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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/07/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente
- dr.ssa Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere - Relatore - sciogliendo la riserva formulata all'esito dell'udienza del 15 luglio 2025, ha deliberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 1924/2025 del ruolo generale degli affari civili di volontaria giurisdizione da trattarsi in camera di consiglio ed avente ad oggetto il reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 55/2025, pubblicata il 16 aprile 2025, comunicata il 17 aprile 2025, con la quale è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della “ , proposto, ai sensi dell'art. 51 del d.lgs. n. Controparte_1
14/2019 (cd. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, d'ora in poi anche solo c.c.i.i.), con ricorso depositato il 20 maggio 2025
DA la (c.f.: , con sede in Casoria (NA) alla via Francesco Conforti, CP_1 P.IVA_1
21/1 e dal suo legale rappresentante, anche in proprio, (c.f.: Controparte_2
), nato ad [...] il [...], rappresentati e difesi C.F._1
dall'avv. Palmira Nigro (c.f.: - RECLAMANTI - C.F._2
CONTRO la (c.f.: ), (pendente dinnanzi al Controparte_3 P.IVA_1
Tribunale di Napoli Nord col n. 47/2025), in persona del curatore, dott.ssa Parte_1
rappresentata e difesa, in virtù di autorizzazione del giudice delegato del 17
[...]
luglio 2025, dall' avv. Marco Russo (c.f. - RESISTENTE - C.F._3
E la (c.f.: ), con sede legale in Casoria (NA), alla via Pietro Controparte_4 P.IVA_2
Nenni n. 61, in persona del legale rappresentante p.t. , nato a [...], Controparte_5
Pag. 1 di 10 R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
il 28 agosto 1977, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Di Giulio (c.f.:
- RESISTENTE – C.F._4
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I. La e hanno chiesto alla Corte «1. in via Controparte_1 Controparte_2
preliminare: disporre, ai sensi dell'art. 52 C.C.I.I., la sospensione anche temporanea degli effetti della liquidazione giudiziale de qua ( cd. stay della procedura), ricorrendo i gravi e fondati i motivi esposti nel presente atto, soprattutto di contestazione dell'insolvenza; 2.
In via principale e nel merito: a) che l'On.le Corte di Appello ai sensi del co. 6 dell'art. 41 provveda all'ammissione ed espletamento dei mezzi istruttori richiesti consentendo un pieno riesame sia dei fatti sia delle questioni giuridiche relative all'insolvenza e alla procedura.; b. accogliere il presente reclamo e, per l'effetto, riformare la Sentenza
n.55/2025 pubblicata il 16.04.2025 e notificata in data 17.4.2025 dal Giudice Presidente
Relatore Dott. Michelangelo Petruzziello, Giudice Dott. Giovanni Di Giorgio e dal Giudice
Dott.ssa Maria De Vivo del Tribunale Ordinario di Napoli Nord - Sezione Terza Civile
Procedure Concorsuali - che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale (R.G.
92/2025) a carico della società , con sede in Casoria (NA) alla via Francesco CP_1
Conforti, 21/1, in persona del titolare pro tempore Sig. , (C.F. Controparte_2
), stante l'insussistenza dei presupposti e dei requisiti soggettivi ed C.F._1
oggettivi per la liquidazione giudiziale ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 14/2019 (così come modificato da ultimo dal D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2023 n. 14) e/o comunque per tutte le motivazioni di fatto e di diritto di cui sopra, con ogni conseguente statuizione di legge;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione ».
II. La Liquidazione giudiziale della ha chiesto che la Corte voglia «1) Controparte_1
In via preliminare accertare e dichiarare, per i motivi esposti sub. a) della presente memoria, l'inammissibilità/improcedibilità del reclamo proposto.2) Nel merito, per i motivi esposti in premessa, rigettare il reclamo proposto, nonché le avverse domande, eccezioni, richieste e conclusioni, confermando integralmente la sentenza n. 55/2025 del
17.04.2025 (CFR. ALL. 9) emessa dal Tribunale di Napoli Nord con la quale veniva dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della soc. con sede CP_1
legale corrente in CASORIA (NA) alla Via PIETRO NENNI».
Controparte_ n. 1924/2025 R.G.A.C.C.. +1 c. Liquidazione giudiziale della Pag. 2 di 10 CP_1
+1 CP_1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
III. La ha concluso chiedendo: « a) in via preliminare dichiarare Controparte_4
inammissibile il reclamo;
b) in via gradata, rigettare il proposto Reclamo e, per l'effetto, confermare la Sentenza n. 55/2025, emessa dal Tribunale di Napoli Nord in data
16.04.2025 e depositata in data 17.04.2025 in danno in danno della in CP_1
persona del legale rappresentante p.t.; c) In ogni caso con condanna in danno del Sig.
nato ad [...] il [...] (C.F. ) in Controparte_2 C.F._1
proprio e nella qualità, al pagamento delle spese e compensi di giudizio con clausola di attribuzione in favore del sottoscritto procuratore antistatario».
L E R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Con ricorso risultante depositato presso questa Corte il 20 maggio 2025 e notificato, a cura della reclamante, unitamente al decreto di comparizione, alla liquidazione giudiziale della nonché alla (d'ora in poi Controparte_1 Controparte_4
anche solo creditrice), la (d'ora in poi anche solo reclamante CP_6 Controparte_1
o società) ed il suo legale rappresentante, anche in proprio, hanno proposto reclamo ex art. 51 del d.lgs. n. 14/2019 (cd. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, d'ora in poi c.c.i.i.) avverso la sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale delal società, pronunciata dal Tribunale di Napoli Nord sulla base del ricorso presentato in data 28 febbraio 2025 dalla dichiaratasi creditrice nei suoi confronti CP_6
dell'importo di 26.184,75 € (somma comprensiva di spese di protesto e spese di pignoramento mobiliare), oltre interessi legali maturati, derivante da 5 effetti cambiari, ciascuno dell'importo di 5.000,00 €, con scadenza da maggio a settembre 2024, rimasti insoluti e protestati, e, pertanto, posti in esecuzione, con pignoramento mobiliare conclusosi negativamente presso la sede della società .
