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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 04/10/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 557/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudio Baglioni Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente 1 SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 557/2023;
promossa da:
(C.f. - ) rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Parte_1 C.F._1
ET ed elettivamente domiciliata in Terni, in via dell'Annunziata n. 3 (p.e.c.
; Email_1
- appellante -
contro
(C.F. - ), (C.F. - Controparte_1 C.F._2 CP_2
, e (C.F. - ) in proprio e C.F._3 Controparte_3 C.F._4 quali eredi di tutti rappresentati e difesi dall' Avv. Maria Teresa Persona_1
Lavari, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Terni, Corso del Popolo n. 26
(p.e.c. ; Email_2
pagina 1 di 13 - appellati e appellanti incidentali -
Oggetto: azione di accertamento dei confini tra fondi e di usucapione
Conclusioni delle parti
Come nelle note per la trattazione scritta depositate in ottemperanza all'ordinanza ex art. 352 c.p.c.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
ammessa al patrocinio a spese dello Stato nel presente grado di Parte_1 giudizio, giusto provvedimento dell'Ordine Forense del 17.11.2023, ha impugnato la sentenza del Tribunale di Terni n. 528/2023 (resa nel Proc. R.G. n. 2787/2018), pubblicata in data 26.7.2023, con la quale venivano rigettate le rispettive domande avanzate dall'attrice e dai convenuti in proprio e quali eredi di Parte_1 CP_1
eccezion fatta per la domanda riconvenzionale di usucapione di Persona_1 parte di terreno rurale formulata dai particella già oggetto di accertamento per CP_1 sconfinamento sulla proprietà di ex art. 950 c.c. Parte_1
L'appello si è incentrato su due motivi. 2 Col primo, teso ad evidenziare l'infondatezza della domanda di usucapione formulata dai e l'erronea ricostruzione e/o il travisamento del primo Giudice CP_1 delle risultanze istruttorie emerse dalla c.t.u., ha sostenuto che: la consulenza non avrebbe confermato, o avrebbe addirittura smentito, la possibilità di rivendicare il terreno oggetto di usucapione da parte dei data l'assenza fisica dei termini CP_1 apposti sul terreno de quo e tenuto conto delle risultanze delle ortofoto del 1999, dalle quali emergerebbe che il presunto confine tracciato dai era inesistente data la CP_1 non coincidenza tra il confine da loro indicato e quello tracciato dalle coltivazioni;
lo sconfinamento da parte degli appellati nella sua proprietà era intervenuto successivamente all'acquisto del terreno da parte sua, ovvero al 2002, essendo stato registrato dalla foto area del 2005; sia dalla consulenza che dalle ortofoto antecedenti al
2005 (foto del 1988 e 1999) non vi sarebbe alcuna coincidenza tra le coltivazioni ed i termini di riferimento dei confini indicati dai ovvero il termine lapideo sito a CP_1 monte e la pianta di quercia posta a valle, sicché non poteva esservi stato il possesso continuato tale da legittimare l'usucapione del terreno rurale da parte dei ex art. CP_1
1158 c.c. perché questo poteva, al limite, essere avvenuto soltanto dall'anno 2005 in poi;
pagina 2 di 13 anche la ortofoto del 1999 avrebbe dimostrato che in quel momento temporale i confini dei terreni erano rispettati, con la conseguenza che il possesso in favore dei era CP_1 accertabile soltanto dall'anno 2005 e sino al 2017, anno in cui l'appellante aveva mosso le proprie rivendicazioni sulla parte di terreno che assumeva oggetto di sconfinamento.
Col secondo motivo di appello ha dedotto l'infondatezza della domanda
(riconvenzionale) di usucapione formulata dai e censurato la sentenza per CP_1 erronea ricostruzione e/o travisamento delle risultanze istruttorie emerse dalle prove testimoniali evidenziando che: i testi da lei intimati avevano sconfessato l'esistenza del confine tra fondi sostenuta dai ai fini dell'usucapione, che neppure era stato CP_1 rilevato dal c.t.u. che aveva rinvenuto tracce dello sconfinamento soltanto a partire dall'anno 2005, contestando i ritenuti “capisaldi” di confine (ovvero il termine lapideo e la pianta di quercia) perché non potevano essere usati come linea di demarcazione del confine tra le proprietà considerando che le coltivazioni avvenivano a diversi metri di distanza dalla pianta di quercia.
Si sono costituiti gli appellati proponendo appello incidentale e appello incidentale
3 condizionato alla riforma (anche parziale) della sentenza. Hanno precisato di essere proprietari del terreno oggetto di causa - censito al Comune di Narni al foglio 95 particella 36 - sin dal 1800, attraverso il nonno, originario dante causa (mortis causa) alla figlia (loro madre) nel 1964, e di averlo acquistato a titolo derivativo Persona_1 alla morte di questa nel 2000 e sostenuto che: avevano esercitato dal 1964 in poi sul terreno de quo per sconfinamento (di un'area di 12.000 mq.) il possesso pacifico ed ininterrotto, esercitando un potere di fatto corrispondente al diritto di proprietà;
[...] era divenuta proprietaria del terreno adiacente il loro soltanto nel mese di Parte_1 novembre 2002; sin dagli anni '70 e, comunque sino al mese di ottobre 2002 avevano coltivato cereali e girasoli sia sul fondo di loro proprietà (particella 36) sia sul fondo di cui farebbe parte il terreno oggetto di causa (nella particella 37 per un'area di 12.000 mq) delimitando l'area di coltivazione con un solco o scavo ben evidente sul terreno costituito da una linea in corrispondenza di una pianta di quercia a valle ed in corrispondenza di un termine lapideo a monte;
divenuta proprietaria Parte_1 aveva coltivato il proprio terreno pure rispettando il solco citato contestando poi detti confini soltanto nel mese di agosto del 2017.
pagina 3 di 13 Hanno spiegato che: avevano usucapito in virtù del possesso iniziato già dalla di loro madre, di cui erano eredi, che già aveva posseduto la particella di terreno uti domina quantomeno sin dal 1964 e, comunque, che sin dall'anno 2000 avevano pure acquistato tale particella di terreno mortis causa;
dall'esito dell'istruttoria (prova testi e interrogatorio formale) e da quanto emerso dalla c.t.u. era confermato che avevano coltivato il terreno ed anche concesso a terzi, almeno dalla fine degli anni '90, il pascolo degli ovini sul medesimo terreno;
la c.t.u. era dirimente perché dava conto che sin dal
1988 per le coltivazioni dei terreni non era stato rispettato l'effettivo confine catastale.
Hanno poi contrastato la lettura delle risultanze istruttorie operata da controparte riproponendo, ex art. 346 c.p.c., le eccezioni non accolte sull'inammissibilità della domanda avversaria per l'assenza di incertezza dei confini e di prescrizione (decennale) del preteso danno ex adverso lamentato per occupazione dei terreni.
Hanno formulato anche: appello incidentale incentrato sul rigetto della domanda di negatoria servitutis con la quale avevano domandato che, presupposto l'acquisto della proprietà in loro favore per usucapione, fosse ordinato ad di cessare le Parte_1
4 supposte condotte abusive consistenti nel passaggio (“lungo il fosso dell'Aia”) sulla particella di terreno da loro seminata e ritenuta di loro esclusivo dominio;
appello incidentale condizionato alla riforma (anche parziale) della sentenza denunciando l'assenza di qualificazione della domanda di usucapione da parte del Tribunale e spiegando che la stessa era stata formulata (anche) ai sensi dell'art. 1159-bis c.c., perché tesa ad accertare l'usucapione della piccola proprietà rurale con almeno quindici anni di possesso pacifico ed ininterrotto del bene, ipotesi questa applicabile al caso di specie essendo il terreno oggetto di causa classificato come “parzialmente montano”.
