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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 31/01/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE IV CIVILE
in persona del Giudice Unico dott. Francesco Moroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello n. 12266/2021 R.G. promossa da
Codice Fiscale , residente a [...] C.F._1
Trieste, 15, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Sperotto e dall'avv. Giulia
Bevilacqua, entrambi del foro di Pordenone, presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliato a Pordenone, Via Cavallotti, 12, e telematicamente agli indirizzi di pec e Email_1 Email_2
giusta procura in calce all'atto di citazione notificato il 07.06.2021
- PARTE ATTRICE - contro
, in persona del Sindaco in carica, Codice Fiscale e Partita iva Controparte_1
, con sede a Torino (TO), Piazza Palazzo di Città, 1, rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'avv. Alberto Cariddi del Foro di , presso il cui studio elettivamente domiciliato CP
a Torino (TO), Corso Tassoni, 22, e in via telematica all'indirizzo di pec giusta procura ad litem allegata al fascicolo Email_3
telematico depositato, in uno alla comparsa di costituzione, in data 23.09.2021
- PARTE CONVENUTA -
pagina 1 di 19 OGGETTO: risarcimento danni ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI
Per l'attore:
“Richiamato integralmente quanto esposto, allegato e concluso nel proprio atto di citazione di data 7/06/2021, nonché nelle proprie memorie ex art. 183 co. 6 n. 1 di data 22/11/2021,
n. 2 di data 22/12/2021 e n. 3 di data 10/01/2022,
Nel merito: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per le ragioni tutte in fatto e diritto suesposte, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità del , in persona del sindaco legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, (C.F. E P.I ), con sede legale in 10122, Piazza Palazzo di Città P.IVA_2 CP
,1 nella causazione dei danni tutti patiti dal sig. a seguito del sinistro a lui Parte_1
occorso in data 19.12.2019, condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni patiti dal sig. quantificati nella somma di euro 38.855,17, ovvero della diversa Parte_1
somma maggiore o minore che risulterà di giustizia;
con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
spese di lite, comprensive delle spese di CTU e CTP, integralmente rifuse.
In via istruttoria: si insiste per le istanze istruttorie richieste e non ammesse”.
Per la parte convenuta:
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
assolvere la conchiudente da ogni avversaria domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto;
con il favore dei compensi di avvocato, di CPA ed IVA”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 07.06.2021 il sig. ha convenuto in Parte_1
giudizio, dinnanzi al Tribunale di Torino, il , in persona del Controparte_2
Sindaco pro tempore, per sentirlo condannare ai sensi dell'art. 2051 c.c., ovvero in subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c., al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti in conseguenza del sinistro a lui occorso in data 19.12.2019, allorché alle ore 18:30 circa, mentre si trovava a in Piazzale Carlo IC e stava CP
pagina 2 di 19 camminando verso i giardini Sambuy, angolo via Roma, e precisamente nell'area prospiciente il cancello d'ingresso, si era imbattuto in un binario in disuso che sporgeva di circa 5 cm dal sedime stradale, sul quale aveva inciampato cadendo rovinosamente a terra e riportando le lesioni personali meglio descritte nella documentazione medica che ha allegato nel fascicolo telematico (cfr. docc. da n. 3 a n. 27).
L'attore ha prodotto fotografie del luogo di accadimento del sinistro sub doc. n. 2 e 37, onde comprovare il cattivo stato di manutenzione della sede stradale e la scarsa illuminazione nel tratto in questione, evidenziando inoltre che il dopo CP
l'accadimento, aveva provveduto a sistemare quel punto del piazzale ove era avvenuto l'incidente, colmando con materiale bituminoso il dislivello determinato dallo sporgere del tratto di binario sul quale egli aveva inciampato.
Ha dedotto che al momento del sinistro era con lui la sig.ra , testimone Parte_2
dell'accaduto, la quale aveva reso una dichiarazione scritta in data 6.3.2020 circa le modalità di accadimento dello stesso, che era stata inviata alla compagnia assicurativa
KRM Underwritting srl segnalata dal Comune in uno alla documentazione medica, come da doc. n. 39 allegato al fascicolo telematico.
In seguito alla caduta era stato richiesto l'intervento del 118 e l'attore era stato trasportato in ambulanza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Mauriziano Umberto I di ove veniva diagnosticata la “Lussazione GO sinistra con frattura trochite omerale “, CP
con referto strumentale di” Frattura pluriframmentaria parzialmente scomposta del trochide omerale”. Il braccio destro era stato, quindi, bendato e immobilizzato.
In data 22.12.2019 l'attore, rientrato a Pordenone, lamentando un forte dolore anche al polso della mano sinistra, si era recato al Pronto Soccorso dell'Ospedale civile di
Pordenone, ove gli veniva diagnosticato anche un “trauma al polso sx” a mezzo di esame
RX. Immobilizzato il polso con palmare, il paziente veniva rinviato a visita specialistica, effettuata il giorno successivo presso il Dipartimento Ortopedico Traumatologico e
Riabilitativo dell'Ospedale di Pordenone, all'esito della quale veniva accertato un “trauma
pagina 3 di 19 distorsivo polso sinistro con minuto infrazione prima filiera carpale” con prognosi di ulteriori 20 gg (cfr. doc. 8).
L'attore ha, infine, dedotto di essersi sottoposto per alcuni mesi a cure e trattamenti fisiatrici e fisioterapici, oltre che a visite specialistiche e di aver sostenuto spese mediche per l'importo totale di € 131,65 e di cui al doc. n. 26 prodotto.
A guarigione avvenuta si era sottoposto a visita medico-legale presso lo studio del dott.
e ha, quindi, prodotto la relazione datata 07.10.2020 (cfr. doc. n. 28), Persona_1
nella quale il consulente accerta la compatibilità delle lesioni riportate con l'incidente occorso all'attore il 19.12.20219 e valuta i postumi di invalidità permanente derivati
“intorno al 12%” ed una inabilità temporanea parziale per giorni 33 al 75%, per giorni 30 al 50% e per giorni 60 al 25%, evidenziando inoltre il rischio di possibili “complicanze artrosiche secondarie” del paziente quale evoluzione dei traumi sofferti.
Sulla base di tali risultanze, quindi, con l'atto di citazione l'attore, avendo ricevuto in data
15.01.2021 diniego di risarcimento dalla compagnia assicurativa KRM Underwritting srl, richiamato in via principale l'art. 2051 c.c. ed in subordine l'art. 2043 c.c., ha chiesto la condanna del al pagamento della somma complessiva di € 38.855,17, Controparte_1
ovvero della diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, da maggiorarsi di interessi e rivalutazione dalla data dell'evento dannoso al saldo.
Ha chiesto, infine, la rifusione delle spese di lite, comprensive delle spese di CTU e CTP.
Con comparsa depositata in data 23.09.2021 si è costituito in giudizio il CP
, contestando l'an e il quantum della pretesa risarcitoria formulata ed eccependo la
[...]
carenza di prova della dinamica del fatto, del nesso causale e della sussistenza di una situazione di pericolo e/o di una insidia stradale idonea a causare gli asseriti danni patiti.
Ha chiesto, pertanto, il rigetto delle domande proposte dall'attore sostenendo l'assenza di responsabilità del con riferimento al sinistro asseritamente occorso, oltre alla CP
rifusione delle spese di lite.
Depositate le memorie istruttorie ex art. 183, VI c., c.p.c., con ordinanza in data 26.04.2022 il Giudice, ritenuto opportuno verificare i luoghi del sinistro, demandava al Comune di pagina 4 di 19 esibire ex art. 210 c.p.c. la relazione dei tecnici comunali e la documentazione relativa all'intervento di colmatura con bitume dell'area ritratta nelle fotografie di cui al doc. 2 attoreo entro il termine del 15.07.2022. Ammetteva, inoltre, l'espletamento di CTU medico-legale sulla persona dell'attore, conferendo a tal fine incarico al dott. Per_2
e ponendo a carico dell'attore il versamento di un acconto sui compensi di €
[...]
600,00.
L'elaborato peritale medico-legale è stato depositato in data 23.07.2022 e nello stesso il c.t.u. ha concluso ritenendo accertata la compatibilità causale tra le lesioni patite da Pt_1
l'incidente occorso come descritto, valutando i postumi da invalidità permanente
[...]
residuati nella misura dell'8%, oltre a un danno da invalidità temporanea parziale al 75% per 30 giorni, ulteriori 30 giorni al 50% ed ulteriori 30 giorni al 25%. Ha, altresì, precisato che “I postumi accertati non hanno incidenza sullo svolgimento delle ordinarie attività della vita individuale e sociale” e che, quanto alle spese mediche, non era stato possibile quantificare le stesse per carenze documentali del danneggiato.
Con le osservazioni inviate al c.t.u. dal tecnico di parte attrice dott. e con Per_1
successive note scritte depositate in data 21.10.2022, l'attore ha opposto la non esaustività delle risposte fornite dal c.t.u. in merito alla valutazione del danno biologico permanente, con particolare riguardo alle conseguenze artrosico-degenerative che sarebbero potute derivare al danneggiato in conseguenza della lesione patita. Ha chiesto, quindi, disporsi un supplemento di c.t.u. onde approfondire detti aspetti e valutare, altresì, le spese mediche sostenute rimborsabili.
