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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 18/02/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Rosanna Scillone G.O., all'esito della camera di consiglio del 18 febbraio 2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2936\2017 del Ruolo Generale Affari Civili, avente ad oggetto: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO IN MATERIA DI PAGAMENTO SOMME. TRA
(cf ), con l'avv. G. Russomanno;
Parte_1 C.F._1 OPPONENTE E
(cf ) e Controparte_1 C.F._2 Parte_2
CodiceFiscale_3 OPPOSTI FATTO 1. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il Parte_1
di Catanzaro gli ha ingiunto di versare, in favore di
[...] e , la somma di € 56400.00 – oltre interessi CP_1 Parte_2 di nimento per la ex moglie ed il figlio, a far data dal 12 luglio 2006, in forza dell'accordo raggiunto dalle parti in sede di separazione personale, così come omologato dal Tribunale di Biella. In forza dell'opposizione il ha eccepito preliminarmente l'intervenuta Pt_1 prescrizione quinquennale mme richieste dalla controparte, quantomeno fino all'anno 2016, evidenziando che la separazione avvenuta nell'anno 2006, era frutto di simulazione e che i coniugi hanno continuato a convivere sino al 2013 anno in cui i coniugi si sono effettivamente separati;
che nell'anno 2011, sempre per il pericolo di scongiurare un aggressione da parte di creditori ha donato a Controparte_1 tutti i suoi beni con atto per notar Rep. N. 76544. Persona_1
In subordine, ha riferito di essere di versare in situazione di grave difficoltà economica che non gli consente di far fronte al pagamento delle somme richieste. Sulla base delle circostanze di fatto appena riferite, il ha chiesto all'adito Pt_1
Tribunale di revocare il decreto ingiuntivo opposto, nto che la somma ingiunta non sia interamente dovuta, in parte perché prescritta, in parte perché non dovuta ed in parte perché bisognosa di una diversa e minore quantificazione.
2. I creditori opposti, costituitesi in giudizio, hanno contestato le circostanze allegate dall'opponente ed hanno concluso per il rigetto della opposizione, a motivo della sua infondatezza, e per la conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese ed onorari di causa, hanno prodotto una sentenza con cui il Tribunale di Catanzaro ha stabilito che non vi era nessun accordo simulatorio della donazione dei beni immobili da parte del a seguito della simulazione della separazione consensuale operata Pt_1 dai coniugi.
3. La controversia, implicando esclusivamente la soluzione di questioni giuridiche, non ha necessitato di attività istruttoria, potendo essere decisa sulla base degli atti e dei documenti prodotti dalle parti.
RITENUTO IN DIRITTO CHE 1. L'opposizione è parzialmente fondata e, pertanto, deve essere accolta nei limiti di seguito illustrati.
2. L'eccezione di prescrizione quinquennale del credito formulata dall'opponente è meritevole di favorevole considerazione.
Giova, in proposito, ricordare che, per orientamento giurisprudenziale consolidato,
“in tema di separazione dei coniugi e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il diritto alla corresponsione dell'assegno di mantenimento, in quanto avente ad oggetto più prestazioni autonome, distinte e periodiche, si prescrive non a decorrere da un unico termine rappresentato dalla data della pronuncia della sentenza di separazione o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, bensì dalle singole scadenze di pagamento, in relazione alle quali sorge, di volta in volta, l'interesse del creditore a ciascun adempimento” (cfr., ex plurimis, Cass., 04/04/2005, n. 6975). Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti si evince che la richiesta di pagamento dell'assegno di mantenimento, avanzata dagli odierni opposti con il ricorso per decreto ingiuntivo, depositato nel mese di dicembre 2016, si riferisce ai ratei mensili maturati a partire dal mese di luglio 2006. Non emergendo dagli atti di causa alcun atto interruttivo della prescrizione anteriore alla data di deposito del ricorso monitorio, deve, in parziale accoglimento della eccezione preliminare sollevata dall'opponente, dichiararsi prescritto il diritto di e Controparte_1
ad ottenere il pagamento di tutti i r o di Parte_2 mantenimento maturati prima del decennio anteriore alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo. Sono, in altri termini, coperti da prescrizione e, pertanto, non sono dovuti, tutti i ratei mensili a partire dal mese di luglio 2006 fino al 2017. Per quanto concerne, invece, le mensilità maturate nel periodo compreso tra l'anno 2015 (data dell'emissione della sentenza che ha accertato la mancata simulazione dell'atto di donazione e conseguentemente dell'atto simulatorio della separazione) e fine anno 2016 (emissione decreto ingiuntivo), in assenza di ulteriori valide contestazioni in grado di confutare la fondatezza della pretesa creditoria avanzata dalla parte opposta, deve essere riconosciuto il diritto degli opposti ad ottenere il pagamento dell'assegno di mantenimento per l'importo concordato dai coniugi in sede di separazione, per un ammontare complessivo pari ad € 16.200,00, calcolando la sola somma di € 150,00 dovuta all'ex coniuge (atteso che nel ricorso per decreto ingiuntivo l'ex coniuge ha dichiarato che il figlio non convive con la madre dal 2014 e quindi si presuppone indipendente economicamente)maggiorato degli interessi legali maturati dalla data di scadenza delle singole mensilità fino al saldo effettivo.
