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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/06/2025, n. 2165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2165 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, quarta sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Salvatore Scalera Presidente
Dott.ssa Maria Feola Giudice
Dott.ssa Valentina Gigante Giudice relatore all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 18.6.25, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4472/2015 r.g.a.c. e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dagli avv.ti Modestino Acone e Pasquale Acone, con questi ultimi elettivamente domiciliata in Santa Maria Capua Vetere alla Via C. Santagata, 1 presso lo studio dell'avv. Domenico
Pezone;
ATTRICE
E
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta procura _1 C.F._2 in atti, dall'avv. Pasquale Romano, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in
Cellole alla via G. Leopardi n. 1;
CONVENUTA
NONCHE'
(c.f. ) e (c.f. Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli avv.ti Angelo Piraino e C.F._4
Andrea Mario Martucci, elettivamente domiciliati nello studio di questi ultimi, sito in Santa Maria
Capua Vetere, alla Via A. Gramsci, 36;
CONVENUTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto in giudizio , Parte_1 _1
e , esponendo: Controparte_2 Controparte_3
a) Di essere IA legittima dei coniugi deceduta ab intestato il 18.6.2013 in Persona_1
Cellole, e , deceduto ab intestato il 18.2.2014 in Cellole;
Controparte_3
b) che i predetti coniugi hanno avuto altri due figli, e;
Controparte_2 _1
c) che la madre con atto per notar del 7.12.1978, ha donato alla IA Persona_1 R_
un appezzamento di terreno sito in Cellole alla località NI o S. RB, riportato CP_1
in Catasto alla partita 21843, foglio 176, p.lla 220;
d) che detto terreno si trova nel pieno centro urbano del Comune di Cellole ed ha natura edificatoria, tant'è che sullo stesso la donataria vi ha costruito un fabbricato urbano, composto da quattro appartamenti per civili abitazioni;
e) che, successivamente, i coniugi e hanno donato, con Persona_1 Controparte_3
atto per notar del 3.5.1982, al figlio il fabbricato per civile abitazione _3 Controparte_2
sito in Cellole di Sessa Aurunca, alla via Napoli (già via Croce Vecchia), composto di vani due ed accessori, androne, cortile al piano terra e vani tre ed accessori al piano primo, cui si accede con scala coperta sita nel cortile ad est dello stabile, confinante nell'insieme ad un lato con via Napoli, ad altro lato con beni di , ad altro lato con beni di ” al Catasto Persona_4 Persona_5
erroneamente riportato per una minore consistenza, intestato al solo alla partita Controparte_3
6198, foglio 176, p.lla 136 sub 1 e 2 nonché p.lla 137 sub 1 e 2;
f) che le particelle oggetto della predetta donazione sono la n. 136 sub 2, grappata con la n. 137 sub 1,
e la n. 136 sub 1, grappata con la n. 137 sub 2, mentre l'ulteriore consistenza donata non è accatastata;
g) che, infatti, il fabbricato, sito nel pieno centro urbano del Comune di Cellole, all'atto della donazione era composto, oltre che dalle unità sopra menzionate, da altre unità, tra cui locali commerciali e civili abitazioni;
h) che una porzione di fabbricato era stata realizzata prima del 1957, come da allegati alla perizia in atti a firma dell'ingegnere che l'altra porzione, in parte abusivamente, era stata realizzata nel Tes_1
1978 come da allegati alla predetta perizia;
che l'altra parte di fabbricato, infine, era stata realizzata in epoca successiva, nel 1983, dal donatario , il quale aveva rifinito un Controparte_2
appartamento al primo piano e realizzato un appartamento al secondo piano, in elevazione di un corpo di fabbrica estraneo alla donazione del 1982, il tutto come da dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà del donatario del 30.4.1986, oltre che da documentazione allegata sempre alla predetta perizia;
i) che, nel 1987, , pur non avendo titolo, aveva soppresso le vecchie particelle Controparte_2
(Foglio 176, particella 136 sub 1 e 2), costituendo un nuovo accatastamento di tutte le unità immobiliari realizzate a lui intestate;
j) che il donatario , negli anni successivi, aveva eseguito ulteriori variazioni Controparte_2
catastali, sostituendo il numero della particella 136 con il numero 5174, con vari subalterni;
k) che, alla morte di vi sono succeduti, quali eredi, il marito Persona_1 P_
per un terzo e i tre figli , e per i restanti
[...] CP_1 P_ Parte_1
due terzi;
l) che, successivamente, alla morte di , vi sono succeduti, quali eredi legittimi, i tre Controparte_3
germani in proporzione di un terzo ciascuno;
m) che e nel 1978, avevano ottenuto dal Comune di Controparte_3 Persona_1
Cellole la concessione edilizia n. 31/78 per la ricostruzione, sopraelevazione ed ampliamento del fabbricato di via Stazione, relativa alla demolizione e ricostruzione di una parte interna del fabbricato, con un ampliamento sia al piano terra, che al primo piano, e che, nel realizzare tale ampliamento, avevano costruito abusivamente altre unità immobiliari (come si evinceva dai grafici allegati alla CTP dell'ing. ; Tes_1
n) che, pertanto, si rendeva necessario accertare la reale consistenza dei beni donati al figlio maschio per enucleare quelli facenti tuttora parte dell'asse ereditario relitto;
ciò al fine precipuo di stabilire l'entità della lesione del diritto dell'istante e la conseguente entità della reintegra della quota di legittima;
o) che, assumendosi proprietario in virtù dell'atto di donazione del 3.5.1982 per notar _3
, con rogito stipulato dal notar in data 15.10.2012, aveva donato a suo Controparte_2 Per_6
figlio , un appartamento posto al primo piano, facente parte del fabbricato sito in Controparte_3
Cellole, oggi via Novara n.5, riportato al Catasto del Comune di Sessa Aurunca al foglio 176, particella 5174, sub 1512;
p) che, sebbene nel predetto atto di donazione sia menzionato, quale titolo di provenienza del donante,
l'atto del 1982, potrebbe ritenersi che l'immobile donato faccia parte del compendio ereditario relitto dei coniugi e per cui si rende necessario impugnare Controparte_3 Persona_1
anche la suddetta donazione;
q) di essere quindi stata lesa, con riferimento ad entrambe le successioni, nella propria quota di legittima, non avendo ricevuto nulla in vita, né dalla madre né dal padre;
di voler pertanto proporre domanda di riduzione delle donazioni, con reintegra nella quota di riserva a lei spettante per legge su entrambe le successioni, rispettando l'ordine di apertura delle stesse;
r) che, come si ricava dalla certificazione in atti eseguita dal notaio il patrimonio relitto del padre R_
è costituito da un terreno sito in Cellole, identificato al f. 48 p.lla 2192, di infimo Controparte_3
valore, mentre nessun bene è stato lasciato dalla madre Persona_1
s) di voler ancora proporre, per cautela, domanda di accertamento dell'appartenenza al patrimonio relitto dei coniugi e per l'effetto alla comunione ereditaria- del bene donato dal Persona_7
proprio AN al figlio in conseguenza dell'accertata Controparte_2 Controparte_3
nullità/annullabilità di tale donazione giacché disposta da un soggetto non proprietario;
t) di voler infine proporre domanda di divisione dei due compendi ereditari, previo riconoscimento della quota di legittima a lei spettante, con attribuzione dei beni di corrispondente valore.
Alla luce di quanto esposto, l'attrice ha così concluso: “perché l'adito Tribunale, contrariis reiectiis, voglia accogliere le domande così come proposte e per l'effetto voglia reintegrarla nella quota per legittima spettantegli sia quanto all'eredità materna che quanto a quella paterna;
voglia altresì dichiarare nulla o annullare la donazione del 15 ottobre 2012, di cui sopra, se riguardante un bene che fa parte della successione ereditaria dei due genitori e pertanto non di proprietà del donante
ma della comunione ereditaria come si chiede di accertare;
voglia, poi, Controparte_2
procedere alla divisione delle due masse ereditarie con il riconoscimento alla istante della quota di legittima spettantele e con l'attribuzione in proprietà di beni di corrispondente valore;
con ogni altro provvedimento conseguenziale”.
