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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/04/2025, n. 1380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1380 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2791/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente, Rel.Est.
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1
Nata a RG MO (Romania) il 20/07/1980 cittadina: Rumena
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Stefano Canciani presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2
Nato a Iasi (Romania) il 06/03/1979 cittadino: Rumena
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Stefano Canciani presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Rho in data 29/11/2003
(atto n° 88, Parte I – Anno 2023)
In comunione legale dei beni. con i seguenti figli: in data 01/02/2006 Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 05/03/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Ciascun coniuge rinuncia a pretendere dall'altro alcunché a titolo di mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
In particolare: il è assunto in qualità di operaio presso , via De Gasperi n. 27, Parte_2 CP_1
Lainate (retribuzione mensile di euro 1.800,00 circa, salve variazioni in base ai periodi di lavoro ed agli straordinari); la Signora è impiegata in qualità di collaboratrice domestica Parte_1 presso diversi datori di lavoro (retribuzione mensile di euro 1.400,00 salve variazioni in base ai periodi di lavoro ed agli straordinari).
3) Con riferimento alla casa coniugale, sita in 20045 Lainate (MI) via Grancia n. 11, di proprietà di entrambi i coniugi e gravata da mutuo ipotecario stipulato presso Banca Intesa San Paolo e avente importo residuo attuale pari ad euro 92.000,00 circa (mutuo la cui rata mensile per un importo complessivo approssimativo pari ad euro 680,00 viene addebitata sul conto corrente intestato alla
Sig.ra e rimborsata nella misura del 50% di spettanza del Sig. circa), gli odierni Pt_1 Pt_2
Ricorrenti hanno convenuto di metterla in vendita disponendo di dividere in pari quota il ricavato dalla vendita, al netto dell'estinzione nel mutuo e delle spese condominiali. 4) Sino all'intervenuta vendita, i Ricorrenti proseguiranno nel condividere gli spazi della stessa, nel reciproco rispetto e nella condivisa consapevolezza del loro status di separati.
Una volta liberato l'immobile, i Ricorrenti individueranno delle soluzioni abitative comunque nelle vicinanze dell'attuale casa coniugale, così da preservare la quotidianità della figlia e garantire le modalità di accudimento infra concordate.
5) La figlia maggiorenne autistica vivrà presso l'abitazione materna anche ai fini della residenza ai fini anagrafici.
6) I coniugi, essendo la figlia maggiorenne e in grado di decidere autonomamente con quale genitore trascorrere il proprio tempo, ritengono di non disciplinare un calendario di visita
7) I Ricorrenti concordano che il papà concorra al mantenimento ordinario della figlia mediante versamento entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario alle coordinate bancarie che la madre gli fornirà con apposita comunicazione scritta, di un importo mensile complessivo di euro
150,00=, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, sino all'intervenuta vendita della casa, importo che verrà aumentato ad euro 250,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, una volta intervenuta la vendita della casa.
Ciascun genitore concorrerà nella misura del 50% alle spese extra assegno in favore della figlia;
tali spese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, possono così distinguersi:
= SPESE STRAORDINARIE EROGABILI SENZA PREVENTIVO ACCORDO:
- Spese mediche: ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizioni medica (esclusi farmaci da banco), nonché esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es. fisioterapia); spese mediche urgenti;
- Spese scolastiche e di istruzione: Iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso d'anno; corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
= SPESE STRAORDINARIE PER LE QUALI È NECESSARIO IL PREVENTIVO ACCORDO:
In via esemplificativa e non esaustiva si possono indicare:
- Spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini di consenso informato;
interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali.
- Altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post universitari, alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorsi senza genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
8) Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione. Con specifico riferimento alle modalità di richiesta e prestazione del consenso, la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata all'altro genitore in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni quindici – salvo urgenze – rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività. Entro giorni sette dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa di intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga,
l'altro genitore potrà produrre eventuali diversi preventivi a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 300,00 ciascuno dei genitori dovrà anticipare i relativi costi per la quota di sua spettanza.
9) I Ricorrenti concordano che l'assegno unico venga riconosciuto alla sola Sig.ra e Pt_1 accreditato sul conto corrente intestato a quest'ultima.
10) I coniugi dichiarano altresì che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto in relazione alla casa coniugale, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro (anche a favore di terzi). Gli odierni Ricorrenti concordano che le detrazioni per la figlia a carico spetteranno al solo Sig. Pt_2
11) Gli odierni Ricorrenti hanno in dotazione le seguenti vetture: Volkswagen UP! Tg. FC160FR cointestata tra i coniugi ma in uso alla Sig.ra e Nissan Qashqai tg. FY161AJ cointestata Pt_1 tra i coniugi ma in uso al Sig. Gli stessi provvederanno a regolarizzare l'intestazione delle Pt_2 vetture onde divenire ciascuno pieno proprietario della sola vettura in uso, condizione questa funzionale alla consensualizzazione.
12) I Signori e si impegnano a rispettare e tutelare le rispettive Parte_1 Parte_2 figure genitoriali, soprattutto in presenza della figlia.
13) I Signori e si impegnano reciprocamente a prevedere Parte_1 Parte_2
l'inserimento di futuri nuovi compagni con la gradualità e l'accortezza necessarie a tutelare il benessere dei figli, evitando il verificarsi di qualsivoglia tipo di ingerenza e/o travalicamento dei ruoli genitoriali verso gli stessi.
In questa ottica, i genitori si impegnano a far conoscere e frequentare eventuali futuri compagni alla figlia solo e esclusivamente nel momento in cui saranno divenuti presenze connotate da stabilità.
14) I Ricorrenti dichiarano di rinunciare all'impugnazione della sentenza di separazione conforme alle condizioni pattuite nel presente ricorso congiunto.
15) Le spese di giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis.51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto Lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Rho (MI), in data 29/11/2003
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Spese di lite al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rho (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato Dott.ssa M.Laura Amato
Così deciso in Milano, il 9.04.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG