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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 03/04/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. V.G. n. 673/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Riccardo Merluzzi Presidente dott.ssa Laura Di Lauro Giudice dott. Stefano Bergonzi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 673/2025 V.G. avente ad oggetto: ricorso congiunto cumulativo per la separazione personale dei coniugi e divorzio;
promosso da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), e dife ll'avv. C.F._2
Ferdinando Pescarini del Foro di Vicenza ed elettivamente domiciliati presso l'indirizzo telematico Email_1
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti, relativamente alla domanda di separazione personale:
“
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE. La dimora coniugale ubicata nel Comune di OM d'ON, in via Igino Valdemarin 14/4 di proprietà del SI. viene assegnata, al medesimo Pt_1 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, con impegno del SI. ra di lasciare l'immobile entro 3 Parte_2 mesi. Il sig. continuerà a versare il mutuo sino a sua estinzione nonché le spese condominiali le bollette. Pt_1
3. MANTENIMENTO TRA I CONIUGI. Nessun mantenimento tra i coniugi dichiarando gli stessi di non avere alcuna reciproca richiesta di qualsiasi tipo e ragione.
4. ALTRE PATTUIZIONI ECONOMICHE.
I ricorrenti dichiarano altresì di aver già regolato ogni loro rispettivo rapporto economico e di non aver null'altro a cui pretende l'uno dall'altro. Il SI. si impegna qualora fosse necessaria la sottoscritta da parte Parte_1
1 del medesimo di documenti richiesti dalla legge della federazione russa per la vendita dell'immobile di proprietà della SI.ra . Parte_2
10. SPESE DI LITE. Spese e competenze di lite sono a carico del SI. . Pt_1
Conclusioni per il P.M.:
(Si dà atto della trasmissione del fascicolo al P.M. in data 04/03/2025)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24/02/2025, e , Parte_1 Parte_2 premesso di aver contratto matrimonio in data 16/06/2021 a VE (Russia) trascritto nel Comune di OM d'ON (Reg. Atti di Matrimonio, anno 2021, parte 2, serie C, n. 6), hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Dall'unione coniugale non sono nati figli.
Ciò posto, all'udienza del 25/03/2025, sostituita con il deposito di note scritte, i coniugi, con dichiarazione personalmente sottoscritta, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, con conferma delle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Preliminarmente si ritiene sussistere la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento UE n. 1111/2019 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi;
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera d) del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale
Orbene, assicurato il contraddittorio con il P.M., ritiene il Tribunale che il ricorso sia meritevole di accoglimento, emergendo dal ricorso dei coniugi e dalle note scritte dei coniugi l'intollerabilità della convivenza. Vengono accolte le ulteriori statuizioni non essendo i suddetti patti contrari ad alcuna norma imperativa.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
La causa viene rimessa sul ruolo del Giudice Istruttore per la trattazione della domanda divorzile giusta separata ordinanza;
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OM d'ON (Reg. Atti di Matrimonio, anno 2021, parte 2, serie C, n. 6) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- dispone la rimessione in istruttoria con separata ordinanza per la domanda cumulativa di divorzio.
- Nulla per le spese.
Così deciso in Gorizia, nella Camera di Consiglio del 03/04/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Stefano Bergonzi dott. Riccardo Merluzzi
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Riccardo Merluzzi Presidente dott.ssa Laura Di Lauro Giudice dott. Stefano Bergonzi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 673/2025 V.G. avente ad oggetto: ricorso congiunto cumulativo per la separazione personale dei coniugi e divorzio;
promosso da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), e dife ll'avv. C.F._2
Ferdinando Pescarini del Foro di Vicenza ed elettivamente domiciliati presso l'indirizzo telematico Email_1
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti, relativamente alla domanda di separazione personale:
“
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE. La dimora coniugale ubicata nel Comune di OM d'ON, in via Igino Valdemarin 14/4 di proprietà del SI. viene assegnata, al medesimo Pt_1 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, con impegno del SI. ra di lasciare l'immobile entro 3 Parte_2 mesi. Il sig. continuerà a versare il mutuo sino a sua estinzione nonché le spese condominiali le bollette. Pt_1
3. MANTENIMENTO TRA I CONIUGI. Nessun mantenimento tra i coniugi dichiarando gli stessi di non avere alcuna reciproca richiesta di qualsiasi tipo e ragione.
4. ALTRE PATTUIZIONI ECONOMICHE.
I ricorrenti dichiarano altresì di aver già regolato ogni loro rispettivo rapporto economico e di non aver null'altro a cui pretende l'uno dall'altro. Il SI. si impegna qualora fosse necessaria la sottoscritta da parte Parte_1
1 del medesimo di documenti richiesti dalla legge della federazione russa per la vendita dell'immobile di proprietà della SI.ra . Parte_2
10. SPESE DI LITE. Spese e competenze di lite sono a carico del SI. . Pt_1
Conclusioni per il P.M.:
(Si dà atto della trasmissione del fascicolo al P.M. in data 04/03/2025)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24/02/2025, e , Parte_1 Parte_2 premesso di aver contratto matrimonio in data 16/06/2021 a VE (Russia) trascritto nel Comune di OM d'ON (Reg. Atti di Matrimonio, anno 2021, parte 2, serie C, n. 6), hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Dall'unione coniugale non sono nati figli.
Ciò posto, all'udienza del 25/03/2025, sostituita con il deposito di note scritte, i coniugi, con dichiarazione personalmente sottoscritta, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, con conferma delle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Preliminarmente si ritiene sussistere la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento UE n. 1111/2019 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi;
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera d) del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale
Orbene, assicurato il contraddittorio con il P.M., ritiene il Tribunale che il ricorso sia meritevole di accoglimento, emergendo dal ricorso dei coniugi e dalle note scritte dei coniugi l'intollerabilità della convivenza. Vengono accolte le ulteriori statuizioni non essendo i suddetti patti contrari ad alcuna norma imperativa.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
La causa viene rimessa sul ruolo del Giudice Istruttore per la trattazione della domanda divorzile giusta separata ordinanza;
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OM d'ON (Reg. Atti di Matrimonio, anno 2021, parte 2, serie C, n. 6) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- dispone la rimessione in istruttoria con separata ordinanza per la domanda cumulativa di divorzio.
- Nulla per le spese.
Così deciso in Gorizia, nella Camera di Consiglio del 03/04/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Stefano Bergonzi dott. Riccardo Merluzzi
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