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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 01/04/2025, n. 1073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1073 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4930/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di conIGlio nelle persone dei seguenti magistrati:
1. Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
2. Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3. Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4930 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: divorzio contenzioso vertente tra
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to ANGELA Parte_1
MINCONE;
RICORRENTE
e
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to MADDALENA RUSSO;
Controparte_1
RESISTENTE
e il presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 14.03.2025 i procuratori delle parti, con note di trattazione scritta, hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02.08.2024, parte ricorrente, premesso di essere sposata con il resistente, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la cessazione
1 degli effetti civili del matrimonio contratto in Liveri (NA) il 30/04/2009 con parte resistente, dalla Per_ cui unione sono nate tre figlie gemelle: , e , il 12.11.2012. Persona_2 Per_3
A sostegno della domanda deduceva che fra i coniugi era intervenuta separazione mediante accordo di separazione personale raggiunto in sede di negoziazione assistita ex art. 6 co. 1 L. 162/2014, poi autorizzato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere in data
29.07.2019.
Pertanto, la ricorrente chiedeva pronunciarsi ex art. 3 co. n. 2 lett. B) e 4 co. 9 L. 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma dei patti di separazione in ordine all'affidamento e al diritto di visita, ad eccezione dell'assegno di mantenimento a carico del resistente in favore delle figlie da aumentarsi, attese le accresciute necessità delle stesse, di almeno 100 euro ciascuna.
Si costituiva in data 27.02.2025 parte resistente, il quale non si opponeva alla domanda di divorzio e rappresentava di aver raggiunto un accordo con la ricorrente.
Con note di trattazione per l'udienza del 14.3.2025, le parti concludevano riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi e il giudice, atteso che la causa era matura per la decisione, si riservava di riferire al Collegio.
Il Collegio, udito il relatore e ritenuta la propria competenza, ritiene che la domanda sia fondata e meriti accoglimento.
Infatti, appaiono sussistenti le condizioni di legge per il divorzio, essendo decorso il termine previsto dalla legge dalla definizione dell'accordo di separazione raggiunto dai coniugi in sede di negoziazione assistita e autorizzato dal Procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere in data 29.07.2019 ed in mancanza di eccezione sul punto deve presumersi che la separazione sia perdurata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente.
In ordine alle statuizioni accessorie, le parti hanno concordato i seguenti patti:
“A. Il IG. e la IG.ra vivranno ciascuno separatamente, Controparte_1 Parte_1
liberamente ed in maniera autonoma, con il solo obbligo di notiziarsi reciprocamente i futuri cambi di abitazione, con lettera racc.ta da spedirsi almeno dieci giorni prima del trasloco;
Per_ B. Le figlie minori , e di anni dodici resteranno affidate in modo condiviso ad Per_2 Per_3
entrambi i genitori e vivranno presso la madre in San Nicola la Strada (CE) alla via Antonio Gramsci
n. 7 nell'appartamento di proprietà della famiglia di origine della IG.ra , già casa coniugale. Pt_1
All'uopo si riporta integralmente l'art. 2 delle condizioni di separazione relativamente ai mobili che
l'arredano: “la casa coniugale di proprietà della madre della IG.ra sita in…resta assegnata Pt_1
2 alla moglie IG.ra completa degli arredi che la abiterà con le figlie in modo da Parte_1
preservare l'ambiente domestico. A tal fine la IG.ra si impegna a custodire e non vendere Pt_1
i seguenti arredi della famiglia , pur rimanenti nella sua disponibilità: 1 comò antico color CP_1
noce scura con quattro cassettoni, un quadro antico raffigurante una natura morta, due lampadari in vetro di murano completi di due appliques”;
C. Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie:
a) A fine settimana alterni dalle ore 15.00 del sabato alle ore 19.30 della domenica (con relativa cena).
b) Durante le vacanze estive per quindici giorni consecutivi nel mese di luglio o agosto previo accordo tra le parti e comunicazione scritta da effettuarsi entro e non oltre il 31 marzo e comunicando il proprio recapito.
c) Durante le vacanze natalizie ad anni alterni dal 24 al 26 dicembre e dal 30 dicembre al primo gennaio, oltre il 6 gennaio ad anni alterni;
d) Durante le vacanze pasquali ad anni alterni il giorno di Pasqua dalle ore 9.30 alle ore 18.30 o il lunedì in albis dalle ore 9.30 alle ore 18.30.
e) Ad anni alterni il 25 aprile o il primo maggio dalle ore 9.30 alle ore 18.30, il primo novembre o il giorno otto dicembre dalle ore 9.30 alle ore 18.30.
