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Sentenza 14 giugno 2024
Sentenza 14 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/06/2024, n. 3272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3272 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, dott.ssa Carmela Letizia Formaggio, all'esito dell'udienza del 13 giugno 2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 12401/2022
Promossa da
(c.f. ), in proprio e nella qualità di legale Parte_1 C.F._1
rappresentante della Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avvocato MONICA GIUFFRIDA, nel
[...]
cui studio in Catania ha eletto domicilio, via Caltanissetta, 1/D
- ricorrente -
CONTRO
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_2 P.IVA_1
difeso dall'avvocato VALENTINA SCHILIRO' giusta procura generale in Notar di Persona_1
Roma
-resistente-
Oggetto: opposizione avverso ordinanze ingiunzioni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20/12/2022, la ricorrente proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-001060744 e l'ordinanza ingiunzione n. OI-001313685, emesse dell' e CP_2
notificate in data 23/11/2022. Con riferimento al primo atto impugnato, osservava che lo stesso derivasse da due accertamenti eseguiti in data 14/5/2018 (prot. n. .2100.14/05/2018.0213992 CP_2 del 07/06/2018 e prot. n. .2100.14/05/2018.0213994 del 21/06/2018) nei confronti della stessa CP_2
e della società con i quali fosse stata contestata la violazione dell'art. 2, comma 1 Controparte_1
bis, DL 463/1983, convertito in L. 638/83 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), con riferimento all'anno 2016, ed intimato il pagamento della complessiva somma di euro 11.203,29, a titolo di sanzione amministrativa e di spese.
Anche con riguardo all'ordinanza ingiunzione n. OI-001313685, esponeva che la stessa scaturisse da due accertamenti eseguiti in data 11/9/2018 (prot. n. .2100.11/09/2018.0392171 del CP_2
06/10/2018 e prot. n. .2100.11/09/2018.0392172 del 12/10/2018) nei confronti della stessa e CP_2
della suddetta società, con i quali fosse stato contestato l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali con riferimento all'anno 2017, ed ingiunto il pagamento della complessiva somma di euro 10.006,60 a titolo di sanzione amministrativa e di spese.
Eccepiva, in via preliminare, l'intervenuto pagamento di quanto richiesto con l'atto di accertamento sottostante all'ordinanza ingiunzione n. OI-001313685 e chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, stante l'estinzione dell'obbligazione contributiva e delle sanzioni amministrative irrogate. Rilevava al riguardo di aver pagato gli importi richiesti in data 29/12/2018, entro il termine di tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento eseguita il 6/10/2018 (tramite bollettini postali di euro 1.293,00 ed euro 2.197,00 che allegava) e di aver dato comunicazione all' CP_2 dell'intervenuto pagamento. Alla luce di quanto detto, chiedeva che fosse ritenuto assolto l'obbligo di versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori per i periodi da dicembre 2016 a maggio 2017 e, conseguentemente, che fosse dichiarata estinta l'obbligazione di pagare la sanzione amministrativa, con annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
Eccepiva altresì l'irragionevole durata dei procedimenti di accertamento delle violazioni contestate e, dunque, la violazione dell'art. 14 della legge n. 689/1981, e ciò considerato che, nonostante l'Istituto fosse venuto a conoscenza di tutte le informazioni necessarie, gli accertamenti si fossero conclusi solo nelle date del 14/5/2018 e dell'11/9/2018. Puntualizzava al riguardo che il momento in cui l' avesse acquisito tutti gli elementi utili coincidesse con quello di inoltro da parte del CP_2
datore di lavoro delle denunce contributive mensili.
Rilevava che i procedimenti sanzionatori dovessero ritenersi tardivi anche per violazione dell'art. 14 della L. 689/1981, tenuto conto che, secondo quanto emergesse dagli atti impugnati, gli accertamenti si fossero conclusi nelle date, rispettivamente, del 14/5/2018 e dell'11/9/2018 e, dunque, oltre il termine di 90 giorni previsto dal suddetto articolo. Denunciava inoltre il vizio procedimentale rappresentato dalla omessa o irrituale notifica delle ordinanze ingiunzioni nei confronti della società determinante la nullità delle ordinanze stesse. Sul punto invocava CP_1 l'applicazione nella specie delle regole procedurali dettate dalla legge n. 689/1981 e richiamava il disposto dell'art. 6 del d.lgs. n. 8/2016, del citato art. 14 e della circolare n. 32 del 25/2/2022. CP_2
Insisteva dunque nell'estinzione dell'obbligazione contributiva e nell'annullamento degli atti impugnati.
