Decreto cautelare 7 novembre 2025
Sentenza breve 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza breve 27/11/2025, n. 21330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21330 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21330/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13470/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 13470 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Michele Lanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ater - Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica di Frosinone, non costituita in giudizio;
nei confronti
Comune di Sant’Elia Fiumerapido (Fr), non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del provvedimento inviato il 16.7.2025 (racc. a.r. n-OMISSIS-), di mancato accoglimento dell’istanza di ampliamento del nucleo familiare e di comunicazione di “chiusura del procedimento di annullamento in autotutela del provvedimento di ampliamento del nucleo familiare” (di cui alla nota dell’11.10.2024), nonché per l’adozione di “ogni conseguente statuizione ai fini del riconoscimento del diritto in capo al ricorrente, nella propria situazione giuridica soggettiva”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 la dott.ssa AN IC;
Rilevato che:
- con ricorso notificato il 14.10.2025 e depositato il 6.11.2025, il sig. -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento dell’atto in epigrafe indicato;
- con decreto 7.11.2025, n. 6185, è stata respinta la domanda di tutela cautelare monocratica;
- in data 21.11.2025, il procuratore di parte ricorrente ha notificato alle Amministrazioni intimate e depositato in atti una nota con cui, dopo aver dichiarato di aver incardinato per mero errore materiale il giudizio innanzi a questo Tribunale (anziché innanzi al Tar Lazio sede di Latina), ha rappresentato che è venuto meno l’interesse alla prosecuzione dello stesso e ha dichiarato di volere, pertanto, rinunciarvi;
- alla camera di consiglio del 25.11.2025, nessuno è comparso e il Collegio ha dato avviso a verbale della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata;
Ritenuto che:
- dal carattere univoco della predetta “rinuncia irrituale” è possibile desumere, come da giurisprudenza costante, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, secondo quanto stabilito dall’art. 84, co. 4, c.p.a., a tenore del quale “anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa” (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. V, n. 2940 del 2015 e sez. IV, n. 1846 del 2017);
- pertanto, il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ex artt. 35, co. 1, lett. c), 84, co. 4, e 85, co. 9, c.p.a.;
- nulla vada disposto per le spese, attesa la mancata costituzione delle Amministrazioni intimate.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Sezione Quinta Ter ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, co. 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità e di qualsiasi altro dato relativo al ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
AN AR GI, Presidente FF
AN IC, Referendario, Estensore
Pierluigi Tonnara, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN IC | AN AR GI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.