CA
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 01/12/2025, n. 1308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1308 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e così composta Dott.ssa Rosella Silvestri Presidente rel. Dott.ssa Enrica Drago Consigliere Dott. Stefano Tarantola Consigliere ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa n. 928/2023 promossa da e , rappresentati e difesi dall'avv.to FANTAPPIE' Parte_1 Parte_2
AN presso il cui studio sono elettivamente domiciliati per delega in atti e con domiciliazione telematica PARTI RICORRENTI nei confronti di
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1
RR AN, RI OR, AU IN, LI CE e DE IZ con domiciliazione telematica come in atti
PARTE RESISTENTE nonché nei confronti di in persona del Presidente pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata per delega in atti e con domiciliazione telematica PARTE RESISTENTE CONCLUSIONI DELLE PARTI PARTI RICORRENTI – Pt_1 Pt_2
“contrariis reiectis, per tutte le ragioni e le motivazioni di cui al presene atto voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, - accertare e dichiarare l'illegittimità delle indennità stimate ex art. 42bis, d.P.R. 327/2001 nell'atto gravato, con ogni conseguenza di legge e, per l'effetto; - determinare le giuste indennità spettanti ai ricorrenti nella misura di € 233.973,00 quale danno patrimoniale, € 23.397,30 quale danno non patrimoniale, oltre € 239.460,15 a titolo di interessi;
il tutto per un totale complessivo, ad oggi, di € 496.830,45, oltre gli ulteriori interessi nella misura non inferiore al 5% annuo che matureranno fino al completo soddisfacimento, o nella diversa misura che sarà determinata in corso di causa previa concessione di CTU;
- condannare le amministrazioni resistenti in solido tra loro a corrispondere ai ricorrenti la suddetta somma o la diversa somma che risulterà di giustizia e comunque il deposito della differenza tra quanto liquidato in sede amministrativa e l'importo maggiore riconosciuto in sede giudiziaria anche a seguito di espletamento della CTU. Il tutto oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data che risulterà di giustizia fino all'effettiva corresponsione. In sede istruttoria si chiede l'ammissione della CTU volta a valutare il
1 valore venale dei beni e, conseguentemente, a quantificare quanto effettivamente spettante ai ricorrenti ai sensi dell'art. 42bis, d.p.r. 327/2001 ed in ossequio alle indicazioni fornite dal TAR Genova nella sentenza n. 1095/2022 con i quesiti di cui al paragrafo IV.
5. Ai sensi di legge si dichiara che il valore della presente causa è pari a € 496.830,45 su cui è dovuto un cu pari ad euro 1.214,00. Con vittoria di spese, diritti e competenze”. PARTE RESISTENTE – Controparte_1
“Voglia la Corte d'Appello, in rigetto di ogni domanda avversaria, confermare i valori espressi nella stima ex adverso opposta, operando le riduzioni ritenute di giustizia in considerazione della concreta utilità derivante dalla realizzazione delle opere di contenimento anche a tutela della proprietà dei ricorrenti”.
PARTE RESISTENTE – Controparte_2
“Voglia codesta Ecc.ma Corte, disattesa ogni contraria deduzione, domanda, eccezione e istanza, previa sospensione del giudizio ex art. 295 cod. proc. civ., rigettare l'azione avversaria perché inammissibile e, comunque, infondata. Con il favore delle spese, dei diritti e degli onorari”.
Fatto e diritto
Con ricorso introdotto ex art. 54 d.P.R. 327/2001, e , Parte_1 Parte_2 proprietari di un fondo in località Marinasco-Strà presso il COMUNE DELLA SPEZIA, si opponevano alla stima dell'indennità di asservimento della loro proprietà, in parte occupata dal
Prefetto della Spezia – in qualità di Commissario straordinario delegato dalla
[...]
– per costruirvi tre pozzi di stabilizzazione idraulica nell'ambito della Controparte_2 messa in sicurezza dell'intera zona, soggetta a un vasto movimento franoso. Tali opere erano oggetto di un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001, adottato nel
2023 dal in esecuzione della sentenza n. 1095/2022 del TAR Liguria, che aveva CP_1 assegnato alla Civica Amministrazione il termine di novanta giorni “per decidere se imporre la servitù in via di sanatoria postuma, ai sensi dell'art. 42-bis, comma 6, del d.p.r. n. 327/2001, oppure se, in alternativa, smantellare i manufatti, rimettendo il fondo in pristino stato, e corrispondere ai ricorrenti il risarcimento del danno per il periodo di occupazione illegittima, con oneri a carico anche della Presidenza del Consiglio” (prod. 12 – ANNI).
I ricorrenti adivano Questa Corte per chiedere, previo esperimento di apposita CTU, la rideterminazione dell'indennità, stimata dal in € 19.017,93 e quantificata dai proprietari CP_1 del fondo in almeno € 496.830,45.
Si costituiva in giudizio il il quale instava per il rigetto del ricorso e la conseguente CP_1 conferma della stima.
2 Si costituiva altresì la che chiedeva la Controparte_2 sospensione della causa ex art. 295 c.p.c. fino alla definizione del giudizio riguardante l'esatta ottemperanza della sentenza n. 1095/2022 del TAR Liguria.
La Corte sospendeva la causa, che veniva ritualmente riassunta in data 21/10/2024. Quindi, il
Consigliere Istruttore ammetteva CTU estimativa dell'indennità di asservimento del fondo.
Depositato l'elaborato peritale e lette le note di precisazione delle conclusioni trascritte in epigrafe, la causa veniva rinviata all'udienza del 19/11/2025 per discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., all'esito della quale la Corte tratteneva la causa in decisione.
1. Sui motivi del ricorso
1.1. Primo motivo: Violazione degli artt. 42 e 97 della Costituzione. Violazione degli artt. 3, 7, 8,
10 e 10 bis, 21 septies, l.n. 241/1990. Violazione degli artt. 37, 42bis, 44, d.p.r. 327/2001, art. 1, prot. n. 1 CEDU, Nullità per violazione ed elusione del giudicato, Violazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 2043 c.c. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento ed illogicità manifesta,
Violazione del principio di legalità dell'azione amministrativa.
Con il primo motivo i ricorrenti lamentano l'erronea applicazione, da parte del dell'art. CP_1
42-bis d.P.R. 327/2001 e dei principi di diritto enunciati dalle Sezioni Uniti della Corte di
Cassazione, secondo cui “l'acquisizione sanante comporta la corresponsione al privato di tre voci indennitarie: 1) a titolo di pregiudizio patrimoniale, il valore venale del bene che, per effetto del provvedimento ex art. 42 bis, passa in proprietà alla Pubblica Amministrazione;
2) a titolo di pregiudizio non patrimoniale, un importo liquidato nella misura del 10% del valore venale del bene;
3) a titolo risarcitorio, per il periodo di occupazione illegittima, l'interesse del 5% sul valore venale, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno” (cfr. Cass. Civ.