Con riferimento alle somme richieste con l'ordinanza ingiunzione n. OI-001060744 nei confronti della suddetta società, eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 335/1995 del diritto alla riscossione dei contributi relativi al periodo da dicembre 2015 a novembre 2016. Rilevava che il dies a quo del termine di prescrizione coincidesse con il giorno successivo all'ultimo utile per eseguire il versamento dei contributi, corrispondente al giorno 16 del mese successivo a quello in cui fosse scaduto l'ultimo periodo di paga;
ciò premesso, deduceva che, considerata l'omessa notifica dell'atto di accertamento nei confronti della società, al momento della notifica dell'ordinanza ingiunzione in data 23/11/2022 fosse già spirato il termine di prescrizione quinquennale, in assenza di atti interruttivi. Deduceva inoltre la prescrizione del diritto alla riscossione delle sanzioni, essendo decorso il termine di cinque anni dal giorno in cui fosse stata commessa la violazione, secondo quanto prescritto dall'art. 28 della legge n. 689/1981.
In via subordinata, eccepiva la violazione del principio di proporzionalità della sanzione rispetto all'entità delle violazioni accertate, principio previsto delle norme costituzionali e da quelle comunitarie. Chiedeva pertanto che, nel rispetto dello stesso e del principio del primato del diritto dell'Unione Europea, la normativa nazionale dovesse essere disapplicata per consentire l'irrogazione di sanzioni proporzionate alle omissioni contestate. Evidenziava infine che l'onere probatorio circa la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione fosse a carico dell' e chiedeva che, previa sospensione della provvisoria esecutorietà delle ordinanze CP_2 ingiunzioni, fosse dichiarato l'assolto l'obbligo di versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali relative ai periodi da dicembre 2016 a maggio 2017, con conseguente estinzione dell'obbligo di pagamento della sanzione amministrava richiesta con l'ordinanza ingiunzione n. OI-
001313685 ed annullamento della stessa;
che fosse dichiarata l'illegittimità degli atti impugnati per violazione del principio di ragionevole durata dell'accertamento e dell'art. 14 della L. 689/1981; che fosse dichiarato estinto, per intervenuta prescrizione, il diritto alla riscossione dei contributi relativi al periodo da dicembre 2015 a novembre 2016 nonché il diritto alla riscossione delle sanzioni richieste con l'ordinanza ingiunzione n. OI-001060744 nei confronti della società
in via subordinata, che, previa disapplicazione dell'art. 3 comma 6 del d.lgs. n. 8 del Controparte_1
2016 per contrasto con gli articoli 3, 27 e 97 della Carta Costituzionale e 41 e 49 della Carta di
Nizza, fossero modificati gli atti impugnati tramite riduzione delle sanzioni in proporzione delle violazioni contestate e, in via ulteriormente subordinata, che dette sanzioni fossero determinate nella misura minima di cui al citato art. 3.
Con decreto del 22/12/2022, ritenuti sussistenti i presupposti di legge, veniva sospesa l'efficacia esecutiva degli atti impugnati e fissata l'udienza di comparizione.
CP_ Instauratosi il contraddittorio, con memoria del 5/9/2023 si costituiva in giudizio l' , rilevando che dalle verifiche eseguite fosse emerso il pagamento integrale, nei termini di legge, delle somme dovute dal contribuente;
depositava al riguardo documentazione attestante che, in seguito alla regolarizzazione contabile della pratica, si fosse proceduto a definire la violazione in oggetto come estinta. Deduceva inoltre che, con riferimento all'ordinanza ingiunzione n. OI-001313685, relativa all'anno 2017, la rideterminazione della sanzione fosse stata effettuata applicando la maggiorazione prevista per la seconda reiterazione.
Chiedeva pertanto, in via pregiudiziale, che fosse dichiarata l'inammissibilità del ricorso e, in via principale, il rigetto dello stesso e la conferma delle ordinanze ingiunzioni impugnate, dichiarandone l'esecutorietà; in via subordinata, chiedeva la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.
La ricorrente depositava note di trattazione con le quali insisteva nella tardività dei provvedimenti sanzionatori e nell'intervenuta prescrizione;
evidenziava al riguardo la mancata produzione della relata di notifica relativa all'atto di accertamento emesso nei confronti della società e contestava la regolarità della
CP_ notifica per compiuta giacenza prodotta dall' in quanto priva di alcuna indicazione, con la conseguenza che la stessa dovesse ritenersi omessa. Contestava inoltre i provvedimenti di rettifica delle ordinanze ingiunzioni, in quanto prive di motivazione circa il calcolo dell'importo in tal modo determinato, e insisteva nelle stesse conclusioni rassegnate in seno al ricorso introduttivo.
Con provvedimento del 13/3/2024, veniva delegata la trattazione e decisione della causa al sottoscritto giudice onorario. Con provvedimento comunicato alle parti, questo giudice ha disposto che l'udienza del 13 giugno 2024 fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”.
Le parti hanno regolarmente depositato le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., entro il termine assegnato, insistendo nelle rispettive conclusioni. La causa è stata dunque trattenuta per la decisione.