, costituitasi tempestivamente in giudizio, ha dal proprio canto _1
eccepito:
a) in via preliminare, la prescrizione e la decadenza dall'azione di riduzione, essendo ampiamente spirato il termine ventennale di prescrizione e non essendo intervenuto nelle more alcun atto stragiudiziale di contestazione della donazione;
b) in ogni caso, l'infondatezza della domanda nel merito;
c) che, infatti, l'attrice, mentre la madre era in vita, aveva usufruito, esercitandone il possesso per oltre venti anni, di alcuni beni ereditari per l'esercizio della propria attività commerciale;
che tale circostanza rileva ai fini della valutazione sia dell'asse ereditario sia delle quote spettanti ai singoli coeredi;
d) che, a tutto voler concedere, appare esagerata, per le ragioni meglio esplicitate in comparsa, la stima effettuata nella consulenza del tecnico di parte del terreno donatole con atto per notar del R_
7.12.1978;
e) che, poi, ai fini della verifica della eventuale sussistenza della lesione lamentata, occorre tener conto del complessivo patrimonio di composto, oltre che dal terreno donatole, dal Persona_1 50% del compendio immobiliare donato, insieme al coniuge comproprietario, all'altro figlio con atto per notar del 1982; Controparte_2 _3
f) che, peraltro, secondo quanto si evince dal rogito, la donazione in suo favore è avvenuta a titolo di legittima, con imputazione di ogni eventuale supero a titolo di disponibile, con dispensa da collazione;
g) che, ancora, l'eventuale riduzione va disposta, secondo quanto previsto dalla legge, applicando il criterio cronologico ascendente, partendo quindi dall'ultima donazione;
h) di essere stata a sua volta lesa nella propria quota di riserva relativamente all'eredità materna e di voler per l'effetto formulare domanda di riduzione e di reintegra nei confronti del AN P_
;
[...]
i) di essere stata altresì lesa nella propria quota di riserva relativamente all'eredità paterna, non avendo ricevuto da quest'ultimo alcun bene, e di voler per l'effetto formulare domanda di riduzione e di reintegra, anche con riguardo a tale successione, nei confronti del AN;
Controparte_2
j) di voler infine domandare la divisione del compendio.
In ragione di quanto dedotto ed eccepito, la convenuta ha concluso chiedendo: “A) - Dichiarare
l'infondatezza della proposta domanda di riduzione e di reintegra nella quota di legittima asseritamente lesa proposta dall'attrice nei confronti della convenuta siccome _1 infondata in punto di fatto e di diritto e per l'effetto emettere declaratoria di rigetto della medesima, con ogni conseguenza di legge;
B)- accogliere le domande di riduzione e di reintegra nella quota di legittima formulate dalla convenuta nei confronti dell'altro convenuto sig. _1
, con riferimento sia alla successione del defunto sia alla Controparte_2 Controparte_3
successione della defunta con ogni conseguente statuizione;
D)-procedersi Persona_1
conseguentemente alla divisione delle due masse ereditarie di cui al presente giudizio con il riconoscimento alla convenuta delle quote di legittima ad essa spettanti per _1
entrambe le successioni e dunque sia in riferimento alla successione della defunta Persona_1
sia in riferimento alla successione del defunto con ogni conseguente
[...] Controparte_3
statuizione e con attribuzione in proprietà di beni di valore corrispondente alla quota di legittima lesa. In ogni caso con vittoria di spese (..)”.
E , costituitisi in giudizio con comparsa Controparte_2 Controparte_3
depositata in data 23.10.15, hanno dal proprio canto dedotto:
a) che, in via del tutto preliminare, come chiaramente risulta dal testamento olografo di P_
, pubblicato in data 18.5.2015, con atto per notar , rep. 2460 racc. 1752,
[...] Persona_8
l'odierna attrice ha ricevuto dal padre, nell'anno 1980, la somma di 15.000.000 di lire;
b) che, inoltre, la medesima ebbe riconosciuto l'uso gratuito dei locali al piano terra del fabbricato sito in Cellole, alla Via Napoli, interamente ristrutturato a proprie esclusive spese;
che ciò avvenne per un periodo temporale in origine limitato dal testatore a dieci anni - dal 1986 al 1996- ma poi di fatto perdurato fino all'anno 2011; di essere infatti rientrato nel possesso dell'immobile -divenuto di sua proprietà in virtù della donazione del 1982- solo nel 2011, in forza della sentenza n. 338/2011 resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di CA (senza peraltro ricevere alcuna somma a titolo di risarcimento dei danni subiti); che, più di preciso, tale concessione era limitata a dieci anni, ma, allo scadere del decennio, dopo che la sorella provvide CP_1 tempestivamente e correttamente a liberare l'immobile in suo possesso, tale immobile fu illegittimamente occupato dalla odierna attrice, che, dopo averne usufruito senza diritto, lo ha poi restituito a seguito della predetta sentenza;
c) di aver sostenuto, per tutto il periodo di illegittimo possesso, una serie di oneri e di costi, sia fiscali che di manutenzione, che certamente vanno detratti e considerati nel corretto computo della quota ereditaria spettante a ciascuno degli eredi;
che, allo stesso modo, deve essere considerato il mancato guadagno derivante dalla impossibilità per il legittimo proprietario di poter disporre dei beni per un periodo notevolmente più lungo rispetto a quanto statuito dal dante causa;
d) che, quindi, la richiesta di collazione di controparte non ha alcun pregio, poiché quanto spettante a titolo di legittima è stato pienamente corrisposto dal de cuius sia in danaro che attraverso la concessione di un notevole beneficio, consistente nella concessione dei locali commerciali in via gratuita;
e) di essersi inoltre occupato, su impulso del padre, dell'intero allestimento del matrimonio dell'attrice nonché dell'acquisto del mobilio che avrebbe arredato la sua casa coniugale, Parte_1
sostenendo un costo pari a circa 35.000.000 di lire, ovvero circa 17.500,00 euro;
che anche tale circostanza va valutata nella determinazione dell'effettiva consistenza del patrimonio ereditario, rappresentando chiaramente una donazione indiretta;
f) di aver inoltre aiutato, sempre per volere del padre, l'attrice a ristrutturare ed avviare un'attività di ristorazione in Pizzoferrato (IS), spendendo una somma pari a circa 40.000.000 delle vecchie lire, ovvero circa 20.000,00 euro;
g) che, in ogni caso, anche a non voler considerare le predette somme, non è ravvisabile alcuna lesione della legittima, laddove si consideri che il fabbricato oggetto della donazione del 1982, in realtà, non era altro che un rudere, tanto è vero che il testatore, , parla espressamente di Controparte_3
“facoltà di ricostruire, ampliare e sopraelevare”, cosa che, in effetti, il donatario ha eseguito, avendo reso il fabbricato agibile, anche a vantaggio della odierna attrice, che, di fatto, ha usufruito dei locali commerciali al piano terra fino all'anno 2011; h) che tanto risulta, peraltro, dalla relazione di stima a firma dell'Ing. , in cui si è Persona_9
proceduto alla determinazione del valore di mercato del detto immobile al momento della avvenuta donazione, stimato in euro 46.894,29; che, quindi, alcuna lesione della legittima può invocarsi, laddove solo la somma donata ed il beneficio concesso appaiono sufficienti ad escludere qualsivoglia lesione;
i) che, infine, il de cuius ha lasciato agli eredi un terreno sito in Cellole, da ripartirsi Controparte_3
in tre porzioni uguali, per cui è del tutto evidente che, nella denegata ipotesi in cui si dovesse accertare una qualsivoglia lesione di legittima, il nuovo equilibrio ereditario sarebbe certamente da ricercare in una diversa ripartizione del detto appezzamento di terreno e non di certo, come preteso dall'attrice, in riduzioni di precedenti atti di liberalità;
j) che, pertanto, appare del tutto legittima la donazione effettuata in favore del figlio P_
, senza che si possa invocare alcuna riduzione o collazione, vista anche la consistenza
[...]
complessiva del patrimonio ereditario e le eventuali quote spettanti a ciascuno degli eredi.
In ragione di quanto esposto, i convenuti hanno così concluso: “Voglia l'adito Tribunale, contrariis reiectis, così provvedere: a) in via principale, accertare e dichiarare l'insussistenza di qualsiasi pretesa di parte attrice e rigettare ogni avversa domanda, poiché palesemente infondata, sia in fatto che in diritto, oltre che inammissibile, improponibile ed improcedibile, ed attesa la natura evidentemente temeraria della proposta domanda;
b) per l'effetto, condannare parte attrice al pagamento delle spese e competenze relative al presente giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari (..)”.