Sez. Un. 17581/2021, Cass. Civ. Sez. Un. Ord. n. 12484/2022).
I proprietari del fondo asservito contestano al di non aver tenuto conto, nella perizia di CP_1 stima, dell'effettivo valore venale del bene. L'Amministrazione Comunale, in particolare, non avrebbe considerato tutti i terreni e i due immobili ricadenti nella servitù coattiva, con la conseguenza che l'indennità per il danno patrimoniale sarebbe viziata nel quantum, al pari dell'indennità per il danno non patrimoniale, corrispondente al 10% del valore venale, e dell'indennità per il periodo di occupazione abusiva, pari al 5 % sempre del valore venale del bene asservito.
1.2. Secondo motivo: Violazione degli artt. 42 e 97 della Costituzione. Violazione degli artt. 3,
7, 8, 10, 10 bis, 21 septies, l.n. 241/1990. Violazione degli artt. 2, 37, 42bis, 44, d.p.r. 327/2001, art. 1, prot. n. 1 CEDU, Nullità per violazione ed elusione del giudicato, Violazione dell'art. 2909
3 c.c. e dell'art. 2043 c.c. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, Travisamento ed illogicità manifesta.
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano l'illegittimità della perizia di stima del per CP_1 violazione del giudicato formatosi con la sentenza n. 1095/2022 del TAR Liguria. I proprietari, in particolare, contestano all'Amministrazione Comunale di non aver rispettato alcuna delle indicazioni fornite dal Giudice Amministrativo in ordine alla corretta quantificazione dell'indennità nell'ambito del procedimento di acquisizione sanante della servitù.
1.3. Terzo motivo: Violazione degli artt. 24, 42 e 97 della Costituzione. Violazione degli artt. 3,
7, 8, 10 e 10 bis, l.n. 241/1990. Violazione degli artt. 37, 42bis, 44, d.p.r. 327/2001, art. 1, prot. n. 1
CEDU, Nullità per violazione ed elusione del giudicato, Violazione dell'art. 2909 c.c. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento ed illogicità manifesta.
Con il terzo motivo e deducono l'illegittimità della stima effettuata dal Pt_1 Pt_2 per violazione degli artt. 7 e ss. della l. 241/1990 sul procedimento amministrativo. CP_1
L'Amministrazione Comunale, in particolare, avrebbe assunto il provvedimento di stima dell'indennità obliterando l'apporto istruttorio offerto dai ricorrenti. Il avrebbe altresì CP_1 violato l'obbligo generale di motivazione del provvedimento amministrativo, non avendo esposto le ragioni del proprio discostamento dalle indicazioni fornite sia dai ricorrenti che, soprattutto, dal
TAR Liguria con la sentenza n. 1095/2022.
1.4. Quarto motivo: Sulla determinazione dell'indennità/risarcimento spettante ai ricorrenti e richiesta di CTU.
Con il quarto e ultimo motivo i ricorrenti chiedono, quale conseguenza dell'accoglimento delle precedenti censure, la rideterminazione dell'indennità ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001.
Quanto al danno patrimoniale, i proprietari instano perché venga loro riconosciuta una somma pari ad almeno € 233.973,00, di cui: € 105.420,00 per l'imposizione illegittima della servitù; €
10.540,00 per la perdita della visuale panoramica;
€ 15.000,00 per le spese di recinzione delle opere realizzate;
€ 15.813,00 per il mancato prolungamento della viabilità alle aree asservite e per l'omessa manutenzione delle stesse;
€ 87.200,00 per l'impossibilità di sfruttare convenientemente il fondo.
Quanto al danno non patrimoniale, l'indennità richiesta è pari a € 23.397,30.
Quanto, infine, al danno da occupazione senza titolo, i ricorrenti chiedono una somma pari a €
239.460,15.
I predetti motivi – che per la loro stretta connessione possono essere esaminati congiuntamente – sono parzialmente fondati nei termini che seguono.
4 Il ricorso concerne la determinazione, ex art. 42-bis del d.P.R. 327/2001, dell'indennità di asservimento di un fondo privato su cui è stata costruita sine titulo un'opera pubblica consistente nella realizzazione di pozzi di stabilizzazione.
Occorre premettere:
- che costituisce principio consolidato quello per cui, in tema di espropriazione per pubblica utilità,
“sono devolute al giudice ordinario e alla Corte di appello, in unico grado, le controversie sulla determinazione e corresponsione dell'indennizzo ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001”, mentre
“appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie nelle quali sia dedotta la illegittimità in sé del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del
2001, per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge” (vd. ancora Cass. Sez. U., 20/07/2021, n.
20691 e, da ultimo, Cass. Sez. 1, 6/09/2024, n. 23963);
- che, in caso di acquisizione sanante di un bene espropriato, a norma dell'art. 42-bis, commi 1 e 3, del d.P.R. 327/2001, la PA deve assicurare al privato il pagamento di un indennizzo che si compone di tre “voci” economico-pecuniarie: la prima per il danno patrimoniale, “determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità”; la seconda per il danno non patrimoniale, “forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene”; la terza per il danno da occupazione illegittima, calcolato in misura del “cinque per cento annuo sul valore” venale dell'area “se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno”;
- che il credito vantato dal proprietario ha “natura intrinsecamente indennitaria” ed “è considerato come un «unicum» dal legislatore, il quale non riconosce alle singole voci, confluenti nell'importo complessivo, una autonoma e specifica giustificazione causale” (così, Cass. Sez. U., 20/07/2021, n.
20691);
- che tali principi si applicano anche in caso di acquisto in sanatoria di una servitù, con l'importante differenza che l'indennità di asservimento, prevista dall'art. 44 del d.P.R. n. 327 del 2001, deve essere determinata riducendo proporzionalmente l'indennità corrispondente al valore venale del bene, in ragione della minore compressione del diritto reale determinata dall'asservimento rispetto all'espropriazione e, quindi, all'integrale ablazione (cfr. Cass. Sez. 1, 30/11/2007, n. 25011), giacché “il sacrificio di chi perde definitivamente la proprietà è diverso da quello sofferto da chi conserva la proprietà di un bene che può essere alienato conservando comunque un valore”, con la conseguente impossibilità di parificare l'indennità di asservimento a quella di esproprio (sic, Cass.
Sez. 1, 13/12/2023, n. 34885);
- che quindi “il criterio di calcolo dell'indennità, dovuta al privato il cui fondo sia gravato, giusto decreto di asservimento, da una servitù permanente che consegua alla realizzazione di una opera
5 pubblica o di pubblica utilità, consiste in una misura percentuale della indennità di espropriazione il cui ammontare integra il limite oltre il quale la prima non può spingersi (Cass. 23/11/2015 n.
23865; Cass. 04/11/2005 n. 21401; Cass. 30/09/2004, n. 19643; Cass. SU 18/12/1998 n. 12700;
Cass. 09/10/1998 n. 10012)” (così, Cass. Sez. 1, 07/09/2020, n. 18581).