Con note scritte depositate in pari data il ha prodotto in atti la Controparte_1
relazione di servizio del Dirigente del Servizio Suolo e Parcheggi, arch. Persona_3
del 27.2.2020 in merito alle opere di ripristino eseguite nel luogo ove era avvenuto l'incidente.
Con successiva ordinanza del 27.10.2022 il Giudice, accogliendo l'istanza attorea, ha ritenuto opportuno disporre un'integrazione della c.t.u. al fine di chiarire l'importo eventualmente rimborsabile per spese mediche. Il supplemento peritale è stato pagina 5 di 19 depositato in data 27.11.2022 e nello stesso sono state indicate spese rimborsabili per €
88,00.
Frattanto con decreto del presidente di sezione in data 12.12.2022 la causa è stata assegnata a questo Giudice.
Con note autorizzate del 24.01.2023 l'attore ha insistito per una nuova integrazione della c.t.u., ritenendo che il dott. non avesse sufficientemente risposto al Persona_2
punto c) del quesito peritale con riguardo alle probabili “problematiche artrosico degenerative” sulle quali il proprio c.t.p. si era più volte soffermato.
Accogliendo tale istanza con ordinanza in data 28.02.2023 il Giudice ha disposto un nuovo supplemento di c.t.u. onde approfondire tale profilo del danno sofferto.
Il nuovo elaborato integrativo è stato depositato in data 06.05.2023 e nello stesso il c.t.u. ha rilevato che, a distanza di oltre tre anni dal trauma fratturativo del 19.12.2019, non erano evidenti “segni radiologici” di artrosi a carico delle strutture a suo tempo interessate dalle conseguenze della caduta.
Con note di trattazione scritta del 14.06.2023 l'attore, per il tramite del proprio c.t.p., ha ancora contestato le conclusioni del c.t.u.
Con ordinanza del 12.09.2023 questo Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., assegnando alle parti termine perentorio sino al 10.10.2024.
Concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e depositati gli atti conclusivi da entrambe le parti, la causa è stata, quindi, trattenuta in riserva per la decisione.
*****
La domanda proposta dall'attore può ritenersi fondata per le ragioni e nei limiti di cui alla motivazione che segue.
Come noto la Corte di Cassazione ha affermato che la responsabilità per i danni cagionati dalle cose in custodia ex art. 2051 c.c. prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra la cosa e l'evento, precisando altresì
pagina 6 di 19 che tale responsabilità prescinde dalla pericolosità della cosa stessa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito (Cass. 5.12.08
n. 28811 e Cass. 30.10.2008 n. 26051).
La responsabilità ex art. 2051 c.c. presuppone sempre che il danneggiato dimostri il fatto dannoso e il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno.
Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia effetto di un “dinamismo interno” della cosa, scatenato dalla sua struttura o del suo funzionamento, si richiede che l'agire umano e, in particolare, quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, che per sua natura è statica e inerte e, per la prova del nesso causale, è necessario dimostrare che lo stato dei luoghi (nella sua normale utilizzazione) presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile il danno (Cass. n.
2660/2013; Cass. n. 6306/2013).
Funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nella condizione di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta. Ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa, che ne è la fonte immediata, ma ad un elemento esterno recante i caratteri della imprevedibilità e dell'inevitabilità.
Tale costruzione giuridica comporta l'inversione dell'onere della prova in ordine al nesso causale, incombendo all'attore la prova del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo e sul convenuto la prova del caso fortuito, fermo restando che l'elemento estraneo idoneo ad escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c. deve essere dotato di efficienza causale autonoma rispetto alla sfera di azione del custode e deve essere connotato dai caratteri di imprevedibilità e inevitabilità, che non ricorrono nel caso in cui il custode può agevolmente intervenire, esercitando i poteri di vigilanza sulla cosa che gli competono pagina 7 di 19 (Cass. n. 8282/2014; Cass. n. 1896/2015; Cass. n. 15429/2004), e può coincidere anche con il fatto del terzo, ovvero con il comportamento dello stesso danneggiato.
Sul punto la Cassazione ha posto in evidenza (cfr. tra le altre Cass. n. 2480/2018): da un lato, il concetto di prevedibilità dell'evento dannoso e, dall'altro, quello del dovere di cautela da parte del soggetto che entra in contatto con la cosa, definendo il concetto di prevedibilità come concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo.
Ha, inoltre, affermato (Cass. civ. n. 9315/2019) che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, I c., c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall' art. 2 della Costituzione.
Elide allora il nesso di causalità tra la cosa e l'evento soltanto una condotta della vittima che rivesta il carattere di una peculiare imprevedibilità e con caratteristiche tali che esse si debbano ritenere eccezionali e, cioè, manifestamente estranee ad una sequenza causale ordinaria o “normale”, corrispondente allo sviluppo potenzialmente possibile in un contesto dato secondo l'id quod plerumque accidit.
Per ottenere l'esonero dalla responsabilità il custode deve, quindi, provare che il fatto del terzo abbia i requisiti dell'autonomia, dell'eccezionalità, dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità e che sia, dunque, idoneo a produrre l'evento, escludendo fattori causali concorrenti (Cass. n. 21286/2011).
Orbene nel caso in esame, quanto all'assolvimento degli oneri probatori spettanti alle parti il fatto costitutivo della richiesta risarcitoria azionata dall'attore, ovvero il sinistro occorso in data 19.12.2019, deve ritenersi provato.
L'attore ha prodotto nel fascicolo telematico sub doc. n. 2 la piantina del luogo ove si è verificata la caduta, ovvero di Piazza Carlo IC a , e alcune fotografie, indicando CP
con una freccia il punto esatto ove l'infortunio è accaduto.
pagina 8 di 19 Le fotografie ritraggono chiaramente il binario in disuso, posto sulla pavimentazione nella parte antistante il cancello d'ingresso ai giardini Sambuy, che, a dire dell'attore, sporgendo rispetto al piano di camminamento stradale, era stato causa della sua caduta.
Ha, inoltre, documentato l'intervento del 118 e la prima diagnosi delle lesioni da parte dei medici del Pronto Soccorso dell'Ospedale Mauriziano Umberto I di , ove l'attore era CP
stato trasportato in ambulanza, medici ai quali l'attore riferiva di una “caduta accidentale sui binari del tram” (cfr. doc. n. 3).
Nessun dubbio, pertanto, in merito all'evento dannoso, che per vero il non CP
contesta nella sua verificazione, appuntandosi le deduzioni dell'ente sull'insussistenza del nesso di causalità, attesa la ricorrenza, nel caso di specie, del caso fortuito.
Il infatti, richiama nelle proprie difese quella giurisprudenza della Suprema CP
Corte, in parte più sopra citata, secondo la quale il più favorevole regime di allegazione probatorio per il preteso danneggiato, quale utente o utilizzatore del bene pubblico o altrui, deve essere contemperato dal contrapposto principio dell'autoresponsabilità, in base al quale ciascuno, nel momento in cui entra a contatto con la realtà circostante (nel caso di specie, l'attraversamento di un marciapiede), deve adottare le opportune cautele e osservare le regole di comune prudenza al fine di evitare il verificarsi dell'evento, sopportando, in caso diverso, le conseguenze di tale condotta negligente o imprudente, che verrebbe a costituire quell'evento esterno, dotato di autonomo impulso causale, atto ad interrompere il nesso causale con la cosa e a vincere la presunzione di cui all'art. 2051
c.c. a carico del custode (viene citata Cass. n. 12895/2016; Cass. n. 2482/2018; Cass. n.
27724/2018).
Gli assunti del non sono fondati. CP
Significative a tale riguardo sono le fotografie prodotte dall'attore sub doc. n. 37.
Si tratta di quattro fotografie che ritraggono l'esatto punto in cui caduto. Parte_1
È visibile in particolare la strada/camminamento di Piazza Carlo IC, fatta di pavimentazione in vecchi blocchi di pietra, con il binario in disuso che segue l'arco della carreggiata che corre intorno alla cancellata dei giardini Sambuy.
pagina 9 di 19 Che si tratti di binario in disuso è facilmente intuibile da quella serie di blocchi in cemento che si vedono posti - per vero in modo piuttosto disordinato (alcuni sembrano addirittura rovesciati) - proprio sul tratto di strada che corre al centro dei binari. Dalle fotografie prodotte pare che quei blocchi siano stati posti a coprire tratti di pavimentazione sconnessa, ma non vi è alcun cartello o segnaletica atta ad allertare i pedoni circa eventuali pericoli in cui i medesimi sarebbero potuti incorrere camminando in quel tratto di strada. Non è provato, inoltre, dal che si tratti di “corsia riservata al transito di CP
mezzi GTT, bus e taxi”, come afferma la parte nella comparsa conclusionale, o che fosse interdetto ai pedoni passare di lì.