Alla prima udienza, tenutasi in data 28.10.15, il precedente Giudice istruttore ha assegnato termini per l'introduzione della mediazione in ordine alle domande trasversali introdotte dalla convenuta nei confronti dell'altro convenuto , nonché concesso ai _1 Controparte_2
convenuti e termine per il deposito della scheda testamentaria. Controparte_2 P_
All'udienza del 20.10.16, parte attrice ha negato di aver mai ricevuto in donazione le somme di cui ai testamenti dei coniugi facendo rilevare altresì la mancanza di forma scritta ad Controparte_4
substantiam della predetta donazione;
tutte le parti hanno inoltre chiesto concedersi termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. Il Giudice, constatato l'esito negativo della mediazione, ha concesso termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., rinviando all'udienza del 22.6.17 per l'eventuale assunzione di provvedimenti istruttori.
Con memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., parte attrice ha contestato l'eccepita prescrizione dell'azione di riduzione, giacché decorrente dalla data di apertura della successione e non già dalla data delle donazioni, nonché l'eccepita decadenza, non trovando nella fattispecie applicazione l'art. 563 c.c. L'attrice, ancora, ha negato di aver ricevuto in donazione somme dai genitori o di essere stata economicamente sostenuta dal fratello P_
Con memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., la convenuta ha reiterato le difese e _1
le eccezioni già svolte in comparsa.
Con ordinanza del 3.4.18, il precedente Giudice istruttore, rilevata la genericità delle domande di riduzione svolte, non avendo l'attrice e la convenuta allegato tutti gli elementi _1
occorrenti per stabilire se fosse o meno avvenuta la lesione della quota di riserva, ha concesso alle parti termine per il deposito di note sul punto. Con successiva ordinanza del 19.12.18, il Giudice ha dichiarato la nullità dell'atto di citazione e della comparsa di risposta di _1
assegnando all'attrice e alla convenuta termine perentorio sino al 19.3.19 per l'integrazione delle rispettive domande.
Con comparse depositate nel rispetto del termine perentorio assegnato, e Parte_1
hanno provveduto all'integrazione richiesta. _1
Con successiva ordinanza del 12.6.19, il precedente Giudice istruttore ha quindi nominato un c.t.u., formulando i seguenti quesiti: “1) in base alla documentazione prodotta formi la massa dei beni appartenenti ai defunti e al tempo della morte;
2) Persona_1 Controparte_3
riunisca quindi fittiziamente i beni che risultino essere stati donati dai de cuius, in base ai titoli in atti –atti di donazione del 7.12.1978 e del 3.5.1982 - e ne determini il valore di mercato all'epoca di apertura della successione ed alla attualità, indicando dettagliatamente i criteri seguiti per
l'effettuazione di tale stima;
; 3) sull'asse così formato calcoli la quota di cui i detti defunti potevano disporre ai sensi dell'art. 556 c.c. e quella riservata ai legittimari ai sensi dell'art. 537 e 542 c.c.; 4) quindi, tenuto conto dei beni rimasti in comunione, nonché dei beni ricevuti per effetto di donazioni
- compresa la somma di denaro data dal de cuius alla parte attrice-, sempre Controparte_3
valutati con riferimento al tempo di apertura della successione, calcoli il C.T.U. se vi sia stata lesione della quota di legittima riservata dall'art. 537 c.c. a e a Parte_1 _1
rispetto alla successione di entrambi i detti defunti;
5) in caso positivo della detta verifica elabori un progetto per pervenire alla riduzione della donazione del 7.12.1978 e della donazione del 3.5.1982, senza tener conto della dispensa dalla collazione di cui ai detti atti di donazione – (cfr. Cass.
13660/2017) -, ai sensi degli artt. 555, 559., 560 e 561 c.c., in favore di e Parte_1
di , nei limiti della quota spettante a quest'ultime ex art. 542 2 co. c.c.; 6) in base _1
alla documentazione prodotta formi la massa dei beni che appartenevano ai defunti Persona_1
e al tempo della morte – comprese le quote reintegrate in virtù di quanto
[...] Controparte_3
su rilevato - e ne determini il valore di mercato all'epoca di apertura della successione ed alla attualità, indicando dettagliatamente i criteri seguiti per l'effettuazione di tale stima;
verifichi, in ogni caso, l'eventuale sussistenza di iscrizioni e/o trascrizioni contro i defunti Persona_1
e dalla data di acquisto dei cespite fino alla data della apertura della
[...] Controparte_3
successione, nonché di iscrizioni e/o trascrizioni contro i condividenti dalla data di apertura della successione a quella di trascrizione della domanda introduttiva del presente giudizio;
8) descriva quindi dettagliatamente i beni, mediante rappresentazione grafica e fotografica, indicandone i dati catastali più recenti, specificando inoltre se presentino o meno i requisiti che ne garantiscano la legittimità urbanistica e ne consentano la commerciabilità e quanto ai terreni la sussistenza del certificato di destinazione urbanistica,; 9) sull'asse ricostruito con le quote reintegrate e previa collazione dei beni donati con i detti atti ( a meno che non si rinvenga nell'atto dispensa dalla collazione), predisponga, previa verifica della comoda divisibilità o meno dei beni, un progetto di divisione procedendo alla formazione delle porzioni spettanti ai condividenti secondo le norme della successione legittima, fatta eccezione per il bene oggetto di disposizione testamentaria da parte del de cuius e determinando i conguagli o rimborsi che si devono tra loro i Controparte_3
condividenti; 10) nel procedere alla detta collazione, consideri altresì la somma di denaro data dal de cuius alla parte attrice, per come risulta dal testamento citato, ma non Controparte_3 altrettanto l'utilizzazione gratuita di cui si fa cenno nel medesimo testamento;
11) in caso di non comoda divisibilità, spieghi le ragioni dell'indivisibilità stessa e determini il valore attuale di mercato dei beni chiarendo dettagliatamente i concreti elementi di stima e di confronto assunti a sostegno della valutazione effettuata;
12) nel procedere a tutte le anzidette verifiche e valutazioni, considerare distintamente le masse ereditarie”.
All'udienza del 25.11.21, il Giudice, preso atto della relazione peritale e delle osservazioni formulate dalle parti, ha rinviato la causa all'udienza dell'1.6.22, invitando il c.t.u. a rendere i chiarimenti richiesti. A tale udienza, il gop in sostituzione provvisoria ha concesso al c.t.u. termine di giorni 90 per il deposito di tali chiarimenti.
A seguito di una serie di rinvii disposti per esigenze del ruolo nonché per bonario componimento, la causa è stata rinviata all'udienza del 17.10.24 per la precisazione delle conclusioni ed assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, deve preliminarmente darsi atto della procedibilità delle domande principali e riconvenzionali formulate, risultando correttamente esperito, con esito negativo, il procedimento di mediazione (cfr. verbali in atti). Venendo al merito, le domande di riduzione, l'una formulata dall'attrice nei riguardi di
[...]
e l'altra formulata dalla convenuta in via CP_1 Controparte_2 _1
trasversale nei riguardi del convenuto , appaiono fondate e vanno accolte nei Controparte_2
limiti e per le ragioni che seguono.
In diritto, giova succintamente premettere che l'azione di riduzione è volta a far dichiarare l'inefficacia, in tutto o in parte, delle disposizioni testamentarie e degli atti di liberalità posti in essere in vita dal de cuius che, eccedendo la quota disponibile (art. 556 c.c.), abbiano leso la quota riservata dalla legge ad alcune categorie di successibili come legittimari. L'azione di riduzione ha come causa petendi la qualità di erede necessario e l'avvenuta lesione della quota di legittima, per effetto delle disposizioni testamentarie ovvero degli atti di liberalità posti in essere in vita dal de cuius, e come petitum la diminuzione quantitativa od anche la totale eliminazione delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore degli eredi o di terzi nella misura necessaria per reintegrare la quota di riserva e ciò con effetto retroattivo al momento dell'apertura della successione (Cass. civ. n. 9424/2003)
Trattasi, pertanto, di un'azione di accertamento costitutivo, poiché diretta ad accertare l'esistenza della lesione di legittima e la sussistenza delle altre condizioni dell'azione; da tale accertamento consegue automaticamente la modificazione giuridica del contenuto del diritto del legittimario, ossia l'integrazione della quota a lui riservata (Cass. civ. n. 8780/1987).
