TRIB
Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/06/2025, n. 2034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2034 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5102/2019
.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Terza Sezione Civile
ORDINANZA ex art. 127 ter c.p.c.
In esito dell'udienza cartolare del 18.6.2025
IL GIUDICE
In persona della dr.ssa Ambra Alvano;
Lette le note di trattazione scritta con le quali i procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa;
si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale decide la causa, pronunciando sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. incorporata nel presente provvedimento.
Il Giudice
dott. ssa Ambra ALVANO
pagina 1 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 5102/2019 promossa da:
– (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Caradonna, presso il cui studio sito in
Maddaloni (CE), alla Via Roma n. 8, è elettivamente domiciliata;
APPELLANTE
Contro
in persona del legale Controparte_1
rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Bruno Raganati e Pasquale
Raganati, presso il cui studio in Napoli, alla Via Cervantes n. 55/5, è elettivamente domiciliata;
APPELLATA
nonché
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso sentenza del GDP;
pagina 2 di 11 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. Parte_1
117/2019 con la quale il Giudice di Pace di Maddaloni ha rigettato la sua domanda volta ad ottenere la condanna in solido di e della Controparte_2 [...]
al risarcimento dei danni per le lesioni personali che le sono Controparte_1
derivate dal sinistro stradale asseritamente verificatosi il 20.12.2016 in
Maddaloni, alle ore 19:30 circa.
Tale sinistro, secondo quanto rappresentato dall'attrice, si sarebbe verificato per colpa esclusiva di asserito conducente dell'autovettura CP_3
Autobianchi Y10 tg AD 868 SS, di proprietà di , che nelle Controparte_2
circostanze di tempo e di luogo predette, provenendo dalla via S.S. Appia, direzione Via Libertà, giunto a velocità elevata all'incrocio tra la medesima e Via
Del Monaco, non si avvedeva della presenza di che si Parte_1
accingeva ad attraversare la strada sulle strisce pedonali per raggiungere la ferrovia, e la investiva sul lato sinistro facendola rovinare a terra con il lato destro.
A seguito dell'investimento la veniva costretta a ricorrere alle cure Pt_1
mediche del Presidio Ospedaliero di Marcianise, ove le veniva diagnosticata una
“contusione distorsione con s.l.o., rachide cervicale + spalla dx con s.l.o.+ contusione ginocchio e caviglia dx + gomito dx”, come attestato dal Referto rilasciato dal Pronto Soccorso e dalla successiva visita ortopedica con prognosi di
8 giorni.
L'attrice concludeva chiedendo di dichiarare la responsabilità esclusiva di
, proprietaria dell'autoveicolo, nella causazione del sinistro e Controparte_2
condannare i convenuti al risarcimento delle lesioni personali subite a seguito del sinistro, nonché al pagamento delle spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio la eccependo: la Controparte_4
nullità dell'atto di citazione per non avere parte attrice precisato l'entità delle lesioni subite e per non aver quantificato la domanda;
la improponibilità ed improcedibilità della domanda proposta per assoluta genericità e mancanza degli elementi tassativamente previsti dagli artt. 145 e 148 del Codice delle pagina 3 di 11 Assicurazioni Private;
la mancanza della prova circa l'an debeatur, avendo sollevato notevoli dubbi l'istruttoria espletata in sede stragiudiziale in merito alla veridicità del sinistro per cui è causa, in considerazione delle dichiarazioni rese da asserito conducente del veicolo investitore;
l'elevata CP_3 sinistrosità della proprietaria del veicolo, di e l'elevato numero di CP_3
incidenti in cui è rimasta coinvolta la stessa vettura, tanto da vedersi costretta a trasmettere il sinistro alla propria unità specialistica antifrode e a contestare il danno;
l'avere il teste testimoniato in altri 4 giudizi e reso Tes_1
dichiarazioni sulla dinamica del sinistro incompatibili con le lesioni riportate dalla la non congruenza delle lesioni riportate dalla rispetto alla Pt_1 Pt_1
dinamica del sinistro.
Inoltre, la evidenziava che il medico Controparte_1
estensore del certificato del P.S. di Marcianise, presso il quale l'attrice ebbe a recarsi, risultava indagato dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere per associazione a delinquere finalizzata alle truffe ai danni delle compagnie assicurative e che la lesione al ginocchio destro sarebbe stata riscontrata a distanza di 27 giorni dopo l'accaduto.
