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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 28/04/2025, n. 893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 893 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4106/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4106 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2021, pendente tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca De Paolis, giusta procura in atti Parte_1
RICORRENTE
e rappresentato e difeso dall'Avv. Filomena Rapone, giusta procura in atti Controparte_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 23.04.2025
Procedimento assegnato al Giudice relatore in data 5 ottobre 2023, rimesso al Collegio per la decisione all'udienza del 23.04.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 15.06.2021 chiedeva pronunciarsi lo Parte_1
scioglimento del matrimonio contratto con in Velletri (RM) il 15.07.2010, Controparte_1 rappresentando che dall'unione coniugale erano nati i figli (9.05.2011) e Per_1 Per_2
(9.02.2014), che si erano separati consensualmente a seguito di negoziazione assistita autorizzata con provvedimento della Procura della Repubblica di Velletri in data 26.03.2019, che dal giorno della separazione i coniugi non si erano più riuniti e che era cessata tra gli stessi ogni comunione materiale e spirituale.
Sulla base di dette allegazioni la ricorrente formulava le seguenti conclusioni:
“[…] voglia disporre e pronunciare:
1) Ai sensi dell'art. 3, n. 2),lett. b), L. 898/1970 lo scioglimento del matrimonio civile del contratto presso il Comune di Velletri, tra il IG. e la IG.ra , in Controparte_1 Parte_2
data 15.07.2010 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Velletri, al numero 36 Parte I Serie 1 Anno 2010;
2) Disporre l'affidamento condiviso dei due figli minori, con collocazione prevalente degli stessi presso la madre ed assegnando nel contempo la casa coniugale in Velletri Via Colle
Ottone Basso 237, di proprietà della famiglia del IG. alla madre unitamente Controparte_1
ai figli che vi vivrà stabilendone la residenza anagrafica non appena i turni lavorativi le consentiranno di non dover lasciare i figli soli durante le primissime ore del giorno;
3) Il padre potrà e dovrà vedere i figli e tenerli con sé per due giorni infrasettimanali e per il week end a settimane alterne compreso il pernotto, nonché per le vacanze di Natale per complessivi sette giorni alternando per ciascun anno il giorno della Vigilia di Natale con il
Santo Stefano e il giorno di Natale con l'Epifania, durtanre le vacanze Pasquali per due giorni consecutivi alternando per ciascun anno altresì il giorno di Pasqua con il lunedì di Pasquetta, nonché per 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive nel periodo che i coniugi concorderanno entro la fine del mese di maggio di ciascun anno;
4) Disporre a carico del padre quale contributo al mantenimento dei figli minori il versamento mensile della somma di Euro 800,00, rivalutabile annualmente in base agli indici
ISTAT, a titolo di mantenimento ordinario oltre al 50 % delle spese straordinarie (mediche, sportive, ludiche e ricreative ecc.), ivi compresi gli arretrati;
5) Entrambi i genitori si impegnano ad osservare che i figli rispettino gli obblighi previsto dall'orientamento religioso scelto, di comune accordo, dai due genitori;
6) I coniugi si prestano il reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto con inserimento del nominativo dei due minori sul passaporto dei genitori.
Con vittoria di spese, compensi professionali, IVA e CPA, come per Legge e con ogni più ampia riserva, anche di carattere istruttorio.”.
All'udienza presidenziale celebratasi in data 19.01.2022 compariva la sola parte ricorrente;
con odinanza del 24.01.2022 il Presidente f.f. pronunciava i provvedimenti provvisori ed urgenti e disponeva la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice istruttore con assegnazione dei termini di cui all'art. 4, comma 10, della Legge n. 898/1970.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26.09.2023 si costituiva in giudizio il quale chiedeva di: Controparte_1
“accertata la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità al caso di specie dell'art. 153 co.
2 c.p.c., Voglia, previo accertamento e declaratoria della nullità ed inefficacia delle notificazioni dell'atto introduttivo, del decreto di fissazione udienza, dei Provvedimenti Presidenziali e di ogni attività ad essi collegata e connessa e alla luce di tutto quanto esposto, disporre la revoca del provvedimento Presidenziale emesso in via cautelare ed urgente, la revoca della ordinanza di concessione del triplo termine ex art. 183 c. 6 cpc, e concedere la rimessione in termini per il deposito della memoria di costituzione nel procedimento pendente innanzi al Tribunale Civile di
Velletri con R.G. n. 4106/2021, fissando una nuova udienza presidenziale.
