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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 05/07/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1337/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott.ssa Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 06.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1337/2020 tra
( , nato a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Catania, Corso delle Province n. 116, presso lo studio dell'avv.
CIULLA Salvatore, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
- Ricorrente -
contro
, legalmente rappresentati da , Capo dell'Ufficio Controparte_1 Persona_1
Europeo del Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti d'America, elettivamente domiciliati in Siracusa, viale Santa Panagia n. 136, presso lo studio dell'avv. PAPPALARDO Grazia, rappresentati e difesi, sia unitamente che disgiuntamente, dagli avv.ti SPAGNOLO Fabrizio e
LAURO Giuseppina Luciana, giusta procura in atti;
- Resistente -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 08.07.2020, esponeva di prestare attività Parte_1 lavorativa alle dipendenze del degli , all'interno della Base Militare CP_2 CP_1 Controparte_1 di Sigonella, prestando la propria attività lavorativa presso il NEX Mini-mart (negozio per la vendita al pubblico di prodotti alimentari e non) con la qualifica di impiegato – lavoratore turnista di cui alla normativa specificatamente concordata per il Personale Civile Italiano alle dipendenze delle FFAA U.S.A. in Italia (cd. COE).
Deduceva, altresì, che l'art. 45, comma 1, lett. b) del COE riconosceva la cd. “Indennità di turno
B”, ovvero una maggiorazione mensile pari all'8% della retribuzione globale di fatto, ai lavoratori
1 turnisti che effettuavano “schemi di turnazione che prevedono l'avvicendamento su due o più turni, uno dei quali inizia non più tardi delle ore 6.00”, qualora vi fosse stata l'assegnazione ad almeno due turni mensili. Evidenziava che, nonostante la previsione contrattuale, il datore di lavoro aveva riconosciuto ed erogato la suddetta maggiorazione contributiva al ricorrente solamente in seguito ad atto di diffida del 23.05.2012, provvedendo tuttavia alla corresponsione in suo favore degli arretrati maturati e della relativa indennità esclusivamente per il periodo giugno – ottobre 2012; contestualmente aveva modificato, con decorrenza 01.11.2012, l'apertura del NEX mini-mart alle ore 06.45, disponendo l'inizio dell'orario di lavoro del ricorrente alle ore 6:15 piuttosto che alle ore
6:00.
Rilevava che tale modifica era stata assunta in maniera del tutto pretestuosa, in assenza di effettive necessità datoriali organizzative ed operative, e in maniera discriminatoria, avendo riguardato solo i lavoratori dipendenti turnisti addetti al NEX Mini-mart della base militare americana di Sigonella, e non anche i dipendenti, con la medesima qualifica e mansione, in forza nelle altre basi militari americane in Italia, quale, ad esempio, quella della città di Napoli (Naval Support Activity Naples –
NSA Naples).
Aggiungeva che, tal condotta datoriale si poneva in contrasto con la disposizione di cui all'art. 18, co. 2, lett. a) del C.O.E., ai sensi del quale i cambiamenti nell'orario di lavoro “devono soddisfare effettive necessità operative e non possono essere fatti allo scopo di privare i dipendenti dei lori diritti in materia di lavoro straordinario, festività o riposo settimanale”.