**********
In via preliminare, si rileva l'ammissibilità dell'opposizione in quanto tempestivamente proposta nel rispetto del termine di trenta giorni dalla notificazione dei provvedimenti, per come previsto dall'art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 150/2011: il ricorso in opposizione è stato depositato in data 20/12/2022, entro il termine di 30 giorni dalla notifica delle ordinanze ingiunzioni, avvenuta in data 23/11/2022, come si evince dalla documentazione allegata (cfr. avvisi di ricevimento relativi alla notifica per posta). CP_ Or, si osserva che oggetto di opposizione sono le ordinanze ingiunzioni emesse dall' con cui è stato intimato alla ricorrente, quale legale rappresentante della il pagamento delle sanzioni Controparte_1
amministrative per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relativamente agli anni
2016 e 2017.
Stante l'oggetto della controversia, è opportuno premettere che il decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 8, recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile
2014, n. 67”, entrato in vigore il 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi.
Tra le ipotesi di reato interessate dall'intervento normativo figura quella di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, che è stato sostituito dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016.
In particolare, il citato art. 2 del decreto-legge n. 463/1983, nel testo aggiornato e attualmente in vigore, al comma 1, prevede che “Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali e assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro”.
Il suddetto art. 2, al comma 1-bis, come novellato dall'art. 3 del d.lgs. n. 8/2016, ha altresì stabilito che
“L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punita con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore
a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Gli effetti che derivano dall'omesso versamento delle ritenute previdenziali risultano pertanto collegati al relativo importo e, conseguentemente: la prima ipotesi, punita con la reclusione e con la multa nei casi in cui l'importo non versato sia superiore ed euro 10.000 annui, configura una fattispecie di reato;
mentre la seconda ipotesi, di omesso versamento di ritenute di importo inferiore ad euro 10.000, configura la fattispecie dequalificata in illecito amministrativo, ricorrente nella specie. CP_ Ed infatti, con le ordinanze ingiunzioni opposte, l' ha intimato il pagamento delle sanzioni amministrative in relazione all'omesso versamento di ritenute di importo inferiore ad euro 10.000, fattispecie integrante l'illecito amministrativo di cui si è detto.
Ciò premesso, con riferimento all'ordinanza ingiunzione n. OI-001313685, la ricorrente ha rilevato e documentato di aver provveduto in data 29/12/2018 al pagamento, entro il termine di tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento del 6/10/2018, delle somme dovute a titolo di ritenute previdenziali e CP_ assistenziali e di aver dato comunicazione del suddetto pagamento all' A comprova del dedotto adempimento, la stessa ha prodotto i bollettini postali, chiedendo che fosse ritenuto e dichiarato assolto l'obbligo di versamento delle suddette ritenute operate sulle retribuzioni dei lavoratori per i periodi
“dicembre 2016” e “da gennaio a maggio 2017” e che fosse dichiarata estinta l'obbligazione di pagare la sanzione amministrativa irrogata con l'ordinanza ingiunzione stessa.
CP_ L' nella memoria difensiva ha dato atto dell'intervenuto pagamento integrale, nei termini di legge, e di aver provveduto a definire come estinta la procedura sanzionatoria relativa alla violazione contestata, depositando provvedimento di annullamento dell'ordinanza ingiunzione;
ha pertanto chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Or, detto provvedimento di annullamento, sopravvenuto rispetto alla formazione dell'ordinanza ingiunzione opposta, determina la cessazione della materia del contendere con riferimento al merito della controversia.
Infatti, quando le parti risolvono fuori dal processo la controversia, eliminando la loro posizione di contrasto, viene meno la ragion d'essere sostanziale della lite e dunque il concreto e tutelato interesse ad ottenere una pronuncia dal giudice, il quale, accertato il mutamento della situazione sostanziale dedotta in causa, ha il potere-dovere di rilevare, anche d'ufficio, la cessazione della materia del contendere e, quindi, la sopravvenuta carenza di interesse dell'agente.
Come precisato in giurisprudenza, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito…”(cfr., ex multis, Cass. 10553/09; Cass. 2650/08).
Ed ancora, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. Sez. lav. 6/5/1998 n. 4583; Cass. 9/4/1997 n. 3075; Cass. 8/6/1996 n.
5333).
Nella fattispecie, pertanto, con riguardo all'ordinanza ingiunzione in esame, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Venendo ora all'esame dell'ordinanza ingiunzione n. OI-001060744, si rileva che, ai fini della decisione, assume carattere assorbente la decadenza per mancato rispetto del termine di cui all'art. 14 L. 689/1981.
Al riguardo può invero richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo quasi testuale (cfr., sent. n. 1497/2023 – est. Dott.ssa Laura
Renda; sent. n. 811/2023 – est. dott. Mario Fiorentino).
