TRIB
Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/09/2025, n. 6182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6182 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, all'esito della scadenza del termine concesso alle parti per il deposito di note sostitutive dell'udienza del 11.09.2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 23820/2023;
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 alla via Buonaventura 27, C.F.: , elettivamente C.F._1 domiciliato in Napoli, alla via Ponte di Tappia, 47, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Nucifero, C.F.: , pec C.F._2
che lo rappresenta e difende, Email_1 giusta procura in calce al ricorso;
Ricorrente CONTRO
(P.IVA: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 della Giunta legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa CP_3 dall'Avv. Pasquale D'Onofrio ) dell'Avvocatura C.F._3
Regionale giusta procura generale in atti, elett.te domiciliata in Napoli alla via S. Lucia 81; Convenuta E
C.F. - Controparte_4 P.IVA_2
P.I. in persona del legale rappresentante pro tempore – P.IVA_3 rappresentato e difeso dall'Avv. Anna di Stefano ( ), C.F._4 giusta procura generale alle liti del 22.3.24 Repertorio n.37875 -Raccolta n.7131 ,a rogito notaio in FIUMICINO-distretto Persona_1 notarile di Roma - ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale CP_4 in Napoli alla Via Alcide De Gasperi n. 55, p.e.c. t Email_2
Convenuto
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Decisione a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter cpc
OGGETTO: quantificazione contributi nel rapporto di pubblico impiego.
1 Con ricorso del 18.12.2023, l'istante in epigrafe conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale la e l esponendo che: Controparte_1 CP_4
-in seguito alla partecipazione alla procedura concorsuale “per la selezione di n. 100 tecnici agricoli da convenzionare per lo svolgimento delle attività istruttorie delle Strutture dell'Area G.C.S.A. Settore Primario impegnate nell'attuazione del Sottoprogramma agricoltura del POP 1994/1999”, di cui alla Delibera di G.R. della n. 4884/1998, aveva lavorato alle CP_1 dipendenze dell' dal 01.01.2000 al 14.10.2009 in virtù di una CP_5 serie di contratti a tempo determinato, all'esito dei quali era stato assunto a tempo indeterminato;
-che, dopo averlo in un primo tempo contrattualizzato come dipendente a tempo determinato, la pur lasciando immutate le modalità Controparte_1 di svolgimento dell'attività lavorativa, aveva riqualificato il rapporto di lavoro de quo dapprima come rapporto autonomo e successivamente come rapporto di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa, modificando secondo tale formale inquadramento il trattamento economico e previdenziale di esso ricorrente;
-di avere, quindi, promosso un giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli per l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro per il periodo dal 01.01.2000 al 14.10.2009, esitato nella pronuncia n. 582/2016, passata in giudicato, contenente l'accertamento che le prestazioni lavorative rese nell'indicato periodo di lavoro avevano natura di lavoro subordinato, con conseguente diritto al riconoscimento di alcune somme e con condanna della alla regolarizzazione della contribuzione previdenziale;
CP_1
-di aver notificato all' copia della citata sentenza di condanna e di aver CP_4 costituito in mora l'Ente datore di lavoro nel marzo 2018 e nuovamente nel novembre 2022 senza ottenere alcun riscontro. Chiedeva, pertanto, all'adito Giudice del Lavoro di:
“Accertare e dichiarare che in forza del giudicato formatosi sulla Sentenza del Tribunale di Napoli n. 582/2016, che ha sancito il diritto del ricorrente ad ottenere la regolarizzazione contributiva per l'attività lavorativa subordinata prestata con mansioni D1, il sig. ha diritto ad ottener il versamento Parte_1 dei contributi in una misura pari alla differenza tra quelli spettanti per il lavoro dipendente e quelli versati per il fittizio rapporto di collaborazione per il periodo dal 01.01.2001 al 14.10.2009; 2. Per l'effetto, condannare la
al versamento in favore dell' dei contributi omessi Controparte_1 CP_4 per ciascuna annualità come da conteggi depositati e pari alla complessiva somma di € 31.789,84 ovvero nella diversa somma che sarà accertata in corso di causa;
3. Condannare infine la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio, con diretta attribuzione al procuratore che si dichiara anticipatario di tutte le spese”. Costituitasi in giudizio, la eccepiva che al ricorrente non Controparte_1 spettava alcun versamento contributivo, attesa la natura del trattamento di fine rapporto della somma di €. 22.768,15 riconosciuto nella sentenza n. 582/2016. Concludeva per il rigetto del ricorso. Si costituiva anche l' evidenziando di essere titolare dell'eventuale CP_4 credito contributivo, essendo terzo il lavoratore. Rilevava, inoltre, che l'articolo 1, comma 16, lettera a), del decreto-legge n. 215/2023, modificando il comma 10-bis dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, aveva posticipato dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019 i periodi retributivi per i quali opera l'inapplicabilità dei termini di prescrizione dei crediti contributivi, che viene estesa fino al 31 dicembre 2024. Evidenziava infine che l'articolo 1, comma 17, del decreto-legge n. 215/2023 aveva modificato l'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, prorogando fino al 31 dicembre 2024 (dal 31 dicembre 2023) il regime di inapplicabilità delle sanzioni civili di cui all'articolo 116, commi 8 e 9, della legge n. 388/2000. Contestava, poi, i conteggi in mancanza del preventivo inoltro all'ufficio amministrativo di tutti gli elementi utili a consentire la valutazione e la quantificazione di quanto eventualmente dovuto a titolo di differenze contributive. Concludeva chiedendo, ove accertato il diritto del ricorrente, di condannare il datore di lavoro al pagamento dei contributi, delle sanzioni e degli interessi dovuti per legge, eventualmente da quantificare anche a mezzo CTU. Istruita documentalmente, all'udienza del 11.09.2025 – sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa con la presente sentenza. 2 Con sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli già richiamata in premessa e passata in giudicato, resa nel proc. RG 14443/2013, posto il principio del diritto al risarcimento del danno in favore del lavoratore che ha prestato attività subordinata in favore della P.A., è stato riconosciuto il diritto degli istanti, e fra questi dell'odierno ricorrente, al pagamento della somma maturata a titolo di TFR, statuendo espressamente che “Dalla natura subordinata della prestazione svolta per l'ente pubblico, ex art. 2126 cod. civ., spetta anche il diritto di ciascun ricorrente alla contribuzione previdenziale per il tempo in cui il rapporto stesso ha avuto materiale esecuzione;
condanna, pertanto, la alla relativa regolarizzazione”. CP_1