Pagina 2 di 4 Sul punto, le argomentazioni difensive articolate dall'opponente, in merito alla dedotta incapacità di far fronte all'obbligo di contribuzione nei confronti dell'ex coniuge e del figlio, non possono giovare al per impedire la sua condanna al Pt_1 pagamento delle mensilità pregresse non coperte da prescrizione. Le circostanze di fatto da costui rappresentate potranno, tutt'al più, costituire motivo per ottenere una futura revisione delle condizioni economiche della separazione, da far valere nelle opportune sedi giudiziarie, ma certamente non nell'ambito del presente giudizio. 3. Sulla scorta delle osservazioni rese, in parziale accoglimento della odierna opposizione, si impone una pronuncia di revoca del decreto ingiuntivo impugnato, con contestuale condanna di al pagamento della complessiva Parte_1 somma di € 16.200,00 in fav osta oltre Controparte_1 interessi legali nella misura indicata in dispositivo.
4. Deve, a questo punto, procedersi alla disamina delle domande formulate dagli opposti con la comparsa di costituzione e risposta. In particolare, gli opposti hanno richiesto, in caso di accertamento dell'esistenza dell'accordo di simulazione della separazione personale dei coniugi, venisse determinato l'importo effettivamente dovuto dal a titolo di Parte_1 mantenimento. Tale domanda è palesemente inammissibile, poiché la domanda formulata dagli opposti deve essere proposte, ai sensi dell'art. 710 c.p.c., con le forme del procedimento in camera di consiglio, al fine di ottenere la modifica dei provvedimenti conseguenti alla separazione e riguardanti i coniugi e la prole e spettano alla cognizione del Tribunale in composizione collegiale.
5. Quanto al regime delle spese processuali del presente giudizio, in ragione della soccombenza reciproca delle parti, determinata dall'accoglimento solo parziale dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente e dalla declaratoria di inammissibilità delle ulteriori domande avanzate dalla parte opposta, esse vanno integralmente compensate tra le parti.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo in epigrafe emarginata, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: ACCOGLIE parzialmente l'opposizione di cui in epigrafe;
DICHIARA prescritto il diritto di e ad Controparte_1 Parte_2 ottenere il pagamento delle mensili te nno 2017; REVOCA, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 354/174 emesso dal Tribunale di Catanzaro in data 7 aprile 2017 nei confronti di;
Parte_1 CONDANNA al pagament Parte_1 Controparte_1 della complessiva somma di € 16.200,00, a titolo di assegno di mantenimento per le mensilità scadute e non pagate dall'anno 2017 sino ad oggi, oltre interessi legali maturati dalla scadenza delle singole mensilità fino al saldo effettivo;
DICHIARA inammissibili le domande formulate dagli opposti;
Pagina 3 di 4 DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Catanzaro il 18 febbraio 2025 IL GIUDICE Onorario dott.ssa Rosanna Scillone
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