Tutto ciò premesso, lamentando l'illegittima modifica della distribuzione dell'orario lavorativo giornaliero su turni a decorrere dal mese di novembre 2012, conveniva in giudizio dinanzi al
Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, il , al Controparte_3 fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1. Accertare e dichiarare, ai sensi del combinato
o disposto dell'art.45, co.1, lett. b) e co.3 del C.O.E. (Condizioni di Impiego per il Personale Civile
Italiano), nonché per le causali di cui in premessa, il diritto dell'odierno ricorrente al ripristino del precedente orario di lavoro con inizio del proprio turno lavorativo alle ore 06:00, modificato in via unilaterale ed illegittima di 15 minuti, a decorrere dal mese di Novembre 2012; 2. Accertare e dichiarare, altresì, ai sensi del combinato disposto dell'art.45, co.1, lett.b) e co.3 del C.O.E… che la ricorrente, pertanto, ha diritto alla corresponsione di una maggiorazione pari al 8% della retribuzione globale di fatto nel caso di avvicendamento su due o più turni mensili con inizio alle ore 6:00 o che si protraggono almeno fino alle ore 22:00; 3.Conseguentemente condannare, per
l'effetto, ex artt.18, co.2, lett.a) del C.O.E. 1175 e 1375 cc., il CP_3 Controparte_1 in persona del Presidente pro tempore, al risarcimento del danno subito dalla ricorrente, quantificabile nella complessiva somma di € 3.376,27, maturata dal mese di Luglio 2014 al mese di
2 Febbraio 2020, oltre quella ulteriore somma che maturerà dal mese di Marzo 2020 sino all'effettivo soddisfo, ovvero in quella maggiore o minore somma risultante dalla consulenza tecnico contabile di cui, sin d'ora, si fa esplicita richiesta di ammissione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati e maturandi”;
4. Condannare, infine il Controparte_3
, in persona del Presidente pro-tempore, al pagamento delle spese e competenze
[...] del presente giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Con memoria depositata in data 22.03.2021 si costituivano in giudizio gli Controparte_1 contestando quanto dedotto ed eccepito dal ricorrente. Nello specifico, deducevano preliminarmente la pendenza innanzi al Tribunale di Siracusa di nove giudizi, incluso il presente, instaurati da attuali dipendenti del NEX Mini-mart nei confronti del Governo U.S.A., identici sotto il profilo della causa petendi e del petitum e ne chiedevano la riunione per “connessione oggettiva”; sempre in via preliminare, eccepivano, altresì, la carenza di giurisdizione del Giudice italiano in favore del
Giudice Statunitense, in conformità al principio della cd. “immunità ristretta”, recepito dalla
“Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni” sottoscritta a New York nel 2004 e ratificata in Italia con L. 14 gennaio 2013, n. 5, atteso che l'esame della domanda del ricorrente avrebbe comportato un apprezzamento delle scelte poste in essere dallo Stato estero in merito alla organizzazione del personale ed un'eventuale condanna avrebbe rappresentato una inammissibile interferenza con i suoi poteri sovrani. Nel merito, evidenziavano che il ricorrente non rientrava tra i dipendenti assegnati al Nex per i quali si delineavano le condizioni di cui all'art. 45 del COE, non avendo mai subito una modifica dell'orario lavorativo, avendo iniziato a lavorare presso il Nex Mini-mart solo nel mese di novembre 2017 e quindi solo dopo che il nuovo orario di inizio del turno mattutino era stato introdotto e reso operante. Rilevavano, in ogni caso, che la decisione di modificare l'orario di inizio del turno mattutino era stata assunta dal datore di lavoro in piena conformità con la norma contrattuale ed in seguito ad una riorganizzazione della distribuzione dell'orario lavorativo, giustificato da ragioni di maggiore efficienza sia per gli scopi diretti di vendita, sia per quelli indiretti di supporto e finanziamento dei programmi “Moral, Welfare e Recreation (MWR)” destinati ai membri della Marina degli Stati e alle loro famiglie. Evidenziavano che la CP_3 decisione di riorganizzare la distribuzione giornaliera dell'orario lavorativo era stata assunta legittimamente dal general Manager del NEX di Sigonella, nell'esercizio delle funzioni, poteri e responsabilità propri del ruolo che ricopriva ed era stata determinata da ragioni di carattere tecnico- organizzativo, mirando a “soddisfare effettive necessità operative” come previsto dall'art. 18, co. 2, lett. a) del COE. Rilevavano, altresì, che la suddetta decisione era stata sempre preventivamente discussa dal General Manager con l' del NEX di Sigonella e l'orario di Controparte_4
3 apertura dei punti vendita era stato sottoposto all'esame dell'European District Office di Napoli.