Le parti hanno rispettivamente depositato note per la trattazione scritta, e la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 25.6.2025.
L'appello non muove alla sentenza censure di puro diritto ma si articola piuttosto su critiche e rimanipolate interpretazioni alla c.t.u. (mere difese o argomentazioni) che sono state altresì riferite al travisamento od alla ritenuta erronea lettura delle risultanze testimoniali che avrebbero invece avallato le tesi sostenute dall'appellante. Punto centrale diviene allora fare luce sull'esito della consulenza d'ufficio e sulle deposizioni testimoniali relativamente alla domanda di usucapione già formulata dagli appellati.
pagina 4 di 13 L'appellante ha formulato le proprie doglianze con riferimento alla avversaria pretesa di usucapione ventennale di bene immobile (ex art. 1158 c.c.) e che già in primo grado le conclusive domande erano tese ad opporre l'avversa domanda formulata tanto ai sensi dell'art. 1158 c.c. quanto ai sensi dell'art. 1159-bis c.c..
Procedendo in ordine rituale d'esame va affrontata la preliminare eccezione, qui riproposta ex art. 346 c.p.c., di inammissibilità dell'originaria domanda di accertamento dei confini, che può dirsi superata per almeno due ordini di ragione: a) la prima perché gli appellati avevano assunto la certezza dei confini - e la conseguente inammissibilità della domanda avversaria - soltanto sulla scorta della propria perizia di parte
(richiamando in particolare le foto allegate alla c.t.p.: v. fascicolo degli appellati) secondo la quale il confine era certo e delimitato perché segnato da riferimenti ben visibili quali il termine lapideo e la pianta di quercia, senza tuttavia delimitare il riferimento temporale di detti termini;
b) la seconda è che la contestazione e le diverse letture di quanto emerso dall'istruttoria contribuiscono proprio ad avvalorare il dato che la domanda fosse, e sia, per ciò stesso titolata e non infondata ab origine per difetto
5 dei presupposti. A ben guardare, infatti, la ritenuta esistenza dei termini tra i confini può permettere, al limite, di soprassedere sulla apposizione dei termini, ciò che non osta comunque alla proposizione della diversa azione di cui trattasi, e cioè alla domanda di accertamento dei confini ex art. 950 c.c.
Ciò detto, il primo ed il secondo motivo di appello possono essere trattati in forma unitaria, trattandosi di una diversa lettura od interpretazione delle prove acquisite sotto il minimo comun denominatore del vizio di travisamento o erronea lettura delle stesse.
Quanto al primo motivo inerente alle contestazioni mosse alla c.t.u., c'è soltanto un punto che rappresenta uno iato tra le tesi dell'appellante e quelle degli appellati.
La consulenza d'ufficio ha confermato che la linea di demarcazione esistente tra i confini (per precisione tra la particella 36 [di proprietà dei e la 37 [di proprietà CP_1 di di cui al foglio 95 del Comune di Narni) fosse effettivamente Parte_1 costituita dai termini sempre utilizzati per le lavorazioni dei terreni ricompresi in una linea che congiunge il termine e la quercia in precedenza descritti e riportata in colore giallo nelle planimetrie delle ortofoto, allegato B, e in colore ciano nella planimetria generale allegato A (ctu – pag. n. 6). Dunque, il consulente ha chiarito che per stabilire pagina 5 di 13 un eventuale frazionamento in caso di accoglimento della domanda di usucapione, andava utilizzata proprio la linea di riferimento già utilizzata da anni per le coltivazioni
(cioè, presa a riferimento dai per le proprie coltivazioni) che congiungeva, CP_1 appunto, il termine lapideo e la pianta di quercia di cui alle planimetrie indicate.
Nell'elaborato, tuttavia, si precisa che dalle foto documentate e riguardanti gli anni
1988, 1999, 2005, 2008, 2011, 2014 e 2015, si poteva desumere che nel corso degli anni, per la coltivazione, non era mai stato rispettato il confine catastale tra le particelle di proprietà dei e quella successivamente acquistata da Ciò che CP_1 Parte_1 sembra dare atto di uno sconfinamento, dunque, sin dal 1988.
Lo iato a tale rilievo è dato proprio dalle successive conclusioni dell'elaborato, assunto sul quale l'appellante fonda la sua principale critica per errata lettura delle risultanze probatorie. Infatti, nelle conclusioni dell'elaborato il consulente ha affermato che dai rilevamenti satellitari riguardanti gli anni 1988 e 1999 il lavorato (cioè l'area oggetto di coltivazioni) non corrispondeva né alla mappa catastale né ai due termini di confine, mentre per quanto riguardava i rilievi degli anni successivi (2005-2008-2011-
6 2014-2015) a monte le lavorazioni coincidevano con il termine rilevato mentre a sud vi era una differenza di pochi metri tra le coltivazioni e la pianta di quercia (v. ctu, pag. 7).
La lettura che ne offre l'appellante è che negli anni 1988 e 1999 le coltivazioni non avessero invaso la particella di terreno attualmente di sua proprietà, così da lasciar intendere che se vi era stato l'utilizzo della particella di terreno di cui era proprietaria da parte dei questo sarebbe avvenuto soltanto post 1999 e più precisamente CP_1 soltanto a partire dall'anno 2005, termine che costituiva il primo documentato rilievo delle coltivazioni estese dei sulla particella di terreno confinante da lei acquistata CP_1 nel 2002.
Tale tesi, su cui si fonda anche la ritenuta infondatezza dell'usucapione domandata dagli appellati, è priva di pregio per diversi ordini di ragione. Innanzi tutto, non è dato conoscere dai rilevamenti delle ortofoto quale fosse lo stato effettivo dei terreni di causa tra il 1999 ed il 2005, ciò quantomeno ai fini di una ipotetica decorrenza del termine utile per usucapire la particella di terreno n. 37. Non sfugge però che Parte_1 divenuta proprietaria effettiva della particella di terreno n. 37 nell'anno 2002 (doc. nn. 1
e 2 - atto di citazione) abbia poi contestato l'occupazione del proprio terreno ai CP_1
pagina 6 di 13 soltanto nel corso del 2017 sulla scorta di un'indicazione tecnica del suo geometra incaricato di rilevare i confini tra terreni. A ben guardare però, le originarie pretese dell'anno 2017 (missive stragiudiziali) riguardavano tutte l'accertamento dei confini tra proprietà anche mediante apposizione di termini, così che l'unica effettiva domanda idonea a contestare efficacemente la domanda di usucapione dei è da rinvenirsi CP_1 nella proposizione della reconventio reconventionis soltanto con atto del 21.5.2019, depositato il 23.05.2019. Si tratta del primo intervento atto a contrastare (ed interrompere validamente) l'usucapione della striscia di terreno da parte dei CP_1 considerato pure che la procedura di mediazione civile era stata avviata dall'appellante soltanto con riferimento alla domanda di accertamento dei confini, precisando di aver esercitato un non meglio identificato passaggio ininterrotto nel terreno di proprietà dei assunto indimostrato in quella sede e che non poteva comunque interrompere le CP_1 ragioni d'usucapione ex adverso avanzate (doc. n. 7 del fascicolo dell'appellante).
