'Appello
Il reliminarmente contesta l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e CP_4
348 bis c.p.c.
In merito al primo motivo d'appello, sostiene di non aver invocato una sua carenza di legittimazione in forza del contratto di cessione del ramo d'azienda.
Tuttavia, il rigetto nel merito delle richieste assorbe ogni questione rispetto alla propria carenza di legittimazione passiva.
In merito al secondo motivo d'appello l'appellato ritiene che il giudice di primo grado abbia condiviso alcune argomentazioni dell'ordinanza penale dopo averle fatte proprie a seguito di un corretto iter argomentativo. In ogni caso deduce che gli scritti contestati costituiscono legittima espressione del diritto di cronaca e di critica e non è derivato da essi alcun danno.
In relazione al terzo motivo d'appello, ritiene che la liquidazione delle spese sia stata effettuata correttamente atteso che i convenuti non avevano una identica posizione sostanziale: il il sono chiamati a rispondere CP_4 CP_3
in virtù di qualifiche diverse, il primo come direttore responsabile ed il secondo quale autore degli articoli.
Sostiene inoltre l'infondatezza della compensazione delle spese processuali, in ragione del fatto che non ha posto in essere condotte idonee a pregiudicare il processo e/o la sua durata.
***
1.- Rinuncia agli atti nei confronti di e CP_3 CP_4
In data 25 settembre 2024 e 7 dicembre 2024 l'appellante ha depositato
«rinuncia ai sensi e per gli effetti dell'art. 306 c.p.c. agli atti del giudizio» promosso nei confronti di e di con compensazione delle CP_3 Controparte_4
spese di questo grado di giudizio.
La rinuncia è stata effettuata solo nei confronti dei predetti appellati «e non esplica effetti nei confronti delle altre parti del giudizio nei cui confronti la dott.ssa Pt_1 mantiene ferme le sue domande».
Tali documenti devono essere più correttamente qualificati come rinuncia all'azione, atteso che comportano una rinuncia all'intera pretesa proposta nei confronti di alcuni convenuti (vedasi Cass. 13636/2024 e 28146/2013).
Conseguentemente, il giudizio d'appello va dichiarato estinto nei confronti di e . CP_3 Controparte_4
5 Corte d'Appello
2.- Sul difetto di titolarità passiva della “ Controparte_1
1. L'appellante impugna la sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente il difetto della titolarità passiva del convenuto “ . Deduce, in Controparte_1 proposito, che l'esclusione di responsabilità del quotidiano, alla luce del contratto di cessione del ramo d'azienda del 6/9/2016, opera con riferimento alle obbligazioni sorte antecedentemente al trasferimento.
2. Il motivo è infondato.
Come già statuito dal giudice di prime cure, dal contratto di cessione del ramo
[. d'azienda del 6 settembre 2016 – tra il Concordato preventivo CP_2
e – emerge che «l'effetto Controparte_2 Controparte_7 traslativo della vendita avrà luogo dalla data di trasferimento (…) e, pertanto, in quel momento si intenderà essere avvenuto il trasferimento della proprietà del Ramo di Azienda dal Cedente al Cessionario e la relativa immissione in possesso e godimento, con la conseguente assunzione a tale momento, da parte del Cessionario, di tutti i diritti e gli obblighi attinenti all'esercizio del Ramo di Azienda».
L'atto prevede espressamente che «non rientra nell'ambito della gestione quanto non espressamente previsto, senza alcun subentro del cessionario in obbligazioni di natura contrattuale o extracontrattuale o per debiti e ciò in quanto ai sensi e per gli effetti della Legge
Fallimentare è esclusa la responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio dell'azienda ceduta, sorti prima del trasferimento. Resta inteso, pertanto, che non sono compresi nel ramo di azienda e, pertanto non saranno trasferiti al cessionario, altri beni e/o altri rapporti giuridici diversi da quelli sopraindicati come espresso oggetto di riferimento e che tutte le passività inerenti il ramo di azienda cedute restano incarico al cedente, in deroga
a quanto previsto dall'articolo 2560 c.c.».
