Art. 8.
L' art. 264 del Codice penale militare di pace e' sostituito dal seguente:
"Art. 264. (Connessione di procedimenti). - Tra i procedimenti di competenza della autorita' giudiziaria ordinaria e i procedimenti di competenza dell'autorita' giudiziaria militare si ha connessione solamente quando essi riguardano delitti commessi nello stesso tempo da piu' persone riunite o da piu' persone anche in tempi e luoghi diversi, ma in concorso tra loro, o da piu' persone in danno reciprocamente le une delle altre, Ovvero delitti commessi gli uni per eseguire o per occultare gli altri o per conseguirne o assicurarne, al colpevole o ad altri, il profitto, il prezzo, il prodotto o la impunita'.
Nei casi preveduti nel comma precedente e' competente per tutti i procedimenti l'autorita' giudiziaria ordinaria. Non di meno la Corte di cassazione, su ricorso del pubblico ministero presso il giudice ordinario o presso il giudice militare, ovvero risolvendo un conflitto, puo' ordinare, per ragioni di convenienza, con sentenza, la separazione dei procedimenti.
Il ricorso ha effetto sospensivo".
L' art. 264 del Codice penale militare di pace e' sostituito dal seguente:
"Art. 264. (Connessione di procedimenti). - Tra i procedimenti di competenza della autorita' giudiziaria ordinaria e i procedimenti di competenza dell'autorita' giudiziaria militare si ha connessione solamente quando essi riguardano delitti commessi nello stesso tempo da piu' persone riunite o da piu' persone anche in tempi e luoghi diversi, ma in concorso tra loro, o da piu' persone in danno reciprocamente le une delle altre, Ovvero delitti commessi gli uni per eseguire o per occultare gli altri o per conseguirne o assicurarne, al colpevole o ad altri, il profitto, il prezzo, il prodotto o la impunita'.
Nei casi preveduti nel comma precedente e' competente per tutti i procedimenti l'autorita' giudiziaria ordinaria. Non di meno la Corte di cassazione, su ricorso del pubblico ministero presso il giudice ordinario o presso il giudice militare, ovvero risolvendo un conflitto, puo' ordinare, per ragioni di convenienza, con sentenza, la separazione dei procedimenti.
Il ricorso ha effetto sospensivo".