Ora, va dato atto che la sentenza di primo grado quantomeno tace in dispositivo e non chiarisce i contorni del titolo rispetto la qualificazione della domanda
7 riconvenzionale avanzata dai convenuti tant'è che l'appellante è stato indotto a sostenere l'infondatezza della domanda di usucapione ex adverso formulata ai sensi dell'art. 1158 c.c. (ma in primo grado alternativamente anche ai sensi dell'art. 1159-bis c.c.) e gli appellati hanno formulato l'appello incidentale condizionato teso a ottenere la qualificazione della domanda subordinata e riconvenzionale avanzata quale
“usucapione di piccola proprietà rurale” (perfezionata con il decorso di quindici anni di possesso pacifico ed ininterrotto) ai sensi dell'art. 1159-bis c.c., che avevano esperito sin dalla loro costituzione in primo grado in via subordinata.
Chiaro è che il terreno oggetto di usucapione (ciò che emerge anche dagli allegati alla consulenza tecnica e che rimane comunque incontestato) posto in loc. San Faustino
(TR), Fraz. Pianetti, è effettivamente di natura rurale, anche perché oggetto di coltivazioni di cereali e piante da decenni, pur se potrebbe discutersi della dimensione della parte di terreno oggetto di usucapione di “piccola proprietà rurale” (striscia di terreno di mq 12.000) ma dovendosi rilevare che tale qualificazione, in rapporto alle dimensioni della particella, non è infine oggetto di contesa.
Quanto detto consente di ritenere che, se è divenuta proprietaria Parte_1
pagina 7 di 13 del terreno, distinto con la particella n. 37, in data 8.11.2002 e se il primo atto interruttivo validamente espresso avverso la ritenuta usucapione di piccola proprietà rurale è stato validamente interposto soltanto in data 23.5.2019, vuol dire che la stessa ha pur tollerato il possesso pacifico ed ininterrotto da parte dei anche a partire CP_1 dal 2002, potendosi comunque raggiungere i quindici anni che la norma pone come limite temporale a soddisfo dell'usucapione della piccola proprietà rurale prendendo a riferimento il periodo 8.11.2002 – 23.05.2019. Tale rilievo sarebbe assorbente, ma quanto emerso dall'istruttoria consente maggiori precisazioni che pure avallano il perfezionato acquisto della proprietà della striscia di terreno de quo in favore degli appellati.
Non si tratta solo di aggiungere rilievi squisitamente tecnici, inidonei ad avallare gli aspetti strettamente giuridici, ma rilevando che il c.t.u. aveva allegato alla propria relazione (all. I) anche il frazionamento catastale (voltura 124/1937) e la scheda 610, da cui può desumersi che la linea M-M (dividente costituita con il frazionamento) era
“valida solo agli effetti del frazionamento catastale” e che invece “la dividente reale corrispondente sul terreno era quella indicata quale congiungente i punti M-M” (cioè la linea
8 tratteggiata colore viola), si comprende che la linea ufficiale del frazionamento catastale era sempre stata diversa da quella che poi sarebbe stata presa come riferimento del frazionamento effettivo tra i terreni (appunto la linea M-M). E l'allegato h) della c.t.u. evidenzia anche che i confini di cui all'ultimo accatastamento non coincidevano né con quelli identificati al vecchio catasto né con la linea dividente di cui ai punti M-M che riproduceva quasi fedelmente (il discostamento sembra di poco conto) i confini delle coltivazioni portate avanti da anni dai appunto secondo la linea che intercorre CP_1 tra il termine lapideo e la pianta di quercia. Sovrapponendo infatti tali risultanze si deduce che la prima dividente tra i terreni (linea di colore arancione all. H – ctu) si accosta di molto, a differenza di quella ottenuta dal frazionamento del nuovo catasto, a quella che i avevano indicato fondante la propria usucapione, delimitata da CP_1 pianta di quercia e termine lapideo, sin dalle coltivazioni iniziate dalla di loro madre nel 1964. Siffatta risultanza tecnica vale allora ben più di un indizio di Persona_1 prova, e fa ritenere che i avessero ereditato le coltivazioni di terreno spingendosi CP_1 in una particella non di loro esclusiva proprietà da tempo considerevole e certo anche ben prima dell'anno 1999.
pagina 8 di 13 Né sfugge che il Tribunale ha evidenziato in motivazione che già dal 1988, attraverso le ortofoto versate in atti, poteva intravedersi la presenza di colture nel terreno indicato dai che si protendevano ben oltre il confine catastale, statuizione CP_1 non oggetto di specifica impugnazione.
Dunque, la c.t.u. ha rilevato che sin dal 1988, ma anche dal 1999, l'area oggetto di coltivazioni non fosse corrispondente ai confini catastali, dando atto che dal 2005 i confini tra fondi erano effettivamente delimitati dal termine lapideo e della pianta di quercia giusta linea di tracciamento tra questi. L'interpretazione di tale enunciato - pro domo sua - ha indotto l'appellante a ritenere che soltanto a partire dall'anno 2005 fosse certa la prova dello sconfinamento dei sulla particella di terreno di proprietà CP_1 ma, oltre quanto già detto, gli appellati hanno spiegato che tale rilievo è Parte_1 dipeso anche dalla scarsa qualità delle ortofoto del tempo, tant'è che quelle risalenti al
1988 e al 1999 non erano certo di qualità rapportabile a quelle scattate dal 2005 in poi, ed al fatto che prima del 2005 il confine tra i terreni rappresentato dal termine lapideo e dalla pianta di quercia non fosse comunque ben visibile, come invece divenuto negli
9 anni successivi, complice anche la folta vegetazione a copertura dei termini tra confini.
Si tratta di incisi ragionevoli e condivisibili tenendo presente sia l'esame delle ortofoto, sia quanto desumibile ictu oculi dagli allegati alla c.t.u., dai quali è apprezzabile che il confine apposto tra i due termini di riferimento esisteva comunque ben prima del 1999.
Del resto, l'interrogatorio formale di (ud. 23.10.2020) depone pure Parte_1 in tal senso, confermando la stessa che i quando lei era divenuta proprietaria del CP_1 terreno in questione già avevano coltivato il terreno confinante e che le loro coltivazioni superavano il termine lapideo e la pianta di quercia estendendosi verso il terreno di sua proprietà. Dunque, è ragionevole ritenere che i anche da prima che CP_1 [...] divenisse proprietaria della particella n. 37, avevano già esteso in tal senso (e Parte_1 cioè oltre la particella n. 36 di loro proprietà) le coltivazioni dei propri terreni.
Alcuna critica pertanto può essere mossa in favore di una diversa lettura della c.t.u. che non depone in favore delle pretese dell'appellante.
Venendo più precisamente al secondo motivo di impugnazione, corollario del primo quanto a critica delle risultanze istruttorie, la domanda di usucapione non è
pagina 9 di 13 (neppure) infondata per diversa o erronea lettura delle deposizioni testimoniali.
Invero, i testi indicati dall'appellante in favore delle proprie ragioni, non contribuiscono a offrire una diversa lettura dei fatti. Le deposizioni (ud. del 13.7.2021 e dell'1.4.2022) hanno evidenziato che sin dal 1964 sui terreni in questione i e CP_1 prima di loro la madre avevano coltivato cereali e piante, anche con Persona_1 intervento di contoterzisti, sempre entro la linea di confine segnata dai termini citati (il termine lapideo e la pianta di quercia) e che sin dal 1970 avevano creato un solco o scavo per delimitare le coltivazioni presenti sul proprio fondo, che comprendeva anche il terreno controverso di mq 12.000 esteso oltre la particella n. 36 di loro proprietà. E' stato poi riferito che il solco di delimitazione tra i terreni corrispondesse alla linea dividente dei termini apposti, che tali erano da almeno quarant'anni.
