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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/10/2025, n. 15034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15034 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 43940 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2023
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
IA ET SS, giusta procura in atti Ricorrente
E
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1
AN LI, giusta procura in atti Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del
10.09.2025 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 03.10.23, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, Parte_1
chiedeva, a modifica delle condizioni di divorzio pronunciato con
[...]
sentenza n. 12198/2009, riformata in grado di appello con sentenza 1202/2013,
la revoca dell'assegno divorzile a favore dell'ex coniuge A CP_1
sostegno della richiesta allegava il miglioramento della situazione patrimoniale della resistente, oltre all'aggravamento delle proprie condizioni economiche;
sotto tale profilo, rappresentava come, nonostante il riconoscimento e la relativa determinazione dell'ammontare dell'assegno divorzile fossero dipesi dallo stato di disoccupazione della moglie, quest'ultima in pendenza di giudizio avesse sottaciuto di lavorare e, negli anni, abbia accumulato un cospicuo patrimonio.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva che contestava la CP_1
fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto, sottolineando, in primo luogo, come le allegazioni del ricorrente inerissero a fatti già coperti da giudicato, in secondo luogo, come i diversi gradi di giudizio della causa di divorzio, e tra questi un pronunciamento di legittimità, avessero confermato a più riprese il diritto della a ricevere un assegno divorzile, in terzo e CP_1
ultimo luogo, come fosse assente ogni prova relativa all'asserito miglioramento delle condizioni economiche della resistente.
All'udienza dell'11.03.24, il Giudice onorario dott.ssa Negretti, delegata ad esperire un tentativo di conciliazione giusto decreto del G.d. del 23.04.24,
rinviava per la verifica di soluzione concordata all'udienza del 18.03.24. In tale sede, registrato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, rimetteva le parti innanzi al Giudice delegato. Con provvedimento del 02.04.24, adottato a scioglimento della riserva assunta all'udienza di comparizione del 26.03.24, il G.d. rinviava alla data del 24.09.24
onde acquisire una documentazione economico-reddituale aggiornata.
Acquisita la documentazione prodotta e ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice delegato fissava udienza di rimessione della causa in decisione, disponendone la trattazione cartolare e assegnando alle parti i termini di cui all'art.473bis.28 cod. proc. Civ. e, all'esito, rimetteva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Nel merito, come è noto, ai sensi del previgente art. 9, L.D., come oggi riformulato dall'art.473bis.29 cod. proc. civ., i “giustificati motivi”, la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di divorzio dei coniugi, sono ravvisabili esclusivamente nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa;
il Tribunale, infatti, non può procedere a una nuova valutazione senza che questa si risolva in una non consentita revisio prioris
istantiae, dovendosi limitarsi a valutare l'incidenza delle suddette sopravvenienze (così, nel sistema previgente, Cass. Civ., n. 32529 /2018, ed,
in precedenza, Cass. Civ.11488/08; Cass. Civ.n. 14093/09).
Sotto tale profilo, e con riferimento al riparto dell'onere probatorio, il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità (ex multis v. Cass. n.
10133/2007) ritiene che l'ex coniuge interessato alla revoca dell'assegno di divorzio sia colui tenuto a provare i suddetti fatti sopravvenuti a fondamento della propria domanda. Infatti, è la parte che chiede la revisione del quantum
dell'assegno post-matrimoniale a dover dimostrare, da un lato, la sussistenza di una modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi, e dall'altro, che tale modifica sia idonea a immutare il pregresso assetto, siccome realizzato del precedente provvedimento sull'assegno, così fornendo la prova tanto delle sopravvenienze quanto della loro rilevanza sul mutamento delle condizioni economico-patrimoniali.
Ciò premesso, in senso favorevole al ricorrente non possono valorizzarsi le deduzioni dello stesso in ordine alla capacità lavorativa-reddituale della resistente, atteso che dette circostanze non configuarano evenienze sopravvenute, ma risultano coperte dal giudicato dei precedenti gradi di giudizio.
Per stessa allegazione del ricorrente, infatti, la resistente – contrariamente a quanto da lei dichiarato nei diversi gradi del giudizio di divorzio – avrebbe sempre lavorato ed avrebbe ottenuto il riconoscimento del diritto ad un assegno divorzile sulla scorta di dichiarazioni apostrofate come inveritiere già in sede di appello e confermate in tre distinti gradi di giudizio, evidenziandosi, , già
nella sentenza d'appello del 2013 lo svolgimento di lavori, pur saltuari, della resistente (cfr. pronuncia d'appello in atti).