Deducevano, pertanto, la legittimità della decisione assunta che peraltro non aveva avuto alcun effetto sui diritti dei dipendenti “in materia di lavoro straordinario, festività o riposo settimanale”.
Con provvedimento del 29.11.2021 veniva rigettata l'istanza di riunione del presente procedimento con i giudizi già instaurati e, all'udienza del 06.03.2025, la prima dinanzi allo scrivente magistrato, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va evidenziato che su identica fattispecie si è già pronunciato questo Tribunale in funzione di
Giudice del Lavoro (G.L. dott. Pittera) con sentenza n. 866/2024 resa nel procedimento iscritto al n.
1340/2020, cui - per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale - può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c., recependone integralmente la motivazione.
In particolare, nella citata sentenza si legge quanto segue “Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito, sollevata dal Governo degli Stati Uniti d'America, atteso che, con l'instaurazione del presente giudizio, parte ricorrente ha dedotto l'illegittimità del provvedimento adottato unilateralmente dall'Amministrazione datoriale statunitense, di modifica degli orari di lavoro dei dipendenti, e richiesto il risarcimento del danno in misura corrispondente alla mancata percezione dell'indennità di Turno B, estranea all'ambito di operatività delle regole di immunità giurisdizionale dello Stato Estero, prevista dall'art. 11 della Convenzione di New York, in materia di rapporti di lavoro, per le azioni aventi ad oggetto “l'assunzione, la proroga del rapporto di lavoro o il reinserimento di un individuo”.
Sempre in via preliminare, si osserva che “chiunque intende agire in giudizio deve necessariamente avere un interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), giuridicamente inteso quale interesse al conseguimento di una concreta utilità o dal risultato di un concreto vantaggio. Nello specifico, l'interesse ad agire
è collocato tra le condizioni dell'azione ed è disciplinato dall'art. 100 c.p.c., secondo cui: “per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”, la cui carenza può essere rilevata anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, al fine di evitare un'inutile attività processuale. La norma è chiara nell'evidenziare l'importanza del requisito dell'interesse ad agire, inteso quale condizione essenziale dell'azione, che deve necessariamente essere presente in capo al soggetto in ogni tipo di domanda che intende avanzare e deve sussistere per tutto il giudizio fino alla sua decisione. In particolare, l'interesse in questione non può manifestarsi semplicemente come un mero interesse astratto ed ipotetico per il raggiungimento del bene della vita sperato, ma diversamente deve avere i caratteri della concretezza e dell'attualità, oltre che essere personale.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha affermato che: “l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di
4 ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, e presuppone che, in ordine all'esistenza o al contenuto di un rapporto giuridico, sussista uno stato d'incertezza, da considerare in termini oggettivi e non soggettivi, tale da recare all'interessato, ove non si proponga l'accertamento giudiziale sulla concreta volontà di legge, un pregiudizio concreto e attuale e non già soltanto potenziale. E infatti, al giudice è inibito di risolvere questioni soltanto teoriche, ai fini di una pronuncia dal contenuto astratto e congetturale, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore, non essendo ammissibili questioni interpretative di norme in astratto, al di fuori di una controversia nella quale la pretesa azionata sia in concreto contrastata, con la conseguente necessità dell'intervento del giudice per il conseguimento del risultato utile che la parte in tal modo intende perseguire, in ragione di ciò restando travolte dalla declaratoria di inammissibilità anche le questioni di costituzionalità, ove sollevate, inidonee a costituire l'unico e diretto oggetto del giudizio”(Cassazione civile sez. I, 28.04.2023, n. 11211).
