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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 30/01/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dott. Lucio Benvegnù - Presidente relatore -
Dott. Marina Vitulli - Consigliere -
Dott. Giuliano Berardi - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 71 del Ruolo 2024, promossa in questa sede di appello con ricorso depositato il 19/6/2024
da
(C.F. ), rappre- Parte_1 P.IVA_1
sentato e difeso dagli Avv.Luca Iero e Paolo Bonetti in forza di procura generale di data 22/3/2024 Rep.38875/Racc.7313 del Notaio dott. di Fiumicino Per_1
- appellante -
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 CodiceFiscale_1
Ottavio Romano in forza di procura alle liti del 14/11/2024 trasmessa per via telema-
tica, unitamente alla memoria difensiva di costituzione in appello, come copia per immagine su supporto informatico di originale analogico
- appellata -
Oggetto della causa: giudizio di appello contro la sentenza n.160/2024 del Tribunale
di Udine - accertamento del diritto alle prestazioni di malattia.
Causa chiamata all'udienza di discussione del 28/11/2024.
Conclusioni Per l'appellante: rigettare il ricorso;
spese e compensi di lite, compresa la maggiora-
zione forfetaria del 15%, integralmente rifusi per entrambi i gradi di giudizio.
Per l'appellata: voglia la Corte d'Appello di Trieste, previo l'esperimento delle proce-
dure di legge ed in particolare previa eventuale pronuncia sulla querela di falso, acco-
gliere le seguenti conclusioni: - respingersi l'appello in quanto infondato, in fatto e in diritto;
- vittoria di spese del grado.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso di data 28/6/2023 la sig.ra esponeva che, essendo CP_1
ella in malattia, l'8 novembre 2022 il medico incaricato dall' si era recato presso Pt_1
il suo domicilio per un controllo, dando atto che il campanello era rotto e mancava il suo nominativo sul campanello stesso e sulla cassetta delle lettere per cui era stato impossibile lasciare l'invito a farsi visitare;
che di conseguenza l' , ritenendo non Pt_1
giustificata la sua assenza alla visita di controllo dell'8 novembre 2022, le aveva co-
municato la non indennizzabilità della malattia;
e che il ricorso da lei presentato al
Comitato provinciale dell'Istituto era stato respinto.
Deduceva la ricorrente che sul campanello e sulla cassetta delle lettere vi era sempre stato il riferimento alla famiglia;
che il campanello era effettiva- CP_1
mente rotto, ma vi era sul posto un cartello di avviso con l'invito ad entrare fino alla porta dell'abitazione, invito peraltro trasmesso anche tramite l'apposito portale del-
l' ; e quindi che non era stata lei ad essere poco diligente, come ritenuto dal- Pt_1
l' , ma il medico inviato dall'Istituto per la visita di controllo. Pt_1
Si costituiva in giudizio l' replicando che il referto del medico descriveva Pt_1
in modo puntuale la situazione di fatto riscontrata sul posto;
che tale referto costituiva atto pubblico facente prova fino a querela di falso e non poteva essere smentito da semplici foto, peraltro successive ai fatti, nè mediante prova testimoniale;
e che nep-
pure le foto prodotte dalla ricorrente attestavano la presenza di un campanello con l'indicazione di un nome.
Con sentenza emessa il 14/5/2024 il Tribunale di Udine accoglieva il ricorso
Pag.2 osservando che i testi di parte ricorrente esaminati nel corso dell'istruttoria avevano chiarito l'effettivo andamento della vicenda, essendo invece poco attendibile e con-
traddittoria la deposizione del medico dell' ; che pertanto nessun comportamento Pt_1
negligente poteva essere addebitato alla sig.ra ; e che quindi era illegittimo CP_1
il provvedimento con cui l' aveva dichiarato non indennizzabile la malattia. Pt_1
1. Con il primo motivo di impugnazione l'appellante ripropone la tesi se- Pt_1
condo cui il verbale di accesso redatto dal medico recatosi presso il domicilio della sig.ra per effettuare la visita di controllo va qualificato come CP_1
atto pubblico ed è quindi dotato dell'efficacia probatoria stabilita dall'art.2700
c.c., eliminabile solo con una querela di falso.