Ciò premesso, la Corte rileva:
- che il TAR Liguria, con la sentenza n. 1095/2022, ha riconosciuto in capo agli odierni ricorrenti, qualora l'ente locale non avesse optato per la rimessione in pristino dell'area occupata, il diritto a ottenere: “a) un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale derivante dall'asservimento del fondo, pari alla diminuzione di valore del compendio per effetto della servitù (cfr. art. 44, comma 1, del d.p.r. n. 327/2001); b) un indennizzo per il nocumento non patrimoniale, da liquidarsi forfettariamente nella misura del dieci per cento dell'importo di cui al punto a); c) un'indennità risarcitoria per il periodo di pregressa occupazione sine titulo (dall'immissione in possesso all'emanazione del provvedimento di acquisizione coattiva sanante)” (pag. 8 della sentenza);
- che il TAR Liguria ha fornito alcune indicazioni sul calcolo delle predette voci, invitando il a valutare: quanto all'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale (sub Controparte_1
a) l'an e il quantum del paventato danno per perdita di panorama e per l'invocata necessità di recintare la zona occupata a tutela della pubblica incolumità, nonché del beneficio ricevuto dal fondo grazie alla realizzazione dell'opera stessa;
quanto all'indennizzo risarcitorio per occupazione senza titolo (sub c), “se e in quale misura aumentare l'importo del cinque per cento annuo fissato ex lege con ulteriori somme, con particolare riferimento alla lamentata difficoltà degli esponenti di accedere “convenientemente” all'area occupata per mancato prolungamento della viabilità di cantiere ed alla dedotta impossibilità di sfruttare il terreno (già coltivato con piante da frutto: v. stato di consistenza in data 15.6.2004, sub doc. 12 ricorrenti), nonché al nocumento asseritamente patito per l'omessa esecuzione dei periodici interventi manutentivi” (pag. 9 della sentenza);
- che il , con perizia di stima datata 31/08/2023, ha quantificato il Controparte_1 valore complessivo dei terreni asserviti in € 89.270,00 e, quindi, tenuto conto delle caratteristiche del fondo, ha riconosciuto la somma di: € 8.927,00 quale indennizzo per il pregiudizio patrimoniale, pari al 10% del valore venale del bene (sub a); € 892.70 quale indennizzo per il nocumento non patrimoniale (sub b); € 9.198,23 quale indennizzo risarcitorio per l'occupazione senza titolo (sub c), per un totale di € 19.017,93.
Ciò detto, a fronte della stima elaborata dal CTU e dei sopracitati principi di diritto, la valutazione svolta dall'Amministrazione Civica appare erronea e va pertanto rideterminata nei seguenti termini.
Partendo dal calcolo del valore venale del bene (da cui poi derivano tutti gli altri calcoli), il CTU ha stimato il valore dei terreni asserviti tramite criteri analoghi (ma non uguali) a quelli utilizzati dal
6 In particolare, rispetto alla valutazione svolta da quest'ultimo, pari a € 89.270,00, il CP_1 perito ha quantificato il valore venale in complessivi € 99.979,90, considerando i prezzi di compravendita di terreni agricoli simili a quelli oggetto di causa per posizione, destinazione e caratteristiche nonché tenendo conto della natura diruta dei due fabbricati rurali insistenti sul compendio (pagg. 50-51 CTU).
La Corte ritiene di dover dar seguito alla valutazione del CTU in quanto basata su un percorso argomentativo logico e coerente nonché su un adeguato esame delle osservazioni critiche sollevate dai CTP.
Stabilito, quindi, che il valore venale del fondo asservito è pari a € 99.979,90, occorre ricalcolare tutte e tre le voci che compongono l'indennizzo spettante ai ricorrenti.
La prima voce, relativa al pregiudizio patrimoniale derivante dall'asservimento del fondo (sub a), va “determinata riducendo proporzionalmente l'indennità corrispondente al valore venale del bene, in ragione della minore compressione del diritto reale determinata dall'asservimento rispetto all'espropriazione” (Cass. Sez. 1, 19/06/2019, n. 16495). Secondo il il valore della CP_1 servitù ha inciso per il 10% sul valore venale del bene, mentre secondo il CTU ha inciso per il 50 % poiché, “essendo l'area gravata dall'obbligo di monitoraggio e di eventuali interventi qualora i monitoraggi indicassero spostamenti o anomalie, il valore della servitù deve tenere in considerazione questo fatto e pertanto la coltivazione di olivi o vigne che necessita di un impianto temporalmente lungo per poter arrivare a produzione, risulta non più economicamente conveniente”
(pagg. 58-59 della CTU).
La riduzione percentuale proposta dal CTU appare più congrua e calibrata rispetto a quella applicata dall'Amministrazione Comunale, dal momento che tiene conto in maniera più precisa degli effettivi pregiudizi subiti dal fondo a causa della servitù coattivamente imposta.
Il danno patrimoniale derivante dall'asservimento della proprietà quindi, è Parte_3 pari a € 49.989,95, equivalente al 50 % del valore venale del fondo, cioè alla metà di € 99.979,90.
La Corte ritiene che questa sia l'unica somma da riconoscere a favore dei ricorrenti a titolo di indennizzo per il pregiudizio patrimoniale atteso che, a differenza di quanto sostenuto dai ricorrenti e proposto dal CTU, la sussistenza delle singole voci di danno economico sono assorbite dalla stessa riduzione in misura percentuale del valore venale del bene. Infatti, nella determinazione in concreto di tale pregiudizio è sì necessario prendere in considerazione l'an e il quantum dei singoli nocumenti economici arrecati al fondo (come stabilito anche dal TAR Liguria) ma solo ai fini dell'individuazione della percentuale di riduzione del valore venale del bene, altrimenti verrebbe meno la natura “intrinsecamente indennitaria” (e dunque non risarcitoria) del credito riconosciuto dall'art. 42-bis (cfr. Cass. Sez. U., 20/07/2021, n. 20691), con l'ulteriore conseguenza che
7 l'indennità di asservimento non consisterebbe più “in una misura percentuale della indennità di espropriazione il cui ammontare integra il limite oltre il quale la prima non può spingersi” (cfr.
Cass. Sez. 1, 7/09/2020, n. 18581).
Le singole poste di danno, pertanto, vanno misurate solo per “accertare se ed in quali limiti tale perdita di valore si sia effettivamente realizzata, prendendo in considerazione il fondo nella sua complessiva consistenza economica, così da compiere una concreta indagine circa la reale incidenza del vincolo allo stesso derivante a causa dell'imposizione anzidetta” (così, Cass. Sez. 1, 30/09/2004,
n. 19643).