Come evidenziato nei richiamati precedenti di questo Ufficio, l'art. 6 del D.lgs. n. 8 cit. prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”. La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della l. 689/1981, “in quanto applicabili”.
CP_ L'applicabilità dell'art. 14 l. 689/1981 è inoltre riconosciuta dalla Circolare numero 32 del 25-02-2022, secondo cui “In particolare, il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: omissis - omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981; - decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. l'articolo 28 della legge n. 689/1981)”.
Ciò posto, premessa la tempestività del ricorso come dianzi illustrato, nel merito l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione indicata appare fondata per l'assorbente motivo attinente alla denunciata decadenza dell'ente previdenziale di irrogare la sanzione.
L'art. 14 l. 689/1981 prevede che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Per l'applicazione di tale disposizione, occorre poi ricordare che, in forza dell'articolo 103, comma 6-bis, del
D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il termine previsto dall'art. 14 l. 689/1981 è rimasto sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 (98 giorni).
Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, va ricordato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito (Cassazione civile, sez. un., 31/10/2019, n. 28210)”...(cfr. sentenza n. 811/2023 del Tribunale di
Catania, sezione lavoro, cit.).
Ebbene, nel caso di specie, considerata l'annualità dei contributi in oggetto (2016), tale dies a quo deve essere individuato all'epoca della scadenza dei contributi omessi, venendo in rilievo violazioni facilmente rilevabili dall' , che non implicano particolari aggravi istruttori, né sul punto sono stati introdotti CP_3
argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario.
Dagli atti non sono emersi altresì elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall'Istituto.
A ciò si aggiunga che la contestazione, anche se non immediata, deve comunque avvenire entro termini ragionevoli, circostanza che nel caso di specie non può dirsi verificata. CP_ Nella specie, l' ha dato prova che la notifica dell'atto di accertamento si sia perfezionata in data
22/9/2018; dalla documentazione versata in atti si evince che, attesa l'irreperibilità del destinatario, l'atto non sia stato ritirato entro il termine di dieci giorni, quale periodo di giacenza.
Pertanto, con riguardo alle omissioni oggetto del suddetto accertamento, concernendo lo stesso le ritenute relative al periodo 12/2015 e dall'01/2016 all'11/2016, la scadenza dell'ultimo pagamento deve farsi risalire al 31/12/2016, con la conseguenza che la notifica dell'accertamento nella riferita data del 22/9/2018 debba ritenersi tardiva in quanto eseguita in violazione del prescritto termine di 90 giorni.
Anche laddove si volesse ritenere di accordare un ulteriore termine di 30, 60 o 90, giorni all'Istituto, per procedere alle attività propedeutiche alla rilevazione dell'omissione contributiva, e dunque si ritenesse di differire il termine di decorrenza della decadenza per tale lasso temporale, il risultato non muterebbe, poiché la contestazione delle rilevate omissioni risulterebbe comunque perfezionata tardivamente.
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Va peraltro rilevato che l'applicabilità alla fattispecie del termine decadenziale di cui all'art. 14 l. 689/1981 appare confermata dal più recente intervento normativo di cui al D.L. 48/2023 che, all'art. 23 co. 2, ha previsto: “per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'art. 14 della L. 24 novembre 1981 n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione”. Tale norma, introducendo un diverso termine di decadenza per le violazioni commesse a decorrere dal gennaio 2023, assume per implicito che per le violazioni anteriori sia pienamente applicabile la regola della decadenza dei 90 giorni di cui all'art. 14.
In definitiva, nella specie, deve ritenersi tardiva la notifica dell'atto di accertamento posto a fondamento dell'ordinanza ingiunzione n. OI-001060744, il quale peraltro ha la duplice valenza interruttiva sia del termine di decadenza di cui al citato art. 14 L. 689/1981 sia del termine prescrizionale di cui all'art. 28 L.
689/1981.
Ne consegue che, assorbita ogni ulteriore questione, l'opposizione avverso la suddetta ordinanza ingiunzione debba ritenersi fondata e che debba essere accolta.
Considerata l'intervenuta parziale cessazione della materia del contendere, le spese di lite vanno poste a carico del resistente nella misura della metà e liquidate sulla base dei criteri di cui al d.m. n. 55/2014, come aggiornato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della causa, così come determinato sulla base dell'ammontare della sanzione rideterminata alla luce dell'art. 23 d.l. n. 48/23, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
dette spese vanno invece compensate per la restante parte.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 12401/2022 R.G., così statuisce:
dichiara cessata la materia del contendere limitatamente all'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n.
OI-001313685;
accoglie l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-001060744 e, per l'effetto, annulla l'ordinanza stessa;
CP_ condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente e in ragione della metà, delle spese processuali, che si liquidano nell'intero in complessivi euro 1.800,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al
15%, come per legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario;
compensa la restante parte.