Si chiede altresì, qualora vi fossero i presupposti, la trasmissione degli atti alla Procura della
Repubblica in relazione alle descritte condotte dolose ed illecite poste in essere da parte ricorrente, in quanto la stessa nella redazione dell'atto introduttivo ha esposto e rappresentato dei fatti e delle circostanze non veritiere, di cui non poteva non sapere fossero diverse rispetto a quanto convenuto nell'accordo di separazione tra i coniugi , attestando falsamente l'esistenza di un contributo economico alla moglie posto a carico del , e mai corrisposto. CP_1
Si chiede altresi di Voler condannare parte soccombente al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art.96 c.2 cpc. a favor di parte resistente.
Con vittoria di spese competenze ed onorari da distrarsi a favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario.”.
Con ordinanza del 18.10.2023, veniva dichiarata la nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio e degli atti processuali da essa dipendenti, con conseguente accoglimento dell'istanza di rimessione in termini avanzata dalla parte resistente.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., con ordinanza del 19.01.2025 il
Giudice istruttore formulava la seguente proposta conciliativa:
“1) affidamento condiviso dei figli e ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 Per_2 prevalente degli stessi presso l'abitazione materna;
2) assegnazione della casa coniugale a;
Parte_1
3) il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, salvo diverso accordo tra i genitori, con le seguenti modalità:
- due pomeriggi infrasettimanali, in difetto di accordo il martedì e il giovedì, dalle ore 17:30 sino alle ore 21:30; - a fine settimana alternati, dalle ore 17:30 del sabato alle ore 21.30 della domenica;
- durante le festività natalizie alternando di anno in anno le giornate del 24 dicembre, 25 dicembre, 31 dicembre, 1° gennaio e 6 gennaio;
- durante le festività pasquali alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì in
Albis;
- durante le vacanze estive fino a 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
- ad anni alterni il giorno del compleanno dei figli e le ulteriori festività nazionali o locali infrasettimanali quali, a titolo esemplificativo, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre.
In occasione di tutte le visite, come sopra indicate, il padre preleverà i figli a scuola o presso l'abitazione materna e li riaccompagnerà dalla madre al termine del periodo.
4) il padre verserà alla madre, a titolo di mantenimento dei figli, il complessivo importo di €
600,00 mensili (€ 300,00 per ciascun figlio), somma da corrispondersi, a decorrere dalla domanda, presso il domicilio materno, entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat;
5) entrambi i genitori contribuiranno, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie per i figli, secondo il Protocollo predisposto dal Tribunale di Velletri;
6) spese di lite integralmente compensate”.
All'udienza del 7.04.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti dichiaravano di accettare la proposta conciliativa formulata dal Giudice.
Alla successiva udienza del 23.04.2025, anch'essa celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti precisavano congiuntamente le conclusioni e la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione senza l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., stante l'espressa rinuncia delle parti.
2. Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato che i coniugi non abbiano ripreso la vita coniugale nel periodo compreso fra la data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di negoziazione assistita e la proposizione del ricorso in oggetto;
da allora i coniugi hanno vissuto ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita. Con riferimento alle condizioni concordate, ritiene il Collegio che le stesse corrispondano all'interesse delle parti e della prole e che, non presentando profili di contrarietà a norme imperative e all'ordine pubblico, possano essere poste a fondamento della chiesta pronuncia.
Per effetto dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Legge n. 898/1970.
La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato
Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione in margine all'atto di matrimonio.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G. n. 4106/2021, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Velletri (RM) il 15.07.2010 da
[...]