Per quanto in tal sede interessa, poi, sono legittimari il coniuge e i figli;
in particolare, se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi da dividersi in parti uguali tra tutti (artt. 536 e 537 c.c.).
Tanto premesso in diritto, sussiste innanzitutto prova della titolarità attiva delle parti istanti, le quali senz'altro appaiono legittimarie, risultando dimostrata, alla luce della documentazione versata in atti, sia la loro qualità di figlie dei coniugi e sia il decesso Persona_1 Controparte_3
di questi ultimi (cfr., in particolare, testamento olografo della de cuius Persona_1
certificato di morte allegato al verbale di pubblicazione del predetto testamento -per notar Per_6
rep. 2459 racc. 1751- e verbale di pubblicazione del testamento olografo del de cuius P_
-per notar rep. 2460 racc. 1752-).
[...] Per_6
Va poi disattesa, giacché infondata, l'eccezione di prescrizione formulata dalla convenuta
[...]
nei riguardi dell'attrice Come è noto, l'esercizio dell'azione di CP_1 Parte_1
riduzione è soggetto al termine prescrizionale ordinario di dieci anni (art. 2946 c.c.). Quanto alla individuazione del termine di decorrenza della prescrizione dell'azione di riduzione, un consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, qui condiviso, ha evidenziato che, in relazione alla previsione contenuta nell'art. 2935 c.c., secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, la prescrizione dell'azione di riduzione inizia a decorrere dal momento in cui si realizza la lesione di legittima, senza che rilevi la conoscenza che ne abbiano i legittimari. Per tale ragione, quando la lesione derivi, come nella fattispecie l'istante lamenta, da atti di donazione, il predetto termine decorre dalla data di apertura della successione, non essendo sufficiente il relictum a garantire al legittimario il soddisfacimento della quota di riserva (cfr., ex plurimis, Cass. civ. nn. 20644/2004, 13407/2015). Ne discende che, nel caso che occupa, tenuto conto della data del decesso dei coniugi e -rispettivamente Persona_1 Controparte_3
avvenuto il 18.2.14 e il 18.6.13-, alcuna prescrizione può dirsi maturata alla data di instaurazione del giudizio (2015).
Tanto chiarito, e venendo all'accertamento delle lesioni lamentate, si osserva previamente che, al fine di accertare se un legittimario sia stato leso nei suoi diritti, occorre prima di tutto determinare, mediante una operazione matematica, il valore della massa ereditaria, quello della quota disponibile e quello della quota di legittima, che della massa ereditaria costituiscono una frazione. A tal fine, bisogna procedere, a norma dell'art. 556 c.c., alla riunione fittizia, ovverosia alla formazione della massa dei beni relitti e alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione, alla detrazione dal relictum dei debiti contratti dal defunto, nonché di quelli sorti a causa della morte;
occorre poi effettuare la riunione fittizia tra attivo netto e donatum, costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione in vita dal de cuius.
Orbene, nel caso che occupa, devono in via preliminare escludersi dalla su descritta operazione tutte quelle spese asseritamente sostenute dal convenuto per il pagamento di oneri e Controparte_2
costi -fiscali e di manutenzione- relativi all'immobile di cui l'attrice avrebbe goduto per lungo tempo a titolo gratuito, nonché le spese asseritamente sostenute, su impulso del padre, per il matrimonio di quest'ultima, per l'arredo della sua casa coniugale e per la ristrutturazione del locale in Pizzoferrato.
Il convenuto non ha infatti offerto alcun elemento probatorio comprovante, oltreché l'effettivo pagamento di tali somme, la circostanza di aver provveduto a tali esborsi su esplicita richiesta del padre;
di talché, risulterebbe ultronea ogni valutazione in ordine alla configurabilità o meno, in tali casi, di una donazione indiretta da computare nella riunione fittizia.
Va del pari esclusa dalla riunione fittizia l'avvenuta concessione all'attrice , Parte_1
a titolo gratuito, del godimento dell'immobile sito nel fabbricato poi donato al convenuto P_
. Secondo quanto statuito dalla sentenza n. 338/2011 resa dal Tribunale di Santa Maria
[...]
Capua Vetere, sez. dist. , tali beni furono concessi all'attrice a titolo di comodato. Ebbene, Pt_2
appare assorbente la considerazione che un contratto di comodato non può essere di certo considerato donatum ai fini della riunione fittizia, assolvendo ad una funzione economico sociale ben diversa da quella propria del contratto di donazione. Il comodato, infatti, mira a concedere al comodatario una utilità consistente nell'uso personale, gratuito e temporaneo della cosa;
tali peculiarità appaiono del tutto incompatibili con l'illimitata rinuncia alla disponibilità del bene che diversamente connota lo schema causale tipico della donazione (cfr., ex plurimis, Cass. civ. nn. 24866/2006, 27259/2017).
Diversamente, va considerata donazione, da computarsi nella riunione fittizia relativa all'eredità paterna, l'elargizione di 15 milioni di lire disposta nel 1980 dal de cuius in favore Controparte_3 della IA, qui attrice, . Sebbene l'attrice abbia contestato -per vero Parte_1
genericamente- l'avvenuta elargizione, risulta in atti prova della stessa. Ci si riferisce, più che al contenuto del testamento olografo del de cuius donante (ove si legge: “.. a mia Controparte_3
IA donai nel 1980 la somma di lire quindicimilioni), al testamento olografo della Parte_1 de cuius ove si legge: “Mia IA nel 1980 ha avuto in Persona_1 Parte_1 donazione da mio marito la somma in danaro di lire quindicimilioni”. Ebbene, tale ultima dichiarazione senz'altro può considerarsi, giacché proveniente da un terzo estraneo alla donazione, prova atipica idonea a comprovare, anche in assenza di specifiche contestazioni e di elementi contrari,
l'avvenuta elargizione (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 17392/2015).
Da ultimo, va senz'altro inclusa nel donatum, con riguardo all'eredità di la Persona_1 donazione da quest'ultima effettuata in favore della IA con atto per notar _1 del 7.12.1978, avente ad oggetto l'appezzamento di terreno sito in Cellole alla località R_
NI o S. RB;
con riguardo alla successione sia materna che paterna, va infine inclusa nel donatum la donazione disposta dai coniugi in favore del figlio con atto per notar Controparte_2
del 3.5.1982, relativa al fabbricato per civile abitazione sito in Cellole di Sessa Aurunca, _3
alla via Napoli (già via Croce Vecchia), donato nella misura del 50% ciascuno.