Così deciso in Catania il 13 giugno 2024
Il Giudice onorario
dott.ssa Carmela Letizia Formaggio
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, dott.ssa Carmela Letizia Formaggio, all'esito dell'udienza del 13 giugno 2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 12401/2022
Promossa da
(c.f. ), in proprio e nella qualità di legale Parte_1 C.F._1
rappresentante della Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avvocato MONICA GIUFFRIDA, nel
[...]
cui studio in Catania ha eletto domicilio, via Caltanissetta, 1/D
- ricorrente -
CONTRO
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_2 P.IVA_1
difeso dall'avvocato VALENTINA SCHILIRO' giusta procura generale in Notar di Persona_1
Roma
-resistente-
Oggetto: opposizione avverso ordinanze ingiunzioni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20/12/2022, la ricorrente proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-001060744 e l'ordinanza ingiunzione n. OI-001313685, emesse dell' e CP_2
notificate in data 23/11/2022. Con riferimento al primo atto impugnato, osservava che lo stesso derivasse da due accertamenti eseguiti in data 14/5/2018 (prot. n. .2100.14/05/2018.0213992 CP_2 del 07/06/2018 e prot. n. .2100.14/05/2018.0213994 del 21/06/2018) nei confronti della stessa CP_2
e della società con i quali fosse stata contestata la violazione dell'art. 2, comma 1 Controparte_1
bis, DL 463/1983, convertito in L. 638/83 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), con riferimento all'anno 2016, ed intimato il pagamento della complessiva somma di euro 11.203,29, a titolo di sanzione amministrativa e di spese.
Anche con riguardo all'ordinanza ingiunzione n. OI-001313685, esponeva che la stessa scaturisse da due accertamenti eseguiti in data 11/9/2018 (prot. n. .2100.11/09/2018.0392171 del CP_2
06/10/2018 e prot. n. .2100.11/09/2018.0392172 del 12/10/2018) nei confronti della stessa e CP_2
della suddetta società, con i quali fosse stato contestato l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali con riferimento all'anno 2017, ed ingiunto il pagamento della complessiva somma di euro 10.006,60 a titolo di sanzione amministrativa e di spese.
Eccepiva, in via preliminare, l'intervenuto pagamento di quanto richiesto con l'atto di accertamento sottostante all'ordinanza ingiunzione n. OI-001313685 e chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, stante l'estinzione dell'obbligazione contributiva e delle sanzioni amministrative irrogate. Rilevava al riguardo di aver pagato gli importi richiesti in data 29/12/2018, entro il termine di tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento eseguita il 6/10/2018 (tramite bollettini postali di euro 1.293,00 ed euro 2.197,00 che allegava) e di aver dato comunicazione all' CP_2 dell'intervenuto pagamento. Alla luce di quanto detto, chiedeva che fosse ritenuto assolto l'obbligo di versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori per i periodi da dicembre 2016 a maggio 2017 e, conseguentemente, che fosse dichiarata estinta l'obbligazione di pagare la sanzione amministrativa, con annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
Eccepiva altresì l'irragionevole durata dei procedimenti di accertamento delle violazioni contestate e, dunque, la violazione dell'art. 14 della legge n. 689/1981, e ciò considerato che, nonostante l'Istituto fosse venuto a conoscenza di tutte le informazioni necessarie, gli accertamenti si fossero conclusi solo nelle date del 14/5/2018 e dell'11/9/2018. Puntualizzava al riguardo che il momento in cui l' avesse acquisito tutti gli elementi utili coincidesse con quello di inoltro da parte del CP_2
datore di lavoro delle denunce contributive mensili.
Rilevava che i procedimenti sanzionatori dovessero ritenersi tardivi anche per violazione dell'art. 14 della L. 689/1981, tenuto conto che, secondo quanto emergesse dagli atti impugnati, gli accertamenti si fossero conclusi nelle date, rispettivamente, del 14/5/2018 e dell'11/9/2018 e, dunque, oltre il termine di 90 giorni previsto dal suddetto articolo. Denunciava inoltre il vizio procedimentale rappresentato dalla omessa o irrituale notifica delle ordinanze ingiunzioni nei confronti della società determinante la nullità delle ordinanze stesse. Sul punto invocava CP_1 l'applicazione nella specie delle regole procedurali dettate dalla legge n. 689/1981 e richiamava il disposto dell'art. 6 del d.lgs. n. 8/2016, del citato art. 14 e della circolare n. 32 del 25/2/2022. CP_2
Insisteva dunque nell'estinzione dell'obbligazione contributiva e nell'annullamento degli atti impugnati.