Nello specifico, la reclamante, costituitasi nel giudizio dinnanzi al Tribunale, ha contestato:
a) il difetto di legittimazione passiva della a suo dire creditrice della sola _4
, già sopposta a liquidazione giudiziale presso il Controparte_7
medesimo Tribunale di Napoli Nord, ed al cui stato passivo essa era stata ammessa sulla base dei medesimi titoli azionati nella presente sede;
b) la sussistenza dei presupposti soggettivi di cui all'art. 2, co.1 lett. d) c.c.i.i. per essere sottoposta a liquidazione giudiziale, con specifico riferimento alla sussistenza dei debiti superiori a 500.000,00 €;
Controparte_ n. 1924/2025 R.G.A.C.C.. +1 c. Liquidazione giudiziale della Pag. 3 di 10 CP_1
+1 CP_1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
c) il suo stato d'insolvenza di cui all'art. 2, co. 1 lett. b) ;
d) il mancato superamento della soglia dei 30.000,00 € per essere sottoposta a liquidazione giudiziale.
Ha concluso come in epigrafe.
2. Con memoria del 17 giugno 2025, si è costituita in giudizio la creditrice _4
che, ha eccepito l'inammissibilità del reclamo, in quanto tardivamente proposto
[...]
oltre il termine di 30 giorni di cui all'art. 51 C.C.I.I., cioè solo in data 20 maggio 2025, mentre la sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale era stata notificata alla debitrice in data 17 aprile 2025, sicché l'ultimo termine utile per il deposito del reclamo era il 19 maggio 2025; a tal riguardo, la creditrice reclamata si è opposta a qualsiasi richiesta di rimessione in termini per non avere la reclamante depositato la quarta pec, da cui sarebbe potuto risultare il motivo per il quale il suo deposito del 19 maggio 2025 non era stato accettato dal sistema, risultando la terza pec del 19 maggio 2025 (depositata erroneamente in formato pdf, anziché con l'estensione del file in .eml) - spedita dal sistema alle ore 20,46 del 19 maggio, cioè in tempo utile affinché la reclamante effettuasse un nuovo deposito - riportare soltanto “Numero di ruolo non valido: il mittente non ha accesso al fascicolo. Sono necessarie verifiche da parte della cancelleria”.
Nel merito, ha sostenuto che il suo diritto di credito nei confronti della non CP_1
era stato mai contestato da quest'ultima, neppure nell'atto di costituzione in mora dell'8 agosto 2024, sicché sembrava strana la contestazione intervenuta nella presente sede, destituita peraltro di ogni fondamento, giacché il credito nascente dalle cambiali azionate, firmate sia dalla che dalla , Controparte_7 CP_1
aveva come suo fondamento causale, peraltro riconosciuto dalla diretta debitrice, il rapporto di fornitura intervenuto tra la la ed era stato azionato nei _4 CP_7
confronti della quale condebitore in solido anche sulla base della promessa di CP_1
pagamento contenuta nelle citate cambiali, che, come correttamente evidenziato dal
Tribunale nella sentenza impugnata, “allorquando ..sono utilizzate quale promessa di pagamento tra le parti del rapporto sottostante, implica(no) l'esercizio dell'azione causale inerente a tale rapporto, e, in applicazione dell'art. 1988 c.p.c., grava(no) il debitore dell'onere di provare l'inesistenza di tale rapporto, ovvero l'estinzione delle obbligazioni da esso nascenti (Cass., n. 17850/2017; Cass., n. 19860/2011). Nel caso di
Controparte_ n. 1924/2025 R.G.A.C.C.. +1 c. Liquidazione giudiziale della Pag. 4 di 10 CP_1
+1 CP_1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
specie, la parte reclamante non ha assolto al predetto onere probatorio”.
Ha, poi, contestato l'insussistenza del limite di cui all'art. 49, ult. co. c.c.i.i. di
30.000,00 € per l'apertura della liquidazione giudiziale, risultando dall'estratto di ruolo acquisito nel fascicolo d'ufficio del procedimento unitario, un credito di 128.248,84 €, derivante dall'esposizione debitoria nei confronti dell'Amministrazione finanziaria e degli Enti previdenziali;
ha, altresì, contestato l'assenza dei limiti dimensionali di cui all'art. 2, co. 1, lett. d) c.c.i.i., poiché la reclamante non aveva dato prova del possesso congiunto dei limiti di cui al citato articolo (cioè, oltre ai debiti non superiori a 500.000,00
€, anche un attivo non superiore a 300.000,00 € e ricavi non superiori a 200.000,00 €), limiti che risultavano superati, sia con riguardo ai dati contenuti nel bilancio 2021, l'unico depositato nel Registro delle imprese, sia con riguardo ai bilanci 2022 e 2023 depositati nel corso del procedimento innanzi al Tribunale. Ha, infine, contestato l'assenza dello stato d'insolvenza, invece risultante: a) dall'inadempimento del suo credito, pur se parzialmente adempiuto dall'altro debitore, b) dall'assenza di beni mobili ed immobili, risultante dal pignoramento negativo, c) dalla sussistenza di una debitoria, risultante dal bilancio depositato, di oltre un milione di euro, ivi compreso il credito di 128.248,84 € vantato verso gli enti fiscali e previdenziali, d) dalla cancellazione d'ufficio della partita
Iva del debitore, come emerso da una verifica effettuata ai sensi dell'art.35, c.15-bis,
d.P.R.633/72.