Quanto al punto preciso in cui è avvenuta la caduta, esso è chiaramente indicato con una freccia nella seconda e nella terza fotografia di cui al doc. n. 37, nelle quali distintamente si vede il binario del tram, che corre lungo il tratto di strada posto davanti al cancello d'ingresso dei giardini Sambuy, sporgere dal piano stradale. Ciò è visibile raffrontando il tratto di binario posto nel punto ove l'attore è caduto, con i tratti dello stesso binario che corrono nella parte precedente o immediatamente seguente detto punto.
Nella prima foto si vede, infine, quello stesso punto ove la caduta si sarebbe verificata, ricoperto da materiale tipo bitume, apposto a cavallo del binario e a totale copertura dello stesso, così potendosi ritenere confermato non solo che trattavasi di linea in disuso che necessitava di sistemazione, ma anche il cattivo stato di manutenzione della zona circostante lo stesso.
Per quanto concerne, poi, la “visibilità” dell'ostacolo o dell'insidia, il convenuto CP
ha sostenuto che al momento dell'accadimento, il 19.12.2019, vi erano le luminarie natalizie e che pertanto non avrebbe potuto sostenersi che la strada fosse male illuminata e quindi per tale motivo pericolosa.
L'assunto è infondato non avendo il dimostrato o documentato il grado di CP
illuminazione dei luoghi in questione nel periodo e nell'orario di cui si discute. Certo è che l'evento si è verificato in dicembre alle ore 18.30 circa, allorché si era già all'imbrunire. In mancanza di specifica segnalazione, quindi, deve ritenersi che difficilmente quel tratto di pagina 10 di 19 binario sporgente dalla pavimentazione sarebbe stato visibile a chiunque percorresse quel tratto di strada e a quell'ora.
Non risulta dimostrato, inoltre, che nel punto in cui egli era caduto fosse impedito il transito ai passanti.
Può, dunque, ritenersi che la situazione di possibile danno non fosse suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato di cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze. Né del resto il CP
chiarisce nei propri scritti quale comportamento in concreto il danneggiato avrebbe dovuto tenere nel caso specifico.
Alle considerazioni sopra svolte va aggiunto che la Corte di Cassazione in recenti pronunce ha posto, in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente locale, in termini più rigorosi che in passato l'onere del medesimo di provare la ricorrenza del caso fortuito.
Così nell'ordinanza n. 13729/2022 si legge: “Si consideri Cass., 6-3 ord. 23 gennaio 2019 n.
1725, secondo la quale il custode comunque deve predisporre quanto necessario per prevenire danni attinenti alla cosa custodita;
il caso fortuito, pertanto, sarà integrato dalla condotta del terzo o del danneggiato soltanto se si traduca in una alterazione imprevista e imprevedibile dello stato della cosa.
Cass., 3, ord. 12 maggio 2020 n. 8811 rileva ancora che la responsabilità ex articolo 2051 c.c. impone al custode, presunto responsabile, di provare l'esistenza del caso fortuito, considerato comunque che i suoi obblighi di vigilanza, controllo e diligenza gli impongono di adottare tutte le misure idonee per prevenire e impedire la produzione di danni a terzi. (…)”.
E, ancora, nella più recente ordinanza n. 19078/2024 la Suprema Corte ha affermato “(…)
l'irrilevanza della disattenzione del pedone su strada pubblica, salva l'ipotesi della sua condotta abnorme, in adesione all'orientamento di questa Corte (cfr. Cass. Civ. 29 luglio
2016 n. 15761), che è condiviso dal Collegio, secondo il quale “l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze, indipendentemente dalla loro
pagina 11 di 19 riconducibilità a scelte discrezionali della P.A.; su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c. (nella specie, la S.C. cassava la sentenza impugnata, escludendo che lo stato di una strada comunale – risultata “molto sconnessa” e contraddistinta dalla presenza di “buche e rappezzi” -costituisse esimente della responsabilità dell'ente per i danni subiti da un pedone, caduto a causa di una delle buche presenti sul manto stradale, atteso che il comportamento disattento dell'utente non è astrattamente ascrivibile al novero dell'imprevedibile)”, salva l'ipotesi che il danneggiato fosse pienamente a conoscenza dell'esistenza dell'insidia (nella specie, una buca sul manto stradale: Cass. Civ. 22 ottobre
2013 n. 23919)“.
Nel caso in esame non è stato dimostrato dal che, secondo un criterio CP
probabilistico di regolarità causale nella produzione dell'evento, l'uso dell'ordinaria diligenza ovvero altro comportamento dell'attore avrebbe potuto impedire il fatto (la caduta), né che la condotta del danneggiato abbia avuto efficacia esclusiva nella produzione dell'evento. E non si ravvisa neppure nella condotta dell'infortunato quell'atteggiamento imprudente, negligente o colposo che avrebbe interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno assurgendo a caso fortuito, anzi dovendosi ritenere che il binario in disuso sporgente dal livello stradale sia stata l'unica causa dell'incidente verificatosi.
Va, infine, evidenziato che il ha prodotto in atti la relazione di servizio Controparte_1
del Dirigente del Servizio Suolo e Parcheggi, arch. del 27.2.2020 in merito Persona_3
alle opere di ripristino eseguite nel luogo ove era avvenuto l'incidente, nella quale si legge
“Nel punto in cui si è verificata la caduta a causa di inciampo del danneggiato, è presente il ripristino del dislivello tra i regoli e la pavimentazione colmata con conglomerato bituminoso, come si evidenzia nel rilievo fotografico allegato” (cfr. docc. nn. 3 e 4).
pagina 12 di 19 Il documento comprova, semmai, che, proprio a seguito del sinistro occorso all'attore il
19.12.2019, il è intervenuto ad apporre il rappezzo con materiale bituminoso sul CP
tratto interessato dal dislivello tra il binario in disuso e il piano strada, evidentemente al fine di evitare ulteriori infortuni.
Dalle emergenze istruttorie di causa emerge, quindi, la dimostrazione dell'evento dannoso nel suo verificarsi e, ancor più, la prova dell'esistenza di un pericolo attuale e concreto non prevedibile e non visibile da parte di una persona di ordinaria diligenza.
È, inoltre, evidente la responsabilità del per non aver fatto quanto era in suo CP
potere per prevenire l'incidente occorso all'attore il 19.12.2019, non avendo dimostrato, gravando sul medesimo il relativo onere probatorio, un comportamento abnorme o imprevedibile dell'attore idoneo nel senso sopra visto a recidere il nesso causale. Alcun comportamento imprudente è, dunque, ravvisabile in capo all'attore o poteva ritenersi esigibile.
Non può, pertanto, ritenersi integrata la prova liberatoria del caso fortuito richiesta dall'art. 2051 c.c. onde ritenere interrotto il nesso causale.
Da ultimo vanno richiamate le conclusioni del c.t.u. dott. di cui all'elaborato Per_2
depositato in data 23.07.2022, che confermano la sussistenza del nesso causale e la compatibilità tra la caduta per inciampo come descritta dal danneggiato e le lesioni documentate.
La domanda risarcitoria nell'an debeatur è, dunque, fondata.
***
Venendo al quantum dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dall'attore, anche sotto tale profilo devono essere condivise le conclusioni del c.t.u. dott. . Per_2
Va detto che il convenuto ha contestato in radice la debenza in sé del CP
risarcimento in ragione dell'insussistenza del nesso causale e poco ha dedotto in merito al dettaglio degli importi richiesti dall'attore a ristoro dei danni sofferti.
Il c.t.u. ha accertato che “In conseguenza ed in nesso di causa con il sinistro del 19 dicembre
2019 il periziando ha riportato la lussazione della gleno-omerale sinistra, con frattura
pagina 13 di 19 pluriframmentaria e scomposta del trochite omerale, e l'infrazione del carpo a sinistra” ed ha rilevato un danno biologico permanente nella misura di 8 punti percentuali e valorizzato il danno patito in termini di inabilità temporanea una durata complessiva di
90 giorni di cui i primi 30 a parziale al 75%, ulteriori 30 a parziale al 50%, ed ulteriori 30
a parziale al 25% (cfr. pag. 5 dell'elaborato).
Con riguardo all'eventuale aumento del quantum liquidabile a titolo di personalizzazione, ha precisato che “I postumi accertati non hanno incidenza sullo svolgimento delle ordinarie attività della vita individuale e sociale”.
Nell'elaborato integrativo depositato in data 27.11.2022 il c.t.u. ha poi precisato che gli esborsi riconoscibili per spese mediche sostenute e documentate dall'attore ammontano a € 88,00.
Infine e quanto ai rilievi del c.t.p. attoreo in merito al possibile “sviluppo di complicanze artrosico degenerative post traumatiche” il c.t.u. ha puntualmente risposto al quesito integrativo posto dal Giudice a tale riguardo, evidenziando nel supplemento di c.t.u. depositato il 6.5.2023 che “Lo sviluppo di complicanze artrosiche, a distanza più o meno lontana dall'evento fratturativo, in una frattura extra articolare costituisce un evento del tutto improbabile, e comunque assolutamente non prevedibile né nella sua gravità, né tanto meno sui tempi in cui le medesime complicanze si manifesteranno;
si tratta, in ultima analisi, di un danno possibile, nel senso che non si può escludere che possa un domani verificarsi, ma non probabile né tanto meno certo, né nel suo verificarsi, né nella sua eventuale gravità (forme asintomatiche ovvero forme sintomatiche)” e ha concluso accertando che “(…) non sussistono attualmente problematiche artrosico degenerative suscettibili di valutazione sotto il profilo del danno biologico” (cfr. pag. 2 elaborato del
6.5.2023).