Per altro versante, il Geom. escusso all'udienza del 17.5.2021, offerto Per_2 dall'appellante, non ha saputo indicare la linea temporale dello sconfinamento dichiarando però che i si fossero lamentati del passaggio dell'appellante nel CP_1 terreno di loro proprietà, mentre (ud. 17.5.2021) ha riferito di non Testimone_1
10 saper individuare il confine demarcato dai termini apposti e, comunque, di non ricordarlo, aggiungendo che aveva coltivato il terreno fin dove cominciavano le coltivazioni effettuate dai confinanti fino all'anno 2005, aggiungendo che dall'anno 2003 aveva chiesto il permesso ai di far pascolare le proprie pecore nella striscia di CP_1 terra da loro coltivata.
(ud. 17.05.2021), lavoratore contoterzista dell'appellante sui terreni Persona_3 oggetto di causa, ha confermato, pur de relato, che prima che avesse iniziato a lavorare per conto dell'appellante (2016) era già presente sul terreno di sua proprietà uno
“sconfinamento”, tale per cui egli stesso doveva considerare un terreno di minor estensione per effettuare le coltivazioni, essendo ininfluente che anche prima del 2002 i
Signori (danti causa di attraversassero saltuariamente il terreno Per_4 Parte_1 dei per fare scampagnate, giacché trattasi di atti saltuari e sporadici di per sé CP_1 inidonei a contrastare o “interrompere” il possesso ad usucapionem. Pertanto, non è propriamente una assenza di confine quella di cui trattasi e che l'appellante pone a fondamento della critica della lettura delle risultanze istruttorie, vuoi perché non ricordare è cosa ben diversa dall'affermare positivamente che una cosa non sia presente,
pagina 10 di 13 vuoi perché la testimonianza su un fatto appreso de relato e proveniente da soggetto pur in potenziale conflitto di interessi è flebile e connotata da minor rigore.
Si può aggiungere che (ud. 1.4.2022), intimato invece dagli appellati, Persona_5 ha sì riferito di non ricordare quale fosse l'altro termine di apposizione del confine presente in loco oltre la pianta di quercia, ma ha però chiarito che nel terreno vicino vi fossero continue coltivazioni a rotazione dei (anni 2004-2005) precisando che il CP_1 confine non fosse mai variato nel tempo.
Le testimonianze non possono superare le risultanze catastali costituite dagli all. A
e B della c.t.u., dai quali si evince la presenza del confine tra particelle di terreno nell'area ricompresa tra la linea di colore blu scuro tratteggiata denominata “confine catastale” e quella di colore celeste denominata “dividente termine quercia”, posta, appunto, tra le particelle 36 e 37 Foglio n. 95, e dalle ortofoto da cui il consulente ha dedotto che già a partire dal 1988 si poteva evincere che per le coltivazioni non fosse mai stato rispettato il confine catastale.
Non si comprende, dunque, in che misura le deposizioni testimoniali possano
11 risultare in contrasto con quanto evidente dall'acquisizione documentale, ovvero che l'usucapione della particella di terreno in favore degli appellati può dirsi perfezionata sia per il ventennio, sia con riferimento al termine necessario a usucapire la piccola proprietà rurale, ragion per cui non si rinvengono errate letture delle risultanze istruttorie da parte del primo Giudice.
Seguendo l'ordine rituale, in evasione delle eccezioni riproposte ex art. 346 c.p.c., caduti i presupposti della domanda per accertamento dei confini (e apposizione di termini) perché paralizzati dalla domanda di usucapione formulata in via riconvenzionale, l'eccezione di prescrizione decennale del danno lamentato dall'appellante per il preteso sconfinamento non ha ragione di ingresso perché collegata a quella principale ex art. 950 c.c..
L'appello incidentale relativo al rigetto della domanda di negatoria servitutis, formulata in via ulteriormente subordinata e riconvenzionale per ritenuto indebito passaggio dell'appellante nel terreno dei oggetto di semina (a valle delle CP_1 particelle nn. 36 e 46 Foglio n. 95 del Comune di Narni) merita il rigetto perché in nome del principio di economia processuale non è consentito estendere o rapportare la pagina 11 di 13 controversia a molteplici domande che non sono neppure astrattamente connesse all'oggetto della domanda principale e dipendenti dal titolo dedotto in giudizio. Invero, la domanda di negatoria servitutis oggetto di appello incidentale non è connessa né con la domanda principale per accertamento dei confini - ritenuta inammissibile proprio dalla parte che ha proposto la domanda di negatoria - né con la domanda subordinata e riconvenzionale di usucapione, giacché la striscia di terreno oggetto di domanda di usucapione non è interessata dal ritenuto indebito passaggio sul terreno altrui e oggetto dell'ulteriore domanda subordinata riconvenzionale di negatoria servitutis.
Rispetto all'appello incidentale condizionato, che censura la sentenza per non avere tenuto conto della qualificazione della domanda di usucapione ai sensi dell'art. 1159- bis c.c., è sufficiente osservare che le risultanze istruttorie depongono sia per l'accoglimento dell'usucapione ventennale (perché appunto trattavasi di striscia di terreno coltivata dagli appellati ante 1999 e, comunque, sin dal 1988 o addirittura a partire dal 1964) sia per il positivo accoglimento dell'usucapione “abbreviata” ex art. 1159-bis c.c., per cui quindici anni sono sufficienti a consolidare il diritto acquisitivo in
12 favore degli appellati anche prendendo a riferimento il periodo che sarebbe intercorso tra il mese di novembre 2002 (cioè dall'acquisto del terreno da parte di
[...]
sino alla data del 23.5.2019, primo atto interruttivo dell'usucapione, Parte_1 azionata nel corso del 2019.
In ogni caso, stante il rigetto dell'appello principale non vi è ragione di esaminare quello incidentale condizionato all'accoglimento di quello principale.
Avuto riguardo alle reciproche soccombenze e tenuto conto della oggettiva maggiore incidenza sul thema decidendum delle domande oggetto dell'appello principale rispetto a quelle oggetto dell'appello incidentale, nonché del contenuto delle risultanze istruttorie, per certi aspetti poco precise, come della poca chiarezza dei rilievi ortofotografici più risalenti e poco visibili, si reputa equo compensare le spese di lite del grado (sulla regolamentazione di primo grado non è stata proposta impugnazione) in ragione di 2/3 e condannare l'appellante a rifondere agli appellati il restante 1/3, liquidato come in dispositivo, avuto riguardo al pregio dell'attività professionale svolta nell'esame delle questioni giuridiche trattate, all'importanza, alla natura, al valore della causa, da ritenersi indeterminabile, nonché al risultato conseguito, ex art. 4 del d.m.
pagina 12 di 13 10.3.2014 n. 55, come modificato dal d.m. 13.8.2022 n. 147, esclusa la fase istruttoria non svolta.
Si dà atto che l'appellante e gli appellanti incidentali sono rispettivamente tenuti al pagamento, ai sensi dell'art. 13, c.
1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n.115, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
la Corte di appello di Perugia, definitivamente pronunciando uditi i procuratori delle parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita: rigetta l'appello proposto da e l'appello incidentale proposto da Parte_1
, ed CP_1 CP_3 CP_2 dichiara la compensazione delle spese di lite del grado di appello in ragione di 2/3 e condanna l'appellante a rifondere agli appellati il restante 1/3 che liquida, in € 1.000,00 per compensi professionali, oltre il rimborso forfetario delle spese generali, i.v.a. e c.a.p. come per legge;
dichiara l'appellante e gli appellanti incidentali tenuti, ex art. 13, comma 1-quater, d.p.r.
13 115/2002 al versamento (i secondi in solido) dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello e per gli appelli incidentali.
Perugia, 29.9.2025.
Il Presidente est.