Infine, concludeva chiedendo di: dichiarare la nullità dell'atto di citazione;
rigettare la domanda proposta in quanto improcedibile, inammissibile e del tutto infondata nel merito;
condannare l'attrice al pagamento delle spese di giudizio.
Non si costituiva . Controparte_2
Nel corso del giudizio di primo grado è stata espletata una C.T.U. medico- legale sulla persona dell'attrice ed assunta la prova testimoniale di due testi.
Precisate le conclusioni, il Giudice di Pace di Maddaloni ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni per lesioni personali, dubitando della stessa veridicità del sinistro per cui è causa, non ritenendo attendibili né le testimonianze assunte, né le affermazioni di parte attrice.
Successivamente soccombente in primo grado, ha Parte_1
proposto appello avverso tale sentenza, indicando quali motivi di gravame la mancanza e/o erroneità della motivazione.
pagina 4 di 11 Ha chiesto, pertanto, la totale riforma della sentenza impugnata ed il totale accoglimento della domanda attorea, con condanna dei convenuti in solido al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituita in Appello la eccependo, in Controparte_4 via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e poi anche nel merito, essendo evincibile dalla lettura della sentenza di primo grado che il suo estensore ha ritenuto inattendibili i testimoni escussi e mendaci le dichiarazioni della Pt_1
L'appellata si è riportata, inoltre, a quanto già dedotto nel corso del giudizio di primo grado e nei propri scritti difensivi, chiedendo di dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto o di rigettarlo, con condanna della al pagamento delle spese del presente giudizio. Pt_1
Non si è costituita . Controparte_2
Assegnata la causa alla scrivente soltanto in data 16.9.2024, la stessa è stata rinviata all'udienza odierna per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
*
L'appello è infondato e deve essere rigettato, pur se nel confermare la sentenza di primo grado si ritiene opportuno integrare la motivazione indicata nella sentenza del giudice di prime cure, in considerazione delle osservazioni che seguono.
Premessa.
Il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio del contraddittorio, anche d'ufficio, sostituirne la motivazione che ritenga scorretta, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo, sia contenuta entro i limiti del “devolutum” quali risultanti dall'atto di appello e la modifica non concerna statuizioni adottate dal primo giudice con efficacia di giudicato.
D'altronde, sono gli articoli 353 e 354 cod. proc. civ. a delineare i vizi della sentenza di primo grado giustificanti la regressione della causa, per il resto il giudice d'appello avendo quindi il potere/dovere di decisione sul “devolutum”, e pagina 5 di 11 logicamente ciò include anche l'integrazione della motivazione o il suo inserimento qualora non sia stata fornita (Cassazione sezione civile Ordinanza 5 luglio 2023 n. 19068; Cassazione, sezione civile III, sentenza 14 marzo 2016, n.
4889; Cassazione, sezione civile III, sentenza 22 gennaio 2002, n. 696).
Sulla genericità dei motivi di appello.
L'eccezione proposta da in merito alla Controparte_1 genericità del presente gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c. è destituita di fondamento. In particolare, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte (Cass. SU 16 novembre 2017 n. 27199), il cui orientamento è stato successivamente condiviso da altre pronunce (ex multis: Cass. 30 maggio 2018 n.
13535), gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (ex multis: Cass. 31 maggio
2006, n. 12984, 18 aprile 2007, n. 9244, 17 dicembre 2010, n. 25588, 23 ottobre
2014, n. 22502, 27 settembre 2016, n. 18932, e 23 febbraio 2017, n. 4695; tali principi hanno trovato conferma anche nelle sentenze delle Sezioni Unite 25 novembre 2008, n. 28057, e 9 novembre 2011, n. 23299; sentenza 30 luglio 2001,
n. 10401).
Nel caso di specie, l'esposizione dell'appellante Parte_1
consente di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le specifiche critiche ad esse indirizzate.
pagina 6 di 11 Difatti, a conferma di ciò, la parte appellata ha avuto modo di difendersi compiutamente, come emerge dalla sua comparsa di costituzione nella quale affronta criticamente le prospettazioni di controparte.
Nel merito.
Tanto premesso, l'appello, con cui si contesta la decisione di rigetto della domanda per mancanza della motivazione nella sentenza di primo grado, non è meritevole di accoglimento.
Seppur in maniera stringata il giudice di prime cure ha motivato la sua decisione, ritenendo non provato l'effettivo verificarsi del sinistro per cui è causa, in considerazione della scarsa attendibilità delle affermazioni di parte attrice e dei due testimoni, nonchè in considerazione della plurisinistrosità dei vari soggetti coinvolti nella presente vicenda processuale.