Nel caso di specie, il CTU – dopo aver escluso la sussistenza di danni da perdita di panorama in quanto “i pozzi sono raso terra e non ostacolano la vista dai terreni a quota maggiore” (pagg. 53) e osservato che le necessarie spese per la messa in sicurezza e recinzione dei pozzi sono a carico del
(pagg. 13 e 55) – ha accertato l'esistenza dei seguenti danni patrimoniali da omessa CP_1 manutenzione: pulizia del fondo dalla vegetazione arbustiva (€ 5.055,30), ricostituzione delle coltivazioni (€ 31.042,00) e ripristino della viabilità interna nonché del deflusso delle acque (€
6.698,40) (pag. 56 CTU). A ciò va aggiunto il danno, quantificato dal CTU in € 9.252,80, derivante dalla non fruibilità di alcune porzioni di terreno per motivi legati alla sicurezza dell'opera e delle acque sottostanti (pagg. 57 e 58). Questi sono i danni patrimoniali la cui esistenza, insieme alle caratteristiche complessive del fondo, determinano e rendono congrua la riduzione del 50% del valore venale del bene ai fini della quantificazione dell'indennizzo ex art. 44, comma 1, d.P.R.
327/2001 (sub a).
Oltre a ribadire che tali poste di danno non sono liquidabili singolarmente per le ragioni di cui sopra, occorre precisare che nel computo della predetta riduzione non è possibile considerare: i) il danno derivante dall'impossibilità di affittare il terreno o comunque di sfruttarlo ai fini hobbistici
(quantificato dal CTU in € 8.400,00, pag. 56), in assenza di idonei elementi di prova, non essendo sufficiente la mera allegazione di un pregiudizio astratto e potenziale, come invece emerge dal punto 2 della perizia di parte ricorrente, dove si legge che “i terreni agricoli e le piante d'olivo e da frutto (…) si sarebbero potuti locare anche a fini hobbistici per un canone mensile di almeno 100,00
€” (pag. 7 – prod. 9 ii) il beneficio ricevuto dal fondo grazie alla costruzione dei Pt_1 pozzi di stabilizzazione, dal momento che “gli effetti connessi alla realizzazione dell'opera pubblica non vanno considerati né in diminuzione né in accrescimento del valore venale del bene” (sic, Cass.
Sez. 1, 31/01/2023, n. 9871, pag. 15).
Una volta appurato che il valore venale del bene è pari a € 99.979,90 e che l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale derivante dall'asservimento del fondo va determinato in misura pari al
50% del predetto valore, cioè € 49.989,95 (sub a), occorre a questo punto procedere al ricalcolo
8 anche della seconda e della terza voce dell'indennità di asservimento ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001
(sub b e sub c).
La seconda voce, relativa al nocumento non patrimoniale (sub b), deve essere forfettariamente liquidata “nella misura del dieci per cento del valore venale del bene”, ai sensi del primo comma dell'art. 42-bis. Il pregiudizio non patrimoniale sofferto dai ricorrenti, quindi, va individuato nella somma di € 9.997,90, equivalente al 10% del valore venale del bene, pari a € 99.979,00 (cfr. pag. 59
CTU).
Infine, la terza voce, concernente l'indennità risarcitoria per il periodo di occupazione senza titolo
(sub c), deve essere liquidata nella misura del “cinque per cento annuo sul valore” venale dell'area
“se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno”, ai sensi del terzo comma dell'art. 42-bis. Il quindi, è caduto in errore laddove nella propria perizia CP_1 di stima ha calcolato tale voce impiegando come base di calcolo il 10% del valore venale del bene anziché il valore intero (v. pag. 60 della CTU). Ciò detto, allo stato degli atti il Collegio ritiene congrua la liquidazione di tale voce nella misura del 5% del valore venale del fondo, conformemente a quanto sostenuto dal CTU (v. ancora pag. 60), in assenza della prova di un pregiudizio eccedente ( Cass. Sez. U., 20/07/2021, n. 20691). Ne consegue che l'indennità risarcitoria per il periodo di occupazione senza titolo del fondo va quantificata in € 95.199,18, considerando sia il tasso del 5% annuo sul valore venale del bene (pari a € 99.979,00) che il periodo di occupazione illegittima, decorrente dal 6/12/2004, giorno d'inizio dell'occupazione, al
23/12/2023, giorno in cui il ha adottato il provvedimento di acquisizione sanante (cfr. CP_1 pag. 41 e 60 CTU).
pertanto, hanno diritto a vedersi riconosciuta, a titolo di indennizzo ex Pt_1 Pt_2 art. 42-bis d.P.R., la somma complessiva di € 155.187,03, di cui € 49.989,95 per il pregiudizio patrimoniale derivante dall'asservimento del fondo (sub a), € 9.997,90 per il nocumento non patrimoniale (sub b), nonché € 95.199,18 per l'indennità di occupazione illegittima (sub c).
Su tale somma, attesa la natura “indennitaria” della stessa, sono dovuti gli interessi legali dalla data della determina al saldo ( Cass. Sez. 1, 12/03/2025, n. 6622).
Il pagamento è posto a carico solidale del e della , CP_1 Controparte_2 attesa la natura unitaria dell'indennizzo in questione (cfr. Cass. Sez. U., 20/07/2021, n. 20691, cit. secondo cui “Il credito del proprietario è considerato come un «unicum» dal legislatore, il quale non riconosce alle singole voci, confluenti nell'importo complessivo, una autonoma e specifica giustificazione causale riverberantesi sulla legittimazione dell'avente diritto e sulla stessa legittimazione passiva del debitore”).
9 Infatti le precisazioni di cui al punto 6.2 della sentenza 1095/2022 del TAR Liguria in ordine al riparto delle singole voci (sub a, sub b, e sub c) , come ivi illustrato, rilevano solo nell'ambito dei rapporti interni tra le parti resistenti.
2. Sulle spese di giudizio.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e, quindi, sono poste a carico delle parti resistenti, in solido tra loro. Esse sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e suc. mod. nei valori medi dello scaglione di riferimento. In particolare: valore causa inferiore ad €
260.000,01.
1.Studio controversia: € 2.977,00=
2. Fase introduttiva : € 1.911,00=
3. fase istruttoria: € 4.326,00=
4. Fase decisionale: € 5.103,00= totale per compensi avvocato: € 14.317,00
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico delle parti resistenti in misura del 50% ciascuna.
P. Q. M.
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
1)in accoglimento del ricorso dichiara tenuti e condanna e Controparte_1 in solido tra loro, al pagamento in favore di Controparte_2
ella somma di: Parte_1 Parte_2
a.€ 49.989,95 quale indennizzo per il pregiudizio patrimoniale, corrispondente al valore venale del bene asservito in sanatoria, ai sensi dell'art.42-bis, comma 6, del D.P.R. n. 327/2001, di cui alla
DETERMINA DIRIGENZIALE N° 732 del 13/03/2023 del;
Controparte_1
b. € 9.997,90 per il pregiudizio non patrimoniale;
c. € 95.199,18 per l'indennità di occupazione illegittima.
