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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/12/2025, n. 17055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17055 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 6809/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
Avv. Pietro Saija
E
Controparte_1
Avv.ti Francesca Galli e Francesca Luisa Revelli
Con l'intervento del P.M.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Il premetteva: che le parti erano divorziate come da sentenza del 25.6.2019, in atti (che prevedeva Pt_1 la corresponsione, da parte del padre per i due figli, della somma di euro 800,00 mensili a conferma delle statuizioni di cui alla sentenza di separazione del 3.3.2016 (in atti), oltre all'85% delle spese straordinarie per gli stessi come indicate nella citata sentenza di divorzio); che gli accordi venivano modificati consensualmente dalle parti e riportati nel decreto datato 31.5.2023, in atti, prevedendosi la corresponsione per il figlio dell'assegno di mantenimento di euro 300,00 mensili con decorrenza Per_1 giugno 2023, inalterate le altre statuizioni;
che le sue condizioni di salute erano peggiorate e che era stato dichiarato invalido al 100% ad ottobre 2023 (cfr. verbale della Commissione medica per l'accertamento dell'handicap, in atti), perdendo, così, il lavoro a novembre 2023 (cfr. verbale di conciliazione del
17.11.2023, in atti), e con rigetto, a gennaio 2024, della domanda di pensione di invalidità (cfr. comunicazione Inps dell'8.1.2024, in atti); che la aveva trasferito, senza consenso, la sua CP_1 residenza e quella del figlio in Inghilterra, così ledendo i diritti di genitore del ricorrente, e chiedeva il collocamento presso di sé del figlio e la revoca dell'assegno di mantenimento già posto a suo Per_1 carico;
rilevato che la deduceva la irregolarità della notifica del ricorso (poi sanata) e, nel merito, la CP_1 inammissibilità della domanda in quanto non vi erano sopravvenienze rispetto all'emissione dei provvedimenti vigenti, deducendo: che il figlio era invalido al 100% e la figlia era Per_1 Per_2 studentessa, dunque dipendenti economicamente dai genitori;
che l'aggravamento del ricorrente era senz'altro già presente al momento in cui raggiungevano l'accordo di cui al decreto citato, solo pochi mesi prima, e comunque non tale da impedirgli di svolgere attività lavorativa;
che questa circostanza era stata la motivazione con la quale era stata respinta la domanda di pensione di invalidità; che il dedotto licenziamento era stato, in realtà, una richiesta del di incentivo all'esodo, definita con la dedotta Pt_1 conciliazione con il datore di lavoro;
che ad oggi verosimilmente traeva reddito dall'attività di fotografo e di consulenza informatica;
che, in ogni caso, egli si era risposato, ciò a cui consegue un sostegno anche economico del medesimo;
che, inoltre, tre anni prima era deceduta la madre del , di cui, pertanto, Pt_1 egli era divenuto erede, avendo, tuttavia, rinunciato ad impugnare il testamento che aveva lasciato tutti i beni, anche immobili, alla sorella;
che il trasferimento a Manchester della resistente e del figlio (la Per_1 figlia era, invece, rimasta a vivere nella ex casa coniugale a Roma) era temporaneo (dal 2021 e fino Per_2 al 2025) e, comunque, le garantiva un'entrata maggiore, anche visti gli inadempimenti del agli Pt_1 obblighi economici sullo stesso gravanti per i figli;
che i rapporti con il figlio erano sempre stati poco assidui, limitandosi da anni a pochi incontri l'anno, comunque trattandosi di un soggetto capace e maggiorenne (il ragazzo era affetto da autismo, cfr. verbale della Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile, in atti), e chiedeva il rigetto delle domande e, successivamente, anche la condanna ex art. 96 c.p.c. del come meglio indicata in atti;
Pt_1
rilevato che il non adempiva all'onere della prova, sullo stesso incombente, circa le sue effettive Pt_1 risorse economiche, atteso che non depositava tutto quanto richiesto dal G.D. (in particolare, tutti gli estratti conto, anche se cointestati con terzi, degli anni 2024 e primo trimestre 2025), comunque dovendosi prendere atto del fatto che, rispetto all'inizio del presente procedimento, al medio tempore è Pt_1 stata riconosciuta dall'Inps la pensione di invalidità per la somma di euro 2.030,00 netti mensili, oltre ad una indennità pari ad euro 333,00 netti mensili (da ritenersi per 13 mensilità), come da cedolini, in atti, e da scritto difensivo del medesimo;