Indice della scarsa attendibilità delle affermazioni di parte attrice è rinvenibile, come già evidenziato dal Giudice di Pace di Maddaloni, già in quanto dichiarato al C.T.U. incaricato della perizia medico legale, cui la stessa riferiva, contrariamente a quanto è evincibile dalla visura della banca dati Ivass, agli atti prodotta dalla relativa ai parametri di Controparte_4
significatività, di non essere stata coinvolta precedentemente in altri sinistri, mentre invece il suo nominativo è presente in relazione ad altri due eventi.
Quanto alle testimonianze dei due testi e Testimone_2 CP_3
non può non evidenziarsi l'incongruenza delle dichiarazioni rese in sede
[...] di assunzione della prova, in particolare in relazione alla velocità a cui sopraggiungeva l'auto investitrice, alle modalità del trasporto in ospedale della oltre alle tempistiche dell'avvenuto trasporto. Pt_1
Difatti, il affermava: “Ricordo che era il 20.12.2016, Testimone_2 verso le 19:30/20:00, mi trovavo in Maddaloni nei pressi della stazione ferroviaria poiché stavo andando a prendere il treno…Preciso che ero in compagnia della Signora ricordo, anzi non conosco, il Parte_2 nome della strada dove è avvenuto l'incidente, ma posso precisare che si tratta di un incrocio sito a circa 100 mt dalla stazione ferroviaria di Maddaloni…Preciso
pagina 7 di 11 che stavamo attraversando le strisce pedonali quando un'autovettura Ypsilon 10 modello vecchio di colore rosso scuro, a velocità alquanto elevata, impegnava
l'incrocio nonostante noi stessimo attraversando sulle strisce pedonali…Preciso che la Sig.ra maglione si trovava un paio di metri avanti a me, perché in quel momento ero al telefono…Preciso che l'auto proveniva dalla nostra sinistra e colpì la sig.ra sul lato sinistro facendola cadere sul suo lato Pt_1 destro…Preciso che l'urto fu cagionato con la parte anteriore dell'auto...La cadde a terra e l'auto arrestò subito la sua corsa…Il conducente del Pt_1
veicolo un ragazzo sulla trentina d'anni, scese dal veicolo e si scusò per
l'accaduto e si sincerò delle condizioni della Sig.ra…Preciso che la Pt_1
accusava dolori al lato destro del corpo in particolare altezza spalla, il braccio destro presentava escoriazioni…Ricordo che coricammo la sig.ra su un Pt_1
auto di passaggio che la trasportò in ospedale…Preciso che il conducente del veicolo Ypsilon lasciò i suoi dati e rimase finchè la Sig.ra non venne Pt_1 accompagnata in ospedale da alcuni passanti…Ricordo che non chiamammo autorità e lasciamo andare il conducente sul suo veicolo…Preciso che la Sig.ra fu caricata in macchina per essere portata in ospedale dopo circa 3- 4 Pt_1
minuti dall'investimento. Io invece rimasi ancora sul posto anche perché richiesi
i dati e i connotati all'investitore”.
In relazione all'accaduto invece, riferiva: “Ricordo che era CP_3
un mese invernale di due anni fa ed io mi trovavo alla guida del veicolo investitore, una Lancia Ypsilon di colore rosso;
mi trovavo in Maddaloni ed intendevo riprendere la strada di casa…Mi trovavo nei pressi della stazione ferroviaria percorrendo un incrocio…Se ben ricordo la ragazza da me investita poteva avere circa 30 anni ed era sola nell'attraversare l'incrocio…Preciso che andavo a velocità moderata, in quanto, come detto, ripartivo dopo essermi fermato, ma cadde a terra sul davanti rotolando sul suolo…Preciso di non aver investito altre persone…Posso dire che la strada non era sufficientemente illuminata…mi sono fermato e sono sceso dall'auto; mi sono avvicinato alla sig.ra la quale riferiva di avvertire dolori diffusi per tutto il corpo a seguito della
pagina 8 di 11 caduta…A quel punto alcuni passanti hanno chiamato l'ambulanza che è arrivata sul posto circa 20 minuti dopo l'accaduto…Io mi sono trattenuto sul luogo dell'incidente finchè non è giunta l'ambulanza a trasportare la sig.ra presso
l'ospedale più vicino…Preciso che sul posto sono interventi i vigili urbani, chiamati da alcuni passanti, i quali si sono accertati dell'accaduto ed ai quali ho dato i miei dati anagrafici…Preciso che i vigili urbani sono arrivati molto tempo dopo che l'ambulanza era già andata via…Preciso che faceva freddo, ma non pioveva”.