Per un totale di € 155.187,03, oltre interessi legali dalla data della predetta determina al saldo;
2) dichiara tenute e condanna le parte resistenti alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio sostenute dalle parti ricorrenti che liquida in € 14.317,00= per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
3) pone le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento, definitivamente a carico delle parti resistenti in misura del 50% ciascuna;
Così deciso in camera di consiglio alli 19/11/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Rosella Silvestri
10
AN presso il cui studio sono elettivamente domiciliati per delega in atti e con domiciliazione telematica PARTI RICORRENTI nei confronti di
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1
RR AN, RI OR, AU IN, LI CE e DE IZ con domiciliazione telematica come in atti
PARTE RESISTENTE nonché nei confronti di in persona del Presidente pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata per delega in atti e con domiciliazione telematica PARTE RESISTENTE CONCLUSIONI DELLE PARTI PARTI RICORRENTI – Pt_1 Pt_2
“contrariis reiectis, per tutte le ragioni e le motivazioni di cui al presene atto voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, - accertare e dichiarare l'illegittimità delle indennità stimate ex art. 42bis, d.P.R. 327/2001 nell'atto gravato, con ogni conseguenza di legge e, per l'effetto; - determinare le giuste indennità spettanti ai ricorrenti nella misura di € 233.973,00 quale danno patrimoniale, € 23.397,30 quale danno non patrimoniale, oltre € 239.460,15 a titolo di interessi;
il tutto per un totale complessivo, ad oggi, di € 496.830,45, oltre gli ulteriori interessi nella misura non inferiore al 5% annuo che matureranno fino al completo soddisfacimento, o nella diversa misura che sarà determinata in corso di causa previa concessione di CTU;
- condannare le amministrazioni resistenti in solido tra loro a corrispondere ai ricorrenti la suddetta somma o la diversa somma che risulterà di giustizia e comunque il deposito della differenza tra quanto liquidato in sede amministrativa e l'importo maggiore riconosciuto in sede giudiziaria anche a seguito di espletamento della CTU. Il tutto oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data che risulterà di giustizia fino all'effettiva corresponsione. In sede istruttoria si chiede l'ammissione della CTU volta a valutare il
1 valore venale dei beni e, conseguentemente, a quantificare quanto effettivamente spettante ai ricorrenti ai sensi dell'art. 42bis, d.p.r. 327/2001 ed in ossequio alle indicazioni fornite dal TAR Genova nella sentenza n. 1095/2022 con i quesiti di cui al paragrafo IV.
5. Ai sensi di legge si dichiara che il valore della presente causa è pari a € 496.830,45 su cui è dovuto un cu pari ad euro 1.214,00. Con vittoria di spese, diritti e competenze”. PARTE RESISTENTE – Controparte_1
“Voglia la Corte d'Appello, in rigetto di ogni domanda avversaria, confermare i valori espressi nella stima ex adverso opposta, operando le riduzioni ritenute di giustizia in considerazione della concreta utilità derivante dalla realizzazione delle opere di contenimento anche a tutela della proprietà dei ricorrenti”.
PARTE RESISTENTE – Controparte_2
“Voglia codesta Ecc.ma Corte, disattesa ogni contraria deduzione, domanda, eccezione e istanza, previa sospensione del giudizio ex art. 295 cod. proc. civ., rigettare l'azione avversaria perché inammissibile e, comunque, infondata. Con il favore delle spese, dei diritti e degli onorari”.
Fatto e diritto
Con ricorso introdotto ex art. 54 d.P.R. 327/2001, e , Parte_1 Parte_2 proprietari di un fondo in località Marinasco-Strà presso il COMUNE DELLA SPEZIA, si opponevano alla stima dell'indennità di asservimento della loro proprietà, in parte occupata dal
Prefetto della Spezia – in qualità di Commissario straordinario delegato dalla
[...]
– per costruirvi tre pozzi di stabilizzazione idraulica nell'ambito della Controparte_2 messa in sicurezza dell'intera zona, soggetta a un vasto movimento franoso. Tali opere erano oggetto di un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001, adottato nel
2023 dal in esecuzione della sentenza n. 1095/2022 del TAR Liguria, che aveva CP_1 assegnato alla Civica Amministrazione il termine di novanta giorni “per decidere se imporre la servitù in via di sanatoria postuma, ai sensi dell'art. 42-bis, comma 6, del d.p.r. n. 327/2001, oppure se, in alternativa, smantellare i manufatti, rimettendo il fondo in pristino stato, e corrispondere ai ricorrenti il risarcimento del danno per il periodo di occupazione illegittima, con oneri a carico anche della Presidenza del Consiglio” (prod. 12 – ANNI).
I ricorrenti adivano Questa Corte per chiedere, previo esperimento di apposita CTU, la rideterminazione dell'indennità, stimata dal in € 19.017,93 e quantificata dai proprietari CP_1 del fondo in almeno € 496.830,45.
Si costituiva in giudizio il il quale instava per il rigetto del ricorso e la conseguente CP_1 conferma della stima.
2 Si costituiva altresì la che chiedeva la Controparte_2 sospensione della causa ex art. 295 c.p.c. fino alla definizione del giudizio riguardante l'esatta ottemperanza della sentenza n. 1095/2022 del TAR Liguria.
La Corte sospendeva la causa, che veniva ritualmente riassunta in data 21/10/2024. Quindi, il
Consigliere Istruttore ammetteva CTU estimativa dell'indennità di asservimento del fondo.
Depositato l'elaborato peritale e lette le note di precisazione delle conclusioni trascritte in epigrafe, la causa veniva rinviata all'udienza del 19/11/2025 per discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., all'esito della quale la Corte tratteneva la causa in decisione.
1. Sui motivi del ricorso
1.1. Primo motivo: Violazione degli artt. 42 e 97 della Costituzione. Violazione degli artt. 3, 7, 8,
10 e 10 bis, 21 septies, l.n. 241/1990. Violazione degli artt. 37, 42bis, 44, d.p.r. 327/2001, art. 1, prot. n. 1 CEDU, Nullità per violazione ed elusione del giudicato, Violazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 2043 c.c. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento ed illogicità manifesta,
Violazione del principio di legalità dell'azione amministrativa.
Con il primo motivo i ricorrenti lamentano l'erronea applicazione, da parte del dell'art. CP_1
42-bis d.P.R. 327/2001 e dei principi di diritto enunciati dalle Sezioni Uniti della Corte di
Cassazione, secondo cui “l'acquisizione sanante comporta la corresponsione al privato di tre voci indennitarie: 1) a titolo di pregiudizio patrimoniale, il valore venale del bene che, per effetto del provvedimento ex art. 42 bis, passa in proprietà alla Pubblica Amministrazione;
2) a titolo di pregiudizio non patrimoniale, un importo liquidato nella misura del 10% del valore venale del bene;
3) a titolo risarcitorio, per il periodo di occupazione illegittima, l'interesse del 5% sul valore venale, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno” (cfr. Cass. Civ.
Sez. Un. 17581/2021, Cass. Civ. Sez. Un. Ord. n. 12484/2022).