Le argomentazioni fornite dal CTU appaiono del tutto convincenti, anche avuto riguardo alla definizione che del “danno biologico” fornisce l'art. 139 del D.Lgs. n. 209/05, quale
“lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale (…)”.
pagina 14 di 19 Del resto, come ha avuto modo di chiarire la Suprema Corte, “In tema di risarcimento del danno da cosiddetto micropermanente, l'articolo 139, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 209 del 2005 deve essere ancora interpretato, pur dopo la modifiche introdotte dalla legge n. 124 del 2017 e la pronuncia della sentenza n. 98 del 2019 della Corte costituzionale, nel senso che la prova della lesione e del postumo non deve essere data esclusivamente con un referto strumentale poiché, in ogni caso, è l'accertamento medico legale corretto, riconosciuto dalla scienza medica, a stabilire se tale lesione sussista e quale percentuale del detto postumo sia a essa ricollegabile, dovendosi tenere conto, però, che possono esservi situazioni nelle quali solo il menzionato accertamento strumentale è idoneo
a fornire la dimostrazione richiesta dalla legge” (cfr. Cass. n. 12961/21).
In definitiva, la richiesta risarcitoria va accolta e i danni liquidati sulla scorta dei parametri valutativi tabellari di cui all'art. 139 del Codice delle Assicurazioni private, di cui al D.Lgs. n. 209/2005, nei limiti di quanto riconosciuto dal c.t.u. medico-legale, alle cui conclusioni questo Giudice ritiene di aderire, senza alcun intervento in aumento come dalla stessa norma previsto per particolari sofferenze soggettive patite, nel caso in esame non dimostrate.
L'attore, infatti, non ha offerto elementi di prova o allegato circostanze o fatti specifici, dai quali inferire anche in via presuntiva il cd. danno da sofferenza soggettiva conseguente alle lesioni patite, suscettibile di incidere sulla valutazione del danno di natura psicologica di lieve entità eventualmente sofferto in conseguenza dell'incidente a lui occorso in data
19.12.2019.
Va ricordato che “Il giudice del merito non è tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto
e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione, ma non può esimersi da una più puntuale motivazione, allorquando le critiche mosse alla consulenza siano specifiche e tali, se fondate, da condurre a una decisione diversa da quella adottata. In particolare il giudice
pagina 15 di 19 di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (cfr. Cass. n. 11081/20, Cass. n. 1815/15 e Cass.n.282/09).
Il danno da invalidità permanente patito va, dunque, riconosciuto nella misura di €
11.060,67 tenuto conto dell'età del danneggiato e della percentuale indicata dal c.t.u. dell'8%.
Il danno da inabilità temporanea patito va riconosciuto nell'importo complessivo di €
2.485,80, dato dall'importo giornaliero riconoscibile di € 55,24, secondo i parametri più recenti aggiornati con DM del 16.07.2024, per 30 giorni al 75% (e, dunque, € 1.242,90), ulteriori 30 giorni al 50% (e, dunque, € 828,60) e, infine, 30 giorni al 25% (e, quindi, €
414,30).
A tali importi deve aggiungersi la somma di € 88,00 per spese mediche documentate che la danneggiata ha diritto di vedersi rimborsate come appurato dal c.t.u.
Si perviene quindi ad un totale di € 13.634,47.
Sull'importo complessivo dei danni liquidati, trattandosi di debito di valore, l'attore ha diritto altresì di veder riconosciuti ed applicati gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo.
Applicando i consolidati principi enunciati dalla Suprema Corte, secondo cui “(…) nelle obbligazioni risarcitorie, il creditore deve essere risarcito, mediante la corresponsione degli interessi compensativi, del danno che si presume essergli derivato dall'impossibilità di disporre tempestivamente della somma dovuta e di impiegarla in maniera remunerativa”
(ex multis Cass. Civ. n. 6537/2011, Cass. Civ. Sez. III, n. 15883/2014, Cass. Civ. n.
13268/2016), gli importi liquidati vanno devalutati alla data del sinistro (19.12.2019) e si pagina 16 di 19 perviene all'importo di € 11.623,59. Indi si procede a calcolare la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi dovuti dalla data del sinistro sino alla data di deposito della presente pronuncia. Si perviene, pertanto, a quantificare il risarcimento dovuto dal in favore di a titolo di risarcimento per i danni patiti in Controparte_1 Parte_1
seguito all'incidente del 19.12.2019 nell'importo di € 14.828,32 già attualizzato alla data della presente pronuncia. Il è quindi tenuto a corrispondere detta Controparte_1
somma in favore dell'attore, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza sino al saldo.
***
Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento delle domande risarcitorie dell'attore comporta, in applicazione del criterio della soccombenza, che le stesse siano poste a carico della parte convenuta soccombente. Sicché, all'accoglimento della domanda dell'attore segue la condanna del alla rifusione delle Controparte_1
spese di lite.
Quanto alla liquidazione deve tenersi conto del valore della causa secondo il criterio del decisum, delle questioni trattate e dell'attività in concreto svolta (criteri, questi ultimi, che giustificano l'applicazione dei valori medi, come da dispositivo).
Si provvede, quindi, a liquidare le spese di lite applicando i parametri di cui al D.M. n.
55/2014 aggiornati dal D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione di valore da € 5.201,00 a
€ 26.000,00 ed i valori medi, e dunque nella misura di € 5.077,00, oltre a € 545,00 per esposti ed oltre rimborso forfettario del 15% ed oneri fiscali e previdenziali.
Quanto al compenso del CTU dott. , tenuto conto del fatto che la CTU espletata ha Per_2
confutato le valutazioni specialistiche del consulente dell'attore dott. in Per_1
particolare in punto di sussistenza di una possibile evoluzione in peius dei postumi permanenti patiti dal danneggiato a seguito dell'incidente occorso, e del fatto che la domanda risarcitoria dell'attore è stata accolta in misura molto inferiore a quanto richiesto, si ritiene opportuno porre le spese di ctu per metà a carico dell'attore e per pagina 17 di 19 metà a carico dell'ente convenuto nella misura già liquidata in corso di causa (vedi provvedimento in data 25.07.2022).
Invero, “La consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio;
le relative spese rientrano pertanto tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex art. 91 e 92
c.p.c., sicché possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, senza violare in tal modo il divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica una condanna, ma solo l'esclusione del rimborso”
(Cass. n. 11068/20).
Quanto alle spese per i consulenti di parte, si osserva come l'attore abbiaa allegato la nota proforma del proprio consulente dott. datata 7.10.2020 che vede indicato un Per_1
compenso di € 1.000,00 oltre iva, ma nulla ha prodotto a conferma del relativo pagamento.
Al riguardo, la Cassazione è concorde nel ritenere che “Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte devono essere rimborsate alla parte vittoriosa, salvo che il giudice non le escluda dalla ripetizione ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c.. Tra le spese processuali che la parte soccombente è tenuta a rimborsare rientrano non solo quelle effettivamente già sostenute dalla parte vittoriosa, ma anche quelle non ancora pagate
“(Cass. civ. n. 30289/19).
Nel caso in esame si ritiene che debbano essere richiamate le medesime considerazioni svolte con riguardo alle spese del CTU e, pertanto, si ritiene congruo porre a carico del l'onere di rimborsare il compenso dovuto da parte attrice al c.t.p. dott. CP Per_1
nella misura del 50% di quanto dovuto come documentato e, dunque, per la somma di €
500,00, oltre iva se dovuta.
P.Q.M.
pagina 18 di 19 il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n.r.g. 12266/2021, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda svolta da nei confronti del e, per Parte_1 Controparte_1
l'effetto, dichiara tenuto e condanna il a corrispondere la somma di € Controparte_1
14.828,32 in favore di parte attrice, oltre interessi legali dalla data di deposito di questa pronuncia al saldo;
- condanna il a rifondere a le spese del giudizio che si Controparte_1 Parte_1
liquidano in € 5.077,00, oltre a € 545,00 per esborsi, oltre 15% spese generali, IVA e
CPA come per legge;
- pone in via definitiva le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa, per la metà
a carico dell'attore e per la restante metà a carico del convenuto;
CP
- condanna il a rifondere a l 50% delle spese sostenute Controparte_1 Parte_1
per il consulente di parte dott. in misura pari a € 500,00, oltre iva se dovuta. Per_1
Torino, così deciso in data 30 gennaio 2025.