Ha concluso come in epigrafe.
3. Con comparsa del 20 giugno 2025 si è costituita in giudizio anche la curatela della liquidazione giudiziale della riportandosi anch'essa alle eccezioni e difese CP_1
già svolte dal creditore reclamato, concludendo come in epigrafe.
4. All'udienza del 15 luglio 2025 la Corte si è riservata la decisione.
5. Il reclamo va rigettato per i seguenti motivi.
Va, in via preliminare, rigettata l'eccezione dei reclamati di inammissibilità del reclamo per la sua tardività, giacché dagli atti effettivamente risulta che la CP_1
ha depositato il reclamo in data 19 maggio 2025, cioè l'ultimo giorno utile per
[...]
l'impugnativa della sentenza dichiarativa dell'apertura della propria liquidazione giudiziale.
Controparte_ n. 1924/2025 R.G.A.C.C.. +1 c. Liquidazione giudiziale della Pag. 5 di 10 CP_1
+1 CP_1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
Sostengono il creditore reclamato e la curatela che i reclamanti non hanno depositato la quarta pec da cui risultava il controllo della cancelleria con l'esito negativo del deposito.
In verità, a giudizio della Corte, pur risultando già dalla terza pec - inviata dal sistema delle notifiche telematiche alla reclamante alle ore 20,46 del 19 maggio 2025 e da questa depositata nel presente procedimento - l'esito negativo del deposito con la dicitura “Numero di ruolo non valido: Il mittente non ha accesso al fascicolo. Sono necessarie verifiche da parte della cancelleria”, risulta poi che la cancelleria, senza che la reclamante facesse un nuovo deposito, ha accettato il primo deposito in data 20 maggio 2025, con la conseguente iscrizione a ruolo del reclamo.
Ne consegue che, non potendosi avere certezza del motivo dell'esito negativo della terza pec, ma risultando poi tale deposito accettato dalla cancelleria il giorno successivo, il reclamo va considerato tempestivo.
A tale conclusione si perviene anche in considerazione della tempestiva attivazione della reclamante, che, con immediatezza, ha chiesto di fare salvo il primo deposito avvenuto il 19 maggio 2025, per avere essa ricevuto la 2^ pec di avvenuta consegna, e chiesto, altresì, di essere rimessa in termini, per causa a sé non imputabile
(cfr. sul punto, la recente Cass. 69/2025).
Sicché, deve ritenersi che, con l'accettazione del deposito del 20 maggio 2025, la cancelleria ha riconosciuto la validità del primo ed unico deposito, che, pertanto, va considerato tempestivo.
Nel merito, il reclamo va rigettato.
Infondata è la prima censura relativa al difetto di legittimazione passiva della _4
Tale società, infatti, risultava avere ricevuto le 5 cambiali poste alla base del ricorso
[...]
per l'apertura della liquidazione giudiziale della da parte sia della CP_1 [...]
che della , entrambe emittenti le cambiali, sicché Controparte_7 CP_1
deve ritenersi che entrambe dovevano considerarsi debitori in solido e legittimare il portatore della cambiale a chiedere loro l'importo del titolo sino alla concorrenza dello stesso, risultando irrilevante il fatto che la creditrice avesse già azionato tali titoli astratti nei confronti di uno dei due debitori solidali con l'ammissione al passivo della
Controparte_ n. 1924/2025 R.G.A.C.C.. +1 c. Liquidazione giudiziale della Pag. 6 di 10 CP_1
+1 CP_1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
liquidazione giudiziale della in quanto, tale ammissione, in assenza di CP_7
pagamento, non escludeva la legittimazione passiva dell'altro emittente, pure tenuto al pagamento dell'intero importo, salvo il regresso nei rapporti interni.
Né ha fondamento la tesi della reclamante secondo cui la creditrice on _4
avrebbe dato prova del rapporto fondamentale che la legava alla . CP_1
Difatti, risulta che la fosse portatrice dei titoli per l'esistenza di un _4
rapporto causale, peraltro non contestato, con uno dei due emittenti, e tanto basta per ritenere legittimato il prenditore dei titoli ad agire anche nei confronti dell'altro emittente, cioè la , presumibilmente legato da rapporti di credito/debito con la CP_1
già sottoposta a liquidazione giudiziale, per cui, tutt'al più, sarebbe spettato al CP_7
debitore dare prova dell'assenza di rapporti causali con quest'ultima, che giustificavano il rilascio della garanzia a favore del creditore, avvenuto non tramite la girata in garanzia, ma tramite la doppia sottoscrizione della cambiale.
Inoltre, anche a voler considerare i titoli cambiari come promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., la quale richiede la certezza del destinatario del titolo (cfr. Cass.
31879/2019) – sarebbe stato onere del debitore dare prova dell'assenza del rapporto causale sottostante, ad es. dando prova del fatto che nessun rapporto lo legava alla oltre che alla o che la firma della cambiale era stata da lui apposta CP_7 _4
senza consenso.
Infondata è anche la censura della reclamante relativa all'assenza dei presupposti soggettivi di cui all'art. 2, co. 1 lett. d) c.c.i.i.
Essa si difende sostenendo che la debitoria risultante dai bilanci d'esercizio depositati di oltre 800.000,00 € sia stata in parte estinta con pagamenti ai debitori e con transazioni con gli enti tributari, sicché residuerebbe solo una debitoria di circa
52.000,00 €, che, a fronte di crediti di oltre 700.00,00 €, escluderebbe sia il citato presupposto soggettivo che il suo stato d'insolvenza.