I proprietari del fondo asservito contestano al di non aver tenuto conto, nella perizia di CP_1 stima, dell'effettivo valore venale del bene. L'Amministrazione Comunale, in particolare, non avrebbe considerato tutti i terreni e i due immobili ricadenti nella servitù coattiva, con la conseguenza che l'indennità per il danno patrimoniale sarebbe viziata nel quantum, al pari dell'indennità per il danno non patrimoniale, corrispondente al 10% del valore venale, e dell'indennità per il periodo di occupazione abusiva, pari al 5 % sempre del valore venale del bene asservito.
1.2. Secondo motivo: Violazione degli artt. 42 e 97 della Costituzione. Violazione degli artt. 3,
7, 8, 10, 10 bis, 21 septies, l.n. 241/1990. Violazione degli artt. 2, 37, 42bis, 44, d.p.r. 327/2001, art. 1, prot. n. 1 CEDU, Nullità per violazione ed elusione del giudicato, Violazione dell'art. 2909
3 c.c. e dell'art. 2043 c.c. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, Travisamento ed illogicità manifesta.
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano l'illegittimità della perizia di stima del per CP_1 violazione del giudicato formatosi con la sentenza n. 1095/2022 del TAR Liguria. I proprietari, in particolare, contestano all'Amministrazione Comunale di non aver rispettato alcuna delle indicazioni fornite dal Giudice Amministrativo in ordine alla corretta quantificazione dell'indennità nell'ambito del procedimento di acquisizione sanante della servitù.
1.3. Terzo motivo: Violazione degli artt. 24, 42 e 97 della Costituzione. Violazione degli artt. 3,
7, 8, 10 e 10 bis, l.n. 241/1990. Violazione degli artt. 37, 42bis, 44, d.p.r. 327/2001, art. 1, prot. n. 1
CEDU, Nullità per violazione ed elusione del giudicato, Violazione dell'art. 2909 c.c. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento ed illogicità manifesta.
Con il terzo motivo e deducono l'illegittimità della stima effettuata dal Pt_1 Pt_2 per violazione degli artt. 7 e ss. della l. 241/1990 sul procedimento amministrativo. CP_1
L'Amministrazione Comunale, in particolare, avrebbe assunto il provvedimento di stima dell'indennità obliterando l'apporto istruttorio offerto dai ricorrenti. Il avrebbe altresì CP_1 violato l'obbligo generale di motivazione del provvedimento amministrativo, non avendo esposto le ragioni del proprio discostamento dalle indicazioni fornite sia dai ricorrenti che, soprattutto, dal
TAR Liguria con la sentenza n. 1095/2022.
1.4. Quarto motivo: Sulla determinazione dell'indennità/risarcimento spettante ai ricorrenti e richiesta di CTU.
Con il quarto e ultimo motivo i ricorrenti chiedono, quale conseguenza dell'accoglimento delle precedenti censure, la rideterminazione dell'indennità ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001.
Quanto al danno patrimoniale, i proprietari instano perché venga loro riconosciuta una somma pari ad almeno € 233.973,00, di cui: € 105.420,00 per l'imposizione illegittima della servitù; €
10.540,00 per la perdita della visuale panoramica;
€ 15.000,00 per le spese di recinzione delle opere realizzate;
€ 15.813,00 per il mancato prolungamento della viabilità alle aree asservite e per l'omessa manutenzione delle stesse;
€ 87.200,00 per l'impossibilità di sfruttare convenientemente il fondo.
Quanto al danno non patrimoniale, l'indennità richiesta è pari a € 23.397,30.
Quanto, infine, al danno da occupazione senza titolo, i ricorrenti chiedono una somma pari a €
239.460,15.
I predetti motivi – che per la loro stretta connessione possono essere esaminati congiuntamente – sono parzialmente fondati nei termini che seguono.
4 Il ricorso concerne la determinazione, ex art. 42-bis del d.P.R. 327/2001, dell'indennità di asservimento di un fondo privato su cui è stata costruita sine titulo un'opera pubblica consistente nella realizzazione di pozzi di stabilizzazione.
Occorre premettere:
- che costituisce principio consolidato quello per cui, in tema di espropriazione per pubblica utilità,
“sono devolute al giudice ordinario e alla Corte di appello, in unico grado, le controversie sulla determinazione e corresponsione dell'indennizzo ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001”, mentre
“appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie nelle quali sia dedotta la illegittimità in sé del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del
2001, per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge” (vd. ancora Cass. Sez. U., 20/07/2021, n.
20691 e, da ultimo, Cass. Sez. 1, 6/09/2024, n. 23963);
- che, in caso di acquisizione sanante di un bene espropriato, a norma dell'art. 42-bis, commi 1 e 3, del d.P.R. 327/2001, la PA deve assicurare al privato il pagamento di un indennizzo che si compone di tre “voci” economico-pecuniarie: la prima per il danno patrimoniale, “determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità”; la seconda per il danno non patrimoniale, “forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene”; la terza per il danno da occupazione illegittima, calcolato in misura del “cinque per cento annuo sul valore” venale dell'area “se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno”;
- che il credito vantato dal proprietario ha “natura intrinsecamente indennitaria” ed “è considerato come un «unicum» dal legislatore, il quale non riconosce alle singole voci, confluenti nell'importo complessivo, una autonoma e specifica giustificazione causale” (così, Cass. Sez. U., 20/07/2021, n.
20691);
- che tali principi si applicano anche in caso di acquisto in sanatoria di una servitù, con l'importante differenza che l'indennità di asservimento, prevista dall'art. 44 del d.P.R. n. 327 del 2001, deve essere determinata riducendo proporzionalmente l'indennità corrispondente al valore venale del bene, in ragione della minore compressione del diritto reale determinata dall'asservimento rispetto all'espropriazione e, quindi, all'integrale ablazione (cfr. Cass. Sez. 1, 30/11/2007, n. 25011), giacché “il sacrificio di chi perde definitivamente la proprietà è diverso da quello sofferto da chi conserva la proprietà di un bene che può essere alienato conservando comunque un valore”, con la conseguente impossibilità di parificare l'indennità di asservimento a quella di esproprio (sic, Cass.
Sez. 1, 13/12/2023, n. 34885);
- che quindi “il criterio di calcolo dell'indennità, dovuta al privato il cui fondo sia gravato, giusto decreto di asservimento, da una servitù permanente che consegua alla realizzazione di una opera
5 pubblica o di pubblica utilità, consiste in una misura percentuale della indennità di espropriazione il cui ammontare integra il limite oltre il quale la prima non può spingersi (Cass. 23/11/2015 n.
23865; Cass. 04/11/2005 n. 21401; Cass. 30/09/2004, n. 19643; Cass. SU 18/12/1998 n. 12700;
Cass. 09/10/1998 n. 10012)” (così, Cass. Sez. 1, 07/09/2020, n. 18581).
