TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/12/2025, n. 5560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5560 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. IO LT ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 14477/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Antonio Galioto;
- parte ricorrente -
e c.f. ); Controparte_1 C.F._2
- resistente contumace -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 19/12/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 9 ottobre 2024 ha chiesto che Parte_1
venga condannato al pagamento di € 8.835,62 a titolo di TFR maturato in Parte_2
relazione al lavoro svolto nella qualità di Colf alle dipendenze del convenuto prima dall'1 febbraio 2011 all'8 novembre 2022 e poi dal 3 febbraio al 22 maggio 2023 (in entrambi i periodi per 25 ore settimanali ed una retribuzione mensile di € 700,00). A sostegno della superiore pretesa la ricorrente ha prodotto la documentazione relativa ai due rapporti di lavoro ed allegato l'inadempimento del datore di lavoro (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
1 , ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito, cosicché ne va Parte_2
dichiarata la contumacia.
Ciò detto, il ricorso può trovare immediatamente accoglimento perché, se la sussistenza dei due rapporti di lavoro risulta dalla documentazione allegata all'atto introduttivo, la c.t.u. pur diligentemente richiesta dalla ricorrente appare superflua in ragione del carattere analitico dei conteggi di parte, valutati anche alla luce della contumacia del convenuto.
Pertanto, va condannato al pagamento in favore della Parte_2 Parte_1 della somma di € 8.835,62, oltre accessori nella misura legalmente dovuta dalla cessazione dei rapporti fino al saldo.
Allo stesso tempo il convenuto va condannato ai sensi dell'art. 91 c.p.c., altresì, al rimborso delle spese giudiziali della , che si liquidano come in dispositivo Parte_1
secondo i valori tariffari minimi (di per sé congrui visto il contenuto sforzo difensivo richiesto dalla causa). Dette spese, infine, vanno distratte in favore del procuratore della ricorrente giusta dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
nella contumacia di , Parte_2
condanna al pagamento in favore di Parte_2 Parte_1
della somma di € 8.835,62, oltre accessori nella misura legalmente dovuta dalla cessazione dei rapporti fino al saldo;
condanna al pagamento in favore dell'avv. Antonio Galioto, nella Parte_2
qualità di procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. di delle spese Parte_1 giudiziali di quest'ultima, che liquida in € 1.689,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 19/12/2025
Il Giudice del Lavoro
IO LT
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. IO LT ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 14477/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Antonio Galioto;
- parte ricorrente -
e c.f. ); Controparte_1 C.F._2
- resistente contumace -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 19/12/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 9 ottobre 2024 ha chiesto che Parte_1
venga condannato al pagamento di € 8.835,62 a titolo di TFR maturato in Parte_2
relazione al lavoro svolto nella qualità di Colf alle dipendenze del convenuto prima dall'1 febbraio 2011 all'8 novembre 2022 e poi dal 3 febbraio al 22 maggio 2023 (in entrambi i periodi per 25 ore settimanali ed una retribuzione mensile di € 700,00). A sostegno della superiore pretesa la ricorrente ha prodotto la documentazione relativa ai due rapporti di lavoro ed allegato l'inadempimento del datore di lavoro (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
1 , ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito, cosicché ne va Parte_2
dichiarata la contumacia.
Ciò detto, il ricorso può trovare immediatamente accoglimento perché, se la sussistenza dei due rapporti di lavoro risulta dalla documentazione allegata all'atto introduttivo, la c.t.u. pur diligentemente richiesta dalla ricorrente appare superflua in ragione del carattere analitico dei conteggi di parte, valutati anche alla luce della contumacia del convenuto.
Pertanto, va condannato al pagamento in favore della Parte_2 Parte_1 della somma di € 8.835,62, oltre accessori nella misura legalmente dovuta dalla cessazione dei rapporti fino al saldo.
Allo stesso tempo il convenuto va condannato ai sensi dell'art. 91 c.p.c., altresì, al rimborso delle spese giudiziali della , che si liquidano come in dispositivo Parte_1
secondo i valori tariffari minimi (di per sé congrui visto il contenuto sforzo difensivo richiesto dalla causa). Dette spese, infine, vanno distratte in favore del procuratore della ricorrente giusta dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
nella contumacia di , Parte_2
condanna al pagamento in favore di Parte_2 Parte_1
della somma di € 8.835,62, oltre accessori nella misura legalmente dovuta dalla cessazione dei rapporti fino al saldo;
condanna al pagamento in favore dell'avv. Antonio Galioto, nella Parte_2
qualità di procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. di delle spese Parte_1 giudiziali di quest'ultima, che liquida in € 1.689,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 19/12/2025
Il Giudice del Lavoro
IO LT
2