TRIB
Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 04/07/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi civili n. 281/2024 ed instaurata da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Minotti, per procura Parte_1 congiunta al ricorso;
RICORRENTE contro
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Cupini, per procura congiunta alla CP_1 comparsa di risposta;
RESISTENTE nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: divorzio.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 7.02.2024, ha adito questo Tribunale, Parte_1 chiedendo di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la coniuge, di assegnare la casa coniugale al marito;
di disporre l'affidamento CP_1 condiviso dei figli minori delle parti, con collocamento degli stessi presso il padre dal lunedì, all'uscita da scuola, e sino al venerdì, con accompagnamento a scuola, presso la madre dal venerdì, all'uscita da scuola, e sino al lunedì mattina, con accompagnamento a scuola;
di disporre che durante il periodo natalizio i figli trascorrano con il padre cinque giorni consecutivi ad anni alterni, in modo da comprendere un anno il giorno di Natale e il successivo il giorno di
Capodanno, tre giorni consecutivi ad anni alterni durante il periodo pasquale, in modo da comprendere un anno il giorno di Pasqua e l'anno successivo il Lunedì dell'Angelo; di disporre che ciascun genitore provveda in via diretta al mantenimento dei figli;
di ripartire le spese straordinarie tra ciascun genitore al 50%; di disporre che ciascun genitore percepisca gli assegni
INPS previsti per i figli al 50%.
A tal fine il ricorrente ha esposto che: le parti contraevano matrimonio concordatario in Ceccano
(FR), il 12.09.2010; dall'unione matrimoniale nascevano due figli, ed Per_1 Per_2 rispettivamente, nelle date del 12.09.2011 e del 9.08.2013; venuta meno l'affectio coniugalis, con decreto di omologa del Tribunale di Frosinone del 16.05.2023, veniva omologata la separazione consensuale dei coniugi;
le condizioni di separazione prevedevano l'affidamento condiviso dei figli minori delle parti, con collocamento degli stessi presso la madre, la regolamentazione delle visite paterne ai figli minori con incontri il martedì e il giovedì, dall'uscita da scuola e sino alle ore 20:00, a week end alternati, secondo il principio dell'alternanza durante le festività natalizie e pasquali, la contribuzione paterna per il mantenimento dei figli nella misura di complessivi euro 400,00 mensili (euro 200,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, la percezione da parte della madre dell'assegno unico universale in via esclusiva;
il lavorava alle dipendenze della Banca Pt_1 del Fucino S.p.A. e percepiva stipendio mensile pari a circa euro 2.055,00, gravato da rateo di mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale, pari ad euro 660,00 mensili, e da rateo per prestito personale pari ad euro 260,00 mensili;
la lavorava alle dipendenze della ditta CP_1
LO AL di Ceccano, con mansioni di impiegata, e percepiva stipendio pari a circa euro
1.100,00 mensili;
il figlio secondogenito delle parti, era affetto da disturbo specifico Per_2 della coordinazione motoria e del calcolo;
nei giorni di spettanza della madre, i figli venivano condotti dalla stessa presso l'abitazione dei nonni materni;
tale circostanza era di nocumento soprattutto per il figlio secondogenito che, a causa del disturbo da cui era affetto, necessitava di assistenza e supporto nell'esecuzione delle attività scolastiche pomeridiane;
entrambi i figli, inoltre, avevano manifestato la volontà di essere collocati presso il padre, in ragione delle difficoltà dimostrate dalla madre nella gestione della loro vita quotidiana;
la madre aveva con il figlio primogenito un rapporto conflittuale, caratterizzato da liti frequenti;
la detta situazione si acuiva nell'ultimo periodo, allorquando la richiedeva più volte l'intervento del;
i CP_1 Pt_1 coniugi, pertanto, concordavano una diversa calendarizzazione degli incontri padre-figli, prevedendo che il padre tenesse con sé i figli, nelle settimane in cui il week end era di spettanza
Pag. 2 di 5 della madre, il lunedì, il mercoledì ed il venerdì, dalle ore 15:00 alle ore 19:00, nelle settimane in cui il week end era di spettanza del padre, il martedì e il giovedì, dalle ore 14:00 alle ore
21:00; a fronte di tale nuova calendarizzazione delle visite paterne ai figli minori, questi ultimi manifestavano maggiore serenità.