Con riferimento alle somme richieste con l'ordinanza ingiunzione n. OI-001060744 nei confronti della suddetta società, eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 335/1995 del diritto alla riscossione dei contributi relativi al periodo da dicembre 2015 a novembre 2016. Rilevava che il dies a quo del termine di prescrizione coincidesse con il giorno successivo all'ultimo utile per eseguire il versamento dei contributi, corrispondente al giorno 16 del mese successivo a quello in cui fosse scaduto l'ultimo periodo di paga;
ciò premesso, deduceva che, considerata l'omessa notifica dell'atto di accertamento nei confronti della società, al momento della notifica dell'ordinanza ingiunzione in data 23/11/2022 fosse già spirato il termine di prescrizione quinquennale, in assenza di atti interruttivi. Deduceva inoltre la prescrizione del diritto alla riscossione delle sanzioni, essendo decorso il termine di cinque anni dal giorno in cui fosse stata commessa la violazione, secondo quanto prescritto dall'art. 28 della legge n. 689/1981.
In via subordinata, eccepiva la violazione del principio di proporzionalità della sanzione rispetto all'entità delle violazioni accertate, principio previsto delle norme costituzionali e da quelle comunitarie. Chiedeva pertanto che, nel rispetto dello stesso e del principio del primato del diritto dell'Unione Europea, la normativa nazionale dovesse essere disapplicata per consentire l'irrogazione di sanzioni proporzionate alle omissioni contestate. Evidenziava infine che l'onere probatorio circa la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione fosse a carico dell' e chiedeva che, previa sospensione della provvisoria esecutorietà delle ordinanze CP_2 ingiunzioni, fosse dichiarato l'assolto l'obbligo di versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali relative ai periodi da dicembre 2016 a maggio 2017, con conseguente estinzione dell'obbligo di pagamento della sanzione amministrava richiesta con l'ordinanza ingiunzione n. OI-
001313685 ed annullamento della stessa;
che fosse dichiarata l'illegittimità degli atti impugnati per violazione del principio di ragionevole durata dell'accertamento e dell'art. 14 della L. 689/1981; che fosse dichiarato estinto, per intervenuta prescrizione, il diritto alla riscossione dei contributi relativi al periodo da dicembre 2015 a novembre 2016 nonché il diritto alla riscossione delle sanzioni richieste con l'ordinanza ingiunzione n. OI-001060744 nei confronti della società
in via subordinata, che, previa disapplicazione dell'art. 3 comma 6 del d.lgs. n. 8 del Controparte_1
2016 per contrasto con gli articoli 3, 27 e 97 della Carta Costituzionale e 41 e 49 della Carta di
Nizza, fossero modificati gli atti impugnati tramite riduzione delle sanzioni in proporzione delle violazioni contestate e, in via ulteriormente subordinata, che dette sanzioni fossero determinate nella misura minima di cui al citato art. 3.
Con decreto del 22/12/2022, ritenuti sussistenti i presupposti di legge, veniva sospesa l'efficacia esecutiva degli atti impugnati e fissata l'udienza di comparizione.
CP_ Instauratosi il contraddittorio, con memoria del 5/9/2023 si costituiva in giudizio l' , rilevando che dalle verifiche eseguite fosse emerso il pagamento integrale, nei termini di legge, delle somme dovute dal contribuente;
depositava al riguardo documentazione attestante che, in seguito alla regolarizzazione contabile della pratica, si fosse proceduto a definire la violazione in oggetto come estinta. Deduceva inoltre che, con riferimento all'ordinanza ingiunzione n. OI-001313685, relativa all'anno 2017, la rideterminazione della sanzione fosse stata effettuata applicando la maggiorazione prevista per la seconda reiterazione.
Chiedeva pertanto, in via pregiudiziale, che fosse dichiarata l'inammissibilità del ricorso e, in via principale, il rigetto dello stesso e la conferma delle ordinanze ingiunzioni impugnate, dichiarandone l'esecutorietà; in via subordinata, chiedeva la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.
La ricorrente depositava note di trattazione con le quali insisteva nella tardività dei provvedimenti sanzionatori e nell'intervenuta prescrizione;
evidenziava al riguardo la mancata produzione della relata di notifica relativa all'atto di accertamento emesso nei confronti della società e contestava la regolarità della
CP_ notifica per compiuta giacenza prodotta dall' in quanto priva di alcuna indicazione, con la conseguenza che la stessa dovesse ritenersi omessa. Contestava inoltre i provvedimenti di rettifica delle ordinanze ingiunzioni, in quanto prive di motivazione circa il calcolo dell'importo in tal modo determinato, e insisteva nelle stesse conclusioni rassegnate in seno al ricorso introduttivo.
Con provvedimento del 13/3/2024, veniva delegata la trattazione e decisione della causa al sottoscritto giudice onorario. Con provvedimento comunicato alle parti, questo giudice ha disposto che l'udienza del 13 giugno 2024 fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”.
Le parti hanno regolarmente depositato le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., entro il termine assegnato, insistendo nelle rispettive conclusioni. La causa è stata dunque trattenuta per la decisione.
