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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 22/01/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5033/2023 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
, rappresentata e difesa, congiuntamente e Parte_1
disgiuntamente, dagli avv.ti PIEGARI ANTONELLA e TURI MICHELE, giusta mandato a margine del ricorso introduttivo
Ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti FORLENZA
MARCO, FIORILLO LUCIA e GALIETTA GENNARO, come da procura in atti
Resistente
Motivi in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 19.09.2023, la ricorrente esponeva di prestare la propria attività lavorativa alle dipendenze dell sin CP_2 dall'1.05.2006 presso il Presidio Ospedaliero di Battipaglia (Sa), con la qualifica di collaboratore professionale sanitario- infermiere, inquadrata nel livello D1. Rappresentava di svolgere la sua attività su turni e che nel periodo compreso tra l'1.01.2016 ed il 31.12.2022, aveva lavorato nelle giornate festive infrasettimanali senza tuttavia aver percepito alcuna maggiorazione per il lavoro straordinario festivo o un riposo compensativo di cui all'art. 29 comma 6 del CCNL Sanità Pubblica del 21.05.2018. Evidenziava altresì di non aver usufruito del riposo lavorativo durante le n. 18 festività nazionali, né percepito la indennità supplementare come previsto dalla legge n. 260 del
1949 e di aver lavorato, in tali giornate, per n. 108 ore in più rispetto a quanto contrattualmente previsto. Assumeva, pertanto, di essere creditrice della resistente per un totale di € 12.272,28, oltre interessi, il cui pagamento era stato già chiesto con pec del 10.02.2021, del 16.03.2023 e del 31.05.2023, ma senza esito. Per i suesposti motivi la ricorrente in epigrafe indicata adiva il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro per sentire:” - accertarsi e dichiararsi il diritto della ricorrente a ricevere dalla resistente la corresponsione del compenso per il lavoro straordinario per mancata fruizione delle giornate di riposo compensativo per le giornate festive infrasettimanali lavorate nel periodo 01.01.2016/21.12.2022; - accertarsi e dichiararsi il diritto della ricorrente a ricevere dalla resistente la corresponsione dell'indennità supplementare così come previsto dalla Legge
n.260 del 1949 per non aver usufruito del “riposo lavorativo” durante n.18
Festività Nazionali;
- accertarsi e dichiararsi il diritto della ricorrente a ricevere dalla resistente la corresponsione dell'importo previsto dalla Legge, dal contratto di assunzione e dal CCNL di riferimento per aver svolto ben 108 ore di lavoro in più rispetto al dovuto per il periodo 01.01.2016-31.12.2022 ovvero nelle 18 giornate di astensione dal lavoro non usufruite e da considerarsi come lavorate in regime di lavoro straordinario feriale, con interessi legali dalla domanda;
- per l'effetto di tutto quanto innanzi, oppure in caso di accoglimento parziale delle domande avanzate nel presente ricorso, condannarsi l in persona del legale rapp.te p.t., al CP_2
pagamento della somma di 12.272,28 oltre interessi legali dalla richiesta di messa in mora ovvero alla somma maggiore e/o minore in caso di accoglimento parziale della domanda o di quella che emerge dalla istauranda causa;
- condannarsi la resistente al pagamento degli onorari e spese di lite, oltre accessori di legge, ai sottoscritti procuratori antistatari”.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituiva l CP_2 eccependo l'intervenuta prescrizione dei crediti vantati ed in ogni caso il regolare pagamento dell'attività lavorativa espletata nei turni svolti, ritenendo al più dovuta la maggiorazione dello straordinario ex art. 29 CCNL del
21.05.2018, per un totale di € 1.716,00. Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Sulle conclusioni dei procuratori delle parti richiamate nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 22.01.2025, il giudice decideva la causa come da sentenza.
Preliminaremente va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta stante la presenza di atti interruttivi del 10.02.2021, 16.03.2023 e
31.05.2023 con i quali la ricorrente richiedeva espressamente alla datrice di lavoro, odierna convenuta, il pagamento dei titoli rivendicati nella presente sede a partire dal lavoro prestato nella giornata festiva del 28.3.2016 e sino a quella del 15.08.2022.
Ciò posto, come evidenzianto nella parte narrativa della decisione, la parte ricorrente chiede in primo luogo il compenso per lavoro straordinario, con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo, per l'attività lavorativa prestata in giorni festivi infrasettimanali - per come risultante dai cartellini marcatempo - senza aver goduto del riposo compensativo.