L'obbligazione di risarcimento del danno in questione deve ritenersi sorta al momento della pubblicazione degli articoli, non essendo condivisibile l'assunto di parte appellante secondo cui l'obbligazione di pagamento può derivare “solo da una pronuncia di condanna”. L'obbligazione risarcitoria sorge al momento del verificarsi del danno-conseguenza. È quindi a tale data che occorre fare riferimento.
Essendo stati gli articoli pubblicati tra a febbraio e marzo 2014 e, dunque, prima della cessione del ramo d'azienda da “ in Controparte_2
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liquidazione” a “ , l'obbligazione non rientra nel novero di quelle Controparte_1
trasferite con la cessione.
Il motivo d'appello va pertanto rigettato.
3.- Sul carattere diffamatorio degli articoli
1. Con il secondo motivo, l'appellante deduce che la motivazione della sentenza impugnata è acritica, per relationem con riferimento alla richiesta di archiviazione ed al successivo decreto di archiviazione del procedimento penale incardinato nei confronti del CP_3
Sostiene, altresì, che gli articoli hanno una finalità esclusivamente diffamatoria, giacché alludono ad una condotta illegittima pur in assenza di fatti da cui desumerla. Inoltre, deduce che è stato omesso di riferire che quel procedimento penale era stato assegnato alla , la quale, proprio a Pt_1
causa del rapporto di lavoro del proprio coniuge con la , si è CP_5
immediatamente astenuta dalla trattazione.
2. Il motivo è infondato.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, «affinché la divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell'onore possa considerarsi lecito esercizio del diritto di cronaca, devono ricorrere le seguenti condizioni: la verità oggettiva della notizia pubblicata;
la pertinenza, ossia l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto e, infine, la continenza, ossia la correttezza formale dell'esposizione» (Cass. n. 19028 dell'11 luglio 2024).
2.1. Nel caso di specie sussiste il requisito della pertinenza.
È ravvisabile, infatti, un interesse pubblico alla pubblicazione delle notizie in questione, trattandosi di informazioni inerenti a un procedimento penale promosso nei confronti di un Ministro.
2.2. È ravvisabile anche il requisito della continenza.
Il contenuto dell'articolo è formalmente corretto, non contenendo espressioni gratuitamente offensive.
2.3. Per quanto riguarda il requisito della verità oggettiva, occorre rilevare che tale requisito è ravvisabile in presenza del presupposto della completezza della notizia pubblicata (Cass. pen. 14 ottobre 2021 n. 37407).
7 Corte d'Appello
L'appellante in proposito fa notare che l'autore degli articoli ha omesso di riferire ed accertare che il procedimento penale in questione era stato assegnato alla e la stessa si era immediatamente astenuta dalla Pt_1
trattazione.
Secondo l'appellante, il successivamente ha omesso di informare la CP_3 pubblica opinione circa l'astensione della perché era intento del Pt_1 CP_3
screditare la figura di magistrato della . Pt_1
2.4. L'assunto non è condivisibile.
Il requisito della verità oggettiva – intesa anche come completezza della notizia – non sarebbe ravvisabile se, al momento della redazione degli articoli,
l'autore degli articoli avesse saputo (o se avesse avuto la possibilità, con ordinaria diligenza, di sapere) che l'odierna appellante si era già astenuta dalla trattazione del procedimento.
Questo dato però non risulta e non è stato precisamente allegato dall'appellante.
Non è stata precisamente allegata la circostanza che, già al momento della pubblicazione degli articoli, la si era astenuta dalla trattazione e che Pt_1
tale circostanza era conoscibile con diligente accertamento da parte del giornalista.
Da quanto allegato, in primo e in secondo grado, appare, anzi, che l'astensione è avvenuta successivamente alla pubblicazione degli articoli:
«perché il successivamente ha omesso di informare la pubblica opinione circa CP_3
l'astensione della ?», afferma l'appellante. Pt_1
Anche in primo grado (comparsa conclusionale, pag. 8) l'attrice, odierna appellante, ha osservato che l'autore ha omesso “successivamente” di notiziare il lettore circa il ruolo effettivo della , ovvero se il procedimento penale Pt_1
fosse stato realmente assegnato alla «e, in caso positivo, se la stessa si Pt_1
fosse astenuta».
L'appellante non ha allegato la data dell'astensione, ossia non ha specificamente allegato che si era già astenuta al momento della pubblicazione degli articoli.