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In via preliminare, si rileva l'ammissibilità dell'opposizione in quanto tempestivamente proposta nel rispetto del termine di trenta giorni dalla notificazione dei provvedimenti, per come previsto dall'art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 150/2011: il ricorso in opposizione è stato depositato in data 20/12/2022, entro il termine di 30 giorni dalla notifica delle ordinanze ingiunzioni, avvenuta in data 23/11/2022, come si evince dalla documentazione allegata (cfr. avvisi di ricevimento relativi alla notifica per posta). CP_ Or, si osserva che oggetto di opposizione sono le ordinanze ingiunzioni emesse dall' con cui è stato intimato alla ricorrente, quale legale rappresentante della il pagamento delle sanzioni Controparte_1
amministrative per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relativamente agli anni
2016 e 2017.
Stante l'oggetto della controversia, è opportuno premettere che il decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 8, recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile
2014, n. 67”, entrato in vigore il 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi.
Tra le ipotesi di reato interessate dall'intervento normativo figura quella di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, che è stato sostituito dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016.
In particolare, il citato art. 2 del decreto-legge n. 463/1983, nel testo aggiornato e attualmente in vigore, al comma 1, prevede che “Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali e assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro”.
Il suddetto art. 2, al comma 1-bis, come novellato dall'art. 3 del d.lgs. n. 8/2016, ha altresì stabilito che
“L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punita con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore
a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Gli effetti che derivano dall'omesso versamento delle ritenute previdenziali risultano pertanto collegati al relativo importo e, conseguentemente: la prima ipotesi, punita con la reclusione e con la multa nei casi in cui l'importo non versato sia superiore ed euro 10.000 annui, configura una fattispecie di reato;
mentre la seconda ipotesi, di omesso versamento di ritenute di importo inferiore ad euro 10.000, configura la fattispecie dequalificata in illecito amministrativo, ricorrente nella specie. CP_ Ed infatti, con le ordinanze ingiunzioni opposte, l' ha intimato il pagamento delle sanzioni amministrative in relazione all'omesso versamento di ritenute di importo inferiore ad euro 10.000, fattispecie integrante l'illecito amministrativo di cui si è detto.
Ciò premesso, con riferimento all'ordinanza ingiunzione n. OI-001313685, la ricorrente ha rilevato e documentato di aver provveduto in data 29/12/2018 al pagamento, entro il termine di tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento del 6/10/2018, delle somme dovute a titolo di ritenute previdenziali e CP_ assistenziali e di aver dato comunicazione del suddetto pagamento all' A comprova del dedotto adempimento, la stessa ha prodotto i bollettini postali, chiedendo che fosse ritenuto e dichiarato assolto l'obbligo di versamento delle suddette ritenute operate sulle retribuzioni dei lavoratori per i periodi
“dicembre 2016” e “da gennaio a maggio 2017” e che fosse dichiarata estinta l'obbligazione di pagare la sanzione amministrativa irrogata con l'ordinanza ingiunzione stessa.
CP_ L' nella memoria difensiva ha dato atto dell'intervenuto pagamento integrale, nei termini di legge, e di aver provveduto a definire come estinta la procedura sanzionatoria relativa alla violazione contestata, depositando provvedimento di annullamento dell'ordinanza ingiunzione;
ha pertanto chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Or, detto provvedimento di annullamento, sopravvenuto rispetto alla formazione dell'ordinanza ingiunzione opposta, determina la cessazione della materia del contendere con riferimento al merito della controversia.
Infatti, quando le parti risolvono fuori dal processo la controversia, eliminando la loro posizione di contrasto, viene meno la ragion d'essere sostanziale della lite e dunque il concreto e tutelato interesse ad ottenere una pronuncia dal giudice, il quale, accertato il mutamento della situazione sostanziale dedotta in causa, ha il potere-dovere di rilevare, anche d'ufficio, la cessazione della materia del contendere e, quindi, la sopravvenuta carenza di interesse dell'agente.
Come precisato in giurisprudenza, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito…”(cfr., ex multis, Cass. 10553/09; Cass. 2650/08).
Ed ancora, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. Sez. lav. 6/5/1998 n. 4583; Cass. 9/4/1997 n. 3075; Cass. 8/6/1996 n.
5333).
Nella fattispecie, pertanto, con riguardo all'ordinanza ingiunzione in esame, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Venendo ora all'esame dell'ordinanza ingiunzione n. OI-001060744, si rileva che, ai fini della decisione, assume carattere assorbente la decadenza per mancato rispetto del termine di cui all'art. 14 L. 689/1981.
Al riguardo può invero richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo quasi testuale (cfr., sent. n. 1497/2023 – est. Dott.ssa Laura
Renda; sent. n. 811/2023 – est. dott. Mario Fiorentino).
Come evidenziato nei richiamati precedenti di questo Ufficio, l'art. 6 del D.lgs. n. 8 cit. prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”. La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della l. 689/1981, “in quanto applicabili”.