rilevato che, in ogni caso: l'aggravamento delle condizioni di salute del , come dedotto ed Pt_1 accertato nell'ottobre 2023 (cfr. verbale citato), era senza dubbio già esistente quando le parti concordavano la modifica degli accordi di divorzio di cui al decreto del 31.5.2023 citato (accordo raggiunto all'udienza svoltasi in pari data, come emerge dal provvedimento), considerata la data del 23.3.2023 della domanda del all'Inps, ricavata dal verbale di accertamento pure sopra citato;
il non Pt_1 Pt_1 veniva licenziato, come dedotto dal medesimo, ma tra il lavoratore ed il datore di lavoro interveniva una conciliazione (in atti) a definizione di una controversia per l'attribuzione di somme arretrate, asseritamente dovute al , ed in vista della domanda di incentivo all'esodo pure avanzata dal lavoratore, incentivo Pt_1 pure asseritamente spettantegli, con una condotta, pertanto, deliberatamente posta in essere dall'odierno ricorrente, il quale era già onerato degli obblighi contributivi nei riguardi dei figli;
il ricorrente , sempre con la medesima condotta consapevole degli oneri su di lui già ricadenti, decideva di non impugnare il testamento della madre per lesione di quota di legittima;
il figlio è maggiorenne, dunque, come già Per_1 dedotto dal G.D., nessun provvedimento può essere assunto nei suoi riguardi con riferimento al collocamento, pur valutato il suo stato di invalidità sopra riportato;
ritenuto, ciò premesso, di rigettare le domande del , con liquidazione delle spese secondo il Pt_1 principio di soccombenza e quanto indicato in dispositivo, nonché di rigettare anche la domanda della ex art. 96 c.p.c., non ritenendosi integrati i relativi presupposti, CP_1
P.Q.M.
Il Collegio così provvede, ogni altra domanda da intendersi rigettata: rigetta il ricorso;
condanna il alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla , che liquida in euro Pt_1 CP_1
2.538,50 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Si comunichi.
Roma 21.11.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
Avv. Pietro Saija
E
Controparte_1
Avv.ti Francesca Galli e Francesca Luisa Revelli
Con l'intervento del P.M.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Il premetteva: che le parti erano divorziate come da sentenza del 25.6.2019, in atti (che prevedeva Pt_1 la corresponsione, da parte del padre per i due figli, della somma di euro 800,00 mensili a conferma delle statuizioni di cui alla sentenza di separazione del 3.3.2016 (in atti), oltre all'85% delle spese straordinarie per gli stessi come indicate nella citata sentenza di divorzio); che gli accordi venivano modificati consensualmente dalle parti e riportati nel decreto datato 31.5.2023, in atti, prevedendosi la corresponsione per il figlio dell'assegno di mantenimento di euro 300,00 mensili con decorrenza Per_1 giugno 2023, inalterate le altre statuizioni;
che le sue condizioni di salute erano peggiorate e che era stato dichiarato invalido al 100% ad ottobre 2023 (cfr. verbale della Commissione medica per l'accertamento dell'handicap, in atti), perdendo, così, il lavoro a novembre 2023 (cfr. verbale di conciliazione del
17.11.2023, in atti), e con rigetto, a gennaio 2024, della domanda di pensione di invalidità (cfr. comunicazione Inps dell'8.1.2024, in atti); che la aveva trasferito, senza consenso, la sua CP_1 residenza e quella del figlio in Inghilterra, così ledendo i diritti di genitore del ricorrente, e chiedeva il collocamento presso di sé del figlio e la revoca dell'assegno di mantenimento già posto a suo Per_1 carico;
rilevato che la deduceva la irregolarità della notifica del ricorso (poi sanata) e, nel merito, la CP_1 inammissibilità della domanda in quanto non vi erano sopravvenienze rispetto all'emissione dei provvedimenti vigenti, deducendo: che il figlio era invalido al 100% e la figlia era Per_1 Per_2 studentessa, dunque dipendenti economicamente dai genitori;
che l'aggravamento del ricorrente era senz'altro già presente al momento in cui raggiungevano l'accordo di cui al decreto citato, solo pochi mesi prima, e comunque non tale da impedirgli di svolgere attività lavorativa;
