Ordinanza cautelare 14 dicembre 2022
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 12/12/2025, n. 8074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8074 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08074/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05441/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, numero di registro generale 5441 del 2022, proposto da:
-OMISSIS-, quale genitore esercente la relativa potestà sulla minore -OMISSIS- (così dovendosi correggere, in base agli atti depositati dall’Istituto Scolastico resistente, il nominativo della minore, indicato in ricorso come -OMISSIS-), rappresentata e difesa dall’Avv. Annunziata Perrotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Istituto Comprensivo “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, U.S.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliati ex lege in Napoli, alla via Diaz, 11;
C.S.A. di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- del provvedimento del 28.09.2022 dell’Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-” di -OMISSIS- in persona del Dirigente Scolastico;
di tutti gli atti presupposti e consequenziali, comunque connessi;
nonché per il riconoscimento del diritto della minore, indicata in epigrafe, ad essere assistita da un insegnante di sostegno secondo il rapporto uno/uno per tutta la durata dell’orario scolastico e per l’intero ciclo di scuola secondaria;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell’Istituto Comprensivo “-OMISSIS-” di -OMISSIS- e dell’U.S.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore, all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 dicembre 2025, il dott. AO RI;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;
FATTO
Si premette che con ordinanza, n. 2166 del 14.12.2022, la Quarta Sezione del Tribunale respingeva la domanda cautelare, proposta dalla ricorrente, e compensava le spese di fase, con la seguente motivazione:
“Rilevato che l’Amministrazione Scolastica, costituita in giudizio, ha depositato in data 7.12.2022 documenti, tra cui la relazione del dirigente scolastico dell’Istituto frequentato dalla minore, con allegati, tra cui il P.E.I. a. s. 2022/2023, recante la data del 17.11.2022 e che conferma l’assegnazione, alla stessa minore, di 18 ore di sostegno;
Rilevato che detto P.E.I. a. s. 2022/2023, che si è sostituito, sul piano della lesività, alla mera comunicazione delle ore di sostegno, a firma del dirigente scolastico dello stesso Istituto, del 28.09.2022, oggetto del ricorso, non risulta, allo stato, impugnato e che tanto comporta il difetto del requisito del periculum in mora, necessario per la concessione della tutela cautelare richiesta;
Rilevato che le spese di fase, per la natura stessa della controversia, possono essere eccezionalmente compensate tra le parti”.
Pervenuta la causa all’udienza di smaltimento dell’arretrato dell’11 dicembre 2025, ed in assenza di ulteriore attività difensiva delle parti, il Tribunale sollevava, ex art. 73 c.p.a., un duplice profilo d’improcedibilità per sopravvenuto difetto d’interesse, in considerazione della chiusura dell’a.s. 2022 – 2023, in relazione al quale era stato proposto il ricorso, ed in relazione all’omessa impugnativa dell’atto sopravvenuto lesivo, costituito dal P.E.I. approvato dall’Istituto Scolastico resistente in data 17.11.2022; indi il ricorso era trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è improcedibile, per sopravvenuto difetto d’interesse, in relazione ad entrambi i profili, evidenziati in narrativa.
Si consideri, in particolare, quanto al primo, che: “La declaratoria della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione richiede il riscontro di una modificazione della situazione di fatto o di diritto tale da comportare l'inutilità dell'eventuale sentenza di accoglimento del ricorso, in modo da non rendere più configurabile, in capo al ricorrente, neppure un interesse meramente strumentale o morale alla decisione” (T.A.R. Milano (Lombardia), sez. II, 9/01/2017, n. 36); e, quanto al secondo, che: “Il ricorso proposto avverso un atto poi sostituito da altro diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto dall'accoglimento del gravame il ricorrente non potrebbe trarre alcuna utilità, essendo intervenuto un nuovo e diverso provvedimento negativo su cui si sposta l'interesse processuale” (T.A.R. Bari (Puglia), sez. II, 4/12/2012, n. 2034).
Le spese di lite, per l’esito in rito e per la stessa materia oggetto del ricorso, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improedibile, per sopravvenuto difetto d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
AO RI, Presidente, Estensore
Domenico De Falco, Consigliere
Guido Gabriele, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AO RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.