Minuta redatta con la collaborazione del GOP avv. Erminia Gazzillo
Il Giudice
Dott. Francesco Moroni
Visto l'art. 52 comma 2 del D. LGS. 196/2003; il Giudice dispone che sia apposto a cura della cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Il Giudice dott. Francesco Moroni
pagina 19 di 19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE IV CIVILE
in persona del Giudice Unico dott. Francesco Moroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello n. 12266/2021 R.G. promossa da
Codice Fiscale , residente a [...] C.F._1
Trieste, 15, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Sperotto e dall'avv. Giulia
Bevilacqua, entrambi del foro di Pordenone, presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliato a Pordenone, Via Cavallotti, 12, e telematicamente agli indirizzi di pec e Email_1 Email_2
giusta procura in calce all'atto di citazione notificato il 07.06.2021
- PARTE ATTRICE - contro
, in persona del Sindaco in carica, Codice Fiscale e Partita iva Controparte_1
, con sede a Torino (TO), Piazza Palazzo di Città, 1, rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'avv. Alberto Cariddi del Foro di , presso il cui studio elettivamente domiciliato CP
a Torino (TO), Corso Tassoni, 22, e in via telematica all'indirizzo di pec giusta procura ad litem allegata al fascicolo Email_3
telematico depositato, in uno alla comparsa di costituzione, in data 23.09.2021
- PARTE CONVENUTA -
pagina 1 di 19 OGGETTO: risarcimento danni ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI
Per l'attore:
“Richiamato integralmente quanto esposto, allegato e concluso nel proprio atto di citazione di data 7/06/2021, nonché nelle proprie memorie ex art. 183 co. 6 n. 1 di data 22/11/2021,
n. 2 di data 22/12/2021 e n. 3 di data 10/01/2022,
Nel merito: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per le ragioni tutte in fatto e diritto suesposte, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità del , in persona del sindaco legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, (C.F. E P.I ), con sede legale in 10122, Piazza Palazzo di Città P.IVA_2 CP
,1 nella causazione dei danni tutti patiti dal sig. a seguito del sinistro a lui Parte_1
occorso in data 19.12.2019, condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni patiti dal sig. quantificati nella somma di euro 38.855,17, ovvero della diversa Parte_1
somma maggiore o minore che risulterà di giustizia;
con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
spese di lite, comprensive delle spese di CTU e CTP, integralmente rifuse.
In via istruttoria: si insiste per le istanze istruttorie richieste e non ammesse”.
Per la parte convenuta:
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
assolvere la conchiudente da ogni avversaria domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto;
con il favore dei compensi di avvocato, di CPA ed IVA”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 07.06.2021 il sig. ha convenuto in Parte_1
giudizio, dinnanzi al Tribunale di Torino, il , in persona del Controparte_2
Sindaco pro tempore, per sentirlo condannare ai sensi dell'art. 2051 c.c., ovvero in subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c., al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti in conseguenza del sinistro a lui occorso in data 19.12.2019, allorché alle ore 18:30 circa, mentre si trovava a in Piazzale Carlo IC e stava CP
pagina 2 di 19 camminando verso i giardini Sambuy, angolo via Roma, e precisamente nell'area prospiciente il cancello d'ingresso, si era imbattuto in un binario in disuso che sporgeva di circa 5 cm dal sedime stradale, sul quale aveva inciampato cadendo rovinosamente a terra e riportando le lesioni personali meglio descritte nella documentazione medica che ha allegato nel fascicolo telematico (cfr. docc. da n. 3 a n. 27).
L'attore ha prodotto fotografie del luogo di accadimento del sinistro sub doc. n. 2 e 37, onde comprovare il cattivo stato di manutenzione della sede stradale e la scarsa illuminazione nel tratto in questione, evidenziando inoltre che il dopo CP
l'accadimento, aveva provveduto a sistemare quel punto del piazzale ove era avvenuto l'incidente, colmando con materiale bituminoso il dislivello determinato dallo sporgere del tratto di binario sul quale egli aveva inciampato.
Ha dedotto che al momento del sinistro era con lui la sig.ra , testimone Parte_2
dell'accaduto, la quale aveva reso una dichiarazione scritta in data 6.3.2020 circa le modalità di accadimento dello stesso, che era stata inviata alla compagnia assicurativa
KRM Underwritting srl segnalata dal Comune in uno alla documentazione medica, come da doc. n. 39 allegato al fascicolo telematico.
In seguito alla caduta era stato richiesto l'intervento del 118 e l'attore era stato trasportato in ambulanza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Mauriziano Umberto I di ove veniva diagnosticata la “Lussazione GO sinistra con frattura trochite omerale “, CP
con referto strumentale di” Frattura pluriframmentaria parzialmente scomposta del trochide omerale”. Il braccio destro era stato, quindi, bendato e immobilizzato.
In data 22.12.2019 l'attore, rientrato a Pordenone, lamentando un forte dolore anche al polso della mano sinistra, si era recato al Pronto Soccorso dell'Ospedale civile di
Pordenone, ove gli veniva diagnosticato anche un “trauma al polso sx” a mezzo di esame
RX. Immobilizzato il polso con palmare, il paziente veniva rinviato a visita specialistica, effettuata il giorno successivo presso il Dipartimento Ortopedico Traumatologico e
Riabilitativo dell'Ospedale di Pordenone, all'esito della quale veniva accertato un “trauma
pagina 3 di 19 distorsivo polso sinistro con minuto infrazione prima filiera carpale” con prognosi di ulteriori 20 gg (cfr. doc. 8).
L'attore ha, infine, dedotto di essersi sottoposto per alcuni mesi a cure e trattamenti fisiatrici e fisioterapici, oltre che a visite specialistiche e di aver sostenuto spese mediche per l'importo totale di € 131,65 e di cui al doc. n. 26 prodotto.
A guarigione avvenuta si era sottoposto a visita medico-legale presso lo studio del dott.
e ha, quindi, prodotto la relazione datata 07.10.2020 (cfr. doc. n. 28), Persona_1
nella quale il consulente accerta la compatibilità delle lesioni riportate con l'incidente occorso all'attore il 19.12.20219 e valuta i postumi di invalidità permanente derivati
“intorno al 12%” ed una inabilità temporanea parziale per giorni 33 al 75%, per giorni 30 al 50% e per giorni 60 al 25%, evidenziando inoltre il rischio di possibili “complicanze artrosiche secondarie” del paziente quale evoluzione dei traumi sofferti.
Sulla base di tali risultanze, quindi, con l'atto di citazione l'attore, avendo ricevuto in data
15.01.2021 diniego di risarcimento dalla compagnia assicurativa KRM Underwritting srl, richiamato in via principale l'art. 2051 c.c. ed in subordine l'art. 2043 c.c., ha chiesto la condanna del al pagamento della somma complessiva di € 38.855,17, Controparte_1
ovvero della diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, da maggiorarsi di interessi e rivalutazione dalla data dell'evento dannoso al saldo.
Ha chiesto, infine, la rifusione delle spese di lite, comprensive delle spese di CTU e CTP.
Con comparsa depositata in data 23.09.2021 si è costituito in giudizio il CP
, contestando l'an e il quantum della pretesa risarcitoria formulata ed eccependo la
[...]
carenza di prova della dinamica del fatto, del nesso causale e della sussistenza di una situazione di pericolo e/o di una insidia stradale idonea a causare gli asseriti danni patiti.
Ha chiesto, pertanto, il rigetto delle domande proposte dall'attore sostenendo l'assenza di responsabilità del con riferimento al sinistro asseritamente occorso, oltre alla CP
rifusione delle spese di lite.
Depositate le memorie istruttorie ex art. 183, VI c., c.p.c., con ordinanza in data 26.04.2022 il Giudice, ritenuto opportuno verificare i luoghi del sinistro, demandava al Comune di pagina 4 di 19 esibire ex art. 210 c.p.c. la relazione dei tecnici comunali e la documentazione relativa all'intervento di colmatura con bitume dell'area ritratta nelle fotografie di cui al doc. 2 attoreo entro il termine del 15.07.2022. Ammetteva, inoltre, l'espletamento di CTU medico-legale sulla persona dell'attore, conferendo a tal fine incarico al dott. Per_2
e ponendo a carico dell'attore il versamento di un acconto sui compensi di €
[...]
600,00.
L'elaborato peritale medico-legale è stato depositato in data 23.07.2022 e nello stesso il c.t.u. ha concluso ritenendo accertata la compatibilità causale tra le lesioni patite da Pt_1
l'incidente occorso come descritto, valutando i postumi da invalidità permanente
[...]
residuati nella misura dell'8%, oltre a un danno da invalidità temporanea parziale al 75% per 30 giorni, ulteriori 30 giorni al 50% ed ulteriori 30 giorni al 25%. Ha, altresì, precisato che “I postumi accertati non hanno incidenza sullo svolgimento delle ordinarie attività della vita individuale e sociale” e che, quanto alle spese mediche, non era stato possibile quantificare le stesse per carenze documentali del danneggiato.
Con le osservazioni inviate al c.t.u. dal tecnico di parte attrice dott. e con Per_1
successive note scritte depositate in data 21.10.2022, l'attore ha opposto la non esaustività delle risposte fornite dal c.t.u. in merito alla valutazione del danno biologico permanente, con particolare riguardo alle conseguenze artrosico-degenerative che sarebbero potute derivare al danneggiato in conseguenza della lesione patita. Ha chiesto, quindi, disporsi un supplemento di c.t.u. onde approfondire detti aspetti e valutare, altresì, le spese mediche sostenute rimborsabili.