A simili conclusioni è possibile pervenire anche in ordine all'allegazione inerente agli oneri genitoriali incombenti sul ricorrente per la nascita di un'ulteriore figlia dalle successive nozze;
difatti, sebbene sull'entità
dell'assegno possa avere rilievo il sopraggiungere di nuovi oneri familiari a seguito di nozze o della nascita di figli, la suesposta circostanza rappresenta un fatto già dedotto all'interno del giudizio di primo grado, definitosi con sentenza n. 12198/2009, e del giudizio di secondo grado, definitosi con la sentenza 1202
del 2013 e, per tale motivo, non è qualificabile come sopraggiunto motivo ai fini della revisione in esame. Ritiene, inoltre, il Tribunale che non ricorrano i presupposti per procedere alla revisione richiesta neppure con riferimento al dedotto deterioramento delle condizioni economiche dell'obbligato e all'asserito miglioramento delle condizioni economiche del beneficiario.
Sotto tale punto di vista, ha restituito in giudizio il seguente CP_1
quadro economico patrimoniale: svolge la professione di segretaria part-time con stipendio mensile di euro 800; ha percepito rispettivamente per gli anni
2020, 2021, 2022 e 2023 redditi complessivi netti per euro 16.218, 14.867,
14.557, 16.357; è titolare di conto corrente presso l'istituto bancario
“Mediolanum” dal saldo contabile al 31.12.2021 di euro 15.757, al 31.12.2022
di euro 1.294, al 31.12.2023 di euro 1.300,23; è titolare di unità immobiliare sita in Via dei Lucilii (Roma), acquistata pro quota in eredità dalla madre e per la rimanente quota dalla di lei sorella alla cifra di euro 95.000; è gravata da un mutuo dalla rata mensile di euro 426 e da un prestito con l'istituto
“Findomestic” dal canone di euro 350 mensili.
ha dichiarato di essere pensionato e percepire un reddito netto Parte_1
mensile di euro 1.035,22; di essere socio con quote pari al 98% di autofficina
“Tecno carburatori di DE LE & C. snc”; ha riportato redditi annuali netti per gli anni 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 rispettivamente di euro 16.299,
20.308, 21.226, 16.273, 11.266; ha riportato redditi annuali netti della società
per gli anni 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 rispettivamente di euro 5.599,
15.639, 14.434, 8.856, 3.038; di essere titolare del conto corrente assieme alla moglie, , dal saldo di euro 129.183,96 al 31.12.2021, di euro Parte_2
56,08 al 31.12.2022, di euro 4,06 al 31.12.2023.
Ora, il contegno processuale del ricorrente induce a ritenere che questi non abbia fornito informazioni esaustive e complete rappresentando un quadro economico-patrimoniale verosimilmente divergente rispetto a quello materialmente disponibile.
Difatti, se quanto depositato in giudizio restituisce, all'attualità, un apparente peggioramento delle di lui finanze, l'analisi dei singoli documenti riporta entrate e uscite dalle quali desumere ragionevolmente una condizione patrimoniale e finanziare diversa da quella rappresentata. A sostegno di una simile conclusione è dato evidenziarsi, in primo luogo, come la rendicontazione fiscale della società di cui egli è titolare abbia riportato per l'anno 2024 entrate nette per euro 3.038 a fronte di costi per l'acquisto di materie prime, semilavorati e merci pari ad euro 19.778, sperequazione dalla quale è possibile evincere, ad avviso del Collegio, che le entrate siano ben maggiori rispetto a quelle dichiarate;
in secondo luogo, come la rendicontazione bancaria dello stesso sia non chiara e, per stessa ammissione del ricorrente, le sue finanze siano confluite negli anni in conti cointestati con la di lui moglie;
è evidente, tuttavia, che la situazione come descritta non trova corrispondenza nei dichiarati costi di vita quotidiana della coppia, dato da cui
è possibile evincere vi siano altri conti correnti.
Tali evidenze inducono il Tribunale a ritenere che la condizione economica allegata in giudizio e rappresentata non corrisponda alla reale condizione vantata dal ricorrente, il quale gode con ogni probabilità di un tenore di vita superiore a quello rappresentato.
Infine, a nulla vale addurre, ai fini della prova del miglioramento delle condizioni economiche della resistente, quanto da costei ricevuto in virtù delle cause di separazione e divorzio;
tali importi, infatti, costituiscono quanto a lei spettante in virtù di quanto giudizialmente riconoscioutoe non possono costituire un fatto nuovo alla luce del quale vagliare il diritto alla revoca del contributo a titolo di assegno divorzile.
La domanda, pertanto è da respingersi.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo le tariffe legali vigenti,
seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 43940 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2023 così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente a rifondere alla resistente le spese di lite, così liquidate in complessivi euro 2955,00 per competenze, oltre, Iva, cpa e rimborso forfettario spese generali di legge.