Con il presente giudizio è stato azionato il diritto della parte ricorrente ad ottenere il versamento dei contributi previdenziali da parte della in CP_1 favore dell' per il periodo in cui è stata riconosciuta la natura subordinata CP_4 della prestazione svolta, accertata giudizialmente con sentenza passata in giudicato. Sul punto, deve essere richiamato il principio ormai radicato nella giurisprudenza di legittimità in materia di rapporto di lavoro di fatto alle dipendenze della Pubblica Amministrazione e ribadito anche di recente, per cui "In tema di pubblico impiego privatizzato, in caso di stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa che, in seguito ad accertamento giudiziario, risulti avere la sostanza di contratto di lavoro subordinato, il lavoratore non può conseguire la conversione del rapporto in uno di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la P.A., ma ha diritto ad una tutela risarcitoria, nei limiti di cui all'art. 2126 c.c., nonché alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale ed alla corresponsione del trattamento di fine rapporto per il periodo pregresso" (Cass. Sez. Lav., 13.02.2023 n. 4360 conformemente a Cass. Sez. L, n. 3314 del 5 febbraio 2019). 3 L'eccezione sollevata dalla secondo cui nulla spetterebbe Controparte_1 al ricorrente, atteso che l'unica somma riconosciuta dalla pronuncia n. 582/2016 ammonta ad €. 22.768,15 a titolo di TFR, su cui non è dovuto il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, è priva di fondamento. Va premesso che nella citata pronuncia il Tribunale ha respinto la domanda relativa alla determinazione delle somme a titolo di ferie e di tredicesima mensilità, sul presupposto che, una volta riconosciuta la sussistenza tra le parti di un rapporto subordinato in luogo di quello formalmente definito come parasubordinato, al lavoratore che agisce per il pagamento di somme non corrisposte deve essere riconosciuta la retribuzione di cui all'art 2126 cc;
tuttavia, ritenuto che “la proporzionalità e l'adeguatezza della retribuzione vanno riferite non già alle sue singole componenti, ma alla globalità di questa (v. Corte cost. n. 470 del 2002)”, il Tribunale ha valutato che “il compenso totale per il periodo in lite percepito dai ricorrenti è superiore a quello dovuto come dipendenti”. Nella sentenza in oggetto viene, dunque, riconosciuto espressamente il diritto di ciascun ricorrente alla contribuzione previdenziale per il tempo in cui il rapporto stesso ha avuto materiale esecuzione, sempre in applicazione dell'art. 2126 cod. civ., con conseguente condanna della alla relativa CP_1 regolarizzazione. Invero, in tema di “stipulazione di un contratto di collaborazione autonoma o di collaborazione coordinata e continuativa con un'amministrazione pubblica, al di fuori dei presupposti di legge, non può mai determinare la conversione in un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato (Cass. 3384/2017), dall'altro lato la prestazione di lavoro svolta alle dipendenze di un ente pubblico non economico in violazione di norme imperative, deve essere qualificata come pubblico impiego, ai sensi e per gli effetti dell'art.2126 c.c., con il conseguente diritto del dipendente non solo al risarcimento nella misura dei compensi previsti per quel tipo di rapporto, ma anche alla regolarizzazione della posizione contributiva previdenziale secondo le regole previste per gli impiegati pubblici” (Cass. 10551/2003, Cass. Sez. Un. 11626/2002 nonchè Cass. 5895/1999; Cass. 815/1999; Cass. 4823/1998 e Cass. 844/1998). L'obbligo contributivo derivante dall'applicazione dell'art. 2126 c.c. ha natura onnicomprensiva e si estende all'intera retribuzione spettante per il rapporto di lavoro subordinato in quanto, nel caso di prestazione di lavoro svolta alle dipendenze di una pubblica amministrazione in violazione di norme imperative, deve essere riconosciuto al lavoratore il diritto allo stesso trattamento economico e previdenziale che gli sarebbe spettato in caso di contratto valido. Ne consegue che l'obbligo contributivo non può essere limitato alle sole voci retributive eventualmente riconosciute in sede giudiziale, ma deve estendersi all'intera retribuzione spettante per un rapporto di lavoro subordinato regolare. L'interpretazione restrittiva proposta dalla si porrebbe, poi, Controparte_1 in contrasto con il principio di effettività della tutela previdenziale, desumibile dall'art. 38 della Costituzione che assicura “il diritto dei lavoratori a che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria”. L'eccezione della si porrebbe, altresì, in contrasto con il Controparte_1 principio di automaticità delle prestazioni previdenziali, sancito dall'art. 2116 c.c., per cui le prestazioni previdenziali spettano al lavoratore anche quando i contributi dovuti non siano stati effettivamente versati. Corollario di tale principio è che l'obbligo contributivo del datore di lavoro non possa essere limitato alle sole differenze retributive espressamente riconosciute rispetto al trattamento economico di fatto percepito, ma debba estendersi all'intera retribuzione spettante per un rapporto di lavoro subordinato regolare. 4 Quanto poi alla individuazione della gestione previdenziale, va premesso che è divenuta indiscussa nella giurisprudenza della suprema Corte una nozione di rapporto di pubblico impiego tale da comportarne la coincidenza con il lavoro subordinato prestato alle dipendenze di un ente pubblico non economico e con inserimento nella sua organizzazione pubblicistica (adibito, quindi, in questo senso, ad un servizio di carattere permanente, cioè rientrante, in definitiva, nei fini istituzionali dell'ente pubblico), indipendentemente dalla forma dell'assunzione, dall'esistenza di termini di durata del rapporto, dallo stato giuridico ed economico (cfr. Cass., sez. un., 11626/2002; 815/1999; 844/1998, 4823/1998). Ciò premesso, nessuna rilevanza può essere attribuita all'eventuale nullità del rapporto di lavoro instaurato in violazione delle norme che regolano le assunzioni alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, perché, ai sensi dell' art. 2126 c.c., opera l'equiparazione del rapporto invalido a quello valido, con la conseguenza che il rapporto deve essere qualificato ad ogni effetto come di pubblico impiego, fino a quando vi è stata data esecuzione. Invero, con specifico riferimento a controversie aventi ad oggetto crediti contributivi rivendicati dall' nei confronti di datori di lavoro pubblici, la CP_4 giurisprudenza della Corte aveva in un primo tempo condiviso la tesi secondo la quale un rapporto di lavoro riconducibile allo schema della prestazione di fatto di cui all' art. 2126 c.c. fosse di natura privatistica e rientrasse, quindi, nell'ambito di operatività dell'assicurazione generale obbligatoria (Cass., n. 5080/1980), ma l'orientamento risulta definitivamente abbandonato nei presupposti che lo avevano determinato. Di ciò avevano già preso atto, pronunciando sul tema specifico dell'obbligazione contributiva, le decisioni della Corte 3011/1989 e 1105/1999 affermando il principio secondo il quale la prestazione di lavoro subordinato alle dipendenze di ente pubblico non economico in violazione di norme imperative deve essere qualificato di pubblico impiego, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2126 cc, con il conseguente diritto del dipendente non solo ai compensi previsti per quel tipo di rapporto, ma anche alla regolarizzazione della posizione contributiva previdenziale secondo le regole previste per gli impiegati pubblici. La Corte ha invero osservato (Cass. 5996/2001) che non risultava assolutamente condivisibile