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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 30/09/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
V.G. R.G.N. 2127/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
Il Collegio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Santa Spina Presidente
Dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella Giudice estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado indicata in epigrafe, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Tiziana Parte_1 C.F._1
Franceschi
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Alessio CP_1 C.F._2
Righini
- ricorrenti
e
Pubblico Ministero
- interventore ex lege
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario su ricorso congiunto.
Conclusioni: come da ricorso congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. I SI.ri e hanno agito in giudizio con ricorso congiunto depositato Parte_1 CP_1 il 27/6/2025, deducendo:
1 - di aver contratto matrimonio concordatario in data 22/9/1997 a Cascina (PI), trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 71, Parte II, Serie A, anno 1997 (doc. 1, fascicolo dei ricorrenti);
- dalla loro unione in data 10/7/2004 è nato il figlio , oggi maggiorenne;
Per_1
- venuta meno l'affectio coniugalis, in data 21/9/2020 i coniugi hanno depositato innanzi al Tribunale di Pisa ricorso per separazione consensuale, iscritto al n. 3204/2020 R.G., omologata con decreto n.
2829/2022 dell'11/2/2022 alle condizioni di cui all'accordo raggiunto (doc. 2);
- da allora, la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente e non si è ricostituita tra gli stessi né una comunione materiale né spirituale.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire ove ritengano più opportuno la propria residenza, impegnandosi entrambi a comunicare tempestivamente eventuali mutamenti di residenza
e/o domicilio;
2) La casa familiare posta in San Frediano, (Cascina) in Via IV Novembre n. 155, di proprietà esclusiva del SI. , resta assegnata alla moglie;
Parte_2
3) Le parti concordano che le utenze della casa familiare restano ad esclusivo carico della SI.
CP_1
4) Il OR , tenuto di conto della retribuzione percepita e del fatto che la SI.ra Parte_1 volge attività lavorativa con una retribuzione minima si impegna e obbliga a corrispondere CP_1 alla ORa entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese a titolo di contributo al CP_1 mantenimento del figlio maggiorenne la somma mensile di Euro 300,00.= rivalutabile Per_1 annualmente in base agli indici Istat prendendo come parametro di riferimento il mese di dicembre di ogni anno. Il OR si impegna ed obbliga altresì a provvedere al pagamento, nella Pt_1 misura del 50%, di tutte le somme necessarie per spese straordinarie relative al figlio. Tutte le spese straordinarie, ad eccezione di quelle indifferibili e/o urgenti e di quelle per le quali non si pongono problemi di scelta, dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori quanto a loro individuazione, necessità ed ammontare.
5) Il SI. , tenuto di conto della retribuzione minima percepita dalla SI.ra i impegna Pt_1 CP_1
a versare entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese come contributo al mantenimento in favore del coniuge, la somma di euro 150,00;
6) I coniugi, per quanto occorre possa, prestano il consenso per il rilascio reciproco di ogni e qualsiasi autorizzazione di carattere amministrativo per la quale sia necessario il consenso del coniuge, ivi compreso il rilascio o l'eventuale rinnovo dei rispettivi passaporti.
2 7) I coniugi si impegnano a dare immediata attuazione, sin dalla sottoscrizione del presente ricorso, alle sopraelencate condizioni.
8) Le spese legali restano tra le parti integralmente compensate”.
2. L'udienza di comparizione del 3/9/2025 è stata sostituita con note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con le quali le parti hanno chiesto congiuntamente di modificare le proprie conclusioni nel senso che “l'assegno unico sarà percepito in via esclusiva dal figlio maggiorenne mediante Per_1 accredito, da parte dell'Istituto erogatore, direttamente sul conto corrente intestato a quest'ultimo”; scaduti i termini per il loro deposito, il Giudice relatore, preso atto della volontà delle parti di non volersi riconciliare, ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
3. Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
********
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i SI.ri e è fondata e merita accoglimento. Parte_1 CP_1
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, co. 1, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970, come successivamente modificata dalla L. n. 74/1987, dalla L. n. 162/2014 e dalla L. n. 55/2015, essendo maturato al momento del deposito del ricorso (27/6/2025) il termine semestrale ivi previsto e decorrente dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al magistrato delegato dal Presidente del
Tribunale di Pisa nel procedimento di separazione consensuale, terminato con decreto di omologa in data 11/2/2022; dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Il Tribunale, pertanto, deve constatare che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può più essere ricostruita e, per l'effetto, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come in dispositivo.Poiché le condizioni concordate dai coniugi non sono contrarie a norme imperative e appaiono conformi all'interesse del figlio, oggi maggiorenne, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione come in dispositivo, senza necessità di procedere all'ascolto della prole, stante la congruità di quanto stabilito dai genitori.
