Art. 3.
Il Governo e' autorizzato ad emanare nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto avente valore di legge ordinaria e secondo i principi e criteri direttivi contenuti nella convenzione di Parigi del 2 dicembre 1961 e nell'articolo 4 della presente legge, le norme necessarie per dare esecuzione agli atti internazionali di cui al precedente articolo 1.
Il Governo e' autorizzato ad emanare nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto avente valore di legge ordinaria e secondo i principi e criteri direttivi contenuti nella convenzione di Parigi del 2 dicembre 1961 e nell'articolo 4 della presente legge, le norme necessarie per dare esecuzione agli atti internazionali di cui al precedente articolo 1.