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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 30/10/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione
Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Monica SGARRO - Consigliere
3) Dott.Antonella GIALDINO - Consigliere Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di Lavoro e Previdenza in grado di appello iscritta al N. 166 del
Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022, discussa e decisa all'udienza di discussione del 22.10.2025
TRA
,elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliata in Manduria alla Via S.Gigli n.74 presso e nello studio dell'Avv.Michele Franzoso che la rappresenta e difende, in virtù di mandato a margine del ricorso introduttivo del primo grado del presente giudizio;
-APPELLANTE-
E
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Antonio Andriulli, Francesco Certomà e Rita
Battiato, in virtù di procura generale alle liti a rogito del notaio Per_1
in ROMA rep. N. 37875/7313 del 22/03/2024 ed elettivamente
[...] domiciliati, presso la sede della Direzione Provinciale dell' in Via CP_1
Golfo di Taranto, n. 7/D, 74100, Taranto;
- APPELLATO-
All'udienza del 22.10.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n.443 /2022), il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, rigettava la domanda proposta da Parte_1
nei confronti dell' , diretta ad ottenere l'accertamento del proprio CP_1
diritto alla iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del
Comune di residenza per gli anni 2013, 2015 e 2016 per il numero di 103
giornate lavorative e per n. 102 giornate nell'anno 2014, alle dipendenze della Società Cooperativa Agricola “S. Marzano”, istanza già rigettata in via amministrativa.
Condannava parte ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale decisione proponeva appello ,lamentandone Parte_1
la erroneità e chiedendone la riforma.
Resisteva l' , in persona del legale rappresentante, concludendo per il CP_1
rigetto dell'avverso gravame.
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante lamenta l'erroneità della decisione impugnata per avere il
Giudice di prime cure rigettato la domanda della ricorrente,mal interpretando il materiale probatorio acquisito agli atti.
2 L'appello è infondato.
Ebbene, l'appellante chiedeva la reiscrizione negli elenchi dei lavoratori dell'agricoltura per gli anni 2013, 2015 e 2016 per il numero di 103 giornate lavorative, e per n. 102 giornate nell'anno 2014, affermando di aver svolto attività
lavorativa in qualità di bracciante agricola, in terreni situati nella zona di Oria
coltivati ad uliveto,San AN AN F.na e Sava,coltivati ad ortaggi,osservando un preciso orario di lavoro e percependo una paga di € 30,00 al giorno ad opera del sig. . Persona_2
Chiedeva, inoltre, riconoscersi il proprio diritto alla DS agricola già percepita, con diritto alla restituzione di quanto eventualmente già trattenuto dall' . CP_1
L' si costituiva in giudizio contestando le richieste di parte ricorrente, in virtù CP_1
degli esiti degli accertamenti ispettivi svolti presso l'azienda agricola citata.
Il Tribunale rigettava la domanda ritenendola non sufficientemente provata.
E' noto che : “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito CP_1
di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che,
in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto conseguenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio”). (Cass. 26.7.2017,
n. 18605).
Orbene, in ordine alla sollevata tardività della costituzione dell' si rileva che CP_1
correttamente è stata già accertata e dichiarata dal giudice di prime cure.
Giova soffermarsi innanzitutto sulla natura di questi giudizi. La Suprema Corte
(fra tutte cfr. Cass.Civ. Ord. Sez. L Num. 2423 Anno 2025) ha chiarito in modo definitivo che a seguito del disconoscimento del rapporto di lavoro da parte
3 dell'ente e della conseguente cancellazione elenchi agricoli, il processo che ne scaturisce è un giudizio di accertamento del rapporto previdenziale.
Questo significa che, l'oggetto della causa, non è l'atto amministrativo (il provvedimento di cancellazione), ma il fatto storico: l'esistenza, la durata e la natura del rapporto di lavoro. Di conseguenza, eventuali vizi dell'atto amministrativo, come la mancanza di motivazione o la sua adozione tardiva, diventano irrilevanti ai fini della decisione. Il giudice non deve sindacare l'operato dell'ente, ma verificare se il lavoratore ha effettivamente diritto all'iscrizione perché ha realmente lavorato.
Su questa base, la Corte ha concluso che l'onere della prova grava interamente sul lavoratore. È lui, e solo lui, a dover dimostrare con prove concrete e convincenti di aver svolto l'attività lavorativa per la quale chiede la tutela previdenziale.
Ciò posto, nel caso concreto,con riferimento alle deposizioni testimoniali rese in giudizio, contrariamente a quanto esposto nell'atto d'appello il Tribunale ha compiutamente esposto e motivato le ragioni per cui ha ritenuto del tutto inverosimili le dichiarazioni raccolte dai testi indotti da parte ricorrente.