Con istanza ex art. 473-bis.15. c.p.c.,del 28.06.2024, il ricorrente, dando atto del peggioramento della qualità delle relazioni materne con i figli minori, cagionato dalla introduzione nella vita dei detti figli del nuovo partner della madre, con il quale scambiava effusioni alla presenza dei minori e che si permetteva di rimproverare il figlio primogenito delle parti in modo pesante, nonché del ripensamento manifestato dalla stessa madre circa le nuove modalità di visite paterne ai figli minori, ha chiesto disporsi, in via indifferibile ed urgente, preliminarmente, il collocamento dei figli minori presso il padre, dal lunedì al venerdì; in via subordinata di regolamentarsi le visite paterne ai figli minori prevedendole il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 9:00 alle ore 19:00, nelle settimane in cui il week end non è di spettanza del padre, il martedì ed il giovedì dalle ore 9:00 alle ore 21:00, nelle settimane in cui il week end è di spettanza del padre.
Con i provvedimenti del 5.07.2024 è stata rigettata l'istanza di emissione di provvedimenti indifferibili ed urgenti elevata dal ricorrente. ha resistito in giudizio, aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del CP_1 matrimonio ex adverso promossa e chiedendo di disporre l'affidamento condiviso dei figli minori delle parti, con collocamento degli stessi presso la madre, la regolamentazione delle visite paterne ai figli minori, prevedendole il martedì ed il giovedì, dall'uscita da scuola e sino alle ore 20:00, due lunedì al mese, dall'uscita da scuola e sino alle ore 20:00, a week end alternati, dalle ore 8:30 del sabato e sino alle ore 21:00 della domenica, per quindici giorni durante il periodo estivo, secondo il principio dell'alternanza durante le festività natalizie e pasquali, la contribuzione paterna al mantenimento dei figli minori nella misura di complessivi euro 400,00 mensili (euro 200,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, la percezione da parte della madre dell'assegno unico universale in via esclusiva, l'assegnazione della casa coniugale al marito.
La resistente ha, perciò, avversato la ricostruzione fattuale offerta nel ricorso, deducendo che inveritiera era la circostanza secondo cui essa scambiava effusioni con il nuovo compagno alla presenza dei figli, in quanto era solita frequentarlo nei giorni in cui i bambini erano con il padre;
il rapporto con il figlio primogenito era caratterizzato da tensioni, atteso che lo stesso teneva nei
Pag. 3 di 5 confronti della madre comportamenti irriguardosi e di sfida, che provocavano alla stessa disagio, tanto da renderla esasperata.
Nella prima memoria ex art. 473-bis.17 c.p.c., il ricorrente ha insistito nelle domande già formulate nei precedenti scritti difensivi.
Con i provvedimenti provvisori, ex art. 473-bis.22. c.p.c., dell'8.11.2024, si è disposto l'affidamento condiviso dei figli minori delle parti, con collocamento degli stessi presso la madre;
la regolamentazione delle visite paterne ai figli minori prevedendole tutti i pomeriggi, dall'uscita da scuola e fino alle ore 19:00, tranne il martedì, in cui il padre li terrà con sé per il pernottamento e li ricondurrà a scuola il mattino seguente, e il giovedì, in cui li ricondurrà dalla madre alle ore 21:00, dopo aver somministrato loro a cena, a week end alternati, dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica alle ore 21:00, durante il periodo estivo per tre settimane, anche non consecutive, durante il periodo natalizio per sette giorni consecutivi comprensivi o del 24 o del 25 dicembre, o del 31 dicembre o del 1° gennaio, comunque alternandosi di anno in anno nei giorni del 24 o 25 dicembre, del 31 dicembre o 1° gennaio, del 5 o 6 gennaio, durante il periodo pasquale per tre giorni consecutivi, comprensivi, ad anni alterni, della Pasqua o del
Lunedì dell'Angelo, secondo il principio dell'alternanza in occasione delle altre festività; la contribuzione paterna al mantenimento dei figli minori nella misura di complessivi euro 600,00 mensili (euro 300,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie;
la percezione da parte della madre dell'assegno unico universale in via esclusiva.