f) Le minori trascorreranno il giorno della festa del papà, del compleanno e dell'onomastico del papà con il padre dalle ore 9.30 alle ore 18.30 oppure, nel caso di impegni scolastici delle figlie o impegni lavorativi del padre, dalle ore 16.00 alle ore 20.30.
g) Le minori trascorreranno il giorno della festa della mamma, dell'onomastico e del compleanno della madre, con la madre, qualora la festa della mamma ricada una domenica spettante al padre, il IG. potrà trascorrere con le figlie la giornata del sabato. CP_1
h) Il IG. e la IG.ra trascorreranno con le figlie il giorno del loro compleanno e/o CP_1 Pt_1
del loro onomastico ad anni alterni, salvo la facoltà di organizzare congiuntamente i festeggiamenti
e trascorrere tali giorni insieme.
D. Il IG. verserà per il mantenimento ordinario dei figli minori un assegno mensile Controparte_1
di euro 1.170,00, Tale assegno viene così quantificato tenuto conto delle attuali condizioni economiche del IG. e della IG.ra . Tale assegno sarà Controparte_1 Parte_1
rivalutato annualmente, anche senza specifica richiesta dell'avente diritto, in base agli indici ISTAT pubblicati dalla G.U Il pagamento dovrà essere effettuato en1tro il giorno cinque di ogni mese, a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo, e verrà corrisposto mediante bonifico o ricarica
3 prepagata le cui coordinate sono state fornite in separata sede, fatta salva la possibilità di versarlo in contati, con rilascio di ricevuta;
E. Il IG. e la IG.ra concordano di versare alle figlie ogni settimana (ogni sabato) CP_1 Pt_1
una paghetta, che verrà versata dall'uno o dall'altra a seconda che le minori trascorrano il week end con la madre oppure con il padre.
F. Le spese straordinarie verranno ripartite al 50% secondo le linee guida del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere.
G. Spese integralmente compensate tra le parti.
I. Il IG. e la IG.ra dichiarano di aver compreso ogni singola Controparte_1 Parte_1
condizione del presente accordo e di accettarle, e provvedono a sottoscriverle”
Ritiene il Tribunale di poter recepire tali accordi perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi delle figlie minori.
Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Accoglie la domanda principale e per l'effetto pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Liveri (NA) il 30.04.2009 (atto n. 3, parte II, serie A, reg.
Atti di Matrimonio dell'anno 2009);
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Liveri (NA) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
• Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di conIGlio del 18.3.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di conIGlio nelle persone dei seguenti magistrati:
1. Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
2. Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3. Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4930 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: divorzio contenzioso vertente tra
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to ANGELA Parte_1
MINCONE;
RICORRENTE
e
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to MADDALENA RUSSO;
Controparte_1
RESISTENTE
e il presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 14.03.2025 i procuratori delle parti, con note di trattazione scritta, hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02.08.2024, parte ricorrente, premesso di essere sposata con il resistente, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la cessazione
1 degli effetti civili del matrimonio contratto in Liveri (NA) il 30/04/2009 con parte resistente, dalla Per_ cui unione sono nate tre figlie gemelle: , e , il 12.11.2012. Persona_2 Per_3
A sostegno della domanda deduceva che fra i coniugi era intervenuta separazione mediante accordo di separazione personale raggiunto in sede di negoziazione assistita ex art. 6 co. 1 L. 162/2014, poi autorizzato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere in data
29.07.2019.
Pertanto, la ricorrente chiedeva pronunciarsi ex art. 3 co. n. 2 lett. B) e 4 co. 9 L. 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma dei patti di separazione in ordine all'affidamento e al diritto di visita, ad eccezione dell'assegno di mantenimento a carico del resistente in favore delle figlie da aumentarsi, attese le accresciute necessità delle stesse, di almeno 100 euro ciascuna.
Si costituiva in data 27.02.2025 parte resistente, il quale non si opponeva alla domanda di divorzio e rappresentava di aver raggiunto un accordo con la ricorrente.
Con note di trattazione per l'udienza del 14.3.2025, le parti concludevano riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi e il giudice, atteso che la causa era matura per la decisione, si riservava di riferire al Collegio.
Il Collegio, udito il relatore e ritenuta la propria competenza, ritiene che la domanda sia fondata e meriti accoglimento.
Infatti, appaiono sussistenti le condizioni di legge per il divorzio, essendo decorso il termine previsto dalla legge dalla definizione dell'accordo di separazione raggiunto dai coniugi in sede di negoziazione assistita e autorizzato dal Procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere in data 29.07.2019 ed in mancanza di eccezione sul punto deve presumersi che la separazione sia perdurata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente.