Così deciso in Roma il 6/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Rossi Dott. ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 43940 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2023
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
IA ET SS, giusta procura in atti Ricorrente
E
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1
AN LI, giusta procura in atti Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del
10.09.2025 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 03.10.23, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, Parte_1
chiedeva, a modifica delle condizioni di divorzio pronunciato con
[...]
sentenza n. 12198/2009, riformata in grado di appello con sentenza 1202/2013,
la revoca dell'assegno divorzile a favore dell'ex coniuge A CP_1
sostegno della richiesta allegava il miglioramento della situazione patrimoniale della resistente, oltre all'aggravamento delle proprie condizioni economiche;
sotto tale profilo, rappresentava come, nonostante il riconoscimento e la relativa determinazione dell'ammontare dell'assegno divorzile fossero dipesi dallo stato di disoccupazione della moglie, quest'ultima in pendenza di giudizio avesse sottaciuto di lavorare e, negli anni, abbia accumulato un cospicuo patrimonio.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva che contestava la CP_1
fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto, sottolineando, in primo luogo, come le allegazioni del ricorrente inerissero a fatti già coperti da giudicato, in secondo luogo, come i diversi gradi di giudizio della causa di divorzio, e tra questi un pronunciamento di legittimità, avessero confermato a più riprese il diritto della a ricevere un assegno divorzile, in terzo e CP_1
ultimo luogo, come fosse assente ogni prova relativa all'asserito miglioramento delle condizioni economiche della resistente.
All'udienza dell'11.03.24, il Giudice onorario dott.ssa Negretti, delegata ad esperire un tentativo di conciliazione giusto decreto del G.d. del 23.04.24,
rinviava per la verifica di soluzione concordata all'udienza del 18.03.24. In tale sede, registrato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, rimetteva le parti innanzi al Giudice delegato. Con provvedimento del 02.04.24, adottato a scioglimento della riserva assunta all'udienza di comparizione del 26.03.24, il G.d. rinviava alla data del 24.09.24
onde acquisire una documentazione economico-reddituale aggiornata.
Acquisita la documentazione prodotta e ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice delegato fissava udienza di rimessione della causa in decisione, disponendone la trattazione cartolare e assegnando alle parti i termini di cui all'art.473bis.28 cod. proc. Civ. e, all'esito, rimetteva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Nel merito, come è noto, ai sensi del previgente art. 9, L.D., come oggi riformulato dall'art.473bis.29 cod. proc. civ., i “giustificati motivi”, la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di divorzio dei coniugi, sono ravvisabili esclusivamente nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa;
il Tribunale, infatti, non può procedere a una nuova valutazione senza che questa si risolva in una non consentita revisio prioris
istantiae, dovendosi limitarsi a valutare l'incidenza delle suddette sopravvenienze (così, nel sistema previgente, Cass. Civ., n. 32529 /2018, ed,
in precedenza, Cass. Civ.11488/08; Cass. Civ.n. 14093/09).
Sotto tale profilo, e con riferimento al riparto dell'onere probatorio, il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità (ex multis v. Cass. n.
10133/2007) ritiene che l'ex coniuge interessato alla revoca dell'assegno di divorzio sia colui tenuto a provare i suddetti fatti sopravvenuti a fondamento della propria domanda. Infatti, è la parte che chiede la revisione del quantum
dell'assegno post-matrimoniale a dover dimostrare, da un lato, la sussistenza di una modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi, e dall'altro, che tale modifica sia idonea a immutare il pregresso assetto, siccome realizzato del precedente provvedimento sull'assegno, così fornendo la prova tanto delle sopravvenienze quanto della loro rilevanza sul mutamento delle condizioni economico-patrimoniali.
Ciò premesso, in senso favorevole al ricorrente non possono valorizzarsi le deduzioni dello stesso in ordine alla capacità lavorativa-reddituale della resistente, atteso che dette circostanze non configuarano evenienze sopravvenute, ma risultano coperte dal giudicato dei precedenti gradi di giudizio.
Per stessa allegazione del ricorrente, infatti, la resistente – contrariamente a quanto da lei dichiarato nei diversi gradi del giudizio di divorzio – avrebbe sempre lavorato ed avrebbe ottenuto il riconoscimento del diritto ad un assegno divorzile sulla scorta di dichiarazioni apostrofate come inveritiere già in sede di appello e confermate in tre distinti gradi di giudizio, evidenziandosi, , già
nella sentenza d'appello del 2013 lo svolgimento di lavori, pur saltuari, della resistente (cfr. pronuncia d'appello in atti).