CP_ L'applicabilità dell'art. 14 l. 689/1981 è inoltre riconosciuta dalla Circolare numero 32 del 25-02-2022, secondo cui “In particolare, il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: omissis - omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981; - decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. l'articolo 28 della legge n. 689/1981)”.
Ciò posto, premessa la tempestività del ricorso come dianzi illustrato, nel merito l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione indicata appare fondata per l'assorbente motivo attinente alla denunciata decadenza dell'ente previdenziale di irrogare la sanzione.
L'art. 14 l. 689/1981 prevede che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Per l'applicazione di tale disposizione, occorre poi ricordare che, in forza dell'articolo 103, comma 6-bis, del
D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il termine previsto dall'art. 14 l. 689/1981 è rimasto sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 (98 giorni).
Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, va ricordato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito (Cassazione civile, sez. un., 31/10/2019, n. 28210)”...(cfr. sentenza n. 811/2023 del Tribunale di
Catania, sezione lavoro, cit.).
Ebbene, nel caso di specie, considerata l'annualità dei contributi in oggetto (2016), tale dies a quo deve essere individuato all'epoca della scadenza dei contributi omessi, venendo in rilievo violazioni facilmente rilevabili dall' , che non implicano particolari aggravi istruttori, né sul punto sono stati introdotti CP_3
argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario.
Dagli atti non sono emersi altresì elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall'Istituto.
A ciò si aggiunga che la contestazione, anche se non immediata, deve comunque avvenire entro termini ragionevoli, circostanza che nel caso di specie non può dirsi verificata. CP_ Nella specie, l' ha dato prova che la notifica dell'atto di accertamento si sia perfezionata in data
22/9/2018; dalla documentazione versata in atti si evince che, attesa l'irreperibilità del destinatario, l'atto non sia stato ritirato entro il termine di dieci giorni, quale periodo di giacenza.
Pertanto, con riguardo alle omissioni oggetto del suddetto accertamento, concernendo lo stesso le ritenute relative al periodo 12/2015 e dall'01/2016 all'11/2016, la scadenza dell'ultimo pagamento deve farsi risalire al 31/12/2016, con la conseguenza che la notifica dell'accertamento nella riferita data del 22/9/2018 debba ritenersi tardiva in quanto eseguita in violazione del prescritto termine di 90 giorni.
Anche laddove si volesse ritenere di accordare un ulteriore termine di 30, 60 o 90, giorni all'Istituto, per procedere alle attività propedeutiche alla rilevazione dell'omissione contributiva, e dunque si ritenesse di differire il termine di decorrenza della decadenza per tale lasso temporale, il risultato non muterebbe, poiché la contestazione delle rilevate omissioni risulterebbe comunque perfezionata tardivamente.
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Va peraltro rilevato che l'applicabilità alla fattispecie del termine decadenziale di cui all'art. 14 l. 689/1981 appare confermata dal più recente intervento normativo di cui al D.L. 48/2023 che, all'art. 23 co. 2, ha previsto: “per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'art. 14 della L. 24 novembre 1981 n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione”. Tale norma, introducendo un diverso termine di decadenza per le violazioni commesse a decorrere dal gennaio 2023, assume per implicito che per le violazioni anteriori sia pienamente applicabile la regola della decadenza dei 90 giorni di cui all'art. 14.
In definitiva, nella specie, deve ritenersi tardiva la notifica dell'atto di accertamento posto a fondamento dell'ordinanza ingiunzione n. OI-001060744, il quale peraltro ha la duplice valenza interruttiva sia del termine di decadenza di cui al citato art. 14 L. 689/1981 sia del termine prescrizionale di cui all'art. 28 L.
689/1981.
Ne consegue che, assorbita ogni ulteriore questione, l'opposizione avverso la suddetta ordinanza ingiunzione debba ritenersi fondata e che debba essere accolta.
Considerata l'intervenuta parziale cessazione della materia del contendere, le spese di lite vanno poste a carico del resistente nella misura della metà e liquidate sulla base dei criteri di cui al d.m. n. 55/2014, come aggiornato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della causa, così come determinato sulla base dell'ammontare della sanzione rideterminata alla luce dell'art. 23 d.l. n. 48/23, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
dette spese vanno invece compensate per la restante parte.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 12401/2022 R.G., così statuisce:
dichiara cessata la materia del contendere limitatamente all'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n.
OI-001313685;
accoglie l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-001060744 e, per l'effetto, annulla l'ordinanza stessa;
CP_ condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente e in ragione della metà, delle spese processuali, che si liquidano nell'intero in complessivi euro 1.800,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al
15%, come per legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario;
compensa la restante parte.
Così deciso in Catania il 13 giugno 2024
Il Giudice onorario
dott.ssa Carmela Letizia Formaggio