L'onere dell'allegazione e prova di tale circostanza incombeva sulla danneggiata.
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Non può quindi ritenersi provata la circostanza che l'odierna appellante si era già astenuta al momento della pubblicazione degli articoli per cui è causa.
Quindi deve ritenersi sussistente il requisito della completezza della notizia.
3. L'appellante osserva che gli articoli in questione suscitano nel lettore il sospetto che l'appellante condizionasse in modo illegittimo la decisione sulla richiesta di archiviazione, pur in assenza di elementi e fatti concreti.
3.1. L'assunto non è condivisibile.
Vero è che il requisito della verità oggettiva della notizia, secondo la giurisprudenza, «non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti (...) siano accompagnati da sollecitazioni emotive ovvero da sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi idonei a creare nella mente del lettore (…) rappresentazioni della realtà oggettiva false » (Cass. 20 luglio 2023 n. 21651).
Però, nella fattispecie in esame, l'insinuazione (pur) presente negli articoli non
è realmente fuorviante in quanto non idonea a ingenerare un sospetto ragionevole, sufficientemente preciso e concreto circa un comportamento scorretto da parte della dott.ssa . Pt_1
Ciò in quanto negli articoli non è indicato alcun elemento e fatto concreto che renda ragionevolmente prevedibile un comportamento scorretto dell'odierna appellante, volto a condizionare l'esito del procedimento penale. Ad es. non vengono indicati, neanche in modo allusivo e insinuante, pregressi comportamenti scorretti o illegittimi della dott.ssa a condizionare Persona_1 altri magistrati dell'ufficio o, più genericamente, comportamenti scorretti con cui la dott.ssa ha abusato della posizione di capo dell'ufficio. Pt_1
Né viene indicata, neanche in modo allusivo e insinuante, una qualità soggettiva della dott.ssa idonea a ingenerare il dubbio circa la Pt_1 correttezza dell'esercizio del ruolo di dirigente dell'ufficio in questione da parte della dott.ssa . Pt_1
Il sospetto che gli articoli intendevano – o comunque erano idonei a – suscitare nel lettore era quello derivato dalla situazione oggettiva descritta negli articoli;
situazioni che possono verificarsi, soprattutto in realtà di piccole dimensioni, qual è quella di Locri, indipendentemente da qualsiasi comportamento del magistrato.
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Dunque non vi sono elementi per ritenere che gli articoli avessero lo scopo o comunque fossero idonei a suscitare un ragionevole sospetto circa un comportamento illecito o scorretto della dott.ssa . Pt_1
La situazione sospetta descritta correttamente negli articoli non era in nessun modo riconducibile ad un qualche comportamento dell'odierna appellante. Il rapporto di lavoro del marito dell'appellante nella farmacia dell'indagata, il ruolo (capo ) dell'appellante e la sussistenza di due soli magistrati CP_8 sono circostanze in nessun modo addebitabili all'odierna appellante e comunque non sono rimproverabili alla medesima.
E gli articoli, rispetto a tale situazione oggettiva, non indicano alcun elemento aggiuntivo volto (o comunque idoneo a) ingenerare il sospetto di un comportamento scorretto della dott.ssa . Pt_1
Pertanto il motivo d'appello va pertanto rigettato.
4.- Spese processuali del primo grado
1. L'appellante deduce che doveva essere liquidato un unico onorario per le parti difese dal medesimo avvocato.
1.1. La questione è superata dall'estinzione del giudizio d'appello a seguito della rinuncia agli atti di e di CP_3 CP_4
2. L'appellante osserva che non è stata considerata dal giudice di prime cure, ai fini della regolamentazione delle spese processuali, la mancata partecipazione alla procedura di mediazione e non è stato preso in considerazione il rigetto dell'eccezione d'improcedibilità.
2.1. L'assunto non è condivisibile, in quanto – come precisato dalla giurisprudenza – ai fini della compensazione delle spese processuali, non rileva il rigetto di specifiche eccezioni, occorrendo avere riguardo all'esito finale della lite.
La mancata partecipazione alla procedura di mediazione, di per sé, non è idonea ragione di compensazione delle spese processuali.
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3. L'appellante chiede la decurtazione delle spese processuali relative alla fase di trattazione, non avendo la parte depositato memorie di trattazione e istruttorie.
