Articolo 128 del Codice in materia di protezione dei dati personali
Articolo 113Articolo 129
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1 gennaio 2004
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1 giugno 2012
Art. 128. (Trasferimento automatico della chiamata) 1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta le misure necessarie per consentire a ciascun ((contraente)) , gratuitamente e mediante una funzione semplice, di poter bloccare il trasferimento automatico delle chiamate verso il proprio terminale effettuato da terzi.
Entrata in vigore il 1 giugno 2012