Di conseguenza, l'azione con la quale si chiede l'accertamento di un proprio diritto è ammissibile solo se, tenuto conto delle circostanze di fatto dedotte in giudizio, in capo al soggetto sussiste un interesse attuale e concreto ex art. 100 c.p.c. Nello specifico, la valutazione dell'interesse deve avvenire sulla base della prospettazione di parte e consiste in una verifica della effettiva utilità ed idoneità del provvedimento richiesto per la tutela della situazione giuridica dedotta in giudizio”.+
Sulla base di tali principi e tenendo conto della domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio, come sopra riportata, “è necessario valutare se la declaratoria di illegittimità del provvedimento datoriale censurato sia idonea a far conseguire al ricorrente un effettivo e utile vantaggio, quale presupposto essenziale per esercitare l'azione in giudizio”.
Sul punto, infatti, non si configurano, in favore del ricorrente, le condizioni di cui all'art. 45 COE, avendo iniziato a lavorare presso il Nex Mini-mart in data 1.11.2017 (circostanza pacifica tra le parti e documentata dall'allegato 2 alla memoria di costituzione) e ,quindi, solo dopo che il nuovo orario di inizio del turno mattutino è stato introdotto e reso operante, in seguito alla modifica del precedente orario di lavoro;
di conseguenza, non ha subito alcuna variazione dell'orario lavorativo e nessun pregiudizio economico, non rientrando nella platea dei destinatari del provvedimento datoriale impugnato.
Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, la domanda avanzata dal ricorrente è carente di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., non potendo rivendicare alcun risultato utile e concreto, quale presupposto essenziale per poter esercitare l'azione in giudizio, non essendo destinatario del provvedimento asseritamente illegittimo e non avendo subito alcuna variazione dell'orario lavorativo al quale era stato inizialmente assegnato.
5 Avuto riguardo alla condizione soggettiva delle parti ed alla pronuncia in rito, si ritengono sussistenti giustificate ragioni per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia iscritta al n. 1337/2020, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
- Dichiara inammissibile la domanda per carenza di interesse ad agire in capo a Parte_1
;
[...]
- Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Siracusa, 05/07/2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott.ssa Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 06.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1337/2020 tra
( , nato a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Catania, Corso delle Province n. 116, presso lo studio dell'avv.
CIULLA Salvatore, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
- Ricorrente -
contro
, legalmente rappresentati da , Capo dell'Ufficio Controparte_1 Persona_1
Europeo del Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti d'America, elettivamente domiciliati in Siracusa, viale Santa Panagia n. 136, presso lo studio dell'avv. PAPPALARDO Grazia, rappresentati e difesi, sia unitamente che disgiuntamente, dagli avv.ti SPAGNOLO Fabrizio e
LAURO Giuseppina Luciana, giusta procura in atti;
- Resistente -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 08.07.2020, esponeva di prestare attività Parte_1 lavorativa alle dipendenze del degli , all'interno della Base Militare CP_2 CP_1 Controparte_1 di Sigonella, prestando la propria attività lavorativa presso il NEX Mini-mart (negozio per la vendita al pubblico di prodotti alimentari e non) con la qualifica di impiegato – lavoratore turnista di cui alla normativa specificatamente concordata per il Personale Civile Italiano alle dipendenze delle FFAA U.S.A. in Italia (cd. COE).
Deduceva, altresì, che l'art. 45, comma 1, lett. b) del COE riconosceva la cd. “Indennità di turno
B”, ovvero una maggiorazione mensile pari all'8% della retribuzione globale di fatto, ai lavoratori
1 turnisti che effettuavano “schemi di turnazione che prevedono l'avvicendamento su due o più turni, uno dei quali inizia non più tardi delle ore 6.00”, qualora vi fosse stata l'assegnazione ad almeno due turni mensili. Evidenziava che, nonostante la previsione contrattuale, il datore di lavoro aveva riconosciuto ed erogato la suddetta maggiorazione contributiva al ricorrente solamente in seguito ad atto di diffida del 23.05.2012, provvedendo tuttavia alla corresponsione in suo favore degli arretrati maturati e della relativa indennità esclusivamente per il periodo giugno – ottobre 2012; contestualmente aveva modificato, con decorrenza 01.11.2012, l'apertura del NEX mini-mart alle ore 06.45, disponendo l'inizio dell'orario di lavoro del ricorrente alle ore 6:15 piuttosto che alle ore
6:00.