Dott. Claudio Baglioni
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudio Baglioni Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente 1 SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 557/2023;
promossa da:
(C.f. - ) rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Parte_1 C.F._1
ET ed elettivamente domiciliata in Terni, in via dell'Annunziata n. 3 (p.e.c.
; Email_1
- appellante -
contro
(C.F. - ), (C.F. - Controparte_1 C.F._2 CP_2
, e (C.F. - ) in proprio e C.F._3 Controparte_3 C.F._4 quali eredi di tutti rappresentati e difesi dall' Avv. Maria Teresa Persona_1
Lavari, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Terni, Corso del Popolo n. 26
(p.e.c. ; Email_2
pagina 1 di 13 - appellati e appellanti incidentali -
Oggetto: azione di accertamento dei confini tra fondi e di usucapione
Conclusioni delle parti
Come nelle note per la trattazione scritta depositate in ottemperanza all'ordinanza ex art. 352 c.p.c.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
ammessa al patrocinio a spese dello Stato nel presente grado di Parte_1 giudizio, giusto provvedimento dell'Ordine Forense del 17.11.2023, ha impugnato la sentenza del Tribunale di Terni n. 528/2023 (resa nel Proc. R.G. n. 2787/2018), pubblicata in data 26.7.2023, con la quale venivano rigettate le rispettive domande avanzate dall'attrice e dai convenuti in proprio e quali eredi di Parte_1 CP_1
eccezion fatta per la domanda riconvenzionale di usucapione di Persona_1 parte di terreno rurale formulata dai particella già oggetto di accertamento per CP_1 sconfinamento sulla proprietà di ex art. 950 c.c. Parte_1
L'appello si è incentrato su due motivi. 2 Col primo, teso ad evidenziare l'infondatezza della domanda di usucapione formulata dai e l'erronea ricostruzione e/o il travisamento del primo Giudice CP_1 delle risultanze istruttorie emerse dalla c.t.u., ha sostenuto che: la consulenza non avrebbe confermato, o avrebbe addirittura smentito, la possibilità di rivendicare il terreno oggetto di usucapione da parte dei data l'assenza fisica dei termini CP_1 apposti sul terreno de quo e tenuto conto delle risultanze delle ortofoto del 1999, dalle quali emergerebbe che il presunto confine tracciato dai era inesistente data la CP_1 non coincidenza tra il confine da loro indicato e quello tracciato dalle coltivazioni;
lo sconfinamento da parte degli appellati nella sua proprietà era intervenuto successivamente all'acquisto del terreno da parte sua, ovvero al 2002, essendo stato registrato dalla foto area del 2005; sia dalla consulenza che dalle ortofoto antecedenti al
2005 (foto del 1988 e 1999) non vi sarebbe alcuna coincidenza tra le coltivazioni ed i termini di riferimento dei confini indicati dai ovvero il termine lapideo sito a CP_1 monte e la pianta di quercia posta a valle, sicché non poteva esservi stato il possesso continuato tale da legittimare l'usucapione del terreno rurale da parte dei ex art. CP_1
1158 c.c. perché questo poteva, al limite, essere avvenuto soltanto dall'anno 2005 in poi;
pagina 2 di 13 anche la ortofoto del 1999 avrebbe dimostrato che in quel momento temporale i confini dei terreni erano rispettati, con la conseguenza che il possesso in favore dei era CP_1 accertabile soltanto dall'anno 2005 e sino al 2017, anno in cui l'appellante aveva mosso le proprie rivendicazioni sulla parte di terreno che assumeva oggetto di sconfinamento.
Col secondo motivo di appello ha dedotto l'infondatezza della domanda
(riconvenzionale) di usucapione formulata dai e censurato la sentenza per CP_1 erronea ricostruzione e/o travisamento delle risultanze istruttorie emerse dalle prove testimoniali evidenziando che: i testi da lei intimati avevano sconfessato l'esistenza del confine tra fondi sostenuta dai ai fini dell'usucapione, che neppure era stato CP_1 rilevato dal c.t.u. che aveva rinvenuto tracce dello sconfinamento soltanto a partire dall'anno 2005, contestando i ritenuti “capisaldi” di confine (ovvero il termine lapideo e la pianta di quercia) perché non potevano essere usati come linea di demarcazione del confine tra le proprietà considerando che le coltivazioni avvenivano a diversi metri di distanza dalla pianta di quercia.
Si sono costituiti gli appellati proponendo appello incidentale e appello incidentale
3 condizionato alla riforma (anche parziale) della sentenza. Hanno precisato di essere proprietari del terreno oggetto di causa - censito al Comune di Narni al foglio 95 particella 36 - sin dal 1800, attraverso il nonno, originario dante causa (mortis causa) alla figlia (loro madre) nel 1964, e di averlo acquistato a titolo derivativo Persona_1 alla morte di questa nel 2000 e sostenuto che: avevano esercitato dal 1964 in poi sul terreno de quo per sconfinamento (di un'area di 12.000 mq.) il possesso pacifico ed ininterrotto, esercitando un potere di fatto corrispondente al diritto di proprietà;
[...] era divenuta proprietaria del terreno adiacente il loro soltanto nel mese di Parte_1 novembre 2002; sin dagli anni '70 e, comunque sino al mese di ottobre 2002 avevano coltivato cereali e girasoli sia sul fondo di loro proprietà (particella 36) sia sul fondo di cui farebbe parte il terreno oggetto di causa (nella particella 37 per un'area di 12.000 mq) delimitando l'area di coltivazione con un solco o scavo ben evidente sul terreno costituito da una linea in corrispondenza di una pianta di quercia a valle ed in corrispondenza di un termine lapideo a monte;
divenuta proprietaria Parte_1 aveva coltivato il proprio terreno pure rispettando il solco citato contestando poi detti confini soltanto nel mese di agosto del 2017.
pagina 3 di 13 Hanno spiegato che: avevano usucapito in virtù del possesso iniziato già dalla di loro madre, di cui erano eredi, che già aveva posseduto la particella di terreno uti domina quantomeno sin dal 1964 e, comunque, che sin dall'anno 2000 avevano pure acquistato tale particella di terreno mortis causa;
dall'esito dell'istruttoria (prova testi e interrogatorio formale) e da quanto emerso dalla c.t.u. era confermato che avevano coltivato il terreno ed anche concesso a terzi, almeno dalla fine degli anni '90, il pascolo degli ovini sul medesimo terreno;
la c.t.u. era dirimente perché dava conto che sin dal
1988 per le coltivazioni dei terreni non era stato rispettato l'effettivo confine catastale.
Hanno poi contrastato la lettura delle risultanze istruttorie operata da controparte riproponendo, ex art. 346 c.p.c., le eccezioni non accolte sull'inammissibilità della domanda avversaria per l'assenza di incertezza dei confini e di prescrizione (decennale) del preteso danno ex adverso lamentato per occupazione dei terreni.
Hanno formulato anche: appello incidentale incentrato sul rigetto della domanda di negatoria servitutis con la quale avevano domandato che, presupposto l'acquisto della proprietà in loro favore per usucapione, fosse ordinato ad di cessare le Parte_1
4 supposte condotte abusive consistenti nel passaggio (“lungo il fosso dell'Aia”) sulla particella di terreno da loro seminata e ritenuta di loro esclusivo dominio;
appello incidentale condizionato alla riforma (anche parziale) della sentenza denunciando l'assenza di qualificazione della domanda di usucapione da parte del Tribunale e spiegando che la stessa era stata formulata (anche) ai sensi dell'art. 1159-bis c.c., perché tesa ad accertare l'usucapione della piccola proprietà rurale con almeno quindici anni di possesso pacifico ed ininterrotto del bene, ipotesi questa applicabile al caso di specie essendo il terreno oggetto di causa classificato come “parzialmente montano”.