Con note scritte depositate in pari data il ha prodotto in atti la Controparte_1
relazione di servizio del Dirigente del Servizio Suolo e Parcheggi, arch. Persona_3
del 27.2.2020 in merito alle opere di ripristino eseguite nel luogo ove era avvenuto l'incidente.
Con successiva ordinanza del 27.10.2022 il Giudice, accogliendo l'istanza attorea, ha ritenuto opportuno disporre un'integrazione della c.t.u. al fine di chiarire l'importo eventualmente rimborsabile per spese mediche. Il supplemento peritale è stato pagina 5 di 19 depositato in data 27.11.2022 e nello stesso sono state indicate spese rimborsabili per €
88,00.
Frattanto con decreto del presidente di sezione in data 12.12.2022 la causa è stata assegnata a questo Giudice.
Con note autorizzate del 24.01.2023 l'attore ha insistito per una nuova integrazione della c.t.u., ritenendo che il dott. non avesse sufficientemente risposto al Persona_2
punto c) del quesito peritale con riguardo alle probabili “problematiche artrosico degenerative” sulle quali il proprio c.t.p. si era più volte soffermato.
Accogliendo tale istanza con ordinanza in data 28.02.2023 il Giudice ha disposto un nuovo supplemento di c.t.u. onde approfondire tale profilo del danno sofferto.
Il nuovo elaborato integrativo è stato depositato in data 06.05.2023 e nello stesso il c.t.u. ha rilevato che, a distanza di oltre tre anni dal trauma fratturativo del 19.12.2019, non erano evidenti “segni radiologici” di artrosi a carico delle strutture a suo tempo interessate dalle conseguenze della caduta.
Con note di trattazione scritta del 14.06.2023 l'attore, per il tramite del proprio c.t.p., ha ancora contestato le conclusioni del c.t.u.
Con ordinanza del 12.09.2023 questo Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., assegnando alle parti termine perentorio sino al 10.10.2024.
Concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e depositati gli atti conclusivi da entrambe le parti, la causa è stata, quindi, trattenuta in riserva per la decisione.
*****
La domanda proposta dall'attore può ritenersi fondata per le ragioni e nei limiti di cui alla motivazione che segue.
Come noto la Corte di Cassazione ha affermato che la responsabilità per i danni cagionati dalle cose in custodia ex art. 2051 c.c. prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra la cosa e l'evento, precisando altresì
pagina 6 di 19 che tale responsabilità prescinde dalla pericolosità della cosa stessa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito (Cass. 5.12.08
n. 28811 e Cass. 30.10.2008 n. 26051).
La responsabilità ex art. 2051 c.c. presuppone sempre che il danneggiato dimostri il fatto dannoso e il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno.
Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia effetto di un “dinamismo interno” della cosa, scatenato dalla sua struttura o del suo funzionamento, si richiede che l'agire umano e, in particolare, quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, che per sua natura è statica e inerte e, per la prova del nesso causale, è necessario dimostrare che lo stato dei luoghi (nella sua normale utilizzazione) presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile il danno (Cass. n.
2660/2013; Cass. n. 6306/2013).
Funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nella condizione di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta. Ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa, che ne è la fonte immediata, ma ad un elemento esterno recante i caratteri della imprevedibilità e dell'inevitabilità.
Tale costruzione giuridica comporta l'inversione dell'onere della prova in ordine al nesso causale, incombendo all'attore la prova del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo e sul convenuto la prova del caso fortuito, fermo restando che l'elemento estraneo idoneo ad escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c. deve essere dotato di efficienza causale autonoma rispetto alla sfera di azione del custode e deve essere connotato dai caratteri di imprevedibilità e inevitabilità, che non ricorrono nel caso in cui il custode può agevolmente intervenire, esercitando i poteri di vigilanza sulla cosa che gli competono pagina 7 di 19 (Cass. n. 8282/2014; Cass. n. 1896/2015; Cass. n. 15429/2004), e può coincidere anche con il fatto del terzo, ovvero con il comportamento dello stesso danneggiato.
Sul punto la Cassazione ha posto in evidenza (cfr. tra le altre Cass. n. 2480/2018): da un lato, il concetto di prevedibilità dell'evento dannoso e, dall'altro, quello del dovere di cautela da parte del soggetto che entra in contatto con la cosa, definendo il concetto di prevedibilità come concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo.
Ha, inoltre, affermato (Cass. civ. n. 9315/2019) che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, I c., c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall' art. 2 della Costituzione.
Elide allora il nesso di causalità tra la cosa e l'evento soltanto una condotta della vittima che rivesta il carattere di una peculiare imprevedibilità e con caratteristiche tali che esse si debbano ritenere eccezionali e, cioè, manifestamente estranee ad una sequenza causale ordinaria o “normale”, corrispondente allo sviluppo potenzialmente possibile in un contesto dato secondo l'id quod plerumque accidit.
Per ottenere l'esonero dalla responsabilità il custode deve, quindi, provare che il fatto del terzo abbia i requisiti dell'autonomia, dell'eccezionalità, dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità e che sia, dunque, idoneo a produrre l'evento, escludendo fattori causali concorrenti (Cass. n. 21286/2011).
Orbene nel caso in esame, quanto all'assolvimento degli oneri probatori spettanti alle parti il fatto costitutivo della richiesta risarcitoria azionata dall'attore, ovvero il sinistro occorso in data 19.12.2019, deve ritenersi provato.
L'attore ha prodotto nel fascicolo telematico sub doc. n. 2 la piantina del luogo ove si è verificata la caduta, ovvero di Piazza Carlo IC a , e alcune fotografie, indicando CP
con una freccia il punto esatto ove l'infortunio è accaduto.
pagina 8 di 19 Le fotografie ritraggono chiaramente il binario in disuso, posto sulla pavimentazione nella parte antistante il cancello d'ingresso ai giardini Sambuy, che, a dire dell'attore, sporgendo rispetto al piano di camminamento stradale, era stato causa della sua caduta.
Ha, inoltre, documentato l'intervento del 118 e la prima diagnosi delle lesioni da parte dei medici del Pronto Soccorso dell'Ospedale Mauriziano Umberto I di , ove l'attore era CP
stato trasportato in ambulanza, medici ai quali l'attore riferiva di una “caduta accidentale sui binari del tram” (cfr. doc. n. 3).
Nessun dubbio, pertanto, in merito all'evento dannoso, che per vero il non CP
contesta nella sua verificazione, appuntandosi le deduzioni dell'ente sull'insussistenza del nesso di causalità, attesa la ricorrenza, nel caso di specie, del caso fortuito.
Il infatti, richiama nelle proprie difese quella giurisprudenza della Suprema CP
Corte, in parte più sopra citata, secondo la quale il più favorevole regime di allegazione probatorio per il preteso danneggiato, quale utente o utilizzatore del bene pubblico o altrui, deve essere contemperato dal contrapposto principio dell'autoresponsabilità, in base al quale ciascuno, nel momento in cui entra a contatto con la realtà circostante (nel caso di specie, l'attraversamento di un marciapiede), deve adottare le opportune cautele e osservare le regole di comune prudenza al fine di evitare il verificarsi dell'evento, sopportando, in caso diverso, le conseguenze di tale condotta negligente o imprudente, che verrebbe a costituire quell'evento esterno, dotato di autonomo impulso causale, atto ad interrompere il nesso causale con la cosa e a vincere la presunzione di cui all'art. 2051
c.c. a carico del custode (viene citata Cass. n. 12895/2016; Cass. n. 2482/2018; Cass. n.
27724/2018).
Gli assunti del non sono fondati. CP
Significative a tale riguardo sono le fotografie prodotte dall'attore sub doc. n. 37.
Si tratta di quattro fotografie che ritraggono l'esatto punto in cui caduto. Parte_1
È visibile in particolare la strada/camminamento di Piazza Carlo IC, fatta di pavimentazione in vecchi blocchi di pietra, con il binario in disuso che segue l'arco della carreggiata che corre intorno alla cancellata dei giardini Sambuy.
pagina 9 di 19 Che si tratti di binario in disuso è facilmente intuibile da quella serie di blocchi in cemento che si vedono posti - per vero in modo piuttosto disordinato (alcuni sembrano addirittura rovesciati) - proprio sul tratto di strada che corre al centro dei binari. Dalle fotografie prodotte pare che quei blocchi siano stati posti a coprire tratti di pavimentazione sconnessa, ma non vi è alcun cartello o segnaletica atta ad allertare i pedoni circa eventuali pericoli in cui i medesimi sarebbero potuti incorrere camminando in quel tratto di strada. Non è provato, inoltre, dal che si tratti di “corsia riservata al transito di CP
mezzi GTT, bus e taxi”, come afferma la parte nella comparsa conclusionale, o che fosse interdetto ai pedoni passare di lì.