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), e Parte_1 C.F._1 CP_1
nato a [...] il [...] (C.F.: , trascritto nel
[...] C.F._2
Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune (Atto n. 36, Parte I6, Serie, Volume,
Ufficio 1, Anno 2010);
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Velletri di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, lett.
d), del D.P.R. n. 396/2000;
c) dispone che il rapporto di divorzio sia regolato come da condizioni concordate tra le parti e indicate in motivazione;
d) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 23 aprile 2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Riccardo Massera
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4106 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2021, pendente tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca De Paolis, giusta procura in atti Parte_1
RICORRENTE
e rappresentato e difeso dall'Avv. Filomena Rapone, giusta procura in atti Controparte_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 23.04.2025
Procedimento assegnato al Giudice relatore in data 5 ottobre 2023, rimesso al Collegio per la decisione all'udienza del 23.04.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 15.06.2021 chiedeva pronunciarsi lo Parte_1
scioglimento del matrimonio contratto con in Velletri (RM) il 15.07.2010, Controparte_1 rappresentando che dall'unione coniugale erano nati i figli (9.05.2011) e Per_1 Per_2
(9.02.2014), che si erano separati consensualmente a seguito di negoziazione assistita autorizzata con provvedimento della Procura della Repubblica di Velletri in data 26.03.2019, che dal giorno della separazione i coniugi non si erano più riuniti e che era cessata tra gli stessi ogni comunione materiale e spirituale.
Sulla base di dette allegazioni la ricorrente formulava le seguenti conclusioni:
“[…] voglia disporre e pronunciare:
1) Ai sensi dell'art. 3, n. 2),lett. b), L. 898/1970 lo scioglimento del matrimonio civile del contratto presso il Comune di Velletri, tra il IG. e la IG.ra , in Controparte_1 Parte_2
data 15.07.2010 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Velletri, al numero 36 Parte I Serie 1 Anno 2010;
2) Disporre l'affidamento condiviso dei due figli minori, con collocazione prevalente degli stessi presso la madre ed assegnando nel contempo la casa coniugale in Velletri Via Colle
Ottone Basso 237, di proprietà della famiglia del IG. alla madre unitamente Controparte_1
ai figli che vi vivrà stabilendone la residenza anagrafica non appena i turni lavorativi le consentiranno di non dover lasciare i figli soli durante le primissime ore del giorno;
3) Il padre potrà e dovrà vedere i figli e tenerli con sé per due giorni infrasettimanali e per il week end a settimane alterne compreso il pernotto, nonché per le vacanze di Natale per complessivi sette giorni alternando per ciascun anno il giorno della Vigilia di Natale con il
Santo Stefano e il giorno di Natale con l'Epifania, durtanre le vacanze Pasquali per due giorni consecutivi alternando per ciascun anno altresì il giorno di Pasqua con il lunedì di Pasquetta, nonché per 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive nel periodo che i coniugi concorderanno entro la fine del mese di maggio di ciascun anno;
4) Disporre a carico del padre quale contributo al mantenimento dei figli minori il versamento mensile della somma di Euro 800,00, rivalutabile annualmente in base agli indici
ISTAT, a titolo di mantenimento ordinario oltre al 50 % delle spese straordinarie (mediche, sportive, ludiche e ricreative ecc.), ivi compresi gli arretrati;
5) Entrambi i genitori si impegnano ad osservare che i figli rispettino gli obblighi previsto dall'orientamento religioso scelto, di comune accordo, dai due genitori;
6) I coniugi si prestano il reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto con inserimento del nominativo dei due minori sul passaporto dei genitori.
Con vittoria di spese, compensi professionali, IVA e CPA, come per Legge e con ogni più ampia riserva, anche di carattere istruttorio.”.
All'udienza presidenziale celebratasi in data 19.01.2022 compariva la sola parte ricorrente;
con odinanza del 24.01.2022 il Presidente f.f. pronunciava i provvedimenti provvisori ed urgenti e disponeva la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice istruttore con assegnazione dei termini di cui all'art. 4, comma 10, della Legge n. 898/1970.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26.09.2023 si costituiva in giudizio il quale chiedeva di: Controparte_1
“accertata la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità al caso di specie dell'art. 153 co.
2 c.p.c., Voglia, previo accertamento e declaratoria della nullità ed inefficacia delle notificazioni dell'atto introduttivo, del decreto di fissazione udienza, dei Provvedimenti Presidenziali e di ogni attività ad essi collegata e connessa e alla luce di tutto quanto esposto, disporre la revoca del provvedimento Presidenziale emesso in via cautelare ed urgente, la revoca della ordinanza di concessione del triplo termine ex art. 183 c. 6 cpc, e concedere la rimessione in termini per il deposito della memoria di costituzione nel procedimento pendente innanzi al Tribunale Civile di
Velletri con R.G. n. 4106/2021, fissando una nuova udienza presidenziale.