Tanto chiarito e venendo alla riunione fittizia, il c.t.u. nominato, Ing. con una relazione Per_10
condivisibile (salvo per quanto a breve si dirà), giacché logica e ben argomentata, ha innanzitutto provveduto, come da quesito conferitogli, alla determinazione della massa dei beni appartenenti ai defunti e al tempo della morte. Persona_1 Controparte_3
Secondo il c.t.u., dalle ricerche effettuate, è emerso che, alla data della morte dei coniugi, nulla residuava nel patrimonio di mentre nel patrimonio di Persona_1 Controparte_3
residuava un fondo rustico in agro di Cellole, facente parte del demanio Usi Civici, in Contrada “I^ sez. 75 – 100 Moggia”, censito in Catasto Terreni al Foglio 148, Particella (provvisoria) 2/gr ed esteso are 57,80 -acquistato a seguito di affrancazione-
Cionondimeno, non può convenirsi con il c.t.u. in ordine alla qualificazione di tale terreno quale
“bene personale” ai sensi dell'art. 179 c.c. co. 1 lett. a), (a norma del quale, si rammenta, “non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge: a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento”), come tale riconducibile al solo patrimonio di e non già al Controparte_3 patrimonio di entrambi i coniugi in comunione legale. A dire del c.t.u., detto bene sarebbe personale
“dal momento che il diritto di enfiteusi sul fondo in favore del dante causa Sig. Controparte_3 sembra essere di epoca decisamente molto risalente”. Cionondimeno, dalla documentazione in atti - cfr., in particolare, ordinanza del Comune di Cellole n. 46 del 4.4.1987- può ricavarsi che la concessione dell'enfiteusi in favore del de cuius è avvenuta con ordinanza del Controparte_3
Commissario agli Usi Civici di Napoli del 28.2.1976. Orbene, si evidenzia che, con riguardo alle famiglie -qual è quella che occupa- costituite prima della data di entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia di cui alla legge 19 maggio 1975 n. 151, in mancanza di una volontà contraria al regime della comunione legale – volontà in tal caso assente-, il predetto regime ha decorrenza dal 16 gennaio 1978; tuttavia, in ragione dell'interpretazione autentica fornita con la legge n. 804 del 1977, sono soggetti al predetto regime non solo gli acquisti compiuti dai coniugi dopo tale data, ma anche quelli effettuati dal 20 settembre 1975 fino al 15 gennaio 1978, purché ancora esistenti nel patrimonio del coniuge acquirente (cfr. Cass. civ. n. 8506/2013). Ebbene, come pocanzi osservato, il diritto di enfiteusi risulta in tal caso costituito nel 1976, dunque successivamente al 20.9.1975; pertanto, pur a voler ritenere l'avvenuta affrancazione -del 1987- non già un acquisto ex novo bensì un atto determinante un mero effetto espansivo del diritto reale -di enfiteusi- preesistente, appare assorbente la circostanza che il predetto diritto risulti costituito nel 1976. La riconducibilità del bene in commento alla comunione dei coniugi risulta d'altro canto avallata dalla documentazione versata in atti. In tal senso, appare senza dubbio indicativa la certificazione notarile del 13.6.14 (cfr. certificazione notaio , ove risulta accertata la trascrizione del 3.06.1987 n. 11732/9894, avente R_ il seguente oggetto: “affrancazione canone enfiteutico per Segretario Comunale nascente da
Ordinanza Sindacale n. 46 in data 4 aprile 1987 – a favore del signor , come Controparte_3
innanzi generalizzato, in regime di comunione legale dei beni;
- contro il Comune di Cellole (CE), codice fiscale (..); -immobile: appezzamento di terreno facete parte del demanio Usi Civici, della consistenza catastale di are cinquantasette e centiare ottanta (are 57.80) contrada I sezione 75.100 moggia, riportato nel Catasto terreni del Comune di Cellole, catastalmente Sessa Aurunca, al foglio
148 particella 2/gr”.
Alcun altro bene risultava appartenente ai coniugi al momento del loro decesso. In primo luogo, risulta documentata, con riferimento al terreno sito in località Doccia del Comune di Cellole, allibrato in catasto terreni al foglio 197, part. 10/gr. di mq. 2414, l'esistenza di una mera “concessione di legittimazione” in favore del de cuius , poi da quest'ultimo rinunciata con nota Controparte_3
assunta al protocollo del Comune di Cellole n 11675 del 23.08.04 (cfr. produzione parte attrice del
29.06.18). Né, a dispetto di quanto sostenuto da parte attrice, risultano residuati, all'esito della donazione disposta dai coniugi in data 3.5.1982 in favore del figlio , spazi o Controparte_2 cespiti siti in Cellole alla Via Napoli da farsi rientrare nel relictum. In proposito, il c.t.u., con argomentazioni chiare ed esaustive (cfr., in particolare pag. 3 ss. osservazione alle note dei c.t.p.), previa attenta disamina della documentazione in suo possesso, ha osservato: “Pertanto, in conformità
a quanto già indicato alle pagine 26 e 27 della Relazione, può ritenersi senz'altro serenamente confermato che, a seguito della donazione del 03.05.1982, nel fabbricato di via Napoli non residuarono porzioni ulteriori rispetto a quanto venne assegnato all'odierno convenuto P_
dai propri genitori. (..).alla luce di quanto sin qui ampiamente indicato, si ribadisce che
[...] all'interno dei confini del lotto su cui sorge il fabbricato di via Napoli, non sono residuati spazi o cespiti esclusi dalla donazione;
pertanto, come già ampiamente indicato, a parere del sottoscritto ingegnere si ribadisce ancora che non sussistono cespiti relitti all'interno del fabbricato Per_10 indicato”.
Per tale assorbente ragione, va altresì respinta, giacché infondata, la domanda di accertamento della nullità della donazione disposta da , con atto per notar del 15.10.2012 Controparte_2 Per_6
in favore di suo figlio , non avendo tale donazione ad oggetto un bene Controparte_3
riconducibile alla comunione ereditaria.
Tanto chiarito e venendo ora alla riunione fittizia del relictum appena indicato con i beni costituenti oggetto delle donazioni sopra individuate, può ritenersi che le masse di beni in relazione alle quali determinare la quota di cui i de cuius potevano disporre risultino in tal modo composte:
a) per in mancanza di deduzione e prova di debiti contratti dalla defunta o di Persona_1
debiti sorti a causa della morte: - dalla quota di proprietà pari al 50% di un fondo rustico in agro di
Cellole, facente parte del demanio Usi Civici, in Contrada “I^ sez. 75 – 100 Moggia”, censito in
Catasto Terreni al f. 148, p.lla (provvisoria) 2/gr ed esteso are 57,80 (relictum); - dalla piena proprietà del terreno in Cellole, ora via Firenze, a suo tempo via NI o S. RB, trasferito giusta donazione per notar del 7.12.1978 -n. rep. racc. 22025/125708- alla convenuta Persona_11
(donatum); - dalla quota di proprietà pari al 50% del fabbricato sito in Cellole _1
alla via Napoli (ex via Croce Vecchia), trasferito giusta donazione per notar del Persona_12
3.5.1982 al convenuto -n. rep. racc. 827/660- (donatum); Controparte_2
b) per , in mancanza di deduzione e prova di debiti contratti dal defunto o di debiti Controparte_3
sorti a causa della morte: - dalla quota di proprietà pari al 50% di un fondo rustico in agro di Cellole, facente parte del demanio Usi Civici, in Contrada “I^ sez. 75 – 100 Moggia”, censito in Catasto
Terreni al f. 148, p.lla (provvisoria) 2/gr ed esteso are 57,80 (relictum); -dalla quota di proprietà pari al 50% del fabbricato sito in Cellole alla via Napoli (ex via Croce Vecchia), trasferito giusta donazione per notar del 3.5.1982 al convenuto -n. rep. racc. 827/660- _3 Controparte_2 (donatum); - dall'importo di lire 15.000.000, donato nel 1980 all'attrice Parte_1
(donatum).
Passando quindi alla determinazione del valore dei beni appena individuati, il c.t.u. ha formulato sul punto valutazioni del tutto condivisibili, rispondendo peraltro con argomentazioni logiche, ben motivate e pienamente esaustive alle osservazioni tecniche mosse dai c.t.p.; ciò sia in sede di risposta alle osservazioni alla bozza peritale sia in sede di successivi chiarimenti (cfr. deposito del 30.6.22), cui per brevità si rinvia.
Questi ha innanzitutto individuato, alla luce delle notizie disponibili e con riguardo ai beni donati, le consistenze, le tipologie e le caratteristiche intrinseche degli stessi nella configurazione posseduta al momento delle donazioni.
Per cui, con riguardo al fondo sito in località NI o S. RB (attualmente via Firenze) -oggetto della donazione del 1982 disposta dalla de cuius in favore della IA Persona_1
- il c.t.u. ha osservato che su tale fondo è stato edificato dalla donataria un _1
fabbricato che ospita quattro unità abitative con aree pertinenziali oltre ad un piano seminterrato (in origine in assenza di titolo edilizio, successivamente condonato ai sensi della l. 47/85 con concessione edilizia in sanatoria n. 687/CE/04 rilasciata dal Comune di Cellole in data 27.4.2004); ha poi osservato che detto fondo, già alla data di apertura della successione, ricadeva in Zona B1 di
Conservazione dello Stato di fatto, con divieto di nuove edificazione nelle aree libere;
ha quindi concluso che lo stesso fondo “alla luce, da una parte, della previsione urbanistica, ma, dall'altra, anche della completa urbanizzazione del comparto urbano in cui è ubicato, è stato equiparato ad un'area inedificabile ma asservita a costruzioni, applicando, quindi, un coefficiente di adeguamento pari a 0,10 tipico delle aree urbane libere o cortilizie o a parcheggi asserviti a costruzioniuindi concluso che, sebbene, tenuto conto della previsione contenuta nel PRG, tale fondo vada considerato, sia alla data di apertura delle successioni che all'attualità, inedificabile, per quanto sopra evidenziato, lo stesso possa comunque essere equiparato (ai fini estimativi) ad un'area asservita ad una costruzione”. In ragione di quanto osservato, il c.t.u. ha dunque determinato, in applicazione del metodo di stima sintetico comparativo e secondo i calcoli che si intendono qui richiamati, il valore del predetto fondo in euro 46.000,00.