5. Vanno, altresì, disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
6. Stante l'accordo delle parti sul punto, le spese di lite devono essere dichiarate integralmente compensate tra le parti.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in parziale modifica dei provvedimenti già resi e in conformità all'accordo raggiunto tra le parti, così provvede:
3 - dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra Pt_1
e in data 22/9/1997 a Cascina (PI), trascritto nei registri dello Stato
[...] CP_1
Civile di detto Comune al n. 71, Parte II, Serie A, anno 1997;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere un contributo di mantenimento Parte_1 ordinario in favore del figlio maggiorenne nella misura di € 300,00 mensili, rivalutabili Per_1 annualmente in base agli indici ISTAT, da versarsi a entro e non oltre il giorno 5 CP_1 di ogni mese;
- dispone che provveda al pagamento delle spese straordinarie per il figlio nella Parte_1 misura del 50%, precisandosi che dette spese, ad eccezione di quelle indifferibili e/o urgenti e di quelle per le quali non si pongono problemi di scelta, dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori quanto a loro individuazione, necessità ed ammontare;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere un contributo di mantenimento Parte_1 ordinario in favore di nella misura di € 150,00 mensili, entro e non oltre il giorno CP_1
5 di ogni mese;
- dà atto che:
• i coniugi vivranno separati, liberi, ciascuno, di stabilire ove ritengano più opportuno la propria residenza, impegnandosi entrambi a comunicare tempestivamente eventuali mutamenti di residenza e/o domicilio;
• la casa familiare sita in San Frediano, (Cascina), Via IV Novembre n. 155, di proprietà esclusiva del SI. , rimane assegnata a , la quale si obbliga a Parte_2 CP_1 provvedere in via esclusiva al pagamento delle relative utenze;
• si obbliga a provvedere entro e non oltre la data di comparizione dei CP_1 coniugi dinnanzi al Presidente del Tribunale alla voltura a suo nome delle utenze relative alla casa familiare sita in San Frediano, (Cascina), Via IV Novembre n. 155;
• l'assegno unico sarà percepito in via esclusiva dal figlio maggiorenne mediante Per_1 accredito, da parte dell'Istituto erogatore, direttamente sul conto corrente intestato a quest'ultimo;
• i coniugi prestano reciprocamente il consenso per il rilascio di ogni e qualsiasi autorizzazione di carattere amministrativo per la quale sia necessario il consenso del coniuge, ivi compreso il rilascio o l'eventuale rinnovo dei rispettivi passaporti;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile territorialmente competente di provvedere alla trascrizione, alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 29/9/2025.
4 Il Giudice estensore
Dott.ssa Giulia Tavella
Il Presidente
Dott.ssa Santa Spina
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
Il Collegio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Santa Spina Presidente
Dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella Giudice estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado indicata in epigrafe, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Tiziana Parte_1 C.F._1
Franceschi
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Alessio CP_1 C.F._2
Righini
- ricorrenti
e
Pubblico Ministero
- interventore ex lege
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario su ricorso congiunto.
Conclusioni: come da ricorso congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. I SI.ri e hanno agito in giudizio con ricorso congiunto depositato Parte_1 CP_1 il 27/6/2025, deducendo:
1 - di aver contratto matrimonio concordatario in data 22/9/1997 a Cascina (PI), trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 71, Parte II, Serie A, anno 1997 (doc. 1, fascicolo dei ricorrenti);
- dalla loro unione in data 10/7/2004 è nato il figlio , oggi maggiorenne;
Per_1
- venuta meno l'affectio coniugalis, in data 21/9/2020 i coniugi hanno depositato innanzi al Tribunale di Pisa ricorso per separazione consensuale, iscritto al n. 3204/2020 R.G., omologata con decreto n.
2829/2022 dell'11/2/2022 alle condizioni di cui all'accordo raggiunto (doc. 2);
- da allora, la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente e non si è ricostituita tra gli stessi né una comunione materiale né spirituale.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire ove ritengano più opportuno la propria residenza, impegnandosi entrambi a comunicare tempestivamente eventuali mutamenti di residenza
e/o domicilio;
2) La casa familiare posta in San Frediano, (Cascina) in Via IV Novembre n. 155, di proprietà esclusiva del SI. , resta assegnata alla moglie;
Parte_2
3) Le parti concordano che le utenze della casa familiare restano ad esclusivo carico della SI.
CP_1
4) Il OR , tenuto di conto della retribuzione percepita e del fatto che la SI.ra Parte_1 volge attività lavorativa con una retribuzione minima si impegna e obbliga a corrispondere CP_1 alla ORa entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese a titolo di contributo al CP_1 mantenimento del figlio maggiorenne la somma mensile di Euro 300,00.= rivalutabile Per_1 annualmente in base agli indici Istat prendendo come parametro di riferimento il mese di dicembre di ogni anno. Il OR si impegna ed obbliga altresì a provvedere al pagamento, nella Pt_1 misura del 50%, di tutte le somme necessarie per spese straordinarie relative al figlio. Tutte le spese straordinarie, ad eccezione di quelle indifferibili e/o urgenti e di quelle per le quali non si pongono problemi di scelta, dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori quanto a loro individuazione, necessità ed ammontare.