che questa circostanza era stata la motivazione con la quale era stata respinta la domanda di pensione di invalidità; che il dedotto licenziamento era stato, in realtà, una richiesta del di incentivo all'esodo, definita con la dedotta Pt_1 conciliazione con il datore di lavoro;
che ad oggi verosimilmente traeva reddito dall'attività di fotografo e di consulenza informatica;
che, in ogni caso, egli si era risposato, ciò a cui consegue un sostegno anche economico del medesimo;
che, inoltre, tre anni prima era deceduta la madre del , di cui, pertanto, Pt_1 egli era divenuto erede, avendo, tuttavia, rinunciato ad impugnare il testamento che aveva lasciato tutti i beni, anche immobili, alla sorella;
che il trasferimento a Manchester della resistente e del figlio (la Per_1 figlia era, invece, rimasta a vivere nella ex casa coniugale a Roma) era temporaneo (dal 2021 e fino Per_2 al 2025) e, comunque, le garantiva un'entrata maggiore, anche visti gli inadempimenti del agli Pt_1 obblighi economici sullo stesso gravanti per i figli;
che i rapporti con il figlio erano sempre stati poco assidui, limitandosi da anni a pochi incontri l'anno, comunque trattandosi di un soggetto capace e maggiorenne (il ragazzo era affetto da autismo, cfr. verbale della Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile, in atti), e chiedeva il rigetto delle domande e, successivamente, anche la condanna ex art. 96 c.p.c. del come meglio indicata in atti;
Pt_1
rilevato che il non adempiva all'onere della prova, sullo stesso incombente, circa le sue effettive Pt_1 risorse economiche, atteso che non depositava tutto quanto richiesto dal G.D. (in particolare, tutti gli estratti conto, anche se cointestati con terzi, degli anni 2024 e primo trimestre 2025), comunque dovendosi prendere atto del fatto che, rispetto all'inizio del presente procedimento, al medio tempore è Pt_1 stata riconosciuta dall'Inps la pensione di invalidità per la somma di euro 2.030,00 netti mensili, oltre ad una indennità pari ad euro 333,00 netti mensili (da ritenersi per 13 mensilità), come da cedolini, in atti, e da scritto difensivo del medesimo;
rilevato che, in ogni caso: l'aggravamento delle condizioni di salute del , come dedotto ed Pt_1 accertato nell'ottobre 2023 (cfr. verbale citato), era senza dubbio già esistente quando le parti concordavano la modifica degli accordi di divorzio di cui al decreto del 31.5.2023 citato (accordo raggiunto all'udienza svoltasi in pari data, come emerge dal provvedimento), considerata la data del 23.3.2023 della domanda del all'Inps, ricavata dal verbale di accertamento pure sopra citato;
il non Pt_1 Pt_1 veniva licenziato, come dedotto dal medesimo, ma tra il lavoratore ed il datore di lavoro interveniva una conciliazione (in atti) a definizione di una controversia per l'attribuzione di somme arretrate, asseritamente dovute al , ed in vista della domanda di incentivo all'esodo pure avanzata dal lavoratore, incentivo Pt_1 pure asseritamente spettantegli, con una condotta, pertanto, deliberatamente posta in essere dall'odierno ricorrente, il quale era già onerato degli obblighi contributivi nei riguardi dei figli;
il ricorrente , sempre con la medesima condotta consapevole degli oneri su di lui già ricadenti, decideva di non impugnare il testamento della madre per lesione di quota di legittima;
il figlio è maggiorenne, dunque, come già Per_1 dedotto dal G.D., nessun provvedimento può essere assunto nei suoi riguardi con riferimento al collocamento, pur valutato il suo stato di invalidità sopra riportato;
ritenuto, ciò premesso, di rigettare le domande del , con liquidazione delle spese secondo il Pt_1 principio di soccombenza e quanto indicato in dispositivo, nonché di rigettare anche la domanda della ex art. 96 c.p.c., non ritenendosi integrati i relativi presupposti, CP_1
P.Q.M.
Il Collegio così provvede, ogni altra domanda da intendersi rigettata: rigetta il ricorso;
condanna il alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla , che liquida in euro Pt_1 CP_1
2.538,50 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Si comunichi.
Roma 21.11.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi