Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/03/2025, n. 1371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1371 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona del Gop dott.ssa Emanuela Alfia Maria La Ferla, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del 12/03/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la comparizione di parte ricorrente mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9319/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. CONIGLIARO VALENTINA) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. CAPOTORTI VALERIA) CP_1
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ rigetta il ricorso;
◊ compensa le spese di lite tra le parti.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato in data 18/06/2024, la ricorrente – premesso di avere prestato la propria attività
lavorativa, quale addetta alle vendite, alle dipendenze della dal 14/08/2017 al 15/07/2018, con CP_2
contratto a tempo determinato, part time al 75%, percependo una retribuzione mensile lorda pari ad euro
1.515,54 – esponeva di avere inoltrato all' in data 19/02/2018, domanda di congedo di maternità CP_1
obbligatoria per i lavoratori dipendenti, corredata da idonea certificazione medica, nonché dalla relazione di
5/01/2024, rigettava il ricorso amministrativo da ella proposto avverso il rigetto della propria domanda.
Tanto dedotto, la ricorrente chiedeva al Tribunale adito di volere accertare e dichiarare il suo diritto alla spettanza dell'indennità di cui all'art. 7, comma 1, D. Lgs. n. 151/2001, ovvero, in subordine, di volere dichiarare la prescrizione del diritto dell'ente alla ripetizione delle somme da ella percepite.
Costituitosi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 19/09/2024, l' convenuto Controparte_3
chiedeva rigettarsi il ricorso, rappresentandone l'infondatezza variamente argomentando.
Istruita la causa attraverso la documentazione prodotta, fissata udienza di discussione e decisione, la causa,
sulla scorta delle conclusioni rassegnate mediante note scritte, viene quivi decisa con il deposito di questa sentenza.
Ragioni di economia processuale inducono ad esaminare in via prioritaria l'eccezione di inammissibilità della domanda giudiziale ed estinzione del diritto azionato per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 47, comma 3,
del D.P.R. n. 639/1970, come sostituito dall'art.4, comma 1, del D.L. n. 384/1992, convertito nella legge n.
438/1992.
Or, com'è noto, l'art. 47, comma 2, del D.P.R. n. 639/1970, così come modificato dall'art. 4, primo comma, del
D.L. n. 384/1992, convertito nella L. n. 438/1992, prevede, al secondo comma, che "Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, CP_4
ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo,
computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione", mentre, al terzo comma,
dispone che “Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88,
art. 24 l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma".
Ed ancora, ai sensi dell'art.7 della L. n. 533/73 “In materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, la richiesta all'istituto assicuratore si intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni dalla data della presentazione, senza che l' si sia pronunciato”, mentre, ai sensi dell'art.46, CP_4
quinto comma, della L. n. 88/1989 “I termini per ricorrere al comitato provinciale è di novanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato.
6. Trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso, gli interessati hanno facoltà di adire l'autorità giudiziaria”.
Alla luce delle disposizioni di legge sopra richiamate, dunque, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni (per le controversie in materia di trattamenti pensionistici), ovvero di un anno (per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui alla legge n. 88/89), decorrente dalla data di comunicazione della decisione del ricorso (tempestivamente presentato), ovvero dal 91° giorno successivo alla presentazione del ricorso amministrativo (purché sia tempestivamente inoltrato), ovvero dal
301° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa, in caso di ritardato ricorso amministrativo.
Ed ancora, per effetto delle disposizioni di legge testé dette, il procedimento amministrativo deve intendersi concluso una volta decorsi 300 giorni dalla data di presentazione della domanda (120 gg per la formazione del silenzio rifiuto + 90 giorni per la presentazione del ricorso amministrativo + 90 per la formazione del silenzio rigetto).
Infine, deve rilevarsi che il D.L. n. n. 103/1991, all'art. 6, dispone che "I termini previsti del DPR 30 aprile
1970, n. 639, art. 47, commi 2 e 3, sono posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale. La decadenza determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale. In caso di mancata proposizione di ricorso amministrativo, i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei".