In verità, a giudizio della Corte, non vi è dubbio che la reclamante possieda i requisiti soggettivi per essere sottoposta a liquidazione giudiziale, avendo essa stessa affermato di avere un attivo superiore a 300.000,00 €, derivante dall'importo dei crediti di cui è titolare, e non avendo dato prova di avere maturato, nei tre anni anteriori alla
Controparte_ n. 1924/2025 R.G.A.C.C.. +1 c. Liquidazione giudiziale della Pag. 7 di 10 CP_1
+1 CP_1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
dichiarazione di apertura della sua liquidazione giudiziale, ricavi di importo inferiore a
200.000,00 € (peraltro risultanti dai bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 di importo superiore).
Quanto, poi, al presupposto oggettivo dell'insolvenza, la cui esistenza è pervicacemente negata dalla reclamante, essa risulta da tutti gli indici elencati dalla cioè: i) il mancato pagamento del credito residuo di 10.000,00 € circa di cui _4
era rimasta titolare la ii) l'assenza di beni mobili derivata dal pignoramento _4
mobiliare conclusosi negativamente. Sul punto, la reclamante, pur sostenendo che tale pignoramento sarebbe avvenuto presso l'abitazione del legale rappresentante della
(in Casoria alla via Conforti n. 21) e non presso la sede della società (in Casoria CP_1
alla via Conforti n. 21/1), non ha dato prova di possedere beni sufficienti a coprire la sua debitoria;
iii) l'esistenza di una rilevante debitoria di oltre 800.000,00 €,risultante dal bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, che la reclamante ritiene essersi ridotta per effetto di pagamenti effettuati ai suoi debitori e di pagamenti rateali e compensazioni intervenute con l'amministrazione finanziaria.
Quanto ai primi pagamenti, sono state depositate dichiarazioni scritte di due creditori, la e la da cui risultava che, alla data del 30 CP_8 Controparte_9
aprile 2025, i loro crediti di circa 400.000,00 € erano stati estinti mediante cessione di crediti cassetti fiscali e compensazione di crediti. Al di là del fatto che non risultano crediti fiscali della di tale importo che possano essere ceduti, neppure vi è prova CP_1
che nella rilevante debitoria della risultante dai bilanci depositati vi fossero i CP_1
detti creditori, non avendo la reclamante depositato le proprie scritture contabili, ed in particolare, il libro giornale, da cui risultavano i nominativi dei propri creditori.
Quanto poi alla debitoria erariale, seppure la reclamante abbia dato prova di avere pagato l'importo di 55.730,06 € di debiti fiscali relativi all'anno 2021, risulta impagato il residuo di 72.518,78 €, pari alla differenza tra la debitoria risultante dall'estratto di ruolo
(128.248,84 €) e quanto versato e quietanzato (55.730,06 €).
Ne consegue che ciò solo vale a far ritenere infondata anche l'altra doglianza della del mancato superamento del limite di cui all'art. 49, ult. co. c.c.i.i., di 30.000,00 CP_1
€ (erroneamente indicato dalla reclamante nell'importo di 50.000,00 € riferito dall'art. 268 c.c.i.i. alla liquidazione controllata delle imprese minori, tra cui - come detto sopra -
Controparte_ n. 1924/2025 R.G.A.C.C.. +1 c. Liquidazione giudiziale della Pag. 8 di 10 CP_1
+1 CP_1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
non rientra la reclamante).
Insomma, sussistono tutti gli elementi per ritenere che correttamente il Tribunale di Napoli Nord ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della Controparte_1
e pertanto, il reclamo va rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
6. Consegue, pertanto, la condanna dei reclamanti in solido al pagamento a favore di ciascuno dei reclamati, cioè della curatela della liquidazione giudiziale della CP_1
e della con attribuzione al difensore di quest'ultima, avv. Mario Di
[...] _4
Giulio, dichiaratosi anticipatario, delle spese di lite, che si liquidano, in assenza di nota specifica, sulla base del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto dei valori risultanti dalla tabella 12 allegata al citato decreto (richiamata dall'art. 4, co. 10 sexies dello stesso), per le cause di valore indeterminato (da 26.000,01 € a
52.000,00 €), in complessivi 6.037,50 €, di cui 5.250,00 € per compensi (cioè, 1.100,00 € per la fase di studio, 800,00 € per quella introduttiva, 1.600,00 € per quella di trattazione/istruttoria, e 1.750,00 € per quella decisoria) e 787,50 € per spese generali, oltre eventuali ulteriori accessori se dovuti.
7. Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte dei reclamanti in solido di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il reclamo da essi proposto.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla con Controparte_1 ricorso depositato il 20 maggio 2025, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord
n. 55/2025, pubblicata il 16 aprile 2025, comunicata il 17 aprile 2025 al debitore, con la quale è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della Controparte_1
A) rigetta il reclamo, e per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
B) condanna la società reclamante ed il suo legale rappresentante in solido a rifondere sia alla curatela della liquidazione giudiziale della sia alla Controparte_1 _4
con attribuzione al difensore di quest'ultima, avv. Mario di Giulio, dichiaratosi
[...]
anticipatario, le spese del reclamo, che si liquidano in complessivi 6.037,50 €, di cui
5.250,00 € per compensi e 787,50 € per spese generali, oltre eventuali ulteriori accessori se dovuti;
Controparte_ n. 1924/2025 R.G.A.C.C.. +1 c. Liquidazione giudiziale della Pag. 9 di 10 CP_1
+1 CP_1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
C) dà atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei reclamanti in solido di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo da essi proposto.
Così deciso in Napoli, il 15 luglio 2025.