Lo scrivente, melius re perpensa, ritiene di uniformarsi al recente consolidato orientamento della giurisprudenza sulla materia in esame, recepito in diverse pronunce anche della locale Corte di Appello e dello stesso Tribunale, che si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp. att., condividendone il percorso argomentativo operato.
Rileva preliminarmente ricostruire la normativa riferibile alla materia in esame e la giurisprudenza su di essa delineatasi nel corso degli anni.
L'art. 20 del C.C.N.L. del 1° settembre 1995, rubricato, “Riposo settimanale”, prevede: “
1. Il riposo settimanale coincide di norma con la giornata domenicale. Il numero dei riposi settimanali spettanti a ciascun dipendente è fissato in numero 52 all'anno, indipendentemente dalla forma di articolazione dell'orario di lavoro. In tale numero non sono conteggiate le domeniche ricorrenti durante i periodi di assenza per motivi diversi dalle ferie.
Ove non possa essere fruito nella giornata domenicale, il riposo settimanale deve essere fruito di norma entro la settimana successiva, in giorno concordato tra il dipendente e il dirigente responsabile della struttura, avuto riguardo alle esigenze di servizio.
Il riposo settimanale non è rinunciabile e non può essere monetizzato.
La festività nazionale e quella del Santo Patrono coincidenti con la domenica non danno luogo a riposo compensativo né a monetizzazione.
Nei confronti dei soli dipendenti che, per assicurare il servizio prestano la loro opera durante la festività nazionale coincidente con la domenica, si applica la disposizione del comma 2”.
L'Art. 34 C.C.N.L. 7 aprile 1999 (rubricato “Lavoro straordinario”) stabilisce, invece, che: “1. Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro. Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e devono essere preventivamente autorizzate dal dirigente responsabile. Le parti si incontrano almeno tre volte l'anno per valutare le condizioni che ne hanno resa necessaria l'effettuazione.
Le aziende ed enti determinano le quote di risorse che in relazione alle esigenze di servizio preventivamente programmate ovvero previste per fronteggiare situazioni ed eventi di carattere eccezionale vanno assegnate alle articolazioni aziendali individuate dal d.lgs. 502 del 1992 (distretti, presidi ospedalieri, dipartimenti ecc.), sulla base dei criteri definiti ai sensi dell'art. 4, comma 2, punto XI. L'utilizzo delle risorse all'interno delle unità operative delle predette articolazioni aziendali è flessibile ma il limite individuale per il ricorso al lavoro straordinario non potrà superare, per ciascun dipendente, n.
180 ore annuali.
I limiti individuali del comma 3 potranno essere superati - in relazione ad esigenze particolari ed eccezionali - per non più del 5% del personale in servizio e, comunque, fino al limite massimo di n. 250 ore annuali.
Nella determinazione dei limiti individuali si tiene particolare conto: del richiamo in servizio per pronta disponibilità; della partecipazione a commissioni (ivi comprese quelle relative a pubblici concorsi indetti dall'azienda o ente) o altri organismi collegiali, ivi operanti nella sola ipotesi in cui non siano previsti specifici compensi;
dell'assistenza all'organizzazione di corsi di aggiornamento.
Le prestazioni di lavoro straordinario possono essere compensate a domanda del dipendente con riposi sostitutivi da fruire, compatibilmente con le esigenze del servizio, nel mese successivo.
La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro straordinario calcolata, convenzionalmente, dividendo per 156 i seguenti elementi retributivi:
a) stipendio tabellare iniziale di livello in godimento;
b) indennità integrativa speciale (IIS), in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente;
c) rateo di tredicesima mensilità delle due precedenti voci.
La maggiorazione di cui al comma 7 è pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo.
La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario dal 1° gennaio 1998 resta confermata nei valori spettanti al 31.12.1997. Successivamente è adeguata secondo le decorrenze degli incrementi del trattamento tabellare iniziale.
Il fondo per la corresponsione dei compensi per il lavoro straordinario è quello determinato ai sensi dell'art. 38, comma 1”.
Tali principi sono stati poi ripresi dall'art. 9 del C.C.N.L. 20 settembre 2001 e ribaditi dalla Contrattazione Collettiva di Categoria afferente al triennio 2016
– 2018 che, all'art. 29, comma 6, recita: “l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
Il suddetto art. 29, comma 6, è stato poi oggetto di interpretazione giurisprudenziale circa la sua portata applicativa.
A ben vedere, la Suprema Corte ha affermato che l'indennità prevista dal
C.C.N.L. 1 settembre 1995, art. 44, commi 3 e 12, per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dal C.C.N.L. 20 settembre 2001, art. 9, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
La disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la legge n. 260 del 1949, poi modificata dalla legge n. 90 del
1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi “è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo” (art. 5).
Il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla legge n. 520 del
1952, con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo, ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592 del 2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il “diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita”, o, in alternativa, a ricevere il “pagamento doppio della giornata festiva”.
In questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il
C.C.N.L. 1 settembre 1995, che agli artt. 18, 19 e 20, capo III, (Struttura del rapporto), ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni, dell'importo di lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12, secondo cui “per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a lire
15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore”.
Il C.C.N.L. 7 aprile 1999, art. 34, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, e, al successivo comma 8, ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è “pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo)
e al 50% per quello prestato in orario notturno festivo”.
Infine, con il C.C.N.L. 20 settembre 2001, integrativo del C.C.N.L. 7 aprile
1999, le parti collettive, mediante l'art. 9, hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che “ad integrazione di quanto previsto dal C.C.N.L. 1 settembre 1995, art. 20, e dal C.C.N.L. 7 aprile 1999, art. 34, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
All'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, e ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria, determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale e il rateo di tredicesima mensilità.
La contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi e allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, e ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui
“per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di
€ 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a € 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore”).
Occorre ancora osservare che, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal C.C.N.L. 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista.
Pertanto, alla luce della richiamata ricostruzione del quadro normativo e contrattuale, la Corte regolatrice ha ritenuto che la tesi secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dal C.C.N.L. 20 settembre
2001, art. 9, “non rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e
1363 cod. civ.”, perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (commi 7 e 17).
Il Supremo Collegio ha inoltre rimarcato che la clausola contrattuale invocata
è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro e il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda “particolari condizioni di lavoro” che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti.
La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, quindi, nell'evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo.
Al contrario, l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.
La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo (si veda, per la ricostruzione illustrata, Cass. Civ., Sez.
Lav., 24/01/2022, n. 2006 e, in senso conforme, le recenti Cassazione civile sez. lav., 18/07/2023, n.20743, Cass. Civ., Sez. Lav., n. 1747 del 2023, nonché Cass. Civ., Sez. Lav., n. 1505 del 2021, Cass. Civ., Sez. Lav., n.
6716 del 2021 e Cass. Civ., Sez. Lav., n. 33126 del 2021).
Ne' può giungersi a diverse conclusioni valorizzando l'orientamento espresso dall'ARAN il 24.9.2011, ribadito il 16.7.2019 in relazione alla disciplina dettata dal CCNL 21.5.2018, in quanto non è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 49), e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425 c.p.c., per il suo carattere unilaterale non è idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (Cass. n. 4878/2015).
Dunque, l'indennità prevista dall'art. 44, alla luce dei principi testè illustrati, è cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del C.C.N.L. 20 settembre 2001 – attuale art. 29, comma
6, del C.C.N.L. relativo al triennio 2016-2018.
Rileva infine aggiungere che non risulta ostativa al riconoscimento dell'emolumento de quo la circostanza che la parte ricorrente non abbia formulato, entro i trenta giorni successivi al lavoro festivo infrasettimanale prestato, un'esplicita richiesta di fruire del riposo compensativo o, in alternativa, di ottenere la monetizzazione dell'attività svolta.
L'art. 9 del CCNL integrativo del 20.9.2001 pone su un piano di equivalenza il "riposo compensativo" e il "compenso per... lavoro straordinario festivo", fissando un termine al lavoratore per effettuare la scelta per una delle due soluzioni. Pertanto, in caso di mancata richiesta da parte del personale sanitario (creditore) entro il predetto termine, non si verifica alcuna decadenza dal beneficio spettante per legge, ma l'obbligazione alternativa si trasforma in obbligazione semplice;
di talché, l'interesse creditorio può essere soddisfatto unicamente mediante la monetarizzazione dell'attività lavorativa resa, con applicazione dei termini decadenziali contrattuali classici
(ossia la prescrizione quinquennale).
Tale principio è stato di recente affermato anche dalla locale Corte d'Appello, la quale, con riguardo al termine fissato dall'art. 29, comma 6, del C.C.N.L.
Comparto Sanità, ha rimarcato che la clausola contrattuale, così come formulata, lascia libero il lavoratore di scegliere il riposo compensativo oppure il pagamento del lavoro festivo infrasettimanale e che la monetizzazione di tale prestazione costituisce una facoltà del creditore, di fronte alla quale il datore di lavoro non può che essere obbligato al pagamento, in mancanza di espressa preferenza del dipendente circa il riposo compensativo (si veda, in tal senso, Corte d'Appello di Salerno, Sez.