5) Il SI. , tenuto di conto della retribuzione minima percepita dalla SI.ra i impegna Pt_1 CP_1
a versare entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese come contributo al mantenimento in favore del coniuge, la somma di euro 150,00;
6) I coniugi, per quanto occorre possa, prestano il consenso per il rilascio reciproco di ogni e qualsiasi autorizzazione di carattere amministrativo per la quale sia necessario il consenso del coniuge, ivi compreso il rilascio o l'eventuale rinnovo dei rispettivi passaporti.
2 7) I coniugi si impegnano a dare immediata attuazione, sin dalla sottoscrizione del presente ricorso, alle sopraelencate condizioni.
8) Le spese legali restano tra le parti integralmente compensate”.
2. L'udienza di comparizione del 3/9/2025 è stata sostituita con note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con le quali le parti hanno chiesto congiuntamente di modificare le proprie conclusioni nel senso che “l'assegno unico sarà percepito in via esclusiva dal figlio maggiorenne mediante Per_1 accredito, da parte dell'Istituto erogatore, direttamente sul conto corrente intestato a quest'ultimo”; scaduti i termini per il loro deposito, il Giudice relatore, preso atto della volontà delle parti di non volersi riconciliare, ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
3. Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
********
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i SI.ri e è fondata e merita accoglimento. Parte_1 CP_1
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, co. 1, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970, come successivamente modificata dalla L. n. 74/1987, dalla L. n. 162/2014 e dalla L. n. 55/2015, essendo maturato al momento del deposito del ricorso (27/6/2025) il termine semestrale ivi previsto e decorrente dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al magistrato delegato dal Presidente del
Tribunale di Pisa nel procedimento di separazione consensuale, terminato con decreto di omologa in data 11/2/2022; dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Il Tribunale, pertanto, deve constatare che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può più essere ricostruita e, per l'effetto, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come in dispositivo.Poiché le condizioni concordate dai coniugi non sono contrarie a norme imperative e appaiono conformi all'interesse del figlio, oggi maggiorenne, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione come in dispositivo, senza necessità di procedere all'ascolto della prole, stante la congruità di quanto stabilito dai genitori.
5. Vanno, altresì, disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
6. Stante l'accordo delle parti sul punto, le spese di lite devono essere dichiarate integralmente compensate tra le parti.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in parziale modifica dei provvedimenti già resi e in conformità all'accordo raggiunto tra le parti, così provvede:
3 - dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra Pt_1
e in data 22/9/1997 a Cascina (PI), trascritto nei registri dello Stato
[...] CP_1
Civile di detto Comune al n. 71, Parte II, Serie A, anno 1997;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere un contributo di mantenimento Parte_1 ordinario in favore del figlio maggiorenne nella misura di € 300,00 mensili, rivalutabili Per_1 annualmente in base agli indici ISTAT, da versarsi a entro e non oltre il giorno 5 CP_1 di ogni mese;
- dispone che provveda al pagamento delle spese straordinarie per il figlio nella Parte_1 misura del 50%, precisandosi che dette spese, ad eccezione di quelle indifferibili e/o urgenti e di quelle per le quali non si pongono problemi di scelta, dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori quanto a loro individuazione, necessità ed ammontare;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere un contributo di mantenimento Parte_1 ordinario in favore di nella misura di € 150,00 mensili, entro e non oltre il giorno CP_1
5 di ogni mese;
- dà atto che:
• i coniugi vivranno separati, liberi, ciascuno, di stabilire ove ritengano più opportuno la propria residenza, impegnandosi entrambi a comunicare tempestivamente eventuali mutamenti di residenza e/o domicilio;
• la casa familiare sita in San Frediano, (Cascina), Via IV Novembre n. 155, di proprietà esclusiva del SI. , rimane assegnata a , la quale si obbliga a Parte_2 CP_1 provvedere in via esclusiva al pagamento delle relative utenze;
• si obbliga a provvedere entro e non oltre la data di comparizione dei CP_1 coniugi dinnanzi al Presidente del Tribunale alla voltura a suo nome delle utenze relative alla casa familiare sita in San Frediano, (Cascina), Via IV Novembre n. 155;
• l'assegno unico sarà percepito in via esclusiva dal figlio maggiorenne mediante Per_1 accredito, da parte dell'Istituto erogatore, direttamente sul conto corrente intestato a quest'ultimo;
• i coniugi prestano reciprocamente il consenso per il rilascio di ogni e qualsiasi autorizzazione di carattere amministrativo per la quale sia necessario il consenso del coniuge, ivi compreso il rilascio o l'eventuale rinnovo dei rispettivi passaporti;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile territorialmente competente di provvedere alla trascrizione, alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 29/9/2025.
4 Il Giudice estensore
Dott.ssa Giulia Tavella
Il Presidente
Dott.ssa Santa Spina
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