Successivamente, sono comparsi in udienza i Procuratori delle parti, i quali hanno precisato le conclusioni ai fini della pronuncia non definitiva sullo status coniugale, riportandosi ai propri atti difensivi. Sicché il Giudice delegato alla trattazione ha rimesso la causa in decisione al
Collegio, ex art. 473-bis.22, co. 4, c.p.c., ai fini della pronuncia sul divorzio.
2. Ciò premesso, va senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) legge n. 898/70.
Nello specifico, visto il decreto di omologa della separazione del Tribunale di Frosinone emesso il 16.05.2023 (all. al ricorso), dovendosi ritenere la separazione protratta senza interruzione ed essendo trascorso il termine di legge, deve concludersi per la definitiva cessazione di ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
3. Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 10 l. 898/1970.
4. Il governo delle spese di lite deve essere rimesso alla successiva sentenza definitiva.
Pag. 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
− pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Ceccano (FR), il
12.09.2010 da , nato a [...], il [...], e Parte_1 CP_1
nata a [...], l'[...] (trascritto nel registro degli atti di matrimonio
[...] del predetto Comune dell'anno 2010, atto N. 43, Parte 2, Serie A);
− ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ceccano (FR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
− rimette la causa in istruttoria per le ulteriori questioni;
− spese di lite alla sentenza definitiva.
Frosinone, 1°.07.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Marcello Buscema
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi civili n. 281/2024 ed instaurata da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Minotti, per procura Parte_1 congiunta al ricorso;
RICORRENTE contro
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Cupini, per procura congiunta alla CP_1 comparsa di risposta;
RESISTENTE nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: divorzio.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 7.02.2024, ha adito questo Tribunale, Parte_1 chiedendo di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la coniuge, di assegnare la casa coniugale al marito;
di disporre l'affidamento CP_1 condiviso dei figli minori delle parti, con collocamento degli stessi presso il padre dal lunedì, all'uscita da scuola, e sino al venerdì, con accompagnamento a scuola, presso la madre dal venerdì, all'uscita da scuola, e sino al lunedì mattina, con accompagnamento a scuola;
di disporre che durante il periodo natalizio i figli trascorrano con il padre cinque giorni consecutivi ad anni alterni, in modo da comprendere un anno il giorno di Natale e il successivo il giorno di
Capodanno, tre giorni consecutivi ad anni alterni durante il periodo pasquale, in modo da comprendere un anno il giorno di Pasqua e l'anno successivo il Lunedì dell'Angelo; di disporre che ciascun genitore provveda in via diretta al mantenimento dei figli;
di ripartire le spese straordinarie tra ciascun genitore al 50%; di disporre che ciascun genitore percepisca gli assegni
INPS previsti per i figli al 50%.