3.1. L'assunto non è condivisibile, in quanto la fase di trattazione va considerata nella liquidazione degli onorari anche in assenza di memorie, dal momento che la trattazione comprende anche l'esame delle memorie presentate dalla controparte.
4. L'appellante invoca l'art. 92 c.p.c., nella parte in cui esclude il rimborso delle spese eccessive.
Deve ritenersi che in tal modo l'appellante ha impugnato la liquidazione delle spese processuali di primo grado ritenendola eccessiva. Pertanto
l'impugnazione del capo sulle spese processuali rende possibile al giudice d'appello riconsiderare i parametri (minimi o medi) applicabili.
Ritiene il Collegio che la causa sia di bassa complessità, non implicando accertamenti istruttori di significativa consistenza, né l'esame di questioni giuridiche di particolare difficoltà.
Pertanto, il motivo d'appello riguardante la liquidazione delle spese processuali va parzialmente accolto, dovendo applicarsi i parametri minimi per tutte le fasi.
5. Ritiene il Collegio di non poter rideterminare invece il valore della causa ai fini dell'individuazione dello scaglione applicabile per determinare le spese processuali del primo grado, in mancanza di uno specifico motivo d'impugnazione.
Ciò in quanto la questione riguardante il valore della causa è dotata di autonomia e quindi costituisce capo autonomo. Conseguentemente, sul valore della causa, ai fini delle spese processuali di primo grado, si è formato il giudicato interno per mancanza di specifico motivo d'appello.
6. Trova applicazione, anche per la liquidazione delle spese processuali del primo grado, il D.M. n. 147 del 13/08/2022, dal momento che «In tema di spese processuali (…) in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve
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applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza» (Cass. civ., sez. VI, 10/12/2018, n. 31884).
Il parziale accoglimento dell'appello giustifica la parziale compensazione (per
¼) delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
Conseguentemente le spese processuali di primo grado vanno rideterminate, previa compensazione di ¼, in complessivi € 5.289,00, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge, a carico dell'appellante e in favore di ciascuna delle parti appellate (con esclusione di e . CP_3 CP_4
5.- Spese processuali del secondo grado
1. Anche per quanto riguarda le spese processuali del secondo grado, occorre compensare per ¼ le stesse spese, ponendosi a carico dell'appellante la restante parte.
La causa ha valore indeterminabile in quanto il risarcimento chiesto, dopo il riferimento ad un importo preciso, è indicato facendo riferimento alla “diversa misura – maggiore o minore – che l'adito Collegio riterrà di liquidare anche in via equitativa”. Come posto in chiaro dalla giurisprudenza, ai sensi dell'art. 1367
c.c., non può ritenersi a priori che tale espressione sia solo una clausola di stile (ex plurimis, Cass. civ., sez. I, n. 10984/2021).
Di circostanza va applicato lo scaglione delle cause di valore indeterminabile di bassa complessità. Considerata la compensazione per ¼, le spese processuali del secondo grado si liquidano in complessivi € 3.747,00, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge, in favore della “ e della Controparte_1 [...]
. Controparte_2
2. Come concordato tra le parti, le spese processuali del secondo grado vanno interamente compensate tra e gli appellati Parte_1 CP_3
e Controparte_4
p.q.m.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello
12 Corte d'Appello
proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 [...]
, , così provvede: Controparte_2 CP_3 Controparte_4
- dichiara estinto il giudizio d'appello nei confronti di e CP_3 CP_4
e compensa le spese processuali del secondo grado tra l'appellante
[...]
e i predetti appellati;
- accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, compensa per ¼ le spese processuali del primo grado, ponendo a carico dell'appellante la restante parte, che liquida in complessivi
€ 5.289,00, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge, in favore della “ e della Controparte_1 [...]
; Controparte_2
- rigetta nel resto l'appello;
- compensa per ¼ le spese processuali del secondo grado di giudizio, ponendo a carico dell'appellante la restante parte, che liquida in complessivi
€ 3.747,00, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge.
Reggio Calabria, 4 febbraio 2025
Il consigliere est.
dott. Natalino Sapone
La presidente
dott.ssa Patrizia Morabito
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