Rilevava che tale modifica era stata assunta in maniera del tutto pretestuosa, in assenza di effettive necessità datoriali organizzative ed operative, e in maniera discriminatoria, avendo riguardato solo i lavoratori dipendenti turnisti addetti al NEX Mini-mart della base militare americana di Sigonella, e non anche i dipendenti, con la medesima qualifica e mansione, in forza nelle altre basi militari americane in Italia, quale, ad esempio, quella della città di Napoli (Naval Support Activity Naples –
NSA Naples).
Aggiungeva che, tal condotta datoriale si poneva in contrasto con la disposizione di cui all'art. 18, co. 2, lett. a) del C.O.E., ai sensi del quale i cambiamenti nell'orario di lavoro “devono soddisfare effettive necessità operative e non possono essere fatti allo scopo di privare i dipendenti dei lori diritti in materia di lavoro straordinario, festività o riposo settimanale”.
Tutto ciò premesso, lamentando l'illegittima modifica della distribuzione dell'orario lavorativo giornaliero su turni a decorrere dal mese di novembre 2012, conveniva in giudizio dinanzi al
Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, il , al Controparte_3 fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1. Accertare e dichiarare, ai sensi del combinato
o disposto dell'art.45, co.1, lett. b) e co.3 del C.O.E. (Condizioni di Impiego per il Personale Civile
Italiano), nonché per le causali di cui in premessa, il diritto dell'odierno ricorrente al ripristino del precedente orario di lavoro con inizio del proprio turno lavorativo alle ore 06:00, modificato in via unilaterale ed illegittima di 15 minuti, a decorrere dal mese di Novembre 2012; 2. Accertare e dichiarare, altresì, ai sensi del combinato disposto dell'art.45, co.1, lett.b) e co.3 del C.O.E… che la ricorrente, pertanto, ha diritto alla corresponsione di una maggiorazione pari al 8% della retribuzione globale di fatto nel caso di avvicendamento su due o più turni mensili con inizio alle ore 6:00 o che si protraggono almeno fino alle ore 22:00; 3.Conseguentemente condannare, per
l'effetto, ex artt.18, co.2, lett.a) del C.O.E. 1175 e 1375 cc., il CP_3 Controparte_1 in persona del Presidente pro tempore, al risarcimento del danno subito dalla ricorrente, quantificabile nella complessiva somma di € 3.376,27, maturata dal mese di Luglio 2014 al mese di
2 Febbraio 2020, oltre quella ulteriore somma che maturerà dal mese di Marzo 2020 sino all'effettivo soddisfo, ovvero in quella maggiore o minore somma risultante dalla consulenza tecnico contabile di cui, sin d'ora, si fa esplicita richiesta di ammissione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati e maturandi”;
4. Condannare, infine il Controparte_3
, in persona del Presidente pro-tempore, al pagamento delle spese e competenze
[...] del presente giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Con memoria depositata in data 22.03.2021 si costituivano in giudizio gli Controparte_1 contestando quanto dedotto ed eccepito dal ricorrente. Nello specifico, deducevano preliminarmente la pendenza innanzi al Tribunale di Siracusa di nove giudizi, incluso il presente, instaurati da attuali dipendenti del NEX Mini-mart nei confronti del Governo U.S.A., identici sotto il profilo della causa petendi e del petitum e ne chiedevano la riunione per “connessione oggettiva”; sempre in via preliminare, eccepivano, altresì, la carenza di giurisdizione del Giudice italiano in favore del
Giudice Statunitense, in conformità al principio della cd. “immunità ristretta”, recepito dalla
“Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni” sottoscritta a New York nel 2004 e ratificata in Italia con L. 14 gennaio 2013, n. 5, atteso che l'esame della domanda del ricorrente avrebbe comportato un apprezzamento delle scelte poste in essere dallo Stato estero in merito alla organizzazione del personale ed un'eventuale condanna avrebbe rappresentato una inammissibile interferenza con i suoi poteri sovrani. Nel merito, evidenziavano che il ricorrente non rientrava tra i dipendenti assegnati al Nex per i quali si delineavano le condizioni di cui all'art. 45 del COE, non avendo mai subito una modifica dell'orario lavorativo, avendo iniziato a lavorare presso il Nex Mini-mart solo nel mese di novembre 2017 e quindi solo dopo che il nuovo orario di inizio del turno mattutino era stato introdotto e reso operante. Rilevavano, in ogni caso, che la decisione di modificare l'orario di inizio del turno mattutino era stata assunta dal datore di lavoro in piena conformità con la norma contrattuale ed in seguito ad una riorganizzazione della distribuzione dell'orario lavorativo, giustificato da ragioni di maggiore efficienza sia per gli scopi diretti di vendita, sia per quelli indiretti di supporto e finanziamento dei programmi “Moral, Welfare e Recreation (MWR)” destinati ai membri della Marina degli Stati e alle loro famiglie. Evidenziavano che la CP_3 decisione di riorganizzare la distribuzione giornaliera dell'orario lavorativo era stata assunta legittimamente dal general Manager del NEX di Sigonella, nell'esercizio delle funzioni, poteri e responsabilità propri del ruolo che ricopriva ed era stata determinata da ragioni di carattere tecnico- organizzativo, mirando a “soddisfare effettive necessità operative” come previsto dall'art. 18, co. 2, lett. a) del COE. Rilevavano, altresì, che la suddetta decisione era stata sempre preventivamente discussa dal General Manager con l' del NEX di Sigonella e l'orario di Controparte_4
3 apertura dei punti vendita era stato sottoposto all'esame dell'European District Office di Napoli.
Deducevano, pertanto, la legittimità della decisione assunta che peraltro non aveva avuto alcun effetto sui diritti dei dipendenti “in materia di lavoro straordinario, festività o riposo settimanale”.
Con provvedimento del 29.11.2021 veniva rigettata l'istanza di riunione del presente procedimento con i giudizi già instaurati e, all'udienza del 06.03.2025, la prima dinanzi allo scrivente magistrato, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va evidenziato che su identica fattispecie si è già pronunciato questo Tribunale in funzione di
Giudice del Lavoro (G.L. dott. Pittera) con sentenza n. 866/2024 resa nel procedimento iscritto al n.
1340/2020, cui - per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale - può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c., recependone integralmente la motivazione.
In particolare, nella citata sentenza si legge quanto segue “Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito, sollevata dal Governo degli Stati Uniti d'America, atteso che, con l'instaurazione del presente giudizio, parte ricorrente ha dedotto l'illegittimità del provvedimento adottato unilateralmente dall'Amministrazione datoriale statunitense, di modifica degli orari di lavoro dei dipendenti, e richiesto il risarcimento del danno in misura corrispondente alla mancata percezione dell'indennità di Turno B, estranea all'ambito di operatività delle regole di immunità giurisdizionale dello Stato Estero, prevista dall'art. 11 della Convenzione di New York, in materia di rapporti di lavoro, per le azioni aventi ad oggetto “l'assunzione, la proroga del rapporto di lavoro o il reinserimento di un individuo”.