A tal fine il ricorrente ha esposto che: le parti contraevano matrimonio concordatario in Ceccano
(FR), il 12.09.2010; dall'unione matrimoniale nascevano due figli, ed Per_1 Per_2 rispettivamente, nelle date del 12.09.2011 e del 9.08.2013; venuta meno l'affectio coniugalis, con decreto di omologa del Tribunale di Frosinone del 16.05.2023, veniva omologata la separazione consensuale dei coniugi;
le condizioni di separazione prevedevano l'affidamento condiviso dei figli minori delle parti, con collocamento degli stessi presso la madre, la regolamentazione delle visite paterne ai figli minori con incontri il martedì e il giovedì, dall'uscita da scuola e sino alle ore 20:00, a week end alternati, secondo il principio dell'alternanza durante le festività natalizie e pasquali, la contribuzione paterna per il mantenimento dei figli nella misura di complessivi euro 400,00 mensili (euro 200,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, la percezione da parte della madre dell'assegno unico universale in via esclusiva;
il lavorava alle dipendenze della Banca Pt_1 del Fucino S.p.A. e percepiva stipendio mensile pari a circa euro 2.055,00, gravato da rateo di mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale, pari ad euro 660,00 mensili, e da rateo per prestito personale pari ad euro 260,00 mensili;
la lavorava alle dipendenze della ditta CP_1
LO AL di Ceccano, con mansioni di impiegata, e percepiva stipendio pari a circa euro
1.100,00 mensili;
il figlio secondogenito delle parti, era affetto da disturbo specifico Per_2 della coordinazione motoria e del calcolo;
nei giorni di spettanza della madre, i figli venivano condotti dalla stessa presso l'abitazione dei nonni materni;
tale circostanza era di nocumento soprattutto per il figlio secondogenito che, a causa del disturbo da cui era affetto, necessitava di assistenza e supporto nell'esecuzione delle attività scolastiche pomeridiane;
entrambi i figli, inoltre, avevano manifestato la volontà di essere collocati presso il padre, in ragione delle difficoltà dimostrate dalla madre nella gestione della loro vita quotidiana;
la madre aveva con il figlio primogenito un rapporto conflittuale, caratterizzato da liti frequenti;
la detta situazione si acuiva nell'ultimo periodo, allorquando la richiedeva più volte l'intervento del;
i CP_1 Pt_1 coniugi, pertanto, concordavano una diversa calendarizzazione degli incontri padre-figli, prevedendo che il padre tenesse con sé i figli, nelle settimane in cui il week end era di spettanza
Pag. 2 di 5 della madre, il lunedì, il mercoledì ed il venerdì, dalle ore 15:00 alle ore 19:00, nelle settimane in cui il week end era di spettanza del padre, il martedì e il giovedì, dalle ore 14:00 alle ore
21:00; a fronte di tale nuova calendarizzazione delle visite paterne ai figli minori, questi ultimi manifestavano maggiore serenità.
Con istanza ex art. 473-bis.15. c.p.c.,del 28.06.2024, il ricorrente, dando atto del peggioramento della qualità delle relazioni materne con i figli minori, cagionato dalla introduzione nella vita dei detti figli del nuovo partner della madre, con il quale scambiava effusioni alla presenza dei minori e che si permetteva di rimproverare il figlio primogenito delle parti in modo pesante, nonché del ripensamento manifestato dalla stessa madre circa le nuove modalità di visite paterne ai figli minori, ha chiesto disporsi, in via indifferibile ed urgente, preliminarmente, il collocamento dei figli minori presso il padre, dal lunedì al venerdì; in via subordinata di regolamentarsi le visite paterne ai figli minori prevedendole il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 9:00 alle ore 19:00, nelle settimane in cui il week end non è di spettanza del padre, il martedì ed il giovedì dalle ore 9:00 alle ore 21:00, nelle settimane in cui il week end è di spettanza del padre.
Con i provvedimenti del 5.07.2024 è stata rigettata l'istanza di emissione di provvedimenti indifferibili ed urgenti elevata dal ricorrente. ha resistito in giudizio, aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del CP_1 matrimonio ex adverso promossa e chiedendo di disporre l'affidamento condiviso dei figli minori delle parti, con collocamento degli stessi presso la madre, la regolamentazione delle visite paterne ai figli minori, prevedendole il martedì ed il giovedì, dall'uscita da scuola e sino alle ore 20:00, due lunedì al mese, dall'uscita da scuola e sino alle ore 20:00, a week end alternati, dalle ore 8:30 del sabato e sino alle ore 21:00 della domenica, per quindici giorni durante il periodo estivo, secondo il principio dell'alternanza durante le festività natalizie e pasquali, la contribuzione paterna al mantenimento dei figli minori nella misura di complessivi euro 400,00 mensili (euro 200,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, la percezione da parte della madre dell'assegno unico universale in via esclusiva, l'assegnazione della casa coniugale al marito.
La resistente ha, perciò, avversato la ricostruzione fattuale offerta nel ricorso, deducendo che inveritiera era la circostanza secondo cui essa scambiava effusioni con il nuovo compagno alla presenza dei figli, in quanto era solita frequentarlo nei giorni in cui i bambini erano con il padre;
il rapporto con il figlio primogenito era caratterizzato da tensioni, atteso che lo stesso teneva nei
Pag. 3 di 5 confronti della madre comportamenti irriguardosi e di sfida, che provocavano alla stessa disagio, tanto da renderla esasperata.
Nella prima memoria ex art. 473-bis.17 c.p.c., il ricorrente ha insistito nelle domande già formulate nei precedenti scritti difensivi.
Con i provvedimenti provvisori, ex art. 473-bis.22. c.p.c., dell'8.11.2024, si è disposto l'affidamento condiviso dei figli minori delle parti, con collocamento degli stessi presso la madre;
la regolamentazione delle visite paterne ai figli minori prevedendole tutti i pomeriggi, dall'uscita da scuola e fino alle ore 19:00, tranne il martedì, in cui il padre li terrà con sé per il pernottamento e li ricondurrà a scuola il mattino seguente, e il giovedì, in cui li ricondurrà dalla madre alle ore 21:00, dopo aver somministrato loro a cena, a week end alternati, dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica alle ore 21:00, durante il periodo estivo per tre settimane, anche non consecutive, durante il periodo natalizio per sette giorni consecutivi comprensivi o del 24 o del 25 dicembre, o del 31 dicembre o del 1° gennaio, comunque alternandosi di anno in anno nei giorni del 24 o 25 dicembre, del 31 dicembre o 1° gennaio, del 5 o 6 gennaio, durante il periodo pasquale per tre giorni consecutivi, comprensivi, ad anni alterni, della Pasqua o del
Lunedì dell'Angelo, secondo il principio dell'alternanza in occasione delle altre festività; la contribuzione paterna al mantenimento dei figli minori nella misura di complessivi euro 600,00 mensili (euro 300,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie;
la percezione da parte della madre dell'assegno unico universale in via esclusiva.
Successivamente, sono comparsi in udienza i Procuratori delle parti, i quali hanno precisato le conclusioni ai fini della pronuncia non definitiva sullo status coniugale, riportandosi ai propri atti difensivi. Sicché il Giudice delegato alla trattazione ha rimesso la causa in decisione al
Collegio, ex art. 473-bis.22, co. 4, c.p.c., ai fini della pronuncia sul divorzio.
2. Ciò premesso, va senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) legge n. 898/70.
Nello specifico, visto il decreto di omologa della separazione del Tribunale di Frosinone emesso il 16.05.2023 (all. al ricorso), dovendosi ritenere la separazione protratta senza interruzione ed essendo trascorso il termine di legge, deve concludersi per la definitiva cessazione di ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
3. Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 10 l. 898/1970.
4. Il governo delle spese di lite deve essere rimesso alla successiva sentenza definitiva.
Pag. 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
− pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Ceccano (FR), il
12.09.2010 da , nato a [...], il [...], e Parte_1 CP_1
nata a [...], l'[...] (trascritto nel registro degli atti di matrimonio
[...] del predetto Comune dell'anno 2010, atto N. 43, Parte 2, Serie A);
− ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ceccano (FR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
− rimette la causa in istruttoria per le ulteriori questioni;
− spese di lite alla sentenza definitiva.
Frosinone, 1°.07.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Marcello Buscema
Pag. 5 di 5