Si chiede altresì, qualora vi fossero i presupposti, la trasmissione degli atti alla Procura della
Repubblica in relazione alle descritte condotte dolose ed illecite poste in essere da parte ricorrente, in quanto la stessa nella redazione dell'atto introduttivo ha esposto e rappresentato dei fatti e delle circostanze non veritiere, di cui non poteva non sapere fossero diverse rispetto a quanto convenuto nell'accordo di separazione tra i coniugi , attestando falsamente l'esistenza di un contributo economico alla moglie posto a carico del , e mai corrisposto. CP_1
Si chiede altresi di Voler condannare parte soccombente al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art.96 c.2 cpc. a favor di parte resistente.
Con vittoria di spese competenze ed onorari da distrarsi a favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario.”.
Con ordinanza del 18.10.2023, veniva dichiarata la nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio e degli atti processuali da essa dipendenti, con conseguente accoglimento dell'istanza di rimessione in termini avanzata dalla parte resistente.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., con ordinanza del 19.01.2025 il
Giudice istruttore formulava la seguente proposta conciliativa:
“1) affidamento condiviso dei figli e ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 Per_2 prevalente degli stessi presso l'abitazione materna;
2) assegnazione della casa coniugale a;
Parte_1
3) il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, salvo diverso accordo tra i genitori, con le seguenti modalità:
- due pomeriggi infrasettimanali, in difetto di accordo il martedì e il giovedì, dalle ore 17:30 sino alle ore 21:30; - a fine settimana alternati, dalle ore 17:30 del sabato alle ore 21.30 della domenica;
- durante le festività natalizie alternando di anno in anno le giornate del 24 dicembre, 25 dicembre, 31 dicembre, 1° gennaio e 6 gennaio;
- durante le festività pasquali alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì in
Albis;
- durante le vacanze estive fino a 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
- ad anni alterni il giorno del compleanno dei figli e le ulteriori festività nazionali o locali infrasettimanali quali, a titolo esemplificativo, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre.
In occasione di tutte le visite, come sopra indicate, il padre preleverà i figli a scuola o presso l'abitazione materna e li riaccompagnerà dalla madre al termine del periodo.
4) il padre verserà alla madre, a titolo di mantenimento dei figli, il complessivo importo di €
600,00 mensili (€ 300,00 per ciascun figlio), somma da corrispondersi, a decorrere dalla domanda, presso il domicilio materno, entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat;
5) entrambi i genitori contribuiranno, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie per i figli, secondo il Protocollo predisposto dal Tribunale di Velletri;
6) spese di lite integralmente compensate”.
All'udienza del 7.04.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti dichiaravano di accettare la proposta conciliativa formulata dal Giudice.
Alla successiva udienza del 23.04.2025, anch'essa celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti precisavano congiuntamente le conclusioni e la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione senza l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., stante l'espressa rinuncia delle parti.
2. Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato che i coniugi non abbiano ripreso la vita coniugale nel periodo compreso fra la data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di negoziazione assistita e la proposizione del ricorso in oggetto;
da allora i coniugi hanno vissuto ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita. Con riferimento alle condizioni concordate, ritiene il Collegio che le stesse corrispondano all'interesse delle parti e della prole e che, non presentando profili di contrarietà a norme imperative e all'ordine pubblico, possano essere poste a fondamento della chiesta pronuncia.
Per effetto dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Legge n. 898/1970.
La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato
Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione in margine all'atto di matrimonio.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G. n. 4106/2021, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Velletri (RM) il 15.07.2010 da
[...]
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), e Parte_1 C.F._1 CP_1
nato a [...] il [...] (C.F.: , trascritto nel
[...] C.F._2
Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune (Atto n. 36, Parte I6, Serie, Volume,
Ufficio 1, Anno 2010);
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Velletri di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, lett.
d), del D.P.R. n. 396/2000;
c) dispone che il rapporto di divorzio sia regolato come da condizioni concordate tra le parti e indicate in motivazione;
d) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 23 aprile 2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Riccardo Massera