Le parti hanno rispettivamente depositato note per la trattazione scritta, e la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 25.6.2025.
L'appello non muove alla sentenza censure di puro diritto ma si articola piuttosto su critiche e rimanipolate interpretazioni alla c.t.u. (mere difese o argomentazioni) che sono state altresì riferite al travisamento od alla ritenuta erronea lettura delle risultanze testimoniali che avrebbero invece avallato le tesi sostenute dall'appellante. Punto centrale diviene allora fare luce sull'esito della consulenza d'ufficio e sulle deposizioni testimoniali relativamente alla domanda di usucapione già formulata dagli appellati.
pagina 4 di 13 L'appellante ha formulato le proprie doglianze con riferimento alla avversaria pretesa di usucapione ventennale di bene immobile (ex art. 1158 c.c.) e che già in primo grado le conclusive domande erano tese ad opporre l'avversa domanda formulata tanto ai sensi dell'art. 1158 c.c. quanto ai sensi dell'art. 1159-bis c.c..
Procedendo in ordine rituale d'esame va affrontata la preliminare eccezione, qui riproposta ex art. 346 c.p.c., di inammissibilità dell'originaria domanda di accertamento dei confini, che può dirsi superata per almeno due ordini di ragione: a) la prima perché gli appellati avevano assunto la certezza dei confini - e la conseguente inammissibilità della domanda avversaria - soltanto sulla scorta della propria perizia di parte
(richiamando in particolare le foto allegate alla c.t.p.: v. fascicolo degli appellati) secondo la quale il confine era certo e delimitato perché segnato da riferimenti ben visibili quali il termine lapideo e la pianta di quercia, senza tuttavia delimitare il riferimento temporale di detti termini;
b) la seconda è che la contestazione e le diverse letture di quanto emerso dall'istruttoria contribuiscono proprio ad avvalorare il dato che la domanda fosse, e sia, per ciò stesso titolata e non infondata ab origine per difetto
5 dei presupposti. A ben guardare, infatti, la ritenuta esistenza dei termini tra i confini può permettere, al limite, di soprassedere sulla apposizione dei termini, ciò che non osta comunque alla proposizione della diversa azione di cui trattasi, e cioè alla domanda di accertamento dei confini ex art. 950 c.c.
Ciò detto, il primo ed il secondo motivo di appello possono essere trattati in forma unitaria, trattandosi di una diversa lettura od interpretazione delle prove acquisite sotto il minimo comun denominatore del vizio di travisamento o erronea lettura delle stesse.
Quanto al primo motivo inerente alle contestazioni mosse alla c.t.u., c'è soltanto un punto che rappresenta uno iato tra le tesi dell'appellante e quelle degli appellati.
La consulenza d'ufficio ha confermato che la linea di demarcazione esistente tra i confini (per precisione tra la particella 36 [di proprietà dei e la 37 [di proprietà CP_1 di di cui al foglio 95 del Comune di Narni) fosse effettivamente Parte_1 costituita dai termini sempre utilizzati per le lavorazioni dei terreni ricompresi in una linea che congiunge il termine e la quercia in precedenza descritti e riportata in colore giallo nelle planimetrie delle ortofoto, allegato B, e in colore ciano nella planimetria generale allegato A (ctu – pag. n. 6). Dunque, il consulente ha chiarito che per stabilire pagina 5 di 13 un eventuale frazionamento in caso di accoglimento della domanda di usucapione, andava utilizzata proprio la linea di riferimento già utilizzata da anni per le coltivazioni
(cioè, presa a riferimento dai per le proprie coltivazioni) che congiungeva, CP_1 appunto, il termine lapideo e la pianta di quercia di cui alle planimetrie indicate.
Nell'elaborato, tuttavia, si precisa che dalle foto documentate e riguardanti gli anni
1988, 1999, 2005, 2008, 2011, 2014 e 2015, si poteva desumere che nel corso degli anni, per la coltivazione, non era mai stato rispettato il confine catastale tra le particelle di proprietà dei e quella successivamente acquistata da Ciò che CP_1 Parte_1 sembra dare atto di uno sconfinamento, dunque, sin dal 1988.
Lo iato a tale rilievo è dato proprio dalle successive conclusioni dell'elaborato, assunto sul quale l'appellante fonda la sua principale critica per errata lettura delle risultanze probatorie. Infatti, nelle conclusioni dell'elaborato il consulente ha affermato che dai rilevamenti satellitari riguardanti gli anni 1988 e 1999 il lavorato (cioè l'area oggetto di coltivazioni) non corrispondeva né alla mappa catastale né ai due termini di confine, mentre per quanto riguardava i rilievi degli anni successivi (2005-2008-2011-
6 2014-2015) a monte le lavorazioni coincidevano con il termine rilevato mentre a sud vi era una differenza di pochi metri tra le coltivazioni e la pianta di quercia (v. ctu, pag. 7).
La lettura che ne offre l'appellante è che negli anni 1988 e 1999 le coltivazioni non avessero invaso la particella di terreno attualmente di sua proprietà, così da lasciar intendere che se vi era stato l'utilizzo della particella di terreno di cui era proprietaria da parte dei questo sarebbe avvenuto soltanto post 1999 e più precisamente CP_1 soltanto a partire dall'anno 2005, termine che costituiva il primo documentato rilievo delle coltivazioni estese dei sulla particella di terreno confinante da lei acquistata CP_1 nel 2002.
Tale tesi, su cui si fonda anche la ritenuta infondatezza dell'usucapione domandata dagli appellati, è priva di pregio per diversi ordini di ragione. Innanzi tutto, non è dato conoscere dai rilevamenti delle ortofoto quale fosse lo stato effettivo dei terreni di causa tra il 1999 ed il 2005, ciò quantomeno ai fini di una ipotetica decorrenza del termine utile per usucapire la particella di terreno n. 37. Non sfugge però che Parte_1 divenuta proprietaria effettiva della particella di terreno n. 37 nell'anno 2002 (doc. nn. 1
e 2 - atto di citazione) abbia poi contestato l'occupazione del proprio terreno ai CP_1
pagina 6 di 13 soltanto nel corso del 2017 sulla scorta di un'indicazione tecnica del suo geometra incaricato di rilevare i confini tra terreni. A ben guardare però, le originarie pretese dell'anno 2017 (missive stragiudiziali) riguardavano tutte l'accertamento dei confini tra proprietà anche mediante apposizione di termini, così che l'unica effettiva domanda idonea a contestare efficacemente la domanda di usucapione dei è da rinvenirsi CP_1 nella proposizione della reconventio reconventionis soltanto con atto del 21.5.2019, depositato il 23.05.2019. Si tratta del primo intervento atto a contrastare (ed interrompere validamente) l'usucapione della striscia di terreno da parte dei CP_1 considerato pure che la procedura di mediazione civile era stata avviata dall'appellante soltanto con riferimento alla domanda di accertamento dei confini, precisando di aver esercitato un non meglio identificato passaggio ininterrotto nel terreno di proprietà dei assunto indimostrato in quella sede e che non poteva comunque interrompere le CP_1 ragioni d'usucapione ex adverso avanzate (doc. n. 7 del fascicolo dell'appellante).