Lav., 28.12.2023, n. 634, secondo cui il termine previsto dal C.C.N.L., tutt'al più, pone un limite temporale alla possibilità di optare per il riposo compensativo e non incide sul diritto alla – alternativa - maggiorazione retributiva, che spetta già in base alla legge). Alla stregua delle suesposte considerazioni, ritiene il giudicante che la parte ricorrente possa vantare pieno diritto a fruire dello straordinario con la maggiorazione prevista per lo straordinario festivo per il lavoro espletato nei giorni festivi infrasettimanali indicati in ricorso e corrispondenti a quelli risultanti dai marcatori temporali denominati “cartellini marcatempo”, nonché dalle buste paga versate in atti, da cui emerge che le ore di servizio prestate nelle suddette giornate negli anni dal 2016 al 2022 non sono state regolarmente retribuite.
In ordine al quantum della pretesa azionata, può senz'altro farsi riferimento alle modalità di calcolo indicate in ricorso in quanto conformi alle previsioni della contrattazione collettiva di categoria, ma tenendo conto tuttavia degli Contr importi indicati dall' convenuta quali maggiorazioni per straordinario festivo (diurno o notturno) in quanto rispettosi della paga oraria risultante nel corso degli anni di cui si discorre (ossia per lo straordinario diurno: euro 17,94 per l'anno 2016, euro 18,10 per l'anno 2017 e sino ad aprile 2018, euro 18,51 sino a dicembre 2018, euro 18,66 per l'anno 2019, euro 18,81 per l'anno
2020, euro 19,81 per l'anno 2021, euro 19,91 per l'anno 2022; per lo straordinario notturno: euro 20,70 per l'anno 2016, euro 20,88 per l'anno
2017, euro 21,36 per l'anno 2018, euro 21,53 per l'anno 2019, euro 18,81 per l'anno 2020; da moltiplicare poi per le ore indicate in ricorso di lavoro diurno e/o notturno espletato nelle festività infrasettimanali (salvo per la giornata del 2.06.2016 per cui risulta il pagamento dello straordinario con le maggiorazioni dello straordinario festivo nella busta paga di agosto 2016): per un totale di euro 6.949,04 oltre interessi legali dalla prima messa in mora del 10.02.2021.
Alla luce della richiamata normativa contrattuale e tenuto conto del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo riconosciuto alla parte ricorrente per il lavoro prestato nei giorni destinati alle festività, non si comprende invece come la stessa, al punto secondo delle conclusioni, chieda anche l'accertamento del diritto a ricevere “la corresponsione dell'indennità supplementare così come previsto dalla legge n. 260 del 1949 per non aver usufruito del riposo lavorativo durante n. 18 Festività Nazionali”.
Parimenti va disattesa la richiesta di pagamento di somme “per aver svolto 108 ore di lavoro in più rispetto al dovuto nelle 18 giornate di astensione dal lavoro non usufruite e da considerarsi come lavorate in regime di lavoro straordinario feriale”.
Ebbene, dalla disamina della documentazione in atti (buste paga e cartellini marcatempo) non risulta che la parte ricorrente abbia svolto, in tali giornate, ore di lavoro superiori a quelle contrattualmente previste, salvo per la giornata del 2.06.2016, in cui lo straordinario è stato regolarmente retribuito con il cedolino di agosto 2016.
Il ricorso pertanto va accolto nei limiti precisati.
Gravi ed eccezionali ragioni, secondo le coordinate ermeneutiche espresse dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 77/2018 giustificano la compensazione parziale delle spese, specie considerando la parziale reciproca soccombenza e l'esistenza di divergenti interpretazioni del dato normativo e del recente consolidamento dell'indirizzo giurisprudenziale di legittimità in materia.
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna l , in persona CP_3
del legale rapp. te, al pagamento in favore della ricorrente, a titolo di compenso per il lavoro festivo infrasettimanale, relativamente al periodo gennaio 2016 - dicembre 2022, della somma di € 6.949,04 oltre interessi legali dalla prima messa in mora del 10.02.2021 al saldo;
2) rigetta il ricorso per la parte restante;
Contr 3) condanna l convenuta al pagamento, in favore della parte ricorrente, di 1/3 delle spese di giudizio, che liquida, per intero, in € 2.695,00 , oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari, compensando tra le parti il residuo ammontare delle stesse.
Così deciso in Salerno, il 22.01.2025
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino