Articolo 10 della Legge 8 luglio 1986, n. 349
Articolo 9Articolo 11
Versione
30 luglio 1986
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Versione
5 marzo 1987
Art. 10. 1. Ai fini dell'esercizio delle attribuzioni previste dalla presente legge sono istituiti i seguenti servizi del Ministero dell'ambiente:
a) servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale;
b) servizio conservazione della natura;
c) servizio valutazione dell'impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente;
d) servizio affari generali e del personale.
e) servizio di collaborazione al funzionamento degli organi di cui agli articoli 11 e 12 e per l'organizzazione e il coordinamento dei loro uffici ausiliari 2. Le attribuzioni dei servizi e le relative piante organiche sono definite nel regolamento di organizzazione del Ministero. Il regolamento e' emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente.
3. Ai servizi sono preposti dirigenti generali dello Stato di livello C.
Entrata in vigore il 5 marzo 1987
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