Ora, va dato atto che la sentenza di primo grado quantomeno tace in dispositivo e non chiarisce i contorni del titolo rispetto la qualificazione della domanda
7 riconvenzionale avanzata dai convenuti tant'è che l'appellante è stato indotto a sostenere l'infondatezza della domanda di usucapione ex adverso formulata ai sensi dell'art. 1158 c.c. (ma in primo grado alternativamente anche ai sensi dell'art. 1159-bis c.c.) e gli appellati hanno formulato l'appello incidentale condizionato teso a ottenere la qualificazione della domanda subordinata e riconvenzionale avanzata quale
“usucapione di piccola proprietà rurale” (perfezionata con il decorso di quindici anni di possesso pacifico ed ininterrotto) ai sensi dell'art. 1159-bis c.c., che avevano esperito sin dalla loro costituzione in primo grado in via subordinata.
Chiaro è che il terreno oggetto di usucapione (ciò che emerge anche dagli allegati alla consulenza tecnica e che rimane comunque incontestato) posto in loc. San Faustino
(TR), Fraz. Pianetti, è effettivamente di natura rurale, anche perché oggetto di coltivazioni di cereali e piante da decenni, pur se potrebbe discutersi della dimensione della parte di terreno oggetto di usucapione di “piccola proprietà rurale” (striscia di terreno di mq 12.000) ma dovendosi rilevare che tale qualificazione, in rapporto alle dimensioni della particella, non è infine oggetto di contesa.
Quanto detto consente di ritenere che, se è divenuta proprietaria Parte_1
pagina 7 di 13 del terreno, distinto con la particella n. 37, in data 8.11.2002 e se il primo atto interruttivo validamente espresso avverso la ritenuta usucapione di piccola proprietà rurale è stato validamente interposto soltanto in data 23.5.2019, vuol dire che la stessa ha pur tollerato il possesso pacifico ed ininterrotto da parte dei anche a partire CP_1 dal 2002, potendosi comunque raggiungere i quindici anni che la norma pone come limite temporale a soddisfo dell'usucapione della piccola proprietà rurale prendendo a riferimento il periodo 8.11.2002 – 23.05.2019. Tale rilievo sarebbe assorbente, ma quanto emerso dall'istruttoria consente maggiori precisazioni che pure avallano il perfezionato acquisto della proprietà della striscia di terreno de quo in favore degli appellati.
Non si tratta solo di aggiungere rilievi squisitamente tecnici, inidonei ad avallare gli aspetti strettamente giuridici, ma rilevando che il c.t.u. aveva allegato alla propria relazione (all. I) anche il frazionamento catastale (voltura 124/1937) e la scheda 610, da cui può desumersi che la linea M-M (dividente costituita con il frazionamento) era
“valida solo agli effetti del frazionamento catastale” e che invece “la dividente reale corrispondente sul terreno era quella indicata quale congiungente i punti M-M” (cioè la linea
8 tratteggiata colore viola), si comprende che la linea ufficiale del frazionamento catastale era sempre stata diversa da quella che poi sarebbe stata presa come riferimento del frazionamento effettivo tra i terreni (appunto la linea M-M). E l'allegato h) della c.t.u. evidenzia anche che i confini di cui all'ultimo accatastamento non coincidevano né con quelli identificati al vecchio catasto né con la linea dividente di cui ai punti M-M che riproduceva quasi fedelmente (il discostamento sembra di poco conto) i confini delle coltivazioni portate avanti da anni dai appunto secondo la linea che intercorre CP_1 tra il termine lapideo e la pianta di quercia. Sovrapponendo infatti tali risultanze si deduce che la prima dividente tra i terreni (linea di colore arancione all. H – ctu) si accosta di molto, a differenza di quella ottenuta dal frazionamento del nuovo catasto, a quella che i avevano indicato fondante la propria usucapione, delimitata da CP_1 pianta di quercia e termine lapideo, sin dalle coltivazioni iniziate dalla di loro madre nel 1964. Siffatta risultanza tecnica vale allora ben più di un indizio di Persona_1 prova, e fa ritenere che i avessero ereditato le coltivazioni di terreno spingendosi CP_1 in una particella non di loro esclusiva proprietà da tempo considerevole e certo anche ben prima dell'anno 1999.
pagina 8 di 13 Né sfugge che il Tribunale ha evidenziato in motivazione che già dal 1988, attraverso le ortofoto versate in atti, poteva intravedersi la presenza di colture nel terreno indicato dai che si protendevano ben oltre il confine catastale, statuizione CP_1 non oggetto di specifica impugnazione.
Dunque, la c.t.u. ha rilevato che sin dal 1988, ma anche dal 1999, l'area oggetto di coltivazioni non fosse corrispondente ai confini catastali, dando atto che dal 2005 i confini tra fondi erano effettivamente delimitati dal termine lapideo e della pianta di quercia giusta linea di tracciamento tra questi. L'interpretazione di tale enunciato - pro domo sua - ha indotto l'appellante a ritenere che soltanto a partire dall'anno 2005 fosse certa la prova dello sconfinamento dei sulla particella di terreno di proprietà CP_1 ma, oltre quanto già detto, gli appellati hanno spiegato che tale rilievo è Parte_1 dipeso anche dalla scarsa qualità delle ortofoto del tempo, tant'è che quelle risalenti al
1988 e al 1999 non erano certo di qualità rapportabile a quelle scattate dal 2005 in poi, ed al fatto che prima del 2005 il confine tra i terreni rappresentato dal termine lapideo e dalla pianta di quercia non fosse comunque ben visibile, come invece divenuto negli
9 anni successivi, complice anche la folta vegetazione a copertura dei termini tra confini.
Si tratta di incisi ragionevoli e condivisibili tenendo presente sia l'esame delle ortofoto, sia quanto desumibile ictu oculi dagli allegati alla c.t.u., dai quali è apprezzabile che il confine apposto tra i due termini di riferimento esisteva comunque ben prima del 1999.
Del resto, l'interrogatorio formale di (ud. 23.10.2020) depone pure Parte_1 in tal senso, confermando la stessa che i quando lei era divenuta proprietaria del CP_1 terreno in questione già avevano coltivato il terreno confinante e che le loro coltivazioni superavano il termine lapideo e la pianta di quercia estendendosi verso il terreno di sua proprietà. Dunque, è ragionevole ritenere che i anche da prima che CP_1 [...] divenisse proprietaria della particella n. 37, avevano già esteso in tal senso (e Parte_1 cioè oltre la particella n. 36 di loro proprietà) le coltivazioni dei propri terreni.
Alcuna critica pertanto può essere mossa in favore di una diversa lettura della c.t.u. che non depone in favore delle pretese dell'appellante.
Venendo più precisamente al secondo motivo di impugnazione, corollario del primo quanto a critica delle risultanze istruttorie, la domanda di usucapione non è
pagina 9 di 13 (neppure) infondata per diversa o erronea lettura delle deposizioni testimoniali.
Invero, i testi indicati dall'appellante in favore delle proprie ragioni, non contribuiscono a offrire una diversa lettura dei fatti. Le deposizioni (ud. del 13.7.2021 e dell'1.4.2022) hanno evidenziato che sin dal 1964 sui terreni in questione i e CP_1 prima di loro la madre avevano coltivato cereali e piante, anche con Persona_1 intervento di contoterzisti, sempre entro la linea di confine segnata dai termini citati (il termine lapideo e la pianta di quercia) e che sin dal 1970 avevano creato un solco o scavo per delimitare le coltivazioni presenti sul proprio fondo, che comprendeva anche il terreno controverso di mq 12.000 esteso oltre la particella n. 36 di loro proprietà. E' stato poi riferito che il solco di delimitazione tra i terreni corrispondesse alla linea dividente dei termini apposti, che tali erano da almeno quarant'anni.