Con riguardo al fabbricato sito in Cellole alla Via Napoli -oggetto della donazione disposta nel 1978 dai coniugi e in favore del figlio , Persona_1 Controparte_3 Controparte_2
nella misura del 50% ciascuno-, il c.t.u., alla luce di un'attenta e precisa ricostruzione degli atti di causa (cfr. pag. 22 ss. relazione), ha ritenuto di poter fare riferimento, onde determinare la consistenza del predetto immobile al momento della donazione, alla descrizione del bene ivi recepita, da integrarsi con tutti i dati ricavabili dai titoli edilizi. In particolare, il c.t.u. ha osservato che: “dalla lettura dell'atto si ricava preliminarmente che l'immobile donato risulta “… confinante nell'insieme, _3
ad un lato con via Napoli, ad altro lato con beni , ad altro lato con beni Persona_4 [...]
per cui, con ogni incontrovertibile evidenza, si comprende bene che l'oggetto della Per_5
donazione corrisponde a quanto, tra manufatti e cortile, risultava ricompreso sul lotto originario (F.
176, P.lla 142 -- esteso 552 mq), ovvero che dalla donazione non residuano sullo stesso porzioni non assegnate (le quali, diversamente, sarebbero state da recepire nei due Relicta dei dante causa).
Ancora nell'Atto Golia, nella descrizione dell'immobile donato si fa riferimento ad un fabbricato per civili abitazioni “… composto di vani due ed accessori, androne, cortile al piano terra e vani tre ed accessori al piano primo, cui si accede con scala coperta sita nel cortile …” Ebbene, tale descrizione riproduce (con una certa approssimazione) la configurazione dei luoghi recepita dai grafici di progetto allegati alla Concessione Edilizia n. 31/78 (si veda ancora Allegato D2). Infatti, dall'esame di tali grafici, si evince che si fa riferimento ad un immobile costituito: a. da una stecca di fabbrica
(a struttura portante in muratura) disposta lungo la via Napoli, articolata in un piano terra composto da tre vani (a presumibile vocazione commerciale) oltre all'androne ubicato in prossimità dell'angolo con la via Novara ed in un piano primo (a destinazione residenziale) composto da quattro vani “disimpegnati” da un passetto con affaccio sul cortile interno collegato al cortile da una scala coperta (così viene rappresentata nel grafico post operam) posta in prossimità del confine Nord-
Ovest; b. da un secondo corpo di fabbrica (a struttura portante in c.a.) posto lungo il margine Nord-
Ovest, derivante dalla trasformazione di un pregresso capannone in muratura, articolato in un piano terra composto di due vani accessori (a deposito) ed in un primo piano servito dalla scala di cui si è già detto, articolato in quattro ambienti (a presumibile vocazione abitativa). c. da un'area cortilizia confinante a Sud-Est con la via Novara ed a Nord-Est con proprietà . In verità, sul Persona_5 punto, i tecnici di parte attorea hanno tratteggiato anche l'ipotesi che il fabbricato donato fosse da ritenere corrispondente allo stato descritto dai grafici allegati alla Concessione Edilizia in Sanatoria
(si veda ancora l'Allegato D3); e ciò sul presupposto che sussistono, agli atti del procedimento amministrativo, due dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese dall'odierno convenuto, Sig.
, in data 24.02.2014 a corredo della pratica edilizia, nelle quali viene attestato Controparte_2
che i lavori di costruzione del fabbricato alla via Napoli 23 sono stati eseguiti tra il 1960 ed il 1°
Ottobre 1983 e che i lavori di costruzione del fabbricato tra via Napoli e via Novara n. 19, 21 e 23 sono stati eseguiti tra il 1978 ed il 1° Ottobre 1983. Orbene, a parere dello scrivente, a rigore, i lassi temporali indicati in entrambe le (generiche) dichiarazioni rese dal Sig. non Controparte_2
consentono di ricavare in maniera incontrovertibile che i lavori oggetto della pratica di condono edilizio fossero stati ultimati entro il 03.05.1982 (data in cui venne rogato l'atto di donazione) dal momento che il termine indicato nelle dette dichiarazioni quale termine di ultimazione lavori, è ben successivo (di circa 1 anno e 4 mesi) alla data del rogito notarile di donazione. A ciò si aggiunga ancora che, tra i lavori recepiti dalla pratica di condono edilizio, oltre ad un sostanziale ampliamento planimetrico, è ricompresa anche la costruzione del secondo piano del fabbricato, di cui, però, non vi è alcun cenno nella descrizione dell'oggetto della donazione contenuta nell'atto di donazione per
NO . Tali circostanze, a parere di questo CTU, lasciano ritenere che siano decisamente _3
trascurabili le probabilità che la configurazione del fabbricato donato (descritta nel titolo di proprietà) corrispondesse a quella rappresentata nei grafici allegati alla Concessione Edilizia in
Sanatoria ex L. 47/85 de qua. Per le ragioni sopra esposte, a parere del sottoscritto, la più probabile configurazione del fabbricato oggetto di donazione corrisponde a quella recepita dai grafici di progetto allegati alla Concessione Edilizia n. 31/78 (si veda ancora Allegato D2)”). Il c.t.u., quindi, una volta ricavate, da una attenta disamina dei grafici richiamati, le superfici dei vari manufatti, ha determinato il valore del fabbricato, sempre facendo applicazione del metodo sintetico comparativo, secondo i calcoli che si intendono qui richiamati, in euro 210.500,00.
Quanto, invece, alla donazione di lire 15.000.000 disposta nel 1980 dal de cuius Controparte_3
in favore della IA , il c.t.u. ha correttamente quantificato il relativo valore Parte_1
nominale in euro 7.746,85 -in cifra tonda euro 7.750,00- (cfr. art. 751 c.c.; Cass. civ. n. 12919/2012).
Venendo, infine, alla stima del relictum -ossia del fondo rustico sito in Cellole, di proprietà dei coniugi de cuius nella misura del 50% ciascuno-, il c.t.u., previa precisa descrizione del fondo, tenuto conto delle relative caratteristiche e secondo il calcolo che si intende qui richiamato (pag. 35 ss.), ha quantificato il relativo valore in euro 3.500,00.
Concludendo, alla luce di quanto sopra (tenuto quindi conto dell'appartenenza ad entrambi i coniugi del fondo rustico sito in Cellole), la massa in relazione alla quale determinare la quota di riserva è pari:
a) con riguardo alla successione di a complessivi euro 153.000,00, importo Persona_1
dato dalla somma del relictum -pari ad euro 1.750,00- e del donatum -pari ad euro 105.250,00 +
46.000,00-;
b) con riguardo alla successione di , a complessivi euro 114.750,00, importo dato Controparte_3
dalla somma del relictum -pari ad euro 1.750,00- e del donatum -pari ad euro 105.250,00+7.750,00-
Tanto chiarito, occorre a tal punto calcolare, sulle masse così formate e valutate, la quota di cui i defunti potevano disporre e quella riservata ai legittimari.