A simili conclusioni è possibile pervenire anche in ordine all'allegazione inerente agli oneri genitoriali incombenti sul ricorrente per la nascita di un'ulteriore figlia dalle successive nozze;
difatti, sebbene sull'entità
dell'assegno possa avere rilievo il sopraggiungere di nuovi oneri familiari a seguito di nozze o della nascita di figli, la suesposta circostanza rappresenta un fatto già dedotto all'interno del giudizio di primo grado, definitosi con sentenza n. 12198/2009, e del giudizio di secondo grado, definitosi con la sentenza 1202
del 2013 e, per tale motivo, non è qualificabile come sopraggiunto motivo ai fini della revisione in esame. Ritiene, inoltre, il Tribunale che non ricorrano i presupposti per procedere alla revisione richiesta neppure con riferimento al dedotto deterioramento delle condizioni economiche dell'obbligato e all'asserito miglioramento delle condizioni economiche del beneficiario.
Sotto tale punto di vista, ha restituito in giudizio il seguente CP_1
quadro economico patrimoniale: svolge la professione di segretaria part-time con stipendio mensile di euro 800; ha percepito rispettivamente per gli anni
2020, 2021, 2022 e 2023 redditi complessivi netti per euro 16.218, 14.867,
14.557, 16.357; è titolare di conto corrente presso l'istituto bancario
“Mediolanum” dal saldo contabile al 31.12.2021 di euro 15.757, al 31.12.2022
di euro 1.294, al 31.12.2023 di euro 1.300,23; è titolare di unità immobiliare sita in Via dei Lucilii (Roma), acquistata pro quota in eredità dalla madre e per la rimanente quota dalla di lei sorella alla cifra di euro 95.000; è gravata da un mutuo dalla rata mensile di euro 426 e da un prestito con l'istituto
“Findomestic” dal canone di euro 350 mensili.
ha dichiarato di essere pensionato e percepire un reddito netto Parte_1
mensile di euro 1.035,22; di essere socio con quote pari al 98% di autofficina
“Tecno carburatori di DE LE & C. snc”; ha riportato redditi annuali netti per gli anni 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 rispettivamente di euro 16.299,
20.308, 21.226, 16.273, 11.266; ha riportato redditi annuali netti della società
per gli anni 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 rispettivamente di euro 5.599,
15.639, 14.434, 8.856, 3.038; di essere titolare del conto corrente assieme alla moglie, , dal saldo di euro 129.183,96 al 31.12.2021, di euro Parte_2
56,08 al 31.12.2022, di euro 4,06 al 31.12.2023.
Ora, il contegno processuale del ricorrente induce a ritenere che questi non abbia fornito informazioni esaustive e complete rappresentando un quadro economico-patrimoniale verosimilmente divergente rispetto a quello materialmente disponibile.
Difatti, se quanto depositato in giudizio restituisce, all'attualità, un apparente peggioramento delle di lui finanze, l'analisi dei singoli documenti riporta entrate e uscite dalle quali desumere ragionevolmente una condizione patrimoniale e finanziare diversa da quella rappresentata. A sostegno di una simile conclusione è dato evidenziarsi, in primo luogo, come la rendicontazione fiscale della società di cui egli è titolare abbia riportato per l'anno 2024 entrate nette per euro 3.038 a fronte di costi per l'acquisto di materie prime, semilavorati e merci pari ad euro 19.778, sperequazione dalla quale è possibile evincere, ad avviso del Collegio, che le entrate siano ben maggiori rispetto a quelle dichiarate;
in secondo luogo, come la rendicontazione bancaria dello stesso sia non chiara e, per stessa ammissione del ricorrente, le sue finanze siano confluite negli anni in conti cointestati con la di lui moglie;
è evidente, tuttavia, che la situazione come descritta non trova corrispondenza nei dichiarati costi di vita quotidiana della coppia, dato da cui
è possibile evincere vi siano altri conti correnti.
Tali evidenze inducono il Tribunale a ritenere che la condizione economica allegata in giudizio e rappresentata non corrisponda alla reale condizione vantata dal ricorrente, il quale gode con ogni probabilità di un tenore di vita superiore a quello rappresentato.
Infine, a nulla vale addurre, ai fini della prova del miglioramento delle condizioni economiche della resistente, quanto da costei ricevuto in virtù delle cause di separazione e divorzio;
tali importi, infatti, costituiscono quanto a lei spettante in virtù di quanto giudizialmente riconoscioutoe non possono costituire un fatto nuovo alla luce del quale vagliare il diritto alla revoca del contributo a titolo di assegno divorzile.
La domanda, pertanto è da respingersi.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo le tariffe legali vigenti,
seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 43940 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2023 così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente a rifondere alla resistente le spese di lite, così liquidate in complessivi euro 2955,00 per competenze, oltre, Iva, cpa e rimborso forfettario spese generali di legge.
Così deciso in Roma il 6/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Rossi Dott. ssa Marta Ienzi