l'affermazione che l'esecuzione di prestazioni lavorative in regime di subordinazione, con inserimento nell'organizzazione pubblicistica di un ente non economico, non origina un rapporto suscettibile di ricevere ad ogni effetto la qualificazione di impiego pubblico: fino a quando vi è stata data esecuzione, il rapporto è da considerare come di impiego pubblico a tutti gli effetti di tutela del lavoratore, anche ai fini della tutela previdenziale. Ciò posto, va osservato che, pur risultando esclusa la possibilità di conversione in contratto a tempo indeterminato e pur riconoscendosi al lavoratore che ha prestato attività subordinata in favore della pubblica amministrazione solo il diritto al risarcimento del danno nei limiti di quanto allegato e provato attraverso il ricorso al meccanismo corrispettivo dell'art. 2126 c.c., tuttavia, il diritto del prestatore di lavoro alla regolarizzazione contributiva deve ritenersi assimilabile e/o sovrapponibile a quello del lavoratore subordinato inserito nei ruoli della P.A., in quanto rappresenta la tutela inderogabile di un rapporto di impiego di carattere fattuale. Pertanto, può giungersi alla conclusione che, in tema di pubblico impiego privatizzato, qualora si accerti che la prestazione lavorativa resa in favore di un ente pubblico non economico, in forza di un contratto formalmente qualificato di collaborazione autonoma ex art. 7 del d.lgs. n. 165 del 2001, ha di fatto assunto i caratteri della subordinazione, sulla base di indici sintomatici quali la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione datoriale e l'assenza dei presupposti di legittimità richiesti dallo stesso art. 7, sussiste a carico dell'ente l'obbligo di versamento della contribuzione previdenziale e assistenziale, che trova fondamento nell'art. 2126 c.c. A tale riguardo, la Suprema Corte ha osservato che l'obbligo di versamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale discende dall'art. 2126 c.c., in conseguenza dell'avvenuto svolgimento alle dipendenze della PA di un rapporto di lavoro che si era connotato di fatto in termini di subordinazione e non di autonomia, parametrati ai “compensi percepiti” dalla lavoratrice (cfr. Cass. sez. lav., 05/02/2019 n.3314). I versamenti vanno pertanto effettuati sulla posizione contributiva relativa alla gestione lavoratori dipendenti, essendo finalizzati a garantire la parificazione contributiva tra la parte ricorrente impiegata di fatto come subordinata e il dipendente di ruolo. 5 In tema di contribuzione, poi, soccorre sul piano generale l'art. 19 della L. 218/1952, relativo agli obblighi contributivi nel rapporto di lavoro subordinato, il quale dispone che il datore di lavoro è responsabile del versamento dei contributi anche per la parte a carico del lavoratore e stabilisce altresì che “il contributo a carico del lavoratore è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta al lavoratore stesso alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce”. Ai sensi del successivo art. 23, inoltre, il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta è tenuto al pagamento dei contributi e delle parti di contributo non versato tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori. L'omesso versamento dei contributi relativi al periodo lavorativo, per il quale la non ha versato i contributi nella gestione lavoratori dipendenti CP_1 nella misura dovuta, pertanto, determina l'applicazione del principio elaborato dai Giudici di legittimità, secondo il quale: “In tema di contributi previdenziali, quando il datore di lavoro corrisponde tempestivamente i crediti retributivi può legittimamente operare la trattenuta dei contributi da versare all'ente previdenziale, non può farlo, invece, in caso di intempestività, da valutarsi con riferimento al momento di maturazione dei crediti e non a quello di accertamento giudiziale degli stessi, sicché in detta ipotesi il credito retributivo del lavoratore si estende automaticamente alla quota contributiva a suo carico” (cosi la Cass. Sez. Lav. 15.07.2019 n. 18897 e negli stessi termini Cass. 6448/09; Cass. 3782/2008; Cass. 8800/2008; Cass. 10437/2000). Con la sua più recente sentenza, la Corte di Cassazione ha inoltre chiarito che:
“L'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive debbano essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore: e ciò perché la determinazione delle prime attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli;
mentre, quanto alle seconde, il datore di lavoro può procedere, ai sensi della L. n. 218 del 1952, art. 19 alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo” (cfr. la più recente Cass. lav. 10.11.2021 n. 33155 ed in senso conforme Cass. 17/11/2016, n. 23426; Cass. civ. Sez. lavoro 14/09/2015, n. 18044; Cass. civ. 28/09/2011, n. 19790). La portata generale del principio sancito dall'art. 23 cit., ripetutamente affermata dalla giurisprudenza di legittimità, consente di ritenere applicabile la norma anche con specifico riferimento ai rapporti di pubblico impiego. Si consideri che la sentenza n. 18232/2015 della Corte di Cassazione ha esplicitamente riconosciuto la natura di principio generale dell'ordinamento previdenziale alla regola in questione, in quanto espressione dei canoni di buona fede e correttezza nell'attuazione del contratto di lavoro. Tale qualificazione esclude la natura eccezionale della disposizione e ne impone l'applicazione all'intero sistema previdenziale, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del datore di lavoro. 6 Il diritto azionato, infine, non è prescritto. L'art. 3, comma 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ha previsto la riduzione del termine di prescrizione della contribuzione previdenziale e assistenziale obbligatoria da dieci a cinque anni, applicabile anche alla contribuzioni di pertinenza delle Gestioni pensionistiche pubbliche, trattandosi di forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti alle quali espressamente la Riforma Dini ha fatto riferimento;
pertanto, tali contribuzioni sono assoggettate al termine di prescrizione quinquennale. Ciò posto, con riferimento ai lavoratori del settore pubblico si sono susseguite nel tempo varie disposizioni normative che hanno introdotto deroghe alla normativa di cui sopra in materia di prescrizione. È stato, infatti, aggiunto all'art. 3 della l. 335/1995 il comma 10 ter che prevede, appunto, la non operatività della prescrizione per determinate tipologie di rapporti: “10-ter. Le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai commi 9 e 10, sono tenute a dichiarare e ad adempiere, fino al 31 dicembre 2025, agli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovuta alla Gestione separata di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in relazione ai compensi erogati per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate. Sono fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato”. Inoltre, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il regime di inapplicabilità delle sanzioni civili di cui all'articolo 116, commi 8 e 9, della legge n. 388/2000: il vigente art 9, comma 4, DL 228/2021 dispone, infatti, che “
4. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non si applicano fino al 31 dicembre 2025 agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria di cui al comma 10-bis dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dal comma 3 del presente articolo, e al comma 10-ter del medesimo articolo 3 della legge n. 335 del 1995, introdotto dal comma 3 del presente articolo. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato”. 7 Quanto alla domanda, parte ricorrente ha dichiarato che, mentre per l'anno 2000 ha ottenuto il versamento contributivo per l'attività di lavoro subordinato prestata con inquadramento nella categoria D1, a far data dal gennaio 2001 ha invece ottenuto il versamento dei contributi sulla scorta del simulato rapporto di collaborazione imposto dalla ha quindi quantificato il Controparte_1 credito ai contributi omessi dalla pari alla differenza tra Controparte_1 quelli spettanti per il rapporto di lavoro subordinato accertato in via definitiva (€ 77.441,76) e quelli versati dell'Ente in virtù del rapporto di collaborazione (€ 45.640,92), nella misura di Euro 31.789,84 (rectius: 31.800,84) come da prospetto contabile integrato al ricorso. Nelle note del 18.10.24, il ricorrente ha poi evidenziato che, “in forza della vigente normativa, per i contributi versati nella gestione separata non vi è possibilità di ricongiungimento con quelli versati nella gestione lavoratori subordinati. Per tale ragione, la detrazione dei contributi versati per il dissimulato rapporto di co.co.co. potrà nella fattispecie avvenire solo previa condanna, da parte del Tribunale, della a provvedere allo Controparte_1 storno dei contributi versati nella gestione separata e al loro riaccredito nella gestione lavoratori subordinati privati”. Ha, quindi, domandato di
“condannare la a provvedere allo storno dei contributi Controparte_1 versati nella gestione separata e al loro riaccredito nella gestione lavoratori subordinati privati, condannandola, inoltre, all'integrale versamento delle differenze contributive ancora dovute per ciascuna annualità come da conteggi depositati, pari alla complessiva somma di € 31.789,84 ovvero nella diversa somma che sarà accertata in corso di causa”. Nessuna replica è stata poi formulata dalle parti convenute, nonostante il temine concesso sino al 20.1.25 (cfr. verbale di udienza del 20.6.24). Parimenti, nonostante l'ulteriore termine concesso all'udienza del 20.2.25 su richiesta dell' per “note sulla imputazione dei contributi e al fine di CP_4 consentire all' di interloquire con i vertici per una uniformità di CP_4 comportamento”, nessuna deduzione è stata effettuata dai convenuti. Nelle note attoree del 28.7.25, l'istante ha ribadito che “per i contributi versati nella gestione separata non vi è possibilità di ricongiungimento da parte dell'assicurato, mentre le Pubbliche Amministrazioni, in ottemperanza al principio di economicità ed efficienza della P.A., possono ottenere lo storno dei contributi erroneamente versati al fine di procedere poi al corrispettivo versamento. Per tale ragione, nel caso in cui il Tribunale ritenga opportuno condannare la convenuta al versamento delle sole differenze anziché del totale dei contributi spettanti, dovrà altresì condannare la al CP_1 ricongiungimento dei contributi versati nella gestione separata per il dissimulato rapporto di collaborazione”. Ha, dunque, domandato di
“Accertare e dichiarare che in forza del giudicato formatosi sulla Sentenza del Tribunale di Napoli n. 582/2016, che ha sancito il diritto del ricorrente ad ottenere la regolarizzazione contributiva per l'attività lavorativa subordinata, prestata con mansioni D1, il sig. ha diritto ad ottener il versamento Parte_1 dei contributi secondo le aliquote del lavoro subordinato per il periodo dal
01.01.2001 al 14.10.2009.
2. Per l'effetto, condannare la all'integrale versamento Controparte_1 delle differenze contributive ancora dovute per ciascuna annualità, pari alla complessiva somma di € 31.789,84 ed al ricongiungimento dei contributi versati nella gestione separata per il dissimulato rapporto di collaborazione.
3. In via subordinata condannare la all'integrale Controparte_1 versamento dei contributi omessi per ciascuna annualità pari alla complessiva somma di €. 77.441,76”. Ebbene, nel silenzio delle parti convenute, deve ritenersi che le medesime hanno prestato acquiescenza alla specificazione della domanda introduttiva relativa alla regolarizzazione contributiva per l'attività lavorativa subordinata come volta ad ottenere sia il pagamento della ulteriore differenza contributiva nella misura quantificata nell'atto introduttivo sia il ricongiungimento nella gestione dei dipendenti dei contributi già versati (erroneamente attesa la natura subordinata del rapporto di lavoro) nella gestione separata dei parasubordinati. 8 Fatta questa premessa in riferimento alle allegazioni delle parti, deve rilevarsi che, dall'estratto contributivo allegato, risulta versata la contribuzione a cura della nell'anno 2001 sia nella gestione parasubordinati (in Controparte_1 riferimento al reddito di euro 20.607,00) sia nella gestione dipendenti pubblici e precisamente presso la gestione cassa pensione dipendenti enti locali (in riferimento alla retribuzione ai fini pensionistici pari ad euro 1.366,87). Nel periodo compreso dal 2002 al 14 ottobre 2009 risultano, poi, versati contributi solo nella gestione parasubordinati, mentre, dal 15 ottobre 2009, il versamento dei contributi è stato effettuato solo nella gestione dipendenti pubblici. E' evidente, dunque, che nel periodo dal 2001 sino al 14 ottobre 2009 - fatta salva una piccola retribuzione pari ad euro 1.366,87 del 2001 - la Regione ha versato contributi nella gestione parasubordinati e non ha provveduto a regolarizzare la contribuzione nella gestione dipendenti pubblici, nonostante il rapporto di lavoro di fatto sia stato successivamente riconosciuto come subordinato all'esito della sentenza passata in giudicato n. 582 del 2016. Quanto alla determinazione del credito contributivo, nessuna specifica contestazione è stata sollevata dalle parti convenute sul reddito percepito, sull'aliquota contributiva, sulla misura dei contributi dovuti e versati, così come indicati nella tabella contenuta nel ricorso introduttivo. Deve, dunque, essere dichiarato il diritto del ricorrente ad ottenere il versamento nella gestione pubblici dipendenti dei contributi previdenziali spettanti per il rapporto di lavoro subordinato intercorso alle dipendenze della per il periodo dal 01.01.2001 al 14.10.2009; per l'effetto, Controparte_1 va condannata la al versamento all' dei contributi Controparte_1 CP_4 previdenziali pari ad € 31.800,84, corrispondente alla differenza tra quanto già versato e quanto spettante, nonché al ricongiungimento nella gestione dei dipendenti dei contributi già versati (erroneamente attesa la natura subordinata del rapporto di lavoro) nella gestione separata dei parasubordinati. 9 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in favore del ricorrente e a carico della Controparte_1
Le spese del giudizio, stante la posizione dell' nella presente CP_4 controversia, restano compensate tra e . Controparte_1 CP_4
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere il versamento nella gestione pubblici dipendenti dei contributi previdenziali spettanti per il rapporto di lavoro subordinato intercorso alle dipendenze della CP_1 per il periodo dal 01.01.2001 al 14.10.2009;
[...]