In particolare, in relazione alla velocità con cui sopraggiungeva l'auto investitrice, mentre il riferiva: “Preciso che stavamo attraversando le Tes_1
strisce pedonali quando un'autovettura Ypsilon 10 modello vecchio di colore rosso scuro, a velocità alquanto elevata;
il riferiva “Preciso che andavo a CP_3
velocità moderata”. Inoltre, quanto alle modalità del trasporto in ospedale e alle relative tempistiche, il primo teste riferiva: “Ricordo che coricammo la sig.ra su un auto di passaggio che la trasportò in ospedale (…) dopo circa 3- Pt_1
4 minuti dall'investimento”; mentre il secondo: “A quel punto alcuni passanti hanno chiamato l'ambulanza che è arrivata sul posto circa 20 minuti dopo
l'accaduto”.
L'attendibilità del teste risulta ulteriormente compromessa dalle CP_3
dichiarazioni dello stesso rilasciate in sede stragiudiziale alla compagnia di assicurazione, quando contrariamente a quanto affermato nel giudizio di primo grado, riferiva che: “In merito al sinistro del 20.12.2016 riferisco che ero io alla guida dell'auto Y10 targata AD868SS assicurata a mia mamma CP
. Verso le ore 10:45 in Marcianise investivo un pedone di circa 30 anni.
[...]
L'uomo finiva a terra lamentando dolori fisici. Persone del posto lo portarono in ospedale. Lasciai i miei dati andando via”. È di tutta evidenza che tali affermazioni mal si conciliano con quanto dichiarato in qualità di testimone, avendo indicato nella predetta sede un diverso luogo del sinistro (Maddaloni), una diversa età (22 anni)e un diverso sesso dell'investita ed, infine, un diverso orario in cui si sarebbe verificato il sinistro (19.30).
pagina 9 di 11 Ulteriori dubbi circa il verificarsi del sinistro per cui è causa desta la plurisinistrosità, provata in giudizio con la produzione della visura della banca dati Ivass relativa ai parametri di significatività di Parte_1
(danneggiata in altri 2 sinistri), di (il quale risulta essere Testimone_2 stato testimone in altri 4 giudizi), di e CP_3 Controparte_2
(coinvolti con il presente in 5 sinistri) e l'elevato numero di incidenti in cui è rimasta coinvolta la stessa vettura (6 sinistri). A ciò si aggiunga che, per quanto dichiarato dalla al verbale di udienza di I grado del 20.9.2018, lo stesso CP_1
estensore e sottoscrittore del referto di Pronto Soccorso sarebbe risultato indagato dalla Procura della Repubblica per associazione a delinquere finalizzata alle truffe assicurative, per come si evincerebbe da un articolo di giornale online indicato all'udienza, sebbene corra l'obbligo di precisare che ad oggi non è dato sapere l'esito del procedimento e non vi è ulteriore conferma di quanto asserito.
Per tutti i motivi fin qui esposti, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata, con l'integrata motivazione. Si ritiene poi di dover accogliere la richiesta già avanzata in I grado dalla compagnia assicurativa di trasmissione degli atti alla Procura in sede, per le determinazioni di competenza in ordine alle rilevanti incongruenze testimoniali evidenziate.
Sulle spese di lite.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i valori medi, tenendo conto dell'attività difensiva concretamente svolta, dell'assenza della fase istruttoria del presente giudizio, nonché della fase decisionale semplificata, il tutto con riferimenti ai parametri attualmente vigenti di cui al DM 55/2014.
Al rigetto dell'appello consegue poi l'applicazione del disposto di cui all'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, ai sensi del quale: “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa
pagina 10 di 11 impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_2
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 117/2019 del
Giudice di Pace di Maddaloni, con l'integrata motivazione;
- condanna l'appellante soccombente al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, nei confronti della parte costituita
[...]
in persona del legale rappresentante, che liquida in € Controparte_1
3.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, I. V. A. e Cassa Previdenza
Avvocati come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi all'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR
30.5.2002, n. 115.
Dispone la trasmissione degli atti al PM in sede per le eventuali valutazioni di competenza.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Santa Maria Capua Vetere, 18 Giugno 2025
Il Giudice dott. ssa Ambra ALVANO
pagina 11 di 11