Il Consigliere relatore
Il Presidente
Giuseppa D'Inverno
Caterina Molfino
Controparte_ n. 1924/2025 R.G.A.C.C.. +1 c. Liquidazione giudiziale della Pag. 10 di 10 CP_1
+1 CP_1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente
- dr.ssa Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere - Relatore - sciogliendo la riserva formulata all'esito dell'udienza del 15 luglio 2025, ha deliberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 1924/2025 del ruolo generale degli affari civili di volontaria giurisdizione da trattarsi in camera di consiglio ed avente ad oggetto il reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 55/2025, pubblicata il 16 aprile 2025, comunicata il 17 aprile 2025, con la quale è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della “ , proposto, ai sensi dell'art. 51 del d.lgs. n. Controparte_1
14/2019 (cd. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, d'ora in poi anche solo c.c.i.i.), con ricorso depositato il 20 maggio 2025
DA la (c.f.: , con sede in Casoria (NA) alla via Francesco Conforti, CP_1 P.IVA_1
21/1 e dal suo legale rappresentante, anche in proprio, (c.f.: Controparte_2
), nato ad [...] il [...], rappresentati e difesi C.F._1
dall'avv. Palmira Nigro (c.f.: - RECLAMANTI - C.F._2
CONTRO la (c.f.: ), (pendente dinnanzi al Controparte_3 P.IVA_1
Tribunale di Napoli Nord col n. 47/2025), in persona del curatore, dott.ssa Parte_1
rappresentata e difesa, in virtù di autorizzazione del giudice delegato del 17
[...]
luglio 2025, dall' avv. Marco Russo (c.f. - RESISTENTE - C.F._3
E la (c.f.: ), con sede legale in Casoria (NA), alla via Pietro Controparte_4 P.IVA_2
Nenni n. 61, in persona del legale rappresentante p.t. , nato a [...], Controparte_5
Pag. 1 di 10 R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
il 28 agosto 1977, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Di Giulio (c.f.:
- RESISTENTE – C.F._4
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I. La e hanno chiesto alla Corte «1. in via Controparte_1 Controparte_2
preliminare: disporre, ai sensi dell'art. 52 C.C.I.I., la sospensione anche temporanea degli effetti della liquidazione giudiziale de qua ( cd. stay della procedura), ricorrendo i gravi e fondati i motivi esposti nel presente atto, soprattutto di contestazione dell'insolvenza; 2.
In via principale e nel merito: a) che l'On.le Corte di Appello ai sensi del co. 6 dell'art. 41 provveda all'ammissione ed espletamento dei mezzi istruttori richiesti consentendo un pieno riesame sia dei fatti sia delle questioni giuridiche relative all'insolvenza e alla procedura.; b. accogliere il presente reclamo e, per l'effetto, riformare la Sentenza
n.55/2025 pubblicata il 16.04.2025 e notificata in data 17.4.2025 dal Giudice Presidente
Relatore Dott. Michelangelo Petruzziello, Giudice Dott. Giovanni Di Giorgio e dal Giudice
Dott.ssa Maria De Vivo del Tribunale Ordinario di Napoli Nord - Sezione Terza Civile
Procedure Concorsuali - che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale (R.G.
92/2025) a carico della società , con sede in Casoria (NA) alla via Francesco CP_1
Conforti, 21/1, in persona del titolare pro tempore Sig. , (C.F. Controparte_2
), stante l'insussistenza dei presupposti e dei requisiti soggettivi ed C.F._1
oggettivi per la liquidazione giudiziale ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 14/2019 (così come modificato da ultimo dal D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2023 n. 14) e/o comunque per tutte le motivazioni di fatto e di diritto di cui sopra, con ogni conseguente statuizione di legge;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione ».
II. La Liquidazione giudiziale della ha chiesto che la Corte voglia «1) Controparte_1
In via preliminare accertare e dichiarare, per i motivi esposti sub. a) della presente memoria, l'inammissibilità/improcedibilità del reclamo proposto.2) Nel merito, per i motivi esposti in premessa, rigettare il reclamo proposto, nonché le avverse domande, eccezioni, richieste e conclusioni, confermando integralmente la sentenza n. 55/2025 del
17.04.2025 (CFR. ALL. 9) emessa dal Tribunale di Napoli Nord con la quale veniva dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della soc. con sede CP_1
legale corrente in CASORIA (NA) alla Via PIETRO NENNI».
Controparte_ n. 1924/2025 R.G.A.C.C.. +1 c. Liquidazione giudiziale della Pag. 2 di 10 CP_1
+1 CP_1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
III. La ha concluso chiedendo: « a) in via preliminare dichiarare Controparte_4
inammissibile il reclamo;
b) in via gradata, rigettare il proposto Reclamo e, per l'effetto, confermare la Sentenza n. 55/2025, emessa dal Tribunale di Napoli Nord in data
16.04.2025 e depositata in data 17.04.2025 in danno in danno della in CP_1
persona del legale rappresentante p.t.; c) In ogni caso con condanna in danno del Sig.
nato ad [...] il [...] (C.F. ) in Controparte_2 C.F._1
proprio e nella qualità, al pagamento delle spese e compensi di giudizio con clausola di attribuzione in favore del sottoscritto procuratore antistatario».
L E R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Con ricorso risultante depositato presso questa Corte il 20 maggio 2025 e notificato, a cura della reclamante, unitamente al decreto di comparizione, alla liquidazione giudiziale della nonché alla (d'ora in poi Controparte_1 Controparte_4
anche solo creditrice), la (d'ora in poi anche solo reclamante CP_6 Controparte_1
o società) ed il suo legale rappresentante, anche in proprio, hanno proposto reclamo ex art. 51 del d.lgs. n. 14/2019 (cd. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, d'ora in poi c.c.i.i.) avverso la sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale delal società, pronunciata dal Tribunale di Napoli Nord sulla base del ricorso presentato in data 28 febbraio 2025 dalla dichiaratasi creditrice nei suoi confronti CP_6
dell'importo di 26.184,75 € (somma comprensiva di spese di protesto e spese di pignoramento mobiliare), oltre interessi legali maturati, derivante da 5 effetti cambiari, ciascuno dell'importo di 5.000,00 €, con scadenza da maggio a settembre 2024, rimasti insoluti e protestati, e, pertanto, posti in esecuzione, con pignoramento mobiliare conclusosi negativamente presso la sede della società .
Nello specifico, la reclamante, costituitasi nel giudizio dinnanzi al Tribunale, ha contestato:
a) il difetto di legittimazione passiva della a suo dire creditrice della sola _4
, già sopposta a liquidazione giudiziale presso il Controparte_7
medesimo Tribunale di Napoli Nord, ed al cui stato passivo essa era stata ammessa sulla base dei medesimi titoli azionati nella presente sede;
b) la sussistenza dei presupposti soggettivi di cui all'art. 2, co.1 lett. d) c.c.i.i. per essere sottoposta a liquidazione giudiziale, con specifico riferimento alla sussistenza dei debiti superiori a 500.000,00 €;
Controparte_ n. 1924/2025 R.G.A.C.C.. +1 c. Liquidazione giudiziale della Pag. 3 di 10 CP_1
+1 CP_1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
c) il suo stato d'insolvenza di cui all'art. 2, co. 1 lett. b) ;
d) il mancato superamento della soglia dei 30.000,00 € per essere sottoposta a liquidazione giudiziale.
Ha concluso come in epigrafe.
2. Con memoria del 17 giugno 2025, si è costituita in giudizio la creditrice _4
che, ha eccepito l'inammissibilità del reclamo, in quanto tardivamente proposto
[...]
oltre il termine di 30 giorni di cui all'art. 51 C.C.I.I., cioè solo in data 20 maggio 2025, mentre la sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale era stata notificata alla debitrice in data 17 aprile 2025, sicché l'ultimo termine utile per il deposito del reclamo era il 19 maggio 2025; a tal riguardo, la creditrice reclamata si è opposta a qualsiasi richiesta di rimessione in termini per non avere la reclamante depositato la quarta pec, da cui sarebbe potuto risultare il motivo per il quale il suo deposito del 19 maggio 2025 non era stato accettato dal sistema, risultando la terza pec del 19 maggio 2025 (depositata erroneamente in formato pdf, anziché con l'estensione del file in .eml) - spedita dal sistema alle ore 20,46 del 19 maggio, cioè in tempo utile affinché la reclamante effettuasse un nuovo deposito - riportare soltanto “Numero di ruolo non valido: il mittente non ha accesso al fascicolo. Sono necessarie verifiche da parte della cancelleria”.
Nel merito, ha sostenuto che il suo diritto di credito nei confronti della non CP_1
era stato mai contestato da quest'ultima, neppure nell'atto di costituzione in mora dell'8 agosto 2024, sicché sembrava strana la contestazione intervenuta nella presente sede, destituita peraltro di ogni fondamento, giacché il credito nascente dalle cambiali azionate, firmate sia dalla che dalla , Controparte_7 CP_1
aveva come suo fondamento causale, peraltro riconosciuto dalla diretta debitrice, il rapporto di fornitura intervenuto tra la la ed era stato azionato nei _4 CP_7
confronti della quale condebitore in solido anche sulla base della promessa di CP_1
pagamento contenuta nelle citate cambiali, che, come correttamente evidenziato dal
Tribunale nella sentenza impugnata, “allorquando ..sono utilizzate quale promessa di pagamento tra le parti del rapporto sottostante, implica(no) l'esercizio dell'azione causale inerente a tale rapporto, e, in applicazione dell'art. 1988 c.p.c., grava(no) il debitore dell'onere di provare l'inesistenza di tale rapporto, ovvero l'estinzione delle obbligazioni da esso nascenti (Cass., n. 17850/2017; Cass., n. 19860/2011). Nel caso di
Controparte_ n. 1924/2025 R.G.A.C.C.. +1 c. Liquidazione giudiziale della Pag. 4 di 10 CP_1
+1 CP_1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
specie, la parte reclamante non ha assolto al predetto onere probatorio”.
Ha, poi, contestato l'insussistenza del limite di cui all'art. 49, ult. co. c.c.i.i. di
30.000,00 € per l'apertura della liquidazione giudiziale, risultando dall'estratto di ruolo acquisito nel fascicolo d'ufficio del procedimento unitario, un credito di 128.248,84 €, derivante dall'esposizione debitoria nei confronti dell'Amministrazione finanziaria e degli Enti previdenziali;
ha, altresì, contestato l'assenza dei limiti dimensionali di cui all'art. 2, co. 1, lett. d) c.c.i.i., poiché la reclamante non aveva dato prova del possesso congiunto dei limiti di cui al citato articolo (cioè, oltre ai debiti non superiori a 500.000,00
€, anche un attivo non superiore a 300.000,00 € e ricavi non superiori a 200.000,00 €), limiti che risultavano superati, sia con riguardo ai dati contenuti nel bilancio 2021, l'unico depositato nel Registro delle imprese, sia con riguardo ai bilanci 2022 e 2023 depositati nel corso del procedimento innanzi al Tribunale. Ha, infine, contestato l'assenza dello stato d'insolvenza, invece risultante: a) dall'inadempimento del suo credito, pur se parzialmente adempiuto dall'altro debitore, b) dall'assenza di beni mobili ed immobili, risultante dal pignoramento negativo, c) dalla sussistenza di una debitoria, risultante dal bilancio depositato, di oltre un milione di euro, ivi compreso il credito di 128.248,84 € vantato verso gli enti fiscali e previdenziali, d) dalla cancellazione d'ufficio della partita
Iva del debitore, come emerso da una verifica effettuata ai sensi dell'art.35, c.15-bis,
d.P.R.633/72.
Ha concluso come in epigrafe.
3. Con comparsa del 20 giugno 2025 si è costituita in giudizio anche la curatela della liquidazione giudiziale della riportandosi anch'essa alle eccezioni e difese CP_1
già svolte dal creditore reclamato, concludendo come in epigrafe.
4. All'udienza del 15 luglio 2025 la Corte si è riservata la decisione.
5. Il reclamo va rigettato per i seguenti motivi.
Va, in via preliminare, rigettata l'eccezione dei reclamati di inammissibilità del reclamo per la sua tardività, giacché dagli atti effettivamente risulta che la CP_1
ha depositato il reclamo in data 19 maggio 2025, cioè l'ultimo giorno utile per
[...]
l'impugnativa della sentenza dichiarativa dell'apertura della propria liquidazione giudiziale.
Controparte_ n. 1924/2025 R.G.A.C.C.. +1 c. Liquidazione giudiziale della Pag. 5 di 10 CP_1
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Sostengono il creditore reclamato e la curatela che i reclamanti non hanno depositato la quarta pec da cui risultava il controllo della cancelleria con l'esito negativo del deposito.
In verità, a giudizio della Corte, pur risultando già dalla terza pec - inviata dal sistema delle notifiche telematiche alla reclamante alle ore 20,46 del 19 maggio 2025 e da questa depositata nel presente procedimento - l'esito negativo del deposito con la dicitura “Numero di ruolo non valido: Il mittente non ha accesso al fascicolo. Sono necessarie verifiche da parte della cancelleria”, risulta poi che la cancelleria, senza che la reclamante facesse un nuovo deposito, ha accettato il primo deposito in data 20 maggio 2025, con la conseguente iscrizione a ruolo del reclamo.
Ne consegue che, non potendosi avere certezza del motivo dell'esito negativo della terza pec, ma risultando poi tale deposito accettato dalla cancelleria il giorno successivo, il reclamo va considerato tempestivo.
A tale conclusione si perviene anche in considerazione della tempestiva attivazione della reclamante, che, con immediatezza, ha chiesto di fare salvo il primo deposito avvenuto il 19 maggio 2025, per avere essa ricevuto la 2^ pec di avvenuta consegna, e chiesto, altresì, di essere rimessa in termini, per causa a sé non imputabile
(cfr. sul punto, la recente Cass. 69/2025).
Sicché, deve ritenersi che, con l'accettazione del deposito del 20 maggio 2025, la cancelleria ha riconosciuto la validità del primo ed unico deposito, che, pertanto, va considerato tempestivo.
Nel merito, il reclamo va rigettato.
Infondata è la prima censura relativa al difetto di legittimazione passiva della _4
Tale società, infatti, risultava avere ricevuto le 5 cambiali poste alla base del ricorso
[...]
per l'apertura della liquidazione giudiziale della da parte sia della CP_1 [...]
che della , entrambe emittenti le cambiali, sicché Controparte_7 CP_1
deve ritenersi che entrambe dovevano considerarsi debitori in solido e legittimare il portatore della cambiale a chiedere loro l'importo del titolo sino alla concorrenza dello stesso, risultando irrilevante il fatto che la creditrice avesse già azionato tali titoli astratti nei confronti di uno dei due debitori solidali con l'ammissione al passivo della
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liquidazione giudiziale della in quanto, tale ammissione, in assenza di CP_7
pagamento, non escludeva la legittimazione passiva dell'altro emittente, pure tenuto al pagamento dell'intero importo, salvo il regresso nei rapporti interni.
Né ha fondamento la tesi della reclamante secondo cui la creditrice on _4
avrebbe dato prova del rapporto fondamentale che la legava alla . CP_1
Difatti, risulta che la fosse portatrice dei titoli per l'esistenza di un _4
rapporto causale, peraltro non contestato, con uno dei due emittenti, e tanto basta per ritenere legittimato il prenditore dei titoli ad agire anche nei confronti dell'altro emittente, cioè la , presumibilmente legato da rapporti di credito/debito con la CP_1
già sottoposta a liquidazione giudiziale, per cui, tutt'al più, sarebbe spettato al CP_7
debitore dare prova dell'assenza di rapporti causali con quest'ultima, che giustificavano il rilascio della garanzia a favore del creditore, avvenuto non tramite la girata in garanzia, ma tramite la doppia sottoscrizione della cambiale.
Inoltre, anche a voler considerare i titoli cambiari come promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., la quale richiede la certezza del destinatario del titolo (cfr. Cass.
31879/2019) – sarebbe stato onere del debitore dare prova dell'assenza del rapporto causale sottostante, ad es. dando prova del fatto che nessun rapporto lo legava alla oltre che alla o che la firma della cambiale era stata da lui apposta CP_7 _4
senza consenso.
Infondata è anche la censura della reclamante relativa all'assenza dei presupposti soggettivi di cui all'art. 2, co. 1 lett. d) c.c.i.i.
Essa si difende sostenendo che la debitoria risultante dai bilanci d'esercizio depositati di oltre 800.000,00 € sia stata in parte estinta con pagamenti ai debitori e con transazioni con gli enti tributari, sicché residuerebbe solo una debitoria di circa
52.000,00 €, che, a fronte di crediti di oltre 700.00,00 €, escluderebbe sia il citato presupposto soggettivo che il suo stato d'insolvenza.
In verità, a giudizio della Corte, non vi è dubbio che la reclamante possieda i requisiti soggettivi per essere sottoposta a liquidazione giudiziale, avendo essa stessa affermato di avere un attivo superiore a 300.000,00 €, derivante dall'importo dei crediti di cui è titolare, e non avendo dato prova di avere maturato, nei tre anni anteriori alla
Controparte_ n. 1924/2025 R.G.A.C.C.. +1 c. Liquidazione giudiziale della Pag. 7 di 10 CP_1
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dichiarazione di apertura della sua liquidazione giudiziale, ricavi di importo inferiore a
200.000,00 € (peraltro risultanti dai bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 di importo superiore).
Quanto, poi, al presupposto oggettivo dell'insolvenza, la cui esistenza è pervicacemente negata dalla reclamante, essa risulta da tutti gli indici elencati dalla cioè: i) il mancato pagamento del credito residuo di 10.000,00 € circa di cui _4
era rimasta titolare la ii) l'assenza di beni mobili derivata dal pignoramento _4
mobiliare conclusosi negativamente. Sul punto, la reclamante, pur sostenendo che tale pignoramento sarebbe avvenuto presso l'abitazione del legale rappresentante della
(in Casoria alla via Conforti n. 21) e non presso la sede della società (in Casoria CP_1
alla via Conforti n. 21/1), non ha dato prova di possedere beni sufficienti a coprire la sua debitoria;
iii) l'esistenza di una rilevante debitoria di oltre 800.000,00 €,risultante dal bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, che la reclamante ritiene essersi ridotta per effetto di pagamenti effettuati ai suoi debitori e di pagamenti rateali e compensazioni intervenute con l'amministrazione finanziaria.
Quanto ai primi pagamenti, sono state depositate dichiarazioni scritte di due creditori, la e la da cui risultava che, alla data del 30 CP_8 Controparte_9
aprile 2025, i loro crediti di circa 400.000,00 € erano stati estinti mediante cessione di crediti cassetti fiscali e compensazione di crediti. Al di là del fatto che non risultano crediti fiscali della di tale importo che possano essere ceduti, neppure vi è prova CP_1
che nella rilevante debitoria della risultante dai bilanci depositati vi fossero i CP_1
detti creditori, non avendo la reclamante depositato le proprie scritture contabili, ed in particolare, il libro giornale, da cui risultavano i nominativi dei propri creditori.
Quanto poi alla debitoria erariale, seppure la reclamante abbia dato prova di avere pagato l'importo di 55.730,06 € di debiti fiscali relativi all'anno 2021, risulta impagato il residuo di 72.518,78 €, pari alla differenza tra la debitoria risultante dall'estratto di ruolo
(128.248,84 €) e quanto versato e quietanzato (55.730,06 €).
Ne consegue che ciò solo vale a far ritenere infondata anche l'altra doglianza della del mancato superamento del limite di cui all'art. 49, ult. co. c.c.i.i., di 30.000,00 CP_1
€ (erroneamente indicato dalla reclamante nell'importo di 50.000,00 € riferito dall'art. 268 c.c.i.i. alla liquidazione controllata delle imprese minori, tra cui - come detto sopra -
Controparte_ n. 1924/2025 R.G.A.C.C.. +1 c. Liquidazione giudiziale della Pag. 8 di 10 CP_1
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non rientra la reclamante).
Insomma, sussistono tutti gli elementi per ritenere che correttamente il Tribunale di Napoli Nord ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della Controparte_1
e pertanto, il reclamo va rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
6. Consegue, pertanto, la condanna dei reclamanti in solido al pagamento a favore di ciascuno dei reclamati, cioè della curatela della liquidazione giudiziale della CP_1
e della con attribuzione al difensore di quest'ultima, avv. Mario Di
[...] _4
Giulio, dichiaratosi anticipatario, delle spese di lite, che si liquidano, in assenza di nota specifica, sulla base del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto dei valori risultanti dalla tabella 12 allegata al citato decreto (richiamata dall'art. 4, co. 10 sexies dello stesso), per le cause di valore indeterminato (da 26.000,01 € a
52.000,00 €), in complessivi 6.037,50 €, di cui 5.250,00 € per compensi (cioè, 1.100,00 € per la fase di studio, 800,00 € per quella introduttiva, 1.600,00 € per quella di trattazione/istruttoria, e 1.750,00 € per quella decisoria) e 787,50 € per spese generali, oltre eventuali ulteriori accessori se dovuti.
7. Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte dei reclamanti in solido di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il reclamo da essi proposto.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla con Controparte_1 ricorso depositato il 20 maggio 2025, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord
n. 55/2025, pubblicata il 16 aprile 2025, comunicata il 17 aprile 2025 al debitore, con la quale è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della Controparte_1
A) rigetta il reclamo, e per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
B) condanna la società reclamante ed il suo legale rappresentante in solido a rifondere sia alla curatela della liquidazione giudiziale della sia alla Controparte_1 _4
con attribuzione al difensore di quest'ultima, avv. Mario di Giulio, dichiaratosi
[...]
anticipatario, le spese del reclamo, che si liquidano in complessivi 6.037,50 €, di cui
5.250,00 € per compensi e 787,50 € per spese generali, oltre eventuali ulteriori accessori se dovuti;
Controparte_ n. 1924/2025 R.G.A.C.C.. +1 c. Liquidazione giudiziale della Pag. 9 di 10 CP_1
+1 CP_1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
C) dà atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei reclamanti in solido di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo da essi proposto.
Così deciso in Napoli, il 15 luglio 2025.
Il Consigliere relatore
Il Presidente
Giuseppa D'Inverno
Caterina Molfino
Controparte_ n. 1924/2025 R.G.A.C.C.. +1 c. Liquidazione giudiziale della Pag. 10 di 10 CP_1
+1 CP_1