- per l'effetto, condanna la al versamento all' dei Controparte_1 CP_4 contributi previdenziali pari ad € 31.800,84, corrispondente alla differenza tra quanto già versato e quanto spettante, nonché al ricongiungimento nella gestione dei dipendenti dei contributi già versati nella gestione separata dei parasubordinati;
- condanna la al pagamento delle spese di lite che liquida in CP_1 complessivi € 2.800,00, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge, con attribuzione al difensore della parte ricorrente, avv. Giovanni Nucifero;
- compensa le spese di lite con l' CP_4
Napoli, 12.09.2025 Il Giudice del lavoro d.ssa Monica Galante
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, all'esito della scadenza del termine concesso alle parti per il deposito di note sostitutive dell'udienza del 11.09.2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 23820/2023;
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 alla via Buonaventura 27, C.F.: , elettivamente C.F._1 domiciliato in Napoli, alla via Ponte di Tappia, 47, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Nucifero, C.F.: , pec C.F._2
che lo rappresenta e difende, Email_1 giusta procura in calce al ricorso;
Ricorrente CONTRO
(P.IVA: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 della Giunta legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa CP_3 dall'Avv. Pasquale D'Onofrio ) dell'Avvocatura C.F._3
Regionale giusta procura generale in atti, elett.te domiciliata in Napoli alla via S. Lucia 81; Convenuta E
C.F. - Controparte_4 P.IVA_2
P.I. in persona del legale rappresentante pro tempore – P.IVA_3 rappresentato e difeso dall'Avv. Anna di Stefano ( ), C.F._4 giusta procura generale alle liti del 22.3.24 Repertorio n.37875 -Raccolta n.7131 ,a rogito notaio in FIUMICINO-distretto Persona_1 notarile di Roma - ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale CP_4 in Napoli alla Via Alcide De Gasperi n. 55, p.e.c. t Email_2
Convenuto
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Decisione a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter cpc
OGGETTO: quantificazione contributi nel rapporto di pubblico impiego.
1 Con ricorso del 18.12.2023, l'istante in epigrafe conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale la e l esponendo che: Controparte_1 CP_4
-in seguito alla partecipazione alla procedura concorsuale “per la selezione di n. 100 tecnici agricoli da convenzionare per lo svolgimento delle attività istruttorie delle Strutture dell'Area G.C.S.A. Settore Primario impegnate nell'attuazione del Sottoprogramma agricoltura del POP 1994/1999”, di cui alla Delibera di G.R. della n. 4884/1998, aveva lavorato alle CP_1 dipendenze dell' dal 01.01.2000 al 14.10.2009 in virtù di una CP_5 serie di contratti a tempo determinato, all'esito dei quali era stato assunto a tempo indeterminato;
-che, dopo averlo in un primo tempo contrattualizzato come dipendente a tempo determinato, la pur lasciando immutate le modalità Controparte_1 di svolgimento dell'attività lavorativa, aveva riqualificato il rapporto di lavoro de quo dapprima come rapporto autonomo e successivamente come rapporto di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa, modificando secondo tale formale inquadramento il trattamento economico e previdenziale di esso ricorrente;
-di avere, quindi, promosso un giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli per l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro per il periodo dal 01.01.2000 al 14.10.2009, esitato nella pronuncia n. 582/2016, passata in giudicato, contenente l'accertamento che le prestazioni lavorative rese nell'indicato periodo di lavoro avevano natura di lavoro subordinato, con conseguente diritto al riconoscimento di alcune somme e con condanna della alla regolarizzazione della contribuzione previdenziale;
CP_1
-di aver notificato all' copia della citata sentenza di condanna e di aver CP_4 costituito in mora l'Ente datore di lavoro nel marzo 2018 e nuovamente nel novembre 2022 senza ottenere alcun riscontro. Chiedeva, pertanto, all'adito Giudice del Lavoro di:
“Accertare e dichiarare che in forza del giudicato formatosi sulla Sentenza del Tribunale di Napoli n. 582/2016, che ha sancito il diritto del ricorrente ad ottenere la regolarizzazione contributiva per l'attività lavorativa subordinata prestata con mansioni D1, il sig. ha diritto ad ottener il versamento Parte_1 dei contributi in una misura pari alla differenza tra quelli spettanti per il lavoro dipendente e quelli versati per il fittizio rapporto di collaborazione per il periodo dal 01.01.2001 al 14.10.2009; 2. Per l'effetto, condannare la
al versamento in favore dell' dei contributi omessi Controparte_1 CP_4 per ciascuna annualità come da conteggi depositati e pari alla complessiva somma di € 31.789,84 ovvero nella diversa somma che sarà accertata in corso di causa;
3. Condannare infine la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio, con diretta attribuzione al procuratore che si dichiara anticipatario di tutte le spese”. Costituitasi in giudizio, la eccepiva che al ricorrente non Controparte_1 spettava alcun versamento contributivo, attesa la natura del trattamento di fine rapporto della somma di €. 22.768,15 riconosciuto nella sentenza n. 582/2016. Concludeva per il rigetto del ricorso. Si costituiva anche l' evidenziando di essere titolare dell'eventuale CP_4 credito contributivo, essendo terzo il lavoratore. Rilevava, inoltre, che l'articolo 1, comma 16, lettera a), del decreto-legge n. 215/2023, modificando il comma 10-bis dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, aveva posticipato dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019 i periodi retributivi per i quali opera l'inapplicabilità dei termini di prescrizione dei crediti contributivi, che viene estesa fino al 31 dicembre 2024. Evidenziava infine che l'articolo 1, comma 17, del decreto-legge n. 215/2023 aveva modificato l'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, prorogando fino al 31 dicembre 2024 (dal 31 dicembre 2023) il regime di inapplicabilità delle sanzioni civili di cui all'articolo 116, commi 8 e 9, della legge n. 388/2000. Contestava, poi, i conteggi in mancanza del preventivo inoltro all'ufficio amministrativo di tutti gli elementi utili a consentire la valutazione e la quantificazione di quanto eventualmente dovuto a titolo di differenze contributive. Concludeva chiedendo, ove accertato il diritto del ricorrente, di condannare il datore di lavoro al pagamento dei contributi, delle sanzioni e degli interessi dovuti per legge, eventualmente da quantificare anche a mezzo CTU. Istruita documentalmente, all'udienza del 11.09.2025 – sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa con la presente sentenza. 2 Con sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli già richiamata in premessa e passata in giudicato, resa nel proc. RG 14443/2013, posto il principio del diritto al risarcimento del danno in favore del lavoratore che ha prestato attività subordinata in favore della P.A., è stato riconosciuto il diritto degli istanti, e fra questi dell'odierno ricorrente, al pagamento della somma maturata a titolo di TFR, statuendo espressamente che “Dalla natura subordinata della prestazione svolta per l'ente pubblico, ex art. 2126 cod. civ., spetta anche il diritto di ciascun ricorrente alla contribuzione previdenziale per il tempo in cui il rapporto stesso ha avuto materiale esecuzione;
condanna, pertanto, la alla relativa regolarizzazione”. CP_1
Con il presente giudizio è stato azionato il diritto della parte ricorrente ad ottenere il versamento dei contributi previdenziali da parte della in CP_1 favore dell' per il periodo in cui è stata riconosciuta la natura subordinata CP_4 della prestazione svolta, accertata giudizialmente con sentenza passata in giudicato. Sul punto, deve essere richiamato il principio ormai radicato nella giurisprudenza di legittimità in materia di rapporto di lavoro di fatto alle dipendenze della Pubblica Amministrazione e ribadito anche di recente, per cui "In tema di pubblico impiego privatizzato, in caso di stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa che, in seguito ad accertamento giudiziario, risulti avere la sostanza di contratto di lavoro subordinato, il lavoratore non può conseguire la conversione del rapporto in uno di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la P.A., ma ha diritto ad una tutela risarcitoria, nei limiti di cui all'art. 2126 c.c., nonché alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale ed alla corresponsione del trattamento di fine rapporto per il periodo pregresso" (Cass. Sez. Lav., 13.02.2023 n. 4360 conformemente a Cass. Sez. L, n. 3314 del 5 febbraio 2019). 3 L'eccezione sollevata dalla secondo cui nulla spetterebbe Controparte_1 al ricorrente, atteso che l'unica somma riconosciuta dalla pronuncia n. 582/2016 ammonta ad €. 22.768,15 a titolo di TFR, su cui non è dovuto il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, è priva di fondamento. Va premesso che nella citata pronuncia il Tribunale ha respinto la domanda relativa alla determinazione delle somme a titolo di ferie e di tredicesima mensilità, sul presupposto che, una volta riconosciuta la sussistenza tra le parti di un rapporto subordinato in luogo di quello formalmente definito come parasubordinato, al lavoratore che agisce per il pagamento di somme non corrisposte deve essere riconosciuta la retribuzione di cui all'art 2126 cc;
tuttavia, ritenuto che “la proporzionalità e l'adeguatezza della retribuzione vanno riferite non già alle sue singole componenti, ma alla globalità di questa (v. Corte cost. n. 470 del 2002)”, il Tribunale ha valutato che “il compenso totale per il periodo in lite percepito dai ricorrenti è superiore a quello dovuto come dipendenti”. Nella sentenza in oggetto viene, dunque, riconosciuto espressamente il diritto di ciascun ricorrente alla contribuzione previdenziale per il tempo in cui il rapporto stesso ha avuto materiale esecuzione, sempre in applicazione dell'art. 2126 cod. civ., con conseguente condanna della alla relativa CP_1 regolarizzazione. Invero, in tema di “stipulazione di un contratto di collaborazione autonoma o di collaborazione coordinata e continuativa con un'amministrazione pubblica, al di fuori dei presupposti di legge, non può mai determinare la conversione in un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato (Cass. 3384/2017), dall'altro lato la prestazione di lavoro svolta alle dipendenze di un ente pubblico non economico in violazione di norme imperative, deve essere qualificata come pubblico impiego, ai sensi e per gli effetti dell'art.2126 c.c., con il conseguente diritto del dipendente non solo al risarcimento nella misura dei compensi previsti per quel tipo di rapporto, ma anche alla regolarizzazione della posizione contributiva previdenziale secondo le regole previste per gli impiegati pubblici” (Cass. 10551/2003, Cass. Sez. Un. 11626/2002 nonchè Cass. 5895/1999; Cass. 815/1999; Cass. 4823/1998 e Cass. 844/1998). L'obbligo contributivo derivante dall'applicazione dell'art. 2126 c.c. ha natura onnicomprensiva e si estende all'intera retribuzione spettante per il rapporto di lavoro subordinato in quanto, nel caso di prestazione di lavoro svolta alle dipendenze di una pubblica amministrazione in violazione di norme imperative, deve essere riconosciuto al lavoratore il diritto allo stesso trattamento economico e previdenziale che gli sarebbe spettato in caso di contratto valido. Ne consegue che l'obbligo contributivo non può essere limitato alle sole voci retributive eventualmente riconosciute in sede giudiziale, ma deve estendersi all'intera retribuzione spettante per un rapporto di lavoro subordinato regolare. L'interpretazione restrittiva proposta dalla si porrebbe, poi, Controparte_1 in contrasto con il principio di effettività della tutela previdenziale, desumibile dall'art. 38 della Costituzione che assicura “il diritto dei lavoratori a che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria”. L'eccezione della si porrebbe, altresì, in contrasto con il Controparte_1 principio di automaticità delle prestazioni previdenziali, sancito dall'art. 2116 c.c., per cui le prestazioni previdenziali spettano al lavoratore anche quando i contributi dovuti non siano stati effettivamente versati. Corollario di tale principio è che l'obbligo contributivo del datore di lavoro non possa essere limitato alle sole differenze retributive espressamente riconosciute rispetto al trattamento economico di fatto percepito, ma debba estendersi all'intera retribuzione spettante per un rapporto di lavoro subordinato regolare. 4 Quanto poi alla individuazione della gestione previdenziale, va premesso che è divenuta indiscussa nella giurisprudenza della suprema Corte una nozione di rapporto di pubblico impiego tale da comportarne la coincidenza con il lavoro subordinato prestato alle dipendenze di un ente pubblico non economico e con inserimento nella sua organizzazione pubblicistica (adibito, quindi, in questo senso, ad un servizio di carattere permanente, cioè rientrante, in definitiva, nei fini istituzionali dell'ente pubblico), indipendentemente dalla forma dell'assunzione, dall'esistenza di termini di durata del rapporto, dallo stato giuridico ed economico (cfr. Cass., sez. un., 11626/2002; 815/1999; 844/1998, 4823/1998). Ciò premesso, nessuna rilevanza può essere attribuita all'eventuale nullità del rapporto di lavoro instaurato in violazione delle norme che regolano le assunzioni alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, perché, ai sensi dell' art. 2126 c.c., opera l'equiparazione del rapporto invalido a quello valido, con la conseguenza che il rapporto deve essere qualificato ad ogni effetto come di pubblico impiego, fino a quando vi è stata data esecuzione. Invero, con specifico riferimento a controversie aventi ad oggetto crediti contributivi rivendicati dall' nei confronti di datori di lavoro pubblici, la CP_4 giurisprudenza della Corte aveva in un primo tempo condiviso la tesi secondo la quale un rapporto di lavoro riconducibile allo schema della prestazione di fatto di cui all' art. 2126 c.c. fosse di natura privatistica e rientrasse, quindi, nell'ambito di operatività dell'assicurazione generale obbligatoria (Cass., n. 5080/1980), ma l'orientamento risulta definitivamente abbandonato nei presupposti che lo avevano determinato. Di ciò avevano già preso atto, pronunciando sul tema specifico dell'obbligazione contributiva, le decisioni della Corte 3011/1989 e 1105/1999 affermando il principio secondo il quale la prestazione di lavoro subordinato alle dipendenze di ente pubblico non economico in violazione di norme imperative deve essere qualificato di pubblico impiego, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2126 cc, con il conseguente diritto del dipendente non solo ai compensi previsti per quel tipo di rapporto, ma anche alla regolarizzazione della posizione contributiva previdenziale secondo le regole previste per gli impiegati pubblici. La Corte ha invero osservato (Cass. 5996/2001) che non risultava assolutamente condivisibile l'affermazione che l'esecuzione di prestazioni lavorative