Ciò premesso, la Corte rileva:
- che il TAR Liguria, con la sentenza n. 1095/2022, ha riconosciuto in capo agli odierni ricorrenti, qualora l'ente locale non avesse optato per la rimessione in pristino dell'area occupata, il diritto a ottenere: “a) un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale derivante dall'asservimento del fondo, pari alla diminuzione di valore del compendio per effetto della servitù (cfr. art. 44, comma 1, del d.p.r. n. 327/2001); b) un indennizzo per il nocumento non patrimoniale, da liquidarsi forfettariamente nella misura del dieci per cento dell'importo di cui al punto a); c) un'indennità risarcitoria per il periodo di pregressa occupazione sine titulo (dall'immissione in possesso all'emanazione del provvedimento di acquisizione coattiva sanante)” (pag. 8 della sentenza);
- che il TAR Liguria ha fornito alcune indicazioni sul calcolo delle predette voci, invitando il a valutare: quanto all'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale (sub Controparte_1
a) l'an e il quantum del paventato danno per perdita di panorama e per l'invocata necessità di recintare la zona occupata a tutela della pubblica incolumità, nonché del beneficio ricevuto dal fondo grazie alla realizzazione dell'opera stessa;
quanto all'indennizzo risarcitorio per occupazione senza titolo (sub c), “se e in quale misura aumentare l'importo del cinque per cento annuo fissato ex lege con ulteriori somme, con particolare riferimento alla lamentata difficoltà degli esponenti di accedere “convenientemente” all'area occupata per mancato prolungamento della viabilità di cantiere ed alla dedotta impossibilità di sfruttare il terreno (già coltivato con piante da frutto: v. stato di consistenza in data 15.6.2004, sub doc. 12 ricorrenti), nonché al nocumento asseritamente patito per l'omessa esecuzione dei periodici interventi manutentivi” (pag. 9 della sentenza);
- che il , con perizia di stima datata 31/08/2023, ha quantificato il Controparte_1 valore complessivo dei terreni asserviti in € 89.270,00 e, quindi, tenuto conto delle caratteristiche del fondo, ha riconosciuto la somma di: € 8.927,00 quale indennizzo per il pregiudizio patrimoniale, pari al 10% del valore venale del bene (sub a); € 892.70 quale indennizzo per il nocumento non patrimoniale (sub b); € 9.198,23 quale indennizzo risarcitorio per l'occupazione senza titolo (sub c), per un totale di € 19.017,93.
Ciò detto, a fronte della stima elaborata dal CTU e dei sopracitati principi di diritto, la valutazione svolta dall'Amministrazione Civica appare erronea e va pertanto rideterminata nei seguenti termini.
Partendo dal calcolo del valore venale del bene (da cui poi derivano tutti gli altri calcoli), il CTU ha stimato il valore dei terreni asserviti tramite criteri analoghi (ma non uguali) a quelli utilizzati dal
6 In particolare, rispetto alla valutazione svolta da quest'ultimo, pari a € 89.270,00, il CP_1 perito ha quantificato il valore venale in complessivi € 99.979,90, considerando i prezzi di compravendita di terreni agricoli simili a quelli oggetto di causa per posizione, destinazione e caratteristiche nonché tenendo conto della natura diruta dei due fabbricati rurali insistenti sul compendio (pagg. 50-51 CTU).
La Corte ritiene di dover dar seguito alla valutazione del CTU in quanto basata su un percorso argomentativo logico e coerente nonché su un adeguato esame delle osservazioni critiche sollevate dai CTP.
Stabilito, quindi, che il valore venale del fondo asservito è pari a € 99.979,90, occorre ricalcolare tutte e tre le voci che compongono l'indennizzo spettante ai ricorrenti.
La prima voce, relativa al pregiudizio patrimoniale derivante dall'asservimento del fondo (sub a), va “determinata riducendo proporzionalmente l'indennità corrispondente al valore venale del bene, in ragione della minore compressione del diritto reale determinata dall'asservimento rispetto all'espropriazione” (Cass. Sez. 1, 19/06/2019, n. 16495). Secondo il il valore della CP_1 servitù ha inciso per il 10% sul valore venale del bene, mentre secondo il CTU ha inciso per il 50 % poiché, “essendo l'area gravata dall'obbligo di monitoraggio e di eventuali interventi qualora i monitoraggi indicassero spostamenti o anomalie, il valore della servitù deve tenere in considerazione questo fatto e pertanto la coltivazione di olivi o vigne che necessita di un impianto temporalmente lungo per poter arrivare a produzione, risulta non più economicamente conveniente”
(pagg. 58-59 della CTU).
La riduzione percentuale proposta dal CTU appare più congrua e calibrata rispetto a quella applicata dall'Amministrazione Comunale, dal momento che tiene conto in maniera più precisa degli effettivi pregiudizi subiti dal fondo a causa della servitù coattivamente imposta.
Il danno patrimoniale derivante dall'asservimento della proprietà quindi, è Parte_3 pari a € 49.989,95, equivalente al 50 % del valore venale del fondo, cioè alla metà di € 99.979,90.
La Corte ritiene che questa sia l'unica somma da riconoscere a favore dei ricorrenti a titolo di indennizzo per il pregiudizio patrimoniale atteso che, a differenza di quanto sostenuto dai ricorrenti e proposto dal CTU, la sussistenza delle singole voci di danno economico sono assorbite dalla stessa riduzione in misura percentuale del valore venale del bene. Infatti, nella determinazione in concreto di tale pregiudizio è sì necessario prendere in considerazione l'an e il quantum dei singoli nocumenti economici arrecati al fondo (come stabilito anche dal TAR Liguria) ma solo ai fini dell'individuazione della percentuale di riduzione del valore venale del bene, altrimenti verrebbe meno la natura “intrinsecamente indennitaria” (e dunque non risarcitoria) del credito riconosciuto dall'art. 42-bis (cfr. Cass. Sez. U., 20/07/2021, n. 20691), con l'ulteriore conseguenza che
7 l'indennità di asservimento non consisterebbe più “in una misura percentuale della indennità di espropriazione il cui ammontare integra il limite oltre il quale la prima non può spingersi” (cfr.
Cass. Sez. 1, 7/09/2020, n. 18581).
Le singole poste di danno, pertanto, vanno misurate solo per “accertare se ed in quali limiti tale perdita di valore si sia effettivamente realizzata, prendendo in considerazione il fondo nella sua complessiva consistenza economica, così da compiere una concreta indagine circa la reale incidenza del vincolo allo stesso derivante a causa dell'imposizione anzidetta” (così, Cass. Sez. 1, 30/09/2004,
n. 19643).