Tale operazione va in particolare condotta, per la successione di ai sensi Persona_1 dell'art. 542 c.c., in virtù del quale “Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, a quest'ultimo è riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge. Quando i figli sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli è effettuata in parti uguali.”. Quindi, nel caso di specie, avendo la de cuius lasciato il coniuge (cui era destinata una quota di riserva del
25%, giammai reclamata), la quota di riserva destinata ai tre figli risulta pari ad 1/3 del 50% dell'asse sopra determinato, ovverosia ad euro 25.500,00 ciascuno
(0,50x153.000,00=76.500,00/3=25.500,00); mentre la disponibile risulta pari ad ¼ dell'asse sopra determinato, ovverosia ad euro 38.250,00 (0,25x153.000,00). Per cui, tenuto conto del valore dei cespiti oggetto delle due donazioni disposte dalla de cuius (entrambe in Persona_1
conto di legittima e per il di più a prelevarsi dalla disponibile), il valore della quota disponibile totale, in ossequio al principio della prevalenza delle donazioni antecedenti, risulta essere stata ripartita tra
(per euro 20.500,00) e (per euro 17.750,00). _1 Controparte_2
Per la successione di , tale operazione va invece condotta ai sensi dell'art. art. Controparte_3
537 c.c., in virtù del quale “Salvo quanto disposto dall'articolo 542, se il genitore lascia un figlio solo, a questi è riservata la metà del patrimonio. Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli.” Quindi, nel caso di specie, avendo il de cuius lasciato tre figli, la quota di riserva a questi ultimi destinata è pari ad 1/3 dei 2/3 dell'asse sopra determinato, ovverosia ad euro 25.500,00 ciascuno (2/3x114.750,00= 76.500,00/3=25.500,00); mentre la disponile risulta pari ad 1/3 dell'asse sopra determinato, ovverosia ad euro 38.250,00 (1/3x114.750,00). In tal caso, l'intera quota disponibile è stata utilizzata per la donazione in favore di . Controparte_2
Passando quindi all'accertamento della lesione di legittima riservata ad e a Parte_1
rispetto alla successione di entrambi i defunti, si osserva quanto segue. _1
Con riferimento alla successione di chiarita la misura della quota di riserva Persona_1 spettante all'attrice - euro 25.500,00 – e tenuto conto che la stessa non ha Parte_1
ricevuto alcun bene in donazione dalla madre può dirsi sussistente ai danni Persona_1 di quest'ultima una lesione di entità pari al valore della quota di riserva a lei spettante. Con riferimento alla medesima successione, tenuto conto della quota di riserva spettante alla convenuta CP_1
-euro 25.500,00-, evidenziato che la stessa ha ricevuto dalla de cuius in donazione un
[...]
terreno avente un valore pari ad euro 46.000,00 e che tale donazione venne effettuata in conto di legittima (quanto ad euro 25.500,00) e per il di più (quanto ad euro 20.500,00) in conto di disponibile
-che, come sopra indicato, risulta nel complesso pari ad euro 38.250,00- può concludersi che, nella successione di non vi è stata alcuna lesione di legittima. Persona_1
Con riferimento alla successione di , chiarita la misura della quota di riserva Controparte_3 spettante all'attrice -euro 25.500,00- e tenuto conto che la stessa ha ricevuto Parte_1
in donazione dal padre euro 7.750,00, può dirsi sussistente ai danni di quest'ultima una lesione di entità pari ad euro 17.750,00 (ossia euro 25.500,00 –7.750,00). Con riferimento alla medesima successione, tenuto conto della quota di riserva spettante alla convenuta -euro _1
25.500,00- ed evidenziato che la stessa non ha ricevuto alcun bene in donazione dal padre P_
, può dirsi sussistente ai danni di quest'ultima una lesione di entità pari al valore della quota
[...]
di riserva a lei spettante, ossia ad euro 25.500,00.
Alla luce di quanto appena osservato, risulta quindi che l'attrice ha subìto Parte_1
una lesione di legittima complessivamente quantificabile in euro 43.250,00 (euro 25.500,00 con riferimento alla successione materna ed euro 17.750,00 con riferimento a quella paterna), mentre la convenuta ha subìto una lesione di legittima complessivamente quantificabile _1
in euro 25.500,00 (con esclusivo riferimento alla successione paterna), il tutto per un importo di euro
68.750,00 (43.250,00 + 25.500,00), costituente il valore degli immobili necessari per reintegrare le quote di riserva in favore di queste ultime. Tale valore, quanto alla marginale quota di euro 3.500,00, va compensato con il valore dell'unico bene relitto, ovverosia il fondo rustico in agro di Cellole facente parte del demanio Usi Civici;
quanto alla residua (e significativa) quota di euro 65.250,00 mediante la riduzione delle donazioni ex art. 555 c.c., tenuto conto del criterio di cui all'art. 559 c.c.,
a mente del quale “le donazioni si riducono cominciando dall'ultima e risalendo via via alle anteriori”.
Alla luce del dettato codicistico, quindi, la prima donazione da ridurre è quella disposta in data
3.5.1982 da entrambi i coniugi in favore del figlio , avente ad oggetto il Controparte_2
fabbricato sito in Cellole alla via Napoli.
Ora, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 560 comma 1 c.c. (a norma del quale “Quando oggetto del legato o della donazione da ridurre è un immobile, la riduzione si fa separando dall'immobile medesimo la parte occorrente per integrare la quota riservata, se ciò può avvenire comodamente”), la riduzione della donazione, secondo quanto osservato dal c.t.u., potrà essere perseguita separando dal fabbricato oggetto di donazione una porzione autonoma di valore comparabile al valore complessivo da reintegrare - euro 65.250,00-, dovendosi preferire, laddove possibile, una riduzione in natura.
In particolare, deve ritenersi del tutto accoglibile, giacché ragionevole e ben motivata con argomentazioni esaustive -anche in risposta alle osservazioni delle parti- la proposta formulata da quest'ultimo, consistente nel separare dall'immobile donato nel 1982 al convenuto P_
e precisamente da un suo vano terraneo commerciale che fa angolo tra via Napoli e via
[...]
Novara, attualmente censito in Catasto al f. 176, p.lla 5174, sub 25, una porzione di consistenza pari a complessivi 57 mq circa, confinante a nord-est con scala di accesso al primo piano del fabbricato,
a sud-est con la via Novara, a sud-ovest con la via Napoli e a nord-ovest con residua porzione dell'unità immobiliare sub 25. Secondo il c.t.u., infatti, in base ai rilievi contenuti in perizia, il valore complessivo attribuibile a tale parte ammonta ad euro 68.400,00 (mq 57 x 1.200,00 €/mq), valore del tutto congruo con l'equivalente della riparazione della lesione di euro 65.250,00. (cfr. all. H c.t.u., ove risulta riprodotta la pianta dell'intero piano terra del fabbricato, nella sua odierna configurazione, nella quale risulta individuata la porzione da staccare e risultano altresì evidenziate le pareti murarie a costruirsi per realizzare fisicamente la separazione dalla residua porzione dell'unità immobiliare).
Tanto chiarito, e venendo alla divisione del compendio, il c.t.u. -in risposta ai quesiti nn. 6 ss-, con valutazioni nuovamente condivise, ha determinato il valore di mercato dei beni che appartenevano ai defunti riportandosi ai valori già determinati e sopra riportati, ha constatato l'insussistenza di iscrizioni e/o trascrizioni contro i defunti e dalla data Persona_1 Controparte_3
di acquisto dei cespiti sino alla data della apertura della successione e di iscrizioni e/o trascrizioni contro i condividenti dalla data di apertura della successione a quella di trascrizione della domanda introduttiva del presente giudizio ed ha altresì -limitatamente alla parte di edifico da staccare dall'intero per effetto della azione di riduzione- verificato la conformità urbanistica e catastale (cfr. pag. 49 ss.).
Il c.t.u., ancora, ai fini della redazione della ipotesi divisionale, ha ritenuto preliminarmente necessario prevedere una partizione in due unità della porzione immobiliare oggetto di riduzione secondo il progetto illustrato nell'all. H della relazione, in cui risultano definite due unità: l'Unità 1, di consistenza complessiva lorda pari a circa 33 mq, accessibile dalla via Napoli, e l'Unità 2, di consistenza complessiva lorda pari a circa 24 mq, accessibile dalla via Novara (con ingresso da realizzare).
Quanto, infatti, alla comodità di tale separazione e divisione in natura, il c.t.u., anche in assenza di una proposta alternativa formulata dalle parti, ha chiarito che “Tra le varie possibilità, la scelta è caduta su tale unità immobiliare in quanto, oltre a godere di una autonomia di accesso rispetto alle altre parti del fabbricato, ricalca (per buona parte) l'area di impronta e di sedime dei vani oggetto della donazione (da ridurre), ed, inoltre, si presta altresì alla successiva ripartizione all'interno delle due quote esclusive da assegnare alle germane lese.”. Né si riscontra un problema in ordine alle dimensioni delle due unità risultanti, che, ancorché esigue, risultano comunque congrue e idonee per l'eventuale esercizio di un'attività commerciale.