In ordine alle statuizioni accessorie, le parti hanno concordato i seguenti patti:
“A. Il IG. e la IG.ra vivranno ciascuno separatamente, Controparte_1 Parte_1
liberamente ed in maniera autonoma, con il solo obbligo di notiziarsi reciprocamente i futuri cambi di abitazione, con lettera racc.ta da spedirsi almeno dieci giorni prima del trasloco;
Per_ B. Le figlie minori , e di anni dodici resteranno affidate in modo condiviso ad Per_2 Per_3
entrambi i genitori e vivranno presso la madre in San Nicola la Strada (CE) alla via Antonio Gramsci
n. 7 nell'appartamento di proprietà della famiglia di origine della IG.ra , già casa coniugale. Pt_1
All'uopo si riporta integralmente l'art. 2 delle condizioni di separazione relativamente ai mobili che
l'arredano: “la casa coniugale di proprietà della madre della IG.ra sita in…resta assegnata Pt_1
2 alla moglie IG.ra completa degli arredi che la abiterà con le figlie in modo da Parte_1
preservare l'ambiente domestico. A tal fine la IG.ra si impegna a custodire e non vendere Pt_1
i seguenti arredi della famiglia , pur rimanenti nella sua disponibilità: 1 comò antico color CP_1
noce scura con quattro cassettoni, un quadro antico raffigurante una natura morta, due lampadari in vetro di murano completi di due appliques”;
C. Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie:
a) A fine settimana alterni dalle ore 15.00 del sabato alle ore 19.30 della domenica (con relativa cena).
b) Durante le vacanze estive per quindici giorni consecutivi nel mese di luglio o agosto previo accordo tra le parti e comunicazione scritta da effettuarsi entro e non oltre il 31 marzo e comunicando il proprio recapito.
c) Durante le vacanze natalizie ad anni alterni dal 24 al 26 dicembre e dal 30 dicembre al primo gennaio, oltre il 6 gennaio ad anni alterni;
d) Durante le vacanze pasquali ad anni alterni il giorno di Pasqua dalle ore 9.30 alle ore 18.30 o il lunedì in albis dalle ore 9.30 alle ore 18.30.
e) Ad anni alterni il 25 aprile o il primo maggio dalle ore 9.30 alle ore 18.30, il primo novembre o il giorno otto dicembre dalle ore 9.30 alle ore 18.30.
f) Le minori trascorreranno il giorno della festa del papà, del compleanno e dell'onomastico del papà con il padre dalle ore 9.30 alle ore 18.30 oppure, nel caso di impegni scolastici delle figlie o impegni lavorativi del padre, dalle ore 16.00 alle ore 20.30.
g) Le minori trascorreranno il giorno della festa della mamma, dell'onomastico e del compleanno della madre, con la madre, qualora la festa della mamma ricada una domenica spettante al padre, il IG. potrà trascorrere con le figlie la giornata del sabato. CP_1
h) Il IG. e la IG.ra trascorreranno con le figlie il giorno del loro compleanno e/o CP_1 Pt_1
del loro onomastico ad anni alterni, salvo la facoltà di organizzare congiuntamente i festeggiamenti
e trascorrere tali giorni insieme.
D. Il IG. verserà per il mantenimento ordinario dei figli minori un assegno mensile Controparte_1
di euro 1.170,00, Tale assegno viene così quantificato tenuto conto delle attuali condizioni economiche del IG. e della IG.ra . Tale assegno sarà Controparte_1 Parte_1
rivalutato annualmente, anche senza specifica richiesta dell'avente diritto, in base agli indici ISTAT pubblicati dalla G.U Il pagamento dovrà essere effettuato en1tro il giorno cinque di ogni mese, a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo, e verrà corrisposto mediante bonifico o ricarica
3 prepagata le cui coordinate sono state fornite in separata sede, fatta salva la possibilità di versarlo in contati, con rilascio di ricevuta;
E. Il IG. e la IG.ra concordano di versare alle figlie ogni settimana (ogni sabato) CP_1 Pt_1
una paghetta, che verrà versata dall'uno o dall'altra a seconda che le minori trascorrano il week end con la madre oppure con il padre.
F. Le spese straordinarie verranno ripartite al 50% secondo le linee guida del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere.
G. Spese integralmente compensate tra le parti.
I. Il IG. e la IG.ra dichiarano di aver compreso ogni singola Controparte_1 Parte_1
condizione del presente accordo e di accettarle, e provvedono a sottoscriverle”
Ritiene il Tribunale di poter recepire tali accordi perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi delle figlie minori.
Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Accoglie la domanda principale e per l'effetto pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Liveri (NA) il 30.04.2009 (atto n. 3, parte II, serie A, reg.
Atti di Matrimonio dell'anno 2009);
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Liveri (NA) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
• Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di conIGlio del 18.3.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio
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