Sempre in via preliminare, si osserva che “chiunque intende agire in giudizio deve necessariamente avere un interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), giuridicamente inteso quale interesse al conseguimento di una concreta utilità o dal risultato di un concreto vantaggio. Nello specifico, l'interesse ad agire
è collocato tra le condizioni dell'azione ed è disciplinato dall'art. 100 c.p.c., secondo cui: “per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”, la cui carenza può essere rilevata anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, al fine di evitare un'inutile attività processuale. La norma è chiara nell'evidenziare l'importanza del requisito dell'interesse ad agire, inteso quale condizione essenziale dell'azione, che deve necessariamente essere presente in capo al soggetto in ogni tipo di domanda che intende avanzare e deve sussistere per tutto il giudizio fino alla sua decisione. In particolare, l'interesse in questione non può manifestarsi semplicemente come un mero interesse astratto ed ipotetico per il raggiungimento del bene della vita sperato, ma diversamente deve avere i caratteri della concretezza e dell'attualità, oltre che essere personale.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha affermato che: “l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di
4 ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, e presuppone che, in ordine all'esistenza o al contenuto di un rapporto giuridico, sussista uno stato d'incertezza, da considerare in termini oggettivi e non soggettivi, tale da recare all'interessato, ove non si proponga l'accertamento giudiziale sulla concreta volontà di legge, un pregiudizio concreto e attuale e non già soltanto potenziale. E infatti, al giudice è inibito di risolvere questioni soltanto teoriche, ai fini di una pronuncia dal contenuto astratto e congetturale, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore, non essendo ammissibili questioni interpretative di norme in astratto, al di fuori di una controversia nella quale la pretesa azionata sia in concreto contrastata, con la conseguente necessità dell'intervento del giudice per il conseguimento del risultato utile che la parte in tal modo intende perseguire, in ragione di ciò restando travolte dalla declaratoria di inammissibilità anche le questioni di costituzionalità, ove sollevate, inidonee a costituire l'unico e diretto oggetto del giudizio”(Cassazione civile sez. I, 28.04.2023, n. 11211).
Di conseguenza, l'azione con la quale si chiede l'accertamento di un proprio diritto è ammissibile solo se, tenuto conto delle circostanze di fatto dedotte in giudizio, in capo al soggetto sussiste un interesse attuale e concreto ex art. 100 c.p.c. Nello specifico, la valutazione dell'interesse deve avvenire sulla base della prospettazione di parte e consiste in una verifica della effettiva utilità ed idoneità del provvedimento richiesto per la tutela della situazione giuridica dedotta in giudizio”.+
Sulla base di tali principi e tenendo conto della domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio, come sopra riportata, “è necessario valutare se la declaratoria di illegittimità del provvedimento datoriale censurato sia idonea a far conseguire al ricorrente un effettivo e utile vantaggio, quale presupposto essenziale per esercitare l'azione in giudizio”.
Sul punto, infatti, non si configurano, in favore del ricorrente, le condizioni di cui all'art. 45 COE, avendo iniziato a lavorare presso il Nex Mini-mart in data 1.11.2017 (circostanza pacifica tra le parti e documentata dall'allegato 2 alla memoria di costituzione) e ,quindi, solo dopo che il nuovo orario di inizio del turno mattutino è stato introdotto e reso operante, in seguito alla modifica del precedente orario di lavoro;
di conseguenza, non ha subito alcuna variazione dell'orario lavorativo e nessun pregiudizio economico, non rientrando nella platea dei destinatari del provvedimento datoriale impugnato.
Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, la domanda avanzata dal ricorrente è carente di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., non potendo rivendicare alcun risultato utile e concreto, quale presupposto essenziale per poter esercitare l'azione in giudizio, non essendo destinatario del provvedimento asseritamente illegittimo e non avendo subito alcuna variazione dell'orario lavorativo al quale era stato inizialmente assegnato.
5 Avuto riguardo alla condizione soggettiva delle parti ed alla pronuncia in rito, si ritengono sussistenti giustificate ragioni per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia iscritta al n. 1337/2020, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
- Dichiara inammissibile la domanda per carenza di interesse ad agire in capo a Parte_1
;
[...]
- Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Siracusa, 05/07/2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
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