Ciò chiarito, il c.t.u. ha innanzitutto fornito un prospetto (sia pur da correggere in minima parte, in ragione delle differenze di calcolo sopra indicate) delle quote complessive cumulate relative ad entrambe le successioni:
EREDE Succ. M.G. Succ. V. Quota cumulata Per_1 P_ 25.500,00 25.500,00 51.000,00 Parte_1
Pt_1
46.000,00 25.500,00 71.500,00 _1
43.250,00 63.750,00 107.000,00 Controparte_2
TOTALI 114.750,00 114.750,00 229.500,00
Ebbene, il c.t.u. tenuto conto delle donazioni già ricevute in vita dagli eredi e della necessità di garantire la quota di riserva a ciascuno dei legittimari lesi, ha elaborato il seguente progetto divisionale:
QUOTA A - IN FAVORE DI Parte_1
Così composta: 1) Somma in danaro di lire 15.000.000 ricevuta in donazione da Controparte_3
del valore di euro 7.750,00; 2) Unità immobiliare terranea commerciale ricompresa nel fabbricato in
Cellole alla via Napoli, indicata come “Unità 1” nel grafico in Allegato H della perizia d'ufficio depositata il 18.5.21, di consistenza pari a circa 33 mq, confinante a nord-est con “Unità 2” di cui alla successiva quota, a sud-est con la via Novara, a sud-ovest con la via Napoli e a nord-ovest con residua proprietà , da staccare dall'unità immobiliare censita in Catasto Fabbricati del Comune di P_
Sessa Aurunca al Foglio 176, Particella 5174, Sub 25 del valore di euro 39.600,00 (mq 33 x euro
1.200,00); 3) Fondo rustico in agro di Cellole facente parte del demanio Usi Civici, in Contrada “I^
SEZ. 75-100 MOGGIA”, Foglio 148, Particella (provvisoria) 2/gr, Estensione di are 57.80, Confini:
, , e del valore di euro 3.500,00. Il tutto Persona_13 Persona_14 Per_15 Persona_16
per un valore complessivo della quota di euro 50.850,00 su euro 51.000,00 spettante.
QUOTA B - IN FAVORE DI _1
Così composta: 1) lotto di terreno in agro di Cellole alla località NI o S. RB (attualmente via Firenze), ricevuto con atto di donazione del 7.12.1978 per notar da Persona_11 Persona_1
del valore di euro 46.000,00; 2) Unità immobiliare terranea commerciale ricompresa nel
[...] fabbricato in Cellole alla via Napoli, indicata come “Unità 2” nel grafico in Allegato H alla prima perizia d'ufficio, di consistenza pari a circa 24 mq, confinante a nord-est con scala di accesso del fabbricato, a sud-est con la via Novara, a sud-ovest con l'Unità 1(di cui alla precedente quota A) e a nord-ovest con residua proprietà , da staccare dalla unità immobiliare censita in Catasto P_
Fabbricati del Comune di Sessa Aurunca al Foglio 176, Particella 5174, Sub 25 del valore di euro 28.800,00 (mq 24 x euro 1.200,00). Il tutto per un valore complessivo della quota pari a ad euro
74.800,00 su euro 71.500,00 spettante.
QUOTA C – IN FAVORE DI Controparte_2
Così composta: 1) Fabbricato in Cellole alla via Napoli in angolo con via Novara, ricevuto con atto di donazione del 3.5.1982 per notar da e da Persona_12 Persona_1 P_
, fatta salva la riduzione ex art. 555, 559 e 560 c.c. da cui è derivata la formazione dell'unità
[...]
1 (assegnata in quota A) e della unità 2 (assegnata in quota B) del valore pari ad euro 142.100,00
(euro 210.500,00 – euro 39.600,00 – euro 28.800,00); 2) Scomputo della quota di legittima (non reclamata da alcuno) che sarebbe spettata a nella successione di Controparte_3 Persona_1
(pari ad euro 38.250,00) e che allo stato risulta compresa nel valore dell'immobile donato
[...]
a . Il tutto per un valore complessivo della quota pari ad euro 103.850,00 su euro Controparte_2
107.000,00 spettante.
L'ineguaglianza tra i valori dei beni ricompresi nelle quote sopra formate ed i rispettivi valori spettanti deve risolversi ai sensi dell'art. 728 c.c. e cioè compensando con equivalente in danaro.
In particolare, le quote A e C, contenenti beni di valore complessivo leggermente inferiore rispetto al valore spettante agli eredi, dovranno essere integrate da importi di entità complessiva coincidente con l'importo a credito relativo alla quota B, contenente, invece, beni di valore leggermente superiore rispetto al valore spettante;
tanto affinché ciascuna quota resti costituita da beni caduti in successione e da una quantità di danaro tali da possedere valore complessivo sempre coincidente con il valore spettante.
Più precisamente, il bilanciamento dei valori delle singole quote si ottiene mediante l'aggiunta o la decurtazione, rispetto al valore degli immobili degli importi a conguaglio di seguito determinati, da ritenersi parte integrante e sostanziale della divisione formulata:
DESCRIZIONE VALORI VALORI DEI BENI CONGUAGLIO
SPETTANTI NELLE QUOTE
QUOTA A 51.000,00 50.850,00 + 150,00
QUOTA B 71.500,00 74.800,00 - 3.300,00
QUOTA C 107.000,00 103.850,00 +3.150,00
TOTALI 229.500,00 229.500,00 0 Quanto, infine, alla richiesta di parte attrice volta alla corresponsione dei frutti naturali e civili nonché delle rendite maturate sui beni facenti parte dei due assi ereditari di cui si controverte, si osserva innanzitutto che siffatta richiesta giammai risulta essere stata debitamente formalizzata;
a tutto concedere, tale richiesta risulterebbe tardiva, come tale inammissibile, atteso che l'azione di rendiconto rappresenta una domanda autonoma, soggetta come tale alle preclusioni di legge.
In considerazione dell'oggetto delle domande, relative, tra l'altro, anche alla divisione delle masse ereditarie, nonché della sussistenza di reciproche soccombenze, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti in causa.
Per le medesime ragioni, si ritiene di dover porre a carico delle parti, in egual misura, le spese di c.t.u.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
a) Dichiara aperta la successione di deceduta il 18.6.2013 in Cellole;
Persona_1
b) Dichiara aperta la successione di , deceduto il 18.2.2014 in Cellole;
Controparte_3
c) Accerta la lesione della quota di legittima spettante all'attrice in relazione Parte_1
alla successione sia materna che paterna, per un totale di euro 43.250,00;
d) Accerta la lesione della quota di legittima spettante alla convenuta , in relazione _1
alla successione paterna, per un totale di euro 25.500,00;
e) Dichiara, per l'effetto, l'inefficacia parziale, nei confronti delle predette, della donazione disposta dai coniugi e in favore di con atto per Persona_1 Controparte_3 Controparte_2 notar del 3.5.1982 avente ad oggetto l'immobile sito in Cellole alla via Napoli, meglio descritto _3
in atti;
f) Per l'effetto, riduce tale donazione separando dal predetto immobile, precisamente da un suo vano terraneo commerciale che fa angolo tra via Napoli e via Novara, attualmente censito in Catasto al f.
176, p.lla 5174, sub 25, una porzione di consistenza pari a complessivi 57 mq circa, confinante a nord-est con scala di accesso al primo piano del fabbricato, a sud-est con la via Novara, a sud-ovest con la via Napoli e a nord-ovest con residua porzione dell'unità immobiliare sub 25 (come da allegato
H alla c.t.u.);
g) Accoglie la domanda di divisione e dispone lo scioglimento della comunione ereditaria fra le parti in causa, assegnando la quota A, come descritta in parte motiva, a la quota B, Parte_1 come descritta in parte motiva, a e la quota C, come descritta in parte motiva, _1
a ; Controparte_2
h) Assegna inoltre a e un conguaglio in denaro Parte_1 Controparte_2
rispettivamente di euro 150,00 e 3.150,00 che pone a carico di;
_1
i) Rigetta la domanda di accertamento della nullità/ di annullamento della donazione stipulata con atto per notar del 15.10.12, tra e;
Per_6 Controparte_3 Controparte_2
j) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
k) pone a carico delle parti, in egual misura, le spese di c.t.u.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì 26 giugno 2025
Il Collegio
Dott. Salvatore Scalera Presidente
Dr.ssa Valentina Gigante Giudice relatore