In applicazione di tali presupposti normativi, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato i seguenti principi:
- ove sia stata emanato un provvedimento dell' , a seguito di un precedente ricorso amministrativo, la CP_4
notifica del provvedimento determina il giorno dal quale decorre, a seconda del tipo di prestazione richiesta, il triennio o l'anno di cui al suddetto art. 47; - se il ricorso amministrativo è stato presentato, ma l' non CP_4
ha provveduto, il termine decorre dalla data del ricorso amministrativo maggiorato del tempo teorico (90
giorni L. n. 88 del 1989, ex art.46, comma 6) previsto per la decisione;
- ove neanche il ricorso amministrativo sia stato proposto (o perché non c'è stato alcun provvedimento dell' , in risposta alla domanda iniziale CP_4
dell'assicurato o perché, pur in presenza dell'atto reiettivo dell' , l'assicurato non ha a sua volta CP_4
presentato un valido ricorso) il dies a quo è rappresentato dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, cui viene addizionato il termine prescritto per l'esaurimento dell'intero procedimento amministrativo pari a giorni trecento (120 giorni per il silenzio rifiuto L. 11 agosto 1973, n. 533, ex art. 7; 90
giorni, termine concesso all'assicurato per ricorrere al Comitato provinciale L. 9 marzo 1989, n. 88, ex art. 46,
comma 5; 90 giorni per il silenzio rigetto L. 9 marzo 1989, n. 88 cit., ex art. 46, comma 6).
Non nuoce aggiungere e precisare che le Sezioni Unite in materia hanno anche affermato e chiarito quanto segue: “… È dunque di comune condivisione l'opinione della piena permeabilità della materia in esame ad interessi di natura pubblicistica. In questa direzione si è mossa, infatti, anche la dottrina che ha rilevato che:
la previsione legale di una autonoma fase contenziosa amministrativa, pur essendo dettata dalla finalità di offrire al privato cittadino - oltre all'azione giudiziaria - anche un ulteriore, più economico ed immediato strumento di tutela, è soprattutto funzionalizzata a garantire, con il doveroso controllo del provvedimento,
una limitazione nel tempo - attraverso la predeterminazione di termini procedurali, - della impugnabilità di tale provvedimento e, quindi, della precarietà dell'atto amministrativo da emettere;
che una finalità
indubbiamente acceleratoria va assegnata all'art. 7 della legge n. 533 del 1973, secondo cui la richiesta all'Istituto assicuratore si intende a tutti gli effetti di legge … rigettata quando siano trascorsi 120 giorni dalla data di presentazione della domanda stessa, senza che l'istituto si sia pronunziato;
che il procedimento di cui al contenzioso amministrativo viene preso in considerazione quale punto di riferimento per il computo del termine di decadenza sostanziale (art. 47 d.p.r. n. 639 del 1970, come novellato dall'art. 4 della legge n.
438 del 1990), entro il quale l'azione giudiziaria diretta al riconoscimento deve essere proposta (tre anni per le controversie in materia di trattamenti pensionistici ed un anno per le controversie in materia di prestazioni minori).
8. L'evidenziato stretto collegamento tra i termini del contenzioso amministrativo e quelli (tre anni ed un anno in ragione, come si è detto, della diversa natura delle prestazioni) legislativamente fissati a pena di decadenza sostanziale, impongono all'interprete - sulla base dell'innegabile loro finalità
acceleratoria - di ritenere nel loro complesso che tali termini risultino "indifferenti" - nei sensi in precedenza precisati - alle condotte dell'assicurato ma anche dello stesso istituto previdenziale, volte a snaturarne le indicate finalità ed ad alterare l'intero impianto normativo, che predetermina in maniera articolata ed esaustiva i termini del passaggio dalle procedure amministrative all'ordinario processo previdenziale.
9. Quanto ora detto consente di rassegnare - su problematiche propedeutiche alla soluzione della presente controversia - alcune statuizioni, riassumibili nei seguenti termini:- allorquando manchi il ricorso amministrativo per l'individuazione del dies a quo di decorrenza del termine di decadenza dall'azione giudiziale previsto per le prestazioni previdenziali dal vigente art. 47, comma secondo e terzo, del d.p.r. 30
aprile 1970 n. 639, occorre sommare - come si è più volte affermato - il termine presuntivo di 120 giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione - di cui all'art. 7 della legge 11 agosto 1973 n. 533 di generale applicazione in tema di formazione del silenzio rifiuto sulle richieste rivolte agli istituti previdenziali ed assistenziali - e quello di 180 giorni (90 giorni + 90 giorni), così come previsto dall'art. 46, commi quinto e sesto, della legge 9 marzo 1989 n. 88, per un totale di trecento giorni (120 giorni + 90 giorni + 90 giorni),
legislativamente previsto per l'esaurimento del procedimento amministrativo (così tra le tante: Cass. 11
novembre 2004 n. 21450; Cass. 23 marzo 2005 n. 6231 cit. e più di recente Cass. 7 dicembre 2007 n. 25670);-
in considerazione della indicata natura pubblicistica dei termini in materia la decadenza deve trovare applicazione, quale che sia il comportamento delle parti, sicché sul decorso dei diversi termini attraverso i quali si articola ed è stata legislativamente cadenzata - nei sensi sopra precisati - la procedura contenziosa amministrativa non può incidere né il privato, con un ricorso amministrativo tardivo, né l'amministrazione,
con un provvedimento amministrativo o con una decisione anche essa tardiva (cfr. in tali sensi per la riaffermazione di un principio consolidato: Cass. 6 giugno 2007 n. 13276, che individua nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" la soglia oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo, pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria,
non consente lo spostamento in avanti del termine di decadenza, e che ha esteso detto principio all'ipotesi di tardivo provvedimento di rigetto nel merito da parte dell'istituto previdenziale;
Cass. 7 dicembre 2007 n.
25760 cit. e, da ultimo, Cass. 17 marzo 2008 n. 7149, che in tema di indennità di disoccupazione ha ribadito che resta preclusa la possibilità per le parti di derogare, attraverso propri atti o comportamenti, alla disciplina legale sui termini decadenziali per cui la decisione del ricorso tardivamente presentato - ancorché
imposta dall'art. 8 della legge n. 533 del 1973 - non impedisce il decorso del termine di decadenza per la proposizione della domanda giudiziale);- e sempre nell'area di generale irrilevanza dei comportamenti delle parti ai fini del decorso dei termini scrutinati devono farsi rientrare - e sempre in ragione della già
sottolineata natura di ordine pubblico della decadenza in esame - anche gli atti interlocutori dell'Istituto
assicurativo o i provvedimenti capaci di assumere carattere decettivo (lettere dell' con le quali si CP_4
richiedono ulteriori documenti ovvero si deduce che si sta provvedendo al pagamento o, più in generale,
all'esame della pratica amministrativa o - come è avvenuto nella presente controversia - si soprassiede al pagamento della prestazione per ulteriori accertamenti, ecc.), che come tali possono legittimare azioni risarcitorie sempre che detti atti concretizzino condotte lesive dei canoni di correttezza e buona fede;
-
l'impossibilità dell' di incidere (anche con atti irrituali ovvero posti in essere al di fuori dei limiti CP_4
legislativamente previsti) sulla rigida e predeterminata scansione e sequela dei termini decadenziali - in ragione della più volte loro già evidenziata indisponibilità dovuta ad esigenze di definitività e di certezza in ragione delle quali è stato effettuato dal legislatore un equilibrato bilanciamento tra finalità pubbliche e tutela dell'assicurato - assume ancora una volta nelle problematiche scrutinate valore decisivo al fine dell'accoglimento dell'indirizzo giurisprudenziale dell'unitarietà del termine di decadenza …” (Cassazione,
Sez. Un., sentenza 12718/2009).
Tanto rappresentato, in conformità alle riferite regole ermeneutiche e tenuto conto dei chiarimenti offerti dalla giurisprudenza di legittimità, nel caso in esame, si può osservare che la ricorrente ha presentato la domanda per il conseguimento dell'indennità di maternità il 19 febbraio 2018, senza ricevere nei 120 giorni (19 giugno
2018), come previsto dall'art.7 L.533/73, alcuna risposta;
- nei successivi 90 giorni (cioè entro il 17 settembre
2018) l'odierna ricorrente avrebbe potuto proporre avverso tale “silenzio rifiuto” ricorso al comitato provinciale (come disposto dall'art.46, comma 5°, L.88/1989); - il predetto comitato aveva ulteriori 90 giorni
(siamo al 17 dicembre 2018) per la decisione definitiva sul ricorso amministrativo (cfr art.46, comma 6°,
L.88/1989); - a far data dal 17 dicembre 2018 l'istante aveva 1 anno (come previsto dall'art.47, comma 3°, DPR
639/70) per proporre l'azione giudiziaria.
La ricorrente è, dunque, decaduta dall'azione volta ad ottenere l'indennità di maternità, in quanto ha proposto la relativa domanda giudiziale oltre il termine decadenziale (300 giorni più un anno) decorrente dalla presentazione dell'originaria istanza amministrativa.
L'accoglimento di tale eccezione assorbe l'esame delle ulteriori doglianze delle parti.
◊
Le spese, stante le peculiarità delle questioni trattate, sono interamente compensate tra le parti.
◊
Così deciso in Palermo, il 21/03/2025.
IL GOP
EMANUELA IA MA LA RL
(firmato digitalmente a margine)