Versione
30 luglio 1986
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5 marzo 1987
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Art. 10. 1. Ai fini dell'esercizio delle attribuzioni previste dalla presente legge sono istituiti i seguenti servizi del Ministero dell'ambiente:
a) servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale;
b) servizio conservazione della natura;
c) servizio valutazione dell'impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente;
d) servizio affari generali e del personale.
e) servizio di collaborazione al funzionamento degli organi di cui agli articoli 11 e 12 e per l'organizzazione e il coordinamento dei loro uffici ausiliari 2. Le attribuzioni dei servizi e le relative piante organiche sono definite nel regolamento di organizzazione del Ministero. Il regolamento e' emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente.
3. Ai servizi sono preposti dirigenti generali dello Stato di livello C.
a) servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale;
b) servizio conservazione della natura;
c) servizio valutazione dell'impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente;
d) servizio affari generali e del personale.
e) servizio di collaborazione al funzionamento degli organi di cui agli articoli 11 e 12 e per l'organizzazione e il coordinamento dei loro uffici ausiliari 2. Le attribuzioni dei servizi e le relative piante organiche sono definite nel regolamento di organizzazione del Ministero. Il regolamento e' emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente.
3. Ai servizi sono preposti dirigenti generali dello Stato di livello C.
Giurisprudenza • 1
- 1. TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 21/10/2021, n. 1835Provvedimento: Pubblicato il 21/10/2021 N. 01835/2021 REG.PROV.COLL. N. 01180/2020 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1180 del 2020, proposto da PE FI, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuela Capparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firmo, Vico II Marconi n. 3; contro Comune di Firmo non costituito in giudizio; per l'annullamento del diniego di formazione di silenzio assenso su istanza di rilascio di permesso di …Leggi di più...
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