Anche ad avviso della Corte, le emergenze istruttorie del primo grado di giudizio non hanno dimostrato con tranquillante certezza l'effettivo svolgimento di tutte le giornate lavorative rivendicate.
CP_ I verbali di accertamento degli ispettori relativi all'azienda agricola datrice di lavoro,non hanno, dunque, ricevuto quella indebita valorizzazione di cui si duole l'appellante e neppure possono condividersi le censure mosse alla lettura, che si pretende incompleta e superficiale, delle deposizioni testimoniali, dalle quali,
secondo l'appellante, sarebbe rimasta confermata la veridicità del suo assunto.
Passando alle incongruenze emerse dalle dichiarazioni dei testi citati e, poi, escussi,
si rileva che i testi escussi hanno riportato numerosi elementi contraddittori con quanto dichiarato dallo stesso ricorrente: - i periodi di lavoro dichiarati confliggono con quelli che risultano dalle giornate denunciate;
- le attività dichiarate non
4 corrispondono all'attività di raccolta olive ad Oria, luogo in cui,peraltro,dai verbali ispettivi risulta non è stata svolta alcuna raccolta di olive;
- tutti i particolari riferiti allo svolgimento dell'attività lavorativa non hanno trovato riscontro nell'accertamento e nel confronto con le dichiarazioni dei colleghi citati, infatti, tutte le dichiarazioni dei soggetti citati confliggono;
- i luoghi non sono stati descritti correttamente;
le colture della serra e la descrizione della stessa contrastano con le informazioni raccolte ed accertate.
In sostanza,la sentenza impugnata ha, valutato con estremo scrupolo le dichiarazioni dei testi nella loro intrinseca coerenza, riscontrandone l'insufficienza ed inidoneità a contrastare le evidenze degli accertamenti ispettivi.
Non si ravvisa alcuna incompletezza o superficialità nell'iter che ha condotto al giudizio conclusivo del Tribunale, mentre tutti i rilievi formulati dall'appellante rappresentano forzature, comprensibilmente tese alla riforma della decisione di primo grado, ma che ignorano le regole che presiedono alla valutazione della prova come dettate dall'art. 116 comma 1 c.p.c.
In conclusione, l'appello va rigettato con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
Spese di giudizio ex art.152 disp.att.cpc.
P.Q.M.
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnata sentenza;
2) Spese di giudizio ex art.152 disp.att.cpc.
Taranto, 22.10.2025
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott. Antonella GIALDINO Dott. Annamaria LASTELLA
5
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione
Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Monica SGARRO - Consigliere
3) Dott.Antonella GIALDINO - Consigliere Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di Lavoro e Previdenza in grado di appello iscritta al N. 166 del
Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022, discussa e decisa all'udienza di discussione del 22.10.2025
TRA
,elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliata in Manduria alla Via S.Gigli n.74 presso e nello studio dell'Avv.Michele Franzoso che la rappresenta e difende, in virtù di mandato a margine del ricorso introduttivo del primo grado del presente giudizio;
-APPELLANTE-
E
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Antonio Andriulli, Francesco Certomà e Rita
Battiato, in virtù di procura generale alle liti a rogito del notaio Per_1
in ROMA rep. N. 37875/7313 del 22/03/2024 ed elettivamente
[...] domiciliati, presso la sede della Direzione Provinciale dell' in Via CP_1
Golfo di Taranto, n. 7/D, 74100, Taranto;
- APPELLATO-
All'udienza del 22.10.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n.443 /2022), il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, rigettava la domanda proposta da Parte_1
nei confronti dell' , diretta ad ottenere l'accertamento del proprio CP_1
diritto alla iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del
Comune di residenza per gli anni 2013, 2015 e 2016 per il numero di 103
giornate lavorative e per n. 102 giornate nell'anno 2014, alle dipendenze della Società Cooperativa Agricola “S. Marzano”, istanza già rigettata in via amministrativa.
Condannava parte ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale decisione proponeva appello ,lamentandone Parte_1
la erroneità e chiedendone la riforma.
Resisteva l' , in persona del legale rappresentante, concludendo per il CP_1
rigetto dell'avverso gravame.
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante lamenta l'erroneità della decisione impugnata per avere il
Giudice di prime cure rigettato la domanda della ricorrente,mal interpretando il materiale probatorio acquisito agli atti.
2 L'appello è infondato.
Ebbene, l'appellante chiedeva la reiscrizione negli elenchi dei lavoratori dell'agricoltura per gli anni 2013, 2015 e 2016 per il numero di 103 giornate lavorative, e per n. 102 giornate nell'anno 2014, affermando di aver svolto attività
lavorativa in qualità di bracciante agricola, in terreni situati nella zona di Oria
coltivati ad uliveto,San AN AN F.na e Sava,coltivati ad ortaggi,osservando un preciso orario di lavoro e percependo una paga di € 30,00 al giorno ad opera del sig. . Persona_2
Chiedeva, inoltre, riconoscersi il proprio diritto alla DS agricola già percepita, con diritto alla restituzione di quanto eventualmente già trattenuto dall' . CP_1
L' si costituiva in giudizio contestando le richieste di parte ricorrente, in virtù CP_1
degli esiti degli accertamenti ispettivi svolti presso l'azienda agricola citata.