1.1. L'art.2699 c.c. definisce l'atto pubblico come "il documento redatto, con le ri-
chieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad at-
tribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato".
Appare evidente quindi che la possibilità di identificare l'autore del documen-
to, e l'assunzione da parte di questo della paternità dell'atto mediante la sotto-
scrizione dello stesso, costituiscono elementi essenziali ai fini dell'acquisizio-
ne della fede privilegiata ex art.2700 c.c.
1.2. In concreto il documento denominato "VERBALE DI ACCESSO PER CON-
TROLLO DOMICILIARE" (allegato sub 1 alla memoria difensiva di primo grado) non espone l'identità del medico recatosi presso il domicilio della sig.ra
(non essendo sufficiente a questo scopo il solo inserimento nell'atto CP_1
di un numero di matricola, in mancanza di prova, e anche di allegazione, del-
l'esistenza di un pubblico registro, consultabile dagli assicurati, tramite cui ri-
salire alle generalità del soggetto cui tale numero è attribuito); e non è neppure sottoscritto (in forma analogica o digitale), dato che la sigla a penna che com-
pare nel documento prodotto dall' , sotto la dicitura "Chiusa il 27.1.23", Pt_1
è indecifrabile (e quindi non può essere ricondotta a un soggetto specifico) e comunque è palesemente successiva alla data dell'accesso, avvenuto l'8 no-
Pag.3 vembre 2022, e alla formazione del relativo verbale da parte del medico.
2. Correttamente quindi il Tribunale di Udine ha ammesso la prova orale richie-
sta dalle parti;
e il secondo motivo di appello riguarda proprio l'interpretazio-
ne data dal Giudice alle dichiarazioni dei testi.
Sostiene infatti l' che il Tribunale di Udine ha errato nel ritenere i testi Pt_1
esaminati su richiesta della sig.ra (ovvero la di lei madre e un amico CP_1
di famiglia) più attendibili di quello indicato da esso Istituto e cioè il medico recatosi sul posto.
2.1. La censura è, almeno in parte, fondata.
2.1.1. I testi e (rispettivamente madre e amico di vecchia data Tes_1 Tes_2
della sig.ra ) hanno fornito versioni contrastanti riguardo al foglio CP_1
che, secondo la tesi dell'appellata, sarebbe stato collocato all'esterno dell'abi-
tazione per avvisare i visitatori che il campanello non funzionava e perciò di entrare: la prima ha infatti dichiarato che quel foglio era stato da lei stessa esposto (per un tempo imprecisato) e "fissato al muretto con il nastro adesi-
vo", mentre il secondo ha riferito che il suddetto foglio "era fissato sul cancel-
lo...con un elastico" ed ivi rimase "per tutto il periodo dell'infortunio di CP_1
e...anche dopo che sono stati tolti i punti è rimasto per circa 10 giorni".
Come appare evidente le due deposizioni divergono, e sono inconciliabili, su punti tutt'altro che marginali come il luogo in cui sarebbe stato affisso il foglio di avviso (il muretto secondo e il cancello secondo e le Tes_1 Tes_2
modalità di affissione (con il nastro adesivo per la prima e con un elastico per il secondo).
Naturalmente è possibile che - nel corso del tempo - il foglio di cui si discute sia stato tolto (per le più varie, e ignote, ragioni) e poi rimesso, che sia caduto e sia stato ricollocato, e che siano stati utilizzati più metodi diversi per attac-
carlo ad un (variabile) supporto, e quindi che le contrastanti dichiarazioni dei testi sopra citate rispecchino questi mutamenti dello stato di fatto, ma allora è
Pag.4 impossibile ricavare da queste deposizioni la certezza che l'avviso in questio-
ne sia rimasto sempre e invariabilmente esposto all'esterno del domicilio della sig.ra per tutto il tempo della malattia (nulla vietando che vi siano CP_1
stati dei periodi, anche solo di qualche ora, durante i quali non fu presente) e soprattutto che era sul posto anche il giorno 8 novembre 2021 alle ore 17.55
quando ivi si recò il medico incaricato dall' , il quale ha invece riferito al Pt_1
Giudice (senza contraddizioni) che egli non vide alcun cartello con l'indica-
zione che il campanello era rotto e l'invito ad entrare.