Quanto al punto preciso in cui è avvenuta la caduta, esso è chiaramente indicato con una freccia nella seconda e nella terza fotografia di cui al doc. n. 37, nelle quali distintamente si vede il binario del tram, che corre lungo il tratto di strada posto davanti al cancello d'ingresso dei giardini Sambuy, sporgere dal piano stradale. Ciò è visibile raffrontando il tratto di binario posto nel punto ove l'attore è caduto, con i tratti dello stesso binario che corrono nella parte precedente o immediatamente seguente detto punto.
Nella prima foto si vede, infine, quello stesso punto ove la caduta si sarebbe verificata, ricoperto da materiale tipo bitume, apposto a cavallo del binario e a totale copertura dello stesso, così potendosi ritenere confermato non solo che trattavasi di linea in disuso che necessitava di sistemazione, ma anche il cattivo stato di manutenzione della zona circostante lo stesso.
Per quanto concerne, poi, la “visibilità” dell'ostacolo o dell'insidia, il convenuto CP
ha sostenuto che al momento dell'accadimento, il 19.12.2019, vi erano le luminarie natalizie e che pertanto non avrebbe potuto sostenersi che la strada fosse male illuminata e quindi per tale motivo pericolosa.
L'assunto è infondato non avendo il dimostrato o documentato il grado di CP
illuminazione dei luoghi in questione nel periodo e nell'orario di cui si discute. Certo è che l'evento si è verificato in dicembre alle ore 18.30 circa, allorché si era già all'imbrunire. In mancanza di specifica segnalazione, quindi, deve ritenersi che difficilmente quel tratto di pagina 10 di 19 binario sporgente dalla pavimentazione sarebbe stato visibile a chiunque percorresse quel tratto di strada e a quell'ora.
Non risulta dimostrato, inoltre, che nel punto in cui egli era caduto fosse impedito il transito ai passanti.
Può, dunque, ritenersi che la situazione di possibile danno non fosse suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato di cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze. Né del resto il CP
chiarisce nei propri scritti quale comportamento in concreto il danneggiato avrebbe dovuto tenere nel caso specifico.
Alle considerazioni sopra svolte va aggiunto che la Corte di Cassazione in recenti pronunce ha posto, in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente locale, in termini più rigorosi che in passato l'onere del medesimo di provare la ricorrenza del caso fortuito.
Così nell'ordinanza n. 13729/2022 si legge: “Si consideri Cass., 6-3 ord. 23 gennaio 2019 n.
1725, secondo la quale il custode comunque deve predisporre quanto necessario per prevenire danni attinenti alla cosa custodita;
il caso fortuito, pertanto, sarà integrato dalla condotta del terzo o del danneggiato soltanto se si traduca in una alterazione imprevista e imprevedibile dello stato della cosa.
Cass., 3, ord. 12 maggio 2020 n. 8811 rileva ancora che la responsabilità ex articolo 2051 c.c. impone al custode, presunto responsabile, di provare l'esistenza del caso fortuito, considerato comunque che i suoi obblighi di vigilanza, controllo e diligenza gli impongono di adottare tutte le misure idonee per prevenire e impedire la produzione di danni a terzi. (…)”.
E, ancora, nella più recente ordinanza n. 19078/2024 la Suprema Corte ha affermato “(…)
l'irrilevanza della disattenzione del pedone su strada pubblica, salva l'ipotesi della sua condotta abnorme, in adesione all'orientamento di questa Corte (cfr. Cass. Civ. 29 luglio
2016 n. 15761), che è condiviso dal Collegio, secondo il quale “l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze, indipendentemente dalla loro
pagina 11 di 19 riconducibilità a scelte discrezionali della P.A.; su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c. (nella specie, la S.C. cassava la sentenza impugnata, escludendo che lo stato di una strada comunale – risultata “molto sconnessa” e contraddistinta dalla presenza di “buche e rappezzi” -costituisse esimente della responsabilità dell'ente per i danni subiti da un pedone, caduto a causa di una delle buche presenti sul manto stradale, atteso che il comportamento disattento dell'utente non è astrattamente ascrivibile al novero dell'imprevedibile)”, salva l'ipotesi che il danneggiato fosse pienamente a conoscenza dell'esistenza dell'insidia (nella specie, una buca sul manto stradale: Cass. Civ. 22 ottobre
2013 n. 23919)“.
Nel caso in esame non è stato dimostrato dal che, secondo un criterio CP
probabilistico di regolarità causale nella produzione dell'evento, l'uso dell'ordinaria diligenza ovvero altro comportamento dell'attore avrebbe potuto impedire il fatto (la caduta), né che la condotta del danneggiato abbia avuto efficacia esclusiva nella produzione dell'evento. E non si ravvisa neppure nella condotta dell'infortunato quell'atteggiamento imprudente, negligente o colposo che avrebbe interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno assurgendo a caso fortuito, anzi dovendosi ritenere che il binario in disuso sporgente dal livello stradale sia stata l'unica causa dell'incidente verificatosi.
Va, infine, evidenziato che il ha prodotto in atti la relazione di servizio Controparte_1
del Dirigente del Servizio Suolo e Parcheggi, arch. del 27.2.2020 in merito Persona_3
alle opere di ripristino eseguite nel luogo ove era avvenuto l'incidente, nella quale si legge
“Nel punto in cui si è verificata la caduta a causa di inciampo del danneggiato, è presente il ripristino del dislivello tra i regoli e la pavimentazione colmata con conglomerato bituminoso, come si evidenzia nel rilievo fotografico allegato” (cfr. docc. nn. 3 e 4).
pagina 12 di 19 Il documento comprova, semmai, che, proprio a seguito del sinistro occorso all'attore il
19.12.2019, il è intervenuto ad apporre il rappezzo con materiale bituminoso sul CP
tratto interessato dal dislivello tra il binario in disuso e il piano strada, evidentemente al fine di evitare ulteriori infortuni.
Dalle emergenze istruttorie di causa emerge, quindi, la dimostrazione dell'evento dannoso nel suo verificarsi e, ancor più, la prova dell'esistenza di un pericolo attuale e concreto non prevedibile e non visibile da parte di una persona di ordinaria diligenza.
È, inoltre, evidente la responsabilità del per non aver fatto quanto era in suo CP
potere per prevenire l'incidente occorso all'attore il 19.12.2019, non avendo dimostrato, gravando sul medesimo il relativo onere probatorio, un comportamento abnorme o imprevedibile dell'attore idoneo nel senso sopra visto a recidere il nesso causale. Alcun comportamento imprudente è, dunque, ravvisabile in capo all'attore o poteva ritenersi esigibile.
Non può, pertanto, ritenersi integrata la prova liberatoria del caso fortuito richiesta dall'art. 2051 c.c. onde ritenere interrotto il nesso causale.
Da ultimo vanno richiamate le conclusioni del c.t.u. dott. di cui all'elaborato Per_2
depositato in data 23.07.2022, che confermano la sussistenza del nesso causale e la compatibilità tra la caduta per inciampo come descritta dal danneggiato e le lesioni documentate.
La domanda risarcitoria nell'an debeatur è, dunque, fondata.
***
Venendo al quantum dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dall'attore, anche sotto tale profilo devono essere condivise le conclusioni del c.t.u. dott. . Per_2
Va detto che il convenuto ha contestato in radice la debenza in sé del CP
risarcimento in ragione dell'insussistenza del nesso causale e poco ha dedotto in merito al dettaglio degli importi richiesti dall'attore a ristoro dei danni sofferti.
Il c.t.u. ha accertato che “In conseguenza ed in nesso di causa con il sinistro del 19 dicembre
2019 il periziando ha riportato la lussazione della gleno-omerale sinistra, con frattura
pagina 13 di 19 pluriframmentaria e scomposta del trochite omerale, e l'infrazione del carpo a sinistra” ed ha rilevato un danno biologico permanente nella misura di 8 punti percentuali e valorizzato il danno patito in termini di inabilità temporanea una durata complessiva di
90 giorni di cui i primi 30 a parziale al 75%, ulteriori 30 a parziale al 50%, ed ulteriori 30
a parziale al 25% (cfr. pag. 5 dell'elaborato).
Con riguardo all'eventuale aumento del quantum liquidabile a titolo di personalizzazione, ha precisato che “I postumi accertati non hanno incidenza sullo svolgimento delle ordinarie attività della vita individuale e sociale”.
Nell'elaborato integrativo depositato in data 27.11.2022 il c.t.u. ha poi precisato che gli esborsi riconoscibili per spese mediche sostenute e documentate dall'attore ammontano a € 88,00.
Infine e quanto ai rilievi del c.t.p. attoreo in merito al possibile “sviluppo di complicanze artrosico degenerative post traumatiche” il c.t.u. ha puntualmente risposto al quesito integrativo posto dal Giudice a tale riguardo, evidenziando nel supplemento di c.t.u. depositato il 6.5.2023 che “Lo sviluppo di complicanze artrosiche, a distanza più o meno lontana dall'evento fratturativo, in una frattura extra articolare costituisce un evento del tutto improbabile, e comunque assolutamente non prevedibile né nella sua gravità, né tanto meno sui tempi in cui le medesime complicanze si manifesteranno;
si tratta, in ultima analisi, di un danno possibile, nel senso che non si può escludere che possa un domani verificarsi, ma non probabile né tanto meno certo, né nel suo verificarsi, né nella sua eventuale gravità (forme asintomatiche ovvero forme sintomatiche)” e ha concluso accertando che “(…) non sussistono attualmente problematiche artrosico degenerative suscettibili di valutazione sotto il profilo del danno biologico” (cfr. pag. 2 elaborato del
6.5.2023).