Nel caso di specie, il CTU – dopo aver escluso la sussistenza di danni da perdita di panorama in quanto “i pozzi sono raso terra e non ostacolano la vista dai terreni a quota maggiore” (pagg. 53) e osservato che le necessarie spese per la messa in sicurezza e recinzione dei pozzi sono a carico del
(pagg. 13 e 55) – ha accertato l'esistenza dei seguenti danni patrimoniali da omessa CP_1 manutenzione: pulizia del fondo dalla vegetazione arbustiva (€ 5.055,30), ricostituzione delle coltivazioni (€ 31.042,00) e ripristino della viabilità interna nonché del deflusso delle acque (€
6.698,40) (pag. 56 CTU). A ciò va aggiunto il danno, quantificato dal CTU in € 9.252,80, derivante dalla non fruibilità di alcune porzioni di terreno per motivi legati alla sicurezza dell'opera e delle acque sottostanti (pagg. 57 e 58). Questi sono i danni patrimoniali la cui esistenza, insieme alle caratteristiche complessive del fondo, determinano e rendono congrua la riduzione del 50% del valore venale del bene ai fini della quantificazione dell'indennizzo ex art. 44, comma 1, d.P.R.
327/2001 (sub a).
Oltre a ribadire che tali poste di danno non sono liquidabili singolarmente per le ragioni di cui sopra, occorre precisare che nel computo della predetta riduzione non è possibile considerare: i) il danno derivante dall'impossibilità di affittare il terreno o comunque di sfruttarlo ai fini hobbistici
(quantificato dal CTU in € 8.400,00, pag. 56), in assenza di idonei elementi di prova, non essendo sufficiente la mera allegazione di un pregiudizio astratto e potenziale, come invece emerge dal punto 2 della perizia di parte ricorrente, dove si legge che “i terreni agricoli e le piante d'olivo e da frutto (…) si sarebbero potuti locare anche a fini hobbistici per un canone mensile di almeno 100,00
€” (pag. 7 – prod. 9 ii) il beneficio ricevuto dal fondo grazie alla costruzione dei Pt_1 pozzi di stabilizzazione, dal momento che “gli effetti connessi alla realizzazione dell'opera pubblica non vanno considerati né in diminuzione né in accrescimento del valore venale del bene” (sic, Cass.
Sez. 1, 31/01/2023, n. 9871, pag. 15).
Una volta appurato che il valore venale del bene è pari a € 99.979,90 e che l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale derivante dall'asservimento del fondo va determinato in misura pari al
50% del predetto valore, cioè € 49.989,95 (sub a), occorre a questo punto procedere al ricalcolo
8 anche della seconda e della terza voce dell'indennità di asservimento ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001
(sub b e sub c).
La seconda voce, relativa al nocumento non patrimoniale (sub b), deve essere forfettariamente liquidata “nella misura del dieci per cento del valore venale del bene”, ai sensi del primo comma dell'art. 42-bis. Il pregiudizio non patrimoniale sofferto dai ricorrenti, quindi, va individuato nella somma di € 9.997,90, equivalente al 10% del valore venale del bene, pari a € 99.979,00 (cfr. pag. 59
CTU).
Infine, la terza voce, concernente l'indennità risarcitoria per il periodo di occupazione senza titolo
(sub c), deve essere liquidata nella misura del “cinque per cento annuo sul valore” venale dell'area
“se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno”, ai sensi del terzo comma dell'art. 42-bis. Il quindi, è caduto in errore laddove nella propria perizia CP_1 di stima ha calcolato tale voce impiegando come base di calcolo il 10% del valore venale del bene anziché il valore intero (v. pag. 60 della CTU). Ciò detto, allo stato degli atti il Collegio ritiene congrua la liquidazione di tale voce nella misura del 5% del valore venale del fondo, conformemente a quanto sostenuto dal CTU (v. ancora pag. 60), in assenza della prova di un pregiudizio eccedente ( Cass. Sez. U., 20/07/2021, n. 20691). Ne consegue che l'indennità risarcitoria per il periodo di occupazione senza titolo del fondo va quantificata in € 95.199,18, considerando sia il tasso del 5% annuo sul valore venale del bene (pari a € 99.979,00) che il periodo di occupazione illegittima, decorrente dal 6/12/2004, giorno d'inizio dell'occupazione, al
23/12/2023, giorno in cui il ha adottato il provvedimento di acquisizione sanante (cfr. CP_1 pag. 41 e 60 CTU).
pertanto, hanno diritto a vedersi riconosciuta, a titolo di indennizzo ex Pt_1 Pt_2 art. 42-bis d.P.R., la somma complessiva di € 155.187,03, di cui € 49.989,95 per il pregiudizio patrimoniale derivante dall'asservimento del fondo (sub a), € 9.997,90 per il nocumento non patrimoniale (sub b), nonché € 95.199,18 per l'indennità di occupazione illegittima (sub c).
Su tale somma, attesa la natura “indennitaria” della stessa, sono dovuti gli interessi legali dalla data della determina al saldo ( Cass. Sez. 1, 12/03/2025, n. 6622).
Il pagamento è posto a carico solidale del e della , CP_1 Controparte_2 attesa la natura unitaria dell'indennizzo in questione (cfr. Cass. Sez. U., 20/07/2021, n. 20691, cit. secondo cui “Il credito del proprietario è considerato come un «unicum» dal legislatore, il quale non riconosce alle singole voci, confluenti nell'importo complessivo, una autonoma e specifica giustificazione causale riverberantesi sulla legittimazione dell'avente diritto e sulla stessa legittimazione passiva del debitore”).
9 Infatti le precisazioni di cui al punto 6.2 della sentenza 1095/2022 del TAR Liguria in ordine al riparto delle singole voci (sub a, sub b, e sub c) , come ivi illustrato, rilevano solo nell'ambito dei rapporti interni tra le parti resistenti.
2. Sulle spese di giudizio.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e, quindi, sono poste a carico delle parti resistenti, in solido tra loro. Esse sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e suc. mod. nei valori medi dello scaglione di riferimento. In particolare: valore causa inferiore ad €
260.000,01.
1.Studio controversia: € 2.977,00=
2. Fase introduttiva : € 1.911,00=
3. fase istruttoria: € 4.326,00=
4. Fase decisionale: € 5.103,00= totale per compensi avvocato: € 14.317,00
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico delle parti resistenti in misura del 50% ciascuna.
P. Q. M.
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
1)in accoglimento del ricorso dichiara tenuti e condanna e Controparte_1 in solido tra loro, al pagamento in favore di Controparte_2
ella somma di: Parte_1 Parte_2
a.€ 49.989,95 quale indennizzo per il pregiudizio patrimoniale, corrispondente al valore venale del bene asservito in sanatoria, ai sensi dell'art.42-bis, comma 6, del D.P.R. n. 327/2001, di cui alla
DETERMINA DIRIGENZIALE N° 732 del 13/03/2023 del;
Controparte_1
b. € 9.997,90 per il pregiudizio non patrimoniale;
c. € 95.199,18 per l'indennità di occupazione illegittima.
Per un totale di € 155.187,03, oltre interessi legali dalla data della predetta determina al saldo;
2) dichiara tenute e condanna le parte resistenti alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio sostenute dalle parti ricorrenti che liquida in € 14.317,00= per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
3) pone le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento, definitivamente a carico delle parti resistenti in misura del 50% ciascuna;
Così deciso in camera di consiglio alli 19/11/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Rosella Silvestri
10