2.1.2. Nessuna utilità hanno le comunicazioni effettuate dalla sig.ra attra- CP_1
verso l'apposito portale dell' (doc.9 del fascicolo di parte appellata): Pt_1
quella del 4 ottobre 2022 - nella quale effettivamente compare la scritta "Il
campanello non funziona, entrare" - riguarda il solo giorno 5 ottobre, mentre quella dell'8 novembre 2022 (riferita al periodo dal 2 al 13 novembre) non contiene alcuna indicazione riguardo al campanello e alcun invito ad entrare senza suonare (e peraltro non è noto a che ora sia stata fatta, e cioè se prima o dopo l'accesso effettuato dal medico dell' proprio l'8 novembre). Pt_1
2.1.3. La giurisprudenza di legittimità è costantemente orientata nel senso di ritenere che "in tema di visite mediche di controllo dei lavoratori subordinati assenti
per malattia, l'ingiustificata assenza alla visita può essere integrata da qual-
siasi condotta che sia valsa ad impedire l'esecuzione della verifica sanitaria
per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile sul piano giuridico e
sociale, restando in capo al lavoratore sia l'onere di provare il rispetto del
dovere di diligenza riguardo alla necessità dell'allontanamento sia l'onere di
comunicazione tempestiva dello stesso agli organi ispettivi" (così in massima,
Cassazione Sez. L, Sentenza n. 3294 del 19/02/2016; nello stesso senso Sez.
L, Sentenza n. 5000 del 22/05/1999; Sez. L, Sentenza n. 2816 del 23/03/1994;
Sez. L, Sentenza n. 8484 del 30/07/1993)1.
Pag.5 Spetta quindi al lavoratore l'onere di dimostrare di aver adempiuto all'obbligo di diligenza posto a suo carico dall'art.5 del d.l. 463/83 e cioè di aver adottato tutti i mezzi e gli accorgimenti idonei a consentire l'esecuzione della visita di controllo da parte del medico;
e, in concreto, la sig.ra non ha fornito CP_1
la prova certa di aver provveduto a ciò (ovvero del fatto che, secondo la sua prospettazione, la sera dell'8 novembre 2022 era esposto al muretto esterno del suo domicilio un cartello che invitava le persone ad entrare perchè il cam-
panello era rotto).
2.2. La giurisprudenza ha però chiarito che "in tema di assenza dal lavoro per
malattia e di conseguente decadenza del lavoratore dal diritto al relativo trat-
tamento economico per l'intero periodo dei primi dieci giorni di assenza per
ingiustificata sottrazione alla visita di controllo domiciliare, ai sensi dell'art.
5, comma 14, del d.l. n. 463 del 1983, conv. nella l. n. 638 del 1983 (norma
dichiarata parzialmente illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n.
78 del 1988), l'effettuazione da parte del lavoratore di una successiva visita
ambulatoriale confermativa dello stato di malattia, ancorché avvenuta prima
della scadenza di tale periodo, non vale ad escludere la perdita del diritto al
trattamento economico ma ha la sola funzione di impedire la protrazione de-
gli effetti della sanzione della decadenza per il periodo successivo ai suddetti
primi dieci giorni, atteso che l'osservanza dell'onere posto a carico del lavo-
ratore di rendersi reperibile presso la propria abitazione non ammette forme
equivalenti di controllo" (così in massima Cassazione Sez.
6 - L, Ordinanza
n. 13980 del 07/07/2020; nello stesso senso Sez. L, Sentenza n. 1809 del
28/01/2008; Sez. L, Sentenza n. 9731 del 07/10/1997; Sez. L, Sentenza n.4216
del 14/05/1997; Sez. L, Sentenza n. 2531 del 23/03/1996; Sez. L, Sentenza n.
9239 del 08/11/1994).
2.2.1. Nel caso in esame la sig.ra non ha avuto la possibilità di sottoporsi CP_1
ad una visita ambulatoriale di conferma dello stato di malattia perchè il medi-
e neppure in caso di ipoacusia o di mancato funzionamento del citofono (Cassazione Sez. L, Sentenza n. 9523 del 14/09/1993).