Per altro versante, il Geom. escusso all'udienza del 17.5.2021, offerto Per_2 dall'appellante, non ha saputo indicare la linea temporale dello sconfinamento dichiarando però che i si fossero lamentati del passaggio dell'appellante nel CP_1 terreno di loro proprietà, mentre (ud. 17.5.2021) ha riferito di non Testimone_1
10 saper individuare il confine demarcato dai termini apposti e, comunque, di non ricordarlo, aggiungendo che aveva coltivato il terreno fin dove cominciavano le coltivazioni effettuate dai confinanti fino all'anno 2005, aggiungendo che dall'anno 2003 aveva chiesto il permesso ai di far pascolare le proprie pecore nella striscia di CP_1 terra da loro coltivata.
(ud. 17.05.2021), lavoratore contoterzista dell'appellante sui terreni Persona_3 oggetto di causa, ha confermato, pur de relato, che prima che avesse iniziato a lavorare per conto dell'appellante (2016) era già presente sul terreno di sua proprietà uno
“sconfinamento”, tale per cui egli stesso doveva considerare un terreno di minor estensione per effettuare le coltivazioni, essendo ininfluente che anche prima del 2002 i
Signori (danti causa di attraversassero saltuariamente il terreno Per_4 Parte_1 dei per fare scampagnate, giacché trattasi di atti saltuari e sporadici di per sé CP_1 inidonei a contrastare o “interrompere” il possesso ad usucapionem. Pertanto, non è propriamente una assenza di confine quella di cui trattasi e che l'appellante pone a fondamento della critica della lettura delle risultanze istruttorie, vuoi perché non ricordare è cosa ben diversa dall'affermare positivamente che una cosa non sia presente,
pagina 10 di 13 vuoi perché la testimonianza su un fatto appreso de relato e proveniente da soggetto pur in potenziale conflitto di interessi è flebile e connotata da minor rigore.
Si può aggiungere che (ud. 1.4.2022), intimato invece dagli appellati, Persona_5 ha sì riferito di non ricordare quale fosse l'altro termine di apposizione del confine presente in loco oltre la pianta di quercia, ma ha però chiarito che nel terreno vicino vi fossero continue coltivazioni a rotazione dei (anni 2004-2005) precisando che il CP_1 confine non fosse mai variato nel tempo.
Le testimonianze non possono superare le risultanze catastali costituite dagli all. A
e B della c.t.u., dai quali si evince la presenza del confine tra particelle di terreno nell'area ricompresa tra la linea di colore blu scuro tratteggiata denominata “confine catastale” e quella di colore celeste denominata “dividente termine quercia”, posta, appunto, tra le particelle 36 e 37 Foglio n. 95, e dalle ortofoto da cui il consulente ha dedotto che già a partire dal 1988 si poteva evincere che per le coltivazioni non fosse mai stato rispettato il confine catastale.
Non si comprende, dunque, in che misura le deposizioni testimoniali possano
11 risultare in contrasto con quanto evidente dall'acquisizione documentale, ovvero che l'usucapione della particella di terreno in favore degli appellati può dirsi perfezionata sia per il ventennio, sia con riferimento al termine necessario a usucapire la piccola proprietà rurale, ragion per cui non si rinvengono errate letture delle risultanze istruttorie da parte del primo Giudice.
Seguendo l'ordine rituale, in evasione delle eccezioni riproposte ex art. 346 c.p.c., caduti i presupposti della domanda per accertamento dei confini (e apposizione di termini) perché paralizzati dalla domanda di usucapione formulata in via riconvenzionale, l'eccezione di prescrizione decennale del danno lamentato dall'appellante per il preteso sconfinamento non ha ragione di ingresso perché collegata a quella principale ex art. 950 c.c..
L'appello incidentale relativo al rigetto della domanda di negatoria servitutis, formulata in via ulteriormente subordinata e riconvenzionale per ritenuto indebito passaggio dell'appellante nel terreno dei oggetto di semina (a valle delle CP_1 particelle nn. 36 e 46 Foglio n. 95 del Comune di Narni) merita il rigetto perché in nome del principio di economia processuale non è consentito estendere o rapportare la pagina 11 di 13 controversia a molteplici domande che non sono neppure astrattamente connesse all'oggetto della domanda principale e dipendenti dal titolo dedotto in giudizio. Invero, la domanda di negatoria servitutis oggetto di appello incidentale non è connessa né con la domanda principale per accertamento dei confini - ritenuta inammissibile proprio dalla parte che ha proposto la domanda di negatoria - né con la domanda subordinata e riconvenzionale di usucapione, giacché la striscia di terreno oggetto di domanda di usucapione non è interessata dal ritenuto indebito passaggio sul terreno altrui e oggetto dell'ulteriore domanda subordinata riconvenzionale di negatoria servitutis.
Rispetto all'appello incidentale condizionato, che censura la sentenza per non avere tenuto conto della qualificazione della domanda di usucapione ai sensi dell'art. 1159- bis c.c., è sufficiente osservare che le risultanze istruttorie depongono sia per l'accoglimento dell'usucapione ventennale (perché appunto trattavasi di striscia di terreno coltivata dagli appellati ante 1999 e, comunque, sin dal 1988 o addirittura a partire dal 1964) sia per il positivo accoglimento dell'usucapione “abbreviata” ex art. 1159-bis c.c., per cui quindici anni sono sufficienti a consolidare il diritto acquisitivo in
12 favore degli appellati anche prendendo a riferimento il periodo che sarebbe intercorso tra il mese di novembre 2002 (cioè dall'acquisto del terreno da parte di
[...]
sino alla data del 23.5.2019, primo atto interruttivo dell'usucapione, Parte_1 azionata nel corso del 2019.
In ogni caso, stante il rigetto dell'appello principale non vi è ragione di esaminare quello incidentale condizionato all'accoglimento di quello principale.
Avuto riguardo alle reciproche soccombenze e tenuto conto della oggettiva maggiore incidenza sul thema decidendum delle domande oggetto dell'appello principale rispetto a quelle oggetto dell'appello incidentale, nonché del contenuto delle risultanze istruttorie, per certi aspetti poco precise, come della poca chiarezza dei rilievi ortofotografici più risalenti e poco visibili, si reputa equo compensare le spese di lite del grado (sulla regolamentazione di primo grado non è stata proposta impugnazione) in ragione di 2/3 e condannare l'appellante a rifondere agli appellati il restante 1/3, liquidato come in dispositivo, avuto riguardo al pregio dell'attività professionale svolta nell'esame delle questioni giuridiche trattate, all'importanza, alla natura, al valore della causa, da ritenersi indeterminabile, nonché al risultato conseguito, ex art. 4 del d.m.
pagina 12 di 13 10.3.2014 n. 55, come modificato dal d.m. 13.8.2022 n. 147, esclusa la fase istruttoria non svolta.
Si dà atto che l'appellante e gli appellanti incidentali sono rispettivamente tenuti al pagamento, ai sensi dell'art. 13, c.
1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n.115, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
la Corte di appello di Perugia, definitivamente pronunciando uditi i procuratori delle parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita: rigetta l'appello proposto da e l'appello incidentale proposto da Parte_1
, ed CP_1 CP_3 CP_2 dichiara la compensazione delle spese di lite del grado di appello in ragione di 2/3 e condanna l'appellante a rifondere agli appellati il restante 1/3 che liquida, in € 1.000,00 per compensi professionali, oltre il rimborso forfetario delle spese generali, i.v.a. e c.a.p. come per legge;
dichiara l'appellante e gli appellanti incidentali tenuti, ex art. 13, comma 1-quater, d.p.r.
13 115/2002 al versamento (i secondi in solido) dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello e per gli appelli incidentali.
Perugia, 29.9.2025.
Il Presidente est.
Dott. Claudio Baglioni
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