in regime di subordinazione, con inserimento nell'organizzazione pubblicistica di un ente non economico, non origina un rapporto suscettibile di ricevere ad ogni effetto la qualificazione di impiego pubblico: fino a quando vi è stata data esecuzione, il rapporto è da considerare come di impiego pubblico a tutti gli effetti di tutela del lavoratore, anche ai fini della tutela previdenziale. Ciò posto, va osservato che, pur risultando esclusa la possibilità di conversione in contratto a tempo indeterminato e pur riconoscendosi al lavoratore che ha prestato attività subordinata in favore della pubblica amministrazione solo il diritto al risarcimento del danno nei limiti di quanto allegato e provato attraverso il ricorso al meccanismo corrispettivo dell'art. 2126 c.c., tuttavia, il diritto del prestatore di lavoro alla regolarizzazione contributiva deve ritenersi assimilabile e/o sovrapponibile a quello del lavoratore subordinato inserito nei ruoli della P.A., in quanto rappresenta la tutela inderogabile di un rapporto di impiego di carattere fattuale. Pertanto, può giungersi alla conclusione che, in tema di pubblico impiego privatizzato, qualora si accerti che la prestazione lavorativa resa in favore di un ente pubblico non economico, in forza di un contratto formalmente qualificato di collaborazione autonoma ex art. 7 del d.lgs. n. 165 del 2001, ha di fatto assunto i caratteri della subordinazione, sulla base di indici sintomatici quali la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione datoriale e l'assenza dei presupposti di legittimità richiesti dallo stesso art. 7, sussiste a carico dell'ente l'obbligo di versamento della contribuzione previdenziale e assistenziale, che trova fondamento nell'art. 2126 c.c. A tale riguardo, la Suprema Corte ha osservato che l'obbligo di versamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale discende dall'art. 2126 c.c., in conseguenza dell'avvenuto svolgimento alle dipendenze della PA di un rapporto di lavoro che si era connotato di fatto in termini di subordinazione e non di autonomia, parametrati ai “compensi percepiti” dalla lavoratrice (cfr. Cass. sez. lav., 05/02/2019 n.3314). I versamenti vanno pertanto effettuati sulla posizione contributiva relativa alla gestione lavoratori dipendenti, essendo finalizzati a garantire la parificazione contributiva tra la parte ricorrente impiegata di fatto come subordinata e il dipendente di ruolo. 5 In tema di contribuzione, poi, soccorre sul piano generale l'art. 19 della L. 218/1952, relativo agli obblighi contributivi nel rapporto di lavoro subordinato, il quale dispone che il datore di lavoro è responsabile del versamento dei contributi anche per la parte a carico del lavoratore e stabilisce altresì che “il contributo a carico del lavoratore è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta al lavoratore stesso alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce”. Ai sensi del successivo art. 23, inoltre, il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta è tenuto al pagamento dei contributi e delle parti di contributo non versato tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori. L'omesso versamento dei contributi relativi al periodo lavorativo, per il quale la non ha versato i contributi nella gestione lavoratori dipendenti CP_1 nella misura dovuta, pertanto, determina l'applicazione del principio elaborato dai Giudici di legittimità, secondo il quale: “In tema di contributi previdenziali, quando il datore di lavoro corrisponde tempestivamente i crediti retributivi può legittimamente operare la trattenuta dei contributi da versare all'ente previdenziale, non può farlo, invece, in caso di intempestività, da valutarsi con riferimento al momento di maturazione dei crediti e non a quello di accertamento giudiziale degli stessi, sicché in detta ipotesi il credito retributivo del lavoratore si estende automaticamente alla quota contributiva a suo carico” (cosi la Cass. Sez. Lav. 15.07.2019 n. 18897 e negli stessi termini Cass. 6448/09; Cass. 3782/2008; Cass. 8800/2008; Cass. 10437/2000). Con la sua più recente sentenza, la Corte di Cassazione ha inoltre chiarito che:
“L'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive debbano essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore: e ciò perché la determinazione delle prime attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli;
mentre, quanto alle seconde, il datore di lavoro può procedere, ai sensi della L. n. 218 del 1952, art. 19 alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo” (cfr. la più recente Cass. lav. 10.11.2021 n. 33155 ed in senso conforme Cass. 17/11/2016, n. 23426; Cass. civ. Sez. lavoro 14/09/2015, n. 18044; Cass. civ. 28/09/2011, n. 19790). La portata generale del principio sancito dall'art. 23 cit., ripetutamente affermata dalla giurisprudenza di legittimità, consente di ritenere applicabile la norma anche con specifico riferimento ai rapporti di pubblico impiego. Si consideri che la sentenza n. 18232/2015 della Corte di Cassazione ha esplicitamente riconosciuto la natura di principio generale dell'ordinamento previdenziale alla regola in questione, in quanto espressione dei canoni di buona fede e correttezza nell'attuazione del contratto di lavoro. Tale qualificazione esclude la natura eccezionale della disposizione e ne impone l'applicazione all'intero sistema previdenziale, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del datore di lavoro. 6 Il diritto azionato, infine, non è prescritto. L'art. 3, comma 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ha previsto la riduzione del termine di prescrizione della contribuzione previdenziale e assistenziale obbligatoria da dieci a cinque anni, applicabile anche alla contribuzioni di pertinenza delle Gestioni pensionistiche pubbliche, trattandosi di forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti alle quali espressamente la Riforma Dini ha fatto riferimento;
pertanto, tali contribuzioni sono assoggettate al termine di prescrizione quinquennale. Ciò posto, con riferimento ai lavoratori del settore pubblico si sono susseguite nel tempo varie disposizioni normative che hanno introdotto deroghe alla normativa di cui sopra in materia di prescrizione. È stato, infatti, aggiunto all'art. 3 della l. 335/1995 il comma 10 ter che prevede, appunto, la non operatività della prescrizione per determinate tipologie di rapporti: “10-ter. Le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai commi 9 e 10, sono tenute a dichiarare e ad adempiere, fino al 31 dicembre 2025, agli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovuta alla Gestione separata di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in relazione ai compensi erogati per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate. Sono fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato”. Inoltre, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il regime di inapplicabilità delle sanzioni civili di cui all'articolo 116, commi 8 e 9, della legge n. 388/2000: il vigente art 9, comma 4, DL 228/2021 dispone, infatti, che “
4. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non si applicano fino al 31 dicembre 2025 agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria di cui al comma 10-bis dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dal comma 3 del presente articolo, e al comma 10-ter del medesimo articolo 3 della legge n. 335 del 1995, introdotto dal comma 3 del presente articolo. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato”. 7 Quanto alla domanda, parte ricorrente ha dichiarato che, mentre per l'anno 2000 ha ottenuto il versamento contributivo per l'attività di lavoro subordinato prestata con inquadramento nella categoria D1, a far data dal gennaio 2001 ha invece ottenuto il versamento dei contributi sulla scorta del simulato rapporto di collaborazione imposto dalla ha quindi quantificato il Controparte_1 credito ai contributi omessi dalla pari alla differenza tra Controparte_1 quelli spettanti per il rapporto di lavoro subordinato accertato in via definitiva (€ 77.441,76) e quelli versati dell'Ente in virtù del rapporto di collaborazione (€ 45.640,92), nella misura di Euro 31.789,84 (rectius: 31.800,84) come da prospetto contabile integrato al ricorso. Nelle note del 18.10.24, il ricorrente ha poi evidenziato che, “in forza della vigente normativa, per i contributi versati nella gestione separata non vi è possibilità di ricongiungimento con quelli versati nella gestione lavoratori subordinati. Per tale ragione, la detrazione dei contributi versati per il dissimulato rapporto di co.co.co. potrà nella fattispecie avvenire solo previa condanna, da parte del Tribunale, della a provvedere allo Controparte_1 storno dei contributi versati nella gestione separata e al loro riaccredito nella gestione lavoratori subordinati privati”. Ha, quindi, domandato di
“condannare la a provvedere allo storno dei contributi Controparte_1 versati nella gestione separata e al loro riaccredito nella gestione lavoratori subordinati privati, condannandola, inoltre, all'integrale versamento delle differenze contributive ancora dovute per ciascuna annualità come da conteggi depositati, pari alla complessiva somma di € 31.789,84 ovvero nella diversa somma che sarà accertata in corso di causa”. Nessuna replica è stata poi formulata dalle parti convenute, nonostante il temine concesso sino al 20.1.25 (cfr. verbale di udienza del 20.6.24). Parimenti, nonostante l'ulteriore termine concesso all'udienza del 20.2.25 su richiesta dell' per “note sulla imputazione dei contributi e al fine di CP_4 consentire all' di interloquire con i vertici per una uniformità di CP_4 comportamento”, nessuna deduzione è stata effettuata dai convenuti. Nelle note attoree del 28.7.25, l'istante ha ribadito che “per i contributi versati nella gestione separata non vi è possibilità di ricongiungimento da parte dell'assicurato, mentre le Pubbliche Amministrazioni, in ottemperanza al principio di economicità ed efficienza della P.A., possono ottenere lo storno dei contributi erroneamente versati al fine di procedere poi al corrispettivo versamento. Per tale ragione, nel caso in cui il Tribunale ritenga opportuno condannare la convenuta al versamento delle sole differenze anziché del totale dei contributi spettanti, dovrà altresì condannare la al CP_1 ricongiungimento dei contributi versati nella gestione separata per il dissimulato rapporto di collaborazione”. Ha, dunque, domandato di
“Accertare e dichiarare che in forza del giudicato formatosi sulla Sentenza del Tribunale di Napoli n. 582/2016, che ha sancito il diritto del ricorrente ad ottenere la regolarizzazione contributiva per l'attività lavorativa subordinata, prestata con mansioni D1, il sig. ha diritto ad ottener il versamento Parte_1 dei contributi secondo le aliquote del lavoro subordinato per il periodo dal
01.01.2001 al 14.10.2009.
2. Per l'effetto, condannare la all'integrale versamento Controparte_1 delle differenze contributive ancora dovute per ciascuna annualità, pari alla complessiva somma di € 31.789,84 ed al ricongiungimento dei contributi versati nella gestione separata per il dissimulato rapporto di collaborazione.
3. In via subordinata condannare la all'integrale Controparte_1 versamento dei contributi omessi per ciascuna annualità pari alla complessiva somma di €. 77.441,76”. Ebbene, nel silenzio delle parti convenute, deve ritenersi che le medesime hanno prestato acquiescenza alla specificazione della domanda introduttiva relativa alla regolarizzazione contributiva per l'attività lavorativa subordinata come volta ad ottenere sia il pagamento della ulteriore differenza contributiva nella misura quantificata nell'atto introduttivo sia il ricongiungimento nella gestione dei dipendenti dei contributi già versati (erroneamente attesa la natura subordinata del rapporto di lavoro) nella gestione separata dei parasubordinati. 8 Fatta questa premessa in riferimento alle allegazioni delle parti, deve rilevarsi che, dall'estratto contributivo allegato, risulta versata la contribuzione a cura della nell'anno 2001 sia nella gestione parasubordinati (in Controparte_1 riferimento al reddito di euro 20.607,00) sia nella gestione dipendenti pubblici e precisamente presso la gestione cassa pensione dipendenti enti locali (in riferimento alla retribuzione ai fini pensionistici pari ad euro 1.366,87). Nel periodo compreso dal 2002 al 14 ottobre 2009 risultano, poi, versati contributi solo nella gestione parasubordinati, mentre, dal 15 ottobre 2009, il versamento dei contributi è stato effettuato solo nella gestione dipendenti pubblici. E' evidente, dunque, che nel periodo dal 2001 sino al 14 ottobre 2009 - fatta salva una piccola retribuzione pari ad euro 1.366,87 del 2001 - la Regione ha versato contributi nella gestione parasubordinati e non ha provveduto a regolarizzare la contribuzione nella gestione dipendenti pubblici, nonostante il rapporto di lavoro di fatto sia stato successivamente riconosciuto come subordinato all'esito della sentenza passata in giudicato n. 582 del 2016. Quanto alla determinazione del credito contributivo, nessuna specifica contestazione è stata sollevata dalle parti convenute sul reddito percepito, sull'aliquota contributiva, sulla misura dei contributi dovuti e versati, così come indicati nella tabella contenuta nel ricorso introduttivo. Deve, dunque, essere dichiarato il diritto del ricorrente ad ottenere il versamento nella gestione pubblici dipendenti dei contributi previdenziali spettanti per il rapporto di lavoro subordinato intercorso alle dipendenze della per il periodo dal 01.01.2001 al 14.10.2009; per l'effetto, Controparte_1 va condannata la al versamento all' dei contributi Controparte_1 CP_4 previdenziali pari ad € 31.800,84, corrispondente alla differenza tra quanto già versato e quanto spettante, nonché al ricongiungimento nella gestione dei dipendenti dei contributi già versati (erroneamente attesa la natura subordinata del rapporto di lavoro) nella gestione separata dei parasubordinati. 9 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in favore del ricorrente e a carico della Controparte_1
Le spese del giudizio, stante la posizione dell' nella presente CP_4 controversia, restano compensate tra e . Controparte_1 CP_4
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere il versamento nella gestione pubblici dipendenti dei contributi previdenziali spettanti per il rapporto di lavoro subordinato intercorso alle dipendenze della CP_1 per il periodo dal 01.01.2001 al 14.10.2009;
[...]
- per l'effetto, condanna la al versamento all' dei Controparte_1 CP_4 contributi previdenziali pari ad € 31.800,84, corrispondente alla differenza tra quanto già versato e quanto spettante, nonché al ricongiungimento nella gestione dei dipendenti dei contributi già versati nella gestione separata dei parasubordinati;
- condanna la al pagamento delle spese di lite che liquida in CP_1 complessivi € 2.800,00, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge, con attribuzione al difensore della parte ricorrente, avv. Giovanni Nucifero;
- compensa le spese di lite con l' CP_4
Napoli, 12.09.2025 Il Giudice del lavoro d.ssa Monica Galante