Pag.6 co dell' non ha lasciato alcun avviso del suo passaggio, giustificando Pt_1
questa scelta con l'affermazione che "NON C E IL NOME NE SUL CAMPANELLO
ROTTO NE SULLA CASSETTA DELLE LETTERE" (come si legge nel verbale di ac-
cesso dell'8 novembre 2022).
La circostanza è stata però smentita dai testi e i quali han- Tes_1 Tes_2
no riferito (questa volta in modo univoco e senza contraddizioni) che sul mu-
retto esterno, vicino al cancello di ingresso, era presente una "buchetta" (ov-
vero una cassetta) della posta con la scritta "Famiglia Maurizio".
2.2.2. E' invece la deposizione del medico dell' dott. ad essere stata, Pt_1 Per_2
sul punto, un po' confusa e poco lineare.
Costui infatti ha dichiarato che al momento del suo arrivo presso il domicilio della sig.ra era buio, aggiungendo però che la luminosità era suffi- CP_1
ciente a consentirgli di percepire eventuali scritte sulla cassetta delle lettere;
la seconda affermazione appare però poco credibile: alle sei di sera dell'8 no-
vembre il sole è infatti tramontato da tempo e nelle foto prodotte dalla ricor-
rente in primo grado (che rappresentano l'ingresso esterno del suo domicilio dell'epoca) non si vedono, vicino alla cassetta delle lettere, sistemi di illumi-
nazione dedicati (la cui esistenza è stata peraltro esclusa dalla teste Tes_3
[...
.
E' quindi ben possibile che, in quelle condizioni di tempo e di luogo, al medico sia sfuggita la presenza sulla cassetta della posta della striscia blu con la scritta
AM O" (peraltro un po' sbiadita e perciò di non facile let-
tura, come si vede nelle foto in atti); è evidente però che della presenza di que-
sta scritta (certo risalente nel tempo, come dimostra il suo stato di consuma-
zione) il medico avrebbe potuto avvedersi usando l'ordinaria diligenza (e cioè,
ad esempio, facendo ricorso alla torcia di cui notoriamente sono ormai dotati tutti i cellulari per illuminare la cassetta).
2.3. Si deve perciò condividere, per questa parte, la decisione del Tribunale di Udi-
ne di aderire alla versione dei testi di parte ricorrente.
Pag.7 3. L'appello proposto dall' è quindi fondato nei limiti dell'accertamento del- Pt_1
la decadenza della sig.ra dal trattamento di malattia per i primi dieci CP_1
giorni, essendo la mancata visita di controllo domiciliare imputabile all'assi-
curata (che non ha provato di averla diligentemente resa possibile); va invece respinto (e di contro deve essere confermato l'accoglimento della domanda della sig.ra ) per quanto riguarda il periodo successivo, dato che la CP_1
mancata visita ambulatoriale di conferma della malattia va ascritta non alla lavoratrice, ma al medico incaricato dall' . Pt_1
3.1. La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di due terzi, dovendosi porre il residuo terzo a carico dell'Isti-
tuto previdenziale soccombente.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, così decide:
in parziale accoglimento dell'appello proposto dall' contro la sentenza del Tribu- Pt_1
nale di Udine n. 160/2024 di data 14/5/2024, che per l'effetto parzialmente riforma,
conferma il provvedimento di data 5/4/2023 nella parte in cui l' ha dichiarato Pt_1
non indennizzabili i primi dieci giorni di malattia e lo annulla per il resto;
condanna di conseguenza l' a non effettuare alcuna trattenuta sull'indennità di malattia per Pt_1
il periodo successivo ai primi dieci giorni di assenza;
compensa per due terzi le spese di lite e condanna l' a rifondere alla sig.ra il residuo terzo che liquida, Pt_1 CP_1
nella quota, in Euro 1.600,00 per il primo grado ed in Euro 1.100,00 per l'appello, ol-
tre spese forfettarie nella misura massima di tariffa, IVA e CPA di legge;
Trieste, 28/11/2024.
Il Presidente Estensore
(dott.Lucio Benvegnù)
Pag.8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In applicazione di questa regola di giudizio si è ritenuto che la mancata visita, per non essere stato reperito il soggetto da visitare, non fosse giustificabile in un caso in cui sul campanello non compariva il nome della lavoratrice ma quello del marito (Cassazione Sez. L, Sentenza n. 4233 del 25/03/2002);