Il Tribunale rigettava la domanda ritenendola non sufficientemente provata.
E' noto che : “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito CP_1
di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che,
in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto conseguenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio”). (Cass. 26.7.2017,
n. 18605).
Orbene, in ordine alla sollevata tardività della costituzione dell' si rileva che CP_1
correttamente è stata già accertata e dichiarata dal giudice di prime cure.
Giova soffermarsi innanzitutto sulla natura di questi giudizi. La Suprema Corte
(fra tutte cfr. Cass.Civ. Ord. Sez. L Num. 2423 Anno 2025) ha chiarito in modo definitivo che a seguito del disconoscimento del rapporto di lavoro da parte
3 dell'ente e della conseguente cancellazione elenchi agricoli, il processo che ne scaturisce è un giudizio di accertamento del rapporto previdenziale.
Questo significa che, l'oggetto della causa, non è l'atto amministrativo (il provvedimento di cancellazione), ma il fatto storico: l'esistenza, la durata e la natura del rapporto di lavoro. Di conseguenza, eventuali vizi dell'atto amministrativo, come la mancanza di motivazione o la sua adozione tardiva, diventano irrilevanti ai fini della decisione. Il giudice non deve sindacare l'operato dell'ente, ma verificare se il lavoratore ha effettivamente diritto all'iscrizione perché ha realmente lavorato.
Su questa base, la Corte ha concluso che l'onere della prova grava interamente sul lavoratore. È lui, e solo lui, a dover dimostrare con prove concrete e convincenti di aver svolto l'attività lavorativa per la quale chiede la tutela previdenziale.
Ciò posto, nel caso concreto,con riferimento alle deposizioni testimoniali rese in giudizio, contrariamente a quanto esposto nell'atto d'appello il Tribunale ha compiutamente esposto e motivato le ragioni per cui ha ritenuto del tutto inverosimili le dichiarazioni raccolte dai testi indotti da parte ricorrente.
Anche ad avviso della Corte, le emergenze istruttorie del primo grado di giudizio non hanno dimostrato con tranquillante certezza l'effettivo svolgimento di tutte le giornate lavorative rivendicate.
CP_ I verbali di accertamento degli ispettori relativi all'azienda agricola datrice di lavoro,non hanno, dunque, ricevuto quella indebita valorizzazione di cui si duole l'appellante e neppure possono condividersi le censure mosse alla lettura, che si pretende incompleta e superficiale, delle deposizioni testimoniali, dalle quali,
secondo l'appellante, sarebbe rimasta confermata la veridicità del suo assunto.
Passando alle incongruenze emerse dalle dichiarazioni dei testi citati e, poi, escussi,
si rileva che i testi escussi hanno riportato numerosi elementi contraddittori con quanto dichiarato dallo stesso ricorrente: - i periodi di lavoro dichiarati confliggono con quelli che risultano dalle giornate denunciate;
- le attività dichiarate non
4 corrispondono all'attività di raccolta olive ad Oria, luogo in cui,peraltro,dai verbali ispettivi risulta non è stata svolta alcuna raccolta di olive;
- tutti i particolari riferiti allo svolgimento dell'attività lavorativa non hanno trovato riscontro nell'accertamento e nel confronto con le dichiarazioni dei colleghi citati, infatti, tutte le dichiarazioni dei soggetti citati confliggono;
- i luoghi non sono stati descritti correttamente;
le colture della serra e la descrizione della stessa contrastano con le informazioni raccolte ed accertate.
In sostanza,la sentenza impugnata ha, valutato con estremo scrupolo le dichiarazioni dei testi nella loro intrinseca coerenza, riscontrandone l'insufficienza ed inidoneità a contrastare le evidenze degli accertamenti ispettivi.
Non si ravvisa alcuna incompletezza o superficialità nell'iter che ha condotto al giudizio conclusivo del Tribunale, mentre tutti i rilievi formulati dall'appellante rappresentano forzature, comprensibilmente tese alla riforma della decisione di primo grado, ma che ignorano le regole che presiedono alla valutazione della prova come dettate dall'art. 116 comma 1 c.p.c.
In conclusione, l'appello va rigettato con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
Spese di giudizio ex art.152 disp.att.cpc.
P.Q.M.
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnata sentenza;
2) Spese di giudizio ex art.152 disp.att.cpc.
Taranto, 22.10.2025
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott. Antonella GIALDINO Dott. Annamaria LASTELLA
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