Le argomentazioni fornite dal CTU appaiono del tutto convincenti, anche avuto riguardo alla definizione che del “danno biologico” fornisce l'art. 139 del D.Lgs. n. 209/05, quale
“lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale (…)”.
pagina 14 di 19 Del resto, come ha avuto modo di chiarire la Suprema Corte, “In tema di risarcimento del danno da cosiddetto micropermanente, l'articolo 139, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 209 del 2005 deve essere ancora interpretato, pur dopo la modifiche introdotte dalla legge n. 124 del 2017 e la pronuncia della sentenza n. 98 del 2019 della Corte costituzionale, nel senso che la prova della lesione e del postumo non deve essere data esclusivamente con un referto strumentale poiché, in ogni caso, è l'accertamento medico legale corretto, riconosciuto dalla scienza medica, a stabilire se tale lesione sussista e quale percentuale del detto postumo sia a essa ricollegabile, dovendosi tenere conto, però, che possono esservi situazioni nelle quali solo il menzionato accertamento strumentale è idoneo
a fornire la dimostrazione richiesta dalla legge” (cfr. Cass. n. 12961/21).
In definitiva, la richiesta risarcitoria va accolta e i danni liquidati sulla scorta dei parametri valutativi tabellari di cui all'art. 139 del Codice delle Assicurazioni private, di cui al D.Lgs. n. 209/2005, nei limiti di quanto riconosciuto dal c.t.u. medico-legale, alle cui conclusioni questo Giudice ritiene di aderire, senza alcun intervento in aumento come dalla stessa norma previsto per particolari sofferenze soggettive patite, nel caso in esame non dimostrate.
L'attore, infatti, non ha offerto elementi di prova o allegato circostanze o fatti specifici, dai quali inferire anche in via presuntiva il cd. danno da sofferenza soggettiva conseguente alle lesioni patite, suscettibile di incidere sulla valutazione del danno di natura psicologica di lieve entità eventualmente sofferto in conseguenza dell'incidente a lui occorso in data
19.12.2019.
Va ricordato che “Il giudice del merito non è tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto
e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione, ma non può esimersi da una più puntuale motivazione, allorquando le critiche mosse alla consulenza siano specifiche e tali, se fondate, da condurre a una decisione diversa da quella adottata. In particolare il giudice
pagina 15 di 19 di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (cfr. Cass. n. 11081/20, Cass. n. 1815/15 e Cass.n.282/09).
Il danno da invalidità permanente patito va, dunque, riconosciuto nella misura di €
11.060,67 tenuto conto dell'età del danneggiato e della percentuale indicata dal c.t.u. dell'8%.
Il danno da inabilità temporanea patito va riconosciuto nell'importo complessivo di €
2.485,80, dato dall'importo giornaliero riconoscibile di € 55,24, secondo i parametri più recenti aggiornati con DM del 16.07.2024, per 30 giorni al 75% (e, dunque, € 1.242,90), ulteriori 30 giorni al 50% (e, dunque, € 828,60) e, infine, 30 giorni al 25% (e, quindi, €
414,30).
A tali importi deve aggiungersi la somma di € 88,00 per spese mediche documentate che la danneggiata ha diritto di vedersi rimborsate come appurato dal c.t.u.
Si perviene quindi ad un totale di € 13.634,47.
Sull'importo complessivo dei danni liquidati, trattandosi di debito di valore, l'attore ha diritto altresì di veder riconosciuti ed applicati gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo.
Applicando i consolidati principi enunciati dalla Suprema Corte, secondo cui “(…) nelle obbligazioni risarcitorie, il creditore deve essere risarcito, mediante la corresponsione degli interessi compensativi, del danno che si presume essergli derivato dall'impossibilità di disporre tempestivamente della somma dovuta e di impiegarla in maniera remunerativa”
(ex multis Cass. Civ. n. 6537/2011, Cass. Civ. Sez. III, n. 15883/2014, Cass. Civ. n.
13268/2016), gli importi liquidati vanno devalutati alla data del sinistro (19.12.2019) e si pagina 16 di 19 perviene all'importo di € 11.623,59. Indi si procede a calcolare la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi dovuti dalla data del sinistro sino alla data di deposito della presente pronuncia. Si perviene, pertanto, a quantificare il risarcimento dovuto dal in favore di a titolo di risarcimento per i danni patiti in Controparte_1 Parte_1
seguito all'incidente del 19.12.2019 nell'importo di € 14.828,32 già attualizzato alla data della presente pronuncia. Il è quindi tenuto a corrispondere detta Controparte_1
somma in favore dell'attore, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza sino al saldo.
***
Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento delle domande risarcitorie dell'attore comporta, in applicazione del criterio della soccombenza, che le stesse siano poste a carico della parte convenuta soccombente. Sicché, all'accoglimento della domanda dell'attore segue la condanna del alla rifusione delle Controparte_1
spese di lite.
Quanto alla liquidazione deve tenersi conto del valore della causa secondo il criterio del decisum, delle questioni trattate e dell'attività in concreto svolta (criteri, questi ultimi, che giustificano l'applicazione dei valori medi, come da dispositivo).
Si provvede, quindi, a liquidare le spese di lite applicando i parametri di cui al D.M. n.
55/2014 aggiornati dal D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione di valore da € 5.201,00 a
€ 26.000,00 ed i valori medi, e dunque nella misura di € 5.077,00, oltre a € 545,00 per esposti ed oltre rimborso forfettario del 15% ed oneri fiscali e previdenziali.
Quanto al compenso del CTU dott. , tenuto conto del fatto che la CTU espletata ha Per_2
confutato le valutazioni specialistiche del consulente dell'attore dott. in Per_1
particolare in punto di sussistenza di una possibile evoluzione in peius dei postumi permanenti patiti dal danneggiato a seguito dell'incidente occorso, e del fatto che la domanda risarcitoria dell'attore è stata accolta in misura molto inferiore a quanto richiesto, si ritiene opportuno porre le spese di ctu per metà a carico dell'attore e per pagina 17 di 19 metà a carico dell'ente convenuto nella misura già liquidata in corso di causa (vedi provvedimento in data 25.07.2022).
Invero, “La consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio;
le relative spese rientrano pertanto tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex art. 91 e 92
c.p.c., sicché possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, senza violare in tal modo il divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica una condanna, ma solo l'esclusione del rimborso”
(Cass. n. 11068/20).
Quanto alle spese per i consulenti di parte, si osserva come l'attore abbiaa allegato la nota proforma del proprio consulente dott. datata 7.10.2020 che vede indicato un Per_1
compenso di € 1.000,00 oltre iva, ma nulla ha prodotto a conferma del relativo pagamento.
Al riguardo, la Cassazione è concorde nel ritenere che “Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte devono essere rimborsate alla parte vittoriosa, salvo che il giudice non le escluda dalla ripetizione ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c.. Tra le spese processuali che la parte soccombente è tenuta a rimborsare rientrano non solo quelle effettivamente già sostenute dalla parte vittoriosa, ma anche quelle non ancora pagate
“(Cass. civ. n. 30289/19).
Nel caso in esame si ritiene che debbano essere richiamate le medesime considerazioni svolte con riguardo alle spese del CTU e, pertanto, si ritiene congruo porre a carico del l'onere di rimborsare il compenso dovuto da parte attrice al c.t.p. dott. CP Per_1
nella misura del 50% di quanto dovuto come documentato e, dunque, per la somma di €
500,00, oltre iva se dovuta.
P.Q.M.
pagina 18 di 19 il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n.r.g. 12266/2021, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda svolta da nei confronti del e, per Parte_1 Controparte_1
l'effetto, dichiara tenuto e condanna il a corrispondere la somma di € Controparte_1
14.828,32 in favore di parte attrice, oltre interessi legali dalla data di deposito di questa pronuncia al saldo;
- condanna il a rifondere a le spese del giudizio che si Controparte_1 Parte_1
liquidano in € 5.077,00, oltre a € 545,00 per esborsi, oltre 15% spese generali, IVA e
CPA come per legge;
- pone in via definitiva le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa, per la metà
a carico dell'attore e per la restante metà a carico del convenuto;
CP
- condanna il a rifondere a l 50% delle spese sostenute Controparte_1 Parte_1
per il consulente di parte dott. in misura pari a € 500,00, oltre iva se dovuta. Per_1
Torino, così deciso in data 30 gennaio 2025.
Minuta redatta con la collaborazione del GOP avv. Erminia Gazzillo
Il Giudice
Dott. Francesco Moroni
Visto l'art. 52 comma 2 del D. LGS. 196/2003; il Giudice dispone che sia apposto a cura della cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Il Giudice dott. Francesco Moroni
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